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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 03/07/2025, n. 1013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1013 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRINDISI
UFFICIO LAVORO
Il Giudice Onorario di Tribunale Confermato, avv. SIMONE COPPOLA, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'udienza del 03.07.2025, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A con contestuale motivazione, nel giudizio previdenziale iscritto al n.1437/2022 R.G. tra: rappresentato e difeso dall'avvocato F. Labate;
Ricorrente Parte_1
e
, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato dall'avv. Marcella CP_1
Mattia, Resistente in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata dall'avv. Diana CP_2
Rotunno, Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 21.04.22 il sig. chiedeva al Tribunale di Brindisi Pt_1
l'accertamento che a seguito della sentenza del medesimo Tribunale n. 1421/2013 era stato reso edotto del diritto alla rivalutazione pensionistica a seguito dell'omesso riscontro dell' e dell' con dichiarazione della responsabilità delle medesime CP_1 CP_2 parti resistenti al risarcimento dei danni patrimoniali e no per la somma di €.80.000,00 oltre alla sommatoria dei ratei che avrebbe percepito se la rivalutazione fosse stata accordata al momento della domanda, chiedeva inoltre all' ed all' il CP_1 CP_2 risarcimento dei danni patrimoniali e non per la somma di €.80.000,00 per esposizione all'amianto con diritto al pensionamento anticipato e con vittoria delle spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, le parti resistenti si costituivano in giudizio sollevando eccezioni preliminari e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso in quanto infondato.
La parte ricorrente, in corso di giudizio e con memoria del 17.04.2025 dichiarava di rinunciare al giudizio ed all'azione con richiesta di compensazione delle spese di lite.
L' dichiarava di accettare la rinuncia di parte ricorrente, mentre l' , preso atto CP_2 CP_1 della rinuncia, si rimetteva al Giudice.
IL GIUDICE letta l'istanza di rinuncia presentata dalla parte ricorrente con le relative accettazioni,
- dichiara la cessazione della materia del contendere tra le parti;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Sentenza pubblicata mediante lettura in aula ed allegazione a verbale
Brindisi, 03.07.2025
Il Giudice Onorario di Tribunale Confermato
Avv. SIMONE COPPOLA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRINDISI
UFFICIO LAVORO
Il Giudice Onorario di Tribunale Confermato, avv. SIMONE COPPOLA, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'udienza del 03.07.2025, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A con contestuale motivazione, nel giudizio previdenziale iscritto al n.1437/2022 R.G. tra: rappresentato e difeso dall'avvocato F. Labate;
Ricorrente Parte_1
e
, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato dall'avv. Marcella CP_1
Mattia, Resistente in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata dall'avv. Diana CP_2
Rotunno, Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 21.04.22 il sig. chiedeva al Tribunale di Brindisi Pt_1
l'accertamento che a seguito della sentenza del medesimo Tribunale n. 1421/2013 era stato reso edotto del diritto alla rivalutazione pensionistica a seguito dell'omesso riscontro dell' e dell' con dichiarazione della responsabilità delle medesime CP_1 CP_2 parti resistenti al risarcimento dei danni patrimoniali e no per la somma di €.80.000,00 oltre alla sommatoria dei ratei che avrebbe percepito se la rivalutazione fosse stata accordata al momento della domanda, chiedeva inoltre all' ed all' il CP_1 CP_2 risarcimento dei danni patrimoniali e non per la somma di €.80.000,00 per esposizione all'amianto con diritto al pensionamento anticipato e con vittoria delle spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, le parti resistenti si costituivano in giudizio sollevando eccezioni preliminari e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso in quanto infondato.
La parte ricorrente, in corso di giudizio e con memoria del 17.04.2025 dichiarava di rinunciare al giudizio ed all'azione con richiesta di compensazione delle spese di lite.
L' dichiarava di accettare la rinuncia di parte ricorrente, mentre l' , preso atto CP_2 CP_1 della rinuncia, si rimetteva al Giudice.
IL GIUDICE letta l'istanza di rinuncia presentata dalla parte ricorrente con le relative accettazioni,
- dichiara la cessazione della materia del contendere tra le parti;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Sentenza pubblicata mediante lettura in aula ed allegazione a verbale
Brindisi, 03.07.2025
Il Giudice Onorario di Tribunale Confermato
Avv. SIMONE COPPOLA