Sentenza 2 marzo 1999
Massime • 2
Con il rinvio operato dall'art. 80, della legge 219 del 1981 (che si riferisce a tutte le indennità previste dalla legge 385 del 1980, e tra queste all'indennità di occupazione, di cui all'art. 2), agli artt. 12 e 13 legge 2892 del 1885, la giurisdizione della Giunta speciale espropriazioni presso la Corte d'Appello di Napoli è estesa all'indennità di occupazione legittima.
La giurisdizione della Giunta speciale espropriazioni presso la Corte d'Appello di Napoli è limitata alla determinazione delle indennità di esproprio e di occupazione legittima, onde va cassata la sentenza che determini l'indennità di occupazione legittima nonostante l'annullamento dell'atto di occupazione, da parte del giudice amministrativo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 02/03/1999, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 2 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Manfredo GROSSI - Presidente di Sezione -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione
Dott. Gaetano GAROFALO - Consigliere -
Dott. Massimo GENGHINI - Consigliere -
Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. Paolo VITTORIA - Consigliere -
Dott. Alessandro CRISCUOLO - Rel. Consigliere -
Dott. Ettore GIANNANTONIO - Consigliere -
Dott. Federico ROSELLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CONSORZIO DI, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DEI PARIOLI 67, Presso lo studio dell'avvocato ANTONIO LAMBERTI, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
LAURENZA CLORINDA, LAURENZA RAFFAELLA, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA PROBA PETRONIA 60, presso là studio dell'avvocato GIOVANNI SALAZAR, rappresentate e difese dall'avvocato GIUSEPPE ABBAMONTE, giusta delega, margine del controricorso;
- controricorrente -
nonché contro
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 84/96 della Giunta speciale per le espropriazioni presso la c.a. di NAPOLI, depositata il 14/11/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/11/98 dal Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO;
uditi gli Avvocati Ennio LUPONIO, per delega dell'Avvocato Antonio LAMBERTI, per il ricorrente, Claudio NERI, per delega dell'Avvocato Giuseppe ABBAMONTE, per le controricorrenti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico NARDI che ha concluso peri l'accoglimento del primo motivo, accoglimento per, quanto di ragione del secondo e del terzo motivo;
inammissibilità del quarto motivo;
rigetto dei restanti motivi. Svolgimento del processo
Con citazione notificata il 2 dicembre 1987 le signore IN e RA EN dichiararono:
Che erano proprietarie di un edificio sito in NA al corso Secondigliano, civici dal n. 304 al n. 314;
Che erano, inoltre, proprietarie di una unità immobiliare in NA al corso Secondigliano, civici 300 e 302, immediatamente adiacente all'edificio sopra indicato;
Che con ordinanze n. 1, 2 e 4/81 il commissario straordinario di governo aveva individuato i cespiti descritti tra quelli da espropriare, nell'ambito del programma di ricostruzione ex titolo VIII^ della legge n. 219 del 1981;
Che contro tale individuazione, e limitatamente all'edificio in NA al corso Secondigliano distinto con i numeri civici da 304 a 314, le proprietarie avevano presentato ricorso al tribunale amministrativo regionale per la Campania, il quale lo aveva accolto con sentenza n. 312 del 1986, impugnata con appello;
Che, stante l'esecutività della sentenza del TAR (ex art. 33 primo comma della legge 6 dicembre 1971 n. 1034), il consorzio concessionario avrebbe dovuto procedere alle notifiche delle indennità esclusivamente per gli immobili con ingresso dai n. civici 300 e 302, per i quali l'individuazione non era stata annullata e che in effetti erano stati acquisiti dal commissario straordinario;
Che, essendo ancora pendente l'appello, esse ritenevano necessario proporre opposizione avverso tutte le indennità liquidate, perché irrisorie in quanto fissate in circa lire 117.000.000 contro una valutazione di lire 1.371.231.000 operata dal loro consulente di parte.
