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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/05/2025, n. 4382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4382 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 25677/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 25677/2024 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 29 maggio 2025 ad ore 12.15 innanzi al dott. Caterina Maria Spinnler, sono comparsi:
Per essuno è presente Parte_1
Per l'avv. TROPE SERENA e l'avv. MASCHERONI VALENTINA che Controparte_1 precisa le conclusioni come da foglio che deposita in copia cartacea di cortesia unitamente alla nota spese e si impegna al deposito in via telematica. Discutono la causa oralmente riportandosi alla comparsa. Evidenziano, quanto alla richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c., che la mala fede e la colpa grave è dimostrata dal fatto che subito dopo l'opposizione la società opponente ha ceduto l'azienda ad altra società come da atto allegato all'istanza di anticipazione di udienza ed ha abbandonato la difesa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Caterina Maria Spinnler
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Maria Spinnler ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 25677/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. MARCHETTI Parte_1 P.IVA_1
MICHELE e con elezione di domicilio in VIA CASALE, 38 70024 GRAVINA IN
PUGLIA presso l'avvocato suddetto
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TROPE Controparte_1 P.IVA_2
SERENA e dell'avv. MASCHERONI VALENTINA con elezione di domicilio in
MONZA 20900 MONZA presso lo studio dell'avvocato suddetto
CONVENUTO
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso come da atti introduttivi
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il Tribunale di Milano, adito dalla società ha emesso in data 21.5.2024 nei Controparte_1 confronti della società decreto ingiuntivo n. 7100/2024 per il pagamento della somma di Parte_1 euro 109.962,01 a titolo di prezzo per la fornitura di merce.
Ha proposto opposizione la società proponendo le seguenti domande: “ In via preliminare Parte_1 1) accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale di Milano in luogo del Tribunale di Trani in base ai criteri di competenza territoriale ex art. 19 cpc e/o 20 cpc in quanto la stessa ha sede legale in Corato e per l'effetto dichiarare nullo ed inefficace e privo di ogni Parte_1 effetto giuridico il decreto ingiuntivo decreto ingiuntivo n. 7100/2024 del 16/05/2024, emesso nel giudizio n. 10040/2024 R.G. Tribunale di Milano in favore della dal Tribunale di Controparte_2
pagina 2 di 5 Milano, Dott.ssa Francesca Avancini, nei confronti dell'opponente, notificato in data 29/05/2024, per i motivi esposti in narrativa Nel merito 2) In via principale, voglia l'adito Giudicante dichiarare ammissibile in rito e fondata nel merito la opposizione esperita, con questo atto dalla opponente, così come analiticamente riportata nel presente atto, nei confronti della società Controparte_2
(P.Iva ), con sede legale in Milano al Piazzale Luigi Cadorna n. 10, in persona del P.IVA_2 consigliere delegato Samantha Veneroni, e dichiarare l'inesistenza del credito asseritamente vantato di cui alla ingiunzione opposta;
3) Accertare e Dichiarare nei confronti della opponente, nullo ed inefficace e privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo opposto, nei loro confronti, decreto ingiuntivo n. 7100/2024 del 16/05/2024, emesso nel giudizio n. 10040/2024 R.G. Tribunale di Milano in favore della dal Tribunale di Milano, Dott.ssa Francesca Avancini, nei Controparte_2 confronti dell'opponente, notificato in data 29/05/2024, per i motivi esposti in narrativa 4) In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento parziale della ingiunzione opposta, e, una volta accertato l'importo effettivamente dovuto, condannare, la opposta-convenuta all'eventuale restituzione e/o decurtazione della maggior somma a darsi ovvero a quella somma maggiore o minore che dovesse risultare da disponenda CTU tecnica, oltre gli interessi come per legge e la svalutazione monetaria. 5)
