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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/07/2025, n. 3281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3281 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4410/2025
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice RA EO, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4410 del Ruolo Generale per l'anno 2025
TRA
, con l'avv. Selene Josephine Gaia Miaella e l'avv. Pasquale Carbutti. Parte_1
ATTORE
E
, in persona del ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di Milano.
CONVENUTO
Controparte_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, la parte attrice in epigrafe ha convenuto il
[...]
chiedendo al Tribunale: CP_1
“Previa disapplicazione del provvedimento del n. 0002569 Controparte_1 datato 09.04.2024:
- Accertare e dichiarare l'inapplicabilità dell'istituto della prescrizione decennale al riconoscimento dello status di vittima del dovere;
- Accertare e dichiarare, prescindendo dalla quantificazione della percentuale di invalidità complessiva, lo status di vittima del dovere ovvero di equiparato a vittima del dovere del Sig. così Parte_1 come previsto dall'art. 1, commi 563-564, l. 266/2005, in ragione delle attività svolte e meglio descritte in atti;
- Per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere i benefici previsti dalla normativa vigente in favore delle “Vittime del
1 dovere e dei soggetti ad essi equiparati” di cui alla legge n. 232/2016 in combinato disposto con il D.P.R.
7.07.2006 e l. 206/2004;
- Accertare e dichiarare che l'invalidità complessiva del Sig. Parte_1
è pari al 35% come da relazione medico legale versata in atti, e
[...] comunque non inferiore al 25%, ovvero pari ad altra percentuale maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa;
- Conseguentemente, condannare il : Controparte_1
1) Al pagamento delle somme su indicate derivanti dalla quantificazione dell'invalidità complessiva effettivamente patita dal Sig. (e Pt_1 derivante dalla somma delle percentuali del danno biologico, del danno morale e del valore della differenza tra la percentuale di invalidità riferita alla capacità lavorativa e la percentuale del danno biologico: IC = DB + DM + (IP-DB) ), ovvero:
a) Euro 72.380,00 a titolo di speciale elargizione e derivante dall'importo di 2068,00 euro moltiplicato per ogni punto percentuale di invalidità riscontata in capo al Sig. o la Pt_1 diversa somma che dovesse apparire di giustizia.
b) Euro 500,00 mensili a titolo di assegno vitalizio in ragione del superamento della soglia del 25% di invalidità permanente riportata dal militare o la diversa somma che dovesse apparire di giustizia, ivi compresi gli arretrati da riconoscersi nel termine prescrizionale di 10 anni antecedenti alla domanda (presentata il
12.03.2023); considerato altresì la rivalutazione automatica di cui al D.L. 24.04.2017 n. 50, art. 3, comma 4 quater, convertito con modificazioni dalla L. 21.06.2017, n. 96; considerata altresì
l'equiparazione di cui alla sentenza del 27.03.2017n. 7761 delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione;
c) Euro 1.033,00 mensili a titolo di speciale assegno vitalizio in ragione del superamento della soglia del 25% di invalidità permanente riportata dal militare o la diversa somma che dovesse apparire di giustizia, ivi compresi gli arretrati da riconoscersi nel termine prescrizionale di 10 anni antecedenti alla domanda
(presentata il 12.03.2023); considerato altresì la rivalutazione automatica di cui al D.L. 24.04.2017 n. 50, art. 3, comma 4 quater, convertito con modificazioni dalla L. 21.06.2017, n. 96;
2 2) All'attribuzione in capo al ricorrente a prescindere dalla quantificazione della percentuale di invalidità determinata in corso di causa, degli ulteriori benefici, nessuno escluso, a carattere non economico di cui alla normativa di riferimento: diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica (art. 9 l. 206/2004 e art. 4 del DPR 243/2006); diritto all'erogazione a totale carico del servizio sanitario dei medicinali attualmente classificati nella classe C), di cui all'art. 8, c. 10, l.
24.12.1993, n. 537, laddove vi sia l'attestazione della finalità terapeutica da parte del medico curante (art. 9 l. 206/2004 e art. 1 del l. 203/2000); diritto all'assistenza psicologica a carico dello Stato (art. 6, l. 206/2004); benefici in materia di esenzione dall'imposta sui redditi (art. 3, c. 2, l. 206/2004) e i benefici fiscali di cui all'art. 2, cc.
