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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 24/03/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE
N. 888/2024 R.G.
Il Tribunale nella persona del Giudice Dott. Edoardo Gaspari ha pronunciato ex art. 281 sexies3 CPC la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 888/2024 R.G. promossa
1 da
in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., con sede legale in IV RI (VC), Corso RCni 53/A. con l'Avv. ALBERTO
VILLARBOITO del Foro di Vercelli, presso il cui studio in Vercelli, Via Laviny 17 è elettivamente domiciliata attrice contro in persona Controparte_1
del legale rappresentante p.t., con sede in Vercelli, Via Fratelli Bandiera 16, con gli Avv.ti ALDO
CASALINI e FRANCESCO POLLINI, presso il cui studio in Vercelli, Via Monte di Pietà 28 è elettivamente domiciliata. convenuta
Oggetto: contratto di somministrazione – risarcimento del danno.
Conclusioni
(come da prima memoria ex art. 171 ter CPC): Parte_1 “Contrariis reiectis;
previe le declaratorie tutte del caso;
previa ammissione, senza inversione dell'onere probatorio, delle prove dedotte e deducende dall'esponente, voglia l'Ill.mo Tribunale di Vercelli:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
- accertare e dichiarare, per i motivi tutti esposti in atto, l'inadempimento del Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, e, per l'effetto,
[...]
- dichiarare tenuto e condannare, per i motivi tutti esposti in atto, il Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore del Sig. in qualità
[...] Parte_1
di titolare e legale rappresentante pro tempore della l'importo Parte_1
complessivo di Euro 14.851,16 o della veriore somma determinanda in corso di causa dal Giudice adíto, oltre interessi legali maturati e maturandi dal dovuto fino alla data dell'effettivo soddisfo;
- dichiarare tenuto e condannare, per i motivi tutti esposti in atto, il Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore del Sig. in qualità
[...] Parte_1
di titolare e legale rappresentante pro tempore della l'importo di Euro Parte_1
2 614,56 ovvero della veriore somma determinanda in corso di causa dal Giudice adìto, oltre interessi legali maturati e maturandi dal dovuto sino al saldo effettivo, per le spese legali sostenute dal Sig. relativamente alla Parte_1
fase stragiudiziale;
- dichiarare tenuto e condannare, per i motivi tutti esposti in atto, il Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore del Sig. in qualità
[...] Parte_1
di titolare e legale rappresentante pro tempore della l'importo di Euro Parte_1
385,44 ovvero della veriore somma determinanda in corso di causa dal Giudice adìto, oltre interessi legali maturati e maturandi dal dovuto sino al saldo effettivo, per le spese legali sostenute dal Sig. relativamente alla Parte_1
fase della mediazione;
- dichiarare tenuto e condannare, per i motivi tutti esposti in atto, il Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore del Sig. in qualità
[...] Parte_1
di titolare e legale rappresentante pro tempore della l'importo che sarà Parte_1
equitativamente determinato in corso di causa dal Giudice adìto per il danno all'immagine e commerciale provocato dall'incolpevole ritardata apertura dell'attività commerciale proprio per la mancanza di erogazione di acqua;
IN VIA ISTRUTTORIA: - ammettere prova, per interrogatorio formale e testi, sui capitoli di prova dedotti nella premessa dell'atto di citazione
25.06.2024 dal n. 1) al n. 26) compresi preceduti dal “vero che”, ove non pacifici, non documentati ovvero ex adverso contestati;
- con riserva di ulteriormente produrre e dedurre nel termine di legge.”
Servizio Idrico Integrato (come da foglio depositato il 12.2.2025):
“Piaccia al Tribunale di Vercelli Ill.mo, contrariis reiectise previe le declaratorie iurisoccorrende
Nel merito:
Pt_ Rigettare tutte le domande svolte da di nei confronti di Parte_1 Parte_1
siccome inammissibili e comunque infondate in fatto e in diritto.
[...]