Condannare la opposta-convenuta al pagamento delle spese e compensi di causa, in favore del sottoscritto difensore dichiaratosi anticipatario e distrattario “
Ha resistito la società opposta concludendo come segue: “ IN VIA PRELIMINARE: - accertato che l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione concedere, ai sensi dell'art. 648
c.p.c., l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto n. 7100/2024 emesso dal Tribunale di
Milano in data 21.5.2024; - in via subordinata, in applicazione dell'art. 648 c. II, concedere l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate, per la complessiva somma di € 89.209,81, oltre interessi nella misura maggiorata prevista dal D.L. 231/2002 dal giorno successivo al termine per il pagamento delle fatture agli effettivi pagamenti, oltre le spese della procedura come liquidate in decreto. IN VIA PRELIMINARE: - accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza della opponente dal diritto di proporre Parte_1 l'azione e per l'effetto respingere ogni domanda attorea;
NEL MERITO: - respingere, in quanto infondata in fatto ed in diritto, l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
7100/2024 emesso dal Tribunale di Milano in data 21.5.2024, confermare il decreto ingiuntivo opposto, oltre interessi come da domanda, oltre spese legali liquidate nel decreto ingiuntivo, nonché spese di registrazione del provvedimento monitorio e successive occorrende, ovvero condannare la stessa al pagamento in favore di , della somma di €109.962,01 oltre Parte_1 Controparte_1 interessi nella misura maggiorata prevista dal D.L. 231/2002 dal giorno successivo al termine per il pagamento delle fatture agli effettivi pagamenti, oltre spese legali liquidate in decreto;
- respingere in ogni caso tutte le domande ed eccezioni proposte dall'opponente nei confronti della convenuta opposta poiché nulle, inammissibili, improcedibili ed infondate in fatto ed in diritto. - condannare ai Parte_1 sensi dell'art. 96 cpc al risarcimento dei danni da lite temeraria cagionati a , da Controparte_3 liquidarsi eventualmente in via equitativa. Con vittoria di spese, diritti, onorari, sia per la procedura monitoria che per il presente giudizio di opposizione, oltre rimborso forfetario, iva e cpa come per legge “
E' stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, omessa ogni istruttoria, all'udienza del 29.5.2025 la causa è stata decisa a norma dell'art. 281 sexies c.p.c. con lettura della sentenza all'esito della discussione orale.
Preliminarmente va detto che ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
pagina 3 di 5 L'opposizione è infondata e va respinta per le ragioni di seguito esposte.
Eccezione di incompetenza per territorio.
Ha eccepito la società opponente l'incompetenza per territorio del Tribunale di Milano per essere competente quello di Trani a norma degli artt. 19 c.p.c. e 20 c.p..
Osserva il Tribunale che l'eccezione non è stato ritualmente introdotta, non avendo l'opponente contestato la competenza del giudice adito con riferimento a tutti i criteri di collegamento previsti dall'art. 20 c.p.c. .
Infatti la richiamata disposizione normativa prevede , quale foro facoltativo in materia di obbligazioni, la competenza del giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione.
L'opponente ha contestato la competenza del Tribunale di Milano limitatamente al luogo di esecuzione della prestazione, assumendo ( con affermazione priva di ogni fondamento a fronte degli ordini della merce che hanno preceduto la fornitura ) che l'obbligazione non sarebbe liquida, con conseguente impossibilità di applicare il foro del creditore a norma dell'art. 1182 comma 3° c,c,, e dunque di radicare la competenza presso il Tribunale di Milano luogo in cui ha sede la società opposta.
