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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/06/2025, n. 891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 891 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Claudia Ummarino - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6144 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
, nato a [...] il [...] rappresentato e difeso, giusta Parte_1 procura a margine del ricorso, dall'avv. SCHISANO ALESSIA presso il quale elettivamente domicilia
E
, nata a [...] il [...] rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 procura a margine del ricorso, dall'avv. CARBOGNANI BARBARA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25/03/2025 e , Parte_1 Controparte_1
premettendo di aver contratto matrimonio in Napoli il 12/09/2018, dalla cui unione nascevano i figli ( nato a [...] il [...]) e ( nata a [...] il Persona_1 Persona_2
02.03.2022),rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
1 Le parti formulavano domanda cumulativa di divorzio, al decorrere dei termini di legge.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: “ - Pronunciare la separazione personale consensuale delle parti- dando atto che i coniugi dal mese di dicembre 2024 hanno consensualmente interrotto la loro convivenza ed autorizzandoli a continuare a vivere separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto, fissando in piena autonomia la loro residenza e/oil loro domicilio. Qualsiasi variazione afferente la loro attuale residenza e/o domicilio, dovrà essere vicendevolmente comunicata a mezzo lettera raccomandata a/r, almeno entro i 10 giorni precedenti al verificarsi di detto evento;
- Assegnare la casa coniugale, sita in Napoli alla Via
Gabriele Rossetti 15 condotta in locazione dalla sig.ra che vi continuerà ad Controparte_1
abitare unitamente ai figli ed con tutti i mobili gli arredi e gli oggetti ivi Per_1 Per_2
contenuti. Le parti dichiarano e si danno atto che il sig. provvederà al diritto dei Parte_1
suoi beni ed effetti personali entro due mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo avendo cura di concordare tempi e modalità del trasloco con la sig.ra ;- i figli Controparte_1
minori ( di anni 7) e ( che compie 2 anni il prossimo mese di marzo) saranno Per_1 Per_2
affidati ad entrambi i genitori che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale assumendo sempre di comune accordo le decisioni di maggiore rilevanza ed interesse per i minori relativamente all'istruzione, all'educazione, alla salute alle frequentazioni amicali, mentre saranno adottate liberamente da ognuno le decisioni concernenti la gestione ordinaria nei giorni di reciproca spettanza, garantendo un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori e i parenti di ciascun ramo genitoriale, La prole non dovrà mai essere coinvolta in eventuali dissidi ed incomprensioni fra essi genitori che ne garantiranno sempre la loro serenità;- In merito alla frequentazione padre figli il sig. potrà tenere con sé i figli ogni volta che lo Parte_1
vorrà compatibilmente con i propri turni di lavoro che, allo stato, sono purtroppo molto stringenti tenuto conto delle esigenze e degli impegni scolastici e sportivi dei minori e, salvo ulteriori diversi e migliori accordi che potranno intervenire di volta in volta, fra essi genitori, almeno come da calendario che segue, con l'espressa avvertenza che il sig. avrà sempre cura di prelevare Pt_1
ed accompagnare i figli presso la loro residenza prevalente: - giorni alla settimana sempre in occasione del giorno di riposo settimanale che questi avrà cura di comunicare una settimana
2 prima per quella successiva, dall'uscita di scuola fin o alle ore 21.00 con riaccompagnamento presso l'abitazione materna;
durante il week end a settimane alterne dalle ore 10.00 e/o dall'uscita di scuola del venerdì con pernotto, alle ore 21.30 del sabato con accompagnamento dei minori presso l'abitazione paterna;
- durante il periodo estivo ( periodo compreso tra giugno, fine della scuola e il 1 settembre incluso) per due settimane anche non consecutive da concordarsi tra i coniugi entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno. I genitori si impegnano a comunicare le località, gli itinerari di viaggi e le strutture ove si recheranno in vacanza con i figli;
