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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 03/11/2025, n. 908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 908 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 746/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott.ssa Stefania DEIANA - Presidente dott.ssa Susanna ZANDA - Giudice dott.ssa Elisabetta CARTA - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso avente ad oggetto “regolamentazione dell'esercizio delle responsabilità genitoriale-contenzioso”, depositato in data 27.03.2025 da:
(C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Bastianina Cocco (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._2
studio in Alghero in via F.lli Kennedy n.22, in virtù di procura alle liti rilasciata in data19.03.2025 ed allegata al ricorso introduttivo,
RICORRENTE contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Barbara Mura Controparte_1 C.F._3
(C.F. , ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Alghero, in via C.F._4
Vitt. Emanuele n.17, in virtù di procura alle liti rilasciata in data 13.10.2025 ed allegata alla comparsa di costituzione e risposta,
RESISTENTE nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art.473bis12 ss. c.p.c., depositato il 27.03.2025, ha Parte_1
convenuto in giudizio Secondo CP_1
pagina 1 di 5 Premesso di aver intrattenuto, per quattro anni e sino ad un anno antecedente il deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, una relazione con il resistente, non confluita nel vincolo coniugale, e
Per_ che dal rapporto era nato il figlio minore (a Sassari il 05.01.2021), ha dedotto che la relazione era stata compromessa dall'aver appreso della pendenza di un procedimento penale a carico del resistente per molestie nei confronti di altra donna, motivo per il quale aveva deciso di interrompere il rapporto.
Ha riferito che a seguito di tale decisione il resistente le aveva intimato di rilasciare la casa familiare in
Alghero, in via Morandi n.2, di proprietà della di lui madre (e ciò nonostante il contributo di natura economica per l'acquisto di arredi e per il pagamento di morosità condominiali pregresse da lei fornito)
e che aveva pertanto trovato momentanea ospitalità presso l'abitazione della propria madre.
Sotto il profilo patrimoniale ha allegato di svolgere la professione di O.S.S. presso un istituto di ricovero per anziani, con contratto a tempo indeterminato ma part-time, e di percepire una retribuzione mensile pari ad € 1.000,00 circa, con la quale doveva provvedere in via esclusiva alle necessità economiche non solo del minore, stante la totale assenza del padre sul piano contributivo, ma anche dell'altra sua figlia, anch'ella minore, avuta da una precedente relazione.
Di contro, ha rilevato che il resistente godeva di una condizione reddituale più florida, percependo uno stipendio mensile di € 1.400,00 per l'attività prestata stabilmente a favore di un'azienda con sede in
Alghero, in Regione San Marco.
Ha lamentato che dalla cessazione della relazione, il resistente non si era occupato in alcun modo delle esigenze materiali del bambino, non avendo mai corrisposto alla madre convivente alcuna somma a titolo di mantenimento in favore del figlio, né per le spese straordinarie sostenute e da sostenersi nell'interesse di quest'ultimo, e ciò nonostante le insufficienti risorse della ricorrente.
Ha comunque riferito che il padre era presente nella vita del bambino, che lo incontrava regolarmente per due/tre volte a settimana, e che talvolta il minore nel fine settimana pernottava da lui.
Ha, quindi, concluso chiedendo: “1) affidarsi il minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre, con la quale continuerà ad abitare;
2) il minore potrà vedere il padre quando vorrà e per almeno tre pomeriggi a settimana e a fine settimana alternati, dal sabato mattina alla domenica sera;
3) il Secondo corrisponderà alla entro il giorno 5 di ogni mese la Parte_1
somma di euro 600,00 a titolo di contributo al mantenimento in favore del minore figlio, importo da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat;
4) i genitori saranno obbligati nella misura del 50% ciascuno a sostenere le spese straordinarie (scolastiche, sanitarie, ricreativo-sportive) necessarie al minore, tenuto conto del Protocollo CNF adottato dal Tribunale di Sassari;
5) l'assegno unico universale erogato dall sarà riscosso nella misura del 100% dalla madre del minore CP_2 Parte_1
; 6) Con vittoria di spese e competenze del procedimento in caso di opposizione”.
[...]
pagina 2 di 5 Con comparsa depositata in data 15.10.2025 si è costituito il resistente negando ogni addebito, e rilevando che la fine della relazione era da attribuirsi alla condotta della ricorrente che aveva iniziato già durante la convivenza una relazione sentimentale con un altro uomo, relazione che peraltro proseguiva stabilmente anche all'attualità.
