TRIB
Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 03/06/2025, n. 663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 663 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2021 / 3177
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, dott. Marco Vittoria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2021 /3177 promossa da:
Parte_1
,
[...] rappresentato e difeso dall'Avv. TARASCONI CORRADO, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, giusta procura in atti,
ATTORI; contro
, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. BUCCARELLA GIANCARLO, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, giusta procura in atti,
CONVENUTO.
CONCLUSIONI
All'udienza del 05.03.2025, il Giudice ha rimesso la causa in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, depositate per via telematica.
1 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
e hanno promosso ricorso ex art. 700 c.p.c. per ottenere la Parte_1 Parte_1 cessazione delle immissioni rumorose (e più in generale) moleste, attribuite agli esercenti (e deve intendersi: anche agli) avventori dell'esercizio commerciale (bar/ristorazione) esercitato dal
[...]
) nei locali della proprietà sottostante (di titolarità degli eredi Parte_2 CP_2
.
[...]
L'odierna sentenza definisce l'azione di merito a carattere risarcitorio, correlata a quel ricorso d'urgenza.
Il ricorso d'urgenza, prima, e la domanda di merito veicolano tutte le problematiche tipicamente correlate a questa tipologia di cause, che si dispiegano (normalmente, almeno) su quattro piani:
• definizione del limite di tollerabilità;
• individuazione dei soggetti tenuti al rispetto degli obblighi/imputabilità della condotta molesta;
• definizione dell'interesse tutelato dall'art. 844 c.c.;
• ricostruzione del danno risarcibile.
All'esito dello svolgimento del procedimento ex art. 700 c.p.c., in punto di emissioni sonore, è emerso che
• il <Limitatore Outline SPL Control Plus” è stato introdotto nel corso delle operazioni peritali. Infatti, la configurazione attuale dell'impianto di diffusione sonora è quella assunta dopo un intervento di riparazione fatto eseguire dalla ditta n epoca successiva all'inizio delle operazioni peritali, e cioè: Parte_2
• mixer a zone “ART MX622”, con possibilità di regolazione del segnale in ingresso all'amplificatore su una scala da
0 a 10.
• Amplificatore “TUTONDO”, con possibilità di regolazione del segnale in uscita su una scala da 0 a 5.
• Limitatore Outline SPL Control Plus. Si evidenzia che l'installazione del limitatore è priva del “frontalino anti manomissione”, elemento che impedisce la disconnessione dei cablaggi, come indicato nel manuale fornito dal produttore. Si segnala inoltre che l'amplificatore “TUTONDO” presenta più ingressi, diversi da quello a cui è collegato il limitatore, cui è possibile collegare cavi provenienti da altre fonti sonore.
• I risultati dei rilievi fonometrici di caratterizzazione delle emissioni sonore generate dall'impianto di diffusione sonora portano a concludere che: l'utilizzo del limitatore è fondamentale: il livello misurato nelle
2 condizioni senza limitatore è sempre nettamente superiore al livello misurato nella stessa condizione con il limitatore in funzione, con scarti fino a più di 20 dB. b) Anche con l'utilizzo del limitatore è comunque necessario, per mantenere le condizioni riscontrate nel corso delle misure notturne presso la parte ricorrente, che venga utilizzata la modalità di regolazione dei livelli sonori identificata come “Normale”, cioè 5/10 per il mixer e 3/5 per l'amplificatore. [Si precisa che la regolazione dei livelli in ingresso e in uscita identificata come “Normale” corrisponde alla regolazione impiegata per il funzionamento dell'impianto secondo quanto dichiarato dal legale rappresentante della ditta . Inoltre, al fine di impedire l'attivazione di Parte_2
altri ingressi non soggetti all'azione del limitatore, si ritiene necessario escludere la connessione di cavi di segnale agli altri ingressi di cui l'amplificatore dispone;
tale impedimento potrà essere effettuato con
l'inserimento fisico di tappi non rimovibili, oppure occlusione dei connettori con sostanze non conduttive>>.
