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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/05/2025, n. 3173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3173 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VII
Così composta:
dr Franco Petrolati Presidente rel.
dr sa Assunta Marini Consigliere
dr sa Anna Maria Giampaolino Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 7207/2021 r.g. vertente tra difesa dall'avv. Claudio Rizzo Parte_1
APPELLANTE
e
, difesa dall'avv. Gianluca Indaco Controparte_1
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti precisano le conclusioni all'udienza in data 21.5.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
condanna al rilascio dell'appartamento in Roma, via Francesco Crispi 9, int. 3, ed al risarcimento del danno derivato dall'abusiva occupazione a partire da gennaio 2014.
Sostiene al riguardo che: , già moglie del socio unico di parte _1
ricorrente, , è socia a sua volta al 50% e amministratrice di fatto di Parte_2
che esercitava una attività di produzione e vendita di borse e prodotti di pelletteria CP_3
con sede e show room in locale condotto in locazione in via degli Uffici del Vicario 49; a seguito della disdetta del relativo contratto di locazione, nel 2008 ha chiesto ed _1
ottenuto la concessione in comodato precario dell'appartamento di via Crispi 9 quale ufficio e magazzino per le merci di nel corso del giudizio di separazione tra CP_3
e , con lettera in data 19.9.2014 ha richiesto a _1 Parte_2 Parte_1
la restituzione dell'immobile. _1
contesta la propria legittimazione passiva, non essendo amministratrice CP_4
di oltre che la fondatezza delle domande. CP_3
In data 13.11.2020 l'immobile viene comunque restituito.
All'esito di c.t.u. ed istruttoria orale, con sentenza n. 17531/21 il Tribunale di
Roma dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di rilascio e respinge la domanda risarcitoria, compensando per due terzi le spese di lite e ponendo il residuo a carico della ricorrente.
Al riguardo il Tribunale non ritiene dimostrato che il contratto di locazione sia stato concluso con piuttosto che con della quale la stessa _1 CP_3 _1
non risulta neppure amministratrice di fatto.
Avverso la predetta sentenza propone appello concludendo Parte_1
per la condanna al risarcimento del danno da occupazione abusiva.
Al riguardo deduce tre motivi: 1) il comodato in favore di è _1
dimostrato dalla confessione resa dalla stessa in data 5.2.2015 all'udienza presidenziale del giudizio di separazione da , laddove ha dichiarato di essere in condizione di Parte_2 restituire l'immobile al suo legittimo proprietario (“posso restituire le chiavi al resistente”)
e di non avere più alcun tipo di interesse alla detenzione dell'immobile (“io non ho bisogno di Via Crispi”; le deposizioni rese da , commercialista anche di , e _1 _1
, figlio di , confermano l'esistenza del comodato a Testimone_2 Pt_2
, la quale risulta pure aver posto nel medesimo appartamento la sede della _1
ulteriore società, di cui era socia unica ed amministratrice, costituita nel 2008 e CP_5
cancellata da registro delle imprese nel 2015; 2) è comunque provato che fosse _1
amministratrice di fatto di e come tale responsabile ai sensi dell'art.1711 c.c. in CP_3
difetto di ratifica della società; i testi e confermano che Tes_1 Testimone_2
gestiva in piena autonomia benché risultasse formalmente quale _1 CP_3
amministratore , ultraottantenne;
è invece inattendibile la deposizione della Persona_1
sorella di , che comunque riferisce di essere a conoscenza dei fatti solo fino _1
al 2009, anno in cui è stata licenziata da RDS spa, società radiofonica di cui
[...]
era presidente;
3) in conformità alla seconda ipotesi elaborata dal c.t.u. il Parte_2
danno da occupazione abusiva da gennaio 2014 al 13.11.2020 è da liquidare in €
202.679,81 in ragione del presumibile reddito da locazione che è stato precluso alla appellante, società immobiliare.
Si costituisce Cancellara contestando l'ammissibilità e la fondatezza dei motivi di gravame.
La Corte così ragiona.
In ordine al motivo 1) è da rilevare che la concessione in comodato a _1
nel 2008 è stata riferita nelle deposizioni rese da all'udienza in data 18.6.2019 e, Tes_1
successivamente, da;
è vero che il medesimo si è poi Testimone_2 Tes_1
contraddetto nella deposizione resa in data 21.11.2019 – laddove ha indicato invece la società come destinataria della concessione, senza però confrontarsi con la precedente versione – e che riferisce essenzialmente de relato rispetto a Parte_2
quanto appreso dal padre , tuttavia il riscontro decisivo di attendibilità è fornito Pt_2
proprio da all'udienza presidenziale di separazione, in data 5.2.2015, laddove _1
dichiara espressamente di poter restituire l'appartamento mediante la consegna delle chiavi non avendo personalmente interesse a detenerlo, esprimendosi significativamente in prima persona (“posso restituire…io non ho bisogno”).
Del resto è implausibile che un appartamento nel centro storico di Roma sia stato gratuitamente concesso in godimento per diversi anni, in difetto di alcuna garanzia formale, sul piano giuridico, da parte di una società immobiliare in favore di altra società commerciale, mentre la stessa condotta sembra senz'altro meno irragionevole ove destinata a beneficiare direttamente il coniuge del socio unico della concedente.
Il motivo 2) resta assorbito.
Quanto al motivo 3) l'occupazione abusiva da parte di matura _1
successivamente al recesso dal comodato manifestato da con la lett. racc. Parte_1
in data 19.9.2014 e perdura sino alla reintegrazione nel possesso ottenuta dalla concedente in data 13.11.2020, nel corso delle operazioni di c.t.u., con l'ausilio di un fabbro.
Tuttavia l'odierna appellante non allega modalità specifiche e concrete di godimento dell'immobile rimaste precluse da tale occupazione e, inoltre, l'accertata disinvoltura con cui è stato per anni è stato concesso il godimento gratuito dell'appartamento in assenza di qualsiasi riscontro giuridico-formale certamente non giova alla rappresentazione di un danno effettivo;
considerato comunque l'oggetto sociale, trattandosi di una società operante proprio nel campo immobiliare, è almeno da presumere un danno commisurato in via approssimativa alla metà del periodo di occupazione e pari, quindi, alla stregua del valore locativo stimato dal c.t.u. (€ 2.198,80 mensili all'epoca del recesso) e di una liquidazione in via equitativa, alla somma complessiva di € 82.000,00, oltre interessi legali dalla domanda.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando: - in riforma della sentenza del Tribunale di Roma n. 17531/2021 condanna al pagamento, in favore di della somma Controparte_1 Parte_1
complessiva di € 82.000,00, oltre interessi dalla domanda;
- condanna al rimborso delle spese processuali, in favore di _1 [...]
, liquidate per il primo grado in € 6.800,00 per compensi ed € 770,00 per Parte_1
esborsi e, per il gravame, in € 7.100,00 per compensi ed € 1.150,00 per esborsi, oltre spese generali, iva e cassa di previdenza come per legge;
pone a carico di le spese di _1
c.t.u..
Roma, 21.5.2025
IL PRESIDENTE est.