2. La revoca e' sempre disposta se il ((Ministro della giustizia)) ne fa richiesta.
CAP012 CAP013 CAP014 CAP015
L'art. 718 cod. proc. pen. prevede che sulla revoca o la sostituzione delle misure coercitive disposte per fini estradizionali ai sensi dell'art. 716 cod. proc. pen., decide la corte di appello, previa fissazione di apposita udienza. […]
Leggi di più…[…] La liberazione è avvenuta a seguito di una richiesta del Ministro della Giustizia che, non ravvisando le condizioni per la consegna e anticipando la decisione della Corte d'appello (l'udienza dinanzi ai giudici milanesi per valutare la richiesta di concessione degli arresti domiciliari era prevista per il prossimo 15 gennaio), ha fatto uso delle prerogative contemplate dall'art. 718 c.p.p. […]
Leggi di più…[…] Infatti, ai sensi dell'art. 718 c.p.p., l'eventuale sussistenza delle denunciate omissioni va fatta valere dall'interessato innanzi alla stessa Corte d'Appello in sede di richiesta della revoca della misura eseguita. […]
Leggi di più…[…] Alla pronuncia consegue la revoca delle misure cautelari non detentive attualmente applicate al GGG ai sensi dell'art. 718 cod. proc. pen. […]
Leggi di più…[…] Premesso che il ricorso proposto ai sensi dell'art. 718 cod. proc. pen. È consentito esclusivamente per violazione di legge, concetto nel quale va compresa anche la motivazione assente o apparente, giova ricordare che, in tema di misure cautelari disposte nell'ambito di una procedura di estradizione passiva, […]
Leggi di più…