Per quanto riguarda la cappa di aspirazione, <<la rumorosità indotta dal funzionamento della cappa
d'aspirazione comporta in molte configurazioni il mancato rispetto del criterio comparativo ed il superamento del limite differenziale per molte condizioni di esercizio del periodo notturno, risulta quindi necessario, per ricondurre
l'esercizio della cappa entro le condizioni di rispetto dei limiti amministrativi e di normale tollerabilità, realizzare un intervento di insonorizzazione del tratto esterno del camino per ridurre la rumorosità trasmessa verso le ragioni della parte ricorrente>>.
Le due osservazioni del CTU consentono, quindi, di affermare che
• le modificazioni intervenute (montaggio del “Limitatore Outline SPL Control Plus” e del mixer a zone “ART MX622) nel corso delle operazioni peritali hanno giovato ad abbassare le immissioni sonore al di sotto della soglia della normale tollerabilità;
• sono ancora presenti immissioni moleste imputabili alla cappa d'aspirazione.
Queste brevi osservazioni, riprodotte in estrema sintesi (per la disamina completa si rimanda al corposo elaborato, che sviluppa l'esame dello stato di fatto dal punto di vista tecnico, in maniera analitica e puntuale), sono sufficienti a definire, in punto di diritto, il conflitto in atto.
E' sicuro che, all'epoca della introduzione del ricorso, e ancora oggi (seppure con uno sato di fatto modificato), vi fosse, e sia tutt'ora in atto, un conflitto tra attori e gestori dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.
L'art. 844 c.c. definisce solo uno degli aspetti di disciplina di tale conflitto, imponendo il rispetto di limiti – definiti di normale tollerabilità – che consentono una pacifica convivenza nei rapporti di vicinato.
In un contesto sociale che esalta, assumendoli a modello, divertimento e consumo, quale significativo veicolo di profitto, la ricerca di un punto di equilibrio tra la tranquillità (il benessere) individuale e l'esercizio dell'attività economica, suggerisce una lettura evolutiva dell'art. 844 c.c. 3 che, nel disinteresse (recte: oltre la problematica dell'interesse) degli enti locali, imponga al soggetto che sfrutta i benefici di un'attività rumorosa, di farsi carico di tutti i costi che sono necessari perché quella attività diventi tollerabile (sia ricondotta nei limiti di tollerabilità).
In questo senso, si può concludere che:
• l'attività svolta, sino alla modifica intervenuta nel corso delle operazioni peritali, ha avuto connotati di illiceità, che concernevano la rumorosità dei servizi offerti alla clientela;
• tali connotati permangono rispetto alla rumorosità della canna fumaria;
• l'illiceità va imputata al soggetto che trae un vantaggio economico1 dall'attività, pur autorizzata, svolta, e non al proprietario dello stabile (arg. ex art. 2051, 2052 c.c., norme che imputano il danno non al proprietario di un bene ma al soggetto lo impiega per trarne un'utilità economica);
• l'illiceità discende dalla gestione di tutti i fattori di rischio gestiti, sia quelli correlati ai macchinari impiegati (arg. ex art. 2051 c.c.), sia quelli correlati ai valori di produzione tratti dall'attività economica svolta (l'avviamento e, dunque, la clientela);
• l'imprenditore risponde anche per le immissioni prodotte dalla sua clientela, non già perché egli sia responsabile per il fatto altrui, bensì piuttosto perché il cliente è l'elemento per favorire l'accesso del quale è costituita la servitù ideale che giustifica il sacrificio della altrui libertà individuale: l'imprenditore è dunque custode del fattore produttivo che determina l'immissione, autorizzata a suo vantaggio;
• il costo per la riconduzione entro il limite della tollerabilità va sostenuto integralmente dall'imprenditore (a prescindere dalla sua entità) e costituisce il corrispettivo per il sacrificio ad altri imposto per l'esercizio di un'attività ritenuta meritevole di tutela dall'ordinamento (arg. ex art. 1053 c.c.).
La lunga fila di testimoni (v. dichiarazioni testi – su cui le Tes_1 Tes_2 Tes_3 Tes_4 difese delle parti hanno a lungo disquisito – confermano il quadro tratteggiato: l'esercizio dell'attività di somministrazione, gli schiamazzi, le immissioni rumorose provenienti dall'impiego dei macchinari, dalla musica e dai clienti, la sofferenza degli attori, sino alla idiosincrasia sofferente.