Su tali premesse le attrici convennero in giudizio davanti alla giunta speciale per le espropriazioni, istituita presso la corte d'appello di NA, il consorzio DI ed il sindaco di NA, quale commissario straordinario di governo ex titolo VIII^ della legge n. 219 del 1981, proponendo opposizione alla stima e chiedendo che:
1) fossero determinate le giuste indennità di espropriazione e di occupazione relative all'intero complesso immobiliare di loro proprietà, condannando chi di ragione tra i convenuti, anche in solido, al relativo pagamento in proporzione delle rispettive quote di pertinenza, con la rivalutazione monetaria e gli interessi come per legge;
2) fosse condannato chi di ragione tra i convenuti, anche in solido, al pagamento delle spese giudiziali.
Instaurato il contraddittorio, il consorzio DI eccepì il difetto di giurisdizione della giunta, il difetto della propria legittimazione passiva, l'irricevibilità e l'inammissibilità delle domande, chiedendone comunque il rigetto.
Si costituì anche il Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, eccependo l'inammissibilità, l'improponibilità e l'infondatezza delle domande, il difetto di giurisdizione della giunta e la carenza di legittimazione attiva.
Nel corso del giudizio il Consiglio di Stato in s.g. pronunciò la sentenza n. 723/90 depositata il 3 ottobre 1990, con la quale respinse l'appello del sindaco di NA contro la sentenza del TAR Campania n. 312/86, che aveva annullato i provvedimenti di individuazione ed occupazione relativi al fabbricato in NA al corso Secondigliano 310 di proprietà delle attrici, riportato al NCEU, fol.5, particella 432, sub 5, 6, 14, 15, 16.
Nell'udienza del 7 marzo 1996 le attrici dichiararono che:
L'indennità di espropriazione era richiesta limitatamente ai cespiti espropriati, di fatto occupati e demoliti (particella 432 sub 3 e 9, e particella 430 sub 6 oltre al cortile ed al locale interno al civico 296);
L'indennità di occupazione era richiesta relativamente all'intero complesso immobiliare.
All'esito dell'istruzione la giunta speciale, con sentenza n. 84/96 depositata il 14 novembre 1996, notificata al consorzio DI il 6 febbraio 1997:
a) dichiarò il difetto di legittimazione passiva della presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, compensando le spese giudiziali tra le attrici e l'amministrazione;
b) dichiarò che non era dovuta alcuna somma a titolo d'indennità di espropriazione dal consorzio DI alle attrici, relativamente ai cespiti censiti alla particella 432 sub 5, 6, 14, 15 e 16;
c) determinò l'indennità di espropriazione dovuta dal consorzio DI alle attrici, relativamente ai cespiti censiti alla particella 430 sub 6 ed alla particella 432 sub 9 in lire 19.113.275 ed ordinò al detto consorzio di depositare presso la Cassa depositi e prestiti la somma pari alla differenza tra l'importo di cui sopra e quello già depositato, oltre agli interessi legali dalla data del decreto di espropriazione (21 marzo 1990);
d) condannò il consorzio DI a pagare, in favore delle attrici, mediante deposito con le stesse modalità, l'indennità di occupazione legittima in misura corrispondente al saggio degli interessi legali per anno sul valore pieno dei cespiti censiti alla particella 432 sub 5, 6, 14, 15 e 16, pari a lire 587.562.000, con decorrenza dall'11 giugno 1981 alla data di deposito della sentenza n. 723/90 del Consiglio di Stato, che aveva annullato il provvedimento di individuazione e di occupazione (3 ottobre 1990), oltre agli interessi legali ulteriori sull'importo così determinato da quest'ultima data a quella dell'effettivo deposito del dovuto;
e) condannò il consorzio DI a pagare alle attrici, mediante deposito con le stesse modalità, l'indennità di occupazione legittima nella misura corrispondente al saggio degli interessi legali per anno sul valore pieno dei cespiti espropriati, censiti alla particella 430 sub 6 ed alla particella 432 sub 9, pari a lire 37.200.000, con decorrenza dall'11 giugno 1981 alla data del decreto di espropriazione (21 marzo 1990), oltre agli interessi legali ulteriori sull'importo così determinato, da quest'ultima data a quella di effettivo deposito del dovuto;
f) condannò il consorzio DI al pagamento delle spese giudiziali (come in sentenza).
