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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/04/2025, n. 1950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1950 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1534/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Grazia Longo Presidente
dott. Gaetano Cataldo Giudice
dott. Angelo Pappalardo Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1534/2022
PROMOSSA DA
, (C.F. ), domiciliata come in atti;
rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. LUCIO SPAMPINATO e dall'avv. MARIA ANTONELLA LAUDANI giusta procura in atti.
ATTRICE
CONTRO
pagina 1 di 13 (C.F. ), domiciliata come in atti;
rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2
dall'avv. ALFIO FRANCO AMATO giusta procura in atti.
CONVENUTA E ATTRICE IN RICONVENZIONALE
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 02/10/2024 le parti hanno concluso come in verbale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Sul piano dell'ordine logico giuridico delle questioni da esaminare assume rilievo preliminare la domanda di riduzione proposta in via riconvenzionale da parte convenuta . Controparte_1
E invero con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio l'attrice ha Parte_1
premesso di essere comproprietaria unitamente all'odierna convenuta di un fondo (Terreno in
Belpasso, Contrada Timpa di Pero, esteso circa ha 1:54:59, in catasto al foglio 38, particelle 1-7-60,
per la quota di ½) e di una abitazione con annesso tratto di terreno (Casa in Riposto Frazione Torre
Archirafi, Via Filandieri n. 1-3, piano terra, con annesso piccolo tratto di terreno, in catasto al foglio 6,
particella 217 e 218, il fabbricato e particella 513 il terreno;
di proprietà dell'attrice per l'intero la particella 217 e per la quota di 11/12 le particelle 218 e 513). L'attrice ha quindi precisato che il titolo della comunione è costituito in parte dalla successione ex lege al padre, , deceduto in Persona_1
Belpasso il 09.11.2016, e per il resto dalla successione testamentaria della madre , Persona_2
deceduta in Belpasso il 14.11.2020, come da testamento pubblico del 03.05.2018, registrato a Catania
il 11.02.2021 al n. 4621, per poi limitarsi a chiedere lo scioglimento della comunione.
pagina 2 di 13 Radicatosi il contraddittorio, ha tuttavia chiesto il rigetto della domanda di Controparte_1
divisione per come proposta, dovendosi innanzitutto, in accoglimento della domanda di riduzione,
accertare l'inefficacia delle disposizioni testamentarie e disporre la reintegrazione della legittima mediante la proporzionale riduzione delle predette disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui la de cuius, poteva disporre, anche alla luce delle donazioni ricevute in vita dalla Persona_2
odierna attrice . Parte_1
Orbene, l'azione di riduzione si configura come azione di natura personale, diretta non a rivendicare specifici beni, ma ad ottenere una declaratoria di inefficacia delle donazioni e/o disposizioni testamentarie lesive della quota astratta normativamente riservata ai successori necessari,
consentendo a quest'ultimi di far valere sul valore dei beni donati o lasciati a terzi le proprie ragioni successorie.
Nel caso concreto non vi è innanzitutto dubbio che la convenuta, in quanto figlia della de cuius,
sia erede necessaria al pari della sorella odierna attrice. Assume in particolare rilievo l'art. 537 co. 2
cod. civ., a tenore del quale se il genitore lascia più figli è loro riservata la quota dei due terzi da dividersi in parti uguali tra tutti i discendenti. L'odierna attrice ha quindi diritto ad una quota di legittima pari a un terzo.
Ciò posto, per determinare l'ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre e della legittima è necessario procedere eseguendo le operazioni imposte dal Legislatore con l'art. 556 c.c., in base al quale "Per determinare l'ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti. Si
riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate negli articoli 747 a 750, e sull'asse così formato si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre". La disponibile (che è la quota massima del patrimonio della pagina 3 di 13 quale il defunto poteva disporre a titolo di liberalità, per atto tra vivi o mortis causa) viene perciò
calcolata per differenza fra relictum (al netto dei debiti) + donatum e legittima spettante complessivamente ai legittimari.
Nel caso concreto il reclitum, inteso come insieme di tutto ciò che apparteneva alla de cuius, è
costituito quasi interamente da beni immobili, ossia:
- dai beni attribuiti esclusivamente ad (1. Piena proprietà del fabbricato di due Parte_1
elevazioni fuori terra, sito in Belpasso, via Vittorio Emanuele III, costituito da appartamento al primo piano, avente accesso dal civico 349 e da bottega al piano terra, avente accesso dal civico 351, con annessa piccola corte;
il tutto censito al N.C.E.U. del Comune di Belpasso, al foglio 107, part, 4811 (ex
2254), sub 3, Cat A/3, Classe 3, consistenza 8 vani, R. € 256,16, superficie 211 mq, escluso aree scoperte;
2. - Piena proprietà appartamento per civile abitazione, sito in Belpasso, via Vittorio
Emanuele III n. 402, al primo piano ed annesso garage al piano terra del medesimo edificio;
il tutto censito al N.C.E.U. del Comune di Belpasso, al foglio 107, part. 2764, sub 55 (ex sub 17), Cat A/2,
Classe 5, consistenza 8,5 vani, R. € 548,74, superficie 199 mq, escluso aree scoperte e sub. 10, Cat C/6,
Classe 2, consistenza 17 mq R. € 43,02; 3) proprietà 11/12 della casa piano terra sita in Riposto, fraz.
