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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 24/04/2025, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 2187/2021
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalla parte ricorrente in sostituzione dell'udienza del
23.4.2025 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( ), elettivamente domiciliata in Reggio Parte_1 C.F._1
Calabria, alla Via Antonio Cimino n. 65, presso lo studio dell'Avv. SIVIGLIA
PIETRO che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
contro
, ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c., dai funzionati Dott. e Dott. CASSALIA Persona_1
DEMETRIO ed elettivamente domiciliato presso l
[...]
Reggio Calabria;
Controparte_2
resistente
OGGETTO: risarcimento danni. SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso presentato ex art. 414 c.p.c., con contestuale richiesta ex art. 700 c.p.c., ritualmente notificato, l'istante in epigrafe indicata, premesso di essere docente precaria che presta la propria opera lavorativa in virtù di incarichi di insegnamento a tempo determinato ai sensi del D.M. 13 giugno 2007 n. 131, attribuiti nel tempo in forza dell'inserimento nelle ex Graduatorie d'Istituto della Provincia di Reggio
Calabria per la classe di concorso A025 (anche riportato con il codice AB25 - Lingua
Inglese nella scuola secondaria di primo grado) in forza di titolo abilitante conseguito all'estero, con ultima sede di servizio presso l'Istituto Comprensivo Statale di
Caulonia; dedotto che il sistema di reclutamento dei docenti precari è stato rivoluzionato con l'O.M. n. 60 del 10.7.2020; evidenziato che le nuove GPS sono utilizzate, in ogni provincia ed in coda alle GAE, per la copertura: - delle supplenze annuali (al 31 agosto) per la copertura delle cattedre e dei posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangono presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico - delle supplenze temporanee (al 30/06) per la copertura delle cattedre e dei posti non vacanti ma di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e per la copertura degli spezzoni orari che non concorrono a costituire cattedre o posti;
dedotto che le GPS sono costituite per i posti comuni di ciascun ordine e grado, nonché per i posti di sostegno di ciascun ordine e grado e si distinguono in: - GPS di I fascia cui corrisponde la II fascia delle graduatorie di istituto - GPS di II fascia cui corrisponde la III fascia delle graduatorie di istituto;
allegato che la seconda fascia è costituita da tutti i docenti, privi del titolo di specializzazione per l'insegnamento per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, in possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti:
1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs 59/17, 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017,
3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso;
allegato di aver presentato rituale e tempestiva domanda di inserimento nelle GPS I Fascia per la classe di concorso AB25 (A025) forza del titolo abilitante conseguito all'estero ed in corso di riconoscimento;
allegato che il proprio titolo di formazione professionale come attestato dal Decreto Ministeriale n.
657 del 13.05.2021 – è così composto: - diploma di istruzione post secondario:
Diplomă de Licenţa – Titul Licenţiat în Filologie specializarea Limba şi literaturafranceză - Limba şi literatura engleză – Serie A1 Nr. 0174239 (Diploma di laurea in Filologia – specializzazione Lingua lingua e letteratura francese e inglese” conseguito nel mese di giugno 2008 presso l'Università “Stefan Cel Mare” di
Suceava (Romania), - titolo di abilitazione all'insegnamento: “Certificat de Absolvire
a Programului de formare Psihopedagogica” nivel I (Initial) n. 9454/6/7/2017 conseguito nella sessione di giugno 2017 presso l'Università “Stefan Cel Mare” di
Suceava – 35 CFU;
“Certificat de Absolvire a Programului de formare
Psihopedagogica” nivel II – Se.r. 0011979 conseguito nella sessione di giugno 2019 presso l'Università “Stefan Cel Mare” di Suceava – 35 CFU;
allegato che con decreto prot. 7109 del 3 settembre 2020 veniva inserita con riserva nelle GPS I fascia per la classe di concorso AB25, con punti titolo di accesso 12 e punti totali 18; dedotto che in data 18.10.2020 veniva individuata quale destinataria di supplenza su posto di A-
25 presso l'I.C. Statale Caulonia;
allegato che in data 19.10.2020 veniva formalizzato contratto di assunzione con decorrenza dal 19.10.2020 e termine al 12.06.2021; lamentato che, inspiegabilmente, con decreto prot. 3453/VII.1 del 11.05.2021, il
Dirigente Scolastico “rilevato che dalla verifica effettuata da questo Istituto, il titolo di accesso da lei dichiarato non è sufficiente per l'insegnamento della classe di concorso AB25” procedeva alla risoluzione del contratto di lavoro;
lamentato che contestualmente, con decreto prot. 3455/II.I del 11.05.2021, veniva depennata dalla graduatoria GPS classe di concorso AB25; evidenziato che rimaneva privo di riscontro ogni tentativo di revoca del provvedimento di depennamento adottato;
dedotta la sussistenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, ai fini dell'invocata tutela cautelare;
concludeva chiedendo “in via d'urgenza: 1. disporre, per i motivi di cui al ricorso, con decreto emesso "inaudita altera parte", ai sensi degli art. 700 e 669 sexies, comma 2, c.p.c., sussistendo i presupposti del
"fumus boni iuris" e del “periculum in mora", e non consentendo i fatti su descritti di disporre la convocazione della controparte, o, in caso di diverso avviso previa comparizione delle parti, annullare e/o revocare e/o sospendere i decreti prot.
3453/VII.1 e prot. 3455/II.I del 11.05.20210 con i quali il Dirigente Scolastico dell'I.C. STATALE CAULONIA procedeva alla risoluzione del contratto di lavoro della ricorrente ed al di lei depennamento dalle graduatorie provinciali delle supplenze AB25-A025 ordinando all'ente resistente l'immediato reinserimento del ricorrente;
2. con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario che ha anticipato le prime e non riscosso le seconde.
Nel merito:
3. accertare, dichiarare e statuire l'illegittimità, per i motivi esposti in narrativa, dei decreti prot. 3453/VII.1 e prot. 3455/II.I del 11.05.20210 con i quali il Dirigente
Scolastico dell'I.C. STATALE CAULONIA procedeva alla risoluzione del contratto di lavoro della ricorrente ed al di lei depennamento dalle graduatorie provinciali delle supplenze AB25-A025 ordinando all'ente resistente il definitivo reinserimento della ricorrente nonché il pagamento, anche a titolo di risarcimento del danno, delle retribuzioni dovute dalla risoluzione fino alla cessazione naturale del rapporto ed il relativo punteggio di servizio o in via equitativa nella misura che dovesse essere ritenuta di giustizia;
4. condannare, l'Amministrazione resistente, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario che ha anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
Veniva fissata per la trattazione della sola istanza cautelare l'udienza del 25.8.2021, in occasione della quale, il Giudice assegnatario del fascicolo prendeva atto della rinuncia alla medesima istanza da parte della ricorrente. In particolare, difatti, la parte ricorrente deduceva che il aveva annullato il provvedimento di CP_1 depennamento, riconoscendo la fondatezza delle sue ragioni ed evidenziava la necessità di ottenere una decisione nel merito con riferimento alle retribuzioni e al punteggio persi per effetto della risoluzione del contratto. Contr Nella fase di merito, si costituiva tardivamente in giudizio il chiedendo in via preliminare dichiararsi cessata la materia del contendere, in ragione del sopravvenuto annullamento da parte del Dirigente Scolastico dell'I.C. Controparte_4
” di Caulonia dell'atto prot. n. 3453 del 11.05.2021 con cui la
[...]
ricorrente era stata depennata dalla GPS classe concorso AB25 e del conseguente reinserimento della stessa nella medesima graduatoria con punti 18 e alla posizione n.
4 dell'I.C. di Caulonia. Nel merito chiedeva in ogni caso il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto.
Ritenuta la causa sufficientemente istruita mediante le produzioni documentali offerte dalle parti, a seguito dell'udienza del 23.4.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, veniva adottata la sentenza che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In primo luogo, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda relativa al reinserimento della ricorrente nelle GPS, per la classe di concorso AB25-A025.
