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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 24/07/2025, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. 72/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 14.1.2025,
Da:
(C.F. , nata a [...] il [...], con il CP_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. LUCARELLI STEFANO, elettivamente domiciliata presso il difensore in
Varese, Piazza Giovine Italia n. 4, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
Nei confronti di:
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_2 C.F._2
21.8.1968, con il patrocinio dell'avv. BENZONI GIANNI ALBERTO, elettivamente domiciliato in Varese, Via Cavour n. 36, come da procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale (atti vistati senza osservazioni in data 6.3.2025);
pagina 1 di 6 OGGETTO: Separazione personale dei coniugi;
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELE PARTI:
(Cfr. udienza del 2.7.2025 e comparsa di costituzione depositata in atti in data 27.6.2025)
“Nelle more del procedimento i coniugi hanno maturato la decisione di separarsi consensualmente alle seguenti
CONDIZIONI
1. Le figlie nata a [...] il [...], e nata a [...] il Persona_1 Persona_2
5.12.2005, resteranno affidate ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre.
2. Il padre verserà a titolo di contributo al mantenimento di entrambe le ragazze la somma mesile di euro 250,00= (euro duecentocinquanta zero zero) per n. 12 mensilità all'anno, restando inteso fra le parti che, quando la figlia minore avrà raggiunto Persona_1
l'indipendenza economica, il padre continuerà a versare il detto contributo mensile intendendosi tale contributo riferito alla sola figlia maggiore in considerazione delle ridotte Persona_2
condizioni di salute della stessa, impeditive dello svolgimento di una regolare attività lavorativa.
Tale somma sarà rivalutata annualmente alla stregua degli indici ISTAT per le famiglie degli operai ed impiegati a partire dall'inizio del mese di luglio 2025 con riferimento agli indici relativi alla precedente mensilità di giugno e così di seguito anno per anno.
L'Assegno Unico Universale sarà incamerato in via esclusiva dalla madre.
Le spese straordinarie come per legge e comunque come dal Protocollo del Tribunale di Varese nella sua versione attuale. In caso di variazioni di tale Protocollo, i coniugi si accorderanno in merito all'accettazione delle modifiche.
3. I coniugi hanno concordato di porre in vendita l'appartamento di loro comune proprietà costituente il domicilio coniugale, in calce meglio descritto, al prezzo ipotizzato di euro
75.000,00= (euro settantacinquemila zero zero), come dal mandato già da essi conferito alla agenzia immobiliare 3S di ES ES corrente in Varese via Staurenghi n. 37, ripartendo pariteticamente fra di loro il ricavato, al netto delle spese e del residuo dovuto per il mutuo contratto ai fini dell'acquisto.
I coniugi si riservano, peraltro, la possibilità di verificare presso la detta agenzia immobiliare la possibilità di spuntare un prezzo più elevato.
pagina 2 di 6 4. Resta inteso fra le parti che fino al momento della vendita dell'appartamento i ratei del mutuo contratto per l'acquisto dello stesso saranno pagati dalle parti nella misura del 50% ciascuna e che il prezzo ricavato dalla vendita sarà ripartito fra i coniugi ancora nella misura del 50% ciascuno.
5. Fino al momento della vendita il marito resterà nell'appartamento coniugale.
6. Dopo la vendita i coniugi si sistemeranno in autonome abitazioni, restando le figlie presso la madre, come al precedente punto 1.
7. Dalla vendita dell'appartamento il diritto di visita del padre sarà regolato come segue:
In considerazione dell'età delle figlie, delle quali una già maggiorenne e l'altra prossima alla maggiore età, non si fa luogo ad una articolata regolamentazione del diritto di visita del padre, restando peraltro inteso fra i coniugi che il padre avrà comunque il diritto e l'obbligo di tenere con sé le figlie ogni due settimane nel giorno festivo (week end) e per un pomeriggio infrasettimanale nella settimana non corrispondente a quella in cui terrà con sé le figlie nel week end.
Il diritto di visita sarà comunque esercitato nel rispetto delle esigenze scolastiche e lavorative e comunque delle esigenze delle figlie condivise dai genitori.
