TRIB
Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 31/05/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
n. 2296/2019 r.g.
Tribunale di Spoleto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice Federico Falfari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2296/2019 RG
TRA
(C.F. ), in proprio e quale titolare e legale rappresentante p.t. Parte_1 C.F._1
della ditta Villa Sobrano di IA IN (c.f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Bruno P.IVA_1
Matarazzo nonché dall'avv. Gianluca Silenzi, come da procura allegate ai due atti di citazione;
ATTRICE
E
(C.F. , in persona del suo procuratore, Dott. rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
difesa per delega in calce all'atto di precetto e alla comparsa di costituzione dagli Avv.ti Marco Pesenti e
Giuseppe Caputi;
CONVENUTA
E nei confronti di
(C.F. e P.I. n. , e per essa, (C.F. e P.I. n. Controparte_3 P.IVA_3 Controparte_4
), in persona Dott. rappresentata e difesa in forza di procura alle P.IVA_4 Controparte_5
liti allegata alla comparsa di intervento, dall'Avv. Marco Pesenti ed elettivamente domiciliata presso lo pagina 1 di 38 studio dell'Avv. Paolo Merini in Spoleto, Piazza della Vittoria n. 35;
TERZA INTERVENUTA
OGGETTO: contratto di mutuo ipotecario
Conclusioni da parte attrice: “IN VIA PRINCIPALE
A. accertare e dichiarare la nullità, invalidità, illiceità, vessatorietà e/o inefficacia delle clausole del mutuo meglio indicato in narrativa per violazione della normativa antiusura, nonché per indeterminatezza ovvero indeterminabilità dell'oggetto e delle condizioni economiche e contrattuali. Per l'effetto, (i) dichiarare che parte attrice è tenuta soltanto a rimborsare la quota capitale delle rate secondo le scadenze concordate, e contestualmente, (ii) condannare la (già Controparte_6
alla restituzione in favore dell'attrice di tutte le somme pagate a titolo di interessi (anche di Controparte_7
mora), spese, commissioni, polizze, oneri ecc., così come indicate dal perito di parte, ovvero da quantificarsi in corso di causa all'esito della consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi decorrenti dalla data dei singoli pagamenti o dalla domanda giudiziale, rivalutazioni/maggiori danni e spese successivamente maturate e maturande, ovvero condannare la convenuta alla restituzione della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
B. in subordine, accertare e dichiarare la nullità, invalidità, illiceità, vessatorietà e/o inefficacia delle clausole del mutuo meglio indicato in narrativa in virtù della violazione degli artt. 116 e ss., T.U.B.; per l'effetto, dichiarare nulle e/o inopponibili le clausole di determinazione dei tassi di interesse applicati e/o inesigibili i relativi interessi, anche per violazione degli artt. 820,
821, 1283, 1284, terzo comma, cod. civ., nonché per indeterminatezza/indeterminabilità dell'oggetto e delle condizioni economiche e contrattuali, con conseguente riconteggio del rapporto e applicazione di un tasso pari allo zero percento, ovvero, in
subordine, del tasso sostitutivo dei B.O.T., così come previsto dall'art. 117, settimo comma, T.U.B., ovvero del tasso legale.
Sempre per l'effetto, condannare la (già , alla restituzione Controparte_6 Controparte_7
in favore di parte attrice delle somme indicate dal perito di parte ovvero da quantificarsi in corso di causa all'esito della consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi decorrenti dalla data dei singoli pagamenti o dalla domanda giudiziale, rivalutazioni/maggiori danni e spese successivamente maturate e maturande, ovvero condannare la convenuta alla restituzione della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
C. in via ulteriormente gradata, accertare e dichiarare la nullità, invalidità, illiceità, vessatorietà e/o inefficacia delle clausole
pagina 2 di 38 del mutuo meglio indicato in narrativa per indeterminatezza e/o indeterminabilità dell'oggetto e delle condizioni economiche e contrattuali, ex artt. 820, 821, 1283 e 1284, terzo comma, cod. civ., con conseguente riconteggio del rapporto e applicazione del saggio legale con il regime dell'interesse semplice, condannando contestualmente la (già Controparte_6
alla restituzione in favore dei parte attrice delle somme illegittimamente percepite (anche a Controparte_7
titolo di interessi anatocistici), così come indicate nella perizia di parte ovvero da quantificarsi in corso di causa all'esito della consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi decorrenti dalla data dei singoli pagamenti, o dalla domanda giudiziale, rivalutazioni/maggiori danni e spese successivamente maturate e maturande;
D. in via di estremo subordine, accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della Controparte_6
(già , la violazione degli obblighi di buona fede e del canone di diligenza dell'accorto banchiere, Controparte_7
con conseguente inesigibilità degli interessi superiori al tasso dei B.O.T., ovvero, in subordine, al saggio legale. Per l'effetto, riconteggiare il rapporto in contestazione con applicazione del tasso B.O.T. ovvero del tasso legale, e contestualmente condannare la (già alla restituzione in favore di parte Controparte_6 Controparte_7
attrice delle somme illegittimamente percepite, così come indicate nella perizia di parte ovvero da quantificarsi in corso di causa all'esito della consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi decorrenti dalla data dei singoli pagamenti, o dalla domanda giudiziale, rivalutazioni/maggiori danni e spese successivamente maturate e maturande;
IN OGNI CASO
E. condannare la (già , per effetto di quanto sopra Controparte_6 Controparte_7
accertato, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da parte attrice a causa dell'usura, della condotta illecita e di tutti gli inadempimenti dell'istituto di credito di cui in narrativa, nella misura che sarà accertata in corso di causa o
che sarà ritenuta di giustizia, se del caso a seguito di valutazione equitativa;
F. accertare e dichiarare la compensazione tra il credito (anche risarcitorio) vantato da parte attrice nei confronti della
[...]
(già e l'eventuale credito di quest'ultima verso parte attrice;
Controparte_6 Controparte_7
G. Con vittoria delle spese (anche generali) e compensi di causa, oltre I.V.A. e Cassa Previdenza Avvocati, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Conclusioni di parte convenuta: “In via principale e nel merito
- Respingere tutte le domande attore poiché infondate in fatto e diritto nonché pretestuose per i motivi indicati in narrativa”.
pagina 3 di 38 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato , anche quale titolare della ditta individuale Villa Parte_1
Sobrano di IN IA, ha convenuto dinanzi a questo giudice la (d'ora in avanti anche Controparte_1
Contr solo “ ) proponendo opposizione al precetto notificatole in data 03/10/2019, con il quale le si intimava il pagamento della somma di euro 224.722,24, a titolo di rate scadute e non pagate (e relativi interessi) derivanti da un contratto di mutuo fondiario stipulato tra l'allora e la ditta Controparte_7
Villa Sobrano, in data 27/11/2006, in relazione al quale la si era costituita quale terza datrice Parte_1
di ipoteca.
In particolare, l'attrice ha rappresentato:
- l'illegittimità della risoluzione dichiarata dall'istituto di credito;
- l'applicazione di interessi moratori usurari;
Pa
- la violazione dell'obbligo di trasparenza e informazione, non avendo l'istituto comunicato l effettivamente applicato né avendo comunicato il “parametro temporale” di applicazione dello stesso.
Ha concluso, pertanto, chiedendo la nullità/inefficacia/illegittimità dell'atto di precetto opposto, previa sua sospensione.
Si è costituita in giudizio la evidenziando l'infondatezza delle censure avversarie. Controparte_1
Nelle more, , anche quale titolare della ditta individuale Villa Sobrano di IN IA, ha Parte_1
altresì convenuto in giudizio, con un autonomo atto di citazione, la medesima Controparte_1
(nell'ambito del procedimento poi avente n. R.G. 143/2021), al fine di sentire accertata la nullità delle clausole del medesimo mutuo del 2006, nonché ottenere il risarcimento del danno subito in conseguenza delle suddette nullità e violazioni della normativa di settore.
In particolare, l'attrice ha eccepito:
- l'applicazione di interessi usurari, sia all'origine del rapporto (c.d. usura pattizia) che in corso di svolgimento dello stesso (c.d. usura sopravvenuta);
- l'indeterminatezza delle condizioni contrattuali e la mancata consegna del piano di ammortamento;
pagina 4 di 38 - la difformità fra l'ISC pattuito e quello effettivamente applicato;
- la violazione degli obblighi informativi;
- l'illegittima applicazione di interessi anatocistici occulti.
Anche in questo procedimento si è costituita in giudizio la evidenziando l'infondatezza Controparte_1
delle censure avversarie.
All'esito della prima udienza, il giudice del secondo procedimento ha rimesso gli atti al Presidente al fine di disporre la riassegnazione dello stesso al giudice istruttore del primo procedimento, stante l'identità soggettiva e la parziale identità oggettiva dei due procedimenti;
a seguito della detta riassegnazione, i due procedimenti sono stati riuniti.
Il giudice ha ritenuto non sussistenti i presupposti per concedere la sospensione del precetto e sono stati concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.. Nell'ambito della prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., parte attrice ha altresì eccepito:
- la non qualificabilità come titolo esecutivo del mutuo in esame, per mancata erogazione della somma mutuata;
- il superamento del limite di finanziabilità di cui all'art. 38 t.u.b.;
- la nullità del mutuo per essere stato utilizzato (in parte) per coprire precedenti passività;
- la nullità delle fideiussioni per contrasto con la normativa antitrust.
Ritenuta, poi, la causa immediatamente matura per la decisione, è stata dunque fissata udienza di precisazione delle conclusioni. Il precedente giudice istruttore ha poi disposto la rimessione della causa sul ruolo ed ammesso c.t.u. contabile.
La causa è stata dunque istruita e riassegnata allo scrivente;
integrata la c.t.u. con un ulteriore quesito, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni, tenutasi infine in data 06/03/2025, all'esito della quale il giudice ha trattenuto la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
pagina 5 di 38 MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce della numerosità delle doglianze e delle questioni giuridiche sottoposte all'attenzione del
Tribunale, si ritiene opportuna un'analisi per punti delle medesime, con esame preliminare di quelle che manifestamente non paiono ammissibili o fondate.
1. Preliminarmente, occorre evidenziare fin da subito come non paia in alcun modo conferente con il presente giudizio la censura attinente alla presunta nullità delle fideiussioni per contrarietà alla normativa antitrust. Invero, nel caso in esame non vi è alcuna fideiussione concessa, bensì solo una garanzia reale costituita dalla ipoteca volontaria concessa dalla su bene di sua proprietà. Pt_1
2. Quanto alla doglianza relativa all'asserito superamento del limite di finanziabilità, devesi evidenziare come il mutuo in questione non è un mutuo fondiario ai sensi della normativa di settore, al quale si possa applicare il limite di cui all'art. 38 t.u.b.; circostanza allegata dalla convenuta e in alcun modo contestata dall'attrice.
In ogni caso, a prescindere dal superamento dello stesso e dall'effettiva sussistenza di tale sconfinamento, si ritiene come il medesimo non comporti la nullità del contratto. Sulla tematica in quesitone, infatti, si è incentrato il dibattito giurisprudenziale degli ultimi anni, di recente definito da una approfondita pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
2.1 In particolare, secondo un primo orientamento interpretativo (cfr Cass. Civ., sent. n. 26672 del 2013;
Cass. Civ., sent. n. 27380 del 2013; Cass. Civ., sent. n. 22446 del 2015; Cass. Civ., sent. n. 13164 del 2016)
la previsione del limite di finanziabilità di cui all'art. 38, comma 2, t.u.b. non rientrerebbe nell'ambito applicativo dell'art. 117 t.u.b. (il cui comma 8 stabilisce che “la Banca d'Italia può prescrivere che determinati contratti, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti difformi sono nulli. Resta ferma la responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della Banca d'Italia”) ma soprattutto non si potrebbe ritenere che la violazione del limite di finanziamento sia un'ipotesi di una nullità virtuale per contrarietà a norme imperative.
pagina 6 di 38 Nello specifico, le considerazioni sulla base delle quali si sono motivate tali conclusioni sono da individuare nel fatto che la violazione della norma, pur se imperativa, scaturente dall'art. 38, comma 2, t.u.b. sarebbe insuscettibile di provocare la nullità del contratto, non incidendo sul sinallagma contrattuale e, quindi, non concernendo la validità dello stesso, ma investendo esclusivamente il comportamento della Banca tenuta ad attenersi al limite prudenziale ivi stabilito;
sul fatto che il rispetto del limite del finanziamento non risulterebbe essere una circostanza rilevabile dal contratto, in quanto l'accertamento in proposito può avvenire solo tramite valutazioni estimatorie dell'immobile oggetto di finanziamento suscettibili di opinabilità e soggette a margini di incertezza valutativa e come tali non rilevabili dal testo del contratto;
sul fatto che la ratio della nuova normativa sul credito fondiario per un verso tenderebbe a favorire il ricorso al mutuo fondiario nell'interesse degli imprenditori e, dall'altro, si propone di meglio garantire e tenere indenni le banche.
Pertanto, la disposizione in esame non integrerebbe una norma inderogabile sulla validità del contratto ma apparirebbe essere norme di buona condotta la cui violazione potrà comportare l'irrogazione delle sanzioni previste dall'ordinamento bancario, qualora ne venga accertata la violazione a seguito dei controlli che competono alla Banca d'Italia, nonché eventuale responsabilità, senza ingenerare una causa di nullità, parziale o meno, del contratto di mutuo. Peraltro, essendo il limite di erogabilità del mutuo ipotecario stabilito anche e soprattutto in funzione della stabilità patrimoniale della banca erogante, far discendere dalla violazione di quel limite la conseguenza della nullità del mutuo ormai erogato ed il venire meno della connessa garanzia ipotecaria condurrebbe al paradossale risultato di pregiudicare ancor più proprio quel valore della stabilità patrimoniale della banca che la norma intendeva proteggere.
2.2 Secondo un diverso orientamento, sviluppatosi a partire dal 2017 (Cass. Civ., sent. n. 17352 del 2017;
Cass. Civ., sent. n. 19016 del 2017; Cass. Civ., sent. nn. 6586, 11201, 13286 e 29745 del 2018, Cass. Civ., sent. n. 10788 del 2022), pur non ritenendo riconducibile la fattispecie in esame alla nullità di cui all'art. 117, comma 8, t.u.b., la prescrizione del limite massimo di finanziabilità da parte della Banca d'Italia ex art.
pagina 7 di 38 38, comma 2, t.u.b. si inserirebbe in ogni caso tra gli elementi essenziali perché un contratto di mutuo possa dirsi fondiario.
In particolare, gli argomenti a base del predetto orientamento sono da individuarsi nella considerazione per cui la finalità della suddetta prescrizione risponderebbe a una necessità di analitica regolamentazione dettata da obiettivi economici generali attesa la ripercussione che tali tipologie di finanziamenti possono avere sull'economia nazionale e, quindi, non è volta a tutelare la stabilità patrimoniale della singola banca, ma persegue interessi economici nazionali pubblici;
nel fatto che col superamento del limite di finanziabilità, il precetto di cui all'art. 38, comma 2, del T.u.b. è disatteso non solo (e non tanto) sul versante del comportamento, quanto e soprattutto sul versante dell'oggetto del finanziamento fondiario eccessivo;
nel fatto che la fissazione di un limite di finanziabilità non sarebbe confinabile nell'area del comportamento nella fase pre-negoziale o attuativa, avendo la funzione di regolare il quantum della prestazione creditizia, in modo da incidere direttamente sulla fattispecie;
nel fatto che mantenere intatta una causa di prelazione resa illegittima dalla violazione del precetto normativo minerebbe la par conditio creditorum in caso di crisi dell'azienda; nel fatto che la limitazione dell'importo del mutuo e, conseguentemente, della garanzia ipotecaria non riflettendo gli interessi particolari delle parti contraenti, costituisce un limite inderogabile alla loro autonomia privata, con nullità dell'intero contratto fondiario.
Pertanto, alla luce di tali conclusioni, l'unica modalità di recupero del contratto nullo sarebbe quella della conversione in un contratto diverso, non rilevabile d'ufficio dal giudice, ma su istanza di parte da avanzare nel primo momento utile conseguente alla rilevazione della nullità del contratto.
2.3 A risolvere tale contrasto interpretativo è intervenuta, appunto, la recentissima pronuncia della Sezioni
Unite (Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 16/11/2022, n. 33719), la quale ha condiviso la prima delle due tesi richiamate.
Le argomentazioni poste alla base della detta pronuncia appaiono assolutamente convincenti e si ritiene opportuno ripercorrere brevemente i punti salienti della medesima.
pagina 8 di 38 2.3.1 In primo luogo, occorre ribadire come la giurisprudenza, individuando le norme imperative la cui violazione determina la nullità virtuale del contratto, si riferisca essenzialmente a quelle che ineriscono alla struttura o al contenuto del regolamento negoziale delineato dalle parti o (con diversa espressione) alle norme inderogabili concernenti la validità del contratto (cfr. Cass. SU n. 26724 del 2007, sez. I n. 19024 del
2005, sez. VI n. 25222 del 2010, sez. III n. 525 del 2020), sottolineando dunque l'estraneità ad esse delle regole di comportamento nella fase precontrattuale ed esecutiva del contratto, oltre che “nella fase (...) coincidente con la stipulazione del contratto” (cfr. Cass. sez. I n. 9468 del 2020). Quindi, una norma, prima di essere imperativa, dev'essere prescrittiva di un contenuto, specifico e caratterizzante, inerente al sinallagma contrattuale che possa definirsi essenziale, la mancanza del (o difformità dal) quale renderebbe nullo il contratto (ex art. 1418, commi 1 e 2, in relazione agli artt. 1343, 1345 e 1346 c.c.). Non così per le disposizioni indicative di elementi meramente specificativi, integrativi o accessori di uno dei requisiti del contratto, ovvero genericamente conformativi del modo di atteggiarsi del sinallagma in concreto, che difficilmente potrebbero assumere le sembianze di norme (imperative) di fattispecie o di struttura negoziale: è questo il caso dell'art. 38, comma 2, del t.u.b..
Pertanto, se il primo comma dell'art. 38 dispone gli elementi contenutistici del mutuo fondiario, il secondo comma, invece, si limita ad assegnare all'autorità di vigilanza (Banca d'Italia) il compito di determinare l'ammontare massimo dei finanziamenti (peraltro, aumentabile sino al 100% al ricorrere di alcuni presupposti) che, secondo criteri da definire, le banche potranno concedere agli aventi diritto;
pertanto, tale comma riguarda, in prima battuta, il rapporto dell'organismo di vigilanza con le banche vigilate, tenute a conformarvisi nel rapporto a valle con i terzi clienti mutuatari, e non consente automaticamente di trasferire sul piano del rapporto negoziale con questi ultimi (e del relativo sinallagma contrattuale) le conseguenze delle condotte difformi delle banche.
2.3.2 Ancora, è arduo ritenere che una disposizione preveda un requisito a pena di nullità senza preoccuparsi di fornire elementi per definirlo, in particolare le indicazioni in ordine ai criteri di stima del valore dell'immobile e all'epoca di riferimento della stima. Peraltro, l'indicazione nel contratto di mutuo pagina 9 di 38 fondiario del valore del bene offerto in garanzia o del costo delle opere non assurge a requisito di forma prescritto ad substantiam, non essendo previsto come tale dalla disciplina di cui agli artt. 38 e 117 t.u.b., poiché non rientra nell'ambito delle condizioni contrattuali di carattere economico (cfr. Cass. sez. I n.
29745 del 2018). Ulteriore elemento contrario alla qualificazione dell'art. 38, comma 2, in termini imperativi.
2.3.3 In secondo luogo, la difformità dal “tipo contrattuale” che si assume intrinsecamente caratterizzato dal rispetto del limite di finanziabilità di cui all'art. 38 del t.u.b., al fine di giustificare la nullità del contratto per eccedenza di finanziamento, non appare condivisibile. Infatti, non essendo dubitabile che le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto e concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare (art. 1322 c.c., commi 1 e 2), ne deriva che un contratto non può essere dichiarato nullo ogni volta che sia apprezzabile un contrasto tra la disposizione e il regolamento d'interessi sotteso al negozio, ovvero per il solo fatto di essere carente degli elementi tipizzanti indicati dal legislatore, né tantomeno l'assenza di uno di tali elementi potrebbe ritenersi, di per sé, ragione sufficiente per considerare il contratto immeritevole di tutela. Quindi, l'eventuale uso distorto del tipo “mutuo fondiario” (se configurabile come autonomo) postula pur sempre la verifica dell'esistenza di una norma imperativa violata - non ravvisabile nell'art. 38, comma 2, t.u.b. - concernente la causa (cfr. artt. 1344 e
1345 c.c.) o l'oggetto (art. 1346 c.c.).
2.3.4 In terzo luogo, si condivide la tesi delle Sezioni Unite laddove indaga gli interessi tutelati dalla norma in esame;
non si vede, in effetti, come potrebbe considerarsi l'art. 38, comma 2, t.u.b., quale norma posta a tutela del cliente, posto che il mutuatario nessun pregiudizio risente dalla stipulazione di un mutuo esondante, essendo l'adeguatezza della garanzia reale posta ad esclusiva tutela del finanziatore.
Quanto alla presunta tutela del mercato creditizio e quindi dell'economia nazionale, deve rilevarsi come in effetti tale finalizzazione potrebbe rinvenirsi in interi apparati normativi, dal t.u.b. del 1993 al t.u.f. del 1998 ecc., con conseguente possibilità di qualificare in termini imperativi una indefinita serie di disposizioni concernenti fattispecie negoziali nell'ambito del cd. diritto dell'economia. Se è vero che qualsiasi pagina 10 di 38 disposizione di legge, in quanto generale e astratta, presenta profili di interesse pubblico, seppur disciplinante atti negoziali, ciò non basta a connotarla in termini imperativi, dovendo pur sempre trattarsi di
“preminenti interessi generali della collettività” o “valori giuridici fondamentali” (cfr Cass. S.U. n. 8472 del
2022), quale non è quello di cui si tratta che mira a preservare la stabilità patrimoniale degli istituti di credito e impedire il verificarsi di situazioni di squilibrio tra garanzie acquisite e concessione di credito, come condivisibilmente rilevato dai precedenti del 2013 (n. 26672 e 27380).
