Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pescara, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 49
CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione della Convenzione contro le doppie imposizioni

    Il Collegio osserva che il ricorrente ha presentato il Modello Unico in Italia per gli anni d'imposta 2021 e 2022, includendo il reddito di pensione e non barrando la casella relativa ai soggetti non residenti. Questa scelta volontaria di tassare le pensioni in Italia è incompatibile con la richiesta di rimborso ai sensi della Convenzione contro le doppie imposizioni. Inoltre, la dichiarazione presentata in Italia risultava a credito, e la restituzione delle ritenute in base alla Convenzione avrebbe potuto determinare un ulteriore vantaggio fiscale non spettante.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pescara, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 49
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pescara
    Numero : 49
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

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