Quanto alle festività tradizionali (Natale e Pasqua), il padre potrà tenere con sé le figlie ad anni alterni con la madre.
I coniugi concorderanno anno per anno il periodo di permanenza delle figlie con il padre durante le vacanze estive, restando in facoltà del padre di portarle con sé in luoghi di villeggiatura, anche all'estero e, particolarmente, nel suo paese d'origine (Costa d'Avorio).
8. I coniugi, ai fini del menage familiare, hanno contratto i seguenti finanziamenti, tutti con
CO:
-un primo finanziamento, che implica il pagamento di un rateo mensile di euro 117,00=, che andrà a scadere il prossimo mese di dicembre del corrente anno 2025;
-un secondo finanziamento rimborsabile con il pagamento di ratei mensili di euro 149,00=, che andrà a scadenza nell'aprile dell'anno 2026;
-un terzo finanziamento rimborsabile con il pagamento di ratei mensili di euro 160,00=, che andrà a scadenza nell'aprile dell'anno 2028.
Resta inteso che al pagamento dei tre finanziamenti in corso con CO (scadenti nell'anno
2025, nell'anno 2026 e nell'anno 2028) provvederà il marito in via esclusiva.
pagina 3 di 6 9. Le spese condominiali e le spese relative alle utenze inerenti l'appartamento costituente il domicilio coniugale verranno pagate in misura paritetica fra i coniugi fino alla vendita dell'appartamento.
10. Nel periodo corrente fra la separazione coniugale e la vendita dell'appartamento, con la quale si realizzerà l'abbandono da parte di entrambi i coniugi del domicilio coniugale, il marito provvederà direttamente all'acquisto dei generi alimentari di suo personale consumo.
La moglie provvederà all'acquisto dei generi alimentari per il mantenimento proprio e delle figlie.
Nel medesimo periodo correrà l'obbligo del versamento da parte del padre dell'importo di euro
250,00= a titolo di contributo al mantenimento delle figlie previsto dal precedente § 2.
11. Ciascuno dei coniugi presta sin d'ora il proprio consenso al rilascio dei documenti di espatrio a favore dell'altro coniuge e al rilascio di analogo documento a favore delle figlie.
C H I E D E che l'ill.mo Sig. Presidente ovvero l'ill.mo Sig. Giudice Delegato, nella persona della dott.ssa
Carimati, previ gli incombenti tutti di rito ed esperito il tentativo di conciliazione, vogliano disporre la separazione dei coniugi sig.ri e alle condizioni Controparte_2 CP_1
sopra precisate.
Con ogni conseguente provvedimento.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario in Padavena CP_1 Controparte_2
(BL) in data 9.8.2003 con atto trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Padavena dell'anno 2003, atto n. 4, Parte II, Serie A.
Dall'unione sono nate le figlie (Varese) in data 5.5.2008 e (Varese) Persona_1 Persona_2
in data 5.12.2005.
Con ricorso depositato in data 14.1.2025 ha chiesto di pronunciare la separazione CP_1
personale dei coniugi, di assegnare a sè la casa coniugale sita in Varese, Via Cairoli n. 15, con ripartizione dei ratei del mutuo in misura pari al 50% tra i coniugi, di porre a suo carico le spese di ordinaria manutenzione dell'immobile e a carico di entrambi i coniugi, in misura del 50%, le pagina 4 di 6 spese di straordinaria manutenzione, di disporre che, allo scadere del mutuo, la madre continuerà ad abitare insieme alle figlie presso l'abitazione familiare per un massimo di 8 anni, che nel caso di disaccordo, allo scadere del termine, entrambi i coniugi possano esercitare un diritto di prelazione sull'eventuale vendita dell'immobile, e che, nel caso in cui le parti non fossero interessate ad esercitare la prelazione, il ricavato della vendita venga ripartito pro quota tra le parti, nonché di disporre che il resistente rilasci la casa familiare entro trenta giorni dal provvedimento giudiziale;
ha altresì chiesto di disporre l'affidamento condiviso della figlia minore (5.5.2008) ad entrambi i genitori con collocamento della stessa e della figlia Persona_1 maggiorenne (5.12.2005), non economicamente indipendente, presso l'abitazione Persona_2
materna, di regolamentare le frequentazioni paterne con la figlia minore , nonché di porre Per_1
a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie mediante il versamento dell'importo mensile di euro 250,00 mensili per ciascuna figlia (euro 500,00 complessivi), oltre a rivalutazione annuale Istat e oltre il 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 6.5.2025 compariva personalmente la parte ricorrente con l'assistenza del proprio difensore e la parte resistente senza assistenza di un difensore, quindi il giudice relatore rinviava la causa per consentire al resistente di avvalersi della difesa tecnica.
