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Ordinanza 2 aprile 2025
Ordinanza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, ordinanza 02/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.1899/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il G.D.
.
Sciolta la riserva e trattenuta la causa in decisione ha emesso la seguente
ORDINANZA
Premesso che l'avv. Alfano Giovanni (difensore di fiducia del Sig. , nato a Parte_1
Pomigliano d'Arco il 22/11/1948, imputato nel procedimento penale avente n. 4236/2020
R.g.n.r. e n. 1162/2020 R.g.Trib. - pendente davanti al Giudice Monocratico presso il
Tribunale di Nola) ha agito ai sensi degli artt. 281 decies e ss c.p.c., 170 e segg. del T. U.
Spese di Giustizia e 15 D.lvo 150/2011 avverso il decreto di liquidazione dei compensi del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, emesso il 07/03/2024 , notificato a mezzo pec in data 13/03/2024, per un importo pari ad euro 400,00 oltre al rimborso forfettario ,IVA e CPA come per legge;
-rilevato che a fondamento del ricorso l'opponente ha dedotto la erroneità del provvedimento impugnato in quanto il Giudice Monocratico - tenuto conto dell'attività difensiva svolta dal difensore (consistita in n. 4 “udienze di trattazione” su n. 5 udienze totali svolte ) - non si sarebbe attenuto al vigente protocollo d'intesa siglato in data
18/07/2017 tra Tribunale,Procura, COA e Camera Penale di Nola, effettuando un'assegnazione non rientrante nella forbice concordata;
-letta la comparsa di costituzione del;
Controparte_1
- rilevata la compatibilità del rito sommario con il caso che ci occupa ed esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
- rilevato che , è stato ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato;
Parte_1
- letta l'ordinanza di liquidazione e rilevato che il Giudice ha ritenuto che l'attività svolta dal difensore rientri in quella prevista dalla Nota n.1 “Rito monocratico definito con sentenza di improcedibilità” che prevede esclusivamente la liquidazione della fase dibattimentale “rito monocratico definito con sentenza di proscioglimento ex artt. 129-
469 c.p.p. senza attività istruttoria cui ha partecipato l'avvocato richiedente o un suo delegato”;
- rilevato che nel caso di specie, il Giudice penale all'udienza del 22/12/2022, emetteva ordinanza di rigetto della istanza di legittimo impedimento a comparire dell'imputato
EV e successivamente emetteva ordinanza di accoglimento della istanza di rinvio congiunta dei difensori;
all'udienza del 04/05/2023 dichiarava aperto il dibattimento,
1 ammetteva i mezzi di prova ed escuteva il testimone del P.M.; all'udienza del 18/01/2024,le parti svolgevano la discussione finale;
- esaminato il predetto protocollo d'intesa ed osservato che nelle “Note Esplicative“ viene presiciato che per udienza di trattazione debba intendersi l'udienza in cui vengono proposte eccezioni preliminari …….., proposte istanze ,richieste ed eccezioni decise con ordinanza …. richiesti, ammessi e assunti i mezzi istruttori….. si è proceduto alla discussione ……”;
- ritenuto ,quindi, di non dover condividere il criterio adottato in sede di liquidazione;
- ossservato,comunque, che non tutta l'attività svolta dal difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, rientri in quella richiamata nelle suddette “Note
Esplicative“ , ma solo le udienze sopra precisate rivestono i caratteri tipici della udienza di trattazione , ragione per cui deve essere rigettata l'applicabilità della Nota 5 dedotta dalla ricorrente, dovendosi invece, applicare i paramentri previsti dalla Nota 4 (fase dibattimento e rito monocratico ) del protocollo d'intesa,al quale il ricorrente ha aderito con l'istanza di liquidazione del propio onorario;
- osservato che la Nota n.4 del predetto Protocollo riguardante “rito monocratico fino a tre udienze di trattazione cui ha partecipato l'avvocato richiedente o un suo delegato” riconosce l'importo ricompreso nella forbice prevista (euro 800,00/1.140,00);
- considerata la modesta attività compiuta dal difensore;
-ritenuto di dover compesare le spese di lite atteso il parziale accoglimento della domanda
;
P.Q.M.
-accoglie l'opposizione per quanto di ragione ed annulla il decreto di liquidazione emesso il 07/03/2024 nell'ambito del procedimento penale avente n. 4236/2020 R.g.n.r. e n.
1162/2020 R.g. Tribunale di Nola;
-liquida a favore dell'Avv. Giovanni Alfano, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, la somma di euro 800,00 (ottocento/00) oltre spese forfettarie nella misura del 15% ,IVA e
CPA come per legge .
Spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Nola lì 29.03.2025 Dr. Gabriele Rendina
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TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il G.D.
.
Sciolta la riserva e trattenuta la causa in decisione ha emesso la seguente
ORDINANZA
Premesso che l'avv. Alfano Giovanni (difensore di fiducia del Sig. , nato a Parte_1
Pomigliano d'Arco il 22/11/1948, imputato nel procedimento penale avente n. 4236/2020
R.g.n.r. e n. 1162/2020 R.g.Trib. - pendente davanti al Giudice Monocratico presso il
Tribunale di Nola) ha agito ai sensi degli artt. 281 decies e ss c.p.c., 170 e segg. del T. U.
Spese di Giustizia e 15 D.lvo 150/2011 avverso il decreto di liquidazione dei compensi del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, emesso il 07/03/2024 , notificato a mezzo pec in data 13/03/2024, per un importo pari ad euro 400,00 oltre al rimborso forfettario ,IVA e CPA come per legge;
-rilevato che a fondamento del ricorso l'opponente ha dedotto la erroneità del provvedimento impugnato in quanto il Giudice Monocratico - tenuto conto dell'attività difensiva svolta dal difensore (consistita in n. 4 “udienze di trattazione” su n. 5 udienze totali svolte ) - non si sarebbe attenuto al vigente protocollo d'intesa siglato in data
18/07/2017 tra Tribunale,Procura, COA e Camera Penale di Nola, effettuando un'assegnazione non rientrante nella forbice concordata;
-letta la comparsa di costituzione del;
Controparte_1
- rilevata la compatibilità del rito sommario con il caso che ci occupa ed esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
- rilevato che , è stato ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato;
Parte_1
- letta l'ordinanza di liquidazione e rilevato che il Giudice ha ritenuto che l'attività svolta dal difensore rientri in quella prevista dalla Nota n.1 “Rito monocratico definito con sentenza di improcedibilità” che prevede esclusivamente la liquidazione della fase dibattimentale “rito monocratico definito con sentenza di proscioglimento ex artt. 129-
469 c.p.p. senza attività istruttoria cui ha partecipato l'avvocato richiedente o un suo delegato”;
- rilevato che nel caso di specie, il Giudice penale all'udienza del 22/12/2022, emetteva ordinanza di rigetto della istanza di legittimo impedimento a comparire dell'imputato
EV e successivamente emetteva ordinanza di accoglimento della istanza di rinvio congiunta dei difensori;
all'udienza del 04/05/2023 dichiarava aperto il dibattimento,
1 ammetteva i mezzi di prova ed escuteva il testimone del P.M.; all'udienza del 18/01/2024,le parti svolgevano la discussione finale;
- esaminato il predetto protocollo d'intesa ed osservato che nelle “Note Esplicative“ viene presiciato che per udienza di trattazione debba intendersi l'udienza in cui vengono proposte eccezioni preliminari …….., proposte istanze ,richieste ed eccezioni decise con ordinanza …. richiesti, ammessi e assunti i mezzi istruttori….. si è proceduto alla discussione ……”;
- ritenuto ,quindi, di non dover condividere il criterio adottato in sede di liquidazione;
- ossservato,comunque, che non tutta l'attività svolta dal difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, rientri in quella richiamata nelle suddette “Note
Esplicative“ , ma solo le udienze sopra precisate rivestono i caratteri tipici della udienza di trattazione , ragione per cui deve essere rigettata l'applicabilità della Nota 5 dedotta dalla ricorrente, dovendosi invece, applicare i paramentri previsti dalla Nota 4 (fase dibattimento e rito monocratico ) del protocollo d'intesa,al quale il ricorrente ha aderito con l'istanza di liquidazione del propio onorario;
- osservato che la Nota n.4 del predetto Protocollo riguardante “rito monocratico fino a tre udienze di trattazione cui ha partecipato l'avvocato richiedente o un suo delegato” riconosce l'importo ricompreso nella forbice prevista (euro 800,00/1.140,00);
- considerata la modesta attività compiuta dal difensore;
-ritenuto di dover compesare le spese di lite atteso il parziale accoglimento della domanda
;
P.Q.M.
-accoglie l'opposizione per quanto di ragione ed annulla il decreto di liquidazione emesso il 07/03/2024 nell'ambito del procedimento penale avente n. 4236/2020 R.g.n.r. e n.
1162/2020 R.g. Tribunale di Nola;
-liquida a favore dell'Avv. Giovanni Alfano, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, la somma di euro 800,00 (ottocento/00) oltre spese forfettarie nella misura del 15% ,IVA e
CPA come per legge .
Spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Nola lì 29.03.2025 Dr. Gabriele Rendina
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