Le imprecisioni e dissonanze nelle dichiarazioni – sapientemente censite dalla difesa del convenuto
– non sono indice di una qualche inattendibilità (intrinseca o estrinseca) dei testi, ma sono piuttosto funzione della estrema volatilità dei fatti riportati che sono, per definizione, mutevoli e instabili: le immissioni mutano, in ragione dell'orario, delle stagioni, delle occasioni, del clima, del mero tratto personale del singolo, individuo cliente del bar. Impossibile pensare a una costante linea di definizione del limite. 4 Ovviamente, la individuazione del regolamento di confini impone:
• da un canto, di sanzionare condotte che si pongono al di fuori del limite tracciato;
• d'altro canto, di imporre al proprietario sacrificato di accettare il limite al suo interesse imposto dall'ordinamento.
Tali considerazioni possono quindi così essere conclusivamente riassunte i termini giuridici.
Parte convenuta va senz'altro condannata a eseguire i lavori che il CTU ha dichiarato che ancora devono essere eseguiti perché possa dirsi che l'attività sia svolta entro limiti socialmente tollerabili:
a. sostituzione della tubazione esistente con opportuna condotta insonorizzata o tramite il ricorso tubazione esistente con opportuna condotta insonorizzata o tramite il ricorso ad intervento di placcaggio della condotta esistente con materiale insonorizzante;
b. adozione del limitatore dell'impianto di diffusione musicale del frontalino antimanomissione;
c. la predisposizione di misure di limitazione agli ingressi all'amplificatore TUTONDO che siano diversi da quelli ai quali è collegato il limitatore.
Parte convenuta va poi condannata a risarcire il danno riconducibile alle immissioni rumorose
(imputabili ai fattori di rischio segnalati dal CTU): tale voce di danno è destinata a compensare il sacrificio imposto alle altrui abitudini di vita (che ciascuno – specie chi abita la propria casa prima che un esercizio commerciale modifichi i tratti qualificanti della propria attività – ha interesse a conservare intatte), a prescindere dalle scelte fatte.
Essa incide in due modi (ha una duplice valenza simbolica e valoriale):
• sino a che l'attività rimane al di qua della soglia di liceità, risarcisce il sacrificio ingiusto imposto alla godibilità di vita altrui;
• dal momento della 'regolarizzazione', essa veicola l'equivalente del tempo occorrente ad adattarsi alla nuova configurazione ambientale, che ha sacrificato l'interesse alla quiete del vicino (componente indennitaria, che richiama le prime teorie sotto il vecchio codice in materia di gestione dei conflitti tra proprietà dominicale e imprenditori che iniziavano nuove attività produttive, definendo il sacrificio del proprietario analogo a quello subito in forza di una servitù).
Il danno è stato quantificato in € 10.000,00 per ciascuno degli attori.
Nella prospettiva che pare preferibile si può, poi, riconoscere una somma di € 50,00 per 150 giorni
(vale a dire l'anno 2020, oltre sei mesi del 2021, cui si detraggono tre mesi idealmente riconducibili alla gestione pandemica, che limitava fortemente l'attività di somministrazione di per il Pt_2
5 disagio temporaneo: l'attività è iniziata l'01.01.2020, con le difficoltà legate alla gestione della Par pandemia, è poi proseguita;
il trasloco è stato ricondotto alla Estate 2021.
Parte attrice ha poi chiesto anche il risarcimento del danno alla salute.
Come emerge dalla lunga e dettagliata disamina del CTU medico-legale, sulla situazione di Pt_1 ha inciso la lite in corso (recte: la ragione della lite in corso, che ne ha modificato le
[...] abitudini di vita); la decisione di traslocare, piuttosto che continuare a tollerare immissioni moleste;
la condizione di salute già compromessa (v. p. 40).
In questo quadro complesso, è possibile affermare che la condotta illecita della società convenuta, incide, ma non nella misura pretesa dalla difesa attorea.