5 e 6. L. 407/1998 (art. 1, c. 21, l. 232/2016); l'esenzione dall'imposta di bollo, sui documenti e gli atti delle procedure di liquidazione dei benefici ed esenzione delle predette indennità da ogni tipo d'imposta;
l'assunzione diretta (nonché il coniuge ed i figli superstiti ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora unici superstiti), con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli;
l'accesso a borse di studio per i vari anni scolastici ed accademici universitari;
la revisione delle percentuali di invalidità già riconosciute ed indennizzate, secondo le previgenti disposizioni, e loro rivalutazione, per eventuale intercorso aggravamento fisico e per riconoscimento del danno biologico e morale”.
Il si è costituito in giudizio ed ha contestato le pretese avversarie. Controparte_1
Il non si è costituito in giudizio rimanendo contumace. Controparte_2
***
1. Preliminarmente, deve rigettarsi l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte convenuta con riferimento al diritto azionato.
Ed invero, come affermato da Cass. n. 17440/2022, “La condizione di vittima del dovere, tipizzata dall'art. 1, commi 563 e 564, della l. n. 266 del 2005, ha natura di "status", cui consegue l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale "status" trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge” (principio confermato da Cass. nn. 37522/2022, 3868/2023).
*
3 2. Al contrario, deve essere accolta l'eccezione di prescrizione in relazione ai ratei dei benefici anteriori al decennio e alla speciale elargizione, per i quali è previsto il termine di prescrizione decennale (cfr. da ultimo Cass. n. 13556/2025).
Ed invero, quanto alla speciale elargizione, poiché i fatti risalgono al 2008 e la domanda amministrativa
è del 2023, deve ritenersi intervenuta la prescrizione.
Sulla stessa linea, gli arretrati dei benefici economici saranno da riconoscersi nel termine prescrizionale di dieci anni antecedenti alla domanda (presentata il 12.3.2023).
*
3. Venendo al merito, il ricorso deve essere accolto per le ragioni di seguito precisate.
3.1. L'art. 1, comma 563, l. n. 266/2005 dispone che “Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità;
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”.
3.2. La norma richiede quindi la contestuale ricorrenza di tre circostanze:
1) che il soggetto sia deceduto o abbia subito un'invalidità permanente;
2) che sia avvenuto in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto;
3) che sia l'effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi nelle ipotesi descritte alle lettere da a) a f).
3.3. Orbene, nel caso di specie, per quel che riguarda il carattere permanente dell'invalidità subita dall'attore, non può che convalidarsi la consulenza medica prodotta da parte attrice, in cui è stata appurata una “limitazione della spalla e descritta in sede di visita del 26.09.2024, questa risulta stimabile nel 12% dell'integrità psico-fisica del soggetto” (cfr. all. n. 26 al ricorso).
Tali conclusioni peritali sono state solo genericamente contestate dalla difesa del che si è CP_1 limitata a sostenere che la valutazione dell'invalidità permanente “è del tutto divergente dalla reale eziologia e consequenzialità” (cfr. pag. 32 della memoria), senza offrire significativi elementi di contrasto tali da far dubitare della natura del quadro disfunzionale documentato alla spalla.
3.4. Quanto poi all'evento lesivo, è pacifico tra le parti che il fatto (violenta colluttazione con un fuggitivo sospettato di detenere sostanze stupefacenti ai fini di spaccio) per cui si invoca il
4 riconoscimento dello status in controversia, si sia verificato durante un'attività di servizio perlustrativo nel territorio di competenza (così come pure ricostruito nel verbale di arresto all. n. 2 al ricorso).
3.5. Tuttavia, ad avviso del , non potrebbe ritenersi integrata l'ipotesi di cui all'art. 1, comma CP_1
563, l. n. 266/2005 in quanto “le particolari condizioni ambientali ed operative richieste per potersi dar luogo al riconoscimento dello status di vittima del dovere o “equiparato”, non possono essere rappresentate dal normale contesto operativo in cui il Militare è chiamato a prestare il servizio, anche quando si tratta di lavoro svolto per un breve periodo all'estero in teatro operativo dopo la cessazione delle ostilità.
Nel servizio prestato dalla ricorrente non è rintracciabile alcuna particolare condizione d'impiego straordinaria o eccezionale tale da far emergere quei presupposti integranti il citato comma 564. Né si può ritenere la condizione di servizio del ricorrente inserita in contesto di situazioni abnormi, allarmanti, eccezionali ed esorbitanti la normalità del servizio. Il militare ha svolto il compito di assistente e di conduttore di mezzi e durante la sua permanenza in territorio estero non risulta essere stato coinvolto in scontri a fuoco o in altre situazioni di particolare allarme” (cfr. pag. 30-31 della memoria).