Torre Archirafi, via Filandieri n. 1-3, composta da due unità abitative, censite al N.C.E.U. del Comune
di Riposto, al foglio 6, part.lle 217, Cat A/5, Classe 1, consistenza 2 vani (circa 40 mq), R € 64,04 e particella 218, Cat A/4, Classe 2, consistenza 61 mq, R € 150,81;
- dai beni attribuiti esclusivamente ad (1. Piena proprietà di un locale di antica Controparte_1
costruzione, sito in Belpasso, via Vittorio Emanuele III n. 347, con annessa piccola corte retrostante,
censito al N.C.E.U. del Comune di Belpasso, al foglio 107, part. 4811 (ex 2254) sub 1, Cat C/1, Classe
6, consistenza 54 mq R. € 1.280,09; 2. Piena proprietà – appartamento per civile abitazione sito in
Belpasso, via Vittorio Emanuele III n. 402, al primo piano ed annesso garage al piano terra del pagina 4 di 13 medesimo edificio;
il tutto censito al N.C.E.U. del Comune di Belpasso, al foglio 107, part. 2764, sub.
18, Cat A/2, Classe 5, consistenza 8 vani, R. € 516,46, superficie 181 mq, escluso aree scoperte, e sub.
7 Cat. C/6, Classe 2, consistenza di mq 19. R. € 48,08;
- nonché dal bene lasciato ad entrambe le parti in causa, con la quota di metà per ciascuna, ossia del tratto di terreno sito in Belpasso, C.da Timpa di Pero, censito al N.C.T. del Comune di Belpasso, al foglio 38, particella 1, seminativo irriguo, Classe 2, Superficie 3241 mq. Reddito Dominicale € 1,51,
Reddito Agrario € 19,25, particella 7, seminativo irriguo, Classe 2, Superficie 4960 mq. Reddito
Dominicale € 2,31, Reddito Agrario € 29,46; particella 60, seminativo arborato, Classe 2, Superficie
7258 mq. Reddito Dominicale € 24,36; reddito Agrario € 11,25.
Quanto ai beni mobili, sebbene la de cuius abbia lasciato all'attrice anche “tutte Parte_1
le somme di danaro esistenti alla sua morte”, vi è specifica allegazione, non contestata, soltanto della esistenza di un attivo di € 157,68. Difetta anche l'allegazione e la prova di eventuali passività rilevanti in questa sede.
In applicazione dell'art. 2697 c.c., grava su chi agisce in riduzione l'onere di determinare con esattezza il valore della massa ereditaria, il valore della legittima e la misura della lesione della stessa,
mediante allegazione e prova di tutti gli elementi occorrenti per stabilire se sia o meno avvenuta, ed in quale entità, la lesione della quota di riserva (v., ex multis, Cass. Civ. 30.6.2011, n. 14473).
Per altro verso va osservato che la parte convenuta, attrice in riconvenzionale, ha chiesto di stabilire la misura della quota di legittima con la collazione delle donazioni dirette e/o indirette che la ha ricevuto in vita, rimettendo le stesse nel patrimonio ereditario. L'istituto della Parte_1
collazione ha tuttavia natura endodivisionale e non rileva ai fini dell'azione di riduzione.
In sede di riunione fittizia, deve tuttavia considerarsi anche il donatum e nella fattispecie deve però essere computata, diversamente da quanto ritenuto da parte convenuta, la sola somma di €
pagina 5 di 13 22.500,00.
A tal fine, parte convenuta ha infatti documentato l'emissione di assegni fra il 2016 e il 2017 in favore dell'attrice, ossia dall'emissione di n. 4 assegni di € 5.000,00, datati 17.11.2017- ass. n.
0780833511, 24.11.2017 – ass. n. 0780833513, 01.12.2017 ass. n. 0780833514, 16.02.2018 ass. n.
0780833574, nonché dall' assegno n. 0776714893 di € 2.500,00 datato 09.12.2016 in favore di Per_3
marito della sig.ra .
[...] Parte_1
In proposito parte attrice ha invero contestato solo che si sia trattato di donazioni in suo favore,
ma non di liberalità in generale, anzi ammettendo che si è trattato di regali.
Per il resto, sul piano del donatum, parte convenuta ha genericamente evidenziato che il defunto marito , ebbe a bonificare in vita, in data 24.03.2016, in favore della la Persona_1 Persona_2
somma di € 100.000,00, senza provare che tale somma sia poi rimasta nella disponibilità della de cuius
fino a cadere in successione, e che dal conto della de cuius sarebbero stati effettuati prelievi ingiustificati, senza né meglio individuare e quantificare tali prelievi né dimostrare che gli stessi abbiano integrato appropriazioni da parte della convenuta ovvero donazioni rilevanti ai fini della riduzione.
E invero parte convenuta, consapevole della genericità delle stesse allegazioni in merito ai prelievi effettuati operando sul conto della de cuius, nel corso dell'istruttoria ha chiesto, ai sensi dell'art. 210 c.p.c, in primo luogo di ordinare alla UniCredit Banca, l'esibizione degli estratti del conto corrente intestato alla de cuius Controparte_2
Sennonchè tale istanza è inammissibile, perché il potere attribuito al giudice dall'art. 210 c.p.c.,
di ordinare ad una delle parti o ad un terzo l'esibizione di un documento (o di altra cosa) di cui ritenga necessaria l'acquisizione al processo è discrezionale. Pertanto, ogni facoltà, riservata al giudice (artt.
118, 210 e 213), di disporre, su istanza di parte o d'ufficio, l'acquisizione di prove nel processo, proprio pagina 6 di 13 perché configura un'eccezione al sovraordinato criterio di incidenza dell'onere probatorio stabilito dall'art. 2697 c.c., deve essere esercitata rigorosamente nelle ipotesi e nei limiti previsti dalle norme di riferimento. Pertanto, la discrezionalità del giudice con riguardo all'ordine di esibizione di un documento non deve mai essere ispirata da una funzione sostitutiva dell'onere della prova spettante alla parte, sebbene sia subordinata all'istanza della controparte, presupposto che di per sé non vale a ridistribuire le incombenze istruttorie assegnate dal medesimo art. 2697 c.c. Non può allora essere ordinata l'esibizione in giudizio di un documento di una parte o di un terzo, allorquando l'interessato possa di propria iniziativa acquisirne una copia e produrla in causa (cfr. Cass. III, n. 19475/2005).