All'udienza del 2.7.2025 le parti, presenti personalmente con i rispettivi difensori, dichiaravano di avere raggiunto l'accordo riportato in epigrafe in relazione alle condizioni di separazione.
Il Giudice relatore, dato atto dell'accordo raggiunto, letto l'art. 473 bis . 21 c.p.c., autorizzava i coniugi a vivere separati e provvedeva in via provvisoria in conformità all'accordo raggiunto rimettendo la causa al Collegio per la decisione.
Considerato in diritto:
1. La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
La natura delle allegazioni e delle domande svolte dalle parti nonché il loro comportamento processuale sono invero elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 comma 1 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
pagina 5 di 6 2. Ritiene il Collegio che le conclusioni congiunte articolate dai coniugi, come in epigrafe riportate, debbano essere recepite dal Tribunale.
Gli accordi raggiunti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e paiono rispondenti, anche in relazione ai profili economici, all'interesse morale e materiale della prole.
3. Le spese di lite del presente giudizio sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nel contradditorio delle parti così dispone:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e CP_1 Controparte_2
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Padavena (BL) in data 9.8.2003 (atto
[...] trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Padavena dell'anno 2003, atto n. 4, Parte II,
Serie A), alle condizioni di cui in epigrafe ivi da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
2. Manda la Cancelleria per trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al punto n. 1, all' Ufficiale di stato civile del Comune di PADAVENA, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. Spese di lite compensate.
Varese, così deciso nella camera di consiglio del 10.7.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Dott.ssa Elena Fumagalli
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 14.1.2025,
Da:
(C.F. , nata a [...] il [...], con il CP_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. LUCARELLI STEFANO, elettivamente domiciliata presso il difensore in
Varese, Piazza Giovine Italia n. 4, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
Nei confronti di:
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_2 C.F._2
21.8.1968, con il patrocinio dell'avv. BENZONI GIANNI ALBERTO, elettivamente domiciliato in Varese, Via Cavour n. 36, come da procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale (atti vistati senza osservazioni in data 6.3.2025);
pagina 1 di 6 OGGETTO: Separazione personale dei coniugi;
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELE PARTI:
(Cfr. udienza del 2.7.2025 e comparsa di costituzione depositata in atti in data 27.6.2025)
“Nelle more del procedimento i coniugi hanno maturato la decisione di separarsi consensualmente alle seguenti
CONDIZIONI
1. Le figlie nata a [...] il [...], e nata a [...] il Persona_1 Persona_2
5.12.2005, resteranno affidate ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre.
2. Il padre verserà a titolo di contributo al mantenimento di entrambe le ragazze la somma mesile di euro 250,00= (euro duecentocinquanta zero zero) per n. 12 mensilità all'anno, restando inteso fra le parti che, quando la figlia minore avrà raggiunto Persona_1
l'indipendenza economica, il padre continuerà a versare il detto contributo mensile intendendosi tale contributo riferito alla sola figlia maggiore in considerazione delle ridotte Persona_2
condizioni di salute della stessa, impeditive dello svolgimento di una regolare attività lavorativa.
Tale somma sarà rivalutata annualmente alla stregua degli indici ISTAT per le famiglie degli operai ed impiegati a partire dall'inizio del mese di luglio 2025 con riferimento agli indici relativi alla precedente mensilità di giugno e così di seguito anno per anno.
L'Assegno Unico Universale sarà incamerato in via esclusiva dalla madre.
Le spese straordinarie come per legge e comunque come dal Protocollo del Tribunale di Varese nella sua versione attuale. In caso di variazioni di tale Protocollo, i coniugi si accorderanno in merito all'accettazione delle modifiche.
3. I coniugi hanno concordato di porre in vendita l'appartamento di loro comune proprietà costituente il domicilio coniugale, in calce meglio descritto, al prezzo ipotizzato di euro
75.000,00= (euro settantacinquemila zero zero), come dal mandato già da essi conferito alla agenzia immobiliare 3S di ES ES corrente in Varese via Staurenghi n. 37, ripartendo pariteticamente fra di loro il ricavato, al netto delle spese e del residuo dovuto per il mutuo contratto ai fini dell'acquisto.
I coniugi si riservano, peraltro, la possibilità di verificare presso la detta agenzia immobiliare la possibilità di spuntare un prezzo più elevato.
pagina 2 di 6 4. Resta inteso fra le parti che fino al momento della vendita dell'appartamento i ratei del mutuo contratto per l'acquisto dello stesso saranno pagati dalle parti nella misura del 50% ciascuna e che il prezzo ricavato dalla vendita sarà ripartito fra i coniugi ancora nella misura del 50% ciascuno.
5. Fino al momento della vendita il marito resterà nell'appartamento coniugale.
6. Dopo la vendita i coniugi si sistemeranno in autonome abitazioni, restando le figlie presso la madre, come al precedente punto 1.
7. Dalla vendita dell'appartamento il diritto di visita del padre sarà regolato come segue:
In considerazione dell'età delle figlie, delle quali una già maggiorenne e l'altra prossima alla maggiore età, non si fa luogo ad una articolata regolamentazione del diritto di visita del padre, restando peraltro inteso fra i coniugi che il padre avrà comunque il diritto e l'obbligo di tenere con sé le figlie ogni due settimane nel giorno festivo (week end) e per un pomeriggio infrasettimanale nella settimana non corrispondente a quella in cui terrà con sé le figlie nel week end.
Il diritto di visita sarà comunque esercitato nel rispetto delle esigenze scolastiche e lavorative e comunque delle esigenze delle figlie condivise dai genitori.
Quanto alle festività tradizionali (Natale e Pasqua), il padre potrà tenere con sé le figlie ad anni alterni con la madre.
I coniugi concorderanno anno per anno il periodo di permanenza delle figlie con il padre durante le vacanze estive, restando in facoltà del padre di portarle con sé in luoghi di villeggiatura, anche all'estero e, particolarmente, nel suo paese d'origine (Costa d'Avorio).
8. I coniugi, ai fini del menage familiare, hanno contratto i seguenti finanziamenti, tutti con
CO:
-un primo finanziamento, che implica il pagamento di un rateo mensile di euro 117,00=, che andrà a scadere il prossimo mese di dicembre del corrente anno 2025;
-un secondo finanziamento rimborsabile con il pagamento di ratei mensili di euro 149,00=, che andrà a scadenza nell'aprile dell'anno 2026;
-un terzo finanziamento rimborsabile con il pagamento di ratei mensili di euro 160,00=, che andrà a scadenza nell'aprile dell'anno 2028.
Resta inteso che al pagamento dei tre finanziamenti in corso con CO (scadenti nell'anno
2025, nell'anno 2026 e nell'anno 2028) provvederà il marito in via esclusiva.
pagina 3 di 6 9. Le spese condominiali e le spese relative alle utenze inerenti l'appartamento costituente il domicilio coniugale verranno pagate in misura paritetica fra i coniugi fino alla vendita dell'appartamento.
10. Nel periodo corrente fra la separazione coniugale e la vendita dell'appartamento, con la quale si realizzerà l'abbandono da parte di entrambi i coniugi del domicilio coniugale, il marito provvederà direttamente all'acquisto dei generi alimentari di suo personale consumo.
La moglie provvederà all'acquisto dei generi alimentari per il mantenimento proprio e delle figlie.
Nel medesimo periodo correrà l'obbligo del versamento da parte del padre dell'importo di euro
250,00= a titolo di contributo al mantenimento delle figlie previsto dal precedente § 2.
11. Ciascuno dei coniugi presta sin d'ora il proprio consenso al rilascio dei documenti di espatrio a favore dell'altro coniuge e al rilascio di analogo documento a favore delle figlie.