Si richiama sul punto il costante orientamento espresso dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione per la quale chi eccepisca l'incompetenza per territorio derogabile ha l'onere, a pena di inammissibilità dell'eccezione, di farlo con riferimento a tutti i possibili fori concorrenti. ( cfr ex multis Cass. ordinanza n. 2548 del 22.1.2022 per la quale chi propone eccezione di incompetenza, ha “ l'onere di contestare la sussistenza, in capo al giudice adito, di tutti i possibili fori concorrenti per ragione di territorio derogabile e di indicare il diverso giudice competente secondo ognuno di essi, dovendo altrimenti ritenersi l'eccezione di incompetenza tamquam non esset, perché incompleta. Invero, come sancito, ancora recentemente, da Cass. n. 17374 del 2020, «in tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina di cui all'art. 38, primo comma, cod. proc. civ., come sostituito dall'art. 45 della legge 18 giugno 2009, n. 69 - la quale, con riguardo a detta specie di competenza, ha riproposto i contenuti del terzo comma del testo previgente dell'art. 38, sia in punto di necessaria formulazione dell'eccezione "a pena di decadenza" nella comparsa di riposta, sia quanto alla completezza dell'eccezione - comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l'incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli arti'. 18, 19 e 20 cod. proc. civ. (e, nel caso di cumulo soggettivo, ai sensi dell'art. 33 cod. proc. civ., in relazione a tutti
i convenuti), indicando specificamente, in relazione ai criteri medesimi, quale sia il giudice che ritenga competente, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l'eccezione, il giudice possa rilevare d'ufficio profili di incompetenza non proposti, restando la competenza del medesimo radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato. Vertendosi in tema di eccezione di rito ed in senso stretto, l'attività di formulazione dell'eccezione richiede un'attività argomentativa esplicita sotto entrambi gli indicati profili» (cfr. nello stesso senso, anche Cass. n.
17020 del 2011).)
Nel merito l'opposizione è infondata.
La società opposta ha offerto prova documentale del credito con la produzione delle fatture e delle bolle di consegna della merce firmate dal destinatario ( doc. 2 a) b) c) d e doc. 7 ).
La contestazione relativa ai vizi della merce è stato formulata tardivamente solo con l'atto di citazione in opposizione , senza che via sia stata in corso di rapporto da parte dell'opponente alcuna contestazione relativamente alle fatture né restituzione della merce asseritamente difettosa. La contestazione non è provata, posto che vengono documentate contestazioni provenienti da International Sport Nutrition, cliente dell'opponente, ma non denunce di vizi alla società opposta e pagina 4 di 5 comunque tali contestazione non dimostrano che i vizi della merce dipendano dalle componenti fornite dalla società opposta. Infine la contestazione è circoscritta a parte della fornitura e segnatamente alla proteina del latte ( cfr p. 5 atto di citazione in opposizione ) per corrispettivo pari ad euro 20.752,20 ( cfr fatture in atti ) su una fornitura globale di euro 109.962,01.
Ricorrono i presupposti per la condanna della società opponente al risarcimento dei danni ex art. 96 comma 1° c.p.c., essendo l'opposizione finalizzata unicamente a procrastinare la soddisfazione del credito, come dimostrato dal tenore dell'opposizione, dall'assenza di ulteriore attività difensiva e dalla condotta della società opponente che in corso di causa ha affittato l'azienda con la finalità di cederla a terzi ( cfr doc. 20 prodotto dall'opposto con l'istanza di anticipazione dell'udienza ) , così da privare il creditore della garanzia del credito. Il danno viene determinato in via equitativa in misura corrispondente ad 1/3 delle spese del giudizio.