Trattandosi di strumento istruttorio residuale, l'ordine ex art. 210 è, cioè, utilizzabile soltanto quando la prova del fatto non sia acquisibile aliunde (cfr. Cass. lav., 12997/2004).
Nel caso di specie anche parte convenuta è erede di e non sussistono quindi Controparte_2
ostacoli normativi alla richiesta alla banca, da parte dell'erede, dei documenti relativi ai rapporti intrattenuti dal defunto.
Non vi è inoltre prova, perché non vi è produzione tempestiva in tal senso entro i termini di rito,
che l'Istituto di credito abbia opposto un rifiuto immotivato in tal senso.
In assenza di dimostrazione di specifiche operazione sul conto della de cuius che possano potenzialmente costituire donazioni o sottrazioni senza titolo di denaro da restituire alla massa, non sono rilevanti nemmeno le restanti istanze istruttorie, ossia l'acquisizione sempre ai sensi dell'art. 210
c.p.c. dei verbali di causa del procedimento n. 553/2018 V.G. Tribunale Civile di Catania e la prova orale (per testi e interrogatorio formale), tendenti a dimostrare, in via indiziaria, che la gestione del conto della de cuius da parte dell'attrice e dei suoi familiari abbia comportato la distrazione di somme non meglio individuate.
Ciò premesso in ordine agli elementi da tenere conto ai fini della riunione fittizia, quanto agli pagina 7 di 13 immobili facenti parte del relictum è stato dato mandato al nominato c.t.u., Ing. , di Persona_4
valutare i suddetti beni al momento dell'apertura della successione. All'esito al c.t.u., oltre a chiarire ampiamente i criteri utilizzati, ha esaminato e ampiamente risposto alle osservazioni del consulente di parte convenuta (pagg. 35 – 38 dell'elaborato peritale), per poi confermare le proprie conclusioni sulla base di argomentazioni immuni da vizi logici e tecnici.
Nel merito, il c.t.u, con valutazioni che si condividono perché precise, tecnicamente corrette ed immuni da vizi logici, ha indicato in € 889.750,00 il valore totale dei beni immobili lasciati dalla de
cuius al momento dell'apertura della successione.
Tale valore deve essere inoltre incrementato di € 157,68, pari al modesto attivo dei conti correnti intestati alla de cuius.
Aggiungendo al relictum la somma di € 22.500, pari al valore delle donazioni, e non sottraendo alcuna passività (non provata) si giunge al valore di € 912.407,68.
In termini di valore parte convenuta aveva quindi diritto ad € 304,135,00 (1/3).
Poiché, secondo la c.t.u., ha ricevuto beni immobili per un valore di € 365.775, Controparte_1
ossia superiore, la domanda di riduzione deve essere rigettata.
All'esito, la domanda di divisione di parte attrice deve trovare accoglimento, secondo le quote dalla stessa individuate.
Giova infatti brevemente premettere che, ai sensi dell'art. 1111 c.c., ciascuno dei partecipanti, in mancanza di una divisione contrattuale, può sempre domandare lo scioglimento della comunione,
proponendo domanda di divisione giudiziale.
Nel caso concreto giova inoltre osservare che, al di là delle espressioni letterali utilizzate, con il testamento pubblico la de cuius , ha provveduto, ai sensi dell'articolo 588 del c.c., alla Persona_2
individuazione e all'assegnazione alle due figlie di tutti i beni, intendendo quindi chiamare l'istituito pagina 8 di 13 nell'universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto e configurando una successione a titolo universale ("institutio ex re certa").
Acquisite le relative planimetrie, non sono inoltre emerse irregolarità urbanistiche o catastali ostative alla domanda di divisione.
Quanto alle modalità di scioglimento della comunione, l'art. 1114 c.c. e l'art. 718 c.c. riconoscono a ciascuna delle parti del giudizio di divisione il diritto a una porzione di beni immobili qualitativamente omogenea all'intero; diritto, questo, che non è, però, assoluto e inderogabile, ma trova un limite, oltre che nella indivisibilità per legge del bene dettata nell'interesse della produzione nazionale, nel pregiudizio che il frazionamento recherebbe alle ragioni della pubblica economia dell'igiene e nella non comoda divisibilità degli immobili (art. 720 c.c.). Quest'ultimo concetto di "non comoda divisibilità" presenta due aspetti tra loro complementari: uno strutturale, che si delinea quando la divisione richiede operazioni e accorgimenti troppo costosi o complessi ovvero l'imposizione di pesi,
limiti e servitù per il godimento delle singole quote, e un altro funzionale, che si configura allorché la divisione importi un pregiudizio al valore economico dell'intero oppure una deviazione della normale utilizzazione dei beni. Al di fuori di queste ipotesi, la cui esistenza, se ritenuta dal giudice del merito,
deve essere adeguatamente motivata, ciascun condividente ha il diritto di ricevere una quota qualitativamente omogenea (all'intero) dell'immobile o degli immobili sottoposti a divisione.
In altre parole, la disposizione di cui all'art. 720 c.c. che disciplina l'ipotesi della non comoda divisibilità di un immobile, costituisce una deroga al principio generale dell'art. 718, che attribuisce a ciascun condividente il diritto ad una parte dei beni in natura e, pertanto, la non comoda divisibilità di un immobile può essere ritenuta solo ove risulti rigorosamente accertata la ricorrenza dei suoi presupposti (cfr. tra le tante Cass. 21 giugno 1985 n. 3717, Cass. 11 maggio 1995 n. 5133 e Cass. 22
giugno 1995 n. 7083).
pagina 9 di 13 Nella vicenda processuale in esame, secondo quanto chiarito dal c.t.u. e come si evince dalla natura del bene, il terreno per cui è causa è agevolmente divisibile in due porzioni, con caratteristiche omogenee e superficie solo leggermente differente, financo mantenendo l'attuale suddivisione catastale e senza dover affrontare spese di rilevo e frazionamento.