E' infatti evidente che, nel caso di specie, lo spettro delle conseguenze dannose è vistosamente ingigantito da una dimensione, per così dire, idiosincratica del soggetto leso, che non può dirsi funzione della condotta illecita (come tale – si ricorda – dovendo ritenersi solo la porzione di attività che non rispettava i canoni descritti dal CTU, sino alla modifica operata), ma di una condizione clinica preesistente, su cui le immissioni moleste hanno avuto un ruolo 'vicario' di mera esasperazione, tanto più in un momento storico complesso come è stato quello della epidemia da
COVD-19: proprio la condizione personalissima del soggetto gli ha reso insopportabile un mutamento che non intendeva sostenere.
Ciò non vuol dire escludere la rilevanza delle pretese attoree, ma dare alle stesse una 'giusta' forma.
In questo senso, è giusto riconoscere il danno correlato all'aggravio della condizione pregressa: la
Consulente ha quantificato il danno biologico in misura pari al 4/5%.
La Consulente non è tenuta a specificare i connotati della disciplina giuridica applicabile: le considerazioni svolte nell'elaborato consentono di ritenere appurato che esisteva una condizione clinica pregressa che affliggeva l'attore e che il disagio correlato alle modifiche di vita e allo stress provocato da un'attività che provocava immissioni moleste intollerabili hanno esacerbato, amplificato ed esasperato.
Richiamate le Tabelle del Tribunale di Milano, il danno ammonta, comprensivo della sofferenza psichica, ad € 7.412,00, con la personalizzazione massima, riconoscibile in ragione del fatto che proprio lo stato di salute dell'attore avrebbe suggerito maggiore collaborazione e comprensione da parte della società convenuta.
Dal momento che le considerazioni del CTU sono state valorizzate solo con riferimento allo stato complessivo per una valutazione di tipo equitativo ex art. 1226 c.c. (non c'è stata valutazione del danno psichico ma solo affermazione del suo aggravamento per il disagio patito, in linea con quanto posto in premessa), cadono le contestazioni di nullità della consulenza sollevate dalla difesa della convenuta, che ha avuto comunque modo di replicare sui profili valutativi in discussione.
6 Tutte le somme indicate esprimono i valori in valuta attuale. Non sono stati indicati impieghi remunerativi del denaro compromessi dal riconoscimento della somma alla data odierna: interessi dalla sentenza.
Le considerazioni svolte danno conto anche del perché non può essere accolta la domanda riconvenzionale della società convenuta.
Le spese seguono la soccombenza: le stesse sono calibrate sul decisum.
P. Q. M.
Il Tribunale di Parma, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 3177/21 RG, così decide: accoglie le domande, per quanto di ragione, e, per l'effetto, condanna parte convenuta a eseguire i lavori dettagliatamente descritti dal CTU:
a. sostituzione della tubazione esistente con opportuna condotta insonorizzata o tramite il ricorso tubazione esistente con opportuna condotta insonorizzata o tramite il ricorso ad intervento di placcaggio della condotta esistente con materiale insonorizzante”;
b. adozione del limitatore dell'impianto di diffusione musicale del frontalino antimanomissione;
c. predisposizione di misure di limitazione agli ingressi all'amplificatore TUTONDO che siano diversi da quelli ai quali è collegato il limitatore;
condanna parte convenuta al pagamento, in favore degli attori, di € 15.000,00 (€ 7.500,00 per ciascuno di essi), oltre interessi al saggio legale, dalla sentenza al saldo;
condanna parte convenuta al pagamento, in favore di di € 7.412,00, oltre Parte_1 interessi al saggio legale dalla sentenza al saldo;
condanna parte convenuta al pagamento, in favore degli attori, delle spese di lite, che si liquidano, in complessivi € 6.000,00, oltre € 786,00 per spese, spese dei CC.TT.PP., come da fatture prodotte con note del 04.03.2025, rimborsi al 15%, IVA e c.p., come per legge;
pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese del procedimento ex art. 700 c.p.c., che si liquidano in € 4.000,00 per compensi di procuratore, oltre rimborsi al 15%, IVA e c.p.; pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese della CTU medico-legale e della
Consulenza svolta nel procedimento ex art. 700 c.p.c., liquidate come in corso di causa;
rigetta ogni altra domanda.