In via istruttoria:
Ammettere prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1) vero che, in data 08/09/2023, nel corso delle fasi di attivazione della rete idrica, i tecnici di verificarono Pt_2
3 che l'immobile di IV RI, Corso RCni 53/A non fosse allacciato alla rete idrica;
2) vero che in data, 11/12/2023, il tecnico di Sig. si era presentato presso l'immobile sito in Pt_2 Per_1
IV RI, Corso RCni 53/A per procedere con l'attivazione del servizio;
3) vero che, in tale occasione, il Sig. riferì al tecnico Sig. che “non era possibile aprire Parte_1 Per_1
l'acqua”, perché “l'immobile era ancora sprovvisto di rubinetti e aprendo l'acqua si sarebbe allagato”.
Testimone: Sig. , presso Vercelli. Testimone_1 Parte_2
Ammettere prova contraria diretta sui capitoli di prova per testi avversari che dovessero essere ammessi dal giudice, con lo stesso teste già indicato.
Con il favore delle spese di lite, ivi comprese quelle della fase monitoria, oltre rimborso spese 15%, C.P.A. 4% e
I.V.A di legge.”
Motivi della decisione
Con atto di citazione datato 25.6.2024 ha citato in giudizio Parte_1 Controparte_1
(brevemente ), esponendo questi fatti:
[...] Pt_2 - dopo aver preso in locazione il 3.7.2023 un immobile in IV RI (VC), Corso RCni Part 53/A, il 27.7.2023 ichiese a l'allacciamento e l'attivazione del servizio idrico, fognario Pt_2
e di depurazione presso l'immobile. Il 2.8.2023 un tecnico di fece un sopralluogo Pt_2
preliminare e il 4.8.2023 trasmise preventivo per la posa del misuratore precisando che i Pt_2
termini di attivazione della somministrazione dei servizi decorrono dalla data di esecuzione dei lavori, da eseguire entro 15 giorni dall'accettazione del preventivo. Accettato il preventivo e inviato il contratto di somministrazione sottoscritto, l'8.9.2023 installò il contatore ma si Pt_2
avvide che non c'era acqua e per questo promise che l'11.9.2023 sarebbe stato Pt_1
contattato per risolvere il problema. Così non fu e, dopo svariati solleciti invano, fu avviato procedimento di mediazione, a cui non comparve. Solo il 21.12.2023 fece i lavori Pt_2 Pt_2
necessari per attivare la fornitura d'acqua, in ritardo di 131 giorni dall'accettazione del preventivo;
- nel periodo tra la sottoscrizione del contratto di somministrazione e il 20.12.2023 l'attrice ha avuto un mancato guadagno per € 14.566,00, ha pagato canoni di locazioni (agosto – dicembre 4 2023) per € 3.500,00, € 614,56 per la parcella pagata al difensore per la fase stragiudiziale ed €
385,44 per quella pagata per la procedura di mediazione. Part Così allegando, a chiesto di condannare a pagare € 19.066,00 (di cui € 3.500,00 a titolo Pt_2
di danno emergente ed € 15.566,00 quale lucro cessante) + € 614,56 e € 385,44, dopo aver accertato l'inadempimento contrattuale della convenuta.
Con comparsa di costituzione datata 30.9.2024 si è costituita chiedendo il rigetto delle Pt_2
domande, rilevando che i giorni di ritardo sono in realtà 74 e non 131, che il ritardo è imputabile anche al fatto che l'immobile era inidoneo a ricevere la somministrazione d'acqua, e contestando la quantificazione dei danni sia perché l'attrice non ha dimostrato che la mancanza di acqua le abbia precluso di svolgere l'attività, sia perché la relazione di parte su cui la richiesta risarcitoria si fonda non spiega i criteri con cui si è giunti alla quantificazione del danno e fa confusione nei calcoli, duplicando il conteggio di poste del danno.
Con decreto ex art. 171 bis CPC del 7.10.2024 fu confermata la prima udienza.