Ha rappresentato che fin dalla separazione dei genitori avvenuta nel mese di aprile, egli aveva mantenuto un rapporto quotidiano, assiduo e costante con il proprio figlio, partecipando attivamente alla sua vita e alle sue esigenze, sia materiali che affettive.
Ha allegato, sul punto, che il minore o veniva da lui accompagnato a scuola, dopo aver condiviso la colazione, oppure in alternativa veniva prelevato da scuola e stava con lui fino alle ore 20.00, condividendo il momento della merenda e del gioco, e che inoltre padre e figlio stavano insieme dal sabato mattina alla domenica sera ogni fine settimana.
Ha aggiunto che per tutta la permanenza del figlio presso il padre, era lui ad occuparsi in toto dei pasti e di ogni altra esigenza di natura economica, compreso l'acquisto del vestiario.
Ha rappresentato che la casa familiare era stata nel frattempo venduta e che viveva ospite presso la propria nonna, contribuendo alle spese comuni.
Ha evidenziato che la ricorrente continuava ad usare liberamente della tessera contenente i buoni pasto a lui spettanti, di cui ha chiesto la restituzione.
Ha chiesto, infine, delucidazioni circa gli oggetti in oro regalati al minore in occasione del suo battesimo, di cui il resistente ignorava la sorte.
Per_ Ha comunque proposto di contribuire al mantenimento del piccolo con la somma mensile di
350,00, oltre al riconoscimento dell'intero assegno unico a favore della ricorrente.
Ha quindi concluso chiedendo: “1. Disporre l'affido condiviso del minore con collocazione prevalente presso la madre;
2. Regolamentare le modalità di frequentazione del padre secondo quelle attualmente in essere, o secondo un calendario che assicuri l'equilibrata presenza del padre nella vita del figlio;
3.
Porre a carico del padre un assegno mensile di euro 350,00, oltre all'assegno unico universale in favore della madre;
4. Invitare la Sig.ra a fornire spiegazioni circa la sorte degli oggetti in Parte_1
oro di proprietà del figlio;
5. Disporre la restituzione della tessera elettronica dei buoni pasto intestata al sig. ;
6. Adottare ogni altro provvedimento ritenuto opportuno e conforme all'interesse del CP_1 minore”.
All'udienza del 16.10.2025 fissata per la comparizione personale delle parti, queste ultime hanno raggiunto un accordo aderendo alla proposta conciliativa formulata dal Collegio nei seguenti termini:
“affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento presso la Persona_2
madre.
pagina 3 di 5 Il padre potrà vederlo e tenerlo con sé la settimana in cui ha il turno dalle 6,00 alle 12,00 il lunedì, mercoledì e venerdì dall'uscita dal nido o dalle 15,30 sino alle ore 20,00, la settimana che ha il turno dalle 12,00 alle 18,00 lo accompagnerà al nido tutte le mattine e lo terrà con sé dalle 18,30 alle 20,30, la settimana in cui ha il turno dalle 18,00 alle 24,00 lo accompagnerà al nido tutte le mattine e lo terrà con sé dall'uscita dal nido o dalle 15,30 sino alle ore 17,00.
Potrà inoltre tenerlo con sé a fine settimana alternati dal sabato alla domenica sera alle ore 20,00. Le festività seguiranno il criterio dell'alternanza.
Il Secondo verserà a titolo di mantenimento del figlio la somma mensile di € 350,00 rivalutabili Istat entro il giorno 20 di ogni mese al domicilio della madre con modalità concordate oltre il 50 % delle
Spese Straordinarie secondo il protocollo CNF.
CP_ L'assegno Unico sarà percepito al 100 % dalla madre . Parte_1
Il Secondo autorizza la a continuare ad utilizzare la carta elettronica fornita dal datore di Parte_1 lavoro e su cui vengono accreditati i buoni pasto per € 150,00 mensili circa.
Spese compensate”.
La causa è stata pertanto rimessa al Collegio per la decisione.
***
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse del figlio minore in quanto garantiscono sia la prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle sue esigenze e ravvisato pertanto che le clausole relative alla prole non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
L'accordo delle parti che hanno aderito alla proposta conciliativa formulata dal Giudice può dunque essere recepito in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici e non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico.
