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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 23/06/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. R. G. 504/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott. Paola de Lisio Consigliere est.
Dott. Ombretta Paini Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r. g. 504/2023 promossa da:
in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Gennari P.IVA_1 dell'Avvocatura Comunale ed elettivamente domiciliato in presso Pt_1
l'Avvocatura Comunale,Piazza Ridolfi n. 1, giusta procura a margine dell' atto di appello
APPELLANTE
Contro
(c.f. , rappresentato e difeso, Controparte_1 CodiceFiscale_1 in virtù della procura in atti dall'Avv. MAURIZIO GRIFONI ed elettivamente domiciliato in – Via G. Petroni n. 15, presso lo Pt_1 studio del difensore.
APPELLATO
Avente ad OGGETTO: “Responsabilità ex art. 2049 – 2051 – 2052 c.c.”
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
pagina 1 di 11 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione in appello ritualmente notificato il
[...]
ha proposto impugnazione avverso la sentenza del Tribunale Pt_1 di Terni n.471 del 02.07.2023, pubblicata in data 03.07.2023 e notificata telematicamente il 18.07.2023, con la quale è stata accertata la responsabilità ex articolo 2051 del per Parte_1 il sinistro occorso a il 10.09.2018 e condannato il Controparte_1 predetto Comune al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall' CP_1
L'appellante lamenta in primo luogo l'”Erroneità del decisum per violazione e/o falsa applicazione dell'art.2051 c.c. (danno cagionato da cose in custodia) circa la ricorrenza nella vicenda di causa del
c.d. “caso fortuito”, assumendo che il caso fortuito può anche ricondursi a comportamento dello stesso danneggiato o di terzi e che sarebbe emerso dalle risultanze di causa che la controparte ben conosceva il tratto viario da lui percorso(“…attore,,,residente in zona…” - v. pag. 3 gravata sentenza), mentre “…la strada in questione era molto dissestata…” (teste escusso all'udienza del Tes_1
05.05.2022), il tratto viario è rettilineo (v. video per cui vi è cd in atti), e la velocità di transito, a dire del giudicante “non particolarmente elevata” non è stata comunque idonea ad impedire all' di entrare nella buca per il sopraggiungere di altro CP_1 autoveicolo, indice questo della sua inidoneità anche ai sensi dell'art. 141 codice della strada. Secondo l'appellante, siffatta buca ben doveva esser attenzionata da un utente della strada di media diligenza che vi transita in pieno giorno (10.09.2018 alle ore 12,00 circa) in particolare se il transito avviene con velocità “non particolarmente elevata” (ma vedi quanto dichiarato dal – Tes_1 ud.05.05.2022 - circa il fatto che “…ho visto saltare lo scooter…” per cui ne discende che la velocità era tutt'altro che “non particolarmente elevata”).Trattasi di modalità di transito del mezzo da configurare come abnorme, ben potendo il suo conducente pagina 2 di 11 ulteriormente rallentare e/o fermarsi in attesa del transito del veicolo antagonista, o infine spostarsi sul lato destro della strada.
Prosegue ancora l'appellante deducendo che è stata raggiunta la prova in prime cure che il danno è avvenuto per negligenza o distrazione della vittima, dovendosi sul punto valutare la prevedibilità e superabilità dell'evento da parte del danneggiato mediante la adozione di normali cautele. La velocità del mezzo, unitamente alla perfetta visibilità dell'alterazione stradale (tutt'altro che invisibile – v. foto in atti) e la conoscenza dei luoghi da parte dell'attore, fa sì che non sussista il propedeutico nesso di causalità tra la cosa e l'evento.
Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante ha poi dedotto la
“violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. (principio della domanda corrispondenza tra chiesto e pronunciato) quanto all'art. 1227 c.c.
(“concorso del fatto colposo del creditore”) asserendo che quanto dedotto evidenzia comunque, ed in difetto di espressa pronuncia del giudice di prime cure, un evidente “concorso del fatto colposo del creditore” (art. 1227 c.c. applicabile a fatto illecito extracontrattuale ex art. 2056 c.c.) in ordine ad un imprudente accesso al suddetto tratto viario ben conosciuto dall'appellato ed alle disconnessioni ivi esistenti, risultando definitivamente acclarata la visibilità del tratto stradale e dell'ampia buca ivi esistente. Il dissesto del manto stradale era ben noto alla controparte e comunque percepibile con una condotta di guida mediamente diligente, anche perchè il ciclomotore viaggiava a velocità “non particolarmente elevata” che ben avrebbe consentito al suo conducente di rallentare/fermarsi e/o spostarsi sulla destra, con il sopraggiungere di altro veicolo, in tal modo agevolmente evitando il sinistro (Cass., SS.UU., 20943/2022, Cass. 11152/2023 e Cass.