Le parti hanno depositato memorie integrative. Alla prima udienza del 12.12.2024 le parti hanno concordemente chiesto un rinvio per la pendenza di trattative, avvenute invano. Per questo all'udienza 21.1.2025 le parti, esposte le proprie ragioni, insistettero per l'ammissione delle istanze istruttore, rigettate con ordinanza in pari data con cui fu fissata udienza ex art. 281 sexies CPC al 13.2.2025. A quest'udienza furono precisate le conclusioni e discussa la causa, trattenuta in decisione ex art. 281 sexies3 CPC.
La causa viene ora in decisione.
***
La domanda è infondata.
, costituitasi in giudizio, ha ammesso il ritardo nell'attivazione della fornitura idrica, ma ne ha Pt_2
contestato la durata, indicandola in 74 giorni a fronte dei 131 allegati dall'attrice.
Dal ritardo nell'adempimento, però, non è stato provato che sia derivato un danno che Pt_2
dovrebbe essere condannata a risarcire. Part Primo, dirimente. A seguito della costituzione di , nella prima memoria integrativa non Pt_2
5 solo ha ridotto l'ammontare della somma richiesta nelle conclusioni, ma anche ha in parte modificato l'allegazione delle voci di cui si comporrebbe il risarcimento del danno chiesto per l'inadempimento della convenuta. Part Con le conclusioni precisate in prima memoria hiede la condanna al pagamento di:
➢ € 14.851,16 oltre interessi (contro gli iniziali € 19.066,00);
➢ € 614,56 per spese legali per la fase stragiudiziale;
➢ € 385,44 per spese legali della fase di mediazione;
➢ la somma equitativamente determinata per il danno all'immagine e commerciale provocato dall'
“incolpevole ritardata apertura dell'attività commerciale proprio per la mancanza di erogazione di acqua”.
Le voci di danno allegate sono le seguenti (pag. 3 prima memoria):
1. € 3.500,00 per canoni di locazione da agosto a dicembre 2023;
2. € 9.167,09 per rate del contratto di leasing di macchinari;
3. € 1.124,07 corrisposti alla convenuta senza poter usufruire della somministrazione d'acqua;
4. € 614,56 per l'attività professionale della fase stragiudiziale;
5. € 385,44 per l'attività professionale del difensore prestata nella procedura di mediazione.
Sia nella parte motiva della prima memoria che nelle conclusioni € 614,56 e € 385,44 sono importi tenuti distinti dai restanti.
Si nota a colpo d'occhio che i conti non tornano: l'importo di € 14.851,16 dovrebbe essere il risultato della somma delle prime tre voci (€ 3.500,00 + € 9.167,09 + € 1.124,07), la cui somma, però, porta a
€ 13.791,16.
I conti non tornano nemmeno se si sommano assieme tutte e 5 le sopra elencate voci: il risultato è €
14.791,16, importo diverso da € 14.851,16 domandati.
Il contrasto tra l'ammontare del danno allegato e quello di cui è chiesto il risarcimento conduce al rigetto della domanda, che è incomprensibile a quali poste di danno allegato si riferisca.
La fondatezza della domanda non si rinviene nemmeno esaminando nel merito le singole voci di danno allegato: 6
- del pagamento dei canoni di locazione non c'è prova, che avrebbe dovuto essere data documentalmente.
A tal proposito non è condivisibile quanto affermato dal difensore dell'attrice all'ultima udienza a fronte del rilievo avversario della mancata prova dei pagamenti: “il danno è da considerare con riferimento al periodo e all'iniziativa imprenditoriale complessivamente considerati con tutte le obbligazioni assunte dall'imprenditore, a prescindere dal pagamento o meno degli importi per cui la parte è obbligata”. Si replica: se Part quei canoni non li ha pagati, non vi sarebbe alcun danno per quella parte, perché il suo patrimonio non ha risentito di alcuna diminuzione quantitativa che il risarcimento servirebbe a ristorare;
- il contratto di leasing, i cui canoni da luglio a dicembre 2023 sono richiesti come voce di risarcimento del danno, non è stato prodotto e la somma degli importi delle fatture allegate alla relazione tecnica di parte conduce a € 11.180,33, motivo per cui anche sotto quest'aspetto non si rinviene comunque prova dell'allegazione nei documenti (posto che le fatture recano un importo maggiore di quello richiesto, quali di esse ne dimostrerebbero l'ammontare?). Si è detto che il contratto di leasing non è stato prodotto, pur nella consapevolezza che nel presente caso non si verte in un giudizio in cui viene in rilievo l'onere della prova ex CSU
13533/2001: ma poiché le fatture allegate alla relazione di parte sono emesse da tale
[...]