3.6. Tale assunto non pare però condivisibile, atteso che:
- la lett. a) del citato comma 563 menziona il “contrasto ad ogni tipo di criminalità” e non prescrive affatto l'espletamento di un servizio qualificato, lasciando piuttosto intendere che vi rientrino anche attività di servizio ordinario;
- ai fini dell'attribuzione dei benefici previsti per le vittime del dovere il d.P.R. n. 243/06 definisce, all'art. 1, lett. b) e c), le missioni come quelle «... di qualunque natura ... quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente» e le particolari condizioni ambientali od operative «le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di Istituto»; su tali basi la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. S.U. n. 759/2017; Cass. S.U. n.
23396/2016; Cass. n. 13114/2015) ha statuito che l'attribuzione dei benefici di cui all'art. 1, commi 563
e 564, della l. n. 266 del 2005 presuppone che i compiti rientranti nella normale attività d'istituto, svolti in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, si siano complicati per l'esistenza o per il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari ulteriori rispetto al rischio tipico ontologicamente e ordinariamente connesso a dette attività;
- tali precedenti, però, riguardano le missioni di qualunque natura, quelle cui si riferisce il comma 564, solo per le quali è previsto che l'invalidità o il decesso dipendano da causa di servizio «... per le particolari condizioni ambientali od operative»;
- invece, il comma 563, a differenza dal comma successivo, non prevede come necessario il ricorrere di un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali (cfr. Cass. n.
10792/2017);
5 - ai fini della configurazione dell'ipotesi di cui all'art. 1, comma 563, lett. a), l. n. 266/2005, basta anche soltanto che l'evento dannoso si sia verificato nell'ambito dello svolgimento di un servizio finalizzato al contrasto di ogni tipo di criminalità;
- poiché l'attività di causa è certamente annoverabile tra i servizi svolti “nel contrasto ad ogni tipo di criminalità”, la censura del convenuto si appalesa priva di pregio;
CP_1
- del resto, nel caso di specie, l'evolversi degli eventi, sfociati nella resistenza agli agenti e nell'aggressione volontaria dell'arrestato nei confronti dell'attore, costituiscono comunque circostanze che non sarebbero collegabili alla normalità dello svolgimento dei compiti d'istituto.
*
4. Il ricorso è quindi parzialmente fondato e vanno pertanto accolte le domande avanzate dalla parte attrice, ad eccezione di quella attinente alla speciale elargizione.
4.1. Il deve essere condannato all'attribuzione dei benefici previsti dalla legge in Controparte_1 forza dell'accertata qualifica di vittima del dovere.
4.3. Inoltre, il va pure condannato alla corresponsione delle relative prestazioni Controparte_1 economiche, quali:
- euro 500,00 mensili a titolo di assegno vitalizio ex art. 4 d.P.R. n. 243/2006 (in ragione del superamento della soglia del 25% di invalidità permanente e nella misura indicata da Cass. S.U.
27.03.2017, n. 7761);
- euro 1.033,00 mensili a titolo di speciale assegno vitalizio ex comb. disp. art. 2, co. 105, l. n. 244/2007 e art. 5, co. 3, l. n. 206/2004 (in ragione del superamento della soglia del 25% di invalidità permanente);
- in questi importi devono essere ricompresi gli arretrati da riconoscersi nel termine prescrizionale di dieci anni antecedenti alla domanda amminstrativa presentata il 12.3.2023;
- il tutto oltre rivalutazione, come per legge.
*
5. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
- dichiara la qualifica della parte attrice di vittima del dovere ai sensi dell'art. 1, comma 563, l. n.
266/2005;
- accerta e dichiara che l'invalidità complessiva della parte attrice è pari al 35%;
- condanna il all'attribuzione, in favore della parte attrice, dei benefici previsti Controparte_1 dalla legge in forza dell'accertata qualifica di vittima del dovere e alla corresponsione, in favore della
6 parte attrice, delle relative prestazioni (per come indicate in parte motiva), oltre rivalutazione come per legge;
- rigetta la domanda avanzata dalla parte attrice in relazione alla speciale elargizione;
- condanna il al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese processuali, Controparte_1 che determina in complessivi euro 43,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi di avvocato oltre
IVA, CPA e rimborso ex art. 2 d.m. n. 55/2014.
