Articolo 3 della Legge 11 aprile 1974, n. 138
Articolo 2Articolo 4
Versione
8 maggio 1974
>
Versione
21 agosto 2014
Art. 3. (( 1. I produttori, gli importatori, i grossisti e gli utilizzatori di latte in polvere o di altri latti comunque conservati devono tenere aggiornato un registro di carico e scarico. Il registro di cui al primo periodo e' dematerializzato ed e' realizzato nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) ))
Entrata in vigore il 21 agosto 2014
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente