Versione
24 ottobre 1989
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Versione
31 ottobre 2017
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Art. 718. Revoca e sostituzione delle misure 1. La revoca e la sostituzione delle misure previste dagli articoli precedenti sono disposte in camera di consiglio dalla corte di appello o, nel corso del procedimento davanti alla corte di cassazione, dalla corte medesima.
2. La revoca e' sempre disposta se il ((Ministro della giustizia)) ne fa richiesta.
CAP012 CAP013 CAP014 CAP015
2. La revoca e' sempre disposta se il ((Ministro della giustizia)) ne fa richiesta.
CAP012 CAP013 CAP014 CAP015
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- 1. Giudice cautelare dell'estradizione è il collegio, non il delegato (Cass. 11847/22)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 3 maggio 2022 · 277.59262
L'art. 718 cod. proc. pen. prevede che sulla revoca o la sostituzione delle misure coercitive disposte per fini estradizionali ai sensi dell'art. 716 cod. proc. pen., decide la corte di appello, previa fissazione di apposita udienza. […]
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Giurisprudenza • 147
- 1. Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/03/2022, n. 11847Provvedimento: […] Violazione dell'art. 718 cod. proc. pen. […]Leggi di più...
- competenza funzionale·
- art. 178 cod. proc. pen.·
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