7 Così deciso, in Parma 03/06/2025
Il Giudice
(Dott. Marco Vittoria)
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, dott. Marco Vittoria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2021 /3177 promossa da:
Parte_1
,
[...] rappresentato e difeso dall'Avv. TARASCONI CORRADO, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, giusta procura in atti,
ATTORI; contro
, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. BUCCARELLA GIANCARLO, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, giusta procura in atti,
CONVENUTO.
CONCLUSIONI
All'udienza del 05.03.2025, il Giudice ha rimesso la causa in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, depositate per via telematica.
1 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
e hanno promosso ricorso ex art. 700 c.p.c. per ottenere la Parte_1 Parte_1 cessazione delle immissioni rumorose (e più in generale) moleste, attribuite agli esercenti (e deve intendersi: anche agli) avventori dell'esercizio commerciale (bar/ristorazione) esercitato dal
[...]
) nei locali della proprietà sottostante (di titolarità degli eredi Parte_2 CP_2
.
[...]
L'odierna sentenza definisce l'azione di merito a carattere risarcitorio, correlata a quel ricorso d'urgenza.
Il ricorso d'urgenza, prima, e la domanda di merito veicolano tutte le problematiche tipicamente correlate a questa tipologia di cause, che si dispiegano (normalmente, almeno) su quattro piani:
• definizione del limite di tollerabilità;
• individuazione dei soggetti tenuti al rispetto degli obblighi/imputabilità della condotta molesta;
• definizione dell'interesse tutelato dall'art. 844 c.c.;
• ricostruzione del danno risarcibile.
All'esito dello svolgimento del procedimento ex art. 700 c.p.c., in punto di emissioni sonore, è emerso che
• il <Limitatore Outline SPL Control Plus” è stato introdotto nel corso delle operazioni peritali. Infatti, la configurazione attuale dell'impianto di diffusione sonora è quella assunta dopo un intervento di riparazione fatto eseguire dalla ditta n epoca successiva all'inizio delle operazioni peritali, e cioè: Parte_2
• mixer a zone “ART MX622”, con possibilità di regolazione del segnale in ingresso all'amplificatore su una scala da
0 a 10.
• Amplificatore “TUTONDO”, con possibilità di regolazione del segnale in uscita su una scala da 0 a 5.
• Limitatore Outline SPL Control Plus. Si evidenzia che l'installazione del limitatore è priva del “frontalino anti manomissione”, elemento che impedisce la disconnessione dei cablaggi, come indicato nel manuale fornito dal produttore. Si segnala inoltre che l'amplificatore “TUTONDO” presenta più ingressi, diversi da quello a cui è collegato il limitatore, cui è possibile collegare cavi provenienti da altre fonti sonore.
• I risultati dei rilievi fonometrici di caratterizzazione delle emissioni sonore generate dall'impianto di diffusione sonora portano a concludere che: l'utilizzo del limitatore è fondamentale: il livello misurato nelle
2 condizioni senza limitatore è sempre nettamente superiore al livello misurato nella stessa condizione con il limitatore in funzione, con scarti fino a più di 20 dB. b) Anche con l'utilizzo del limitatore è comunque necessario, per mantenere le condizioni riscontrate nel corso delle misure notturne presso la parte ricorrente, che venga utilizzata la modalità di regolazione dei livelli sonori identificata come “Normale”, cioè 5/10 per il mixer e 3/5 per l'amplificatore. [Si precisa che la regolazione dei livelli in ingresso e in uscita identificata come “Normale” corrisponde alla regolazione impiegata per il funzionamento dell'impianto secondo quanto dichiarato dal legale rappresentante della ditta . Inoltre, al fine di impedire l'attivazione di Parte_2
altri ingressi non soggetti all'azione del limitatore, si ritiene necessario escludere la connessione di cavi di segnale agli altri ingressi di cui l'amplificatore dispone;
tale impedimento potrà essere effettuato con
l'inserimento fisico di tappi non rimovibili, oppure occlusione dei connettori con sostanze non conduttive>>.
Per quanto riguarda la cappa di aspirazione, <<la rumorosità indotta dal funzionamento della cappa
d'aspirazione comporta in molte configurazioni il mancato rispetto del criterio comparativo ed il superamento del limite differenziale per molte condizioni di esercizio del periodo notturno, risulta quindi necessario, per ricondurre
l'esercizio della cappa entro le condizioni di rispetto dei limiti amministrativi e di normale tollerabilità, realizzare un intervento di insonorizzazione del tratto esterno del camino per ridurre la rumorosità trasmessa verso le ragioni della parte ricorrente>>.
Le due osservazioni del CTU consentono, quindi, di affermare che
• le modificazioni intervenute (montaggio del “Limitatore Outline SPL Control Plus” e del mixer a zone “ART MX622) nel corso delle operazioni peritali hanno giovato ad abbassare le immissioni sonore al di sotto della soglia della normale tollerabilità;
• sono ancora presenti immissioni moleste imputabili alla cappa d'aspirazione.
Queste brevi osservazioni, riprodotte in estrema sintesi (per la disamina completa si rimanda al corposo elaborato, che sviluppa l'esame dello stato di fatto dal punto di vista tecnico, in maniera analitica e puntuale), sono sufficienti a definire, in punto di diritto, il conflitto in atto.
E' sicuro che, all'epoca della introduzione del ricorso, e ancora oggi (seppure con uno sato di fatto modificato), vi fosse, e sia tutt'ora in atto, un conflitto tra attori e gestori dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.
L'art. 844 c.c. definisce solo uno degli aspetti di disciplina di tale conflitto, imponendo il rispetto di limiti – definiti di normale tollerabilità – che consentono una pacifica convivenza nei rapporti di vicinato.
In un contesto sociale che esalta, assumendoli a modello, divertimento e consumo, quale significativo veicolo di profitto, la ricerca di un punto di equilibrio tra la tranquillità (il benessere) individuale e l'esercizio dell'attività economica, suggerisce una lettura evolutiva dell'art. 844 c.c. 3 che, nel disinteresse (recte: oltre la problematica dell'interesse) degli enti locali, imponga al soggetto che sfrutta i benefici di un'attività rumorosa, di farsi carico di tutti i costi che sono necessari perché quella attività diventi tollerabile (sia ricondotta nei limiti di tollerabilità).
In questo senso, si può concludere che:
• l'attività svolta, sino alla modifica intervenuta nel corso delle operazioni peritali, ha avuto connotati di illiceità, che concernevano la rumorosità dei servizi offerti alla clientela;
• tali connotati permangono rispetto alla rumorosità della canna fumaria;
• l'illiceità va imputata al soggetto che trae un vantaggio economico1 dall'attività, pur autorizzata, svolta, e non al proprietario dello stabile (arg. ex art. 2051, 2052 c.c., norme che imputano il danno non al proprietario di un bene ma al soggetto lo impiega per trarne un'utilità economica);
• l'illiceità discende dalla gestione di tutti i fattori di rischio gestiti, sia quelli correlati ai macchinari impiegati (arg. ex art. 2051 c.c.), sia quelli correlati ai valori di produzione tratti dall'attività economica svolta (l'avviamento e, dunque, la clientela);
• l'imprenditore risponde anche per le immissioni prodotte dalla sua clientela, non già perché egli sia responsabile per il fatto altrui, bensì piuttosto perché il cliente è l'elemento per favorire l'accesso del quale è costituita la servitù ideale che giustifica il sacrificio della altrui libertà individuale: l'imprenditore è dunque custode del fattore produttivo che determina l'immissione, autorizzata a suo vantaggio;
• il costo per la riconduzione entro il limite della tollerabilità va sostenuto integralmente dall'imprenditore (a prescindere dalla sua entità) e costituisce il corrispettivo per il sacrificio ad altri imposto per l'esercizio di un'attività ritenuta meritevole di tutela dall'ordinamento (arg. ex art. 1053 c.c.).
La lunga fila di testimoni (v. dichiarazioni testi – su cui le Tes_1 Tes_2 Tes_3 Tes_4 difese delle parti hanno a lungo disquisito – confermano il quadro tratteggiato: l'esercizio dell'attività di somministrazione, gli schiamazzi, le immissioni rumorose provenienti dall'impiego dei macchinari, dalla musica e dai clienti, la sofferenza degli attori, sino alla idiosincrasia sofferente.