L'accordo delle parti e la natura della causa giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1) dispone in conformità all'accordo delle parti, da intendersi qui integralmente trascritto;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 28 ottobre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Stefania Deiana pagina 4 di 5 Il Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott.ssa Stefania DEIANA - Presidente dott.ssa Susanna ZANDA - Giudice dott.ssa Elisabetta CARTA - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso avente ad oggetto “regolamentazione dell'esercizio delle responsabilità genitoriale-contenzioso”, depositato in data 27.03.2025 da:
(C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Bastianina Cocco (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._2
studio in Alghero in via F.lli Kennedy n.22, in virtù di procura alle liti rilasciata in data19.03.2025 ed allegata al ricorso introduttivo,
RICORRENTE contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Barbara Mura Controparte_1 C.F._3
(C.F. , ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Alghero, in via C.F._4
Vitt. Emanuele n.17, in virtù di procura alle liti rilasciata in data 13.10.2025 ed allegata alla comparsa di costituzione e risposta,
RESISTENTE nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art.473bis12 ss. c.p.c., depositato il 27.03.2025, ha Parte_1
convenuto in giudizio Secondo CP_1
pagina 1 di 5 Premesso di aver intrattenuto, per quattro anni e sino ad un anno antecedente il deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, una relazione con il resistente, non confluita nel vincolo coniugale, e
Per_ che dal rapporto era nato il figlio minore (a Sassari il 05.01.2021), ha dedotto che la relazione era stata compromessa dall'aver appreso della pendenza di un procedimento penale a carico del resistente per molestie nei confronti di altra donna, motivo per il quale aveva deciso di interrompere il rapporto.
Ha riferito che a seguito di tale decisione il resistente le aveva intimato di rilasciare la casa familiare in
Alghero, in via Morandi n.2, di proprietà della di lui madre (e ciò nonostante il contributo di natura economica per l'acquisto di arredi e per il pagamento di morosità condominiali pregresse da lei fornito)
e che aveva pertanto trovato momentanea ospitalità presso l'abitazione della propria madre.
Sotto il profilo patrimoniale ha allegato di svolgere la professione di O.S.S. presso un istituto di ricovero per anziani, con contratto a tempo indeterminato ma part-time, e di percepire una retribuzione mensile pari ad € 1.000,00 circa, con la quale doveva provvedere in via esclusiva alle necessità economiche non solo del minore, stante la totale assenza del padre sul piano contributivo, ma anche dell'altra sua figlia, anch'ella minore, avuta da una precedente relazione.
Di contro, ha rilevato che il resistente godeva di una condizione reddituale più florida, percependo uno stipendio mensile di € 1.400,00 per l'attività prestata stabilmente a favore di un'azienda con sede in
Alghero, in Regione San Marco.
Ha lamentato che dalla cessazione della relazione, il resistente non si era occupato in alcun modo delle esigenze materiali del bambino, non avendo mai corrisposto alla madre convivente alcuna somma a titolo di mantenimento in favore del figlio, né per le spese straordinarie sostenute e da sostenersi nell'interesse di quest'ultimo, e ciò nonostante le insufficienti risorse della ricorrente.
Ha comunque riferito che il padre era presente nella vita del bambino, che lo incontrava regolarmente per due/tre volte a settimana, e che talvolta il minore nel fine settimana pernottava da lui.
Ha, quindi, concluso chiedendo: “1) affidarsi il minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre, con la quale continuerà ad abitare;
2) il minore potrà vedere il padre quando vorrà e per almeno tre pomeriggi a settimana e a fine settimana alternati, dal sabato mattina alla domenica sera;
3) il Secondo corrisponderà alla entro il giorno 5 di ogni mese la Parte_1
somma di euro 600,00 a titolo di contributo al mantenimento in favore del minore figlio, importo da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat;
4) i genitori saranno obbligati nella misura del 50% ciascuno a sostenere le spese straordinarie (scolastiche, sanitarie, ricreativo-sportive) necessarie al minore, tenuto conto del Protocollo CNF adottato dal Tribunale di Sassari;
5) l'assegno unico universale erogato dall sarà riscosso nella misura del 100% dalla madre del minore CP_2 Parte_1
; 6) Con vittoria di spese e competenze del procedimento in caso di opposizione”.
[...]
pagina 2 di 5 Con comparsa depositata in data 15.10.2025 si è costituito il resistente negando ogni addebito, e rilevando che la fine della relazione era da attribuirsi alla condotta della ricorrente che aveva iniziato già durante la convivenza una relazione sentimentale con un altro uomo, relazione che peraltro proseguiva stabilmente anche all'attualità.