Come concordemente riconosciuto dalle parti, difatti, il provvedimento adottato dal
Dirigente scolastico dell' n. prot. 4850 del 22.7.2021 ha Controparte_5
disposto l'annullamento del decreto prot. 3455/II.I del 11.05. 2021, nella parte relativa al depennamento della ricorrente dalle GPS.
Un esame nel merito della domanda appare pertanto superfluo, risultando sul punto pienamente soddisfatta la pretesa della parte.
Venuta meno la materia del contendere con riferimento a tale domanda, permanendo un contrasto in ordine all'onere delle spese processuali, la relativa statuizione andrà fondata, come si dirà oltre, sulla valutazione delle probabilità normali di accoglimento della domanda, secondo il principio della cosiddetta soccombenza virtuale.
2. Permane dunque l'interesse della parte ricorrente alla sola parte della domanda relativa al riconoscimento, a titolo di risarcimento del danno, delle retribuzioni e del punteggio che sarebbero spettati sino alla scadenza naturale del contratto.
È necessario preliminarmente esaminare la questione relativa alla legittimità della risoluzione del contratto di supplenza della ricorrente.
La stessa risultava titolare di contratto di supplenza sino al 12.6.2021, ma il contratto veniva risolto dall'amministrazione resistente con decreto prot. 3453/VII.1 dell'11.5.2021, a decorrere dal 12.5.2021.
Costituendosi in giudizio, il ha specificato che il depennamento dalla CP_1
graduatoria e la conseguente risoluzione del contratto sono dipese dalla condotta della ricorrente che non ha tempestivamente manifestato, in occasione del decreto 340 CP_6
del 13.3.2021, la preferenza circa la tipologia di misure compensative da svolgere
(prova attitudinale o tirocinio di adattamento), secondo le indicazioni previste dal medesimo decreto.
Con il decreto citato il disponeva effettivamente che il titolo posseduto CP_1
dalla ricorrente fosse titolo di abilitazione idoneo all'esercizio della professione di docente nella scuola secondaria di I e II grado, subordinatamente al superamento delle misure compensative consistenti, a scelta dell'interessata, nello svolgimento di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento;
su tale presupposto si rimetteva all l'adozione di ogni adempimento necessario alla Parte_2
tempestiva organizzazione delle misure compensative.
Nella ricostruzione fornita dal , dunque, la risoluzione del contratto CP_1
andrebbe ricondotta all'inerzia della ricorrente che non avrebbe tempestivamente indicato le misure compensative prescelte. Sostiene il che la posizione CP_1
della ricorrente sarebbe stata rivalutata, con l'annullamento del provvedimento di Contr depennamento dalle GPS, solo a seguito dell'adozione da parte del di un nuovo decreto di “avvio riconoscimento abilitazione”, prot. n. 657 del 13.5.2021, che ha annullato e sostituito il precedente decreto prot. n. 340 del 13.3.2021, rispetto al quale la ricorrente si è prontamente attivata per manifestare la volontà di aderire alle misure compensative del tirocinio formativo.
La parte ricorrente ha contestato la ricostruzione operata dal , evidenziando CP_1
che il decreto 340 del 13.3.2021 veniva ricevuto dalla stessa solo in data 4.5.2021, ma non indicava uno dei due titoli di abilitazione posseduti dall'istante, mentre il decreto corretto. n. 657 del 13.5.2021 veniva ricevuto solo in data 13.5.2021. Contr La ricorrente, effettivamente, ha allegato al ricorso una richiesta inoltrata al , con oggetto “richiesta di rettifica e rivalutazione del decreto di riconoscimento titolo di formazione professionale-decreto legislativo n. 206/2007 Misure compensative-
DECRETO N. 340 del 19/03/2021” con cui rappresentava di aver ricevuto solo in data 4.5.2021 il decreto di cui in oggetto e che nello stesso veniva omesso il titolo di abilitazione “Adeverinta de absolvire” n. 11655/8.7.2019 e, per tali motivi, chiedeva:
“-che venga rettificato il decreto no 340 del 19/03/2021, inserendo il titolo omesso;
- che vengano rivalutate le misure compensative da svolgere;
- che venga informata al più presto possibile sull'esito della mia richiesta”.