Le imprecisioni e dissonanze nelle dichiarazioni – sapientemente censite dalla difesa del convenuto
– non sono indice di una qualche inattendibilità (intrinseca o estrinseca) dei testi, ma sono piuttosto funzione della estrema volatilità dei fatti riportati che sono, per definizione, mutevoli e instabili: le immissioni mutano, in ragione dell'orario, delle stagioni, delle occasioni, del clima, del mero tratto personale del singolo, individuo cliente del bar. Impossibile pensare a una costante linea di definizione del limite. 4 Ovviamente, la individuazione del regolamento di confini impone:
• da un canto, di sanzionare condotte che si pongono al di fuori del limite tracciato;
• d'altro canto, di imporre al proprietario sacrificato di accettare il limite al suo interesse imposto dall'ordinamento.
Tali considerazioni possono quindi così essere conclusivamente riassunte i termini giuridici.
Parte convenuta va senz'altro condannata a eseguire i lavori che il CTU ha dichiarato che ancora devono essere eseguiti perché possa dirsi che l'attività sia svolta entro limiti socialmente tollerabili:
a. sostituzione della tubazione esistente con opportuna condotta insonorizzata o tramite il ricorso tubazione esistente con opportuna condotta insonorizzata o tramite il ricorso ad intervento di placcaggio della condotta esistente con materiale insonorizzante;
b. adozione del limitatore dell'impianto di diffusione musicale del frontalino antimanomissione;
c. la predisposizione di misure di limitazione agli ingressi all'amplificatore TUTONDO che siano diversi da quelli ai quali è collegato il limitatore.
Parte convenuta va poi condannata a risarcire il danno riconducibile alle immissioni rumorose
(imputabili ai fattori di rischio segnalati dal CTU): tale voce di danno è destinata a compensare il sacrificio imposto alle altrui abitudini di vita (che ciascuno – specie chi abita la propria casa prima che un esercizio commerciale modifichi i tratti qualificanti della propria attività – ha interesse a conservare intatte), a prescindere dalle scelte fatte.
Essa incide in due modi (ha una duplice valenza simbolica e valoriale):
• sino a che l'attività rimane al di qua della soglia di liceità, risarcisce il sacrificio ingiusto imposto alla godibilità di vita altrui;
• dal momento della 'regolarizzazione', essa veicola l'equivalente del tempo occorrente ad adattarsi alla nuova configurazione ambientale, che ha sacrificato l'interesse alla quiete del vicino (componente indennitaria, che richiama le prime teorie sotto il vecchio codice in materia di gestione dei conflitti tra proprietà dominicale e imprenditori che iniziavano nuove attività produttive, definendo il sacrificio del proprietario analogo a quello subito in forza di una servitù).
Il danno è stato quantificato in € 10.000,00 per ciascuno degli attori.
Nella prospettiva che pare preferibile si può, poi, riconoscere una somma di € 50,00 per 150 giorni
(vale a dire l'anno 2020, oltre sei mesi del 2021, cui si detraggono tre mesi idealmente riconducibili alla gestione pandemica, che limitava fortemente l'attività di somministrazione di per il Pt_2
5 disagio temporaneo: l'attività è iniziata l'01.01.2020, con le difficoltà legate alla gestione della Par pandemia, è poi proseguita;
il trasloco è stato ricondotto alla Estate 2021.
Parte attrice ha poi chiesto anche il risarcimento del danno alla salute.
Come emerge dalla lunga e dettagliata disamina del CTU medico-legale, sulla situazione di Pt_1 ha inciso la lite in corso (recte: la ragione della lite in corso, che ne ha modificato le
[...] abitudini di vita); la decisione di traslocare, piuttosto che continuare a tollerare immissioni moleste;
la condizione di salute già compromessa (v. p. 40).
In questo quadro complesso, è possibile affermare che la condotta illecita della società convenuta, incide, ma non nella misura pretesa dalla difesa attorea.