In ogni caso, pur ipotizzando in astratto la natura imperativa della disposizione di cui all'art. 38, comma 2,
t.u.b., per escludere la nullità del contratto per eccedenza dell'importo mutuato è risolutivo l'argomento secondo cui non ogni violazione di norma imperativa può dare luogo ad una nullità contrattuale, ma solo quella che pone il contratto in contrasto con lo specifico interesse che la norma imperativa intende tutelare.
Se la fissazione del limite di finanziabilità è stata dal legislatore demandata all'autorità di vigilanza sul sistema bancario è proprio perché quel limite attiene alla “vigilanza prudenziale” (cfr. art. 51 ss. e art. 53
t.u.b.) sul contenimento dei rischi nella concessione del credito che, individuando l'interesse tutelato, finirebbe per essere leso qualora si propendesse per la nullità (e il travolgimento) del contratto. Infatti, far discendere dalla violazione della soglia la conseguenza della nullità del mutuo ormai erogato (e far venir meno la connessa garanzia ipotecaria) condurrebbe al paradossale risultato di pregiudicare, ancor più, proprio quel valore della stabilità patrimoniale della banca che la norma intendeva proteggere. Ancora, la comminatoria della nullità del contratto di mutuo (oltre che dell'accessoria garanzia ipotecaria)
retrocederebbe la pretesa della banca mutuante a mera pretesa chirografaria fondata sulla generica ripetizione dell'indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 c.c.: così vanificandosi l'obiettivo di una sana e prudente gestione volta a prevenire il rischio di sovraesposizione della banca.
2.3.5 Infine, quanto ai presunti svantaggi per gli altri creditori concorrenti nelle procedure concorsuali, devesi evidenziare come la questione della validità o invalidità di un contratto non può dipendere dalle conseguenze sfavorevoli che si produrrebbero per gli altri creditori nella successiva procedura concorsuale, né su elementi attinenti alla garanzia accessoria (ipoteca), la quale, non solo, è una conseguenza legale del pagina 11 di 38 contratto valido di mutuo (rectius, del credito) fondiario, ma non v'è ragione per dubitare della validità del negozio costitutivo della garanzia stessa. Peraltro, la par condicio creditorum non trova un proprio baluardo nel t.u.b., né è affidata al rimedio della invalidità-nullità del contratto, essendo pacifico che gli atti negoziali pregiudizievoli nei confronti dei terzi (per abusiva erogazione del credito o in frode ai creditori) non sono illeciti né nulli, ferma restando la tutela risarcitoria nei casi di colpevole concorso dell'ente mutuante nel dissesto del cliente finanziato.
Alla luce delle sopra esposte motivazioni, che si ritengono tute assolutamente condivisibili, deve rilevarsi come alcuna nullità del titolo posto alla base del precetto opposto possa ritenersi sussistente.
3. Quanto alla censura di nullità del mutuo del 2006, in quanto le somme sarebbero state utilizzate in parte per il ripianamento di precedenti passività, occorre ricordare come il mutuo di scopo abbia caratteristiche funzionali e strutturali che segnano una differenza netta rispetto al mutuo fondiario o a un ordinario mutuo ipotecario come quello di specie, con tutte le conseguenze giuridiche nei rapporti tra le parti.
In proposito, risulta necessario effettuare una corretta interpretazione del contratto sottoposto al vaglio del
Tribunale, evitando di soffermarsi esclusivamente sul senso letterale delle parole, ma svolgendo un'indagine sulla causa concreta. In questo senso, è doverosa un'interpretazione sistematica, per la quale rileva il contenuto complessivo del regolamento contrattuale, come previsto dall'art. 1363 c.c., tenendo conto dell'economia e degli interessi perseguiti dalle parti (cfr. Cass., SS.UU., 8 marzo 2019, n. 6882).
Sul punto, elemento centrale da accertare è se nel contratto in questione sia o meno strutturalmente previsto, per la sua validità, che la somma erogata dall'istituto mutuante debba essere destinata a una specifica finalità che il mutuatario sia tenuto a perseguire (cfr. Cass. Civ., sent. n. 9511/07; Cass. Civ., sent.
n. 4792/12). Infatti, il mutuo di scopo convenzionale è un contratto consensuale parzialmente diverso dal mutuo ex art. 1813 c.c. (cfr Cass. Civ., sent. n. 25180/07), data la sua diversa funzione, e il requisito per tale sua classificazione è l'esistenza di un interesse (anche) del mutuante, e non solo del mutuatario, alla destinazione delle somme (v. per il credito agevolato, Cass. Civ., sent. n. 1369/16). La Suprema Corte, anche con la più recente sentenza del 14 aprile 2021, n. 9838, si sofferma sui caratteri specifici del mutuo di pagina 12 di 38 scopo proprio al fine di marcarne la differenza sostanziale rispetto a quello fondiario, mettendo in luce come il mutuo di scopo sia preordinato alla realizzazione di una finalità convenzionale necessaria, tale da contrassegnare la funzione consistente nel procurare al mutuatario i mezzi economici destinati a un'utilizzazione vincolata (cfr. Cass. Civ., sent. del 21/12/1990, n. 12123): la diversità, rispetto allo schema tipico del contratto di mutuo, è evidente, dal momento che chi riceve le somme si obbliga non soltanto a restituirle e a corrispondere gli interessi, ma anche a realizzare lo scopo previsto con l'attuazione in concreto dell'attività programmata.
Inoltre, dal punto di vista funzionale, nel rapporto sinallagmatico tra le parti assume rilievo fondamentale anche quest'ultima prestazione (i.e. il rispetto dello scopo), in termini di corrispettivo dell'ottenimento della somma erogata (v. Cass. Civ., sent. n. 5805/94; Cass. Civ., sent. n. 7116/98): in sostanza, considerato che la disponibilità finanziaria è concessa al mutuatario in relazione alla sua utilizzazione esclusiva per lo scopo convenuto, è rigidamente esclusa ogni diversa volontaria destinazione delle somme, compresa quella dell'estinzione di pregresse passività del debitore. La destinazione delle somme mutuate alla finalità programmata assurge pertanto a componente imprescindibile del regolamento di interessi concordato, incidendo sulla causa del contratto fino a coinvolgere direttamente l'interesse dell'istituto finanziatore, ed è perciò l'impegno del mutuatario a realizzare tale destinazione che assume rilevanza corrispettiva, non essendo invece indispensabile che il richiamato interesse del finanziatore sia bilanciato in termini sinallagmatici, oltre che con la corresponsione della somma mutuata, anche mediante il riconoscimento di un tasso di interesse agevolato al mutuatario (cfr Cass. Civ., sent. 29 settembre 2020, n. 20552).
Sulla scorta di tali considerazioni di carattere generale, non può ritenersi che, nel caso di specie, vi siano elementi tali da far qualificare il contratto come mutuo di scopo e non come semplice mutuo ipotecario.
Come detto, quando si deduce l'esistenza di un mutuo di scopo convenzionale, è pur sempre necessario che la clausola di destinazione della somma mutuata, incidendo sulla causa del contratto, finisca per coinvolgere direttamente anche l'interesse dell'istituto finanziatore;
nel senso che, qualora - invece - venga prevista nel contratto di finanziamento una destinazione delle somme erogate nell'interesse del mutuatario,
pagina 13 di 38 si realizzerebbe una mera esteriorizzazione dei motivi del negozio, di per sé non comportante una modifica del tipo contrattuale. In tale eventualità, pertanto, non si potrebbe parlare di mutuo di scopo (sebbene uno scopo, in senso lato, vi sia ovviamente per il sovvenuto), poiché la mera indicazione dei motivi, non accompagnata da un programma contrattuale teso alla loro realizzazione, non è di per sé idonea a modificare il tipo negoziale.
Nel caso di specie, a ben vedere, non si rinviene (e non è stata allegata) una indicazione della destinazione delle somme da parte della mutuataria.
In ogni caso, peraltro, anche la Suprema Corte nella già pronunciata sentenza del 14/04/2021, n. 9838, aveva ritenuto la correttezza delle argomentazione del giudice d'appello, laddove aveva affermato “Quanto alla corresponsione delle ulteriori quote dei mutui a stati di avanzamento lavori, è evidente che la previsione contrattuale venne fatta nell'esclusivo interesse della al fine di conservare un adeguato scarto tra il valore del cespite sottoposto ad ipoteca e CP_7
le somme prestate alla mutuataria”, in ciò dimostrando di avere tenuto conto dei distinguo da operarsi in caso di stipula di un mutuo fondiario (che presuppone la erogazione di un finanziamento a medio-lungo termine con prestazione di garanzia ipotecaria, in cui l'interesse precipuo della banca, ove l'immobile non sia ancora costruito, è precipuamente quello di non vedere svalorizzata la garanzia reale ricevuta in relazione al finanziamento concesso).
Alla luce di tali considerazioni, non può ritenersi che il mutuo in esame fosse un mutuo di scopo, e che l'eventuale utilizzo delle somme mutuate anche per il ripianamento di precedenti passività comporti la nullità del medesimo.
Ancora, anche qualora volesse considerarsi (come non si ritiene per quanto sopra detto) il mutuo in questione come mutuo di scopo, occorre evidenziare come la giurisprudenza non fa derivare in modo automatico dalla parziale utilizzazione delle somme ad altri fini la nullità contrattuale;
invero, si è affermato condivisibilmente che “nel mutuo di scopo legale [con ragionamento applicabile anche al mutuo di scopo convenzionale], poiché il mutuatario non si obbliga solo a restituire la somma mutuata, con i relativi interessi, ma anche a realizzare l'attività programmata, la destinazione delle somme mutuate è parte inscindibile del regolamento di interessi voluto
pagina 14 di 38 dalle parti e l'impegno assunto dal mutuatario ha rilevanza corrispettiva nell'attribuzione della somma, dunque con rilievo causale nell'economia del contratto. Ne consegue che l'accertamento di un eventuale difetto di causa non può prescindere dalla verifica dell'attuazione o meno di tale risultato;
pertanto, il patto di compensazione tra un debito preesistente nei confronti del mutuante e le somme mutuate, con la parziale utilizzazione di queste ultime per estinguere i debiti precedentemente contratti dal mutuatario verso il mutuante, se sia stata realizzata l'opera per la quale i finanziamenti sono stati concessi, non determina la nullità del contratto per mancanza originaria della causa” (Cass. civ. Sez. III Sent., 24/01/2012, n. 943; conf. Cass. civ. Sez. I Sent., 08/04/2009, n. 8564).
Infine, quanto alle asserite doglianze, invero del tutto generiche, relative agli altri rapporti (la cui passività sarebbe stata in parte saldata con la somma mutuata con il contratto del 2006), le stesse sono rimaste del tutto sfornite di prova.
4. Passando alla censura inerente all'insussistenza di idoneo titolo esecutivo per procedere a esecuzione forzata, in quanto il mutuo in questione non potrebbe considerarsi mutuo in senso proprio, non essendovi stata l'erogazione della somma, occorre evidenziare quanto segue.
In via generale, sul punto, vale premettere, come è noto, che il mutuo fa parte dei cosiddetti contratti reali, ossia si perfeziona ed esplica i propri effetti, solo nel momento della traditio del denaro, intesa come
“conseguimento della disponibilità giuridica” da parte del mutuatario della somma (Cass. Civ., Sez. I, 2 aprile 2007, n. 8120); da tale momento sorge l'obbligo di rimborso in capo al mutuatario. Ne deriva che il contratto di mutuo possa ritenersi titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474, comma 2, n. 3 c.p.c. solo qualora risulti l'effettiva dazione della somma nelle forme previste dalla norma citata.
In materia, trova applicazione il principio elaborato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, con riguardo al contratto di mutuo c.d. condizionato, secondo il quale l'atto pubblico che lo contiene è privo del valore del titolo esecutivo ai fini dell'introduzione di procedura di espropriazione forzata quante volte l'avvenuta consegna del denaro dato a mutuo, risulti tramite l'integrazione con le quietanze di versamento e gli estratti dei libri contabili della banca, ovvero per mezzo di atti non formalmente omogenei al contratto, non constando da atti ricevuti da notaio (cfr. Cass. Civ. n. 4293/1979). Infatti, non costituisce valido titolo pagina 15 di 38 esecutivo autonomo, il contratto di mutuo che deve integrarsi con obbligazioni per crediti diversi o a pattuizioni contenute in autonomo patto aggiunto che prevedano una attività di accertamento, in assenza della quale il mutuatario mai entrerà nella disponibilità della somma stessa (Cass. Civ., n. 1713/1981; Cass.
Civ., n. 5683/2006; Cass. Civ., n. 4651/2008; Cass. Civ., n. 1758/2008; Trib. Cassino, 10 novembre 1999).
La Cassazione ha altresì rilevato come l'eventuale dichiarazione inerente alla ricezione delle somme di cui viene data formale quietanza è da ritenersi solo apparente, e rappresenta una mera clausola di stile. Anche in tali casi, qualora l'erogazione sia condizionata all'adempimento di alcune prestazioni accessorie, viene a mancare proprio la traditio anche sotto il profilo della disponibilità giuridica, che viene conservata dalla
Banca fintantoché non vengono accese le garanzie ipotecarie.
In conseguenza della mancata capacità di provare ex se l'effettiva traditio e della mancanza d'una quietanza in forma solenne che attesti lo svincolo delle somme, ne discende l'inidoneità del mutuo notarile a dimostrare il diritto del mutuante alla restituzione della somma mutuata. Inoltre, anche quando le condizioni si siano realizzate, affinché il mutuo possa acquisire l'efficacia di titolo esecutivo, è necessario il rilascio dell'atto di quietanza di pagamento, da parte del beneficiario, nella forma dell'atto pubblico (Cass.
Civ. 17194/2015, Cass. Civ. 18325/2014 e Cass. Civ. 17194/2015) o della scrittura privata autenticata, come previsto dall'art. 474 c.p.c..
Dunque, il momento perfezionativo del contratto coincide con quello del conseguimento, da parte del mutuatario, della disponibilità giuridica della res.
4.1 Alla luce delle coordinate interpretative sopra tracciate e passando all'analisi del caso concreto, si evidenzia come all'art. 1 del mutuo in esame fosse previsto che “la suddetta somma verrà erogata dalla “ , CP_7
entro la scadenza dell'ultima rata di preammortamento di cui al successivo art. 2, quando sia stato documentalmente comprovato che l'ipoteca di cui al successivo art. 6 è stata regolarmente iscritta e che la stessa garanzia non è preceduta da trascrizioni e/o iscrizioni pregiudizievoli, ad eccezione di quelle eventualmente indicate nel contesto della descrizione degli immobili oggetto dell'ipoteca”.
pagina 16 di 38 Appare chiaro, pertanto, come la somma non sia stata erogata al momento della conclusione del contratto, potendosi parlare dunque di c.d. mutuo condizionato, e che la convenuta non abbia allegato l'atto di erogazione redatto nelle stesse forme richieste dalla legge per essere considerata titolo esecutivo.
Sulla scorta delle argomentazioni appena svolte, il Tribunale ritiene il mutuo in questione di tipo condizionato e/o comunque non idoneo a rappresentare un efficace e valido titolo esecutivo ex art. 474
c.p.c., sicché non può ritenersi di per sé capace a sorreggere l'esecuzione forzata de quo, con conseguente necessaria declaratoria di nullità del precetto opposto.
5. Considerato, tuttavia, come all'originario giudizio di opposizione a precetto sia stato riunito l'ordinario giudizio di accertamento della nullità di clausole contrattuali del contratto in questione, occorre analizzare nel merito le doglianze formulate avverso la pattuizione in questione.
Ebbene, partendo dalla censura attinente alla presunta usurarietà dei tassi moratori previsti, e ritenendo superfluo soffermarsi sui diversi orientamenti esistenti sul punto sino al 2020, basti ricordare come in tale anno le Sezioni Unite, chiamate appunto a risolvere il suesposto conflitto interpretativo e nella consapevolezza delle contrapposte argomentazioni che sostenevano ciascun opzione ermeneutica, hanno affermato “pur riconoscendo, come esposto, che il dato letterale ed i diversi argomenti sovente si equivalgano tra loro, quanto
a persuasività e (non) definitività, il Collegio ha ritenuto che il concetto di interesse usurario e la relativa disciplina repressiva non possano dirsi estranei all'interesse moratorio, affinché il debitore abbia più compiuta tutela. Questa, invero, non sarebbe equivalente ove operata ex art. 1384 c.c.: il quale potrebbe sempre consentire una riduzione casistica e difforme sul piano
nazionale, oltre che, verosimilmente, condurre al mero abbattimento dell'interesse pattuito al tasso soglia, pur integrato con quello rilevato quanto agli interessi moratori, e non al minor tasso degli interessi corrispettivi, come oltre, invece, si indicherà; mentre, poi, il diritto positivo non impedisce una interpretazione che riconduca anche gli interessi moratori nell'alveo della tutela antiusura, con maggiore protezione del debitore, che sembra anzi consigliare. Certamente esiste, infatti, l'esigenza primaria di non lasciare il debitore alla mercé del finanziatore: il quale, se è subordinato al rispetto del limite della soglia usuraria quando pattuisce i costi complessivi del credito, non può dirsi immune dal controllo quando, scaduta la rata o decorso il termine pattuito per la restituzione della somma, il denaro non venga restituito e siano applicati gli interessi di mora, alla
pagina 17 di 38 cui misura l'ordinamento (cfr. art. 41 Cost.) e la disciplina ad hoc dettata dal legislatore ordinario non restano indifferenti.
Sulla base del diritto positivo antiusura - attese le modalità di individuazione del tasso soglia, che dallo stesso mercato viene desunto - da un lato non è smentita la logica dell'autonomia contrattuale, dall'altro viene confermato il fine di assicurare la
“sana e prudente gestione” del soggetto bancario negli impieghi (cfr D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 5), prevenendo la conclusione, ad opera delle banche, di operazioni creditizie rischiose, al punto tale da rendere necessaria la pattuizione di tassi d'interesse
“fuori mercato”. Nella normativa antiusura si possono rintracciare una pluralità di rationes legis, quali la tutela del fruitore del finanziamento, la repressione della criminalità economica, la direzione del mercato creditizio e la stabilità del sistema bancario. Dalla riforma del 1996 sono stati, quindi, riaffermati i principi di ordine pubblico concernenti la direzione del mercato del credito e la protezione degli utenti: sanzionare le pattuizioni inique estranee alla logica concorrenziale persegue, nel contempo, le finalità d'interesse pubblicistico, volto all'ordinato funzionamento del mercato finanziario ed alla protezione della controparte dell'impresa bancaria. La severità del legislatore nel trattamento degli interessi usurari è palesata dalla disciplina ad essi riservata nell'art. 1815 c.c., comma 2”.
Tali argomentazioni di tenore generale e sistemistico si ritengono convincenti, così come si riteneva convincente l'orientamento estensivo che già si condivideva.
Quanto alla concreta applicazione della disciplina antiusura agli interessi di mora, la stessa intende sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto, quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma altresì degli interessi moratori, che sono comunque convenuti e costituiscono un possibile debito per il finanziato. Non vi è dubbio che le categorie degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori siano distinte nel diritto delle obbligazioni, tuttavia non può sottacersi, come rilevato dalle S.U. come sia “del tutto ragionevole l'osservazione, secondo cui diversa è la stessa intensità del cd. rischio creditorio, sottesa alla determinazione della misura degli interessi corrispettivi, da un lato, e degli interessi moratori, dall'altro lato: se i primi considerano il presupposto della puntualità dei pagamenti dovuti, i secondi incorporano l'incertus an e l'incertus quando del pagamento - trasformandosi il meccanismo tecnico-giuridico da quello del termine a quello della condizione - onde il creditore dovrà ricomprendervi il costo dell'attivazione degli strumenti di tutela del
pagina 18 di 38 diritto insoddisfatto;
proprio in relazione a tale rischio, l'intermediario può determinare i tassi applicabili (cfr. D.Lgs. n. 385 del 1993, artt. 120-undecies e 124-bis). Ma anche tale costo deve soggiacere ai limiti antiusura”.
Ciò posto, si ritiene come tale verifica dovrà compiersi necessariamente al momento della stipula o, meglio, della mera pattuizione degli interessi moratori sulla base del loro valore nominale, a prescindere dall'effettivo pagamento degli stessi e del loro concreto atteggiarsi a seconda dell'evoluzione (fisiologica o meno) del rapporto contrattuale. Infatti, sicuramente non è condivisibile l'opinione di chi ritiene che, comprendendo gli interessi di mora nella base della determinazione del T.E.G., ritiene che detta verifica debba essere condotta tenendo conto dell'effettivo sviluppo del rapporto.
Né risultano accoglibili i calcoli del c.t.p. di parte attrice laddove includono nel calcolo del tasso di mora anche la commissione di estinzione anticipata. Infatti, non si ritiene condivisibile l'orientamento per cui anche tale componente debba essere ricompresa nel calcolo del T.E.G., come sembra sostenere parte attrice e il relativo c.t.p..