La giunta speciale considerò:
Che andava esclusa la legittimazione passiva ad causam della presidenza del Consiglio dei Ministri perché - ai sensi degli artt. 80, 81 e 84 della legge 14 maggio 1981 n. 219, nonché dell'ordinanza commissariale n. 45 del 16 dicembre 1981 - per le opere di cui al programma edilizio affidate, in concessione mediante apposite convenzioni, è demandato all'ente concessionario il compimento in nome proprio di tutte le operazioni (materiali, tecniche e giuridiche) occorrenti per la realizzazione del programma edilizio, ancorché comportanti l'esercizio di poteri di carattere pubblicistico, quali quelli inerenti all'espletamento delle procedure di espropriazione, all'offerta, al pagamento o al deposito delle indennità;
Che, pertanto, l'ente concessionario assumeva la qualità di soggetto responsabile nei confronti dell'espropriato per tutte le obbligazioni delle quali, anche se anteriormente insorte, non poteva non essere consapevole nel momento della sottoscrizione del capitolato di concessione;
Che del pari andava respinta l'eccezione secondo la quale nessuna somma si sarebbe dovuta versare alle attrici a titolo d'indennità di occupazione, perché l'art. 80 sesto comma ultima parte della legge n. 219 del 1981 (ritenuta legittima con ordinanza n. 607/1987 della
Corte costituzionale) riconosce ai proprietari "tutte le indennità previste dalla legge 29 luglio 1980 n. 385", la quale nell'art. 2 contempla anche l'indennità di occupazione;
Che, peraltro, tale interpretazione era conforme al principio generale per cui ogni occupazione temporanea e di urgenza di beni immobili ingenera un'obbligazione indennitaria, diretta a compensare - per tutta la sua durata - il nocumento connesso al mancato godimento del bene occupato, vale a dire una perdita che, essendo diversa da quella derivante dall'espropriazione, postula un separato ristoro;
Che il fabbricato in NA al corso Secondigliano n. 310, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 723/90 (passata in giudicato), non era più oggetto della richiesta di rideterminazione dell'indennità di espropriazione;
Che, quindi, la domanda delle attrici andava limitata:
- alla determinazione dell'indennità di occupazione del fabbricato in NA al corso Secondigliano 310, e precisamente dei cespiti censiti alla particella 432 sub 5, 6, 14, 15 e 16;
- alla determinazione dell'indennità di espropriazione ed occupazione, relativamente ai cespiti al corso Secondigliano n. 296, dei cespiti censiti alla particella 430 sub 6 ed alla particella 432 sub 9;
che gli immobili (di cui le signore EN erano proprietarie in virtù dei titoli richiamati in sentenza) presentavano la consistenza, le caratteristiche, le identificazioni catastali e le destinazioni, come analiticamente riportate nella sentenza medesima (v. pag. 7, 8,9) e per essi erano state stimate dall'ufficio commissariale le indennità in quest'ultima indicate;
che il decreto di espropriazione relativo al cespite censito alla particella 432 sub 3 era stato emesso il 21 settembre 1989 col n. 2177, quello relativo al cespite censito alla particella 430 sub 6 era stato emesso il 21 marzo 1990 col n. 2975, mentre non risultava emesso decreto di esproprio relativamente ai cespiti censiti alla particella 432 sub 5, 6, 9, 14, 15 e 16;
che il consulente tecnico delle attrici aveva stimato il valore dei cespiti nell'importo complessivo di lire 1.371.231.000, senza però fornire alcun dato storico comparativo;
che il consulente tecnico del consorzio aveva stimato in lire 90.048.000 il valore di mercato dell'immobile censito alla particella 432 sub 3, del pari senza fornire alcun dato storico di raffronto;
che, però, l'immobile censito alla particella 432 sub 3 era stato oggetto, in ordine all'opposizione a stima dell'indennità di espropriazione ed alla richiesta dell'indennità di occupazione, di separato giudizio deciso dalla G.S.E. con sentenza n. 69 del 1996;