In applicazione del principio della soccombenza ( art. 91 c.p.c. ) vanno poste a carico dell'opponente le spese del giudizio, come liquidate in dispositivo a norma del d.m. 147/2022, applicati i compensi medi tariffari corrispondenti al valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice unico, definitivamente decidendo, così provvede: respinge l'opposizione proposta dalla società avverso il decreto ingiuntivo n. 7100/2024 Parte_1 emesso dal Tribunale di Milano il 21.5.2024, condanna l'opponente a rifondere alla società opposta le spese del giudizio che liquida in euro 14.103,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario del 15% per spese generali, Cpa ed Iva letto l'art. 96 comma 1° c.p.c. condanna l'opponente a pagare all'opposto a titolo di risarcimento dei danni una somma pari ad 1/3 delle spese del giudizio
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 29 maggio 2025
Il Giudice dott. Caterina Maria Spinnler
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 25677/2024 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 29 maggio 2025 ad ore 12.15 innanzi al dott. Caterina Maria Spinnler, sono comparsi:
Per essuno è presente Parte_1
Per l'avv. TROPE SERENA e l'avv. MASCHERONI VALENTINA che Controparte_1 precisa le conclusioni come da foglio che deposita in copia cartacea di cortesia unitamente alla nota spese e si impegna al deposito in via telematica. Discutono la causa oralmente riportandosi alla comparsa. Evidenziano, quanto alla richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c., che la mala fede e la colpa grave è dimostrata dal fatto che subito dopo l'opposizione la società opponente ha ceduto l'azienda ad altra società come da atto allegato all'istanza di anticipazione di udienza ed ha abbandonato la difesa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Caterina Maria Spinnler
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Maria Spinnler ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 25677/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. MARCHETTI Parte_1 P.IVA_1
MICHELE e con elezione di domicilio in VIA CASALE, 38 70024 GRAVINA IN
PUGLIA presso l'avvocato suddetto
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TROPE Controparte_1 P.IVA_2
SERENA e dell'avv. MASCHERONI VALENTINA con elezione di domicilio in
MONZA 20900 MONZA presso lo studio dell'avvocato suddetto
CONVENUTO
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso come da atti introduttivi
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il Tribunale di Milano, adito dalla società ha emesso in data 21.5.2024 nei Controparte_1 confronti della società decreto ingiuntivo n. 7100/2024 per il pagamento della somma di Parte_1 euro 109.962,01 a titolo di prezzo per la fornitura di merce.
Ha proposto opposizione la società proponendo le seguenti domande: “ In via preliminare Parte_1 1) accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale di Milano in luogo del Tribunale di Trani in base ai criteri di competenza territoriale ex art. 19 cpc e/o 20 cpc in quanto la stessa ha sede legale in Corato e per l'effetto dichiarare nullo ed inefficace e privo di ogni Parte_1 effetto giuridico il decreto ingiuntivo decreto ingiuntivo n. 7100/2024 del 16/05/2024, emesso nel giudizio n. 10040/2024 R.G. Tribunale di Milano in favore della dal Tribunale di Controparte_2
pagina 2 di 5 Milano, Dott.ssa Francesca Avancini, nei confronti dell'opponente, notificato in data 29/05/2024, per i motivi esposti in narrativa Nel merito 2) In via principale, voglia l'adito Giudicante dichiarare ammissibile in rito e fondata nel merito la opposizione esperita, con questo atto dalla opponente, così come analiticamente riportata nel presente atto, nei confronti della società Controparte_2
(P.Iva ), con sede legale in Milano al Piazzale Luigi Cadorna n. 10, in persona del P.IVA_2 consigliere delegato Samantha Veneroni, e dichiarare l'inesistenza del credito asseritamente vantato di cui alla ingiunzione opposta;