Segnatamente, la “Porzione A” può essere formata dalle particelle 1 e 7, della Superficie
8.201,00 m2 e la “Porzione B” dalla particella 60 Superficie 7.258,00 m2, oltre a un conguaglio di €
1.025,50.
A questo punto si potrebbe procedere al sorteggio, come chiesto da parte attrice. La disciplina in parola è tuttavia derogabile, il sorteggio, da effettuare al passaggio in giudicato della sentenza,
implicherebbe ulteriori tempi e costi processuali e non avrebbe alcuna utilità sostanziale, perché
nessuna delle parti ha espresso preferenza alcuna fra i due lotti, sostanzialmente equivalenti.
In assenza di richieste sul punto delle parti, si ritiene quindi di dover attribuire, come ipotizzato dal c.t.u. alla convenuta la “Porzione A”, ossia il terreno in Belpasso, contrada Timpa Controparte_1
di Pero, al foglio 38, particella 1 e 7 (valore stimato € 57.807,00) e alla attrice la Parte_1
“Porzione B”, ossia il Terreno in Belpasso, contrada Timpa di Pero, al foglio 38, particella 60 (valore stimato € 50.806,00)
Quanto all'immobile in Riposto Frazione Torre Archirafi, via Filandieri n° 1- 3, piano terra,
nell'insieme in catasto al foglio 6, particella 218, è agevole rilevare che esso non possa essere materialmente e agevolmente diviso separando in natura la quota di 1/12 della parte convenuta.
Rimane dunque da disporre lo scioglimento della comunione esaminando le richieste di attribuzione ovvero mediante vendita all'incanto dell'immobile.
L'art. 720 c.c. configura però la vendita all'incanto degli immobili non divisibili come rimedio residuale, cui ricorrere quando nessuno dei condividenti possa o voglia giovarsi della facoltà di pagina 10 di 13 attribuzione dell'interno, con i conseguenti addebiti. Tale domanda di attribuzione vale di per sé ad impedire che sia disposta la vendita e in questa ipotesi non deve essere svolta alcuna valutazione sull'entità della relativa quota rispetto alle altre, non potendo aver luogo il giudizio comparativo.
Nella specie la domanda della parte attrice, che ha espressamente e chiaramente avanzato richiesta di attribuzione dell'appartamento, è certamente idonea ad evitare la vendita.
D'altra parte, parte attrice è titolare della quota ampiamente maggiore e non è nemmeno sorta contestazione sulle modalità di scioglimento della comunione
Indi, ritiene il Tribunale di dover attribuire alla attrice l'intera proprietà Parte_1
dell'immobile in Riposto Frazione Torre Archirafi, via Filandieri n° 1- 3, piano terra, nell'insieme in catasto al foglio 6, particella 218, meglio descritto in atti, salvo conguaglio in favore della convenuta.
Quanto al valore dell'immobile, con la relazione a firma dell'Ing. è stato altresì Persona_4
accertato in € 59.400,00 il valore nell'intero del suddetto bene al momento della divisione (ex art. 726
c.c.).
La quota parte spettante alla convenuta, da corrispondere a titolo di conguaglio, ha dunque un valore pari ad € 4.950,00 come meglio specificato anche dal c.t.u.
Considerando entrambi gli immobili e compensando parzialmente i conguagli, residua un minor conguaglio di € 2.051,00 da versare in favore di parte attrice.
Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo tenendo conto del valore effettivo della causa in base alle asse relitto e dell'attività concretamente espletata (parametro inferiore al medio per tutte le fasi), seguono la soccombenza della convenuta nei confronti della parte attrice, considerando sia la totale soccombenza in relazione al rigetto della domanda di riduzione sia che la richiesta di rigetto della domanda di divisione secondo le quote indicate dalla controparte. D'altra parte, ai fini della regolamentazione delle spese nei giudizi di divisione, la valutazione giudiziale non deve considerare pagina 11 di 13 solo l'esito decisorio su eventuali vere e proprie domande confluite nel giudizio di divisione o su vere e proprie opposizioni al diritto alla divisione, ma deve estendersi al complessivo contegno processuale dei condividenti anche su aspetti squisitamente divisionali, inclusa la scelta fra diverse soluzioni divisorie alternative (cfr. Cassazione civile sez. VI, 06/02/2020, n. 2770).
Anche le spese di c.t.u. vanno quindi definitivamente poste a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) rigetta la domanda riconvenzionale di riduzione della convenuta;
Controparte_1
2) in accoglimento della domanda di divisione della parte attrice, dispone lo scioglimento della comunione sussistente inter partes, e per l'effetto dispone l'attribuzione:
- alla attrice , del Terreno in Belpasso, contrada Timpa di Pero, al foglio 38, Parte_1
particella 60 nonché dell'intera proprietà dell'immobile in Riposto Frazione Torre Archirafi,
via Filandieri n° 1- 3, piano terra, nell'insieme in catasto al foglio 6, particella 218;
- alla convenuta , del terreno in Belpasso, contrada Timpa di Pero, al foglio Controparte_1
38, particella 1 e 7;
- pone a carico di , a titolo di conguaglio, il pagamento della somma di € Controparte_1
2.051,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo, in favore di;
Parte_1
3) dispone la trascrizione della presente sentenza presso la competente Conservatoria dei Registri
Immobiliari;
4) condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali sostenute dalla Controparte_1
attrice , che liquida nella complessiva somma di € 14.598,00, oltre alle spese forfetarie Parte_1
nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
pagina 12 di 13 5) pone le spese di c.t.u., già liquidate in atti, definitivamente a carico della convenuta
[...]