E' infatti evidente che, nel caso di specie, lo spettro delle conseguenze dannose è vistosamente ingigantito da una dimensione, per così dire, idiosincratica del soggetto leso, che non può dirsi funzione della condotta illecita (come tale – si ricorda – dovendo ritenersi solo la porzione di attività che non rispettava i canoni descritti dal CTU, sino alla modifica operata), ma di una condizione clinica preesistente, su cui le immissioni moleste hanno avuto un ruolo 'vicario' di mera esasperazione, tanto più in un momento storico complesso come è stato quello della epidemia da
COVD-19: proprio la condizione personalissima del soggetto gli ha reso insopportabile un mutamento che non intendeva sostenere.
Ciò non vuol dire escludere la rilevanza delle pretese attoree, ma dare alle stesse una 'giusta' forma.
In questo senso, è giusto riconoscere il danno correlato all'aggravio della condizione pregressa: la
Consulente ha quantificato il danno biologico in misura pari al 4/5%.
La Consulente non è tenuta a specificare i connotati della disciplina giuridica applicabile: le considerazioni svolte nell'elaborato consentono di ritenere appurato che esisteva una condizione clinica pregressa che affliggeva l'attore e che il disagio correlato alle modifiche di vita e allo stress provocato da un'attività che provocava immissioni moleste intollerabili hanno esacerbato, amplificato ed esasperato.
Richiamate le Tabelle del Tribunale di Milano, il danno ammonta, comprensivo della sofferenza psichica, ad € 7.412,00, con la personalizzazione massima, riconoscibile in ragione del fatto che proprio lo stato di salute dell'attore avrebbe suggerito maggiore collaborazione e comprensione da parte della società convenuta.
Dal momento che le considerazioni del CTU sono state valorizzate solo con riferimento allo stato complessivo per una valutazione di tipo equitativo ex art. 1226 c.c. (non c'è stata valutazione del danno psichico ma solo affermazione del suo aggravamento per il disagio patito, in linea con quanto posto in premessa), cadono le contestazioni di nullità della consulenza sollevate dalla difesa della convenuta, che ha avuto comunque modo di replicare sui profili valutativi in discussione.
6 Tutte le somme indicate esprimono i valori in valuta attuale. Non sono stati indicati impieghi remunerativi del denaro compromessi dal riconoscimento della somma alla data odierna: interessi dalla sentenza.
Le considerazioni svolte danno conto anche del perché non può essere accolta la domanda riconvenzionale della società convenuta.
Le spese seguono la soccombenza: le stesse sono calibrate sul decisum.
P. Q. M.
Il Tribunale di Parma, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 3177/21 RG, così decide: accoglie le domande, per quanto di ragione, e, per l'effetto, condanna parte convenuta a eseguire i lavori dettagliatamente descritti dal CTU:
a. sostituzione della tubazione esistente con opportuna condotta insonorizzata o tramite il ricorso tubazione esistente con opportuna condotta insonorizzata o tramite il ricorso ad intervento di placcaggio della condotta esistente con materiale insonorizzante”;
b. adozione del limitatore dell'impianto di diffusione musicale del frontalino antimanomissione;
c. predisposizione di misure di limitazione agli ingressi all'amplificatore TUTONDO che siano diversi da quelli ai quali è collegato il limitatore;
condanna parte convenuta al pagamento, in favore degli attori, di € 15.000,00 (€ 7.500,00 per ciascuno di essi), oltre interessi al saggio legale, dalla sentenza al saldo;
condanna parte convenuta al pagamento, in favore di di € 7.412,00, oltre Parte_1 interessi al saggio legale dalla sentenza al saldo;
condanna parte convenuta al pagamento, in favore degli attori, delle spese di lite, che si liquidano, in complessivi € 6.000,00, oltre € 786,00 per spese, spese dei CC.TT.PP., come da fatture prodotte con note del 04.03.2025, rimborsi al 15%, IVA e c.p., come per legge;
pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese del procedimento ex art. 700 c.p.c., che si liquidano in € 4.000,00 per compensi di procuratore, oltre rimborsi al 15%, IVA e c.p.; pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese della CTU medico-legale e della
Consulenza svolta nel procedimento ex art. 700 c.p.c., liquidate come in corso di causa;
rigetta ogni altra domanda.
7 Così deciso, in Parma 03/06/2025
Il Giudice
(Dott. Marco Vittoria)
8