TRIB
Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 18/09/2025, n. 737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 737 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Rosalba De Bonis, all'udienza del 18 settembre 2025, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1556/2024 R.G. e vertente
fra
, nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), appresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Musacchio ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso il di lui studio, in Potenza, alla via A. Vespucci
n. 24, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
(C. F. , in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale per Notar
[...] del 5\08\2009, Rep. 78152, dall'avv. Ippolito Arabia ed Persona_1 elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale Inail, in Potenza, alla
Rampa Pascoli, Ang. Via Rossini, come in atti;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1 1. Con ricorso, depositato il 22.05.2024 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe adiva il giudice del lavoro e, sulla base delle argomentazioni che qui si abbiano per integralmente riportate e trascritte, domandava di ritenere e dichiarare che le patologie indicate in parte motiva rientrano tra i fatti assicurati obbligatoriamente dall' ex d.P.R. n.1124/65; che le stesse-se sono da CP_1 considerarsi malattia professionale ai sensi del D.M. 9/4/2008; di ritenere e dichiarare che la sig.ra ha diritto all'indennizzo per danno Parte_1 biologico parametrato nella misura pari al 20%; di condannare l' in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento del corrispondente indennizzo per danno biologico parametrato ad un grado pari al 20%, al sesso ed all'età del ricorrente, oltre gli interessi legali dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa da portarsi in detrazione dal maggior danno da rivalutazione moneta-ria sui ratei medesimi;
con vittoria di spese e competenze difensive da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l' in persona del legale rappresentante p.t., e domandava, CP_1 preliminarmente, di dichiarare inammissibile la domanda per difetto di prova e comunque rigettare il ricorso in quanto infondato;
con spese come per legge.
La causa veniva istruita mediante l'espletamento della prova testimoniale e mediante CTU e, in data 18 settembre 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso merita accoglimento.
L'istruttoria espletata ha consentito di ritenere la sussistenza della malattia professionale in capo alla ricorrente e il Consulente Tecnico, con valutazione esaustiva che il Giudice ritiene di condividere e porre a base della decisione, anche perché resa all'esito dell'esame obiettivo e corroborata da documentazione
2 specialistica in atti, ha concluso che: “... ha contratto in servizio Parte_1
e per causa preponderante di servizio “Ernie discali multiple lombari”
L'affezione è responsabile di un danno biologico del dieci per cento a far data dalla domanda amministrativa”.
D'altro canto, nulla di decisivo è stato dedotto in causa dall' che conduca CP_2 il Tribunale a discostarsi dall'esito dell'accertamento disposto in relazione al riconoscimento della domandata malattia professionale.
Ne segue l'accoglimento del ricorso e la condanna dell' al pagamento CP_2 delle connesse previdenze, oltre accessori come per legge.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del
2014 e tenuto conto di quanto disposto nel verbale del 03 novembre 2022 sottoscritto dal Presidente della sezione civile e dai Giudici della sottosezione lavoro dell'intestato Tribunale.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico di
CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso Parte_1 depositato il 22.05.2024, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accerta in capo alla sig.ra un danno biologico del 10% a Parte_1 far data dalla domanda amministrativa;
2) condanna in persona del legale rappresentante p.t., alla CP_1 corresponsione in favore della sig.ra delle connesse Parte_1 provvidenze, oltre accessori di legge;
3) condanna in persona del presidente p.t., alla rifusione delle CP_1 spese di lite che liquida complessivamente in € 2.697,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
3 4) spese di CTU, liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico di
. CP_1
Potenza, 18 settembre 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rosalba De Bonis
4