che - essendo stato annullato (con la citata sentenza del Consiglio di Stato) il provvedimento d'individuazione ed occupazione relativamente ai cespiti di cui alla particella 432 sub 5, 6, 14, 15 e 16 - non era dovuta somma alcuna a titolo d'indennità di espropriazione per detti immobili;
che, invece, relativamente ai cespiti censiti alle particelle 432 sub 9 e 430 sub 6 la giunta (all'esito delle indagini tecniche espletate) riteneva congruo determinare, con riferimento al marzo 1990, il valore di mercato in totale pari a lire 37.200.000, al quale, in mancanza della prova di fitti certi, andava aggiunto il coacervo decennale della rendita catastale, ammontante a lire 1.026.550, sicché, operando la media aritmetica tra il valore di mercato e il coacervo decennale, si otteneva l'indennità di espropriazione effettivamente dovuta, nell'importo di lire 19.113.275, che il consorzio era tenuto a pagare, detratto l'importo già depositato, con gli interessi legali dal 21 marzo 1990;
che la giunta - preso atto dell'annullamento in sede giurisdizionale dei provvedimenti d'individuazione ed occupazione degli immobili delle attrici censiti alla particella 432 sub 5, 6, 14, 15 e 16 - era tenuta a calcolare il valore di mercato di tali cespiti ai fini della determinazione dell'indennità di occupazione spettante alle attrici medesime dall'11 giugno 1981 fino alla data di deposito della sentenza del Consiglio di Stato;
che tale valore di mercato ammontava a lire 587.862.000, onde l'indennità di occupazione andava liquidata nella misura convenzionale, corrispondente al saggio degli interessi legali per anno sul detto valore, con riferimento al periodo indicato (11 giugno 1981/3 ottobre 1990);
che alle attrici con le stesse modalità di calcolo era dovuta l'indennità di occupazione per i cespiti occupati ed espropriati, censiti al la particella 430 sub 6 ed alla particella 432 sub 9, da determinare sul valore di mercato di lire 37.200.000, con decorrenza dalla data della perdita del possesso (11 giugno 1981) alla data del decreto di espropriazione (21 marzo 1990), oltre agli interessi legali fino alla data dell'effettivo deposito.
Contro la detta sentenza il consorzio DI, in persona del presidente dott. Augusto Sabatelli, ha proposto ricorso per cassazione a queste sezioni unite, affidato a sette motivi. Esso ha poi depositato memoria ex art. 378 c.p.c. Le signore EN e la presidenza del Consiglio dei Ministri resistono con separati controricorsi.
Motivi della decisione
Deve essere esaminato con priorità, per ragioni di ordine logico, il sesto motivo del ricorso del consorzio, col quale - denunziandosi violazione dell'art. 80 della legge 14 maggio 1981 n. 219, della legge n. 2359 del 1865 e della legge n. 865 del 1971, falsa applicazione della detta legge n. 219 del 1981 e della legge n. 2892 del 1885, difetto di giurisdizione, eccesso di potere per difetto d'istruttoria, difetto assoluto di motivazione, con riferimento all'art. 360 n. 1 c.p.c. - si ripropongono il difetto di giurisdizione e l'incompetenza funzionale , anche con riguardo alla parte dell'impugnata sentenza relativa alla rideterminazione dell'indennità di espropriazione, sull'assunto che la giurisdizione della G.S.E. dovrebbe ritenersi superata per la deroga contenuta nell'art. 80 della legge 14 maggio 1981 n. 219. La priorità nasce dal rilievo che la censura contesta, in radice la competenza giurisdizionale della giunta speciale nella materia de qua quanto afferma che sia le espressioni letterali sia la mens legis ricavabili dal sistema di tutta la legge indurrebbero ad escludere che il legislatore abbia voluto riservare le cause di opposizione alla stima alla detta giunta speciale, pur stabilendo che i criteri di determinazione dell'indennità debbano essere quelli degli artt. 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885 n. 2892. L'art. 80, inoltre, farebbe riferimento alla opposizione alla stima ed userebbe quindi una formula identica a quella dell'art. 51 della legge n. 2359 del 1865 nonché dell'art. 19 della legge n. 865 del 1971.
Il motivo non ha fondamento.
