Cass. civ., SS.UU., sentenza 08/03/2019, n. 06882
CASS
Sentenza 8 marzo 2019

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La clausola di un contratto di locazione (nella specie, ad uso diverso), che attribuisca al conduttore l'obbligo di farsi carico di ogni tassa, imposta ed onere relativo ai beni locati ed al contratto, manlevando conseguentemente il locatore, non è affetta da nullità per contrasto con l'art. 53 Cost. - configurabile quando l'imposta non venga corrisposta al fisco dal percettore del reddito ma da un soggetto diverso, obbligatosi a pagarla in vece e conto del primo - qualora essa sia stata prevista dalle parti come componente integrante la misura del canone locativo complessivamente dovuto dal conduttore e non implichi che il tributo debba essere pagato da un soggetto diverso dal contribuente, trattandosi in tal caso di pattuizione da ritenersi in via generale consentita in mancanza di una specifica diversa disposizione di legge.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 08/03/2019, n. 06882
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6882
Data del deposito : 8 marzo 2019

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