Ordinanza cautelare 4 settembre 2024
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 10/02/2025, n. 1071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1071 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01071/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03603/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3603 del 2024, proposto da
-OMISSIS- in qualità di amministratore di sostegno della persona indicata in atti, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Colacurcio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
A.S.L. Benevento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Silvia Mastrangelo, Antonio Mennitto, Angela Conchiglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della nota del 20.5.2024 adottata dalla Azienda Sanitaria Locale di Benevento – Unità Operativa semplice Salute Mentale Montesarchio Ambito B, in Airola con la quale l’A.S.L. di Benevento riteneva mutate le condizioni di cui al verbale-OMISSIS- quanto al parere favorevole all’inserimento del soggetto indicato in atti presso SIR del Territorio;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti e quand’anche non conosciuti;
- per la declaratoria del diritto del proprio assistito al collocamento, se ritenuto anche temporaneo, in una struttura sanitaria residenziale di tipo SIR ovvero di assistenza residenziale continuativa nonché per la condanna dell’A.S.L. di Benevento a porre in essere tutti gli adempimenti necessari e di competenza per assegnare e assicurare il collocamento/inserimento in una struttura sanitaria residenziale di tipo continuativo, in ossequio al verbale-OMISSIS- e, quindi, del contestuale progetto individuale redatto ai sensi dell’art. 14 L. 328/2000, nella SIR di Puglianello, già precedentemente individuata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’A.S.L. Benevento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2025 il dott. Gianluca Di Vita e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che la nominata in epigrafe, nella qualità di amministratore di sostegno del soggetto indicato in atti, espone quanto segue:
- il proprio assistito, classe 1963, è soggetto invalido al 100% e titolare di indennità di accompagnamento, affetto da un disturbo psichiatrico e con diagnosi di schizofrenia paranoidea, in carico presso la UOSM di Montesarchio (BN) dal 1996, con un comportamento socialmente inadeguato e necessita di terapia farmacologica;
- il soggetto versa in condizioni di bisogno economico e senza aiuti da parte dei parenti o altre persone, ovvero con rete familiare non collaborante, con una abitazione solo parzialmente adeguata;
- in data 13.12.2023, era redatta la Scheda S.Va. M. Di ed il verbale dell’Unità di Valutazione Integrata (U.V.I.) ai sensi dell’art. 14 L. 328/2000 che prevedeva la collocazione del paziente in una struttura sanitaria di tipo residenziale continuativa, in attesa dell’eventuale reinserimento nel tessuto sociale a seguito di percorso sanitario, previo intervento di manutenzione straordinaria e adeguamento dell’appartamento;
- in esecuzione di tale valutazione multifunzionale, l’A.S.L. di Benevento individuava la struttura intermedia residenziale - SIR -OMISSIS- ed il trasferimento del paziente veniva programmato per il giorno 21.5.2024;
- tuttavia, con nota del 20.5.2024 l’A.S.L. di Benevento comunicava di ritenere mutate le condizioni per il collocamento del soggetto presso una struttura residenziale, trovandosi lo stesso in condizioni cliniche di parziale compensazione farmacologia e per essersi resa maggiormente disponibile la rete familiare dello stesso e, pertanto, sospendeva il trasferimento presso il SIR evidenziando, tra l’altro, che esso avrebbe potuto costituire “trigger stressogeno contro-terapeutico. Si precisa infine che vengono attuati periodicamente interventi domiciliari da parte dell’equipe dell’UOSM di Airola, durante i quali si sorveglia costantemente la psicopatologia e l’aderenza terapeutica di …” ;
Considerato che:
- avverso tale nota l’istante proponeva gravame dolendosi, in sintesi, dell’illegittimità dell’azione amministrativa dell’A.S.L., per avere l’amministrazione sospeso il trasferimento presso la SIR disposto con verbale dell’U.V.I. ex art. 27 L. Reg. 11/2007 del 13.12.2023 in violazione del principio del contrarius actus e in assenza di una nuova valutazione medica collegiale che possa consentire di superare le conclusioni rassegnate in precedenza circa la grave condizione patologia dell’assistito;