Sul punto, la giurisprudenza di merito da tempo ha assunto un orientamento conforme;
si vedano ex multis
Tribunale Roma Sez. XVII Sent., 20/02/2019: “In materia di mutuo, ai fini del superamento del tasso soglia usura da parte degli interessi di mora, non può essere presa in considerazione l'incidenza di oneri e commissioni e spese, ivi inclusa la commissione di estinzione anticipata, giacché funzione della stessa non è quella di remunerare l'erogazione del credito, come richiesto dalla legge n. 108 del 1996 ai fini della valutazione della usurarietà dei tassi pattuiti, bensì quella di compensare la
Banca mutuante delle conseguenze economiche per sé negative derivanti dall'estinzione anticipata del debito da restituzione,
nell'ipotesi in cui il mutuatario intenda esercitare la facoltà di recesso prima della scadenza naturale del contratto”;
Tribunale Crotone Sent., 26/05/2020: “In tema di contratti bancari, la commissione di estinzione anticipata non assume rilevanza ai fini della valutazione dell'usurarietà del contratto di mutuo atteso che la funzione della commissione in parola non è quella di remunerare l'erogazione del credito, come richiesto dalla legge n. 108/1996 ai fini della valutazione dell'usurarietà dei tassi pattuiti, bensì quella di compensare la banca mutuante delle conseguenze economiche derivanti dall'estinzione anticipata del debito da restituire, nell'ipotesi in cui il mutuatario intenda esercitare la facoltà di recesso prima della scadenza naturale del contratto. Non si può, dunque, ritenere superato il tasso soglia, per effetto dell'inclusione della
pagina 19 di 38 penale per estinzione anticipata nel TAEG in quanto, gli interessi attengono alla fase fisiologica del finanziamento, remunerando la banca per il prestito richiesto dal mutuatario ed hanno un'applicazione certa e predefinita legata all'erogazione del credito (costituendo il costo del denaro per il mutuatario), viceversa la penale per estinzione anticipata del mutuo costituisce un elemento eventuale del negozio, funzionale ad indennizzare il mutuante dei costi collegati al rimborso anticipato del credito, ossia del mancato guadagno”; Tribunale Santa Maria Capua Vetere, 24/01/2020: “Ai fini della verifica del rispetto del tasso soglia non si deve procedere alla sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori stante la diversa finalità della tipologia di interessi, così come nel calcolo del tasso applicato, per il confronto con il tasso soglia, non va inclusa la commissione di estinzione anticipata, in quanto onere meramente eventuale”; Tribunale Roma Sez. XVII Sent., 30/01/2020: “La commissione prevista per l'estinzione anticipata non può rientrare nel calcolo del tasso soglia corrispondendo a un diritto potestativo, esercitato a discrezione del mutuatario, che prescinde da un inadempimento: l'atto di recesso non costituisce, né presuppone, un inadempimento del recedente il quale esercita un suo diritto. Tale voce di costo non costituisce né un interesse né una penale e quindi non rientra fra i costi collegati alla concessione del credito, ma costituisce piuttosto una multa penitenziale ex art. 1373 c.c., ovvero la remunerazione che il mutuatario si impegna a riconoscere a favore dell'istituto di credito per
l'esercizio del potere di recesso. Si deve comunque escludere che ai fini della verifica dell'usurarietà del tasso debbano essere calcolate le remunerazioni, le commissioni e le spese meramente potenziali, perché non dovute per effetto della mera conclusione del contratto, ma subordinate al verificarsi di eventi futuri concretamente non verificatisi, come si verifica, in particolare, nel caso in cui il contratto preveda una penale di estinzione anticipata che potrebbe risultare usuraria se applicata a breve distanza dalla concessione del credito, ma il cliente non sia receduto”.
Tale orientamento pare condiviso anche dalla giurisprudenza di legittimità: si veda sul punto, fra le altre,
Cass. Civ., sent. n. 7352 del 07/03/2022, la quale ha ribadito “questo impianto ricostruttivo delle complessive scelte legislative, riafferma il principio di simmetria, secondo cui non sono accomunabili, nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usuraie, voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni (cfr., in tema di commissione di massimo scoperto, Cass., Sez. U., 20/06/2018, n. 16303, cui “adde” Cass., 18/01/2019, n. 1464); facendo applicazione di questi principi' al caso di specie, ne deriva l'impossibilità di cumulare, ai fini in esame, la commissione di estinzione anticipata con gli interessi moratori;
la prima costituisce infatti una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore e pattuita
pagina 20 di 38 in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio;
i secondi, come noto, costituiscono una clausola penale risarcitoria volta a compensare il ritardo nella restituzione del denaro, così da sostituire, incrementati, gli interessi corrispettivi;
ma, a ben vedere, proprio la natura di penale per recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà; la commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello;
non si è di fronte, cioè, a «una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente» (arg. ex art.
2-bis, d.l. n. 185 del 2008, quale convertito), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella;
di qui
l'infondatezza della censura”.
Ciò posto, e quanto al parametro cui confrontare gli interessi moratori, la mancata indicazione, nell'ambito del T.E.G.M., degli interessi di mora mediamente applicati non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali de quibus, ove essi ne contengano la rilevazione statistica;
infatti, l'esigenza del rispetto del principio di simmetria, fatto proprio dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 16303 del 2018, ben può essere soddisfatta mediante il ricorso ai criteri oggettivi e statistici, contenuti nella predetta rilevazione ministeriale, ove essa indichi i tassi medi degli interessi moratori praticati dagli operatori professionali. Le rilevazioni di
Banca d'Italia sulla maggiorazione media, prevista nei contratti del mercato a titolo di interesse moratorio,
possono fondare la fissazione di un cd. tasso-soglia limite, che anche questi comprenda. Ed infatti, le S.U. hanno affermato che “La misura media dell'incremento, applicata sul mercato quanto agli interessi moratori, viene considerata dalla Banca d'Italia solo a fini statistici, opzione di metodo motivata con l'esigenza di non comprendere nella media operazioni con andamento anomalo ed evitare un innalzamento delle soglie, in potenziale danno della clientela (cfr. documento Banca d'Italia 3 luglio 2013). La nozione sottesa è quella di un mercato concorrenziale del credito, in cui il gioco delle parti tende ad indicare l'equilibrio spontaneo degli interessi, pur nei limiti del controllo e della vigilanza ad esso propria.
Lungi dal rilevare la casistica, eterogenea e centrifuga, dei singoli rapporti obbligatori di finanziamento, quel che assume
pagina 21 di 38 importanza è l'oggettività dei dati emergenti dalla realtà economica e dalla sua struttura, caratterizzata da un ordinamento sezionale regolamentato e vigilato. La conseguenza è che la clausola sugli interessi moratori si palesa usuraria, quando essa si ponga “fuori dal mercato”, in quanto nettamente distante dalla media delle clausole analogamente stipulate. Orbene, il tasso rilevato dai D.M. n. a fini conoscitivi - sia pure dichiaratamente in un lasso temporale a volte diverso dal trimestre, non sempre aggiornato a quello precedente (per i più recenti decreti, all'anno 2015) e rilevato a campione - può costituire l'utile indicazione oggettiva, idonea a determinare la soglia rilevante”.
Inoltre, anche se solo dal 2017 nei D.M. vengono specificamente individuati tassi di maggiorazione per singole fattispecie contrattuali, va comunque considerato come il suddetto dato, pur rilevato in anni precedenti (sino al D.M. 21 dicembre 2017, si riportava il dato rilevato nel 2001; da tale decreto in poi, viene riportato il dato rilevato nel 2015), è all'evidenza reputato ancora attuale dall'autorità tecnica, dato che appunto esso viene mantenuto, sia pure “a fini conoscitivi”, nei decreti ministeriali contenenti la rilevazione periodica del T.E.G.M.. Peraltro, l'ipotesi esaminata dalle S.U. per cui “Se i decreti non rechino neppure
l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.E.G.M. così come rilevato”, non si ritiene applicabile al caso di specie;
il contratto in questione è stato stipulato il 09/12/2009, mentre la suddetta ipotesi riguarda la mancata rilevazione della maggiorazione propria degli interessi moratori nei decreti ministeriali, circostanza avvenute dall'entrata in vigore della L. n. 108 del 1996 sino al D.M. 25 marzo 2003. Pertanto, nel periodo in cui è stato stipulato il contratto già vi era un D.M. che indicava tale spread e dello stesso, dunque, doveva tenersi conto al fine di verificare l'usurarietà del tasso di mora.
Orbene, il c.t.u. ha evidenziato che “la convenzione del tasso di mora può essere desunta dalla lettura del documento di sintesi (Allegato “A”) nel quale viene stabilito un tasso pari al tasso contrattuale maggiorato di due punti percentuali;
pertanto, il tasso di mora stabilito risulterebbe pari al 6,45%. In accordo con il principio dettato dalla Cassazione a SS.UU.
n. 19597/2020, il nominato Ausiliario ha provveduto ad accertare l'eventuale usurarietà della clausola riferita al tasso di mora preso in modo a sé stante rispetto a quello corrispettivo, rispettando, quindi il principio di simmetria, principio cardine disciplinato dalla sentenza. Il suddetto tasso, al momento della stipula del contratto, avvenuta in data 27.11.2006, risulta inferiore al tasso soglia del 7,155% rilevato dalla Banca d'Italia per il periodo e la classe di operazioni sopra menzionati”.
pagina 22 di 38 Pertanto, il tasso convenuto risulta addirittura inferiore al tasso soglia rilevante per gli interessi corrispettivi, pertanto la doglianza pare sicuramente infondata.
6. Quanto all'usurarietà degli interessi corrispettivi, occorre dapprima verificare l'ipotesi della usurarietà originaria.
In proposito, è stata svolta apposita c.t.u., nell'ambito della quale il consulente ha provveduto ad analizzare tale profilo applicando le istruzioni della Banca d'Italia, come avallato dalla giurisprudenza di legittimità; ebbene, appare opportuno riportare le risultanze peritali: “il CTU ha inizialmente provveduto a determinare il
TAEG [recte TEG] ponendolo poi a confronto con il tasso soglia all'epoca vigente. Come precedentemente riportato, il contratto prevede un piano di ammortamento della durata di 180 mesi, di cui 3 mesi di preammortamento, e il pagamento di
12 rate mensili posticipate per anno. Il tasso di interesse iniziale, rilevato al momento della stipula del contratto ed in funzione del quale è stato sviluppato il calcolo del TAEG, è pari al 4,450%, così come per il periodo di preammortamento. Sono state considerate le spese iniziali (spese di istruttoria) e le relative spese preventivate contrattualmente per ogni rata. Le prime ammontano ad un totale di Euro 100,00, mentre le seconde incidono su ogni rata per Euro 1,50. Tenuto conto delle spese iniziali e quelle preventivate per ogni singola rata regolarmente convenute ed impiegando la formula di seguito riportata, il
Pa Consulente Tecnico ha accertato un TAEG pari al 4,557% che è risultato sostanzialmente coincidente con l pubblicato in contratto (4,560%). Il TAEG così determinato risulta inferiore al tasso soglia usura rilevato da Banca d'Italia per il periodo 01/10/2006 - 31/12/2006 per le operazioni classificate come MUTUI IPOTECARI A TASSO
VARIABILE (OLTRE 5.000 EURO) del 7,155%”.
Approfondendo, tuttavia, l'analisi effettuata, il c.t.u. ha rilevato “l'Ausiliario ha ritenuto opportuno, muovendo dal piano di ammortamento del 15.04.2020, di verificare il TEG applicato alla data di scadenza delle rate oggetto di quesito”
… “L'art. 2 del contratto prevede il rimborso del piano mediante il pagamento di n. 3 rate mensili posticipate di preammortamento “con le quali saranno corrisposti alla “Banca” i soli interessi sulle somme erogate dal giorno dell'erogazione alla scadenza del periodo di preammortamento”. Come si evince dal piano di ammortamento che, per praticità, si ritiene utile riprodurre, la ha ripartito il rimborso degli interessi in n. 2 rate anziché 3 e, precisamente, una prima rata di CP_7
preammortamento avente scadenza 27.01.2007 per un importo pari a Euro 1.859,25, ovvero con inizio due mesi successivi
pagina 23 di 38 all'erogazione avvenuta in data 27.11.2006, ed una seconda rata avente scadenza il 27.02.2007 per un importo pari a
Euro 944,86”; ancora, “Passando, quindi, all'analisi del TEG applicato alla prima rata scadente il 27.01.2007, è emerso che il pagamento della rata di Euro 1.860,75 comprensiva delle spese di incasso di Euro 1,50, il TEG applicato dalla è risultato pari all'8,76% superiore rispetto alla soglia di legge stabilita del 7,16%”. CP_7
Ebbene, dalla risposta sopra fornita (poi apparentemente non coerente con le conclusioni della c.t.u.) parrebbe sussistere un'ipotesi di usura pattizia.
Invero, tale asserita anomalia, riguardante solo la prima rata, è una mera “illusione aritmetica”, dipendente solo dalla erogazione ritardata e condizionata del credito, dimostrata dal movimento di cui al doc. 7 allegato all'atto di citazione nell'ambito del proc. R.G. n. 143/21. In altri, termini, come rilevato anche dal c.t.u. nella relazione integrativa, trattasi di un mero effetto matematico derivante dal ritardo con cui sono addebitati gli interessi della prima rata di preammortamento;
in concreto, tuttavia, gli interessi praticati in tali primi tre mesi sono gli stessi che sarebbero stati applicati in tale periodo qualora fossero stati addebitati mensilmente, quindi, non può realmente ritenersi che tale pattuizione sia sostanzialmente usuraria.
Con maggiore sforzo esplicativo, il c.t.u. ha chiarito che “Il suddetto superamento trae origine da un diverso piano di rimborso inerente il periodo di preammortamento. In particolare, mentre con l'art. 2 del contratto di mutuo veniva stabilito un periodo di preammortamento da rimborsarsi in n. 3 rate mensili posticipate di soli interessi, di fatto la ha ripartito il CP_7
rimborso degli interessi in n. 2 rate, la prima avente scadenza 27.01.2007 per un importo pari a Euro 1.859,25 e la seconda avente scadenza 27.02.2007 per un importo pari a Euro 944,86. Sostanzialmente l'istituto di credito ha aggregato
la rata di interessi in scadenza nel mese di dicembre 2006 con quella di gennaio 2007. Ciò ha comportato un innalzamento del TEG applicato al 8,76%, superiore rispetto al tasso soglia del 7,155% con riferimento alla rata di preammortamento, mentre in merito alle rate in scadenza il 27.03.2007, 27.04.2007 e 27.08.2007, il CTU concludeva per la non usurarietà del TEG”.
In conclusione, la pattuizione di cui all'art. 2 del contratto era assolutamente legittima, in quanto confermava l'ammontare del tasso nella misura infra soglia di cui sopra, ma era posticipato solo l'addebito degli interessi della prima rata alla scadenza della seconda rata (con cumulo dell'ammontare delle due pagina 24 di 38 tranche di interessi); pertanto, vi è stato un mero ritardo nella richiesta del pagamento di interessi, quantificati secondo un tasso legittimo, da parte dell'istituto bancario, con addirittura un vantaggio per il cliente.
La doglianza in questione appare infondata.
Quanto alle modalità alternative di calcolo proposte dal c.t.p. di parte attrice, invece, non pare possibile accogliere le medesime;
ribadito quanto sopra affermato in merito alla non ricomprensione della commissione di estinzione anticipata ai presenti fini, devesi evidenziare che il c.t.u. ha considerato tutte le spese risultanti (e rilevanti a fini usura) dalla documentazione in atti. Devesi ricordare, infatti, come nei giudizi introdotti dal cliente sia suo onere quello di allegare e provare l'esistenza di pagamenti asseritamente illegittimi e sarebbe stato parimenti suo onere dimostrare l'esistenza di spese, da ricomprendere nel t.e.g..
Viceversa, dagli atti di causa non emerge l'esistenza di tali voci di spesa ulteriori;
anzi dall'analisi del documento di sintesi allegato al mutuo notarile emergono spese assicurative per 0,00 euro, mentre le altre spese sono indicate e sono state considerate dal c.t.u..
Né a tale mancanza probatoria poteva supplirsi mediante la generica richiesta di esibizione formulata in giudizio;
invero, a prescindere dalla questione relativa alla necessaria precedente formulazione di istanza ex art. 119 t.u.b., devesi evidenziare come la parte abbia richiesto la produzione di documenti dei quali non pare nemmeno certa l'esistenza. Peraltro, nel caso di contratto di mutuo (differentemente dal conto corrente) i documenti che ordinariamente esistono sono il contratto medesimo, il documento di sintesi e il piano di ammortamento;
tutti documenti che sono agli atti di causa. Non è dato, peraltro, neppure comprendere con esattezza quali documenti ulteriori siano l'estratto conto generale del mutuo, il documento riepilogativo dei movimenti, le comunicazioni periodiche, i fogli informativi, le comunicazioni inerenti alla classificazione della mutuataria, le certificazioni degli interessi pagati.
6.1 Infine, quanto all'asserita applicazione di interessi usurari divenuti tali in corso di rapporto (nello specifico nel 2007) non può sottacersi come l'eventualità ventilata dall'attrice è un'ipotesi di usura sopravvenuta, la quale non comporterebbe comunque nullità della relativa pattuizione, secondo l'ormai pagina 25 di 38 consolidato orientamento della Suprema Corte (Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, con la sentenza
19 ottobre 2017, n. 24675), non essendovi peraltro prova che la riscossione degli stessi interessi (divenuti, in ipotesi, usurari nel corso del rapporto) costituisse comportamento violativo della buona fede contrattuale.
Invero, affinché un tasso di interesse possa essere reputato usurario non è sufficiente che esso lo sia al momento della applicazione ma è invece necessario che quel tasso fosse usurario già al momento della sua pattuizione, la parte attrice avrebbe dovuto: indicare il momento in cui le parti hanno pattuito i tassi di interesse asseritamente usurari e specificarne l'effettivo ammontare;
denunciare che nel momento della pattuizione o variazione (e non solo in quello della applicazione) quei tassi superassero i tassi soglia vigenti nel predetto momento (circostanza da escludere alla luce del precedente paragrafo); motivare specificamente quella denuncia attraverso la indicazione dei risultati della comparazione tra l'asserito TEG del contratto e quello dei tassi soglia di riferimento (TEGM).
Nel caso di specie la parte (con la censura oggetto della presente e limitata analisi) si limita ad evidenziare il superamento del tasso soglia in alcuni periodi specifici.
La doglianza si ritiene, dunque, infondata.
7. Quanto alla erronea indicazione dell'i.s.c./t.a.e.g. in contratto, devesi evidenziare come la nullità del contratto (anche parziale) derivante, in via automatica, dalla omessa o erronea indicazione del t.a.e.g. è stata prevista dall'art. 125bis co. 6 t.u.b., disposizione entrata in vigore solamente nel 2010 e, pertanto, non applicabile al caso di specie. Peraltro, tale previsione riguarda i contratti conclusi dal consumatore, mentre nel caso in questione il mutuo è stato contratto da una ditta commerciale per scopi non estranei all'attività di impresa.
Viceversa, per i contratti come quello in esame la mancata indicazione del t.a.e.g. non rileva quale profilo di nullità testuale ma, secondo la tesi degli attori, può essere indice sintomatico dell'indeterminatezza del costo del contratto ex art. 117 t.u.b..
pagina 26 di 38 Come è noto, l'indicazione dell' o T.A.E.G. non è requisito posto a pena di nullità, né appare allo Pt_2
stesso applicare l'invocata disciplina di cui all'art. 117 comma 6 T.U.B.. Invero, la previsione in questione, la quale prevede che “Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati” deve ritenersi applicabile, appunto, alle clausole che contengono condizioni economiche del contratto. Viceversa, la clausola in esame, riguardando l o il Pt_2
non contiene spese che concorrono a formare il costo complessivo del contratto, ma ha una CP_8
mera funzione informativa di tale costo complessivo, il quale sarebbe comunque desumibile dalla sommatoria delle altre singole clausole previste nel medesimo. Peraltro, alla sua erronea indicazione non consegue un'incertezza sui costi del contratto a livello sostanziale o tecnico, ma solo una non corretto adempimento degli obblighi informativi da parte dell'istituto bancario (gli stessi cui fa riferimento l'art. 124 co. 5 T.U.B. cui fa riferimento parte attrice). Pertanto, dovendosi lo stesso ritenere quale inadempimento (e non causa di nullità) era onere di parte opponente allegare, quantomeno, che tale contratto sarebbe stato contratto a condizioni differenti o non sarebbe stato stipulato affatto, in caso di corretta indicazione del
T.A.E.G..
Pur consapevoli dell'esistenza di contrario (e ormai recessivo) orientamento (Trib. Napoli, 25 maggio 2015,
n. 7779; Trib. Chieti, 23 aprile 2015, n. 230) si rileva come ormai la giurisprudenza di merito prevalente abbia accolto le conclusioni cui è giunto l'adito Tribunale. In proposito, si evidenzia Trib. Milano, 26
ottobre 2017, n. 10832, est. Tombesi;
Trib. Cagliari, 04.10.2016, n. sentenza n. 2724, est. Bernardino;
Trib.
Salerno, ord. 31.01.2017, est. Brancaccio;
Trib. Roma, 19 aprile 2017, est. Russo. Sul punto, peraltro, di recente si è nuovamente espresso il Tribunale di Roma Sez. XVII con Sent., 20/02/2019, ribadendo che
Pa
“L' non determina alcuna condizione economica direttamente applicabile al contratto, ma assolve unicamente una funzione informativa di trasparenza, consentendo al cliente di conoscere preventivamente il costo complessivo del finanziamento.