. CP_1
Così deciso in Catania nella Camera di Consiglio della III Sez. Civ. del Tribunale di Catania,
del 27.3.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Angelo Pappalardo dott.ssa Grazia Longo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Grazia Longo Presidente
dott. Gaetano Cataldo Giudice
dott. Angelo Pappalardo Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1534/2022
PROMOSSA DA
, (C.F. ), domiciliata come in atti;
rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. LUCIO SPAMPINATO e dall'avv. MARIA ANTONELLA LAUDANI giusta procura in atti.
ATTRICE
CONTRO
pagina 1 di 13 (C.F. ), domiciliata come in atti;
rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2
dall'avv. ALFIO FRANCO AMATO giusta procura in atti.
CONVENUTA E ATTRICE IN RICONVENZIONALE
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 02/10/2024 le parti hanno concluso come in verbale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Sul piano dell'ordine logico giuridico delle questioni da esaminare assume rilievo preliminare la domanda di riduzione proposta in via riconvenzionale da parte convenuta . Controparte_1
E invero con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio l'attrice ha Parte_1
premesso di essere comproprietaria unitamente all'odierna convenuta di un fondo (Terreno in
Belpasso, Contrada Timpa di Pero, esteso circa ha 1:54:59, in catasto al foglio 38, particelle 1-7-60,
per la quota di ½) e di una abitazione con annesso tratto di terreno (Casa in Riposto Frazione Torre
Archirafi, Via Filandieri n. 1-3, piano terra, con annesso piccolo tratto di terreno, in catasto al foglio 6,
particella 217 e 218, il fabbricato e particella 513 il terreno;
di proprietà dell'attrice per l'intero la particella 217 e per la quota di 11/12 le particelle 218 e 513). L'attrice ha quindi precisato che il titolo della comunione è costituito in parte dalla successione ex lege al padre, , deceduto in Persona_1
Belpasso il 09.11.2016, e per il resto dalla successione testamentaria della madre , Persona_2
deceduta in Belpasso il 14.11.2020, come da testamento pubblico del 03.05.2018, registrato a Catania
il 11.02.2021 al n. 4621, per poi limitarsi a chiedere lo scioglimento della comunione.
pagina 2 di 13 Radicatosi il contraddittorio, ha tuttavia chiesto il rigetto della domanda di Controparte_1
divisione per come proposta, dovendosi innanzitutto, in accoglimento della domanda di riduzione,
accertare l'inefficacia delle disposizioni testamentarie e disporre la reintegrazione della legittima mediante la proporzionale riduzione delle predette disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui la de cuius, poteva disporre, anche alla luce delle donazioni ricevute in vita dalla Persona_2
odierna attrice . Parte_1
Orbene, l'azione di riduzione si configura come azione di natura personale, diretta non a rivendicare specifici beni, ma ad ottenere una declaratoria di inefficacia delle donazioni e/o disposizioni testamentarie lesive della quota astratta normativamente riservata ai successori necessari,
consentendo a quest'ultimi di far valere sul valore dei beni donati o lasciati a terzi le proprie ragioni successorie.
Nel caso concreto non vi è innanzitutto dubbio che la convenuta, in quanto figlia della de cuius,
sia erede necessaria al pari della sorella odierna attrice. Assume in particolare rilievo l'art. 537 co. 2
cod. civ., a tenore del quale se il genitore lascia più figli è loro riservata la quota dei due terzi da dividersi in parti uguali tra tutti i discendenti. L'odierna attrice ha quindi diritto ad una quota di legittima pari a un terzo.
Ciò posto, per determinare l'ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre e della legittima è necessario procedere eseguendo le operazioni imposte dal Legislatore con l'art. 556 c.c., in base al quale "Per determinare l'ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti. Si
riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate negli articoli 747 a 750, e sull'asse così formato si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre". La disponibile (che è la quota massima del patrimonio della pagina 3 di 13 quale il defunto poteva disporre a titolo di liberalità, per atto tra vivi o mortis causa) viene perciò
calcolata per differenza fra relictum (al netto dei debiti) + donatum e legittima spettante complessivamente ai legittimari.
Nel caso concreto il reclitum, inteso come insieme di tutto ciò che apparteneva alla de cuius, è
costituito quasi interamente da beni immobili, ossia:
- dai beni attribuiti esclusivamente ad (1. Piena proprietà del fabbricato di due Parte_1
elevazioni fuori terra, sito in Belpasso, via Vittorio Emanuele III, costituito da appartamento al primo piano, avente accesso dal civico 349 e da bottega al piano terra, avente accesso dal civico 351, con annessa piccola corte;
il tutto censito al N.C.E.U. del Comune di Belpasso, al foglio 107, part, 4811 (ex
2254), sub 3, Cat A/3, Classe 3, consistenza 8 vani, R. € 256,16, superficie 211 mq, escluso aree scoperte;
2. - Piena proprietà appartamento per civile abitazione, sito in Belpasso, via Vittorio
Emanuele III n. 402, al primo piano ed annesso garage al piano terra del medesimo edificio;
il tutto censito al N.C.E.U. del Comune di Belpasso, al foglio 107, part. 2764, sub 55 (ex sub 17), Cat A/2,
Classe 5, consistenza 8,5 vani, R. € 548,74, superficie 199 mq, escluso aree scoperte e sub. 10, Cat C/6,
Classe 2, consistenza 17 mq R. € 43,02; 3) proprietà 11/12 della casa piano terra sita in Riposto, fraz.
Torre Archirafi, via Filandieri n. 1-3, composta da due unità abitative, censite al N.C.E.U. del Comune
di Riposto, al foglio 6, part.lle 217, Cat A/5, Classe 1, consistenza 2 vani (circa 40 mq), R € 64,04 e particella 218, Cat A/4, Classe 2, consistenza 61 mq, R € 150,81;
- dai beni attribuiti esclusivamente ad (1. Piena proprietà di un locale di antica Controparte_1
costruzione, sito in Belpasso, via Vittorio Emanuele III n. 347, con annessa piccola corte retrostante,
censito al N.C.E.U. del Comune di Belpasso, al foglio 107, part. 4811 (ex 2254) sub 1, Cat C/1, Classe
6, consistenza 54 mq R. € 1.280,09; 2. Piena proprietà – appartamento per civile abitazione sito in
Belpasso, via Vittorio Emanuele III n. 402, al primo piano ed annesso garage al piano terra del pagina 4 di 13 medesimo edificio;
il tutto censito al N.C.E.U. del Comune di Belpasso, al foglio 107, part. 2764, sub.