- lamenta inoltre il difetto di motivazione e di istruttoria in quanto non risulterebbe comprensibile la nuova decisione dell’A.S.L. e non si comprenderebbe in forza di quali atti, valutazioni, verbalizzazioni e certificazioni, l’amministrazione abbia ritenuto mutate le condizioni cliniche sanitarie del paziente e, quanto alla disponibilità manifestata dalla famiglia, si osserva che in ogni caso permane la situazione di parziale inadeguatezza dell’abitazione che era stata posta a fondamento del ricovero presso la SIR;
- il ricorrente chiedeva pertanto di accertare il diritto del ricorrente all’accesso presso la struttura SIR ribadendo le valutazioni riferite alle gravi condizioni in cui versa l’assistito;
- si è costituita l’A.S.L. di Benevento che eccepisce preliminarmente il difetto di giurisdizione in quanto nel presente giudizio verrebbe in rilievo un diritto fondamentale (salute) la cui tutela sarebbe devoluta al G.O., oppone l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 40 c.p.a. e per genericità dei motivi di ricorso e, nel merito, assume la legittimità del proprio operato in quanto conforme all’art. 16 della L. n. 328/2000 che riconosce il ruolo centrale della famiglia nella formazione della persona, ritenendo che la disponibilità manifestata dalla famiglia del paziente renderebbe non più opportuno il ricoverso presso la SIR;
Rilevato che:
- con ordinanza n.-OMISSIS- del 4.9.2024 il T.A.R. ha concesso l’invocata cautela ai fini del riesame con la seguente motivazione: “la domanda cautelare appare assistita da fumus, con specifico riferimento alla dedotta violazione del principio del contrarius actus in quanto le conclusioni rassegnate dall’U.V.I. nel verbale del 19.12.2023 circa l’opportunità del collocamento del paziente presso una struttura sanitaria di tipo residenziale - che tenevano conto della condizione patologica, della mancata collaborazione dei familiari e della parziale inadeguatezza dell’abitazione - non risultano, allo stato, superate da successiva valutazione da parte del medesimo organo con la partecipazione degli esponenti degli enti interessati … Ritenuto, alla luce di quanto precede, di dover accogliere la domanda cautelare ai fini del riesame da parte dell’amministrazione sanitaria che dovrà procedere alla riconvocazione dell’U.V.I. al fine di una rinnovata valutazione sulla condizione del paziente, rideterminandosi in ordine al percorso terapeutico più adatto alla luce delle sopravvenienze emerse dagli atti di causa …” ;
- con memoria depositata il 7.1.2025 la parte ricorrente ha riferito che, all’esito del disposto riesame, l’assistito è stato riconvocato e sono state adottate misure idonee e ha dichiarato che è venuto meno l’interesse alla decisione della causa;
- in particolare, il nuovo verbale dell’U.V.I. del 16.9.2024 (depositato il 26.9.2024) riferisce che il paziente è assistito da familiari, le condizioni abitative sono migliorate e risponde alla terapia, pertanto, i medici hanno escluso la necessità di un collocamento presso struttura semiresidenziale in quanto sono mutate le condizioni rispetto a quanto riportato nel verbale dell’U.V.I. del 13.12.2023;
Considerato che:
- in limine litis, come già rilevato in fase cautelare, non vi è ragione di declinare la giurisdizione dell’adito Plesso trattandosi, nella specie, di controversia afferente a pubblici servizi socio-sanitari di congiunta competenza dell’amministrazione sanitaria e del Comune, di cui il giudice amministrativo conosce in sede di giurisdizione esclusiva ex art. 133, comma 1, lett. e), c.p.a. (T.A.R. Sicilia, Palermo, n. 1191/2020 e n. 926/2019);
- sempre in rito, conformemente alla richiesta formulata da ultimo dalla parte ricorrente, l'impugnazione in argomento è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
- infatti, "In sede di giudizio amministrativo, sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, il ricorrente ha piena disponibilità dell'azione e, quindi, può rinunciare al ricorso o, comunque, può dichiarare di aver perduto ogni interesse alla decisione, con la conseguenza che, non avendo il potere di procedere d'ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, il Giudice Amministrativo - in ossequio al principio dispositivo - è tenuto alla declaratoria dell'improcedibilità del ricorso allorché il ricorrente dichiara la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione" (T.A.R. Campania - Napoli, sez. III, n. 3302/2023);
- pertanto, si impone l'adozione di una pronuncia di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.;
- la definizione in rito del giudizio giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Abbruzzese, Presidente
Davide Soricelli, Consigliere
Gianluca Di Vita, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gianluca Di Vita | Maria Abbruzzese |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.