4051/2023).Vi sarebbe nella vicenda, quanto meno, il concorso del fatto colposo del creditore ex art. 1227 comma 2 c.c.. Ha, quindi, concluso chiedendo: “Piaccia al Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione disattese, accogliere il proposto
pagina 3 di 11 appello per i motivi tutti esposti in premessa ed in riforma e/o annullamento della gravata sentenza, rigettare le avverse pretese risarcitorie, stante l'evidente loro infondatezza, con ogni effetto di legge”.
2.In data 30.04.2024 si è costituito mediante Controparte_1 comparsa di costituzione e risposta in appello alla quale si fa integrale rinvio, contestando gli avversi motivi di impugnazione, chiedendo: “In via pregiudiziale, dichiarare inammissibile, ex art.
348-bis cpc, l'appello proposto dal in quanto Parte_1 manifestamente infondato, alla luce di quanto dedotto e documentato;
In via ulteriore, dichiarare inammissibile e/o comunque rinunciato
l'appello in virtù della prestata acquiescenza alla sentenza, mediante pagamento senza riserve del dovuto;
Nel merito, in via principale, respingere l'appello proposto dal perché Parte_1 infondato in fatto ed in diritto, confermando integralmente la
Sentenza n. 471 del 2023, emessa dal Tribunale di Terni – Giudice
Dott. Alessandro Nastri in data 2 - 3 Luglio 2023.In ogni caso, con condanna dell'ente appellante al pagamento delle spese e competenze tutte di questo giudizio di secondo grado, in favore di
[...]
“ CP_1
3. Con ordinanza del 5.06.2024 il Giudice istruttore ha fissato davanti a sé l'udienza del 18.06.2025 destinata alla rimessione della causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 352 c.p.c.
e, alla predetta udienza, la causa è stata rimessa al collegio in decisione.
4.Preliminarmente, va rilevata l'infondatezza dell'eccezione avanzata dall'appellato che ha chiesto dichiararsi inammissibile e/o comunque rinunciato l'appello in virtù della prestata acquiescenza alla sentenza, mediante pagamento senza riserve del dovuto. E', infatti, principio consolidato in giurisprudenza che l'acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell'impugnazione ai sensi dell'art. 329 cod. proc. civ. (configurabile solo anteriormente alla proposizione del gravame, giacché successivamente allo stesso è
pagina 4 di 11 possibile solo una rinunzia espressa all'impugnazione da compiersi nella forma prescritta dalla legge), consiste nell'accettazione della pronuncia, ossia nella manifestazione, da parte del soccombente, della volontà di non impugnare, la quale può avvenire sia in forma espressa che tacita, potendo, in quest'ultimo caso, ritenersi sussistente soltanto quando l'interessato abbia posto in essere atti assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi dell'impugnazione e dai quali sia possibile desumere, in maniera precisa ed univoca, il proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia. Ne consegue che la spontanea esecuzione della decisione di primo grado non comporta acquiescenza alla sentenza, trattandosi di un comportamento che può risultare fondato anche sulla mera volontà di evitare le eventuali ulteriori spese di precetto e dei successivi atti di esecuzione ( cfr. Css. 13293/14; Cass. 34539/21).
5.Passando al merito, l'appello è infondato e deve essere rigettato per le ragioni che seguono.
5.1 Prima di entrare nel merito dei motivi di impugnazione, appare opportuno richiamare la normativa e gli approdi giurisprudenziali ormai consolidati in materia di responsabilità del custode.