e poiché in esse non vi è alcun riferimento a un contratto di leasing, Parte_3
non si è in grado di valutare se quelle fatture davvero corrispondano al canone dovuto per tale contratto;
- sulle “spese servizi contratto di somministrazione”. Scrive in prima memoria MS: “Il Sig.
[...]
ha corrisposto alla Società convenuta la somma di Euro 1.124,07 senza poter usufruire di alcun Pt_1
servizio previsto nel contratto di somministrazione.”. Dopo le fatture di cui al punto precedente, alla relazione di parte sono allegate fatture in cui figura come cedente/prestatore Enel Energia spa, non;
neanche al di fuori della relazione di parte sono prodotte fatture emesse da , Pt_2 Pt_2
Part tranne quella di cui al doc. 14 per il ben inferiore importo di € 73,20. Benché sia allegato che avrebbe corrisposto € 1.124,07 alla società convenuta, nessuna prova di questo pagamento in 7 favore di costei è stata fornita;
- a fronte di un danno che non è stato provato sussistere, cadono anche le domande di condanna al pagamento di quanto corrisposto all'Avv. Villarboito per la fase stragiudiziale e di mediazione, non obbligatoria, come rilevato da (ultime 3 righe di pag. 6 della comparsa e prime righe Pt_2
Part di pag. 7), che ha aggiunto che avrebbe dovuto attivare la procedura gratuita presso il
Servizio conciliazione di ARERA.
All'ultima udienza il legale dell'attrice ha replicato che “l'assistenza legale in mediazione, anche ove non fosse obbligatoria per legge, è una scelta dell'imprenditore a tutela della società”: un tale argomento è fallace, perché, se l'assistenza legale in mediazione è una scelta, non si tratta di un danno da risarcire, ma di un costo che la parte ha liberamente sostenuto, senza che fosse necessitato;
- sul danno all'immagine, non quantificato dall'attrice. CO scrive in atto di citazione (pag. 4): “ai predetti danni si aggiunge il danno all'immagine provocato dagli effetti commerciali devastanti correlati al decorso dell'ingente lasso di tempo dall'annuncio dell'apertura al giorno di effettiva apertura dell'attività commerciale nei Part locali di IV RI”. E questa è l'unica parte, in tutti gli atti di dedicata al danno all'immagine: la genericità dell'allegazione è tale e tanta che è impossibile per il tribunale valutarne gli elementi costitutivi. Viene poi da osservare che, a dispetto di asseriti “effetti commerciali Part devastanti”, non è riuscita a darne nemmeno un principio di prova, né a illustrare quali in concreto sarebbero stati gli effetti tanto devastanti.
Part a formulato in seconda memoria le seguenti istanze istruttorie, il giudizio su ciascuna delle quali viene ora espresso di seguito a ciascun capitolo in grassetto:
“1. l'Impresa individuale esponente svolge attività commerciale quale stampa diretta su tessuti, plastica, vetro, legno, ceramiche etichette e cartellini e altri materiali in genere (cfr. doc. 1);
incontestato e irrilevante
2. il Sig. , proprietario dell'immobile sito in IV RI (VC), Corso Guglielmo RCni n° Testimone_2
53, concedeva in locazione l'immobile predetto alla TE ON (ora Parte_1 Parte_1
con contratto di locazione ad uso commerciale 03.07.2023 (cfr. doc. 3);
[...]