Come questa corte ha più volte affermato, il rinvio formulato dall'art. 80 della legge 14 maggio 1981 n. 219 agli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885 n. 2892 sul risanamento di NA rende applicabile alle espropriazioni per la realizzazione del programma straordinaria di edilizia residenziale, per le aree del Mezzogiorno colpite dal sisma del 1980, sia la disciplina sostanziale che quella processuale, compresa l'attribuzione della competenza giurisdizionale - in materia di determinazione giudiziale dell'indennità di esproprio e di occupazione - alla giunta speciale presso la corte di appello di NA (cfr., tra le altre, Cass., sez. un., 10 marzo 1998, n. 2645; 1^ luglio 1997, n. 5898; 25 maggio 1995, n. 5804; 13 luglio 1993, n. 7703). Questo orientamento, che il collegio condivide ed al quale intende dare continuità, è basato sul tenore della normativa vigente. Invero, premesso che l'individuazione del giudice competente a conoscere dell'opposizione alla stima dell'indennità espropriativa va effettuata con riferimento alle norme secondo cui l'amministrazione ha promosso il procedimento ablativo e determinato l'indennità, si deve osservare che l'art. 80 sesto comma della legge n. 219 del 1981, nell'attribuire all'espropriato il diritto di chiedere la determinazione giudiziale dell'indennità, rinvia per questo effetto agli artt 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n.2892. A sua volta l'art. 17 del DLL 27 febbraio 1919 n. 219 dispone che, per l'esecuzione delle opere contemplate nello stesso decreto, nella legge 11 luglio 1913 n. 921 e per tutte quelle da eseguirsi nel comune di NA con i benefici degli artt. 12 e 13 della legge n.2892 del 1885, quando fra il proprietario e l'espropriante non si sia amichevolmente concordata l'indennità di espropriazione, la determinazione dell'indennità stessa resta devoluta alla giunta speciale istituita dal medesimo art. 17 presso la corte di appello di NA.
Il combinato disposto tra le norme ora citate vale dunque a radicare la giurisdizione della giunta nella materia de qua. E l'art. 80 della legge n. 219 del 1981, lungi dal derogare a tale giurisdizione (come sostiene il ricorrente senza però addurre al riguardo alcun elemento persuasivo), in realtà la conferma e ne costituisce anzi uno dei canoni legali di collegamento, proprio attraverso il rinvio operato agli artt. 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885 n. 2892, a loro volta richiamati dall'art. 17 del DLL n. 219 del 1919.
E quanto al rilievo che l'art. 80 cita l'opposizione alla stima, adottando quindi una formula identica a quella dell'art. 51 della legge n.2359/1865 nonché dell'art. 19 della legge n. 865 del 1971,
è agevole replicare che il dato letterale non vale certo a superare gli argomenti logico - sistematici ora evidenziati. Pertanto il motivo esaminato deve essere respinto.
Con il primo mezzo di cassazione il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 80 della legge 14 maggio 1981 n. 219, violazione dell'ordinanza del sindaco commissario di governo n. 45 del 16 dicembre 1981, difetto di giurisdizione, eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione, omessa pronuncia con riferimento all'art. 360, primo comma, n- 1, 3 e 5 c.p.c. Andrebbe rilevato il difetto di giurisdizione della giunta speciale relativamente alla domanda avente per oggetto l'indennità di occupazione concernente l'intero compendio immobiliare. La stessa sentenza impugnata dà atto che, con decisione n. 723/90, il Consiglio di Stato ha statuito l'illegittimità dell'intervento espropriativo in ordine al fabbricato sito in NA al civico 310 del corso Secondigliano.
In conseguenza di ciò, già davanti alla G.S.E. si sarebbe precisato che, essendo stata pronunciata l'illegittimità della disposta occupazione con efficacia senz'altro ex tunc. ogni domanda attinente a quest'ultima (essendo la stessa divenuta illegittima) non potrebbe avere ad oggetto richieste d'indennità ed andrebbe rivolta al giudice avente giurisdizione nella specie, ossia al tribunale competente per territorio.
Sul punto la sentenza impugnata avrebbe omesso qualsiasi motivazione;
e la cosa risulterebbe tanto più incomprensibile in quanto la medesima sentenza, per l'indicato ordine di ragioni, avrebbe escluso di poter riconoscere l'indennità di espropriazione, sicché soltanto con evidente contraddizione avrebbe poi provveduto per l'indennità di occupazione.