Tale ricostruzione dei fatti non è stata in alcun modo contestata dal e risulta CP_1
confermata dalla stessa lettura del decreto 657 del 13.5.2021, nel quale, in premessa, si legge “CONSIDERATO che per mero errore materiale non è stato inserito nella formazione il “Certificat de Absolvire – nivelul II” conseguito nel mese di giugno
2019 presso l'Università “Stefan Cel Mare” di Suceava (Romania), trasmesso dall'interessata successivamente alla data di presentazione dell'istanza, ma prima dell'adozione del decreto prot. 340; VISTA la lettera con la quale l'interessata chiede la rettifica del citato decreto prot. n. 340 e la rivalutazione delle misure compensative somministrate”.
Alla luce dei fatti così ricostruiti è evidente dunque che, contrariamente alla ricostruzione fornita dalla pubblica amministrazione resistente, nessuna inadempienza può essere addebitata alla ricorrente. Quest'ultima, difatti, ha ricevuto con grave ritardo, solo in data 4.5.2021, il decreto che la invitava ad optare per le misure compensative ivi indicate, decreto che peraltro risultava erroneo, costringendo in primo luogo l'istante a richiederne l'integrazione.
È altresì provato che solo in data 13.5.2021, ossia in data successiva alla risoluzione del contratto di lavoro, veniva adottato il decreto corretto e si invitava la ricorrente a esprimere la scelta delle misure compensative, che prontamente vi provvedeva.
In virtù di quanto sopra appare senz'altro illegittima la risoluzione disposta dal
. CP_1
Non v'è dubbio che l'illegittima risoluzione del contratto di lavoro abbia comportato per la ricorrente un danno risarcibile, essendole stato impedito di prestare la propria attività lavorativa sino alla scadenza naturale del contratto medesimo.
Il danno subito, dal punto di vista patrimoniale, non può che essere rapportato alla retribuzione dovuta per il periodo residuo di vigenza del contratto illegittimamente risolto;
mentre, dal punto di vista giuridico, deve essere riconosciuto il punteggio che la stessa avrebbe maturato al termine del contratto, a titolo di risarcimento in forma specifica, rimedio parimenti ammesso in ambito di inadempimento di obbligazioni e dunque di responsabilità contrattuale (v. Cass. 2/7/ 2010, n. 15726; Cass. 30/7/2004,
n. 3004).
Pertanto, in accoglimento del ricorso sul punto, l'amministrazione resistente deve essere condannata al risarcimento del danno pari al valore delle retribuzioni che la ricorrente avrebbe maturato dall'11.5.2021 al 12.6.2021, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo, e al riconoscimento del punteggio che la stessa avrebbe maturato nel medesimo periodo.
3. In merito alle spese di lite si evidenzia che le stesse debbono essere integralmente poste a carico dell'amministrazione resistente, tanto in ossequio al principio della soccombenza virtuale, con riguardo alla domanda di reinserimento in graduatoria, tanto in ossequio al generale principio della soccombenza con riferimento alla domanda relativa al risarcimento dei danni subiti. Le spese di lite vengono dunque liquidate, considerando anche la fase cautelare del giudizio, nella misura minima di cui al dispositivo, attesa la semplicità delle questioni giuridiche trattate e della condotta tenuta dall'amministrazione che ha proceduto in autotutela all'annullamento del provvedimento di depennamento.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda relativa al reinserimento in graduatoria della ricorrente;
- in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara l'illegittimità della risoluzione del contratto di supplenza intercorso tra la ricorrente e l'amministrazione resistente e, per l'effetto, condanna il , in Controparte_1
persona del p.t., a titolo di risarcimento dei danni subiti, al pagamento CP_7
in favore di di una somma pari al valore della retribuzione che la Parte_1
stessa avrebbe maturato dall'11.5.2021 al 12.6.2021, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo, e al riconoscimento del punteggio di servizio che la stessa avrebbe maturato per il medesimo periodo;
- condanna il , in persona del Controparte_1 CP_8
al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.700,00, oltre spese generali
15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Locri, 24/04/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 2187/2021
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalla parte ricorrente in sostituzione dell'udienza del
23.4.2025 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( ), elettivamente domiciliata in Reggio Parte_1 C.F._1
Calabria, alla Via Antonio Cimino n. 65, presso lo studio dell'Avv. SIVIGLIA
PIETRO che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
contro
, ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c., dai funzionati Dott. e Dott. CASSALIA Persona_1
DEMETRIO ed elettivamente domiciliato presso l
[...]
Reggio Calabria;
Controparte_2
resistente
OGGETTO: risarcimento danni. SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso presentato ex art. 414 c.p.c., con contestuale richiesta ex art. 700 c.p.c., ritualmente notificato, l'istante in epigrafe indicata, premesso di essere docente precaria che presta la propria opera lavorativa in virtù di incarichi di insegnamento a tempo determinato ai sensi del D.M. 13 giugno 2007 n. 131, attribuiti nel tempo in forza dell'inserimento nelle ex Graduatorie d'Istituto della Provincia di Reggio
Calabria per la classe di concorso A025 (anche riportato con il codice AB25 - Lingua
Inglese nella scuola secondaria di primo grado) in forza di titolo abilitante conseguito all'estero, con ultima sede di servizio presso l'Istituto Comprensivo Statale di
Caulonia; dedotto che il sistema di reclutamento dei docenti precari è stato rivoluzionato con l'O.M. n. 60 del 10.7.2020; evidenziato che le nuove GPS sono utilizzate, in ogni provincia ed in coda alle GAE, per la copertura: - delle supplenze annuali (al 31 agosto) per la copertura delle cattedre e dei posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangono presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico - delle supplenze temporanee (al 30/06) per la copertura delle cattedre e dei posti non vacanti ma di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e per la copertura degli spezzoni orari che non concorrono a costituire cattedre o posti;
dedotto che le GPS sono costituite per i posti comuni di ciascun ordine e grado, nonché per i posti di sostegno di ciascun ordine e grado e si distinguono in: - GPS di I fascia cui corrisponde la II fascia delle graduatorie di istituto - GPS di II fascia cui corrisponde la III fascia delle graduatorie di istituto;
allegato che la seconda fascia è costituita da tutti i docenti, privi del titolo di specializzazione per l'insegnamento per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, in possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti:
1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs 59/17, 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017,
3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso;
allegato di aver presentato rituale e tempestiva domanda di inserimento nelle GPS I Fascia per la classe di concorso AB25 (A025) forza del titolo abilitante conseguito all'estero ed in corso di riconoscimento;
allegato che il proprio titolo di formazione professionale come attestato dal Decreto Ministeriale n.
657 del 13.05.2021 – è così composto: - diploma di istruzione post secondario:
Diplomă de Licenţa – Titul Licenţiat în Filologie specializarea Limba şi literaturafranceză - Limba şi literatura engleză – Serie A1 Nr. 0174239 (Diploma di laurea in Filologia – specializzazione Lingua lingua e letteratura francese e inglese” conseguito nel mese di giugno 2008 presso l'Università “Stefan Cel Mare” di
Suceava (Romania), - titolo di abilitazione all'insegnamento: “Certificat de Absolvire
a Programului de formare Psihopedagogica” nivel I (Initial) n. 9454/6/7/2017 conseguito nella sessione di giugno 2017 presso l'Università “Stefan Cel Mare” di
Suceava – 35 CFU;
“Certificat de Absolvire a Programului de formare
Psihopedagogica” nivel II – Se.r. 0011979 conseguito nella sessione di giugno 2019 presso l'Università “Stefan Cel Mare” di Suceava – 35 CFU;
allegato che con decreto prot. 7109 del 3 settembre 2020 veniva inserita con riserva nelle GPS I fascia per la classe di concorso AB25, con punti titolo di accesso 12 e punti totali 18; dedotto che in data 18.10.2020 veniva individuata quale destinataria di supplenza su posto di A-
25 presso l'I.C. Statale Caulonia;
allegato che in data 19.10.2020 veniva formalizzato contratto di assunzione con decorrenza dal 19.10.2020 e termine al 12.06.2021; lamentato che, inspiegabilmente, con decreto prot. 3453/VII.1 del 11.05.2021, il
Dirigente Scolastico “rilevato che dalla verifica effettuata da questo Istituto, il titolo di accesso da lei dichiarato non è sufficiente per l'insegnamento della classe di concorso AB25” procedeva alla risoluzione del contratto di lavoro;
lamentato che contestualmente, con decreto prot. 3455/II.I del 11.05.2021, veniva depennata dalla graduatoria GPS classe di concorso AB25; evidenziato che rimaneva privo di riscontro ogni tentativo di revoca del provvedimento di depennamento adottato;
dedotta la sussistenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, ai fini dell'invocata tutela cautelare;
concludeva chiedendo “in via d'urgenza: 1. disporre, per i motivi di cui al ricorso, con decreto emesso "inaudita altera parte", ai sensi degli art. 700 e 669 sexies, comma 2, c.p.c., sussistendo i presupposti del
"fumus boni iuris" e del “periculum in mora", e non consentendo i fatti su descritti di disporre la convocazione della controparte, o, in caso di diverso avviso previa comparizione delle parti, annullare e/o revocare e/o sospendere i decreti prot.
3453/VII.1 e prot. 3455/II.I del 11.05.20210 con i quali il Dirigente Scolastico dell'I.C. STATALE CAULONIA procedeva alla risoluzione del contratto di lavoro della ricorrente ed al di lei depennamento dalle graduatorie provinciali delle supplenze AB25-A025 ordinando all'ente resistente l'immediato reinserimento del ricorrente;
2. con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario che ha anticipato le prime e non riscosso le seconde.
Nel merito:
3. accertare, dichiarare e statuire l'illegittimità, per i motivi esposti in narrativa, dei decreti prot. 3453/VII.1 e prot. 3455/II.I del 11.05.20210 con i quali il Dirigente
Scolastico dell'I.C. STATALE CAULONIA procedeva alla risoluzione del contratto di lavoro della ricorrente ed al di lei depennamento dalle graduatorie provinciali delle supplenze AB25-A025 ordinando all'ente resistente il definitivo reinserimento della ricorrente nonché il pagamento, anche a titolo di risarcimento del danno, delle retribuzioni dovute dalla risoluzione fino alla cessazione naturale del rapporto ed il relativo punteggio di servizio o in via equitativa nella misura che dovesse essere ritenuta di giustizia;
4. condannare, l'Amministrazione resistente, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario che ha anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
Veniva fissata per la trattazione della sola istanza cautelare l'udienza del 25.8.2021, in occasione della quale, il Giudice assegnatario del fascicolo prendeva atto della rinuncia alla medesima istanza da parte della ricorrente. In particolare, difatti, la parte ricorrente deduceva che il aveva annullato il provvedimento di CP_1 depennamento, riconoscendo la fondatezza delle sue ragioni ed evidenziava la necessità di ottenere una decisione nel merito con riferimento alle retribuzioni e al punteggio persi per effetto della risoluzione del contratto. Contr Nella fase di merito, si costituiva tardivamente in giudizio il chiedendo in via preliminare dichiararsi cessata la materia del contendere, in ragione del sopravvenuto annullamento da parte del Dirigente Scolastico dell'I.C. Controparte_4
” di Caulonia dell'atto prot. n. 3453 del 11.05.2021 con cui la
[...]
ricorrente era stata depennata dalla GPS classe concorso AB25 e del conseguente reinserimento della stessa nella medesima graduatoria con punti 18 e alla posizione n.
4 dell'I.C. di Caulonia. Nel merito chiedeva in ogni caso il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto.
Ritenuta la causa sufficientemente istruita mediante le produzioni documentali offerte dalle parti, a seguito dell'udienza del 23.4.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, veniva adottata la sentenza che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In primo luogo, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda relativa al reinserimento della ricorrente nelle GPS, per la classe di concorso AB25-A025.
