Articolo 718 del Codice di procedura penale
Articolo 717Articolo 740 ter
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24 ottobre 1989
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31 ottobre 2017
Art. 718. Revoca e sostituzione delle misure 1. La revoca e la sostituzione delle misure previste dagli articoli precedenti sono disposte in camera di consiglio dalla corte di appello o, nel corso del procedimento davanti alla corte di cassazione, dalla corte medesima.
2. La revoca e' sempre disposta se il ((Ministro della giustizia)) ne fa richiesta.
CAP012 CAP013 CAP014 CAP015
Entrata in vigore il 31 ottobre 2017
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