Di talché la erronea indicazione dell' .E.G. non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo Pt_3
un'erronea interpretazione del suo costo complessivo. L'errata previsione, nel contratto o nel documento di sintesi, di un
pagina 27 di 38 T.A.E.G. /ISC inferiore a quello effettivo, in quanto non calcolato secondo le Istruzioni e le Direttive della Banca d'Italia, non comporta la sanzione della nullità di cui al citato art. 117, comma 6, TUB, né risulta applicabile il successivo comma 7, che individua un tasso sostitutivo o l'applicazione del minor prezzo pubblicizzato per l'ipotesi, diversa da quella in esame, in cui difetti o siano nulle le clausole relative ad interessi, prezzi o condizioni”).
Peraltro, anche la Suprema Corte appare concordare sul punto;
di recente è stato da questa osservato (cfr
Cass. Civ., sent. 22/05/2023, n 14000) come tale indice rappresenti “un valore medio espresso in termini percentuali che svolge una funzione informativa, finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi e di rendere il cliente edotto dell'effettiva onerosità dell'operazione. Proprio perché
Pa svolge una mera funzione di pubblicità e trasparenza, l' non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto: non rientra, dunque, nelle nozioni di “tassi, prezzi e condizioni” cui esclusivamente fa riferimento l'art. 117 comma 6 TUB”. In continuità con il principio affermato da Cass.,
14/02/2023, n 4597 e Cass. 09/12/2021, n. 39169, si è precisato che “In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 D.Lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto”. La sanzione della nullità, per la mancata o non corretta indicazione dell' , è prevista nel nostro ordinamento esclusivamente per il caso del Pt_4
credito al consumo, dall'art. 125 bis comma 6, come detto, non applicabile nel caso di specie.
Ebbene, nel caso di specie parte attrice non ha fornito prova della violazione del dovere di trasparenza, essendo nel contratto indicati tutti i costi e le spese applicate (si vedano sul punto gli esiti della c.t.u.), ma soprattutto dell'asserito danno derivato dalla stessa.
Anche la suddetta doglianza, dunque, merita integrale rigetto.
pagina 28 di 38 8. Quanto alla censura attinente all'indeterminatezza delle clausole contrattuali ed in particolare all'assenza del piano di ammortamento, occorre innanzitutto rilevare come lo stesso sia stato prodotto in giudizio dalla convenuta.
In ogni caso, occorre evidenziare come in mancanza del piano di ammortamento il contratto di mutuo non
è da ritenersi nullo, in quanto lo stesso non rappresenta un elemento essenziale per determinare la validità del contratto.
Ebbene, anche la Suprema Corte ha affermato (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Ord., 26/06/2020, n. 12922) che la predisposizione di un piano di ammortamento – la quale, ove fosse stata omessa, potrebbe al più valere come un inadempimento di un obbligo accessorio della banca, di cui occorrerebbe valutare nel merito la gravità - certamente non rappresenta un requisito di validità del titolo esecutivo. Né può dirsi che la redazione di un simile atto sia indispensabile per ritenere i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità delle somme mutuate. In particolare, venendo qui in rilievo solamente il profilo della liquidità, non vi è dubbio che l'ammontare del debito dipende dal totale delle erogazioni e dall'applicazione del tasso di interesse pattuito e degli altri costi, mentre resta irrilevante l'eventuale difficoltà del calcolo necessario per pervenire al risultato finale (Cass. Civ., Sez. 6, Ord. n. 8028 del 30/03/2018; Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 25205 del
27/11/2014).
Ebbene, nella vicenda in esame, nel contratto di mutuo, artt. 2 e 3, risulta chiaramente individuato il t.a.n. e i metodi di calcolo del medesimo, trattandosi di tasso variabile, nonché la periodicità delle rate (mensile), il numero complessivo (tre rate di preammortamento e 177 rate ordinarie) e il titolare del capitale finanziato
(€ 250.000,00) e le spese pattuite. Devesi inoltre evidenziare come all'art. 2 sia stato indicato il metodo di ammortamento “alla francese”, il quale comporta la previsione di rate di ammontare costante, composte di capitale ed interessi in misura gradualmente differente;
pertanto, con il piano di ammortamento nel caso di interesse variabile, ciò che è possibile vedere è il numero delle rate e l'ammontare della stessa. Ebbene, nell'articolo in questione viene indicato quale sarebbe l'importo della prima rata sulla base del tasso applicabile in quel momento (euro 1.928,96), ma a ben vedere di tutte le rate trattandosi di piano di pagina 29 di 38 ammortamento alla “francese”. Pertanto, pur non essendo stato concretamente allegato, le relative condizioni erano desumibili dal testo contrattuale.
Tali considerazioni, peraltro, paiono coerenti con il recente arresto delle Sezioni Unite, le quali hanno risposto al quesito interpretativo posto dal Tribunale di Salerno, hanno espresso il seguente principio di diritto: in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.
Peraltro, interrogato il c.t.u. sul punto, lo stesso ha dichiarato “Per avere la perfetta determinabilità del piano di rimborso di un contratto di mutuo o di un finanziamento rateale, il contratto deve specificare i seguenti elementi:
1. Capitale finanziato
2. Data inizio ammortamento
3. Durata (numero rate o data finale)
4. Frequenza rate (mensile, trimestrale, ecc.)
5. Tipologia di ammortamento (francese, quota capitale costante, ecc.)
6. Tasso di interesse (parametro base, fixing, ecc.)
7. Convenzione sui giorni di calcolo degli interessi
8. Modalità di ricalcolo della rata se a tasso variabile
Il CTU ha accertato la presenza di tutti gli elementi che rendono determinate le condizioni economiche del contratto di mutuo.
Attesa l'assenza del piano di ammortamento al momento della stipula, parte opponente risultava comunque nelle condizioni di poter determinare le modalità di restituzione del capitale mutuato e dei relativi interessi non risultando ulteriori computi alternativi. Ciò atteso, non si ritiene di dover esplicitare il ricalcolo del dare/avere tra le parti mediante l'applicazione dell'art.
117 TUB comma 7 lett. a)”.
pagina 30 di 38 Peraltro, le doglianze relative al richiamo del parametro Euribor per la determinazione del tasso, sulle quali l'attrice insiste in sede di conclusionale, non paiono fondate, sia perché la stessa Suprema Corte sostiene che “il tasso Euribor costituisca un tasso univoco con valenza sovranazionale, ufficialmente pubblicato e liberamente verificabile da chiunque, di talché le relative modalità di calcolo non possono privare il tasso di oggettività sotto il profilo della sua quantificazione. In altri termini, “l'Euribor non è il tasso di interesse applicato in contratto, ma un mero indice di mercato impiegato quale fattore di calcolo della misura del tasso di interesse” (cfr. Cass. Civ., ord. n. 19900 del
18/06/2024); sia perché nel caso di specie il divisore era stato individuato nell'art. 3 del mutuo.
9. Parimenti infondata, infine, la doglianza relativa alla presunta applicazione di interessi anatocistici derivanti dal c.d. ammortamento francese applicato al contratto di mutuo.
Infatti, dinanzi a un quadro giurisprudenziale tendenzialmente favorevole alla liceità di tale metodo di ammortamento (sia sotto il profilo della esclusione di pratiche anatocistiche che di quello della determinatezza), di recente si sono espresse le già citate Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 29/05/2024, n. 15130, le quali hanno evidenziato come “L'indagine sulla determinatezza dell'oggetto del contratto attiene alla costruzione strutturale dell'operazione negoziale, cioè è volta a verificare che essa abbia confini ben definiti con riguardo all'an e al quantum degli interessi (non legali) che devono essere pattuiti sulla base di criteri oggettivi e insuscettibili di dare luogo a margini di incertezza, non sulla base di elementi indefiniti o rimessi alla discrezionalità di uno dei contraenti (ex plurimis, in tema di determinazione del tasso di interesse mediante rinvio agli usi o a parametri incerti, Cass. n. 28824 e
36026/2023, n. 17110/2019, n. 8028/2018, n. 25205/2014). Alla suddetta questione è agevole rispondere in senso
negativo quando il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato. Nel piano di ammortamento allegato al contratto nel caso che ha dato luogo al rinvio pregiudiziale erano indicati anche il numero e la composizione delle rate costanti di rimborso con la ripartizione delle quote per capitale e per interessi;
quindi era soddisfatta la possibilità per il mutuatario di ricavare agevolmente l'importo totale del rimborso con una semplice sommatoria. Tra l'altro, come riferito nell'ordinanza di rinvio (pag. 2), era indicato nel contratto anche il (maggior) tasso annuo effettivo globale (TAEG) ma ciò, diversamente da quanto affermato, non rivela (necessariamente) la
pagina 31 di 38 capitalizzazione infrannuale degli interessi debitori nel significato (recepito dal Tribunale) di produzione di interessi su interessi, potendo essere il TAEG più alto del TAN perché comprensivo di spese e costi aggiuntivi, il che sarebbe del tutto fisiologico”.
Come visto, con riferimento al potenziale problema della indeterminatezza delle condizioni economiche applicate, la Suprema Corte ha fornito una chiara risposta;
come detto, anche nel presente caso, infatti, vengono indicati nei mutui l'importo erogato, la durata del prestito, la periodicità del rimborso e il tasso di interesse predeterminato. Quindi, come affermato dalle SS.UU. è del tutto soddisfatta la possibilità per il mutuatario di ricavare agevolmente l'importo totale del rimborso con una semplice sommatoria.
9.1 Parimenti, con riferimento alla questione della asserita occulta pratica anatocistica, occorre evidenziare come l'orientamento pressoché univoco della giurisprudenza era per l'esclusione di tale eventualità nei mutui con ammortamento alla francese.
Come è noto, l'ammortamento c.d. “alla francese” o “a rate costanti” prevede un rimborso del finanziamento a rate posticipate, ciascuna delle quali è comprensiva di una quota capitale e di una quota di interessi calcolati sul capitale residuo non ancora restituito. Questo metodo garantisce una rata di ammontare costante, e la quota di interessi è più alta nel primo periodo e decresce nel corso dell'ammortamento, mentre, al contrario, la quota di capitale è più bassa all'inizio e cresce progressivamente. Si distingue, dunque, dall'ammortamento c.d. “all'italiana” che prevede rate con quota capitale costante e quota di interessi variabile. Nell'ammortamento all'italiana la quota di capitale rimborsato con ciascuna rata è costante, ma la rata comprende anche una quota di interessi calcolata sul capitale residuo, il che rende variabile l'ammontare delle rate, che sarà necessariamente più alto all'inizio e sempre più basso man mano che ci si avvicina alla scadenza del finanziamento.
Nell'ammortamento c.d. “alla francese”, la composizione della rata tra quota capitale e quota interessi decresce secondo una progressione geometrica, perché la quota di capitale viene individuata secondo la c.d.
“legge di sconto composto”, che è un metodo di attualizzazione speculare rispetto alle operazioni di capitalizzazione composta, dunque ricalca la stessa progressione, ma in senso specularmente opposto. Da
pagina 32 di 38 questa circostanza e dalla constatazione della maggiore onerosità complessiva del finanziamento secondo parte minoritaria della dottrina nascerebbe il sospetto che nelle pieghe di tale metodo di ammortamento si nasconda un anatocismo occulto.
Si tratta, tuttavia, di una mera aberrazione ottica.
Infatti, nell'ammortamento alla francese, a parità di durata, l'ammontare degli interessi è maggiore rispetto all'ammortamento all'italiana perché il capitale viene rimborsato più lentamente, in cambio del vantaggio di una rata che, nel tempo, si mantiene costante.
L'utilità per il debitore di questo tipo di modalità di rimborso consiste nella certezza di sostenere un onere economico costante nel tempo, e di non essere costretto a versare rate più onerose proprio nella fase iniziale del rimborso del finanziamento.
Pertanto, il piano di ammortamento alla francese non produce un effetto anatocistico, in quanto gli interessi non scadono né vengono capitalizzati;
gli interessi vengono calcolati sempre e solo sul capitale residuo e, non avendosi interessi scaduti che passano a capitale, non vi è anatocismo (cfr. Trib. Milano n.
8755 del 16/7/2015, Trib. Padova 13/1/ 2016, Trib. Treviso 12/11/ 2015).
Tesi riaffermata anche da Tribunale Trapani, 24/01/2022 (“In materia di mutui, il metodo di ammortamento alla francese comporta che gli interessi sono calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti ed unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi
integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va già ad estinguere il capitale. Ciò non comporta capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti, e unicamente per il periodo successivo al pagamento della rata immediatamente precedente”); Tribunale Napoli,
31/07/2022 (“La pattuizione di un ammortamento alla francese costituisce una pratica legittima perché stabilita con il consenso dei contraenti nel rispetto dell'art. 1194 c.c. che, disciplinando l'imputazione dei pagamenti tra capitale e interessi, consente questa opzione, a condizione che vi sia appunto il consenso delle parti. Pertanto, la concorde volontà dei contraenti
pagina 33 di 38 consente di avere già chiaro dall'inizio del rapporto il suo sviluppo concreto e, se da un lato consente alla banca di conseguire una più rapida restituzione degli interessi, dall'altro non presenta profili di illiceità. Del resto, la previsione di un piano di rimborso del finanziamento con una rata fissa costante (c.d. ammortamento alla francese), non comporta alcuna violazione dell'art. 1283 c.c., poiché gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo e, alla scadenza della rata, gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso”); Tribunale Patti,
29/03/2022 (“Il sistema di ammortamento “alla francese” non comporta di per sé nessun effetto anatocistico, essendo gli interessi unicamente calcolati sulla quota di capitale via via decrescente, ovvero sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o con le rate precedenti”).
Inoltre, tale pattuizione è sostenuta da una valida funzione causale, in quanto l'utilità per il mutuatario consiste, di norma, nella certezza di una rata costante nel suo ammontare durante tutto il rapporto, il che consente al debitore di gestire meglio il suo impegno finanziario e i suoi flussi di cassa.
Tali conclusioni, peraltro, sono state fatte proprie dalle SS.UU. 2024 sopra citate;
con tale intervento, invero sollecitato più che altro in relazione alla problematica della determinabilità delle condizioni contrattuali e del rispetto del principio di trasparenza, la Suprema Corte ha premesso “In effetti, non si riscontra un effetto anatocistico vietato se si ha riguardo alla fisiologia dei rapporti di mutuo a restituzione frazionata, riferendosi il divieto ex art. 1283 c.c. (comunque superabile alle condizioni ivi previste) al momento patologico del rapporto, cioè alla pattuizione (anticipata) avente ad oggetto la produzione di interessi su interessi “scaduti” cioè non pagati alla scadenza, mentre nella specie il contratto è stato interamente onorato. Una dottrina ha ammesso l'estraneità
dell'ammortamento “alla francese” alla tematica dell'anatocismo, rilevando che tale sistema non fa incrementare il montante complessivo ma - ha osservato criticamente - non permette di farlo scendere nonostante gli avvenuti pagamenti, deprivando in via istituzionale la forza restitutoria dei pagamenti. Nella motivazione del Tribunale si dà per acquisito il fatto che nei piani di ammortamento “alla francese” gli interessi (seppur non anatocistici in senso tecnico) producano comunque, a loro volta, interessi con conseguente moltiplicazione degli stessi, aspetto quest'ultimo decisivo ma sul quale il Tribunale non ha svolto alcun accertamento fattuale. Le affermazioni della parte attrice in memoria (pag. 12 e 13) - secondo cui “il capitale viene trattenuto dal finanziato in misura quantitativamente maggiore di quanto avverrebbe rispetto ad un piano che preveda un
pagina 34 di 38 proporzionale versamento di capitale e interessi” e “per di più la imputazione dei versamenti da parte del mutuatario a capitale o a interessi avviene in modo non proporzionale” - ugualmente non spiegano dove e in che modo si anniderebbe la produzione di interessi su interessi. Al riguardo sono pertinenti le considerazioni di questa Corte secondo cui “non può ritenersi sufficientemente specifica la censura sollevata denunciando soltanto, e del tutto astrattamente, la pretesa realizzazione, mediante l'utilizzo del sistema di ammortamento cd. “alla francese”, di un risultato anatocistico, senza che tale asserzione sia accompagnata da specifiche deduzioni ed argomentazioni volte a dimostrare l'avvenuta concreta produzione, nella specie, di un tale risultato. Le argomentazioni del motivo, inoltre, in nessun modo si confrontano con l'ulteriore affermazione della corte distrettuale secondo cui “Va aggiunto, come evidenziato nella sentenza impugnata, che gli interessi dovuti sull'intero finanziamento vengono ripartiti nelle singole rate e sono calcolati sul capitale residuo, non ancora restituito, senza quindi che si verifichi l'addebito di interessi sugli interessi maturati, che è l'ipotesi disciplinata dall'art. 1283 cod. civ.”“ (Cass. n.
13144/2023). Facendo riferimento ai piani di ammortamento “alla francese” standardizzati, la questione se in un piano di ammortamento, come quello pattuito dalle parti in causa, gli interessi (non scaduti) generino ulteriori interessi è comunque ineludibile, poiché, ad avviso del Tribunale, la produzione di interessi su interessi - benché “non. vietata. sic et simpliciter”
(ord. pag. 8) o, in altri termini, consentita a certe condizioni (cfr. delibera CICR del febbraio 2000) - sarebbe all'origine di un prezzo o di un costo occulto del prestito per il mutuatario, rilevante sia sul piano della determinatezza dell'oggetto del contratto sia sul piano della trasparenza bancaria”.
Afferma poi “Deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo. Come osservato
dalla Procura Generale, “l'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile” - come accade anche in altri sistemi di ammortamento, come quello c.d. “all'italiana” in cui la quota di interessi è calcolata sin da subito sull'intero importo mutuato
e non su quello residuo - “ma non prevede che sugli interessi scaduti (e, si potrebbe aggiungere, non scaduti) maturino altri interessi. Il metodo alla francese è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. È, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi. in base di
pagina 35 di 38 calcolo di successivi ulteriori interessi”. Una opposta conclusione non potrebbe argomentarsi rilevando semplicemente che nel mutuo “alla francese” la capitalizzazione avviene in regime “composto” che è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non (necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati (necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo (quantomeno nel regime di ammortamento “alla francese” standard e nella dinamica fisiologica del rapporto). Se ne ha conferma nella giurisprudenza di legittimità: “nessuna contraddizione ... può essere ravvisata fra l'utilizzo
(da parte del giudice di merito) dell'aggettivo “composto”, da intendersi come evocato in correlazione con la natura del mutuo in esame, e il successivo rilievo del fatto che la quota di interessi dovuta per ciascuna rata “è calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, il che esclude l'anatocismo”“ (Cass. n. 34677/2022); “la capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione
o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato” (Cass. n. 27823/2023 in materia fiscale).
Tra gli studiosi della matematica applicata è acquisito che il regime composto è uno dei regimi finanziari più utilizzati perché permette di determinare l'equivalenza tra importi di capitale esigibili in tempi diversi, in attuazione del principio di equità finanziaria che postula la necessità di rendere omogenee grandezze o valori disomogenei perché riferiti a momenti temporali diversi, rendendo indifferente il tempo (ciò si verifica, ad esempio, nei mutui di denaro ove la remunerazione del capitale sia periodica, essendo i frutti acquisiti dal mutuante non tutti alla fine dell'operazione ma periodicamente, o quando si deve quantificare l'importo al tempo presente corrispondente alla somma dei valori attuali di tutte le rate future della rendita
vitalizia in caso di riscatto, ex art. 1866 c.c.). Non potrebbe escludersi in astratto che l'operazione di finanziamento si realizzi mediante la produzione di interessi su interessi per effetto della quale il tasso effettivo risulti maggiore di quello nominale e sfugga alla rilevazione nel TAEG, ma tale evenienza sarebbe una patologia da affrontare caso per caso, nel quadro delle domande ed eccezioni delle parti, attraverso indagini contabili volte a verificare se nella singola fattispecie siano pretesi o siano stati pagati interessi superiori a quelli pattuiti (è coerente l'affermazione per cui stabilire in concreto se vi sia, o no, produzione di interessi su interessi, è questione di fatto incensurabile in sede di legittimità, cfr. Cass. n. 9237/2020, n.
8382/2022, n. 13144/2023 cit.). Pertanto, al principio che si chiede di enunciare, nel senso di dichiarare in generale la
pagina 36 di 38 invalidità dei piani di ammortamento “alla francese”, può rispondersi avendo riguardo ai piani standardizzati tradizionali, rispetto ai quali deve escludersi che si verifichi la situazione patologica poc'anzi descritta”.
Ebbene, nel caso di specie, in cui detta censura è stata presentata in modo assolutamente generico dinanzi a un tradizionale piano di ammortamento alla francese, occorre rilevarne l'infondatezza.
10. Per le ragioni sopra esposte, ossia l'assenza di clausole illegittime nel contratto in esame e la sussistenza di violazioni dei doveri informativi in capo all'istituto di credito, non si ritiene accogliibile neppure la conseguente e causalmente connessa domanda risarcitoria formulata da parte attrice.
Peraltro, non risultava nemmeno correttamente allegato quale sarebbe stato il danno risarcibile subito dall'istante.
11. Le spese, considerato che l'opposizione a precetto merita accoglimento per i motivi di cui al par. 4, ma che tutti le altre doglianze relative al contratto di mutuo (e quindi la più articolata e complessa domanda formulata con l'originario giudizio R.G. n. 143/21) sono risultate infondate, si intendono compensate.
La spese di c.t.u., viceversa, essendo stata richiesta dall'attrice ed avendo la medesima rilevato l'infondatezza delle censure attoree, sono poste a carico di quest'ultima.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica definitivamente pronunciando respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa:
- accoglie per le ragioni di cui in parte motiva l'opposizione proposta e dichiara l'inefficacia del precetto opposto;
- rigetta per il resto le domande formulate da parte attrice con riferimento al contratto per cui è causa;
- spese di lite compensate;
- spese di c.t.u., come liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di parte attrice.