Come concordemente riconosciuto dalle parti, difatti, il provvedimento adottato dal
Dirigente scolastico dell' n. prot. 4850 del 22.7.2021 ha Controparte_5
disposto l'annullamento del decreto prot. 3455/II.I del 11.05. 2021, nella parte relativa al depennamento della ricorrente dalle GPS.
Un esame nel merito della domanda appare pertanto superfluo, risultando sul punto pienamente soddisfatta la pretesa della parte.
Venuta meno la materia del contendere con riferimento a tale domanda, permanendo un contrasto in ordine all'onere delle spese processuali, la relativa statuizione andrà fondata, come si dirà oltre, sulla valutazione delle probabilità normali di accoglimento della domanda, secondo il principio della cosiddetta soccombenza virtuale.
2. Permane dunque l'interesse della parte ricorrente alla sola parte della domanda relativa al riconoscimento, a titolo di risarcimento del danno, delle retribuzioni e del punteggio che sarebbero spettati sino alla scadenza naturale del contratto.
È necessario preliminarmente esaminare la questione relativa alla legittimità della risoluzione del contratto di supplenza della ricorrente.
La stessa risultava titolare di contratto di supplenza sino al 12.6.2021, ma il contratto veniva risolto dall'amministrazione resistente con decreto prot. 3453/VII.1 dell'11.5.2021, a decorrere dal 12.5.2021.
Costituendosi in giudizio, il ha specificato che il depennamento dalla CP_1
graduatoria e la conseguente risoluzione del contratto sono dipese dalla condotta della ricorrente che non ha tempestivamente manifestato, in occasione del decreto 340 CP_6
del 13.3.2021, la preferenza circa la tipologia di misure compensative da svolgere
(prova attitudinale o tirocinio di adattamento), secondo le indicazioni previste dal medesimo decreto.
Con il decreto citato il disponeva effettivamente che il titolo posseduto CP_1
dalla ricorrente fosse titolo di abilitazione idoneo all'esercizio della professione di docente nella scuola secondaria di I e II grado, subordinatamente al superamento delle misure compensative consistenti, a scelta dell'interessata, nello svolgimento di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento;
su tale presupposto si rimetteva all l'adozione di ogni adempimento necessario alla Parte_2
tempestiva organizzazione delle misure compensative.
Nella ricostruzione fornita dal , dunque, la risoluzione del contratto CP_1
andrebbe ricondotta all'inerzia della ricorrente che non avrebbe tempestivamente indicato le misure compensative prescelte. Sostiene il che la posizione CP_1
della ricorrente sarebbe stata rivalutata, con l'annullamento del provvedimento di Contr depennamento dalle GPS, solo a seguito dell'adozione da parte del di un nuovo decreto di “avvio riconoscimento abilitazione”, prot. n. 657 del 13.5.2021, che ha annullato e sostituito il precedente decreto prot. n. 340 del 13.3.2021, rispetto al quale la ricorrente si è prontamente attivata per manifestare la volontà di aderire alle misure compensative del tirocinio formativo.
La parte ricorrente ha contestato la ricostruzione operata dal , evidenziando CP_1
che il decreto 340 del 13.3.2021 veniva ricevuto dalla stessa solo in data 4.5.2021, ma non indicava uno dei due titoli di abilitazione posseduti dall'istante, mentre il decreto corretto. n. 657 del 13.5.2021 veniva ricevuto solo in data 13.5.2021. Contr La ricorrente, effettivamente, ha allegato al ricorso una richiesta inoltrata al , con oggetto “richiesta di rettifica e rivalutazione del decreto di riconoscimento titolo di formazione professionale-decreto legislativo n. 206/2007 Misure compensative-
DECRETO N. 340 del 19/03/2021” con cui rappresentava di aver ricevuto solo in data 4.5.2021 il decreto di cui in oggetto e che nello stesso veniva omesso il titolo di abilitazione “Adeverinta de absolvire” n. 11655/8.7.2019 e, per tali motivi, chiedeva:
“-che venga rettificato il decreto no 340 del 19/03/2021, inserendo il titolo omesso;
- che vengano rivalutate le misure compensative da svolgere;
- che venga informata al più presto possibile sull'esito della mia richiesta”.