Milano, 10.07.2025
Il giudice
RA EO
7
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice RA EO, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4410 del Ruolo Generale per l'anno 2025
TRA
, con l'avv. Selene Josephine Gaia Miaella e l'avv. Pasquale Carbutti. Parte_1
ATTORE
E
, in persona del ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di Milano.
CONVENUTO
Controparte_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, la parte attrice in epigrafe ha convenuto il
[...]
chiedendo al Tribunale: CP_1
“Previa disapplicazione del provvedimento del n. 0002569 Controparte_1 datato 09.04.2024:
- Accertare e dichiarare l'inapplicabilità dell'istituto della prescrizione decennale al riconoscimento dello status di vittima del dovere;
- Accertare e dichiarare, prescindendo dalla quantificazione della percentuale di invalidità complessiva, lo status di vittima del dovere ovvero di equiparato a vittima del dovere del Sig. così Parte_1 come previsto dall'art. 1, commi 563-564, l. 266/2005, in ragione delle attività svolte e meglio descritte in atti;
- Per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere i benefici previsti dalla normativa vigente in favore delle “Vittime del
1 dovere e dei soggetti ad essi equiparati” di cui alla legge n. 232/2016 in combinato disposto con il D.P.R.
7.07.2006 e l. 206/2004;
- Accertare e dichiarare che l'invalidità complessiva del Sig. Parte_1
è pari al 35% come da relazione medico legale versata in atti, e
[...] comunque non inferiore al 25%, ovvero pari ad altra percentuale maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa;
- Conseguentemente, condannare il : Controparte_1
1) Al pagamento delle somme su indicate derivanti dalla quantificazione dell'invalidità complessiva effettivamente patita dal Sig. (e Pt_1 derivante dalla somma delle percentuali del danno biologico, del danno morale e del valore della differenza tra la percentuale di invalidità riferita alla capacità lavorativa e la percentuale del danno biologico: IC = DB + DM + (IP-DB) ), ovvero:
a) Euro 72.380,00 a titolo di speciale elargizione e derivante dall'importo di 2068,00 euro moltiplicato per ogni punto percentuale di invalidità riscontata in capo al Sig. o la Pt_1 diversa somma che dovesse apparire di giustizia.
b) Euro 500,00 mensili a titolo di assegno vitalizio in ragione del superamento della soglia del 25% di invalidità permanente riportata dal militare o la diversa somma che dovesse apparire di giustizia, ivi compresi gli arretrati da riconoscersi nel termine prescrizionale di 10 anni antecedenti alla domanda (presentata il
12.03.2023); considerato altresì la rivalutazione automatica di cui al D.L. 24.04.2017 n. 50, art. 3, comma 4 quater, convertito con modificazioni dalla L. 21.06.2017, n. 96; considerata altresì
l'equiparazione di cui alla sentenza del 27.03.2017n. 7761 delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione;
c) Euro 1.033,00 mensili a titolo di speciale assegno vitalizio in ragione del superamento della soglia del 25% di invalidità permanente riportata dal militare o la diversa somma che dovesse apparire di giustizia, ivi compresi gli arretrati da riconoscersi nel termine prescrizionale di 10 anni antecedenti alla domanda
(presentata il 12.03.2023); considerato altresì la rivalutazione automatica di cui al D.L. 24.04.2017 n. 50, art. 3, comma 4 quater, convertito con modificazioni dalla L. 21.06.2017, n. 96;
2 2) All'attribuzione in capo al ricorrente a prescindere dalla quantificazione della percentuale di invalidità determinata in corso di causa, degli ulteriori benefici, nessuno escluso, a carattere non economico di cui alla normativa di riferimento: diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica (art. 9 l. 206/2004 e art. 4 del DPR 243/2006); diritto all'erogazione a totale carico del servizio sanitario dei medicinali attualmente classificati nella classe C), di cui all'art. 8, c. 10, l.
24.12.1993, n. 537, laddove vi sia l'attestazione della finalità terapeutica da parte del medico curante (art. 9 l. 206/2004 e art. 1 del l. 203/2000); diritto all'assistenza psicologica a carico dello Stato (art. 6, l. 206/2004); benefici in materia di esenzione dall'imposta sui redditi (art. 3, c. 2, l. 206/2004) e i benefici fiscali di cui all'art. 2, cc.