La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e discende dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno, salva la possibilità per il custode di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, ossia di un elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale e che può essere costituito da un fatto naturale e dal fatto di un terzo o della stessa vittima (cfr., da ultimo, Cass.„ S.U. n. 20943/2022); tale essendo la struttura della responsabilità ex art. 2051 c.c., l'onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza
(ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, residuando, a carico del custode - come detto- l'onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito;
nell'ottica della previsione dell'art. 2051 c.c., tutto si gioca dunque sul piano di un accertamento di tipo pagina 5 di 11 causale (della derivazione del danno dalla cosa e dell'eventuale interruzione di tale nesso per effetto del fortuito), senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura "insidiosa" o la circostanza che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato (trattandosi di elementi consentanei ad una diversa costruzione della responsabilità, condotta alla luce del paradigma dell'art. 2043 c.c.); al cospetto dell'art. 2051 c.c., la condotta del danneggiato può rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno;
al riguardo, deve pertanto ritenersi che, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basti a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità che valgano a determinare una cesura rispetto alla serie causale riconducibile alla cosa (degradandola al rango di mera occasione dell'evento di danno); giova richiamare, al riguardo, le lucide considerazioni svolte da Cass. n. 25837/2017 (già recepite, fra le altre, da Cass. n. 26524/2020 e da Cass. n. 4035/2021), secondo cui
«la eterogeneità tra i concetti di "negligenza della vittima" e di
"imprevedibilità" della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sé ad escludere la responsabilità del custode. Questa è infatti esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è un evento che praevideri non potest. L'esclusione della responsabilità del custode, pertanto, quando viene eccepita dal custode la colpa della vittima, esige un duplice accertamento: (a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
(b) che quella condotta non fosse prevedibile. [ ... ] La condotta della vittima
d'un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia
pagina 6 di 11 stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata.»; nel caso, ad esempio, della caduta del pedone in corrispondenza di una buca stradale, non può evidentemente sostenersi che la stessa sia imprevedibile (rientrando nel notorio che la sconnessione possa determinare la caduta del passante) e imprevenibile (sussistendo, di norma, la possibilità di rimuovere il dislivello o, almeno, di segnalarlo adeguatamente); deve allora ritenersi che il mero rilievo di una condotta colposa del danneggiato non sia idoneo a interrompere il nesso causale, che è manifestamente insito nel fatto stesso che la caduta sia originata dalla
(prevedibile e prevenibile) interazione fra la condizione pericolosa della cosa e l'agire umano;
ciò non significa, peraltro, che tale condotta -ancorché non integrante il fortuito- non possa assumere rilevanza ai fini della liquidazione del danno cagionato dalla cosa in custodia, ma questo non può avvenire all'interno del paradigma dell'art. 2051 c.c., bensì ai sensi dell'art. 1227 c.c. (operante, ex art. 2056 c.c., anche in ambito di responsabilità extracontrattuale), ossia sotto il diverso profilo dell'accertamento del concorso colposo del danneggiato, valutabile sia nel senso di una possibile riduzione del risarcimento, secondo la gravità della colpa del danneggiato e le conseguenze che ne sono derivate (ex art. 1227, 1 0 co. c.c.), sia nel senso della negazione del risarcimento per i danni che l'attore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (ex art. 1227, 2
0 co. c.c.), fatta salva, nel secondo caso, la necessità di un'espressa eccezione della controparte;
deve dunque affermarsi che, ove sia dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone in corrispondenza di una sconnessione o buca stradale,
l'accertamento della responsabilità deve essere condotto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, 1 0 0 2 0 co. c.c.), richiedendosi, per l'integrazione del pagina 7 di 11 fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento di danno
( cfr. ex multis Cass. 37059/2022).
5.2 Tanto premesso, deve rilevarsi come, nel caso di specie, il primo giudice ha fatto corretta applicazione dei suindicati principi giurisprudenziali, mentre evidentemente non condivisibile è la prospettazione dell'appellante allorchè assume essere errato l'accertamento effettuato dal Tribunale sulla ricorrenza del fortuito, essendo stata, a suo avviso, raggiunta la prova della prevedibilità ed evitabilità del pericolo da parte del danneggiato, idonea ad interrompere il nesso di causalità. E' evidente che l'appellante chiede compiersi un accertamento del tutto inconferente nella cornice dell'art. 2051 c.c.; in essa, infatti, rilevano esclusivamente il riscontro dell'incidenza causale del modo di essere della cosa (nello specifico, profonda buca sul manto stradale)nel determinismo del danno (nel caso, le lesioni conseguite alla caduta) e l'indagine su eventuali elementi esterni, imprevedibili e inevitabili, che abbiano sviluppato un'autonoma ed esclusiva incidenza causale (tale, nella specie, da elidere o rendere irrilevante ogni nesso con il degrado del manto stradale e la grossa buca ivi presente). Per altro verso, il Tribunale ha considerato la nozione di caso fortuito comprendente anche la condotta colposa del danneggiato andando correttamente a verificare se detta condotta presentasse anche i requisiti della non prevedibilità e non prevenibilità da parte del custode, essendo noto che la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che la condotta della vittima del danno causato da una cosa in custodia può escludere la responsabilità del custode solo «ove sia colposa ed imprevedibile» (Cass. n. 25837/2017), ossia «quando essa, rivelandosi come autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, risulti dotata di efficacia causale esclusiva nella pagina 8 di 11 produzione dell' evento lesivo» (Cass. n. 18317/2015), giacché
l'idoneità ad interrompere il nesso causale può essere riconosciuta solo ad un fattore estraneo avente «carattere di imprevedibilità ed eccezionalità» (Cass. n. 2660/2013); in tal senso sono orientati anche i più recenti arresti di legittimità, che, pur affermando che il comportamento del danneggiato (da valutare anche officiosamente ex art. 1227, co. 1 c.c.) può assumere incidenza causale tale da interrompere il nesso eziologico tra la cosa e il danno, non hanno mancato di evidenziare che ciò può avvenire «quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale» (Cass. n. 2480/2018 e Cass. n.9315/2019); non rilevano dunque la pericolosità della cosa e la correlata prevedibilità del danno, quanto piuttosto il fatto che la cosa abbia -in concreto- avuto incidenza causale nella produzione del danno, mentre i profili della non prevedibilità e non prevenibilità assumono rilevanza in relazione a un diverso elemento, ossia al fatto esterno (naturale o di un terzo o della stessa vittima) che il custode abbia individuato come caso fortuito, dovendosi peraltro escludere che il mero rilievo di una condotta colposa della vittima possa valere, se non connotato da imprevedibilità e inevitabilità, a integrare il fortuito (potendo al più rilevare ai fini dell'applicazione dell'art. 1227 c.c.).
6. Nel caso di specie, l'appellato ha correttamente provato il nesso di causalità materiale fra la caduta sofferta e le particolari condizioni della res in custodia, nonchè la pericolosità intrinseca della res. Sul punto la ricostruzione delle fonti di prova ( documentazione fotografica e video, rapporto degli agenti di Polizia
e testimonianze rese da e operata dal primo Tes_1 Tes_2 giudice a pag. 4 della sentenza impugnata, che in questa sede si richiama integralmente, è del tutto condivisa dalla Corte, avendo l'attore correttamente provato che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente pagina 9 di 11 lesiva, del manto stradale, già posseduta in ragione dell'elevato stato di dissesto e della presenza di una grossa buca.
Nel contempo, non risulta affatto provata una condotta del danneggiato abnorme ed eccezionale, idonea ad assurgere a caso fortuito interrompendo il nesso eziologico fra la res e l'evento di danno, posto che la caduta del conducente il motociclo in corrispondenza di una grossa buca presente sulla corsia di marcia non può evidentemente sostenersi che sia imprevedibile (rientrando nel notorio che la presenza di una buca possa determinare la caduta del passante) e imprevenibile (sussistendo, di norma, la possibilità di rimuovere la buca eliminando il dislivello o, almeno, di segnalarla adeguatamente), né essendo emerso che il sig. , nel percorrere CP_1 il tratto di strada, abbia tenuto una condotta del tutto stravagante ovvero connotata da rilevante imprudenza.
Sul punto il giudice di prime cure ha condivisibilmente affermato “Né la responsabilità del convenuto può essere esclusa per il solo Pt_1 fatto che l'attore fosse residente in zona, dovendo in proposito richiamarsi il consolidato principio secondo cui, ai fini della valutazione della condotta del danneggiato come caso fortuito capace di escludere il pregiudizio, la mera circostanza che la buca si trovi nelle vicinanze della sua abitazione non comporta di per sé colpa del danneggiato, occorrendo invece valutare in concreto se vi siano altri elementi da cui dedurre una imprudenza rilevante in termini liberatori per il custode (v. Cass. 26235/2021 e Cass. 14908/2019, nonché, nella giurisprudenza di merito, App. Napoli 16 marzo 2023,
Trib. Aosta 14 gennaio 2022, Trib. Teramo 18 ottobre 2021, App. Roma
24settembre 2020, Trib. Piacenza 5 novembre 2019), e dovendo al riguardo evidenziarsi che nel caso di specie, se è vero che la buca era grande e che l'evento è avvenuto in un orario di piena visibilità, la dinamica dell'incidente (per come narrata dall'attore
e pienamente confermata, come detto, dalle fonti probatorie sopra indicate) è stata tale da non consentire all' di evitare di CP_1
pagina 10 di 11 transitare sulla buca se non rischiando l'impatto con il veicolo proveniente dall'opposto senso di marcia”.
7. Pur acclarata la visibilità del tratto stradale e dell'ampia buca ivi esistente, è stato nel contempo accertato che l' non teneva CP_1 una velocità elevata, procedendo con cautela ( circostanza confermata dal teste e confortata dal fatto che nei confronti del Tes_2 predetto non è stata elevata alcuna contravvenzione)e che, contrariamente agli assunti dell'appellante, la dinamica dell'incidente è stata tale da non consentire all' di evitare CP_1 di transitare sulla buca, se non rischiando di impattare il veicolo proveniente dal senso di marcia opposto ( cfr. rapporto degli agenti di Polizia e testimonianze).
Da ciò discende anche l'evidente infondatezza del secondo motivo di impugnazione, posto che non risulta affatto provata una condotta negligente dell'appellato idonea a fondare ex art. 1227 c.c. una riduzione del quantum risarcitorio in ragione di un suo concorso nella causazione dell'evento di danno.
8.Conclusivamente, l'appello va rigettato.
9.Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna il alla refusione delle spese di lite del Parte_1 presente grado del giudizio, in favore di liquidate Controparte_1 in € 5.800,00 oltre accessori di legge;
3.dichiara che, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R.
115/2002, sussistono i presupposti per l'obbligo di pagamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato a carico del Parte_1
.
[...]
Perugia, così deciso nella camera di consiglio del 18.06.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Paola de Lisio Simone Salcerini pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott. Paola de Lisio Consigliere est.
Dott. Ombretta Paini Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r. g. 504/2023 promossa da:
in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Gennari P.IVA_1 dell'Avvocatura Comunale ed elettivamente domiciliato in presso Pt_1
l'Avvocatura Comunale,Piazza Ridolfi n. 1, giusta procura a margine dell' atto di appello
APPELLANTE
Contro
(c.f. , rappresentato e difeso, Controparte_1 CodiceFiscale_1 in virtù della procura in atti dall'Avv. MAURIZIO GRIFONI ed elettivamente domiciliato in – Via G. Petroni n. 15, presso lo Pt_1 studio del difensore.
APPELLATO
Avente ad OGGETTO: “Responsabilità ex art. 2049 – 2051 – 2052 c.c.”
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
pagina 1 di 11 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione in appello ritualmente notificato il
[...]
ha proposto impugnazione avverso la sentenza del Tribunale Pt_1 di Terni n.471 del 02.07.2023, pubblicata in data 03.07.2023 e notificata telematicamente il 18.07.2023, con la quale è stata accertata la responsabilità ex articolo 2051 del per Parte_1 il sinistro occorso a il 10.09.2018 e condannato il Controparte_1 predetto Comune al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall' CP_1
L'appellante lamenta in primo luogo l'”Erroneità del decisum per violazione e/o falsa applicazione dell'art.2051 c.c. (danno cagionato da cose in custodia) circa la ricorrenza nella vicenda di causa del
c.d. “caso fortuito”, assumendo che il caso fortuito può anche ricondursi a comportamento dello stesso danneggiato o di terzi e che sarebbe emerso dalle risultanze di causa che la controparte ben conosceva il tratto viario da lui percorso(“…attore,,,residente in zona…” - v. pag. 3 gravata sentenza), mentre “…la strada in questione era molto dissestata…” (teste escusso all'udienza del Tes_1
05.05.2022), il tratto viario è rettilineo (v. video per cui vi è cd in atti), e la velocità di transito, a dire del giudicante “non particolarmente elevata” non è stata comunque idonea ad impedire all' di entrare nella buca per il sopraggiungere di altro CP_1 autoveicolo, indice questo della sua inidoneità anche ai sensi dell'art. 141 codice della strada. Secondo l'appellante, siffatta buca ben doveva esser attenzionata da un utente della strada di media diligenza che vi transita in pieno giorno (10.09.2018 alle ore 12,00 circa) in particolare se il transito avviene con velocità “non particolarmente elevata” (ma vedi quanto dichiarato dal – Tes_1 ud.05.05.2022 - circa il fatto che “…ho visto saltare lo scooter…” per cui ne discende che la velocità era tutt'altro che “non particolarmente elevata”).Trattasi di modalità di transito del mezzo da configurare come abnorme, ben potendo il suo conducente pagina 2 di 11 ulteriormente rallentare e/o fermarsi in attesa del transito del veicolo antagonista, o infine spostarsi sul lato destro della strada.
Prosegue ancora l'appellante deducendo che è stata raggiunta la prova in prime cure che il danno è avvenuto per negligenza o distrazione della vittima, dovendosi sul punto valutare la prevedibilità e superabilità dell'evento da parte del danneggiato mediante la adozione di normali cautele. La velocità del mezzo, unitamente alla perfetta visibilità dell'alterazione stradale (tutt'altro che invisibile – v. foto in atti) e la conoscenza dei luoghi da parte dell'attore, fa sì che non sussista il propedeutico nesso di causalità tra la cosa e l'evento.
Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante ha poi dedotto la
“violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. (principio della domanda corrispondenza tra chiesto e pronunciato) quanto all'art. 1227 c.c.
(“concorso del fatto colposo del creditore”) asserendo che quanto dedotto evidenzia comunque, ed in difetto di espressa pronuncia del giudice di prime cure, un evidente “concorso del fatto colposo del creditore” (art. 1227 c.c. applicabile a fatto illecito extracontrattuale ex art. 2056 c.c.) in ordine ad un imprudente accesso al suddetto tratto viario ben conosciuto dall'appellato ed alle disconnessioni ivi esistenti, risultando definitivamente acclarata la visibilità del tratto stradale e dell'ampia buca ivi esistente. Il dissesto del manto stradale era ben noto alla controparte e comunque percepibile con una condotta di guida mediamente diligente, anche perchè il ciclomotore viaggiava a velocità “non particolarmente elevata” che ben avrebbe consentito al suo conducente di rallentare/fermarsi e/o spostarsi sulla destra, con il sopraggiungere di altro veicolo, in tal modo agevolmente evitando il sinistro (Cass., SS.UU., 20943/2022, Cass. 11152/2023 e Cass.
4051/2023).Vi sarebbe nella vicenda, quanto meno, il concorso del fatto colposo del creditore ex art. 1227 comma 2 c.c.. Ha, quindi, concluso chiedendo: “Piaccia al Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione disattese, accogliere il proposto
pagina 3 di 11 appello per i motivi tutti esposti in premessa ed in riforma e/o annullamento della gravata sentenza, rigettare le avverse pretese risarcitorie, stante l'evidente loro infondatezza, con ogni effetto di legge”.
2.In data 30.04.2024 si è costituito mediante Controparte_1 comparsa di costituzione e risposta in appello alla quale si fa integrale rinvio, contestando gli avversi motivi di impugnazione, chiedendo: “In via pregiudiziale, dichiarare inammissibile, ex art.
348-bis cpc, l'appello proposto dal in quanto Parte_1 manifestamente infondato, alla luce di quanto dedotto e documentato;
In via ulteriore, dichiarare inammissibile e/o comunque rinunciato
l'appello in virtù della prestata acquiescenza alla sentenza, mediante pagamento senza riserve del dovuto;
Nel merito, in via principale, respingere l'appello proposto dal perché Parte_1 infondato in fatto ed in diritto, confermando integralmente la
Sentenza n. 471 del 2023, emessa dal Tribunale di Terni – Giudice
Dott. Alessandro Nastri in data 2 - 3 Luglio 2023.In ogni caso, con condanna dell'ente appellante al pagamento delle spese e competenze tutte di questo giudizio di secondo grado, in favore di
[...]
“ CP_1
3. Con ordinanza del 5.06.2024 il Giudice istruttore ha fissato davanti a sé l'udienza del 18.06.2025 destinata alla rimessione della causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 352 c.p.c.
e, alla predetta udienza, la causa è stata rimessa al collegio in decisione.
4.Preliminarmente, va rilevata l'infondatezza dell'eccezione avanzata dall'appellato che ha chiesto dichiararsi inammissibile e/o comunque rinunciato l'appello in virtù della prestata acquiescenza alla sentenza, mediante pagamento senza riserve del dovuto. E', infatti, principio consolidato in giurisprudenza che l'acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell'impugnazione ai sensi dell'art. 329 cod. proc. civ. (configurabile solo anteriormente alla proposizione del gravame, giacché successivamente allo stesso è
pagina 4 di 11 possibile solo una rinunzia espressa all'impugnazione da compiersi nella forma prescritta dalla legge), consiste nell'accettazione della pronuncia, ossia nella manifestazione, da parte del soccombente, della volontà di non impugnare, la quale può avvenire sia in forma espressa che tacita, potendo, in quest'ultimo caso, ritenersi sussistente soltanto quando l'interessato abbia posto in essere atti assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi dell'impugnazione e dai quali sia possibile desumere, in maniera precisa ed univoca, il proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia. Ne consegue che la spontanea esecuzione della decisione di primo grado non comporta acquiescenza alla sentenza, trattandosi di un comportamento che può risultare fondato anche sulla mera volontà di evitare le eventuali ulteriori spese di precetto e dei successivi atti di esecuzione ( cfr. Css. 13293/14; Cass. 34539/21).
5.Passando al merito, l'appello è infondato e deve essere rigettato per le ragioni che seguono.
5.1 Prima di entrare nel merito dei motivi di impugnazione, appare opportuno richiamare la normativa e gli approdi giurisprudenziali ormai consolidati in materia di responsabilità del custode.
La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e discende dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno, salva la possibilità per il custode di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, ossia di un elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale e che può essere costituito da un fatto naturale e dal fatto di un terzo o della stessa vittima (cfr., da ultimo, Cass.„ S.U. n. 20943/2022); tale essendo la struttura della responsabilità ex art. 2051 c.c., l'onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza
(ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, residuando, a carico del custode - come detto- l'onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito;
nell'ottica della previsione dell'art. 2051 c.c., tutto si gioca dunque sul piano di un accertamento di tipo pagina 5 di 11 causale (della derivazione del danno dalla cosa e dell'eventuale interruzione di tale nesso per effetto del fortuito), senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura "insidiosa" o la circostanza che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato (trattandosi di elementi consentanei ad una diversa costruzione della responsabilità, condotta alla luce del paradigma dell'art. 2043 c.c.); al cospetto dell'art. 2051 c.c., la condotta del danneggiato può rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno;
al riguardo, deve pertanto ritenersi che, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basti a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità che valgano a determinare una cesura rispetto alla serie causale riconducibile alla cosa (degradandola al rango di mera occasione dell'evento di danno); giova richiamare, al riguardo, le lucide considerazioni svolte da Cass. n. 25837/2017 (già recepite, fra le altre, da Cass. n. 26524/2020 e da Cass. n. 4035/2021), secondo cui
«la eterogeneità tra i concetti di "negligenza della vittima" e di
"imprevedibilità" della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sé ad escludere la responsabilità del custode. Questa è infatti esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è un evento che praevideri non potest. L'esclusione della responsabilità del custode, pertanto, quando viene eccepita dal custode la colpa della vittima, esige un duplice accertamento: (a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
(b) che quella condotta non fosse prevedibile. [ ... ] La condotta della vittima
d'un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia
pagina 6 di 11 stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata.»; nel caso, ad esempio, della caduta del pedone in corrispondenza di una buca stradale, non può evidentemente sostenersi che la stessa sia imprevedibile (rientrando nel notorio che la sconnessione possa determinare la caduta del passante) e imprevenibile (sussistendo, di norma, la possibilità di rimuovere il dislivello o, almeno, di segnalarlo adeguatamente); deve allora ritenersi che il mero rilievo di una condotta colposa del danneggiato non sia idoneo a interrompere il nesso causale, che è manifestamente insito nel fatto stesso che la caduta sia originata dalla
(prevedibile e prevenibile) interazione fra la condizione pericolosa della cosa e l'agire umano;
ciò non significa, peraltro, che tale condotta -ancorché non integrante il fortuito- non possa assumere rilevanza ai fini della liquidazione del danno cagionato dalla cosa in custodia, ma questo non può avvenire all'interno del paradigma dell'art. 2051 c.c., bensì ai sensi dell'art. 1227 c.c. (operante, ex art. 2056 c.c., anche in ambito di responsabilità extracontrattuale), ossia sotto il diverso profilo dell'accertamento del concorso colposo del danneggiato, valutabile sia nel senso di una possibile riduzione del risarcimento, secondo la gravità della colpa del danneggiato e le conseguenze che ne sono derivate (ex art. 1227, 1 0 co. c.c.), sia nel senso della negazione del risarcimento per i danni che l'attore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (ex art. 1227, 2
0 co. c.c.), fatta salva, nel secondo caso, la necessità di un'espressa eccezione della controparte;
deve dunque affermarsi che, ove sia dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone in corrispondenza di una sconnessione o buca stradale,
l'accertamento della responsabilità deve essere condotto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, 1 0 0 2 0 co. c.c.), richiedendosi, per l'integrazione del pagina 7 di 11 fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento di danno
( cfr. ex multis Cass. 37059/2022).
5.2 Tanto premesso, deve rilevarsi come, nel caso di specie, il primo giudice ha fatto corretta applicazione dei suindicati principi giurisprudenziali, mentre evidentemente non condivisibile è la prospettazione dell'appellante allorchè assume essere errato l'accertamento effettuato dal Tribunale sulla ricorrenza del fortuito, essendo stata, a suo avviso, raggiunta la prova della prevedibilità ed evitabilità del pericolo da parte del danneggiato, idonea ad interrompere il nesso di causalità. E' evidente che l'appellante chiede compiersi un accertamento del tutto inconferente nella cornice dell'art. 2051 c.c.; in essa, infatti, rilevano esclusivamente il riscontro dell'incidenza causale del modo di essere della cosa (nello specifico, profonda buca sul manto stradale)nel determinismo del danno (nel caso, le lesioni conseguite alla caduta) e l'indagine su eventuali elementi esterni, imprevedibili e inevitabili, che abbiano sviluppato un'autonoma ed esclusiva incidenza causale (tale, nella specie, da elidere o rendere irrilevante ogni nesso con il degrado del manto stradale e la grossa buca ivi presente). Per altro verso, il Tribunale ha considerato la nozione di caso fortuito comprendente anche la condotta colposa del danneggiato andando correttamente a verificare se detta condotta presentasse anche i requisiti della non prevedibilità e non prevenibilità da parte del custode, essendo noto che la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che la condotta della vittima del danno causato da una cosa in custodia può escludere la responsabilità del custode solo «ove sia colposa ed imprevedibile» (Cass. n. 25837/2017), ossia «quando essa, rivelandosi come autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, risulti dotata di efficacia causale esclusiva nella pagina 8 di 11 produzione dell' evento lesivo» (Cass. n. 18317/2015), giacché
l'idoneità ad interrompere il nesso causale può essere riconosciuta solo ad un fattore estraneo avente «carattere di imprevedibilità ed eccezionalità» (Cass. n. 2660/2013); in tal senso sono orientati anche i più recenti arresti di legittimità, che, pur affermando che il comportamento del danneggiato (da valutare anche officiosamente ex art. 1227, co. 1 c.c.) può assumere incidenza causale tale da interrompere il nesso eziologico tra la cosa e il danno, non hanno mancato di evidenziare che ciò può avvenire «quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale» (Cass. n. 2480/2018 e Cass. n.9315/2019); non rilevano dunque la pericolosità della cosa e la correlata prevedibilità del danno, quanto piuttosto il fatto che la cosa abbia -in concreto- avuto incidenza causale nella produzione del danno, mentre i profili della non prevedibilità e non prevenibilità assumono rilevanza in relazione a un diverso elemento, ossia al fatto esterno (naturale o di un terzo o della stessa vittima) che il custode abbia individuato come caso fortuito, dovendosi peraltro escludere che il mero rilievo di una condotta colposa della vittima possa valere, se non connotato da imprevedibilità e inevitabilità, a integrare il fortuito (potendo al più rilevare ai fini dell'applicazione dell'art. 1227 c.c.).
6. Nel caso di specie, l'appellato ha correttamente provato il nesso di causalità materiale fra la caduta sofferta e le particolari condizioni della res in custodia, nonchè la pericolosità intrinseca della res. Sul punto la ricostruzione delle fonti di prova ( documentazione fotografica e video, rapporto degli agenti di Polizia
e testimonianze rese da e operata dal primo Tes_1 Tes_2 giudice a pag. 4 della sentenza impugnata, che in questa sede si richiama integralmente, è del tutto condivisa dalla Corte, avendo l'attore correttamente provato che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente pagina 9 di 11 lesiva, del manto stradale, già posseduta in ragione dell'elevato stato di dissesto e della presenza di una grossa buca.
Nel contempo, non risulta affatto provata una condotta del danneggiato abnorme ed eccezionale, idonea ad assurgere a caso fortuito interrompendo il nesso eziologico fra la res e l'evento di danno, posto che la caduta del conducente il motociclo in corrispondenza di una grossa buca presente sulla corsia di marcia non può evidentemente sostenersi che sia imprevedibile (rientrando nel notorio che la presenza di una buca possa determinare la caduta del passante) e imprevenibile (sussistendo, di norma, la possibilità di rimuovere la buca eliminando il dislivello o, almeno, di segnalarla adeguatamente), né essendo emerso che il sig. , nel percorrere CP_1 il tratto di strada, abbia tenuto una condotta del tutto stravagante ovvero connotata da rilevante imprudenza.
Sul punto il giudice di prime cure ha condivisibilmente affermato “Né la responsabilità del convenuto può essere esclusa per il solo Pt_1 fatto che l'attore fosse residente in zona, dovendo in proposito richiamarsi il consolidato principio secondo cui, ai fini della valutazione della condotta del danneggiato come caso fortuito capace di escludere il pregiudizio, la mera circostanza che la buca si trovi nelle vicinanze della sua abitazione non comporta di per sé colpa del danneggiato, occorrendo invece valutare in concreto se vi siano altri elementi da cui dedurre una imprudenza rilevante in termini liberatori per il custode (v. Cass. 26235/2021 e Cass. 14908/2019, nonché, nella giurisprudenza di merito, App. Napoli 16 marzo 2023,
Trib. Aosta 14 gennaio 2022, Trib. Teramo 18 ottobre 2021, App. Roma
24settembre 2020, Trib. Piacenza 5 novembre 2019), e dovendo al riguardo evidenziarsi che nel caso di specie, se è vero che la buca era grande e che l'evento è avvenuto in un orario di piena visibilità, la dinamica dell'incidente (per come narrata dall'attore
e pienamente confermata, come detto, dalle fonti probatorie sopra indicate) è stata tale da non consentire all' di evitare di CP_1
pagina 10 di 11 transitare sulla buca se non rischiando l'impatto con il veicolo proveniente dall'opposto senso di marcia”.
7. Pur acclarata la visibilità del tratto stradale e dell'ampia buca ivi esistente, è stato nel contempo accertato che l' non teneva CP_1 una velocità elevata, procedendo con cautela ( circostanza confermata dal teste e confortata dal fatto che nei confronti del Tes_2 predetto non è stata elevata alcuna contravvenzione)e che, contrariamente agli assunti dell'appellante, la dinamica dell'incidente è stata tale da non consentire all' di evitare CP_1 di transitare sulla buca, se non rischiando di impattare il veicolo proveniente dal senso di marcia opposto ( cfr. rapporto degli agenti di Polizia e testimonianze).
Da ciò discende anche l'evidente infondatezza del secondo motivo di impugnazione, posto che non risulta affatto provata una condotta negligente dell'appellato idonea a fondare ex art. 1227 c.c. una riduzione del quantum risarcitorio in ragione di un suo concorso nella causazione dell'evento di danno.
8.Conclusivamente, l'appello va rigettato.
9.Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna il alla refusione delle spese di lite del Parte_1 presente grado del giudizio, in favore di liquidate Controparte_1 in € 5.800,00 oltre accessori di legge;
3.dichiara che, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R.
115/2002, sussistono i presupposti per l'obbligo di pagamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato a carico del Parte_1
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[...]
Perugia, così deciso nella camera di consiglio del 18.06.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Paola de Lisio Simone Salcerini pagina 11 di 11