3) Accertare e Dichiarare nei confronti della opponente, nullo ed inefficace e privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo opposto, nei loro confronti, decreto ingiuntivo n. 7100/2024 del 16/05/2024, emesso nel giudizio n. 10040/2024 R.G. Tribunale di Milano in favore della dal Tribunale di Milano, Dott.ssa Francesca Avancini, nei Controparte_2 confronti dell'opponente, notificato in data 29/05/2024, per i motivi esposti in narrativa 4) In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento parziale della ingiunzione opposta, e, una volta accertato l'importo effettivamente dovuto, condannare, la opposta-convenuta all'eventuale restituzione e/o decurtazione della maggior somma a darsi ovvero a quella somma maggiore o minore che dovesse risultare da disponenda CTU tecnica, oltre gli interessi come per legge e la svalutazione monetaria. 5)
Condannare la opposta-convenuta al pagamento delle spese e compensi di causa, in favore del sottoscritto difensore dichiaratosi anticipatario e distrattario “
Ha resistito la società opposta concludendo come segue: “ IN VIA PRELIMINARE: - accertato che l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione concedere, ai sensi dell'art. 648
c.p.c., l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto n. 7100/2024 emesso dal Tribunale di
Milano in data 21.5.2024; - in via subordinata, in applicazione dell'art. 648 c. II, concedere l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate, per la complessiva somma di € 89.209,81, oltre interessi nella misura maggiorata prevista dal D.L. 231/2002 dal giorno successivo al termine per il pagamento delle fatture agli effettivi pagamenti, oltre le spese della procedura come liquidate in decreto. IN VIA PRELIMINARE: - accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza della opponente dal diritto di proporre Parte_1 l'azione e per l'effetto respingere ogni domanda attorea;
NEL MERITO: - respingere, in quanto infondata in fatto ed in diritto, l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
7100/2024 emesso dal Tribunale di Milano in data 21.5.2024, confermare il decreto ingiuntivo opposto, oltre interessi come da domanda, oltre spese legali liquidate nel decreto ingiuntivo, nonché spese di registrazione del provvedimento monitorio e successive occorrende, ovvero condannare la stessa al pagamento in favore di , della somma di €109.962,01 oltre Parte_1 Controparte_1 interessi nella misura maggiorata prevista dal D.L. 231/2002 dal giorno successivo al termine per il pagamento delle fatture agli effettivi pagamenti, oltre spese legali liquidate in decreto;
- respingere in ogni caso tutte le domande ed eccezioni proposte dall'opponente nei confronti della convenuta opposta poiché nulle, inammissibili, improcedibili ed infondate in fatto ed in diritto. - condannare ai Parte_1 sensi dell'art. 96 cpc al risarcimento dei danni da lite temeraria cagionati a , da Controparte_3 liquidarsi eventualmente in via equitativa. Con vittoria di spese, diritti, onorari, sia per la procedura monitoria che per il presente giudizio di opposizione, oltre rimborso forfetario, iva e cpa come per legge “
E' stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, omessa ogni istruttoria, all'udienza del 29.5.2025 la causa è stata decisa a norma dell'art. 281 sexies c.p.c. con lettura della sentenza all'esito della discussione orale.
Preliminarmente va detto che ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
pagina 3 di 5 L'opposizione è infondata e va respinta per le ragioni di seguito esposte.
Eccezione di incompetenza per territorio.
Ha eccepito la società opponente l'incompetenza per territorio del Tribunale di Milano per essere competente quello di Trani a norma degli artt. 19 c.p.c. e 20 c.p..
Osserva il Tribunale che l'eccezione non è stato ritualmente introdotta, non avendo l'opponente contestato la competenza del giudice adito con riferimento a tutti i criteri di collegamento previsti dall'art. 20 c.p.c. .
Infatti la richiamata disposizione normativa prevede , quale foro facoltativo in materia di obbligazioni, la competenza del giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione.
L'opponente ha contestato la competenza del Tribunale di Milano limitatamente al luogo di esecuzione della prestazione, assumendo ( con affermazione priva di ogni fondamento a fronte degli ordini della merce che hanno preceduto la fornitura ) che l'obbligazione non sarebbe liquida, con conseguente impossibilità di applicare il foro del creditore a norma dell'art. 1182 comma 3° c,c,, e dunque di radicare la competenza presso il Tribunale di Milano luogo in cui ha sede la società opposta.