Ha rappresentato che fin dalla separazione dei genitori avvenuta nel mese di aprile, egli aveva mantenuto un rapporto quotidiano, assiduo e costante con il proprio figlio, partecipando attivamente alla sua vita e alle sue esigenze, sia materiali che affettive.
Ha allegato, sul punto, che il minore o veniva da lui accompagnato a scuola, dopo aver condiviso la colazione, oppure in alternativa veniva prelevato da scuola e stava con lui fino alle ore 20.00, condividendo il momento della merenda e del gioco, e che inoltre padre e figlio stavano insieme dal sabato mattina alla domenica sera ogni fine settimana.
Ha aggiunto che per tutta la permanenza del figlio presso il padre, era lui ad occuparsi in toto dei pasti e di ogni altra esigenza di natura economica, compreso l'acquisto del vestiario.
Ha rappresentato che la casa familiare era stata nel frattempo venduta e che viveva ospite presso la propria nonna, contribuendo alle spese comuni.
Ha evidenziato che la ricorrente continuava ad usare liberamente della tessera contenente i buoni pasto a lui spettanti, di cui ha chiesto la restituzione.
Ha chiesto, infine, delucidazioni circa gli oggetti in oro regalati al minore in occasione del suo battesimo, di cui il resistente ignorava la sorte.
Per_ Ha comunque proposto di contribuire al mantenimento del piccolo con la somma mensile di
350,00, oltre al riconoscimento dell'intero assegno unico a favore della ricorrente.
Ha quindi concluso chiedendo: “1. Disporre l'affido condiviso del minore con collocazione prevalente presso la madre;
2. Regolamentare le modalità di frequentazione del padre secondo quelle attualmente in essere, o secondo un calendario che assicuri l'equilibrata presenza del padre nella vita del figlio;
3.
Porre a carico del padre un assegno mensile di euro 350,00, oltre all'assegno unico universale in favore della madre;
4. Invitare la Sig.ra a fornire spiegazioni circa la sorte degli oggetti in Parte_1
oro di proprietà del figlio;
5. Disporre la restituzione della tessera elettronica dei buoni pasto intestata al sig. ;
6. Adottare ogni altro provvedimento ritenuto opportuno e conforme all'interesse del CP_1 minore”.
All'udienza del 16.10.2025 fissata per la comparizione personale delle parti, queste ultime hanno raggiunto un accordo aderendo alla proposta conciliativa formulata dal Collegio nei seguenti termini:
“affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento presso la Persona_2
madre.
pagina 3 di 5 Il padre potrà vederlo e tenerlo con sé la settimana in cui ha il turno dalle 6,00 alle 12,00 il lunedì, mercoledì e venerdì dall'uscita dal nido o dalle 15,30 sino alle ore 20,00, la settimana che ha il turno dalle 12,00 alle 18,00 lo accompagnerà al nido tutte le mattine e lo terrà con sé dalle 18,30 alle 20,30, la settimana in cui ha il turno dalle 18,00 alle 24,00 lo accompagnerà al nido tutte le mattine e lo terrà con sé dall'uscita dal nido o dalle 15,30 sino alle ore 17,00.
Potrà inoltre tenerlo con sé a fine settimana alternati dal sabato alla domenica sera alle ore 20,00. Le festività seguiranno il criterio dell'alternanza.
Il Secondo verserà a titolo di mantenimento del figlio la somma mensile di € 350,00 rivalutabili Istat entro il giorno 20 di ogni mese al domicilio della madre con modalità concordate oltre il 50 % delle
Spese Straordinarie secondo il protocollo CNF.
CP_ L'assegno Unico sarà percepito al 100 % dalla madre . Parte_1
Il Secondo autorizza la a continuare ad utilizzare la carta elettronica fornita dal datore di Parte_1 lavoro e su cui vengono accreditati i buoni pasto per € 150,00 mensili circa.
Spese compensate”.
La causa è stata pertanto rimessa al Collegio per la decisione.
***
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse del figlio minore in quanto garantiscono sia la prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle sue esigenze e ravvisato pertanto che le clausole relative alla prole non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
L'accordo delle parti che hanno aderito alla proposta conciliativa formulata dal Giudice può dunque essere recepito in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici e non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico.
L'accordo delle parti e la natura della causa giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1) dispone in conformità all'accordo delle parti, da intendersi qui integralmente trascritto;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 28 ottobre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Stefania Deiana pagina 4 di 5 Il Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta
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