Spoleto, 30/05/2025
Il giudice pagina 37 di 38 Federico Falfari
pagina 38 di 38
Tribunale di Spoleto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice Federico Falfari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2296/2019 RG
TRA
(C.F. ), in proprio e quale titolare e legale rappresentante p.t. Parte_1 C.F._1
della ditta Villa Sobrano di IA IN (c.f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Bruno P.IVA_1
Matarazzo nonché dall'avv. Gianluca Silenzi, come da procura allegate ai due atti di citazione;
ATTRICE
E
(C.F. , in persona del suo procuratore, Dott. rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
difesa per delega in calce all'atto di precetto e alla comparsa di costituzione dagli Avv.ti Marco Pesenti e
Giuseppe Caputi;
CONVENUTA
E nei confronti di
(C.F. e P.I. n. , e per essa, (C.F. e P.I. n. Controparte_3 P.IVA_3 Controparte_4
), in persona Dott. rappresentata e difesa in forza di procura alle P.IVA_4 Controparte_5
liti allegata alla comparsa di intervento, dall'Avv. Marco Pesenti ed elettivamente domiciliata presso lo pagina 1 di 38 studio dell'Avv. Paolo Merini in Spoleto, Piazza della Vittoria n. 35;
TERZA INTERVENUTA
OGGETTO: contratto di mutuo ipotecario
Conclusioni da parte attrice: “IN VIA PRINCIPALE
A. accertare e dichiarare la nullità, invalidità, illiceità, vessatorietà e/o inefficacia delle clausole del mutuo meglio indicato in narrativa per violazione della normativa antiusura, nonché per indeterminatezza ovvero indeterminabilità dell'oggetto e delle condizioni economiche e contrattuali. Per l'effetto, (i) dichiarare che parte attrice è tenuta soltanto a rimborsare la quota capitale delle rate secondo le scadenze concordate, e contestualmente, (ii) condannare la (già Controparte_6
alla restituzione in favore dell'attrice di tutte le somme pagate a titolo di interessi (anche di Controparte_7
mora), spese, commissioni, polizze, oneri ecc., così come indicate dal perito di parte, ovvero da quantificarsi in corso di causa all'esito della consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi decorrenti dalla data dei singoli pagamenti o dalla domanda giudiziale, rivalutazioni/maggiori danni e spese successivamente maturate e maturande, ovvero condannare la convenuta alla restituzione della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
B. in subordine, accertare e dichiarare la nullità, invalidità, illiceità, vessatorietà e/o inefficacia delle clausole del mutuo meglio indicato in narrativa in virtù della violazione degli artt. 116 e ss., T.U.B.; per l'effetto, dichiarare nulle e/o inopponibili le clausole di determinazione dei tassi di interesse applicati e/o inesigibili i relativi interessi, anche per violazione degli artt. 820,
821, 1283, 1284, terzo comma, cod. civ., nonché per indeterminatezza/indeterminabilità dell'oggetto e delle condizioni economiche e contrattuali, con conseguente riconteggio del rapporto e applicazione di un tasso pari allo zero percento, ovvero, in
subordine, del tasso sostitutivo dei B.O.T., così come previsto dall'art. 117, settimo comma, T.U.B., ovvero del tasso legale.
Sempre per l'effetto, condannare la (già , alla restituzione Controparte_6 Controparte_7
in favore di parte attrice delle somme indicate dal perito di parte ovvero da quantificarsi in corso di causa all'esito della consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi decorrenti dalla data dei singoli pagamenti o dalla domanda giudiziale, rivalutazioni/maggiori danni e spese successivamente maturate e maturande, ovvero condannare la convenuta alla restituzione della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
C. in via ulteriormente gradata, accertare e dichiarare la nullità, invalidità, illiceità, vessatorietà e/o inefficacia delle clausole
pagina 2 di 38 del mutuo meglio indicato in narrativa per indeterminatezza e/o indeterminabilità dell'oggetto e delle condizioni economiche e contrattuali, ex artt. 820, 821, 1283 e 1284, terzo comma, cod. civ., con conseguente riconteggio del rapporto e applicazione del saggio legale con il regime dell'interesse semplice, condannando contestualmente la (già Controparte_6
alla restituzione in favore dei parte attrice delle somme illegittimamente percepite (anche a Controparte_7
titolo di interessi anatocistici), così come indicate nella perizia di parte ovvero da quantificarsi in corso di causa all'esito della consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi decorrenti dalla data dei singoli pagamenti, o dalla domanda giudiziale, rivalutazioni/maggiori danni e spese successivamente maturate e maturande;
D. in via di estremo subordine, accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della Controparte_6
(già , la violazione degli obblighi di buona fede e del canone di diligenza dell'accorto banchiere, Controparte_7
con conseguente inesigibilità degli interessi superiori al tasso dei B.O.T., ovvero, in subordine, al saggio legale. Per l'effetto, riconteggiare il rapporto in contestazione con applicazione del tasso B.O.T. ovvero del tasso legale, e contestualmente condannare la (già alla restituzione in favore di parte Controparte_6 Controparte_7
attrice delle somme illegittimamente percepite, così come indicate nella perizia di parte ovvero da quantificarsi in corso di causa all'esito della consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi decorrenti dalla data dei singoli pagamenti, o dalla domanda giudiziale, rivalutazioni/maggiori danni e spese successivamente maturate e maturande;
IN OGNI CASO
E. condannare la (già , per effetto di quanto sopra Controparte_6 Controparte_7
accertato, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da parte attrice a causa dell'usura, della condotta illecita e di tutti gli inadempimenti dell'istituto di credito di cui in narrativa, nella misura che sarà accertata in corso di causa o
che sarà ritenuta di giustizia, se del caso a seguito di valutazione equitativa;
F. accertare e dichiarare la compensazione tra il credito (anche risarcitorio) vantato da parte attrice nei confronti della
[...]
(già e l'eventuale credito di quest'ultima verso parte attrice;
Controparte_6 Controparte_7
G. Con vittoria delle spese (anche generali) e compensi di causa, oltre I.V.A. e Cassa Previdenza Avvocati, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Conclusioni di parte convenuta: “In via principale e nel merito
- Respingere tutte le domande attore poiché infondate in fatto e diritto nonché pretestuose per i motivi indicati in narrativa”.
pagina 3 di 38 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato , anche quale titolare della ditta individuale Villa Parte_1
Sobrano di IN IA, ha convenuto dinanzi a questo giudice la (d'ora in avanti anche Controparte_1
Contr solo “ ) proponendo opposizione al precetto notificatole in data 03/10/2019, con il quale le si intimava il pagamento della somma di euro 224.722,24, a titolo di rate scadute e non pagate (e relativi interessi) derivanti da un contratto di mutuo fondiario stipulato tra l'allora e la ditta Controparte_7
Villa Sobrano, in data 27/11/2006, in relazione al quale la si era costituita quale terza datrice Parte_1
di ipoteca.
In particolare, l'attrice ha rappresentato:
- l'illegittimità della risoluzione dichiarata dall'istituto di credito;
- l'applicazione di interessi moratori usurari;
Pa
- la violazione dell'obbligo di trasparenza e informazione, non avendo l'istituto comunicato l effettivamente applicato né avendo comunicato il “parametro temporale” di applicazione dello stesso.
Ha concluso, pertanto, chiedendo la nullità/inefficacia/illegittimità dell'atto di precetto opposto, previa sua sospensione.
Si è costituita in giudizio la evidenziando l'infondatezza delle censure avversarie. Controparte_1
Nelle more, , anche quale titolare della ditta individuale Villa Sobrano di IN IA, ha Parte_1
altresì convenuto in giudizio, con un autonomo atto di citazione, la medesima Controparte_1
(nell'ambito del procedimento poi avente n. R.G. 143/2021), al fine di sentire accertata la nullità delle clausole del medesimo mutuo del 2006, nonché ottenere il risarcimento del danno subito in conseguenza delle suddette nullità e violazioni della normativa di settore.
In particolare, l'attrice ha eccepito:
- l'applicazione di interessi usurari, sia all'origine del rapporto (c.d. usura pattizia) che in corso di svolgimento dello stesso (c.d. usura sopravvenuta);
- l'indeterminatezza delle condizioni contrattuali e la mancata consegna del piano di ammortamento;
pagina 4 di 38 - la difformità fra l'ISC pattuito e quello effettivamente applicato;
- la violazione degli obblighi informativi;
- l'illegittima applicazione di interessi anatocistici occulti.
Anche in questo procedimento si è costituita in giudizio la evidenziando l'infondatezza Controparte_1
delle censure avversarie.
All'esito della prima udienza, il giudice del secondo procedimento ha rimesso gli atti al Presidente al fine di disporre la riassegnazione dello stesso al giudice istruttore del primo procedimento, stante l'identità soggettiva e la parziale identità oggettiva dei due procedimenti;
a seguito della detta riassegnazione, i due procedimenti sono stati riuniti.
Il giudice ha ritenuto non sussistenti i presupposti per concedere la sospensione del precetto e sono stati concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.. Nell'ambito della prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., parte attrice ha altresì eccepito:
- la non qualificabilità come titolo esecutivo del mutuo in esame, per mancata erogazione della somma mutuata;
- il superamento del limite di finanziabilità di cui all'art. 38 t.u.b.;
- la nullità del mutuo per essere stato utilizzato (in parte) per coprire precedenti passività;
- la nullità delle fideiussioni per contrasto con la normativa antitrust.
Ritenuta, poi, la causa immediatamente matura per la decisione, è stata dunque fissata udienza di precisazione delle conclusioni. Il precedente giudice istruttore ha poi disposto la rimessione della causa sul ruolo ed ammesso c.t.u. contabile.
La causa è stata dunque istruita e riassegnata allo scrivente;
integrata la c.t.u. con un ulteriore quesito, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni, tenutasi infine in data 06/03/2025, all'esito della quale il giudice ha trattenuto la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
pagina 5 di 38 MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce della numerosità delle doglianze e delle questioni giuridiche sottoposte all'attenzione del
Tribunale, si ritiene opportuna un'analisi per punti delle medesime, con esame preliminare di quelle che manifestamente non paiono ammissibili o fondate.
1. Preliminarmente, occorre evidenziare fin da subito come non paia in alcun modo conferente con il presente giudizio la censura attinente alla presunta nullità delle fideiussioni per contrarietà alla normativa antitrust. Invero, nel caso in esame non vi è alcuna fideiussione concessa, bensì solo una garanzia reale costituita dalla ipoteca volontaria concessa dalla su bene di sua proprietà. Pt_1
2. Quanto alla doglianza relativa all'asserito superamento del limite di finanziabilità, devesi evidenziare come il mutuo in questione non è un mutuo fondiario ai sensi della normativa di settore, al quale si possa applicare il limite di cui all'art. 38 t.u.b.; circostanza allegata dalla convenuta e in alcun modo contestata dall'attrice.
In ogni caso, a prescindere dal superamento dello stesso e dall'effettiva sussistenza di tale sconfinamento, si ritiene come il medesimo non comporti la nullità del contratto. Sulla tematica in quesitone, infatti, si è incentrato il dibattito giurisprudenziale degli ultimi anni, di recente definito da una approfondita pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
2.1 In particolare, secondo un primo orientamento interpretativo (cfr Cass. Civ., sent. n. 26672 del 2013;
Cass. Civ., sent. n. 27380 del 2013; Cass. Civ., sent. n. 22446 del 2015; Cass. Civ., sent. n. 13164 del 2016)
la previsione del limite di finanziabilità di cui all'art. 38, comma 2, t.u.b. non rientrerebbe nell'ambito applicativo dell'art. 117 t.u.b. (il cui comma 8 stabilisce che “la Banca d'Italia può prescrivere che determinati contratti, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti difformi sono nulli. Resta ferma la responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della Banca d'Italia”) ma soprattutto non si potrebbe ritenere che la violazione del limite di finanziamento sia un'ipotesi di una nullità virtuale per contrarietà a norme imperative.
pagina 6 di 38 Nello specifico, le considerazioni sulla base delle quali si sono motivate tali conclusioni sono da individuare nel fatto che la violazione della norma, pur se imperativa, scaturente dall'art. 38, comma 2, t.u.b. sarebbe insuscettibile di provocare la nullità del contratto, non incidendo sul sinallagma contrattuale e, quindi, non concernendo la validità dello stesso, ma investendo esclusivamente il comportamento della Banca tenuta ad attenersi al limite prudenziale ivi stabilito;
sul fatto che il rispetto del limite del finanziamento non risulterebbe essere una circostanza rilevabile dal contratto, in quanto l'accertamento in proposito può avvenire solo tramite valutazioni estimatorie dell'immobile oggetto di finanziamento suscettibili di opinabilità e soggette a margini di incertezza valutativa e come tali non rilevabili dal testo del contratto;
sul fatto che la ratio della nuova normativa sul credito fondiario per un verso tenderebbe a favorire il ricorso al mutuo fondiario nell'interesse degli imprenditori e, dall'altro, si propone di meglio garantire e tenere indenni le banche.
Pertanto, la disposizione in esame non integrerebbe una norma inderogabile sulla validità del contratto ma apparirebbe essere norme di buona condotta la cui violazione potrà comportare l'irrogazione delle sanzioni previste dall'ordinamento bancario, qualora ne venga accertata la violazione a seguito dei controlli che competono alla Banca d'Italia, nonché eventuale responsabilità, senza ingenerare una causa di nullità, parziale o meno, del contratto di mutuo. Peraltro, essendo il limite di erogabilità del mutuo ipotecario stabilito anche e soprattutto in funzione della stabilità patrimoniale della banca erogante, far discendere dalla violazione di quel limite la conseguenza della nullità del mutuo ormai erogato ed il venire meno della connessa garanzia ipotecaria condurrebbe al paradossale risultato di pregiudicare ancor più proprio quel valore della stabilità patrimoniale della banca che la norma intendeva proteggere.
2.2 Secondo un diverso orientamento, sviluppatosi a partire dal 2017 (Cass. Civ., sent. n. 17352 del 2017;
Cass. Civ., sent. n. 19016 del 2017; Cass. Civ., sent. nn. 6586, 11201, 13286 e 29745 del 2018, Cass. Civ., sent. n. 10788 del 2022), pur non ritenendo riconducibile la fattispecie in esame alla nullità di cui all'art. 117, comma 8, t.u.b., la prescrizione del limite massimo di finanziabilità da parte della Banca d'Italia ex art.
pagina 7 di 38 38, comma 2, t.u.b. si inserirebbe in ogni caso tra gli elementi essenziali perché un contratto di mutuo possa dirsi fondiario.
In particolare, gli argomenti a base del predetto orientamento sono da individuarsi nella considerazione per cui la finalità della suddetta prescrizione risponderebbe a una necessità di analitica regolamentazione dettata da obiettivi economici generali attesa la ripercussione che tali tipologie di finanziamenti possono avere sull'economia nazionale e, quindi, non è volta a tutelare la stabilità patrimoniale della singola banca, ma persegue interessi economici nazionali pubblici;
nel fatto che col superamento del limite di finanziabilità, il precetto di cui all'art. 38, comma 2, del T.u.b. è disatteso non solo (e non tanto) sul versante del comportamento, quanto e soprattutto sul versante dell'oggetto del finanziamento fondiario eccessivo;
nel fatto che la fissazione di un limite di finanziabilità non sarebbe confinabile nell'area del comportamento nella fase pre-negoziale o attuativa, avendo la funzione di regolare il quantum della prestazione creditizia, in modo da incidere direttamente sulla fattispecie;
nel fatto che mantenere intatta una causa di prelazione resa illegittima dalla violazione del precetto normativo minerebbe la par conditio creditorum in caso di crisi dell'azienda; nel fatto che la limitazione dell'importo del mutuo e, conseguentemente, della garanzia ipotecaria non riflettendo gli interessi particolari delle parti contraenti, costituisce un limite inderogabile alla loro autonomia privata, con nullità dell'intero contratto fondiario.
Pertanto, alla luce di tali conclusioni, l'unica modalità di recupero del contratto nullo sarebbe quella della conversione in un contratto diverso, non rilevabile d'ufficio dal giudice, ma su istanza di parte da avanzare nel primo momento utile conseguente alla rilevazione della nullità del contratto.
2.3 A risolvere tale contrasto interpretativo è intervenuta, appunto, la recentissima pronuncia della Sezioni
Unite (Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 16/11/2022, n. 33719), la quale ha condiviso la prima delle due tesi richiamate.
Le argomentazioni poste alla base della detta pronuncia appaiono assolutamente convincenti e si ritiene opportuno ripercorrere brevemente i punti salienti della medesima.
pagina 8 di 38 2.3.1 In primo luogo, occorre ribadire come la giurisprudenza, individuando le norme imperative la cui violazione determina la nullità virtuale del contratto, si riferisca essenzialmente a quelle che ineriscono alla struttura o al contenuto del regolamento negoziale delineato dalle parti o (con diversa espressione) alle norme inderogabili concernenti la validità del contratto (cfr. Cass. SU n. 26724 del 2007, sez. I n. 19024 del
2005, sez. VI n. 25222 del 2010, sez. III n. 525 del 2020), sottolineando dunque l'estraneità ad esse delle regole di comportamento nella fase precontrattuale ed esecutiva del contratto, oltre che “nella fase (...) coincidente con la stipulazione del contratto” (cfr. Cass. sez. I n. 9468 del 2020). Quindi, una norma, prima di essere imperativa, dev'essere prescrittiva di un contenuto, specifico e caratterizzante, inerente al sinallagma contrattuale che possa definirsi essenziale, la mancanza del (o difformità dal) quale renderebbe nullo il contratto (ex art. 1418, commi 1 e 2, in relazione agli artt. 1343, 1345 e 1346 c.c.). Non così per le disposizioni indicative di elementi meramente specificativi, integrativi o accessori di uno dei requisiti del contratto, ovvero genericamente conformativi del modo di atteggiarsi del sinallagma in concreto, che difficilmente potrebbero assumere le sembianze di norme (imperative) di fattispecie o di struttura negoziale: è questo il caso dell'art. 38, comma 2, del t.u.b..
Pertanto, se il primo comma dell'art. 38 dispone gli elementi contenutistici del mutuo fondiario, il secondo comma, invece, si limita ad assegnare all'autorità di vigilanza (Banca d'Italia) il compito di determinare l'ammontare massimo dei finanziamenti (peraltro, aumentabile sino al 100% al ricorrere di alcuni presupposti) che, secondo criteri da definire, le banche potranno concedere agli aventi diritto;
pertanto, tale comma riguarda, in prima battuta, il rapporto dell'organismo di vigilanza con le banche vigilate, tenute a conformarvisi nel rapporto a valle con i terzi clienti mutuatari, e non consente automaticamente di trasferire sul piano del rapporto negoziale con questi ultimi (e del relativo sinallagma contrattuale) le conseguenze delle condotte difformi delle banche.
2.3.2 Ancora, è arduo ritenere che una disposizione preveda un requisito a pena di nullità senza preoccuparsi di fornire elementi per definirlo, in particolare le indicazioni in ordine ai criteri di stima del valore dell'immobile e all'epoca di riferimento della stima. Peraltro, l'indicazione nel contratto di mutuo pagina 9 di 38 fondiario del valore del bene offerto in garanzia o del costo delle opere non assurge a requisito di forma prescritto ad substantiam, non essendo previsto come tale dalla disciplina di cui agli artt. 38 e 117 t.u.b., poiché non rientra nell'ambito delle condizioni contrattuali di carattere economico (cfr. Cass. sez. I n.
29745 del 2018). Ulteriore elemento contrario alla qualificazione dell'art. 38, comma 2, in termini imperativi.
2.3.3 In secondo luogo, la difformità dal “tipo contrattuale” che si assume intrinsecamente caratterizzato dal rispetto del limite di finanziabilità di cui all'art. 38 del t.u.b., al fine di giustificare la nullità del contratto per eccedenza di finanziamento, non appare condivisibile. Infatti, non essendo dubitabile che le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto e concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare (art. 1322 c.c., commi 1 e 2), ne deriva che un contratto non può essere dichiarato nullo ogni volta che sia apprezzabile un contrasto tra la disposizione e il regolamento d'interessi sotteso al negozio, ovvero per il solo fatto di essere carente degli elementi tipizzanti indicati dal legislatore, né tantomeno l'assenza di uno di tali elementi potrebbe ritenersi, di per sé, ragione sufficiente per considerare il contratto immeritevole di tutela. Quindi, l'eventuale uso distorto del tipo “mutuo fondiario” (se configurabile come autonomo) postula pur sempre la verifica dell'esistenza di una norma imperativa violata - non ravvisabile nell'art. 38, comma 2, t.u.b. - concernente la causa (cfr. artt. 1344 e
1345 c.c.) o l'oggetto (art. 1346 c.c.).
2.3.4 In terzo luogo, si condivide la tesi delle Sezioni Unite laddove indaga gli interessi tutelati dalla norma in esame;
non si vede, in effetti, come potrebbe considerarsi l'art. 38, comma 2, t.u.b., quale norma posta a tutela del cliente, posto che il mutuatario nessun pregiudizio risente dalla stipulazione di un mutuo esondante, essendo l'adeguatezza della garanzia reale posta ad esclusiva tutela del finanziatore.
Quanto alla presunta tutela del mercato creditizio e quindi dell'economia nazionale, deve rilevarsi come in effetti tale finalizzazione potrebbe rinvenirsi in interi apparati normativi, dal t.u.b. del 1993 al t.u.f. del 1998 ecc., con conseguente possibilità di qualificare in termini imperativi una indefinita serie di disposizioni concernenti fattispecie negoziali nell'ambito del cd. diritto dell'economia. Se è vero che qualsiasi pagina 10 di 38 disposizione di legge, in quanto generale e astratta, presenta profili di interesse pubblico, seppur disciplinante atti negoziali, ciò non basta a connotarla in termini imperativi, dovendo pur sempre trattarsi di
“preminenti interessi generali della collettività” o “valori giuridici fondamentali” (cfr Cass. S.U. n. 8472 del
2022), quale non è quello di cui si tratta che mira a preservare la stabilità patrimoniale degli istituti di credito e impedire il verificarsi di situazioni di squilibrio tra garanzie acquisite e concessione di credito, come condivisibilmente rilevato dai precedenti del 2013 (n. 26672 e 27380).
In ogni caso, pur ipotizzando in astratto la natura imperativa della disposizione di cui all'art. 38, comma 2,
t.u.b., per escludere la nullità del contratto per eccedenza dell'importo mutuato è risolutivo l'argomento secondo cui non ogni violazione di norma imperativa può dare luogo ad una nullità contrattuale, ma solo quella che pone il contratto in contrasto con lo specifico interesse che la norma imperativa intende tutelare.
Se la fissazione del limite di finanziabilità è stata dal legislatore demandata all'autorità di vigilanza sul sistema bancario è proprio perché quel limite attiene alla “vigilanza prudenziale” (cfr. art. 51 ss. e art. 53
t.u.b.) sul contenimento dei rischi nella concessione del credito che, individuando l'interesse tutelato, finirebbe per essere leso qualora si propendesse per la nullità (e il travolgimento) del contratto. Infatti, far discendere dalla violazione della soglia la conseguenza della nullità del mutuo ormai erogato (e far venir meno la connessa garanzia ipotecaria) condurrebbe al paradossale risultato di pregiudicare, ancor più, proprio quel valore della stabilità patrimoniale della banca che la norma intendeva proteggere. Ancora, la comminatoria della nullità del contratto di mutuo (oltre che dell'accessoria garanzia ipotecaria)
retrocederebbe la pretesa della banca mutuante a mera pretesa chirografaria fondata sulla generica ripetizione dell'indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 c.c.: così vanificandosi l'obiettivo di una sana e prudente gestione volta a prevenire il rischio di sovraesposizione della banca.
2.3.5 Infine, quanto ai presunti svantaggi per gli altri creditori concorrenti nelle procedure concorsuali, devesi evidenziare come la questione della validità o invalidità di un contratto non può dipendere dalle conseguenze sfavorevoli che si produrrebbero per gli altri creditori nella successiva procedura concorsuale, né su elementi attinenti alla garanzia accessoria (ipoteca), la quale, non solo, è una conseguenza legale del pagina 11 di 38 contratto valido di mutuo (rectius, del credito) fondiario, ma non v'è ragione per dubitare della validità del negozio costitutivo della garanzia stessa. Peraltro, la par condicio creditorum non trova un proprio baluardo nel t.u.b., né è affidata al rimedio della invalidità-nullità del contratto, essendo pacifico che gli atti negoziali pregiudizievoli nei confronti dei terzi (per abusiva erogazione del credito o in frode ai creditori) non sono illeciti né nulli, ferma restando la tutela risarcitoria nei casi di colpevole concorso dell'ente mutuante nel dissesto del cliente finanziato.
Alla luce delle sopra esposte motivazioni, che si ritengono tute assolutamente condivisibili, deve rilevarsi come alcuna nullità del titolo posto alla base del precetto opposto possa ritenersi sussistente.
3. Quanto alla censura di nullità del mutuo del 2006, in quanto le somme sarebbero state utilizzate in parte per il ripianamento di precedenti passività, occorre ricordare come il mutuo di scopo abbia caratteristiche funzionali e strutturali che segnano una differenza netta rispetto al mutuo fondiario o a un ordinario mutuo ipotecario come quello di specie, con tutte le conseguenze giuridiche nei rapporti tra le parti.
In proposito, risulta necessario effettuare una corretta interpretazione del contratto sottoposto al vaglio del
Tribunale, evitando di soffermarsi esclusivamente sul senso letterale delle parole, ma svolgendo un'indagine sulla causa concreta. In questo senso, è doverosa un'interpretazione sistematica, per la quale rileva il contenuto complessivo del regolamento contrattuale, come previsto dall'art. 1363 c.c., tenendo conto dell'economia e degli interessi perseguiti dalle parti (cfr. Cass., SS.UU., 8 marzo 2019, n. 6882).
Sul punto, elemento centrale da accertare è se nel contratto in questione sia o meno strutturalmente previsto, per la sua validità, che la somma erogata dall'istituto mutuante debba essere destinata a una specifica finalità che il mutuatario sia tenuto a perseguire (cfr. Cass. Civ., sent. n. 9511/07; Cass. Civ., sent.
n. 4792/12). Infatti, il mutuo di scopo convenzionale è un contratto consensuale parzialmente diverso dal mutuo ex art. 1813 c.c. (cfr Cass. Civ., sent. n. 25180/07), data la sua diversa funzione, e il requisito per tale sua classificazione è l'esistenza di un interesse (anche) del mutuante, e non solo del mutuatario, alla destinazione delle somme (v. per il credito agevolato, Cass. Civ., sent. n. 1369/16). La Suprema Corte, anche con la più recente sentenza del 14 aprile 2021, n. 9838, si sofferma sui caratteri specifici del mutuo di pagina 12 di 38 scopo proprio al fine di marcarne la differenza sostanziale rispetto a quello fondiario, mettendo in luce come il mutuo di scopo sia preordinato alla realizzazione di una finalità convenzionale necessaria, tale da contrassegnare la funzione consistente nel procurare al mutuatario i mezzi economici destinati a un'utilizzazione vincolata (cfr. Cass. Civ., sent. del 21/12/1990, n. 12123): la diversità, rispetto allo schema tipico del contratto di mutuo, è evidente, dal momento che chi riceve le somme si obbliga non soltanto a restituirle e a corrispondere gli interessi, ma anche a realizzare lo scopo previsto con l'attuazione in concreto dell'attività programmata.
Inoltre, dal punto di vista funzionale, nel rapporto sinallagmatico tra le parti assume rilievo fondamentale anche quest'ultima prestazione (i.e. il rispetto dello scopo), in termini di corrispettivo dell'ottenimento della somma erogata (v. Cass. Civ., sent. n. 5805/94; Cass. Civ., sent. n. 7116/98): in sostanza, considerato che la disponibilità finanziaria è concessa al mutuatario in relazione alla sua utilizzazione esclusiva per lo scopo convenuto, è rigidamente esclusa ogni diversa volontaria destinazione delle somme, compresa quella dell'estinzione di pregresse passività del debitore. La destinazione delle somme mutuate alla finalità programmata assurge pertanto a componente imprescindibile del regolamento di interessi concordato, incidendo sulla causa del contratto fino a coinvolgere direttamente l'interesse dell'istituto finanziatore, ed è perciò l'impegno del mutuatario a realizzare tale destinazione che assume rilevanza corrispettiva, non essendo invece indispensabile che il richiamato interesse del finanziatore sia bilanciato in termini sinallagmatici, oltre che con la corresponsione della somma mutuata, anche mediante il riconoscimento di un tasso di interesse agevolato al mutuatario (cfr Cass. Civ., sent. 29 settembre 2020, n. 20552).
Sulla scorta di tali considerazioni di carattere generale, non può ritenersi che, nel caso di specie, vi siano elementi tali da far qualificare il contratto come mutuo di scopo e non come semplice mutuo ipotecario.
Come detto, quando si deduce l'esistenza di un mutuo di scopo convenzionale, è pur sempre necessario che la clausola di destinazione della somma mutuata, incidendo sulla causa del contratto, finisca per coinvolgere direttamente anche l'interesse dell'istituto finanziatore;
nel senso che, qualora - invece - venga prevista nel contratto di finanziamento una destinazione delle somme erogate nell'interesse del mutuatario,
pagina 13 di 38 si realizzerebbe una mera esteriorizzazione dei motivi del negozio, di per sé non comportante una modifica del tipo contrattuale. In tale eventualità, pertanto, non si potrebbe parlare di mutuo di scopo (sebbene uno scopo, in senso lato, vi sia ovviamente per il sovvenuto), poiché la mera indicazione dei motivi, non accompagnata da un programma contrattuale teso alla loro realizzazione, non è di per sé idonea a modificare il tipo negoziale.
Nel caso di specie, a ben vedere, non si rinviene (e non è stata allegata) una indicazione della destinazione delle somme da parte della mutuataria.
In ogni caso, peraltro, anche la Suprema Corte nella già pronunciata sentenza del 14/04/2021, n. 9838, aveva ritenuto la correttezza delle argomentazione del giudice d'appello, laddove aveva affermato “Quanto alla corresponsione delle ulteriori quote dei mutui a stati di avanzamento lavori, è evidente che la previsione contrattuale venne fatta nell'esclusivo interesse della al fine di conservare un adeguato scarto tra il valore del cespite sottoposto ad ipoteca e CP_7
le somme prestate alla mutuataria”, in ciò dimostrando di avere tenuto conto dei distinguo da operarsi in caso di stipula di un mutuo fondiario (che presuppone la erogazione di un finanziamento a medio-lungo termine con prestazione di garanzia ipotecaria, in cui l'interesse precipuo della banca, ove l'immobile non sia ancora costruito, è precipuamente quello di non vedere svalorizzata la garanzia reale ricevuta in relazione al finanziamento concesso).
Alla luce di tali considerazioni, non può ritenersi che il mutuo in esame fosse un mutuo di scopo, e che l'eventuale utilizzo delle somme mutuate anche per il ripianamento di precedenti passività comporti la nullità del medesimo.
Ancora, anche qualora volesse considerarsi (come non si ritiene per quanto sopra detto) il mutuo in questione come mutuo di scopo, occorre evidenziare come la giurisprudenza non fa derivare in modo automatico dalla parziale utilizzazione delle somme ad altri fini la nullità contrattuale;
invero, si è affermato condivisibilmente che “nel mutuo di scopo legale [con ragionamento applicabile anche al mutuo di scopo convenzionale], poiché il mutuatario non si obbliga solo a restituire la somma mutuata, con i relativi interessi, ma anche a realizzare l'attività programmata, la destinazione delle somme mutuate è parte inscindibile del regolamento di interessi voluto
pagina 14 di 38 dalle parti e l'impegno assunto dal mutuatario ha rilevanza corrispettiva nell'attribuzione della somma, dunque con rilievo causale nell'economia del contratto. Ne consegue che l'accertamento di un eventuale difetto di causa non può prescindere dalla verifica dell'attuazione o meno di tale risultato;
pertanto, il patto di compensazione tra un debito preesistente nei confronti del mutuante e le somme mutuate, con la parziale utilizzazione di queste ultime per estinguere i debiti precedentemente contratti dal mutuatario verso il mutuante, se sia stata realizzata l'opera per la quale i finanziamenti sono stati concessi, non determina la nullità del contratto per mancanza originaria della causa” (Cass. civ. Sez. III Sent., 24/01/2012, n. 943; conf. Cass. civ. Sez. I Sent., 08/04/2009, n. 8564).
Infine, quanto alle asserite doglianze, invero del tutto generiche, relative agli altri rapporti (la cui passività sarebbe stata in parte saldata con la somma mutuata con il contratto del 2006), le stesse sono rimaste del tutto sfornite di prova.
4. Passando alla censura inerente all'insussistenza di idoneo titolo esecutivo per procedere a esecuzione forzata, in quanto il mutuo in questione non potrebbe considerarsi mutuo in senso proprio, non essendovi stata l'erogazione della somma, occorre evidenziare quanto segue.
In via generale, sul punto, vale premettere, come è noto, che il mutuo fa parte dei cosiddetti contratti reali, ossia si perfeziona ed esplica i propri effetti, solo nel momento della traditio del denaro, intesa come
“conseguimento della disponibilità giuridica” da parte del mutuatario della somma (Cass. Civ., Sez. I, 2 aprile 2007, n. 8120); da tale momento sorge l'obbligo di rimborso in capo al mutuatario. Ne deriva che il contratto di mutuo possa ritenersi titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474, comma 2, n. 3 c.p.c. solo qualora risulti l'effettiva dazione della somma nelle forme previste dalla norma citata.
In materia, trova applicazione il principio elaborato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, con riguardo al contratto di mutuo c.d. condizionato, secondo il quale l'atto pubblico che lo contiene è privo del valore del titolo esecutivo ai fini dell'introduzione di procedura di espropriazione forzata quante volte l'avvenuta consegna del denaro dato a mutuo, risulti tramite l'integrazione con le quietanze di versamento e gli estratti dei libri contabili della banca, ovvero per mezzo di atti non formalmente omogenei al contratto, non constando da atti ricevuti da notaio (cfr. Cass. Civ. n. 4293/1979). Infatti, non costituisce valido titolo pagina 15 di 38 esecutivo autonomo, il contratto di mutuo che deve integrarsi con obbligazioni per crediti diversi o a pattuizioni contenute in autonomo patto aggiunto che prevedano una attività di accertamento, in assenza della quale il mutuatario mai entrerà nella disponibilità della somma stessa (Cass. Civ., n. 1713/1981; Cass.
Civ., n. 5683/2006; Cass. Civ., n. 4651/2008; Cass. Civ., n. 1758/2008; Trib. Cassino, 10 novembre 1999).
La Cassazione ha altresì rilevato come l'eventuale dichiarazione inerente alla ricezione delle somme di cui viene data formale quietanza è da ritenersi solo apparente, e rappresenta una mera clausola di stile. Anche in tali casi, qualora l'erogazione sia condizionata all'adempimento di alcune prestazioni accessorie, viene a mancare proprio la traditio anche sotto il profilo della disponibilità giuridica, che viene conservata dalla
Banca fintantoché non vengono accese le garanzie ipotecarie.
In conseguenza della mancata capacità di provare ex se l'effettiva traditio e della mancanza d'una quietanza in forma solenne che attesti lo svincolo delle somme, ne discende l'inidoneità del mutuo notarile a dimostrare il diritto del mutuante alla restituzione della somma mutuata. Inoltre, anche quando le condizioni si siano realizzate, affinché il mutuo possa acquisire l'efficacia di titolo esecutivo, è necessario il rilascio dell'atto di quietanza di pagamento, da parte del beneficiario, nella forma dell'atto pubblico (Cass.
Civ. 17194/2015, Cass. Civ. 18325/2014 e Cass. Civ. 17194/2015) o della scrittura privata autenticata, come previsto dall'art. 474 c.p.c..
Dunque, il momento perfezionativo del contratto coincide con quello del conseguimento, da parte del mutuatario, della disponibilità giuridica della res.
4.1 Alla luce delle coordinate interpretative sopra tracciate e passando all'analisi del caso concreto, si evidenzia come all'art. 1 del mutuo in esame fosse previsto che “la suddetta somma verrà erogata dalla “ , CP_7
entro la scadenza dell'ultima rata di preammortamento di cui al successivo art. 2, quando sia stato documentalmente comprovato che l'ipoteca di cui al successivo art. 6 è stata regolarmente iscritta e che la stessa garanzia non è preceduta da trascrizioni e/o iscrizioni pregiudizievoli, ad eccezione di quelle eventualmente indicate nel contesto della descrizione degli immobili oggetto dell'ipoteca”.
pagina 16 di 38 Appare chiaro, pertanto, come la somma non sia stata erogata al momento della conclusione del contratto, potendosi parlare dunque di c.d. mutuo condizionato, e che la convenuta non abbia allegato l'atto di erogazione redatto nelle stesse forme richieste dalla legge per essere considerata titolo esecutivo.
Sulla scorta delle argomentazioni appena svolte, il Tribunale ritiene il mutuo in questione di tipo condizionato e/o comunque non idoneo a rappresentare un efficace e valido titolo esecutivo ex art. 474
c.p.c., sicché non può ritenersi di per sé capace a sorreggere l'esecuzione forzata de quo, con conseguente necessaria declaratoria di nullità del precetto opposto.
5. Considerato, tuttavia, come all'originario giudizio di opposizione a precetto sia stato riunito l'ordinario giudizio di accertamento della nullità di clausole contrattuali del contratto in questione, occorre analizzare nel merito le doglianze formulate avverso la pattuizione in questione.
Ebbene, partendo dalla censura attinente alla presunta usurarietà dei tassi moratori previsti, e ritenendo superfluo soffermarsi sui diversi orientamenti esistenti sul punto sino al 2020, basti ricordare come in tale anno le Sezioni Unite, chiamate appunto a risolvere il suesposto conflitto interpretativo e nella consapevolezza delle contrapposte argomentazioni che sostenevano ciascun opzione ermeneutica, hanno affermato “pur riconoscendo, come esposto, che il dato letterale ed i diversi argomenti sovente si equivalgano tra loro, quanto
a persuasività e (non) definitività, il Collegio ha ritenuto che il concetto di interesse usurario e la relativa disciplina repressiva non possano dirsi estranei all'interesse moratorio, affinché il debitore abbia più compiuta tutela. Questa, invero, non sarebbe equivalente ove operata ex art. 1384 c.c.: il quale potrebbe sempre consentire una riduzione casistica e difforme sul piano
nazionale, oltre che, verosimilmente, condurre al mero abbattimento dell'interesse pattuito al tasso soglia, pur integrato con quello rilevato quanto agli interessi moratori, e non al minor tasso degli interessi corrispettivi, come oltre, invece, si indicherà; mentre, poi, il diritto positivo non impedisce una interpretazione che riconduca anche gli interessi moratori nell'alveo della tutela antiusura, con maggiore protezione del debitore, che sembra anzi consigliare. Certamente esiste, infatti, l'esigenza primaria di non lasciare il debitore alla mercé del finanziatore: il quale, se è subordinato al rispetto del limite della soglia usuraria quando pattuisce i costi complessivi del credito, non può dirsi immune dal controllo quando, scaduta la rata o decorso il termine pattuito per la restituzione della somma, il denaro non venga restituito e siano applicati gli interessi di mora, alla
pagina 17 di 38 cui misura l'ordinamento (cfr. art. 41 Cost.) e la disciplina ad hoc dettata dal legislatore ordinario non restano indifferenti.
Sulla base del diritto positivo antiusura - attese le modalità di individuazione del tasso soglia, che dallo stesso mercato viene desunto - da un lato non è smentita la logica dell'autonomia contrattuale, dall'altro viene confermato il fine di assicurare la
“sana e prudente gestione” del soggetto bancario negli impieghi (cfr D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 5), prevenendo la conclusione, ad opera delle banche, di operazioni creditizie rischiose, al punto tale da rendere necessaria la pattuizione di tassi d'interesse
“fuori mercato”. Nella normativa antiusura si possono rintracciare una pluralità di rationes legis, quali la tutela del fruitore del finanziamento, la repressione della criminalità economica, la direzione del mercato creditizio e la stabilità del sistema bancario. Dalla riforma del 1996 sono stati, quindi, riaffermati i principi di ordine pubblico concernenti la direzione del mercato del credito e la protezione degli utenti: sanzionare le pattuizioni inique estranee alla logica concorrenziale persegue, nel contempo, le finalità d'interesse pubblicistico, volto all'ordinato funzionamento del mercato finanziario ed alla protezione della controparte dell'impresa bancaria. La severità del legislatore nel trattamento degli interessi usurari è palesata dalla disciplina ad essi riservata nell'art. 1815 c.c., comma 2”.
Tali argomentazioni di tenore generale e sistemistico si ritengono convincenti, così come si riteneva convincente l'orientamento estensivo che già si condivideva.
Quanto alla concreta applicazione della disciplina antiusura agli interessi di mora, la stessa intende sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto, quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma altresì degli interessi moratori, che sono comunque convenuti e costituiscono un possibile debito per il finanziato. Non vi è dubbio che le categorie degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori siano distinte nel diritto delle obbligazioni, tuttavia non può sottacersi, come rilevato dalle S.U. come sia “del tutto ragionevole l'osservazione, secondo cui diversa è la stessa intensità del cd. rischio creditorio, sottesa alla determinazione della misura degli interessi corrispettivi, da un lato, e degli interessi moratori, dall'altro lato: se i primi considerano il presupposto della puntualità dei pagamenti dovuti, i secondi incorporano l'incertus an e l'incertus quando del pagamento - trasformandosi il meccanismo tecnico-giuridico da quello del termine a quello della condizione - onde il creditore dovrà ricomprendervi il costo dell'attivazione degli strumenti di tutela del
pagina 18 di 38 diritto insoddisfatto;
proprio in relazione a tale rischio, l'intermediario può determinare i tassi applicabili (cfr. D.Lgs. n. 385 del 1993, artt. 120-undecies e 124-bis). Ma anche tale costo deve soggiacere ai limiti antiusura”.
Ciò posto, si ritiene come tale verifica dovrà compiersi necessariamente al momento della stipula o, meglio, della mera pattuizione degli interessi moratori sulla base del loro valore nominale, a prescindere dall'effettivo pagamento degli stessi e del loro concreto atteggiarsi a seconda dell'evoluzione (fisiologica o meno) del rapporto contrattuale. Infatti, sicuramente non è condivisibile l'opinione di chi ritiene che, comprendendo gli interessi di mora nella base della determinazione del T.E.G., ritiene che detta verifica debba essere condotta tenendo conto dell'effettivo sviluppo del rapporto.
Né risultano accoglibili i calcoli del c.t.p. di parte attrice laddove includono nel calcolo del tasso di mora anche la commissione di estinzione anticipata. Infatti, non si ritiene condivisibile l'orientamento per cui anche tale componente debba essere ricompresa nel calcolo del T.E.G., come sembra sostenere parte attrice e il relativo c.t.p..
Sul punto, la giurisprudenza di merito da tempo ha assunto un orientamento conforme;
si vedano ex multis
Tribunale Roma Sez. XVII Sent., 20/02/2019: “In materia di mutuo, ai fini del superamento del tasso soglia usura da parte degli interessi di mora, non può essere presa in considerazione l'incidenza di oneri e commissioni e spese, ivi inclusa la commissione di estinzione anticipata, giacché funzione della stessa non è quella di remunerare l'erogazione del credito, come richiesto dalla legge n. 108 del 1996 ai fini della valutazione della usurarietà dei tassi pattuiti, bensì quella di compensare la
Banca mutuante delle conseguenze economiche per sé negative derivanti dall'estinzione anticipata del debito da restituzione,
nell'ipotesi in cui il mutuatario intenda esercitare la facoltà di recesso prima della scadenza naturale del contratto”;
Tribunale Crotone Sent., 26/05/2020: “In tema di contratti bancari, la commissione di estinzione anticipata non assume rilevanza ai fini della valutazione dell'usurarietà del contratto di mutuo atteso che la funzione della commissione in parola non è quella di remunerare l'erogazione del credito, come richiesto dalla legge n. 108/1996 ai fini della valutazione dell'usurarietà dei tassi pattuiti, bensì quella di compensare la banca mutuante delle conseguenze economiche derivanti dall'estinzione anticipata del debito da restituire, nell'ipotesi in cui il mutuatario intenda esercitare la facoltà di recesso prima della scadenza naturale del contratto. Non si può, dunque, ritenere superato il tasso soglia, per effetto dell'inclusione della
pagina 19 di 38 penale per estinzione anticipata nel TAEG in quanto, gli interessi attengono alla fase fisiologica del finanziamento, remunerando la banca per il prestito richiesto dal mutuatario ed hanno un'applicazione certa e predefinita legata all'erogazione del credito (costituendo il costo del denaro per il mutuatario), viceversa la penale per estinzione anticipata del mutuo costituisce un elemento eventuale del negozio, funzionale ad indennizzare il mutuante dei costi collegati al rimborso anticipato del credito, ossia del mancato guadagno”; Tribunale Santa Maria Capua Vetere, 24/01/2020: “Ai fini della verifica del rispetto del tasso soglia non si deve procedere alla sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori stante la diversa finalità della tipologia di interessi, così come nel calcolo del tasso applicato, per il confronto con il tasso soglia, non va inclusa la commissione di estinzione anticipata, in quanto onere meramente eventuale”; Tribunale Roma Sez. XVII Sent., 30/01/2020: “La commissione prevista per l'estinzione anticipata non può rientrare nel calcolo del tasso soglia corrispondendo a un diritto potestativo, esercitato a discrezione del mutuatario, che prescinde da un inadempimento: l'atto di recesso non costituisce, né presuppone, un inadempimento del recedente il quale esercita un suo diritto. Tale voce di costo non costituisce né un interesse né una penale e quindi non rientra fra i costi collegati alla concessione del credito, ma costituisce piuttosto una multa penitenziale ex art. 1373 c.c., ovvero la remunerazione che il mutuatario si impegna a riconoscere a favore dell'istituto di credito per
l'esercizio del potere di recesso. Si deve comunque escludere che ai fini della verifica dell'usurarietà del tasso debbano essere calcolate le remunerazioni, le commissioni e le spese meramente potenziali, perché non dovute per effetto della mera conclusione del contratto, ma subordinate al verificarsi di eventi futuri concretamente non verificatisi, come si verifica, in particolare, nel caso in cui il contratto preveda una penale di estinzione anticipata che potrebbe risultare usuraria se applicata a breve distanza dalla concessione del credito, ma il cliente non sia receduto”.
Tale orientamento pare condiviso anche dalla giurisprudenza di legittimità: si veda sul punto, fra le altre,
Cass. Civ., sent. n. 7352 del 07/03/2022, la quale ha ribadito “questo impianto ricostruttivo delle complessive scelte legislative, riafferma il principio di simmetria, secondo cui non sono accomunabili, nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usuraie, voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni (cfr., in tema di commissione di massimo scoperto, Cass., Sez. U., 20/06/2018, n. 16303, cui “adde” Cass., 18/01/2019, n. 1464); facendo applicazione di questi principi' al caso di specie, ne deriva l'impossibilità di cumulare, ai fini in esame, la commissione di estinzione anticipata con gli interessi moratori;
la prima costituisce infatti una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore e pattuita
pagina 20 di 38 in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio;
i secondi, come noto, costituiscono una clausola penale risarcitoria volta a compensare il ritardo nella restituzione del denaro, così da sostituire, incrementati, gli interessi corrispettivi;
ma, a ben vedere, proprio la natura di penale per recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà; la commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello;
non si è di fronte, cioè, a «una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente» (arg. ex art.
2-bis, d.l. n. 185 del 2008, quale convertito), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella;
di qui
l'infondatezza della censura”.
Ciò posto, e quanto al parametro cui confrontare gli interessi moratori, la mancata indicazione, nell'ambito del T.E.G.M., degli interessi di mora mediamente applicati non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali de quibus, ove essi ne contengano la rilevazione statistica;
infatti, l'esigenza del rispetto del principio di simmetria, fatto proprio dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 16303 del 2018, ben può essere soddisfatta mediante il ricorso ai criteri oggettivi e statistici, contenuti nella predetta rilevazione ministeriale, ove essa indichi i tassi medi degli interessi moratori praticati dagli operatori professionali. Le rilevazioni di
Banca d'Italia sulla maggiorazione media, prevista nei contratti del mercato a titolo di interesse moratorio,
possono fondare la fissazione di un cd. tasso-soglia limite, che anche questi comprenda. Ed infatti, le S.U. hanno affermato che “La misura media dell'incremento, applicata sul mercato quanto agli interessi moratori, viene considerata dalla Banca d'Italia solo a fini statistici, opzione di metodo motivata con l'esigenza di non comprendere nella media operazioni con andamento anomalo ed evitare un innalzamento delle soglie, in potenziale danno della clientela (cfr. documento Banca d'Italia 3 luglio 2013). La nozione sottesa è quella di un mercato concorrenziale del credito, in cui il gioco delle parti tende ad indicare l'equilibrio spontaneo degli interessi, pur nei limiti del controllo e della vigilanza ad esso propria.
Lungi dal rilevare la casistica, eterogenea e centrifuga, dei singoli rapporti obbligatori di finanziamento, quel che assume
pagina 21 di 38 importanza è l'oggettività dei dati emergenti dalla realtà economica e dalla sua struttura, caratterizzata da un ordinamento sezionale regolamentato e vigilato. La conseguenza è che la clausola sugli interessi moratori si palesa usuraria, quando essa si ponga “fuori dal mercato”, in quanto nettamente distante dalla media delle clausole analogamente stipulate. Orbene, il tasso rilevato dai D.M. n. a fini conoscitivi - sia pure dichiaratamente in un lasso temporale a volte diverso dal trimestre, non sempre aggiornato a quello precedente (per i più recenti decreti, all'anno 2015) e rilevato a campione - può costituire l'utile indicazione oggettiva, idonea a determinare la soglia rilevante”.
Inoltre, anche se solo dal 2017 nei D.M. vengono specificamente individuati tassi di maggiorazione per singole fattispecie contrattuali, va comunque considerato come il suddetto dato, pur rilevato in anni precedenti (sino al D.M. 21 dicembre 2017, si riportava il dato rilevato nel 2001; da tale decreto in poi, viene riportato il dato rilevato nel 2015), è all'evidenza reputato ancora attuale dall'autorità tecnica, dato che appunto esso viene mantenuto, sia pure “a fini conoscitivi”, nei decreti ministeriali contenenti la rilevazione periodica del T.E.G.M.. Peraltro, l'ipotesi esaminata dalle S.U. per cui “Se i decreti non rechino neppure
l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.E.G.M. così come rilevato”, non si ritiene applicabile al caso di specie;
il contratto in questione è stato stipulato il 09/12/2009, mentre la suddetta ipotesi riguarda la mancata rilevazione della maggiorazione propria degli interessi moratori nei decreti ministeriali, circostanza avvenute dall'entrata in vigore della L. n. 108 del 1996 sino al D.M. 25 marzo 2003. Pertanto, nel periodo in cui è stato stipulato il contratto già vi era un D.M. che indicava tale spread e dello stesso, dunque, doveva tenersi conto al fine di verificare l'usurarietà del tasso di mora.
Orbene, il c.t.u. ha evidenziato che “la convenzione del tasso di mora può essere desunta dalla lettura del documento di sintesi (Allegato “A”) nel quale viene stabilito un tasso pari al tasso contrattuale maggiorato di due punti percentuali;
pertanto, il tasso di mora stabilito risulterebbe pari al 6,45%. In accordo con il principio dettato dalla Cassazione a SS.UU.
n. 19597/2020, il nominato Ausiliario ha provveduto ad accertare l'eventuale usurarietà della clausola riferita al tasso di mora preso in modo a sé stante rispetto a quello corrispettivo, rispettando, quindi il principio di simmetria, principio cardine disciplinato dalla sentenza. Il suddetto tasso, al momento della stipula del contratto, avvenuta in data 27.11.2006, risulta inferiore al tasso soglia del 7,155% rilevato dalla Banca d'Italia per il periodo e la classe di operazioni sopra menzionati”.
pagina 22 di 38 Pertanto, il tasso convenuto risulta addirittura inferiore al tasso soglia rilevante per gli interessi corrispettivi, pertanto la doglianza pare sicuramente infondata.
6. Quanto all'usurarietà degli interessi corrispettivi, occorre dapprima verificare l'ipotesi della usurarietà originaria.
In proposito, è stata svolta apposita c.t.u., nell'ambito della quale il consulente ha provveduto ad analizzare tale profilo applicando le istruzioni della Banca d'Italia, come avallato dalla giurisprudenza di legittimità; ebbene, appare opportuno riportare le risultanze peritali: “il CTU ha inizialmente provveduto a determinare il
TAEG [recte TEG] ponendolo poi a confronto con il tasso soglia all'epoca vigente. Come precedentemente riportato, il contratto prevede un piano di ammortamento della durata di 180 mesi, di cui 3 mesi di preammortamento, e il pagamento di
12 rate mensili posticipate per anno. Il tasso di interesse iniziale, rilevato al momento della stipula del contratto ed in funzione del quale è stato sviluppato il calcolo del TAEG, è pari al 4,450%, così come per il periodo di preammortamento. Sono state considerate le spese iniziali (spese di istruttoria) e le relative spese preventivate contrattualmente per ogni rata. Le prime ammontano ad un totale di Euro 100,00, mentre le seconde incidono su ogni rata per Euro 1,50. Tenuto conto delle spese iniziali e quelle preventivate per ogni singola rata regolarmente convenute ed impiegando la formula di seguito riportata, il
Pa Consulente Tecnico ha accertato un TAEG pari al 4,557% che è risultato sostanzialmente coincidente con l pubblicato in contratto (4,560%). Il TAEG così determinato risulta inferiore al tasso soglia usura rilevato da Banca d'Italia per il periodo 01/10/2006 - 31/12/2006 per le operazioni classificate come MUTUI IPOTECARI A TASSO
VARIABILE (OLTRE 5.000 EURO) del 7,155%”.
Approfondendo, tuttavia, l'analisi effettuata, il c.t.u. ha rilevato “l'Ausiliario ha ritenuto opportuno, muovendo dal piano di ammortamento del 15.04.2020, di verificare il TEG applicato alla data di scadenza delle rate oggetto di quesito”
… “L'art. 2 del contratto prevede il rimborso del piano mediante il pagamento di n. 3 rate mensili posticipate di preammortamento “con le quali saranno corrisposti alla “Banca” i soli interessi sulle somme erogate dal giorno dell'erogazione alla scadenza del periodo di preammortamento”. Come si evince dal piano di ammortamento che, per praticità, si ritiene utile riprodurre, la ha ripartito il rimborso degli interessi in n. 2 rate anziché 3 e, precisamente, una prima rata di CP_7
preammortamento avente scadenza 27.01.2007 per un importo pari a Euro 1.859,25, ovvero con inizio due mesi successivi
pagina 23 di 38 all'erogazione avvenuta in data 27.11.2006, ed una seconda rata avente scadenza il 27.02.2007 per un importo pari a
Euro 944,86”; ancora, “Passando, quindi, all'analisi del TEG applicato alla prima rata scadente il 27.01.2007, è emerso che il pagamento della rata di Euro 1.860,75 comprensiva delle spese di incasso di Euro 1,50, il TEG applicato dalla è risultato pari all'8,76% superiore rispetto alla soglia di legge stabilita del 7,16%”. CP_7
Ebbene, dalla risposta sopra fornita (poi apparentemente non coerente con le conclusioni della c.t.u.) parrebbe sussistere un'ipotesi di usura pattizia.
Invero, tale asserita anomalia, riguardante solo la prima rata, è una mera “illusione aritmetica”, dipendente solo dalla erogazione ritardata e condizionata del credito, dimostrata dal movimento di cui al doc. 7 allegato all'atto di citazione nell'ambito del proc. R.G. n. 143/21. In altri, termini, come rilevato anche dal c.t.u. nella relazione integrativa, trattasi di un mero effetto matematico derivante dal ritardo con cui sono addebitati gli interessi della prima rata di preammortamento;
in concreto, tuttavia, gli interessi praticati in tali primi tre mesi sono gli stessi che sarebbero stati applicati in tale periodo qualora fossero stati addebitati mensilmente, quindi, non può realmente ritenersi che tale pattuizione sia sostanzialmente usuraria.
Con maggiore sforzo esplicativo, il c.t.u. ha chiarito che “Il suddetto superamento trae origine da un diverso piano di rimborso inerente il periodo di preammortamento. In particolare, mentre con l'art. 2 del contratto di mutuo veniva stabilito un periodo di preammortamento da rimborsarsi in n. 3 rate mensili posticipate di soli interessi, di fatto la ha ripartito il CP_7
rimborso degli interessi in n. 2 rate, la prima avente scadenza 27.01.2007 per un importo pari a Euro 1.859,25 e la seconda avente scadenza 27.02.2007 per un importo pari a Euro 944,86. Sostanzialmente l'istituto di credito ha aggregato
la rata di interessi in scadenza nel mese di dicembre 2006 con quella di gennaio 2007. Ciò ha comportato un innalzamento del TEG applicato al 8,76%, superiore rispetto al tasso soglia del 7,155% con riferimento alla rata di preammortamento, mentre in merito alle rate in scadenza il 27.03.2007, 27.04.2007 e 27.08.2007, il CTU concludeva per la non usurarietà del TEG”.
In conclusione, la pattuizione di cui all'art. 2 del contratto era assolutamente legittima, in quanto confermava l'ammontare del tasso nella misura infra soglia di cui sopra, ma era posticipato solo l'addebito degli interessi della prima rata alla scadenza della seconda rata (con cumulo dell'ammontare delle due pagina 24 di 38 tranche di interessi); pertanto, vi è stato un mero ritardo nella richiesta del pagamento di interessi, quantificati secondo un tasso legittimo, da parte dell'istituto bancario, con addirittura un vantaggio per il cliente.
La doglianza in questione appare infondata.
Quanto alle modalità alternative di calcolo proposte dal c.t.p. di parte attrice, invece, non pare possibile accogliere le medesime;
ribadito quanto sopra affermato in merito alla non ricomprensione della commissione di estinzione anticipata ai presenti fini, devesi evidenziare che il c.t.u. ha considerato tutte le spese risultanti (e rilevanti a fini usura) dalla documentazione in atti. Devesi ricordare, infatti, come nei giudizi introdotti dal cliente sia suo onere quello di allegare e provare l'esistenza di pagamenti asseritamente illegittimi e sarebbe stato parimenti suo onere dimostrare l'esistenza di spese, da ricomprendere nel t.e.g..
Viceversa, dagli atti di causa non emerge l'esistenza di tali voci di spesa ulteriori;
anzi dall'analisi del documento di sintesi allegato al mutuo notarile emergono spese assicurative per 0,00 euro, mentre le altre spese sono indicate e sono state considerate dal c.t.u..
Né a tale mancanza probatoria poteva supplirsi mediante la generica richiesta di esibizione formulata in giudizio;
invero, a prescindere dalla questione relativa alla necessaria precedente formulazione di istanza ex art. 119 t.u.b., devesi evidenziare come la parte abbia richiesto la produzione di documenti dei quali non pare nemmeno certa l'esistenza. Peraltro, nel caso di contratto di mutuo (differentemente dal conto corrente) i documenti che ordinariamente esistono sono il contratto medesimo, il documento di sintesi e il piano di ammortamento;
tutti documenti che sono agli atti di causa. Non è dato, peraltro, neppure comprendere con esattezza quali documenti ulteriori siano l'estratto conto generale del mutuo, il documento riepilogativo dei movimenti, le comunicazioni periodiche, i fogli informativi, le comunicazioni inerenti alla classificazione della mutuataria, le certificazioni degli interessi pagati.
6.1 Infine, quanto all'asserita applicazione di interessi usurari divenuti tali in corso di rapporto (nello specifico nel 2007) non può sottacersi come l'eventualità ventilata dall'attrice è un'ipotesi di usura sopravvenuta, la quale non comporterebbe comunque nullità della relativa pattuizione, secondo l'ormai pagina 25 di 38 consolidato orientamento della Suprema Corte (Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, con la sentenza
19 ottobre 2017, n. 24675), non essendovi peraltro prova che la riscossione degli stessi interessi (divenuti, in ipotesi, usurari nel corso del rapporto) costituisse comportamento violativo della buona fede contrattuale.
Invero, affinché un tasso di interesse possa essere reputato usurario non è sufficiente che esso lo sia al momento della applicazione ma è invece necessario che quel tasso fosse usurario già al momento della sua pattuizione, la parte attrice avrebbe dovuto: indicare il momento in cui le parti hanno pattuito i tassi di interesse asseritamente usurari e specificarne l'effettivo ammontare;
denunciare che nel momento della pattuizione o variazione (e non solo in quello della applicazione) quei tassi superassero i tassi soglia vigenti nel predetto momento (circostanza da escludere alla luce del precedente paragrafo); motivare specificamente quella denuncia attraverso la indicazione dei risultati della comparazione tra l'asserito TEG del contratto e quello dei tassi soglia di riferimento (TEGM).
Nel caso di specie la parte (con la censura oggetto della presente e limitata analisi) si limita ad evidenziare il superamento del tasso soglia in alcuni periodi specifici.
La doglianza si ritiene, dunque, infondata.
7. Quanto alla erronea indicazione dell'i.s.c./t.a.e.g. in contratto, devesi evidenziare come la nullità del contratto (anche parziale) derivante, in via automatica, dalla omessa o erronea indicazione del t.a.e.g. è stata prevista dall'art. 125bis co. 6 t.u.b., disposizione entrata in vigore solamente nel 2010 e, pertanto, non applicabile al caso di specie. Peraltro, tale previsione riguarda i contratti conclusi dal consumatore, mentre nel caso in questione il mutuo è stato contratto da una ditta commerciale per scopi non estranei all'attività di impresa.
Viceversa, per i contratti come quello in esame la mancata indicazione del t.a.e.g. non rileva quale profilo di nullità testuale ma, secondo la tesi degli attori, può essere indice sintomatico dell'indeterminatezza del costo del contratto ex art. 117 t.u.b..
pagina 26 di 38 Come è noto, l'indicazione dell' o T.A.E.G. non è requisito posto a pena di nullità, né appare allo Pt_2
stesso applicare l'invocata disciplina di cui all'art. 117 comma 6 T.U.B.. Invero, la previsione in questione, la quale prevede che “Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati” deve ritenersi applicabile, appunto, alle clausole che contengono condizioni economiche del contratto. Viceversa, la clausola in esame, riguardando l o il Pt_2
non contiene spese che concorrono a formare il costo complessivo del contratto, ma ha una CP_8
mera funzione informativa di tale costo complessivo, il quale sarebbe comunque desumibile dalla sommatoria delle altre singole clausole previste nel medesimo. Peraltro, alla sua erronea indicazione non consegue un'incertezza sui costi del contratto a livello sostanziale o tecnico, ma solo una non corretto adempimento degli obblighi informativi da parte dell'istituto bancario (gli stessi cui fa riferimento l'art. 124 co. 5 T.U.B. cui fa riferimento parte attrice). Pertanto, dovendosi lo stesso ritenere quale inadempimento (e non causa di nullità) era onere di parte opponente allegare, quantomeno, che tale contratto sarebbe stato contratto a condizioni differenti o non sarebbe stato stipulato affatto, in caso di corretta indicazione del
T.A.E.G..
Pur consapevoli dell'esistenza di contrario (e ormai recessivo) orientamento (Trib. Napoli, 25 maggio 2015,
n. 7779; Trib. Chieti, 23 aprile 2015, n. 230) si rileva come ormai la giurisprudenza di merito prevalente abbia accolto le conclusioni cui è giunto l'adito Tribunale. In proposito, si evidenzia Trib. Milano, 26
ottobre 2017, n. 10832, est. Tombesi;
Trib. Cagliari, 04.10.2016, n. sentenza n. 2724, est. Bernardino;
Trib.
Salerno, ord. 31.01.2017, est. Brancaccio;
Trib. Roma, 19 aprile 2017, est. Russo. Sul punto, peraltro, di recente si è nuovamente espresso il Tribunale di Roma Sez. XVII con Sent., 20/02/2019, ribadendo che
Pa
“L' non determina alcuna condizione economica direttamente applicabile al contratto, ma assolve unicamente una funzione informativa di trasparenza, consentendo al cliente di conoscere preventivamente il costo complessivo del finanziamento.
Di talché la erronea indicazione dell' .E.G. non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo Pt_3
un'erronea interpretazione del suo costo complessivo. L'errata previsione, nel contratto o nel documento di sintesi, di un
pagina 27 di 38 T.A.E.G. /ISC inferiore a quello effettivo, in quanto non calcolato secondo le Istruzioni e le Direttive della Banca d'Italia, non comporta la sanzione della nullità di cui al citato art. 117, comma 6, TUB, né risulta applicabile il successivo comma 7, che individua un tasso sostitutivo o l'applicazione del minor prezzo pubblicizzato per l'ipotesi, diversa da quella in esame, in cui difetti o siano nulle le clausole relative ad interessi, prezzi o condizioni”).
Peraltro, anche la Suprema Corte appare concordare sul punto;
di recente è stato da questa osservato (cfr
Cass. Civ., sent. 22/05/2023, n 14000) come tale indice rappresenti “un valore medio espresso in termini percentuali che svolge una funzione informativa, finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi e di rendere il cliente edotto dell'effettiva onerosità dell'operazione. Proprio perché
Pa svolge una mera funzione di pubblicità e trasparenza, l' non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto: non rientra, dunque, nelle nozioni di “tassi, prezzi e condizioni” cui esclusivamente fa riferimento l'art. 117 comma 6 TUB”. In continuità con il principio affermato da Cass.,
14/02/2023, n 4597 e Cass. 09/12/2021, n. 39169, si è precisato che “In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 D.Lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto”. La sanzione della nullità, per la mancata o non corretta indicazione dell' , è prevista nel nostro ordinamento esclusivamente per il caso del Pt_4
credito al consumo, dall'art. 125 bis comma 6, come detto, non applicabile nel caso di specie.
Ebbene, nel caso di specie parte attrice non ha fornito prova della violazione del dovere di trasparenza, essendo nel contratto indicati tutti i costi e le spese applicate (si vedano sul punto gli esiti della c.t.u.), ma soprattutto dell'asserito danno derivato dalla stessa.
Anche la suddetta doglianza, dunque, merita integrale rigetto.
pagina 28 di 38 8. Quanto alla censura attinente all'indeterminatezza delle clausole contrattuali ed in particolare all'assenza del piano di ammortamento, occorre innanzitutto rilevare come lo stesso sia stato prodotto in giudizio dalla convenuta.
In ogni caso, occorre evidenziare come in mancanza del piano di ammortamento il contratto di mutuo non
è da ritenersi nullo, in quanto lo stesso non rappresenta un elemento essenziale per determinare la validità del contratto.
Ebbene, anche la Suprema Corte ha affermato (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Ord., 26/06/2020, n. 12922) che la predisposizione di un piano di ammortamento – la quale, ove fosse stata omessa, potrebbe al più valere come un inadempimento di un obbligo accessorio della banca, di cui occorrerebbe valutare nel merito la gravità - certamente non rappresenta un requisito di validità del titolo esecutivo. Né può dirsi che la redazione di un simile atto sia indispensabile per ritenere i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità delle somme mutuate. In particolare, venendo qui in rilievo solamente il profilo della liquidità, non vi è dubbio che l'ammontare del debito dipende dal totale delle erogazioni e dall'applicazione del tasso di interesse pattuito e degli altri costi, mentre resta irrilevante l'eventuale difficoltà del calcolo necessario per pervenire al risultato finale (Cass. Civ., Sez. 6, Ord. n. 8028 del 30/03/2018; Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 25205 del
27/11/2014).
Ebbene, nella vicenda in esame, nel contratto di mutuo, artt. 2 e 3, risulta chiaramente individuato il t.a.n. e i metodi di calcolo del medesimo, trattandosi di tasso variabile, nonché la periodicità delle rate (mensile), il numero complessivo (tre rate di preammortamento e 177 rate ordinarie) e il titolare del capitale finanziato
(€ 250.000,00) e le spese pattuite. Devesi inoltre evidenziare come all'art. 2 sia stato indicato il metodo di ammortamento “alla francese”, il quale comporta la previsione di rate di ammontare costante, composte di capitale ed interessi in misura gradualmente differente;
pertanto, con il piano di ammortamento nel caso di interesse variabile, ciò che è possibile vedere è il numero delle rate e l'ammontare della stessa. Ebbene, nell'articolo in questione viene indicato quale sarebbe l'importo della prima rata sulla base del tasso applicabile in quel momento (euro 1.928,96), ma a ben vedere di tutte le rate trattandosi di piano di pagina 29 di 38 ammortamento alla “francese”. Pertanto, pur non essendo stato concretamente allegato, le relative condizioni erano desumibili dal testo contrattuale.
Tali considerazioni, peraltro, paiono coerenti con il recente arresto delle Sezioni Unite, le quali hanno risposto al quesito interpretativo posto dal Tribunale di Salerno, hanno espresso il seguente principio di diritto: in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.
Peraltro, interrogato il c.t.u. sul punto, lo stesso ha dichiarato “Per avere la perfetta determinabilità del piano di rimborso di un contratto di mutuo o di un finanziamento rateale, il contratto deve specificare i seguenti elementi:
1. Capitale finanziato
2. Data inizio ammortamento
3. Durata (numero rate o data finale)
4. Frequenza rate (mensile, trimestrale, ecc.)
5. Tipologia di ammortamento (francese, quota capitale costante, ecc.)
6. Tasso di interesse (parametro base, fixing, ecc.)
7. Convenzione sui giorni di calcolo degli interessi
8. Modalità di ricalcolo della rata se a tasso variabile
Il CTU ha accertato la presenza di tutti gli elementi che rendono determinate le condizioni economiche del contratto di mutuo.
Attesa l'assenza del piano di ammortamento al momento della stipula, parte opponente risultava comunque nelle condizioni di poter determinare le modalità di restituzione del capitale mutuato e dei relativi interessi non risultando ulteriori computi alternativi. Ciò atteso, non si ritiene di dover esplicitare il ricalcolo del dare/avere tra le parti mediante l'applicazione dell'art.
117 TUB comma 7 lett. a)”.
pagina 30 di 38 Peraltro, le doglianze relative al richiamo del parametro Euribor per la determinazione del tasso, sulle quali l'attrice insiste in sede di conclusionale, non paiono fondate, sia perché la stessa Suprema Corte sostiene che “il tasso Euribor costituisca un tasso univoco con valenza sovranazionale, ufficialmente pubblicato e liberamente verificabile da chiunque, di talché le relative modalità di calcolo non possono privare il tasso di oggettività sotto il profilo della sua quantificazione. In altri termini, “l'Euribor non è il tasso di interesse applicato in contratto, ma un mero indice di mercato impiegato quale fattore di calcolo della misura del tasso di interesse” (cfr. Cass. Civ., ord. n. 19900 del
18/06/2024); sia perché nel caso di specie il divisore era stato individuato nell'art. 3 del mutuo.
9. Parimenti infondata, infine, la doglianza relativa alla presunta applicazione di interessi anatocistici derivanti dal c.d. ammortamento francese applicato al contratto di mutuo.
Infatti, dinanzi a un quadro giurisprudenziale tendenzialmente favorevole alla liceità di tale metodo di ammortamento (sia sotto il profilo della esclusione di pratiche anatocistiche che di quello della determinatezza), di recente si sono espresse le già citate Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 29/05/2024, n. 15130, le quali hanno evidenziato come “L'indagine sulla determinatezza dell'oggetto del contratto attiene alla costruzione strutturale dell'operazione negoziale, cioè è volta a verificare che essa abbia confini ben definiti con riguardo all'an e al quantum degli interessi (non legali) che devono essere pattuiti sulla base di criteri oggettivi e insuscettibili di dare luogo a margini di incertezza, non sulla base di elementi indefiniti o rimessi alla discrezionalità di uno dei contraenti (ex plurimis, in tema di determinazione del tasso di interesse mediante rinvio agli usi o a parametri incerti, Cass. n. 28824 e
36026/2023, n. 17110/2019, n. 8028/2018, n. 25205/2014). Alla suddetta questione è agevole rispondere in senso
negativo quando il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato. Nel piano di ammortamento allegato al contratto nel caso che ha dato luogo al rinvio pregiudiziale erano indicati anche il numero e la composizione delle rate costanti di rimborso con la ripartizione delle quote per capitale e per interessi;
quindi era soddisfatta la possibilità per il mutuatario di ricavare agevolmente l'importo totale del rimborso con una semplice sommatoria. Tra l'altro, come riferito nell'ordinanza di rinvio (pag. 2), era indicato nel contratto anche il (maggior) tasso annuo effettivo globale (TAEG) ma ciò, diversamente da quanto affermato, non rivela (necessariamente) la
pagina 31 di 38 capitalizzazione infrannuale degli interessi debitori nel significato (recepito dal Tribunale) di produzione di interessi su interessi, potendo essere il TAEG più alto del TAN perché comprensivo di spese e costi aggiuntivi, il che sarebbe del tutto fisiologico”.
Come visto, con riferimento al potenziale problema della indeterminatezza delle condizioni economiche applicate, la Suprema Corte ha fornito una chiara risposta;
come detto, anche nel presente caso, infatti, vengono indicati nei mutui l'importo erogato, la durata del prestito, la periodicità del rimborso e il tasso di interesse predeterminato. Quindi, come affermato dalle SS.UU. è del tutto soddisfatta la possibilità per il mutuatario di ricavare agevolmente l'importo totale del rimborso con una semplice sommatoria.
9.1 Parimenti, con riferimento alla questione della asserita occulta pratica anatocistica, occorre evidenziare come l'orientamento pressoché univoco della giurisprudenza era per l'esclusione di tale eventualità nei mutui con ammortamento alla francese.
Come è noto, l'ammortamento c.d. “alla francese” o “a rate costanti” prevede un rimborso del finanziamento a rate posticipate, ciascuna delle quali è comprensiva di una quota capitale e di una quota di interessi calcolati sul capitale residuo non ancora restituito. Questo metodo garantisce una rata di ammontare costante, e la quota di interessi è più alta nel primo periodo e decresce nel corso dell'ammortamento, mentre, al contrario, la quota di capitale è più bassa all'inizio e cresce progressivamente. Si distingue, dunque, dall'ammortamento c.d. “all'italiana” che prevede rate con quota capitale costante e quota di interessi variabile. Nell'ammortamento all'italiana la quota di capitale rimborsato con ciascuna rata è costante, ma la rata comprende anche una quota di interessi calcolata sul capitale residuo, il che rende variabile l'ammontare delle rate, che sarà necessariamente più alto all'inizio e sempre più basso man mano che ci si avvicina alla scadenza del finanziamento.
Nell'ammortamento c.d. “alla francese”, la composizione della rata tra quota capitale e quota interessi decresce secondo una progressione geometrica, perché la quota di capitale viene individuata secondo la c.d.
“legge di sconto composto”, che è un metodo di attualizzazione speculare rispetto alle operazioni di capitalizzazione composta, dunque ricalca la stessa progressione, ma in senso specularmente opposto. Da
pagina 32 di 38 questa circostanza e dalla constatazione della maggiore onerosità complessiva del finanziamento secondo parte minoritaria della dottrina nascerebbe il sospetto che nelle pieghe di tale metodo di ammortamento si nasconda un anatocismo occulto.
Si tratta, tuttavia, di una mera aberrazione ottica.
Infatti, nell'ammortamento alla francese, a parità di durata, l'ammontare degli interessi è maggiore rispetto all'ammortamento all'italiana perché il capitale viene rimborsato più lentamente, in cambio del vantaggio di una rata che, nel tempo, si mantiene costante.
L'utilità per il debitore di questo tipo di modalità di rimborso consiste nella certezza di sostenere un onere economico costante nel tempo, e di non essere costretto a versare rate più onerose proprio nella fase iniziale del rimborso del finanziamento.
Pertanto, il piano di ammortamento alla francese non produce un effetto anatocistico, in quanto gli interessi non scadono né vengono capitalizzati;
gli interessi vengono calcolati sempre e solo sul capitale residuo e, non avendosi interessi scaduti che passano a capitale, non vi è anatocismo (cfr. Trib. Milano n.
8755 del 16/7/2015, Trib. Padova 13/1/ 2016, Trib. Treviso 12/11/ 2015).
Tesi riaffermata anche da Tribunale Trapani, 24/01/2022 (“In materia di mutui, il metodo di ammortamento alla francese comporta che gli interessi sono calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti ed unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi
integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va già ad estinguere il capitale. Ciò non comporta capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti, e unicamente per il periodo successivo al pagamento della rata immediatamente precedente”); Tribunale Napoli,
31/07/2022 (“La pattuizione di un ammortamento alla francese costituisce una pratica legittima perché stabilita con il consenso dei contraenti nel rispetto dell'art. 1194 c.c. che, disciplinando l'imputazione dei pagamenti tra capitale e interessi, consente questa opzione, a condizione che vi sia appunto il consenso delle parti. Pertanto, la concorde volontà dei contraenti
pagina 33 di 38 consente di avere già chiaro dall'inizio del rapporto il suo sviluppo concreto e, se da un lato consente alla banca di conseguire una più rapida restituzione degli interessi, dall'altro non presenta profili di illiceità. Del resto, la previsione di un piano di rimborso del finanziamento con una rata fissa costante (c.d. ammortamento alla francese), non comporta alcuna violazione dell'art. 1283 c.c., poiché gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo e, alla scadenza della rata, gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso”); Tribunale Patti,
29/03/2022 (“Il sistema di ammortamento “alla francese” non comporta di per sé nessun effetto anatocistico, essendo gli interessi unicamente calcolati sulla quota di capitale via via decrescente, ovvero sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o con le rate precedenti”).
Inoltre, tale pattuizione è sostenuta da una valida funzione causale, in quanto l'utilità per il mutuatario consiste, di norma, nella certezza di una rata costante nel suo ammontare durante tutto il rapporto, il che consente al debitore di gestire meglio il suo impegno finanziario e i suoi flussi di cassa.
Tali conclusioni, peraltro, sono state fatte proprie dalle SS.UU. 2024 sopra citate;
con tale intervento, invero sollecitato più che altro in relazione alla problematica della determinabilità delle condizioni contrattuali e del rispetto del principio di trasparenza, la Suprema Corte ha premesso “In effetti, non si riscontra un effetto anatocistico vietato se si ha riguardo alla fisiologia dei rapporti di mutuo a restituzione frazionata, riferendosi il divieto ex art. 1283 c.c. (comunque superabile alle condizioni ivi previste) al momento patologico del rapporto, cioè alla pattuizione (anticipata) avente ad oggetto la produzione di interessi su interessi “scaduti” cioè non pagati alla scadenza, mentre nella specie il contratto è stato interamente onorato. Una dottrina ha ammesso l'estraneità
dell'ammortamento “alla francese” alla tematica dell'anatocismo, rilevando che tale sistema non fa incrementare il montante complessivo ma - ha osservato criticamente - non permette di farlo scendere nonostante gli avvenuti pagamenti, deprivando in via istituzionale la forza restitutoria dei pagamenti. Nella motivazione del Tribunale si dà per acquisito il fatto che nei piani di ammortamento “alla francese” gli interessi (seppur non anatocistici in senso tecnico) producano comunque, a loro volta, interessi con conseguente moltiplicazione degli stessi, aspetto quest'ultimo decisivo ma sul quale il Tribunale non ha svolto alcun accertamento fattuale. Le affermazioni della parte attrice in memoria (pag. 12 e 13) - secondo cui “il capitale viene trattenuto dal finanziato in misura quantitativamente maggiore di quanto avverrebbe rispetto ad un piano che preveda un
pagina 34 di 38 proporzionale versamento di capitale e interessi” e “per di più la imputazione dei versamenti da parte del mutuatario a capitale o a interessi avviene in modo non proporzionale” - ugualmente non spiegano dove e in che modo si anniderebbe la produzione di interessi su interessi. Al riguardo sono pertinenti le considerazioni di questa Corte secondo cui “non può ritenersi sufficientemente specifica la censura sollevata denunciando soltanto, e del tutto astrattamente, la pretesa realizzazione, mediante l'utilizzo del sistema di ammortamento cd. “alla francese”, di un risultato anatocistico, senza che tale asserzione sia accompagnata da specifiche deduzioni ed argomentazioni volte a dimostrare l'avvenuta concreta produzione, nella specie, di un tale risultato. Le argomentazioni del motivo, inoltre, in nessun modo si confrontano con l'ulteriore affermazione della corte distrettuale secondo cui “Va aggiunto, come evidenziato nella sentenza impugnata, che gli interessi dovuti sull'intero finanziamento vengono ripartiti nelle singole rate e sono calcolati sul capitale residuo, non ancora restituito, senza quindi che si verifichi l'addebito di interessi sugli interessi maturati, che è l'ipotesi disciplinata dall'art. 1283 cod. civ.”“ (Cass. n.
13144/2023). Facendo riferimento ai piani di ammortamento “alla francese” standardizzati, la questione se in un piano di ammortamento, come quello pattuito dalle parti in causa, gli interessi (non scaduti) generino ulteriori interessi è comunque ineludibile, poiché, ad avviso del Tribunale, la produzione di interessi su interessi - benché “non. vietata. sic et simpliciter”
(ord. pag. 8) o, in altri termini, consentita a certe condizioni (cfr. delibera CICR del febbraio 2000) - sarebbe all'origine di un prezzo o di un costo occulto del prestito per il mutuatario, rilevante sia sul piano della determinatezza dell'oggetto del contratto sia sul piano della trasparenza bancaria”.
Afferma poi “Deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo. Come osservato
dalla Procura Generale, “l'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile” - come accade anche in altri sistemi di ammortamento, come quello c.d. “all'italiana” in cui la quota di interessi è calcolata sin da subito sull'intero importo mutuato
e non su quello residuo - “ma non prevede che sugli interessi scaduti (e, si potrebbe aggiungere, non scaduti) maturino altri interessi. Il metodo alla francese è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. È, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi. in base di
pagina 35 di 38 calcolo di successivi ulteriori interessi”. Una opposta conclusione non potrebbe argomentarsi rilevando semplicemente che nel mutuo “alla francese” la capitalizzazione avviene in regime “composto” che è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non (necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati (necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo (quantomeno nel regime di ammortamento “alla francese” standard e nella dinamica fisiologica del rapporto). Se ne ha conferma nella giurisprudenza di legittimità: “nessuna contraddizione ... può essere ravvisata fra l'utilizzo
(da parte del giudice di merito) dell'aggettivo “composto”, da intendersi come evocato in correlazione con la natura del mutuo in esame, e il successivo rilievo del fatto che la quota di interessi dovuta per ciascuna rata “è calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, il che esclude l'anatocismo”“ (Cass. n. 34677/2022); “la capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione
o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato” (Cass. n. 27823/2023 in materia fiscale).
Tra gli studiosi della matematica applicata è acquisito che il regime composto è uno dei regimi finanziari più utilizzati perché permette di determinare l'equivalenza tra importi di capitale esigibili in tempi diversi, in attuazione del principio di equità finanziaria che postula la necessità di rendere omogenee grandezze o valori disomogenei perché riferiti a momenti temporali diversi, rendendo indifferente il tempo (ciò si verifica, ad esempio, nei mutui di denaro ove la remunerazione del capitale sia periodica, essendo i frutti acquisiti dal mutuante non tutti alla fine dell'operazione ma periodicamente, o quando si deve quantificare l'importo al tempo presente corrispondente alla somma dei valori attuali di tutte le rate future della rendita
vitalizia in caso di riscatto, ex art. 1866 c.c.). Non potrebbe escludersi in astratto che l'operazione di finanziamento si realizzi mediante la produzione di interessi su interessi per effetto della quale il tasso effettivo risulti maggiore di quello nominale e sfugga alla rilevazione nel TAEG, ma tale evenienza sarebbe una patologia da affrontare caso per caso, nel quadro delle domande ed eccezioni delle parti, attraverso indagini contabili volte a verificare se nella singola fattispecie siano pretesi o siano stati pagati interessi superiori a quelli pattuiti (è coerente l'affermazione per cui stabilire in concreto se vi sia, o no, produzione di interessi su interessi, è questione di fatto incensurabile in sede di legittimità, cfr. Cass. n. 9237/2020, n.
8382/2022, n. 13144/2023 cit.). Pertanto, al principio che si chiede di enunciare, nel senso di dichiarare in generale la
pagina 36 di 38 invalidità dei piani di ammortamento “alla francese”, può rispondersi avendo riguardo ai piani standardizzati tradizionali, rispetto ai quali deve escludersi che si verifichi la situazione patologica poc'anzi descritta”.
Ebbene, nel caso di specie, in cui detta censura è stata presentata in modo assolutamente generico dinanzi a un tradizionale piano di ammortamento alla francese, occorre rilevarne l'infondatezza.
10. Per le ragioni sopra esposte, ossia l'assenza di clausole illegittime nel contratto in esame e la sussistenza di violazioni dei doveri informativi in capo all'istituto di credito, non si ritiene accogliibile neppure la conseguente e causalmente connessa domanda risarcitoria formulata da parte attrice.
Peraltro, non risultava nemmeno correttamente allegato quale sarebbe stato il danno risarcibile subito dall'istante.
11. Le spese, considerato che l'opposizione a precetto merita accoglimento per i motivi di cui al par. 4, ma che tutti le altre doglianze relative al contratto di mutuo (e quindi la più articolata e complessa domanda formulata con l'originario giudizio R.G. n. 143/21) sono risultate infondate, si intendono compensate.
La spese di c.t.u., viceversa, essendo stata richiesta dall'attrice ed avendo la medesima rilevato l'infondatezza delle censure attoree, sono poste a carico di quest'ultima.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica definitivamente pronunciando respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa:
- accoglie per le ragioni di cui in parte motiva l'opposizione proposta e dichiara l'inefficacia del precetto opposto;
- rigetta per il resto le domande formulate da parte attrice con riferimento al contratto per cui è causa;
- spese di lite compensate;
- spese di c.t.u., come liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di parte attrice.
Spoleto, 30/05/2025
Il giudice pagina 37 di 38 Federico Falfari
pagina 38 di 38