18, Cat A/2, Classe 5, consistenza 8 vani, R. € 516,46, superficie 181 mq, escluso aree scoperte, e sub.
7 Cat. C/6, Classe 2, consistenza di mq 19. R. € 48,08;
- nonché dal bene lasciato ad entrambe le parti in causa, con la quota di metà per ciascuna, ossia del tratto di terreno sito in Belpasso, C.da Timpa di Pero, censito al N.C.T. del Comune di Belpasso, al foglio 38, particella 1, seminativo irriguo, Classe 2, Superficie 3241 mq. Reddito Dominicale € 1,51,
Reddito Agrario € 19,25, particella 7, seminativo irriguo, Classe 2, Superficie 4960 mq. Reddito
Dominicale € 2,31, Reddito Agrario € 29,46; particella 60, seminativo arborato, Classe 2, Superficie
7258 mq. Reddito Dominicale € 24,36; reddito Agrario € 11,25.
Quanto ai beni mobili, sebbene la de cuius abbia lasciato all'attrice anche “tutte Parte_1
le somme di danaro esistenti alla sua morte”, vi è specifica allegazione, non contestata, soltanto della esistenza di un attivo di € 157,68. Difetta anche l'allegazione e la prova di eventuali passività rilevanti in questa sede.
In applicazione dell'art. 2697 c.c., grava su chi agisce in riduzione l'onere di determinare con esattezza il valore della massa ereditaria, il valore della legittima e la misura della lesione della stessa,
mediante allegazione e prova di tutti gli elementi occorrenti per stabilire se sia o meno avvenuta, ed in quale entità, la lesione della quota di riserva (v., ex multis, Cass. Civ. 30.6.2011, n. 14473).
Per altro verso va osservato che la parte convenuta, attrice in riconvenzionale, ha chiesto di stabilire la misura della quota di legittima con la collazione delle donazioni dirette e/o indirette che la ha ricevuto in vita, rimettendo le stesse nel patrimonio ereditario. L'istituto della Parte_1
collazione ha tuttavia natura endodivisionale e non rileva ai fini dell'azione di riduzione.
In sede di riunione fittizia, deve tuttavia considerarsi anche il donatum e nella fattispecie deve però essere computata, diversamente da quanto ritenuto da parte convenuta, la sola somma di €
pagina 5 di 13 22.500,00.
A tal fine, parte convenuta ha infatti documentato l'emissione di assegni fra il 2016 e il 2017 in favore dell'attrice, ossia dall'emissione di n. 4 assegni di € 5.000,00, datati 17.11.2017- ass. n.
0780833511, 24.11.2017 – ass. n. 0780833513, 01.12.2017 ass. n. 0780833514, 16.02.2018 ass. n.
0780833574, nonché dall' assegno n. 0776714893 di € 2.500,00 datato 09.12.2016 in favore di Per_3
marito della sig.ra .
[...] Parte_1
In proposito parte attrice ha invero contestato solo che si sia trattato di donazioni in suo favore,
ma non di liberalità in generale, anzi ammettendo che si è trattato di regali.
Per il resto, sul piano del donatum, parte convenuta ha genericamente evidenziato che il defunto marito , ebbe a bonificare in vita, in data 24.03.2016, in favore della la Persona_1 Persona_2
somma di € 100.000,00, senza provare che tale somma sia poi rimasta nella disponibilità della de cuius
fino a cadere in successione, e che dal conto della de cuius sarebbero stati effettuati prelievi ingiustificati, senza né meglio individuare e quantificare tali prelievi né dimostrare che gli stessi abbiano integrato appropriazioni da parte della convenuta ovvero donazioni rilevanti ai fini della riduzione.
E invero parte convenuta, consapevole della genericità delle stesse allegazioni in merito ai prelievi effettuati operando sul conto della de cuius, nel corso dell'istruttoria ha chiesto, ai sensi dell'art. 210 c.p.c, in primo luogo di ordinare alla UniCredit Banca, l'esibizione degli estratti del conto corrente intestato alla de cuius Controparte_2
Sennonchè tale istanza è inammissibile, perché il potere attribuito al giudice dall'art. 210 c.p.c.,
di ordinare ad una delle parti o ad un terzo l'esibizione di un documento (o di altra cosa) di cui ritenga necessaria l'acquisizione al processo è discrezionale. Pertanto, ogni facoltà, riservata al giudice (artt.
118, 210 e 213), di disporre, su istanza di parte o d'ufficio, l'acquisizione di prove nel processo, proprio pagina 6 di 13 perché configura un'eccezione al sovraordinato criterio di incidenza dell'onere probatorio stabilito dall'art. 2697 c.c., deve essere esercitata rigorosamente nelle ipotesi e nei limiti previsti dalle norme di riferimento. Pertanto, la discrezionalità del giudice con riguardo all'ordine di esibizione di un documento non deve mai essere ispirata da una funzione sostitutiva dell'onere della prova spettante alla parte, sebbene sia subordinata all'istanza della controparte, presupposto che di per sé non vale a ridistribuire le incombenze istruttorie assegnate dal medesimo art. 2697 c.c. Non può allora essere ordinata l'esibizione in giudizio di un documento di una parte o di un terzo, allorquando l'interessato possa di propria iniziativa acquisirne una copia e produrla in causa (cfr. Cass. III, n. 19475/2005).
Trattandosi di strumento istruttorio residuale, l'ordine ex art. 210 è, cioè, utilizzabile soltanto quando la prova del fatto non sia acquisibile aliunde (cfr. Cass. lav., 12997/2004).
Nel caso di specie anche parte convenuta è erede di e non sussistono quindi Controparte_2
ostacoli normativi alla richiesta alla banca, da parte dell'erede, dei documenti relativi ai rapporti intrattenuti dal defunto.
Non vi è inoltre prova, perché non vi è produzione tempestiva in tal senso entro i termini di rito,
che l'Istituto di credito abbia opposto un rifiuto immotivato in tal senso.
In assenza di dimostrazione di specifiche operazione sul conto della de cuius che possano potenzialmente costituire donazioni o sottrazioni senza titolo di denaro da restituire alla massa, non sono rilevanti nemmeno le restanti istanze istruttorie, ossia l'acquisizione sempre ai sensi dell'art. 210
c.p.c. dei verbali di causa del procedimento n. 553/2018 V.G. Tribunale Civile di Catania e la prova orale (per testi e interrogatorio formale), tendenti a dimostrare, in via indiziaria, che la gestione del conto della de cuius da parte dell'attrice e dei suoi familiari abbia comportato la distrazione di somme non meglio individuate.
Ciò premesso in ordine agli elementi da tenere conto ai fini della riunione fittizia, quanto agli pagina 7 di 13 immobili facenti parte del relictum è stato dato mandato al nominato c.t.u., Ing. , di Persona_4
valutare i suddetti beni al momento dell'apertura della successione. All'esito al c.t.u., oltre a chiarire ampiamente i criteri utilizzati, ha esaminato e ampiamente risposto alle osservazioni del consulente di parte convenuta (pagg. 35 – 38 dell'elaborato peritale), per poi confermare le proprie conclusioni sulla base di argomentazioni immuni da vizi logici e tecnici.
Nel merito, il c.t.u, con valutazioni che si condividono perché precise, tecnicamente corrette ed immuni da vizi logici, ha indicato in € 889.750,00 il valore totale dei beni immobili lasciati dalla de
cuius al momento dell'apertura della successione.
Tale valore deve essere inoltre incrementato di € 157,68, pari al modesto attivo dei conti correnti intestati alla de cuius.
Aggiungendo al relictum la somma di € 22.500, pari al valore delle donazioni, e non sottraendo alcuna passività (non provata) si giunge al valore di € 912.407,68.
In termini di valore parte convenuta aveva quindi diritto ad € 304,135,00 (1/3).
Poiché, secondo la c.t.u., ha ricevuto beni immobili per un valore di € 365.775, Controparte_1
ossia superiore, la domanda di riduzione deve essere rigettata.
All'esito, la domanda di divisione di parte attrice deve trovare accoglimento, secondo le quote dalla stessa individuate.
Giova infatti brevemente premettere che, ai sensi dell'art. 1111 c.c., ciascuno dei partecipanti, in mancanza di una divisione contrattuale, può sempre domandare lo scioglimento della comunione,
proponendo domanda di divisione giudiziale.
Nel caso concreto giova inoltre osservare che, al di là delle espressioni letterali utilizzate, con il testamento pubblico la de cuius , ha provveduto, ai sensi dell'articolo 588 del c.c., alla Persona_2
individuazione e all'assegnazione alle due figlie di tutti i beni, intendendo quindi chiamare l'istituito pagina 8 di 13 nell'universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto e configurando una successione a titolo universale ("institutio ex re certa").
Acquisite le relative planimetrie, non sono inoltre emerse irregolarità urbanistiche o catastali ostative alla domanda di divisione.
Quanto alle modalità di scioglimento della comunione, l'art. 1114 c.c. e l'art. 718 c.c. riconoscono a ciascuna delle parti del giudizio di divisione il diritto a una porzione di beni immobili qualitativamente omogenea all'intero; diritto, questo, che non è, però, assoluto e inderogabile, ma trova un limite, oltre che nella indivisibilità per legge del bene dettata nell'interesse della produzione nazionale, nel pregiudizio che il frazionamento recherebbe alle ragioni della pubblica economia dell'igiene e nella non comoda divisibilità degli immobili (art. 720 c.c.). Quest'ultimo concetto di "non comoda divisibilità" presenta due aspetti tra loro complementari: uno strutturale, che si delinea quando la divisione richiede operazioni e accorgimenti troppo costosi o complessi ovvero l'imposizione di pesi,
limiti e servitù per il godimento delle singole quote, e un altro funzionale, che si configura allorché la divisione importi un pregiudizio al valore economico dell'intero oppure una deviazione della normale utilizzazione dei beni. Al di fuori di queste ipotesi, la cui esistenza, se ritenuta dal giudice del merito,
deve essere adeguatamente motivata, ciascun condividente ha il diritto di ricevere una quota qualitativamente omogenea (all'intero) dell'immobile o degli immobili sottoposti a divisione.
In altre parole, la disposizione di cui all'art. 720 c.c. che disciplina l'ipotesi della non comoda divisibilità di un immobile, costituisce una deroga al principio generale dell'art. 718, che attribuisce a ciascun condividente il diritto ad una parte dei beni in natura e, pertanto, la non comoda divisibilità di un immobile può essere ritenuta solo ove risulti rigorosamente accertata la ricorrenza dei suoi presupposti (cfr. tra le tante Cass. 21 giugno 1985 n. 3717, Cass. 11 maggio 1995 n. 5133 e Cass. 22
giugno 1995 n. 7083).
pagina 9 di 13 Nella vicenda processuale in esame, secondo quanto chiarito dal c.t.u. e come si evince dalla natura del bene, il terreno per cui è causa è agevolmente divisibile in due porzioni, con caratteristiche omogenee e superficie solo leggermente differente, financo mantenendo l'attuale suddivisione catastale e senza dover affrontare spese di rilevo e frazionamento.