5 e 6. L. 407/1998 (art. 1, c. 21, l. 232/2016); l'esenzione dall'imposta di bollo, sui documenti e gli atti delle procedure di liquidazione dei benefici ed esenzione delle predette indennità da ogni tipo d'imposta;
l'assunzione diretta (nonché il coniuge ed i figli superstiti ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora unici superstiti), con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli;
l'accesso a borse di studio per i vari anni scolastici ed accademici universitari;
la revisione delle percentuali di invalidità già riconosciute ed indennizzate, secondo le previgenti disposizioni, e loro rivalutazione, per eventuale intercorso aggravamento fisico e per riconoscimento del danno biologico e morale”.
Il si è costituito in giudizio ed ha contestato le pretese avversarie. Controparte_1
Il non si è costituito in giudizio rimanendo contumace. Controparte_2
***
1. Preliminarmente, deve rigettarsi l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte convenuta con riferimento al diritto azionato.
Ed invero, come affermato da Cass. n. 17440/2022, “La condizione di vittima del dovere, tipizzata dall'art. 1, commi 563 e 564, della l. n. 266 del 2005, ha natura di "status", cui consegue l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale "status" trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge” (principio confermato da Cass. nn. 37522/2022, 3868/2023).
*
3 2. Al contrario, deve essere accolta l'eccezione di prescrizione in relazione ai ratei dei benefici anteriori al decennio e alla speciale elargizione, per i quali è previsto il termine di prescrizione decennale (cfr. da ultimo Cass. n. 13556/2025).
Ed invero, quanto alla speciale elargizione, poiché i fatti risalgono al 2008 e la domanda amministrativa
è del 2023, deve ritenersi intervenuta la prescrizione.
Sulla stessa linea, gli arretrati dei benefici economici saranno da riconoscersi nel termine prescrizionale di dieci anni antecedenti alla domanda (presentata il 12.3.2023).
*
3. Venendo al merito, il ricorso deve essere accolto per le ragioni di seguito precisate.
3.1. L'art. 1, comma 563, l. n. 266/2005 dispone che “Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità;
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”.
3.2. La norma richiede quindi la contestuale ricorrenza di tre circostanze:
1) che il soggetto sia deceduto o abbia subito un'invalidità permanente;
2) che sia avvenuto in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto;
3) che sia l'effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi nelle ipotesi descritte alle lettere da a) a f).
3.3. Orbene, nel caso di specie, per quel che riguarda il carattere permanente dell'invalidità subita dall'attore, non può che convalidarsi la consulenza medica prodotta da parte attrice, in cui è stata appurata una “limitazione della spalla e descritta in sede di visita del 26.09.2024, questa risulta stimabile nel 12% dell'integrità psico-fisica del soggetto” (cfr. all. n. 26 al ricorso).
Tali conclusioni peritali sono state solo genericamente contestate dalla difesa del che si è CP_1 limitata a sostenere che la valutazione dell'invalidità permanente “è del tutto divergente dalla reale eziologia e consequenzialità” (cfr. pag. 32 della memoria), senza offrire significativi elementi di contrasto tali da far dubitare della natura del quadro disfunzionale documentato alla spalla.
3.4. Quanto poi all'evento lesivo, è pacifico tra le parti che il fatto (violenta colluttazione con un fuggitivo sospettato di detenere sostanze stupefacenti ai fini di spaccio) per cui si invoca il
4 riconoscimento dello status in controversia, si sia verificato durante un'attività di servizio perlustrativo nel territorio di competenza (così come pure ricostruito nel verbale di arresto all. n. 2 al ricorso).
3.5. Tuttavia, ad avviso del , non potrebbe ritenersi integrata l'ipotesi di cui all'art. 1, comma CP_1
563, l. n. 266/2005 in quanto “le particolari condizioni ambientali ed operative richieste per potersi dar luogo al riconoscimento dello status di vittima del dovere o “equiparato”, non possono essere rappresentate dal normale contesto operativo in cui il Militare è chiamato a prestare il servizio, anche quando si tratta di lavoro svolto per un breve periodo all'estero in teatro operativo dopo la cessazione delle ostilità.
Nel servizio prestato dalla ricorrente non è rintracciabile alcuna particolare condizione d'impiego straordinaria o eccezionale tale da far emergere quei presupposti integranti il citato comma 564. Né si può ritenere la condizione di servizio del ricorrente inserita in contesto di situazioni abnormi, allarmanti, eccezionali ed esorbitanti la normalità del servizio. Il militare ha svolto il compito di assistente e di conduttore di mezzi e durante la sua permanenza in territorio estero non risulta essere stato coinvolto in scontri a fuoco o in altre situazioni di particolare allarme” (cfr. pag. 30-31 della memoria).