- durante le festività natalizie ad anni alterni, dal 24 dicembre al 26 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 2 gennaio con l'altro per l'anno 2025 i minori resteranno nei giorni di Natale con la madre mentre nei giorni delle altre festività dell'anno nuovo con il papà;- durante le festività pasquali ad anni alterni, dalle 18.00 del Sabato alle ore 21.30 del Lunedì in Albis. Le parti concordano che i minori per l'anno 2025 trascorreranno le festività pasquali con la sig.ra
;- durante gli eventuali ponti e/o ulteriori festività annuali ( 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 CP_1
novembre, 8 dicembre) previo accordo fra le parti da concordarsi almeno 5 giorni prima dell'evento ed in ogni caso anche i ponti e le festività dovranno essere alternate fra essi genitori;
- laddove non fosse possibile un accordo fra le parti per trascorrere assieme ai figli il giorno del loro compleanno e del loro onomastico, i minori e festeggeranno le anzidette Per_1 Per_2 ricorrenze, a pranzo con un genitore ed a cena con l'altro, ad anni alterni e a festività alternate, mentre trascorreranno con ciascun genitore il giorno dei rispettivi compleanni e onomastici, festa della mamma e del papà e ciò a prescindere dal presente calendario;
- I genitori convengono e si danno atto che eventuali terze persone saranno introdotte presso la prole in modo graduale;
- le parti dichiarano e si danno atto che a far data dal mese di marzo 2025, il sig. Parte_1
corrisponderà alla sig.ra a titolo di contributo paterno per il mantenimento Controparte_1 dei figli minori ed il complessivo importo pari a 400,00€ mensili ( Per_1 Per_2
quattrocento/00) ( euro 200 duecento/00 mensili per ciascun figlio) da corrispondersi mediante bonifico bancario in un'unica soluzione sul c/c della sig.ra , entro il giorno 5 di ogni mese CP_1
con successivo adeguamento automatico annuale sulla scorta degli indici ISTAT, a far data da un anno dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione personale;
- ad integrazione dell'importo del contributo paterno erogato mensilmente dal sig. in favore della prole, la Pt_1
sig.ra percepirà integralmente l'Assegno Unico erogato dallo Stato peri a 200,00€ e di CP_1
tanto si è tenuto conto nella determinazione del suddetto contributo economico di cui al precedente punto 4;- Le spese straordinarie da sostenersi in favore dei minori ed Per_1
, preventivamente concordate tra i genitori e, come espressamente specificate nel vigente Per_2
Protocollo di Intesa presso il Tribunale di Napoli, di cui le parti sono state edotte ed hanno preso
3 integrale visione, saranno suddivise nella misura del 50% fra essi genitori;
- I coniugi, aventi entrambi capacità lavorativa, dichiarano e si danno atto di essere economicamente autosufficienti, di conseguenza, nessun mantenimento è vicendevolmente dovuto;
- Le parti, ora per allora, si autorizzano al reciproco rinnovo e/o rilascio del passaporto e di ogni altro documento reciproco e relativo alla prole;
- entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi pretesa economica e in ordine a conti correnti, titoli, depositi che, con la sottoscrizione del presente atto s'intendono nella titolarità esclusiva del coniuge titolare;
- Le parti dichiarano e si danno atto di non aver più nulla reciprocamente a pretendere per qualsiasi azione, ragione e/o causale azionabile ad eccezione del corretto adempimento del presente accordo e di aver definito e transatto ogni reciproco rapporto di dare / avere;
- Per tutto quanto non previsto nei presenti accordi troveranno applicazione le norme vigenti in materia;
- le spese legali del presente accordo sono reciprocamente compensate tra le parti ed i rispettivi legali rinunciano al vincolo di solidarietà professionale”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) Pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
(atto n.75 ,parte II , S. A Sez. Z , reg. Atti Matrimonio anno 2018) ;
[...]
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
4 e) Rimette, con separata ordinanza, la causa sul ruolo del Giudice Istruttore per la prosecuzione del giudizio;
f) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 23/05/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott. Raffaele Sdino
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