Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 29/04/2025, n. 3477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 3477 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03477/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04091/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4091 del 2024, proposto da
-OMISSIS- rappresentata e difesa dall'avvocato Sergio Turturiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di AP, domiciliataria ex lege in AP, via Diaz 11;
nei confronti
-OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, non costituite in giudizio;
per l'annullamento
per l’accertamento della illegittimità del silenzio ostentato dalla amministrazione
scolastica in ordine alla istanza di accesso agli atti avanzata dalla ricorrente in data
13.06.2024 il cui contenuto appresso verrà specificato in narrativa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2024 il dott. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso in fatto che, come si evince dalle istanze di accesso agli atti presentate agli USR della Campania, del Lazio e della Toscana, meglio infra specificate, l’istante, docente di ruolo di scuola primaria presso il Circolo -OMISSIS-, ha presentato domanda di trasferimento/mobilità territoriale, in relazione all’a.s. 2024/2025, concorrendo alla predetta procedura, con 68 punti complessivi (oltre 6 per il ricongiungimento,) con il riconoscimento della preferenza prevista dall’art. 13, par. 3 punto 2, del CCNL mobilità;
Pubblicati gli esiti dei trasferimenti afferenti la predetta procedura di mobilità, la ricorrente docente Signora -OMISSIS- non ha conseguito il trasferimento richiesto nella Provincia di Caserta;
Rilevato che la deducente, impugnando con il ricorso in trattazione, il diniego di accesso agli atti di cui all’art. 22 della l. 7.8.1990. n. 241, formatosi sulle sue istanze del 13 giugno 2024, presentate a mezzo dell’odierno procuratore (in dettaglio, Istanza all’U.S.R. Campania – Ambito di AP, all.2 del ric.; Istanza all’U.S.R. Lazio – Ambito Latina, all.3; Istanza all’U.S.R Toscana – Ambito Firenze, all. 4 del ric.), lamenta già nelle citate domande che:
“- dai bollettini pubblicati risulta un novero cospicuo docenti che sono risultate destinatarie di una sede nella provincia di Caserta, su posto comune, cui aspirava la -OMISSIS-, tutte con il riconoscimento di un non meglio specificato diritto di precedenza al trasferimento ex C.C.N.I.; - in particolare: --OMISSIS-) con punti 147; - -OMISSIS- con punti 119; - -OMISSIS-) con punti 222,50; --OMISSIS- con punti 138; --OMISSIS-) con punti 118; - -OMISSIS- con punti 104,50; - -OMISSIS-con punti 171; - le predette docenti, nell’a.s. ‘23/’24, risultavano essere assegnate presso istituti scolastici afferenti Codesto Ufficio Scolastico e di Ambito; - la richiesta della docente -OMISSIS- è funzionale alla tutela in sede giurisdizionale dei suoi diritti;
- il diritto di accesso prevale sul diritto alla riservatezza dei terzi, in quanto deve essere esclusa in radice l'esigenza di riservatezza a tutela dei terzi, perché i concorrenti ad un concorso pubblico o paraconcorsuale, come nel caso di specie, hanno evidentemente acconsentito a misurarsi in una competizione nella quale la comparazione dei valori costituisce l'essenza (…)”;
Rilevato, dunque, che con le predette istanze la docente Signora -OMISSIS- chiedeva agli Uffici scolastici destinatari delle domande stesse, “accesso alla documentazione amministrativa, al fine di visionare ed ottenere copia delle domande di trasferimento/mobilità, con relativi allegati, compresi i documenti dimostranti le precedenze dichiarate, avanzate dalle docenti di cui all’elencazione che precede, in riferimento all’a.s. 2024-2025, presso Codeste Spett.li Amministrazioni” . Tuttavia, espone la ricorrente, l’Ufficio Scolastico di Latina, con comunicazione del 20.06.2024 (all.5 del ric.), pervenuta a mezzo pec lo stesso giorno, opponeva un sostanziale differimento, assumendo che la competenza a decidere sull’istanza di accesso presentata dalla istante, era dell’Ufficio Scolastico della Provincia di AP in base all’art. 17 comma 3, del CCNL regolante la mobilità. L’Ufficio Scolastico di Firenze in data 1°.07.2024 inviava invece l’istanza all’Ufficio Scolastico Regionale di AP (all. 6 del ric.);
Rilevato che l’amministrazione, costituitasi in giudizio con atto meramente formale della difesa erariale, con memoria difensiva del 14 novembre 2024, argomenta ed oppone, in sintesi, che la ricorrente. da una rivalutazione della domanda di mobilità 2024/2025 avanzata dalla docente, sarebbe emerso che la stessa non aveva diritto alla precedenza per cure continuative che le era stata accordata per mero errore materiale;
Ritenuto che non può essere seguita la linea difensiva della difesa erariale, in quanto per costante giurisprudenza il diritto di accesso agli atti ha una portata autonoma e strumentale, consistendo nel diritto all’ostensione della documentazione necessaria a tutelare in sede giurisdizionale una propria posizione giuridica soggettiva giuridicamente rilevante, del tutto prescindente dall’effettiva titolarità del diritto stesso (il cui accertamento non compete al giudice dell’accesso) e dalla stessa attuale pendenza di un giudizio).
Rammenta infatti il Collegio che la legittimazione all'accesso va riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti procedimentali oggetto dell'accesso abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica, stante l'autonomia del diritto di accesso, inteso come interesse ad un bene della vita distinto rispetto alla situazione legittimante all'impugnativa dell'atto (Consiglio di Stato, Sez. III, 27/07/2020, n.4771; in tal senso anche T.A.R. Valle d’Aosta, 16/11/2020, n.58).
Inoltre, al riguardo, da tempo la giurisprudenza richiede ai fini della integrazione del presupposto legittimante l'esercizio del diritto di accesso, l’esistenza di un interesse giuridicamente rilevante del soggetto richiedente, non necessariamente consistente in un interesse legittimo o in un diritto soggettivo, purché esso sia comunque giuridicamente tutelato, nonché un rapporto di strumentalità tra tale interesse e la documentazione di cui si chiede l'ostensione.
Nesso di strumentalità che - in disparte quanto la giurisprudenza predica in materia di appalti - deve, peraltro, essere inteso in senso ampio, posto che la documentazione richiesta deve essere, genericamente, mezzo utile per la difesa dell'interesse giuridicamente rilevante (T.A.R. Campania - AP, n. 456/2020; TAR Lombardia - Brescia, n. 55/2017; Consiglio di Stato, Sez. V, 10 gennaio 2007, n. 55).
Nel caso all’esame si ravvisa il delineato nesso di strumentalità necessaria, avendo la ricorrente rappresentato che “ha inteso avanzare la riferita istanza di accesso agli atti in quanto funzionale alla difesa dei propri diritti innanzi all’A.G.O.”.
Ritenuto, in definitiva, alla stregua delle illustrate considerazioni, che il ricorso si profila fondato e va per l’effetto accolto, dovendosi ordinare all’U.S.R. Campania – Ambito Territoriale di AP, di rilasciare alla ricorrente copia degli atti e documenti tutti oggetto della sua istanza del 13 giugno 2024 entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione ovvero dalla notifica, ove anteriore, della presente sentenza (art. 116, co.4, c.p.a.).
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina all’U.S.R. Campania – Ambito Territoriale di AP, di rilasciare alla ricorrente copia degli atti e documenti tutti oggetto della sua istanza del 13 giugno 2024 entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione ovvero dalla notifica, ove anteriore, della presente sentenza.
Condanna l’Amministrazione scolastica resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1000,00 (mille) oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, ove assolto, in favore dell’avv. Sergio Turturiello, antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in AP nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Alfonso Graziano, Consigliere, Estensore
Rita Luce, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alfonso Graziano | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.