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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pescara, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pescara |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 49/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESCARA Sezione 2, riunita in udienza il 01/07/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PERLA PIETRO, Presidente TOLLOSO ANTONIO, Relatore IANNACONE CIRO, Giudice
in data 01/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 30/2024 depositato il 18/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Signor ha impugnato il silenzio-rifiuto Centro Operativo di Pescara alla istanza di rimborso sulle ritenute da pensione operate per gli anni 2021 e 2022 per un ammontare pari ad € 21.977,61. Ha premesso che aveva precedentemente presentato istanza per il rimborso delle ritenute su redditi di pensione erogati dall'INPS negli anni d'imposta dal 2017 al 2020, che era stato riconosciuto dall'Agenzia con l'accoglimento del reclamo/mediazione. Ha precisato che l'istanza alla quale è seguito il c.d. silenzio-rifiuto, si basava sulle medesime ragioni che avevano indotto l'Ufficio a non intraprendere la via del contenzioso per le citate annualità 2017- 2020, per non dover rispondere delle spese di giudizio, accogliendo il reclamo presentato. Ha contestato la violazione e falsa applicazione degli articoli 18 e 29 della “Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il governo dello stato di Israele per evitare le doppie imposizioni” dato che era residente dall'anno 2009 nello stato di Israele. A sostegno della propria tesi ha allegato tutti i documenti prodotti nel ricorso per le citate annualità 2017-2020, Ha chiesto il rimborso della somma di €uro 21.977, 61, oltre agli interessi come per legge. Il C.O.P. nella memoria di costituzione in giudizio ha evidenziato significativi collegamenti con il territorio nazionale per interessi patrimoniali, economici e affettivi individuati in Italia. Ha insistito per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. La resistente ha evidenziato, nella propria memoria di costituzione, che negli anni 2021/2022 il coniuge del ricorrente era residente a Roma, era proprietario di cinque appartamenti e un garage in tale città e percepiva canoni di locazione annuali per di circa € 100.000,00 dichiarati nel mod. Unico. Inoltre ha aggiungo che il sig. Ricorrente_1 era liquidatore della società Società_1 srl e aveva ha presentato in Italia il mod. Unico per gli anni d'imposta 2021 e 2022 e che pertanto la situazione era ben differente a quella evidenziata nelle annualità 2017/2020. Osserva il Collegio che alcune di queste circostanze non sono ostative per l'ottenimento del rimborso, come il fatto che il coniuge era proprietario di immobili in Roma e dichiarava redditi di locazione in Italia, considerato che è stato dimostrato che anche la consorte era residente in Israele dove si erano spostati i legami affettivi dell'intero nucleo familiare. Tuttavia non è stato contestato quanto affermato dal Cop riguardo al fatto che il ricorrente aveva presentato il mod. Unico per gli anni d'imposta 2021 e 2022 in Italia, comprendendo anche il reddito di pensione, non ha barrando la casella presente sul frontespizio riservata ai soggetti non residenti “Nominativo_1”. Non si tratta, come affermato nelle memorie illustrative del contribuente, di un errore formale ma di una scelta volontaria di tassare le pensioni in Italia incompatibile con la richiesta di rimborso successivamente prodotta ai sensi della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Israele. Per di più, risultando a credito la dichiarazione presentata in Italia, credito certamente compensabile o rimborsabile, la restituzione delle ritenute in base alla Convenzione avrebbe potuto determinare un ulteriore vantaggio fiscale non spettante. Il ricorso deve essere rigettato. La novità e particolarità della questione trattata è motivo per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M
.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Pescara 1 luglio 2025. Il relatore Il presidente
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESCARA Sezione 2, riunita in udienza il 01/07/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PERLA PIETRO, Presidente TOLLOSO ANTONIO, Relatore IANNACONE CIRO, Giudice
in data 01/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 30/2024 depositato il 18/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Signor ha impugnato il silenzio-rifiuto Centro Operativo di Pescara alla istanza di rimborso sulle ritenute da pensione operate per gli anni 2021 e 2022 per un ammontare pari ad € 21.977,61. Ha premesso che aveva precedentemente presentato istanza per il rimborso delle ritenute su redditi di pensione erogati dall'INPS negli anni d'imposta dal 2017 al 2020, che era stato riconosciuto dall'Agenzia con l'accoglimento del reclamo/mediazione. Ha precisato che l'istanza alla quale è seguito il c.d. silenzio-rifiuto, si basava sulle medesime ragioni che avevano indotto l'Ufficio a non intraprendere la via del contenzioso per le citate annualità 2017- 2020, per non dover rispondere delle spese di giudizio, accogliendo il reclamo presentato. Ha contestato la violazione e falsa applicazione degli articoli 18 e 29 della “Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il governo dello stato di Israele per evitare le doppie imposizioni” dato che era residente dall'anno 2009 nello stato di Israele. A sostegno della propria tesi ha allegato tutti i documenti prodotti nel ricorso per le citate annualità 2017-2020, Ha chiesto il rimborso della somma di €uro 21.977, 61, oltre agli interessi come per legge. Il C.O.P. nella memoria di costituzione in giudizio ha evidenziato significativi collegamenti con il territorio nazionale per interessi patrimoniali, economici e affettivi individuati in Italia. Ha insistito per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. La resistente ha evidenziato, nella propria memoria di costituzione, che negli anni 2021/2022 il coniuge del ricorrente era residente a Roma, era proprietario di cinque appartamenti e un garage in tale città e percepiva canoni di locazione annuali per di circa € 100.000,00 dichiarati nel mod. Unico. Inoltre ha aggiungo che il sig. Ricorrente_1 era liquidatore della società Società_1 srl e aveva ha presentato in Italia il mod. Unico per gli anni d'imposta 2021 e 2022 e che pertanto la situazione era ben differente a quella evidenziata nelle annualità 2017/2020. Osserva il Collegio che alcune di queste circostanze non sono ostative per l'ottenimento del rimborso, come il fatto che il coniuge era proprietario di immobili in Roma e dichiarava redditi di locazione in Italia, considerato che è stato dimostrato che anche la consorte era residente in Israele dove si erano spostati i legami affettivi dell'intero nucleo familiare. Tuttavia non è stato contestato quanto affermato dal Cop riguardo al fatto che il ricorrente aveva presentato il mod. Unico per gli anni d'imposta 2021 e 2022 in Italia, comprendendo anche il reddito di pensione, non ha barrando la casella presente sul frontespizio riservata ai soggetti non residenti “Nominativo_1”. Non si tratta, come affermato nelle memorie illustrative del contribuente, di un errore formale ma di una scelta volontaria di tassare le pensioni in Italia incompatibile con la richiesta di rimborso successivamente prodotta ai sensi della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Israele. Per di più, risultando a credito la dichiarazione presentata in Italia, credito certamente compensabile o rimborsabile, la restituzione delle ritenute in base alla Convenzione avrebbe potuto determinare un ulteriore vantaggio fiscale non spettante. Il ricorso deve essere rigettato. La novità e particolarità della questione trattata è motivo per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M
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La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Pescara 1 luglio 2025. Il relatore Il presidente