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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/11/2025, n. 2040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2040 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 19187/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Annalisa Falconi Giudice Rel
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 19187/2025 promossa da:
e entrambi elettivamente domiciliati presso lo Parte_1 Parte_2 studio dell'avv. DEGRANDI LUISA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in LA LOGGIA il Parte_1 Parte_2 24/05/2003.
Dal matrimonio sono nate due figlie gemelle, tuttora minorenni, e nate a Torino il Per_1 Per_2
19.03.2008. Con ricorso depositato il 03/10/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda. pagina 1 di 3 La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LA LOGGIA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che con rogito notarile del 30.09.2025, la sig.ra ha venduto l'abitazione coniugale di Pt_1 sua esclusiva proprietà, sita in Rivalta di Torino, Via Bussoleno n. 15 ed ha versato la metà del ricavato della vendita, pari ad euro 115.000,00 al sig. , con giroconto sul conto corrente bancario Parte_2 intestato a quest'ultimo, a titolo di rifusione e riconoscimento dei versamenti sostenuti, nel corso degli anni di matrimonio, da parte del sig. per l'acquisto della casa coniugare di Rivalta di Torino, Via Pt_2 Bussoleno n. 15; I sigg.ri e hanno, quindi, acquistato due distinte unità immobiliari site Pt_1 Pt_2 in Rivalta di Torino, dove si sono trasferiti insieme con le figlie, e che diverranno Per_1 Per_2 maggiorenni il prossimo 19.03.2026;
AFFIDA le figlie minori, e congiuntamente ad entrambi i genitori, con dimora abituale e Per_1 Per_2 residenza presso la casa della madre;
DÀ ATTO che la responsabilità genitoriale verrà, pertanto, esercitata congiuntamente da entrambi i genitori, con conseguente condivisione delle scelte di maggiore interesse idonee ad incidere sullo sviluppo della personalità delle minori, sempre tenendo conto delle inclinazioni e delle aspirazioni delle minori, fatte salve le situazioni eccezionali e straordinarie che potrebbero richiedere interventi urgenti, purché le relative decisioni vengano, comunque, sempre e tempestivamente riferite all'altro genitore;
DÀ ATTO che la responsabilità genitoriale verrà, invece, esercitata separatamente da ciascun genitore quando avrà le minori con sé, in merito alle questioni di ordinaria amministrazione, fatto salvo l'onere di informare della scelta l'altro genitore;
DISPONE che le figlie minori possano trascorrere ugual tempo con entrambi i genitori, tenendo conto della volontà delle minori e dei loro impegni scolastici e ricreativi, nonché degli impegni lavorativi dei genitori;
i coniugi si accordano già tuttora e si accorderanno tra loro e con le figlie, di volta in volta, in merito alle festività e periodi di vacanza che ciascun genitore trascorrerà con le figlie;
DISPONE che in caso di eventuale disaccordo tra i coniugi, i genitori potranno tenere con sé le figlie nel periodo natalizio 2025/2026, un genitore dal 25 al 30 dicembre, e l'altro genitore dal 31 dicembre al 6 gennaio;
DISPONE che ciascun genitore provveda ai bisogni ed al mantenimento delle figlie durante il tempo che trascorrerà con le stesse;
pagina 2 di 3 DISPONE che le spese mediche e scolastiche, nonché le spese ludico-sportive, ricreative ed extrascolastiche per le figlie, siano ripartite al 50% da previamente concordare;
saranno, inoltre, divise al 50% tutte le spese indicate nel protocollo sottoscritto tra il Tribunale di Torino ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino in data 15.03.2016 che le parti dichiarano di conoscere e al quale dichiarano di aderire;
DÀ ATTO che i genitori si impegnano, reciprocamente, a prestare il reciproco assenso al rilascio dei documenti per sé e per le figlie e , validi ai fini dell'espatrio; Per_1 Per_2
DÀ ATTO che l'autovettura Opel Mokka, targata FA021NA, già intestata alla sig.ra rimarrà Pt_1 alla stessa;
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di rinunciare, reciprocamente, a qualsiasi assegno alimentare e/o di mantenimento, essendo entrambi autosufficienti;
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano che ogni altra questione di tipo patrimoniale tra i medesimi è già stata risolta;
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 26/11/2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Annalisa Falconi Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Annalisa Falconi Giudice Rel
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 19187/2025 promossa da:
e entrambi elettivamente domiciliati presso lo Parte_1 Parte_2 studio dell'avv. DEGRANDI LUISA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in LA LOGGIA il Parte_1 Parte_2 24/05/2003.
Dal matrimonio sono nate due figlie gemelle, tuttora minorenni, e nate a Torino il Per_1 Per_2
19.03.2008. Con ricorso depositato il 03/10/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda. pagina 1 di 3 La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LA LOGGIA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che con rogito notarile del 30.09.2025, la sig.ra ha venduto l'abitazione coniugale di Pt_1 sua esclusiva proprietà, sita in Rivalta di Torino, Via Bussoleno n. 15 ed ha versato la metà del ricavato della vendita, pari ad euro 115.000,00 al sig. , con giroconto sul conto corrente bancario Parte_2 intestato a quest'ultimo, a titolo di rifusione e riconoscimento dei versamenti sostenuti, nel corso degli anni di matrimonio, da parte del sig. per l'acquisto della casa coniugare di Rivalta di Torino, Via Pt_2 Bussoleno n. 15; I sigg.ri e hanno, quindi, acquistato due distinte unità immobiliari site Pt_1 Pt_2 in Rivalta di Torino, dove si sono trasferiti insieme con le figlie, e che diverranno Per_1 Per_2 maggiorenni il prossimo 19.03.2026;
AFFIDA le figlie minori, e congiuntamente ad entrambi i genitori, con dimora abituale e Per_1 Per_2 residenza presso la casa della madre;
DÀ ATTO che la responsabilità genitoriale verrà, pertanto, esercitata congiuntamente da entrambi i genitori, con conseguente condivisione delle scelte di maggiore interesse idonee ad incidere sullo sviluppo della personalità delle minori, sempre tenendo conto delle inclinazioni e delle aspirazioni delle minori, fatte salve le situazioni eccezionali e straordinarie che potrebbero richiedere interventi urgenti, purché le relative decisioni vengano, comunque, sempre e tempestivamente riferite all'altro genitore;
DÀ ATTO che la responsabilità genitoriale verrà, invece, esercitata separatamente da ciascun genitore quando avrà le minori con sé, in merito alle questioni di ordinaria amministrazione, fatto salvo l'onere di informare della scelta l'altro genitore;
DISPONE che le figlie minori possano trascorrere ugual tempo con entrambi i genitori, tenendo conto della volontà delle minori e dei loro impegni scolastici e ricreativi, nonché degli impegni lavorativi dei genitori;
i coniugi si accordano già tuttora e si accorderanno tra loro e con le figlie, di volta in volta, in merito alle festività e periodi di vacanza che ciascun genitore trascorrerà con le figlie;
DISPONE che in caso di eventuale disaccordo tra i coniugi, i genitori potranno tenere con sé le figlie nel periodo natalizio 2025/2026, un genitore dal 25 al 30 dicembre, e l'altro genitore dal 31 dicembre al 6 gennaio;
DISPONE che ciascun genitore provveda ai bisogni ed al mantenimento delle figlie durante il tempo che trascorrerà con le stesse;
pagina 2 di 3 DISPONE che le spese mediche e scolastiche, nonché le spese ludico-sportive, ricreative ed extrascolastiche per le figlie, siano ripartite al 50% da previamente concordare;
saranno, inoltre, divise al 50% tutte le spese indicate nel protocollo sottoscritto tra il Tribunale di Torino ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino in data 15.03.2016 che le parti dichiarano di conoscere e al quale dichiarano di aderire;
DÀ ATTO che i genitori si impegnano, reciprocamente, a prestare il reciproco assenso al rilascio dei documenti per sé e per le figlie e , validi ai fini dell'espatrio; Per_1 Per_2
DÀ ATTO che l'autovettura Opel Mokka, targata FA021NA, già intestata alla sig.ra rimarrà Pt_1 alla stessa;
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di rinunciare, reciprocamente, a qualsiasi assegno alimentare e/o di mantenimento, essendo entrambi autosufficienti;
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano che ogni altra questione di tipo patrimoniale tra i medesimi è già stata risolta;
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 26/11/2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Annalisa Falconi Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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