3.6. Tale assunto non pare però condivisibile, atteso che:
- la lett. a) del citato comma 563 menziona il “contrasto ad ogni tipo di criminalità” e non prescrive affatto l'espletamento di un servizio qualificato, lasciando piuttosto intendere che vi rientrino anche attività di servizio ordinario;
- ai fini dell'attribuzione dei benefici previsti per le vittime del dovere il d.P.R. n. 243/06 definisce, all'art. 1, lett. b) e c), le missioni come quelle «... di qualunque natura ... quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente» e le particolari condizioni ambientali od operative «le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di Istituto»; su tali basi la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. S.U. n. 759/2017; Cass. S.U. n.
23396/2016; Cass. n. 13114/2015) ha statuito che l'attribuzione dei benefici di cui all'art. 1, commi 563
e 564, della l. n. 266 del 2005 presuppone che i compiti rientranti nella normale attività d'istituto, svolti in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, si siano complicati per l'esistenza o per il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari ulteriori rispetto al rischio tipico ontologicamente e ordinariamente connesso a dette attività;
- tali precedenti, però, riguardano le missioni di qualunque natura, quelle cui si riferisce il comma 564, solo per le quali è previsto che l'invalidità o il decesso dipendano da causa di servizio «... per le particolari condizioni ambientali od operative»;
- invece, il comma 563, a differenza dal comma successivo, non prevede come necessario il ricorrere di un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali (cfr. Cass. n.
10792/2017);
5 - ai fini della configurazione dell'ipotesi di cui all'art. 1, comma 563, lett. a), l. n. 266/2005, basta anche soltanto che l'evento dannoso si sia verificato nell'ambito dello svolgimento di un servizio finalizzato al contrasto di ogni tipo di criminalità;
- poiché l'attività di causa è certamente annoverabile tra i servizi svolti “nel contrasto ad ogni tipo di criminalità”, la censura del convenuto si appalesa priva di pregio;
CP_1
- del resto, nel caso di specie, l'evolversi degli eventi, sfociati nella resistenza agli agenti e nell'aggressione volontaria dell'arrestato nei confronti dell'attore, costituiscono comunque circostanze che non sarebbero collegabili alla normalità dello svolgimento dei compiti d'istituto.
*
4. Il ricorso è quindi parzialmente fondato e vanno pertanto accolte le domande avanzate dalla parte attrice, ad eccezione di quella attinente alla speciale elargizione.
4.1. Il deve essere condannato all'attribuzione dei benefici previsti dalla legge in Controparte_1 forza dell'accertata qualifica di vittima del dovere.
4.3. Inoltre, il va pure condannato alla corresponsione delle relative prestazioni Controparte_1 economiche, quali:
- euro 500,00 mensili a titolo di assegno vitalizio ex art. 4 d.P.R. n. 243/2006 (in ragione del superamento della soglia del 25% di invalidità permanente e nella misura indicata da Cass. S.U.
27.03.2017, n. 7761);
- euro 1.033,00 mensili a titolo di speciale assegno vitalizio ex comb. disp. art. 2, co. 105, l. n. 244/2007 e art. 5, co. 3, l. n. 206/2004 (in ragione del superamento della soglia del 25% di invalidità permanente);
- in questi importi devono essere ricompresi gli arretrati da riconoscersi nel termine prescrizionale di dieci anni antecedenti alla domanda amminstrativa presentata il 12.3.2023;
- il tutto oltre rivalutazione, come per legge.
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5. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
- dichiara la qualifica della parte attrice di vittima del dovere ai sensi dell'art. 1, comma 563, l. n.
266/2005;
- accerta e dichiara che l'invalidità complessiva della parte attrice è pari al 35%;
- condanna il all'attribuzione, in favore della parte attrice, dei benefici previsti Controparte_1 dalla legge in forza dell'accertata qualifica di vittima del dovere e alla corresponsione, in favore della
6 parte attrice, delle relative prestazioni (per come indicate in parte motiva), oltre rivalutazione come per legge;
- rigetta la domanda avanzata dalla parte attrice in relazione alla speciale elargizione;
- condanna il al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese processuali, Controparte_1 che determina in complessivi euro 43,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi di avvocato oltre
IVA, CPA e rimborso ex art. 2 d.m. n. 55/2014.
Milano, 10.07.2025
Il giudice
RA EO
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