Tale ricostruzione dei fatti non è stata in alcun modo contestata dal e risulta CP_1
confermata dalla stessa lettura del decreto 657 del 13.5.2021, nel quale, in premessa, si legge “CONSIDERATO che per mero errore materiale non è stato inserito nella formazione il “Certificat de Absolvire – nivelul II” conseguito nel mese di giugno
2019 presso l'Università “Stefan Cel Mare” di Suceava (Romania), trasmesso dall'interessata successivamente alla data di presentazione dell'istanza, ma prima dell'adozione del decreto prot. 340; VISTA la lettera con la quale l'interessata chiede la rettifica del citato decreto prot. n. 340 e la rivalutazione delle misure compensative somministrate”.
Alla luce dei fatti così ricostruiti è evidente dunque che, contrariamente alla ricostruzione fornita dalla pubblica amministrazione resistente, nessuna inadempienza può essere addebitata alla ricorrente. Quest'ultima, difatti, ha ricevuto con grave ritardo, solo in data 4.5.2021, il decreto che la invitava ad optare per le misure compensative ivi indicate, decreto che peraltro risultava erroneo, costringendo in primo luogo l'istante a richiederne l'integrazione.
È altresì provato che solo in data 13.5.2021, ossia in data successiva alla risoluzione del contratto di lavoro, veniva adottato il decreto corretto e si invitava la ricorrente a esprimere la scelta delle misure compensative, che prontamente vi provvedeva.
In virtù di quanto sopra appare senz'altro illegittima la risoluzione disposta dal
. CP_1
Non v'è dubbio che l'illegittima risoluzione del contratto di lavoro abbia comportato per la ricorrente un danno risarcibile, essendole stato impedito di prestare la propria attività lavorativa sino alla scadenza naturale del contratto medesimo.
Il danno subito, dal punto di vista patrimoniale, non può che essere rapportato alla retribuzione dovuta per il periodo residuo di vigenza del contratto illegittimamente risolto;
mentre, dal punto di vista giuridico, deve essere riconosciuto il punteggio che la stessa avrebbe maturato al termine del contratto, a titolo di risarcimento in forma specifica, rimedio parimenti ammesso in ambito di inadempimento di obbligazioni e dunque di responsabilità contrattuale (v. Cass. 2/7/ 2010, n. 15726; Cass. 30/7/2004,
n. 3004).
Pertanto, in accoglimento del ricorso sul punto, l'amministrazione resistente deve essere condannata al risarcimento del danno pari al valore delle retribuzioni che la ricorrente avrebbe maturato dall'11.5.2021 al 12.6.2021, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo, e al riconoscimento del punteggio che la stessa avrebbe maturato nel medesimo periodo.
3. In merito alle spese di lite si evidenzia che le stesse debbono essere integralmente poste a carico dell'amministrazione resistente, tanto in ossequio al principio della soccombenza virtuale, con riguardo alla domanda di reinserimento in graduatoria, tanto in ossequio al generale principio della soccombenza con riferimento alla domanda relativa al risarcimento dei danni subiti. Le spese di lite vengono dunque liquidate, considerando anche la fase cautelare del giudizio, nella misura minima di cui al dispositivo, attesa la semplicità delle questioni giuridiche trattate e della condotta tenuta dall'amministrazione che ha proceduto in autotutela all'annullamento del provvedimento di depennamento.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda relativa al reinserimento in graduatoria della ricorrente;
- in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara l'illegittimità della risoluzione del contratto di supplenza intercorso tra la ricorrente e l'amministrazione resistente e, per l'effetto, condanna il , in Controparte_1
persona del p.t., a titolo di risarcimento dei danni subiti, al pagamento CP_7
in favore di di una somma pari al valore della retribuzione che la Parte_1
stessa avrebbe maturato dall'11.5.2021 al 12.6.2021, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo, e al riconoscimento del punteggio di servizio che la stessa avrebbe maturato per il medesimo periodo;
- condanna il , in persona del Controparte_1 CP_8
al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.700,00, oltre spese generali
15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Locri, 24/04/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi