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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 27/03/2025, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott.
Francesco Fucci, ha pronunciato, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 27.3.2025 la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3966/2024
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Martino Gragnaniello, Parte_1
con il quale elett.te domicilia come in atti
Ricorrente
E
, in persona del suo legale rappresentante p.t., difeso dall'avv. CP_1
Gianfranco Pepe, elett.te domiciliato in Nola, Via Variante 7/bis
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C.,
parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del
CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P., ha tempestivamente proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità delle conclusioni del CTU. Tanto
premesso, ha chiesto l'accertamento del proprio diritto all'indennità di accompagnamento, nonché il riconoscimento dei benefici previsti dalla condizione di disabilità ex art. 3, co.3 l. 104/1992 a far data dalla domanda amministrativa del 28.10.2022. CP_ Costituitosi, l , con articolate argomentazioni, ha eccepito l'infondatezza in fatto e in diritto del ricorso chiedendone il rigetto.
Prevista la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., all'udienza odierna il giudice provvede con sentenza e contestuale motivazione.
La domanda è infondata e va rigettata.
Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio…
1 Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Nella presente fattispecie, gli indicati termini risultano rispettati dalle parti ricorrenti. Sono inoltre evidenziati i motivi della contestazione per cui la domanda non può essere considerata inammissibile.
Nel merito l'opponente censura la consulenza tecnica del precedente giudizio sommario lamentando, in particolare, che il consulente d'ufficio sia incorso in un insufficiente approfondimento diagnostico, non avendo adeguatamente valutato l'incidenza delle patologie di cui è affetta sulla propria capacità funzionale.
Tali asserzioni non sono condivisibili.
L'esperto, dott. all'esito dell'accesso peritale del 23.4.2024 ha riferito Per_1 di un soggetto dalle discrete condizioni generali, vigile ed orientato nel tempo e nello spazio.
Sulla base dei dati clinici e documentali ha diagnosticato all'istante: «artrosi polidistrettuale. Osteoporosi. Cardiopatia ipertensiva con scompenso cardiaco in II° Classe NYHA. Sindrome depressiva endoreattiva di grado severo.
[...]
. Malattia da reflusso gastro-esofageo. Incontinenza urinaria da sforzo. CP_2
Infezioni urinarie recidivanti» e ha concluso ritenendo che le infermità accertate non integrano i presupposti per il riconoscimento dei benefici richiesti.
La ricorrente, al fine di censurare gli esiti peritali, nel presente giudizio, ha fatto riferimento ad infermità già esaminate e valutate dal ctu, richiamando due certificati già vagliati in sede di operazioni peritali e privi di elementi significativi tali da indurre a discostarsi dagli esiti del precedente giudizio sommario.
In particolare, con riguardo al certificato dell'azienda ospedaliera “S. Anna e S. Sebastiano” di Caserta del 12.2.2024, da cui emergono patologie incidenti sull'apparato osteoarticolare, determinanti sono le osservazioni del consulente che, coerentemente a quanto attesta il documento richiamato con riguardo alla deambulazione, ha precisato che: «questo quadro di artrosi pur determinando una sindrome algica in determinati periodi dell'anno che ne rende necessario l'uso di farmaci antidolorifici, non compromette la deambulazione, possibile autonomamente senza l'aiuto di accompagnatori seppure con appoggio monolaterale. Lo stesso vale anche per i passaggi posturali che sono possibili ancora autonomamente. Tale condizione clinica già presente all'epoca della presentazione della domanda amministrativa è rimasta stabile durante l'iter giudiziario».
Il giudizio del consulente d'ufficio è, del resto, conforme all'orientamento della Cassazione: «l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, richiesti, alternativamente, ai
2 fini della concessione dell' indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà, (cfr. Cass. n. 6091 del 2014; Cass. n. 26092 del 2010; Cass. n. 12521 del 2009; Cass. n. 7558 del 1998; Cass. n. 636 del 1998); tale impossibilità, anche in ragione della peculiare funzione dell'indennità di accompagnamento, che è quella di sostegno alla famiglia così da agevolare la permanenza in essa di soggetti bisognevoli di continuo controllo, evitandone il ricovero in istituti pubblici di assistenza, con conseguente diminuzione della spesa sociale (cfr.
Cass. n. 28705 del 2011), deve essere attuale e non meramente ipotetica;
ai fini della valutazione dei requisiti di cui alla L. n. 18 del 1990, art. 1, non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità (cfr., Cass., 7273 del 2011; Cass. n. 12521 del 2009;
Cass. n. 10281 del 2003)» (Cass. n. 8557/2018).
Inconferente, peraltro, è anche il richiamo al certificato del 10.4.2024, attestante la presenza di una cardiopatia ipertensiva, rispetto alla quale il consulente ha chiarito che: «non ha subito peggioramento clinico in corso di iter giudiziario. In trattamento farmacologico continuo presenta un buon compenso emodinamico con valori della pressione arteriosa e della frequenza cardiaca ben controllati dalla terapia farmacologica in atto».
In definitiva, il generico richiamo ai certificati anzidetti senza puntuali osservazioni a sostegno delle proprie pretese si traduce, nella sostanza, in una mera richiesta di revisione del convincimento espresso dal ctu, che non può da sola assumere rilievo al fine della decisione che ne occupa, alla luce anche della coerenza e logicità delle argomentazioni medico-legali del consulente d'ufficio.
Alcun rilievo, infine, riveste il certificato medico del 18.3.2025 da ultimo depositato, dal contenuto (meramente) diagnostico del tutto speculare a quello proposto dal ctu.
Tutto ciò premesso, dunque, l'opposizione va rigettata.
Spese irripetibili stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. CP_ Spese di c.t.u. a carico dell' come da separato decreto.
PQM
Il Tribunale:
- Rigetta il ricorso, dichiarando l'insussistenza del requisito sanitario richiesto per l'indennità di accompagnamento nonché quello per la condizione di disabilità ex art. 3 comma 3 l.104/92;
3 - Dichiara irripetibili le spese di lite;
CP_
- Spese di c.t.u. a carico dell' come da separato decreto.
Nola, 27.3.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco Fucci
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