Si richiama sul punto il costante orientamento espresso dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione per la quale chi eccepisca l'incompetenza per territorio derogabile ha l'onere, a pena di inammissibilità dell'eccezione, di farlo con riferimento a tutti i possibili fori concorrenti. ( cfr ex multis Cass. ordinanza n. 2548 del 22.1.2022 per la quale chi propone eccezione di incompetenza, ha “ l'onere di contestare la sussistenza, in capo al giudice adito, di tutti i possibili fori concorrenti per ragione di territorio derogabile e di indicare il diverso giudice competente secondo ognuno di essi, dovendo altrimenti ritenersi l'eccezione di incompetenza tamquam non esset, perché incompleta. Invero, come sancito, ancora recentemente, da Cass. n. 17374 del 2020, «in tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina di cui all'art. 38, primo comma, cod. proc. civ., come sostituito dall'art. 45 della legge 18 giugno 2009, n. 69 - la quale, con riguardo a detta specie di competenza, ha riproposto i contenuti del terzo comma del testo previgente dell'art. 38, sia in punto di necessaria formulazione dell'eccezione "a pena di decadenza" nella comparsa di riposta, sia quanto alla completezza dell'eccezione - comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l'incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli arti'. 18, 19 e 20 cod. proc. civ. (e, nel caso di cumulo soggettivo, ai sensi dell'art. 33 cod. proc. civ., in relazione a tutti
i convenuti), indicando specificamente, in relazione ai criteri medesimi, quale sia il giudice che ritenga competente, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l'eccezione, il giudice possa rilevare d'ufficio profili di incompetenza non proposti, restando la competenza del medesimo radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato. Vertendosi in tema di eccezione di rito ed in senso stretto, l'attività di formulazione dell'eccezione richiede un'attività argomentativa esplicita sotto entrambi gli indicati profili» (cfr. nello stesso senso, anche Cass. n.
17020 del 2011).)
Nel merito l'opposizione è infondata.
La società opposta ha offerto prova documentale del credito con la produzione delle fatture e delle bolle di consegna della merce firmate dal destinatario ( doc. 2 a) b) c) d e doc. 7 ).
La contestazione relativa ai vizi della merce è stato formulata tardivamente solo con l'atto di citazione in opposizione , senza che via sia stata in corso di rapporto da parte dell'opponente alcuna contestazione relativamente alle fatture né restituzione della merce asseritamente difettosa. La contestazione non è provata, posto che vengono documentate contestazioni provenienti da International Sport Nutrition, cliente dell'opponente, ma non denunce di vizi alla società opposta e pagina 4 di 5 comunque tali contestazione non dimostrano che i vizi della merce dipendano dalle componenti fornite dalla società opposta. Infine la contestazione è circoscritta a parte della fornitura e segnatamente alla proteina del latte ( cfr p. 5 atto di citazione in opposizione ) per corrispettivo pari ad euro 20.752,20 ( cfr fatture in atti ) su una fornitura globale di euro 109.962,01.
Ricorrono i presupposti per la condanna della società opponente al risarcimento dei danni ex art. 96 comma 1° c.p.c., essendo l'opposizione finalizzata unicamente a procrastinare la soddisfazione del credito, come dimostrato dal tenore dell'opposizione, dall'assenza di ulteriore attività difensiva e dalla condotta della società opponente che in corso di causa ha affittato l'azienda con la finalità di cederla a terzi ( cfr doc. 20 prodotto dall'opposto con l'istanza di anticipazione dell'udienza ) , così da privare il creditore della garanzia del credito. Il danno viene determinato in via equitativa in misura corrispondente ad 1/3 delle spese del giudizio.
In applicazione del principio della soccombenza ( art. 91 c.p.c. ) vanno poste a carico dell'opponente le spese del giudizio, come liquidate in dispositivo a norma del d.m. 147/2022, applicati i compensi medi tariffari corrispondenti al valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice unico, definitivamente decidendo, così provvede: respinge l'opposizione proposta dalla società avverso il decreto ingiuntivo n. 7100/2024 Parte_1 emesso dal Tribunale di Milano il 21.5.2024, condanna l'opponente a rifondere alla società opposta le spese del giudizio che liquida in euro 14.103,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario del 15% per spese generali, Cpa ed Iva letto l'art. 96 comma 1° c.p.c. condanna l'opponente a pagare all'opposto a titolo di risarcimento dei danni una somma pari ad 1/3 delle spese del giudizio
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 29 maggio 2025
Il Giudice dott. Caterina Maria Spinnler
pagina 5 di 5