C H I E D E che l'ill.mo Sig. Presidente ovvero l'ill.mo Sig. Giudice Delegato, nella persona della dott.ssa
Carimati, previ gli incombenti tutti di rito ed esperito il tentativo di conciliazione, vogliano disporre la separazione dei coniugi sig.ri e alle condizioni Controparte_2 CP_1
sopra precisate.
Con ogni conseguente provvedimento.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario in Padavena CP_1 Controparte_2
(BL) in data 9.8.2003 con atto trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Padavena dell'anno 2003, atto n. 4, Parte II, Serie A.
Dall'unione sono nate le figlie (Varese) in data 5.5.2008 e (Varese) Persona_1 Persona_2
in data 5.12.2005.
Con ricorso depositato in data 14.1.2025 ha chiesto di pronunciare la separazione CP_1
personale dei coniugi, di assegnare a sè la casa coniugale sita in Varese, Via Cairoli n. 15, con ripartizione dei ratei del mutuo in misura pari al 50% tra i coniugi, di porre a suo carico le spese di ordinaria manutenzione dell'immobile e a carico di entrambi i coniugi, in misura del 50%, le pagina 4 di 6 spese di straordinaria manutenzione, di disporre che, allo scadere del mutuo, la madre continuerà ad abitare insieme alle figlie presso l'abitazione familiare per un massimo di 8 anni, che nel caso di disaccordo, allo scadere del termine, entrambi i coniugi possano esercitare un diritto di prelazione sull'eventuale vendita dell'immobile, e che, nel caso in cui le parti non fossero interessate ad esercitare la prelazione, il ricavato della vendita venga ripartito pro quota tra le parti, nonché di disporre che il resistente rilasci la casa familiare entro trenta giorni dal provvedimento giudiziale;
ha altresì chiesto di disporre l'affidamento condiviso della figlia minore (5.5.2008) ad entrambi i genitori con collocamento della stessa e della figlia Persona_1 maggiorenne (5.12.2005), non economicamente indipendente, presso l'abitazione Persona_2
materna, di regolamentare le frequentazioni paterne con la figlia minore , nonché di porre Per_1
a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie mediante il versamento dell'importo mensile di euro 250,00 mensili per ciascuna figlia (euro 500,00 complessivi), oltre a rivalutazione annuale Istat e oltre il 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 6.5.2025 compariva personalmente la parte ricorrente con l'assistenza del proprio difensore e la parte resistente senza assistenza di un difensore, quindi il giudice relatore rinviava la causa per consentire al resistente di avvalersi della difesa tecnica.
All'udienza del 2.7.2025 le parti, presenti personalmente con i rispettivi difensori, dichiaravano di avere raggiunto l'accordo riportato in epigrafe in relazione alle condizioni di separazione.
Il Giudice relatore, dato atto dell'accordo raggiunto, letto l'art. 473 bis . 21 c.p.c., autorizzava i coniugi a vivere separati e provvedeva in via provvisoria in conformità all'accordo raggiunto rimettendo la causa al Collegio per la decisione.
Considerato in diritto:
1. La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
La natura delle allegazioni e delle domande svolte dalle parti nonché il loro comportamento processuale sono invero elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 comma 1 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
pagina 5 di 6 2. Ritiene il Collegio che le conclusioni congiunte articolate dai coniugi, come in epigrafe riportate, debbano essere recepite dal Tribunale.
Gli accordi raggiunti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e paiono rispondenti, anche in relazione ai profili economici, all'interesse morale e materiale della prole.
3. Le spese di lite del presente giudizio sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nel contradditorio delle parti così dispone:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e CP_1 Controparte_2
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Padavena (BL) in data 9.8.2003 (atto
[...] trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Padavena dell'anno 2003, atto n. 4, Parte II,
Serie A), alle condizioni di cui in epigrafe ivi da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
2. Manda la Cancelleria per trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al punto n. 1, all' Ufficiale di stato civile del Comune di PADAVENA, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. Spese di lite compensate.
Varese, così deciso nella camera di consiglio del 10.7.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Dott.ssa Elena Fumagalli
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