Segnatamente, la “Porzione A” può essere formata dalle particelle 1 e 7, della Superficie
8.201,00 m2 e la “Porzione B” dalla particella 60 Superficie 7.258,00 m2, oltre a un conguaglio di €
1.025,50.
A questo punto si potrebbe procedere al sorteggio, come chiesto da parte attrice. La disciplina in parola è tuttavia derogabile, il sorteggio, da effettuare al passaggio in giudicato della sentenza,
implicherebbe ulteriori tempi e costi processuali e non avrebbe alcuna utilità sostanziale, perché
nessuna delle parti ha espresso preferenza alcuna fra i due lotti, sostanzialmente equivalenti.
In assenza di richieste sul punto delle parti, si ritiene quindi di dover attribuire, come ipotizzato dal c.t.u. alla convenuta la “Porzione A”, ossia il terreno in Belpasso, contrada Timpa Controparte_1
di Pero, al foglio 38, particella 1 e 7 (valore stimato € 57.807,00) e alla attrice la Parte_1
“Porzione B”, ossia il Terreno in Belpasso, contrada Timpa di Pero, al foglio 38, particella 60 (valore stimato € 50.806,00)
Quanto all'immobile in Riposto Frazione Torre Archirafi, via Filandieri n° 1- 3, piano terra,
nell'insieme in catasto al foglio 6, particella 218, è agevole rilevare che esso non possa essere materialmente e agevolmente diviso separando in natura la quota di 1/12 della parte convenuta.
Rimane dunque da disporre lo scioglimento della comunione esaminando le richieste di attribuzione ovvero mediante vendita all'incanto dell'immobile.
L'art. 720 c.c. configura però la vendita all'incanto degli immobili non divisibili come rimedio residuale, cui ricorrere quando nessuno dei condividenti possa o voglia giovarsi della facoltà di pagina 10 di 13 attribuzione dell'interno, con i conseguenti addebiti. Tale domanda di attribuzione vale di per sé ad impedire che sia disposta la vendita e in questa ipotesi non deve essere svolta alcuna valutazione sull'entità della relativa quota rispetto alle altre, non potendo aver luogo il giudizio comparativo.
Nella specie la domanda della parte attrice, che ha espressamente e chiaramente avanzato richiesta di attribuzione dell'appartamento, è certamente idonea ad evitare la vendita.
D'altra parte, parte attrice è titolare della quota ampiamente maggiore e non è nemmeno sorta contestazione sulle modalità di scioglimento della comunione
Indi, ritiene il Tribunale di dover attribuire alla attrice l'intera proprietà Parte_1
dell'immobile in Riposto Frazione Torre Archirafi, via Filandieri n° 1- 3, piano terra, nell'insieme in catasto al foglio 6, particella 218, meglio descritto in atti, salvo conguaglio in favore della convenuta.
Quanto al valore dell'immobile, con la relazione a firma dell'Ing. è stato altresì Persona_4
accertato in € 59.400,00 il valore nell'intero del suddetto bene al momento della divisione (ex art. 726
c.c.).
La quota parte spettante alla convenuta, da corrispondere a titolo di conguaglio, ha dunque un valore pari ad € 4.950,00 come meglio specificato anche dal c.t.u.
Considerando entrambi gli immobili e compensando parzialmente i conguagli, residua un minor conguaglio di € 2.051,00 da versare in favore di parte attrice.
Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo tenendo conto del valore effettivo della causa in base alle asse relitto e dell'attività concretamente espletata (parametro inferiore al medio per tutte le fasi), seguono la soccombenza della convenuta nei confronti della parte attrice, considerando sia la totale soccombenza in relazione al rigetto della domanda di riduzione sia che la richiesta di rigetto della domanda di divisione secondo le quote indicate dalla controparte. D'altra parte, ai fini della regolamentazione delle spese nei giudizi di divisione, la valutazione giudiziale non deve considerare pagina 11 di 13 solo l'esito decisorio su eventuali vere e proprie domande confluite nel giudizio di divisione o su vere e proprie opposizioni al diritto alla divisione, ma deve estendersi al complessivo contegno processuale dei condividenti anche su aspetti squisitamente divisionali, inclusa la scelta fra diverse soluzioni divisorie alternative (cfr. Cassazione civile sez. VI, 06/02/2020, n. 2770).
Anche le spese di c.t.u. vanno quindi definitivamente poste a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) rigetta la domanda riconvenzionale di riduzione della convenuta;
Controparte_1
2) in accoglimento della domanda di divisione della parte attrice, dispone lo scioglimento della comunione sussistente inter partes, e per l'effetto dispone l'attribuzione:
- alla attrice , del Terreno in Belpasso, contrada Timpa di Pero, al foglio 38, Parte_1
particella 60 nonché dell'intera proprietà dell'immobile in Riposto Frazione Torre Archirafi,
via Filandieri n° 1- 3, piano terra, nell'insieme in catasto al foglio 6, particella 218;
- alla convenuta , del terreno in Belpasso, contrada Timpa di Pero, al foglio Controparte_1
38, particella 1 e 7;
- pone a carico di , a titolo di conguaglio, il pagamento della somma di € Controparte_1
2.051,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo, in favore di;
Parte_1
3) dispone la trascrizione della presente sentenza presso la competente Conservatoria dei Registri
Immobiliari;
4) condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali sostenute dalla Controparte_1
attrice , che liquida nella complessiva somma di € 14.598,00, oltre alle spese forfetarie Parte_1
nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
pagina 12 di 13 5) pone le spese di c.t.u., già liquidate in atti, definitivamente a carico della convenuta
[...]
. CP_1
Così deciso in Catania nella Camera di Consiglio della III Sez. Civ. del Tribunale di Catania,
del 27.3.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Angelo Pappalardo dott.ssa Grazia Longo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 13 di 13