incontestato e irrilevante 8 Pt_1
3. l'attività commerciale svolta dal Sig. necessita dell'utilizzo dell'acqua sia per il processo di lavorazione sia per la pulizia dei locali e dei macchinari;
generico e valutativo
4. in data 27.07.2023, il Sig. in qualità di titolare e legale rappresentante pro tempore della Parte_1
TE ON di MA RC (ora , richiedeva alla Società Parte_1
convenuta l'allacciamento e l'attivazione il servizio acqua, fognatura e depurazione in relazione all'utenza sita in
IV RI, Corso G. RCni n° 53/A (cfr. doc. 4 ); incontestato
5. in data 02.08.2023, un tecnico della Società convenuta effettuava il sopralluogo per procedere con l'attivazione del servizio idrico;
incontestato
6. in data 02.08.20232 l'immobile sito in IV RI (VC), Corso Guglielmo RCni n° 53, era provvisto di rubinetti;
generico 7. con missiva 04.08.2023, il trasmetteva all'esponente il Controparte_1
preventivo dei lavori di posa misuratore e il contratto di fornitura (cfr. doc. 5); incontestato
8. sempre con la missiva 04.08.2023, il precisava che “i Controparte_1
termini di attivazione della somministrazione dei servizi (5 giorni lavorativi) decorrono dalla data di esecuzione dei lavori, che verranno eseguiti entro giorni 15 dall'accettazione del preventivo”; incontestato
9. in data 11.08.2024, il Sig. trasmetteva alla Società convenuta il contratto di somministrazione Pt_1
debitamente sottoscritto e l'accettazione del preventivo (cfr. doc. 6); incontestato
10. in data 04.09.2023, il Sig. provvedeva a corrispondere in favore della Società esponente l'importo di Pt_1
Euro 61,00 di cui al preventivo dei lavori di posa misuratore (cfr. doc. 7); incontestato
9 Controparte_1
11. in data 08.09.2023, un tecnico del installava il contatore
e il medesimo constatava la mancanza di acqua;
incontestato
12. in data 08.09.2023, il tecnico della Società convenuta riferiva al Sig. che il giorno 11.09.2023 l'ufficio Pt_1
tecnico della Società predetta lo avrebbe contattato al fine di risolvere l'inconveniente; irrilevante
13. l'ufficio tecnico del ometteva di contattare il Sig. Controparte_1 Pt_1
irrilevante
14. il Sig. contattava telefonicamente la Società convenuta senza esito;
Pt_1 irrilevante
15. il ometteva di adempiere agli obblighi assunti a seguito Controparte_1
della sottoscrizione del contratto predetto;
valutativo
16. in data 11.12.2023, l'immobile sito in IV RI (VC), Corso Guglielmo RCni n° 53, era provvisto di rubinetti;
generico
17. in data 20.12.2023, la Società convenuta provvedeva a effettuare i lavori necessari per fornire il servizio idrico in favore della di presso l'immobile sito in IV RI (VC), Corso Parte_1 Parte_1
Guglielmo RCni n° 53 ; incontestato
18. dal 02.08.2023 al 20.12.2023, l'esponente è stato impossibilitato a svolgere la propria attività commerciale;
valutativo
19. per il periodo relativo ai mesi da Agosto 2023 a Dicembre 2023, il Sig. ha corrisposto in favore Parte_1
del Sig. la somma di Euro 3.500,00 a titolo di canoni di locazione;
Testimone_2
da provare documentalmente
20. per il periodo relativo ai mesi da Luglio 2023 a Dicembre 2023, l'esponente ha corrisposto in favore della
[...]
l'importo di Euro 9.167,09 a titolo di rate per il contratto di leasing relativo nuovi Parte_3
macchinari; 10 da provare documentalmente
21. il Sig. ha corrisposto alla Società convenuta la somma di Euro 1.124,07 senza poter usufruire di Parte_1
alcun servizio previsto nel contratto di somministrazione;
da provare documentalmente
22. come risulta dalla relazione del consulente Dott. parte attrice subiva un danno pari a Euro 13.791,16.” Per_2
valutativo
Per tutti gli esposti motivi la domanda è rigettata.
Spese di lite. Part La soccombenza di e importa la condanna ex art. 91 CPC a rifondere a le spese di lite, Pt_2
liquidate ex DM 55/2014 ss.mm.ii., come da ultimo modificato dal DM 147/2022, sulla base dei seguenti criteri:
- competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale;
- scaglione: € 5.201,00 – 26.000,00; - fasi: tutte, tranne l'istruttoria mancata;
- tariffe: medie per le fasi di studio e introduttiva, minime per la decisionale avvenuta ex art. 281 sexies CPC senza deposito di scritti difensivi.
La lite è temeraria perché mossa da colpa grave, che si rinviene nei seguenti elementi:
- l'aver mutato in prima memoria il quanto risarcitorio richiesto e gran parte delle allegazioni delle voci di danno, dopo che, costituendosi, ha rilevato svariate incongruenze e errori di Pt_2
calcolo nella difesa attorea;
- l'aver proposto una difesa assai generica e sprecisa anche con la prima memoria integrativa, in cui vi è divergenza l'ammontare del danno allegato e quello richiesto nelle conclusioni;
- l'aver prodotto una perizia tecnica che non dà riscontro di quel che si viene allegando e, in generale, non aver dato quel minimo di prova che si esige nel processo civile (ad esempio,
l'omessa prova del pagamento dei canoni di locazione); 11
- l'aver rifiutato senza giustificato motivo (anzi, rilanciando al doppio – cfr. verbale d'udienza
21.1.2025) la proposta di , pari a € 4.000,00, a tacitazione di ogni pretesa: proposta, ad Pt_2
Part avviso del tribunale, consistente visto che le domande di ono sfornite di scampolo di prova, ma comunque denotante disponibilità a definire in via conciliativa la lite;
- l'aver domandato il risarcimento del danno all'immagine, rimettendolo totalmente alla quantificazione equitativa del giudice e affidando la parte argomentativa della domanda a 3 righe di numero (sopra trascritte), sulla base delle quali è impensabile che qualunque tribunale civile – applicando le regole che regolano il processo civile – avrebbe potuto rendere una decisione favorevole.
La colpa grave così individuata, sintetizzabile nella manifesta infondatezza sia giuridica sia per assenza probatoria della domanda, che ha costretto la convenuta a difendersi in un processo inutile, comporta ex art. 963 CPC la condanna al pagamento in favore di di una somma Pt_2
equitativamente determinata nella misura del 20% delle spese di lite come liquidate in dispositivo.
L'accertamento della temerarietà dell'aver agito in giudizio, in seguito al DM 147/2022, fa discendere un'ulteriore conseguenza. La formulazione attuale dell'art. 49 DM 55/2014 prevede che “Nel caso di dichiarata responsabilità processuale ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile, il compenso dovuto all'avvocato del soccombente è ridotto del 75 per cento rispetto a quello altrimenti spettante.”. L'uso dell'indicativo e l'assenza di alcun parametro discrezionale valutabile dal Giudice rendono automatica l'applicazione di questa disposizione, una volta accertata la ricorrenza dei presupposti ex art. 96 CPC.
La condanna per lite temeraria comporta anche la condanna ex art. 964 CPC al pagamento della multa in favore della Cassa delle ammende: l'importo è determinato in € 500,00, minimo edittale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 888/2024 R.G. promossa da
[...]
contro Parte_1 Controparte_1
ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
[...]
- RIGETTA le domande di;
Parte_1
- a rimborsare a Parte_1 [...]
12 Controparte_1
le spese di lite, che si liquidano in € 2.500,00 per compensi, oltre spese generali e accessori secondo legge;
- CONDANNA ex art. 963 CPC Comunicazioni Visive di a pagare a Parte_1 [...]
€ 500,00. Conseguentemente il compenso dovuto Controparte_1
dall'attrice all'Avv. Alberto Villarboito è ridotto del 75% rispetto a quello altrimenti spettante;
- CONDANNA ex art. 964 CPC Comunicazioni Visive di a pagare € 500,00 in Parte_1
favore della Cassa delle ammende.
Vercelli, 21 marzo 2025.
IL GIUDICE
Dott. Edoardo Gaspari