La censura è fondata, nei sensi in prosieguo indicati. La sentenza impugnata pone in rilievo che, con decisione del TAR per la Campania n. 312 del 1986, confermata dal Consiglio di Stato con pronuncia n. 723/90 depositata il 3 ottobre 1990 (passata in giudicato), che respinse l'appello proposto dalla P.A. contro la prima statuizione, furono annullati i provvedimenti di individuazione ed occupazione relativi al fabbricato in NA al corso Secondigliano 310, riportato nel NCEU al foglio 5 particella 432, sub 5, 6, 14, 15 e 16 (v. pag.4).
Su tale presupposto "rileva che il fabbricato in NA al corso Secondigliano n. 310 a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 723/90, passata in giudicato, non è più oggetto della richiesta di rideterminazione dell'indennità di espropriazione" (v. pag. 6). Procede tuttavia, relativamente allo stesso immobile (fabbricato in NA al corso Secondigliano 310, cespiti censiti alla particella 432 sub 5, 6, 14, 15 e 16) alla determinazione dell'indennità di occupazione per il periodo dall'11 giugno 1981 fino al 3 ottobre 1990 (data di deposito della sentenza del Consiglio di Stato), in misura pari al saggio degli interessi legali per anno sul valore di mercato dei detti beni, calcolato in lire 587.862.000. In tal guisa operando, tuttavia, la sentenza impugnata ha omesso di considerare che la pronuncia di annullamento adottata dal giudice amministrativo aveva efficacia ex tunc, rendeva quindi illegittima l'occupazione - in relazione ai cespiti per i quali era intervenuta la decisione di annullamento - fin dall'origine, con la conseguenza che per quei beni non poteva essere richiesta e liquidata un'indennità per occupazione legittima, ma (ricorrendone gli estremi) un risarcimento dei danni per occupazione illegittima;
domanda, quest'ultima, esulante dalla competenza giurisdizionale della giunta speciale che, ai sensi dell'art. 18 del DLL 27 febbraio 1919 n. 219, è limitata alla determinazione giudiziale delle indennità di espropriazione e di occupazione legittima (Cass., sez. un., 30 dicembre 1992, n. 13703). Conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere cassata nella parte in cui ha provveduto a liquidare l'indennità di occupazione legittima per i cespiti censiti alla particella 432 sub 5, 6, 14, 15 e 16 (v. capo 4 del dispositivo della sentenza medesima). La cassazione in ordine a tale capo va disposta senza rinvio, stante la riscontrata carenza di giurisdizione, e deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda concernente l'occupazione per i cespiti predetti.
Con il secondo mezzo di cassazione il ricorrente denunzia violazione dell'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992, nonché eccesso di potere per motivazione insufficiente, perplessa e contraddittoria, con riferimento all'art. 360, n. 3 e 5, c.p.c., sostenendo che, essendo entrato in vigore (nelle more del giudizio) il detto art. 5 bis, erroneamente la giunta speciale non avrebbe applicato la normativa sopravvenuta.
La doglianza non ha fondamento perché, come già affermato da questa corte, i nuovi criteri di determinazione dell'indennità di espropriazione, di cui all'art. 5 bis l. 8 agosto 1992 n. 359, applicabili in generale, in sostituzione del criterio del valore venale di cui all'art. 39 l. 25 giugno 1865 n. 2359, alle aree fabbricabili o a destinazione edificatoria, non si applicano alle espropriazioni disposte in base alla legge n. 219 del 1981, per le quali la determinazione dell'indennità è regolata in modo speciale mediante il richiamo agli artt. 12 e 13 della l. 15 gennaio 1885 n.2892 (Cass., sez. un., 13 maggio 1998, n. 4821; 6 novembre 1993, n.
10998). Con il terzo motivo, poi, si deduce ancora violazione e falsa applicazione dell'art. 80 della legge 14 maggio 1981 n. 219, dell'ordinanza n. 45/1981 del sindaco commissario di governo, eccesso di potere per difetto d'istruttoria, difetto assoluto di motivazione, omessa valutazione di circostanze decisive, difetto di giurisdizione, omessa pronuncia, in relazione all'art. 360, n. 1, 3 e 5, c.p.c. In ordine alla domanda relativa all'indennità di occupazione, davanti alla giunta speciale sarebbe stato osservato quanto segue:
a) l'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992 sarebbe applicabile al caso in esame, ad onta del diverso avviso espresso dalla giurisprudenza di questa corte, che avrebbe considerato vigente in materia la disciplina di carattere speciale nascente dall'art. 80 comma sesto della legge n. 219 del 1981. Dovrebbe comunque giungersi ad una conclusione differente con riferimento alla disciplina dell'indennità di occupazione, regolata dalla normativa generale. Da ciò discenderebbero ulteriori considerazioni:
1) l'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992 avrebbe superato la previgente identità dell'indennizzo espropriativo con il giusto prezzo del bene in una libera contrattazione, sicché gli interessi legali a titolo d'indennità di occupazione andrebbero riconosciuti sull'importo liquidato ai sensi della legge n. 219 del 1981 quale indennità di esproprio;
2) in forza del rinvio operato dall'art. 80 sesto comma della legge n. 219 del 1981 si renderebbe applicabile l'art. 2 della legge n. 385 del 1980, ma con l'entrata in vigore della legge n. 359 del 1992
sarebbe venuto a mancare il supporto giuridico al collegamento tra interessi legali e valore venale del bene espropriato, quali fattori di determinazione dell'indennità di occupazione legittima;
b) sussisterebbe difetto di giurisdizione della giunta speciale in ordine all'indennità di occupazione, perché l'art. 80 comma sesto della legge 219 del 1981 si riferirebbe soltanto all'indennità di espropriazione. Inoltre, non essendoci stata offerta della relativa indennità, il proprietario non potrebbe rivolgersi al giudice dell'opposizione alla stima, ma al giudice amministrativo affinché obblighi l'amministrazione a determinarla oppure al giudice ordinario per la relativa pronuncia di condanna;
c) sussisterebbe altresì il difetto di legittimazione passiva del consorzio, in quanto, ai sensi dell'art. 80 della legge n. 219 del 1981, l'individuazione delle aree, l'occupazione e la redazione del verbale di consistenza sarebbero riferibili al sindaco o ad un suo delegato, nel caso di specie il concessionario avrebbe ricevuto la consegna del cespite soltanto nel 1983, cioè due anni dopo l'occupazione (11 giugno 1981), onde a nessun titolo si potrebbe affermare la legittimazione passiva del concessionario medesimo per attività dallo stesso non effettuate e rispetto alle quali potrebbe sussistere, al più, un suo obbligo di pagamento, quando fosse riconosciuto a favore del proprietario - ma in contraddittorio con l'unico possibile legittimato, cioè il sindaco commissario straordinario - un debito di quest'ultimo;
d) andrebbe esclusa la spettanza nel caso di specie dell'indennità di occupazione, perché la materiale occupazione degli edifici sarebbe avvenuta in termini variamente articolati, nelle more dei quali il sindaco commissario straordinario di governo avrebbe dato facoltà alle parti di restare negli immobili o di riscuotere il canone di locazione, prevedendo espressamente che nessun indennizzo si sarebbe dovuto erogare fino alla materiale occupazione dei beni. Pertanto le opponenti avrebbero dovuto provare la data nella quale in concreto avevano perduto il godimento dei cespiti, restando esclusa la coincidenza di tale data con quella della redazione dei verbali di occupazione;
e) nulla sarebbe dovuto per l'occupazione dei cespiti o, meglio, l'indicato indennizzo sarebbe compreso - in caso di opposizione - in quello assicurato dalla legge per l'espropriazione, come dovrebbe desumersi dall'art. 80 della legge n. 219 del 198l;
f) andrebbero ribadite l'illegittimità e l'incongruità di ancorare l'indennità di occupazione al valore venale dell'immobile;
g) tale indennità, comunque, non potrebbe essere determinata in misura pari agli interessi legali, anche qualora fosse riconosciuta la legittimità della pretesa;
h) la legge n. 219 del 1981 non recherebbe disposizioni relative all'indennità di occupazione;
i) sull'indennità predetta, in ogni caso, non sarebbero dovuti interessi e svalutazione, trattandosi di debiti di valuta. Tutti i profili suddetti sarebbero stati ignorati dalla G.S.E., che non avrebbe addotto alcuna motivazione per pervenire alle diverse soluzioni in questa sede impugnate.
Le complesse censure come sopra articolate devono formare oggetto di esame congiunto (perché tra loro connesse) secondo il rispettivo ordine logico. Pertanto si osserva quanto segue.
Non sussiste il difetto di giurisdizione della G.S.E. in ordine alla determinazione dell'indennità di occupazione legittima nel quadro degli interventi di cui al titolo VIII^ della legge n. 219 del 1981. Essendo pacifico che nella specie si verte in tema di un programma straordinario di edilizia residenziale rientrante nella previsione dell'art. 80 di tale legge, è il sesto comma di questa norma che, con il rinvio in esso operato, radica la competenza giurisdizionale (per la determinazione della citata indennità) del detto organo secondo la costante giurisprudenza di queste sezioni unite (v. le sentenze indicate nell'esame del sesto motivo, trattato con priorità).
Non è esatto che la norma in questione si riferisca soltanto all'indennità di espropriazione. Essa attribuisce agli espropriati tutte le indennità previste dalla legge 29 luglio 1980 n. 385 e quest'ultima nell'art. 2 prevede per l'appunto l'indennità per le occupazioni di urgenza (in termini, per l'attribuzione alla giunta speciale della cognizione esclusiva circa le controversie concernenti le indennità dovute per le occupazioni strumentali ai successivi provvedimenti ablativi, v., tra le altre, Cass., sez. un., 10 novembre 1993, n. 11078). Neppure rileva che, nella specie, non sia stata offerta alcuna indennità, perché ne' l'art. 80 della legge n. 219 del 1981 ne' la normativa di cui al DLL, 27 febbraio 1919 n. 219 condizionano a tale offerta la proposizione al suddetto organo di giurisdizione speciale della domanda per la determinazione dell'indennità medesima. Non sussiste il difetto di legittimazione passiva (recte: di titolarità passiva delle obbligazioni indennitarie) in capo al consorzio.
Come questa corte a sezioni unite ha ripetutamente affermato, quando - ai sensi degli artt. 80, 81 e 84 della legge 14 maggio 1981 n. 219 - le opere attuative del piano di ricostruzione e sviluppo delle zone colpite dagli eventi sismici sono state oggetto di concessione c.d. traslativa, con attribuzione al concessionario di poteri pubblicistici (compresi quelli occorrenti per l'espletamento delle procedure ablatorie: v. art. 81 terzo comma della legge n. 219 del 1981), lo stesso concessionario, quale soggetto attivo del rapporto espropriativo, diviene unico titolare dal lato passivo di tutte le obbligazioni indennitarie che a quel rapporto si collegano (v. da ultimo, ex multis. Cass., sez. un. I^ giugno 1998, n. 8496; 10 marzo 1998, n. 2644, nonché la precedente giurisprudenza in tali pronunzie richiamata).
Il dato, del resto, trova esplicito riconoscimento normativo, perché l'art. 81 terzo comma della legge n. 219 del 1981 stabilisce che forma oggetto della concessione (tra l'altro) "il pagamento delle indennità al sensi della presente legge". Vi è dunque una precisa imputazione legale in capo al concessionario della titolarità passiva delle obbligazioni indennitarie.
L'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992 non si applica alle espropriazioni disposte in base alla legge n. 219 del 1981 (v. quanto esposto a proposito del secondo motivo). Nè giova addurre che i principi affermati a proposito dell'indennità di espropriazione non sarebbero applicabili all'indennità di occupazione, perché tale principio ignora lo stretto collegamento strumentale e funzionale esistente tra le due indennità (v., al riguardo, Cass., sez. un., 20 gennaio 1998 n. 493, e, con riferimento alle ipotesi in cui l'indennità di espropriazione sia calcolata con criteri speciali, Cass., sez. un., 10 marzo 1998, n. 2644). Correttamente, quindi, la G.S.E. non ha tenuto conto del citato art. 5 bis.
La tesi secondo cui le proprietarie avrebbero dovuto provare la data in cui in concreto avevano perduto il godimento dei cespiti, dovendosi escludere la coincidenza di tale data con quella di redazione dei verbali di occupazione, non può essere condivisa. La sentenza impugnata, attraverso l'esame dei verbali di consistenza ed occupazione in data 11 giugno 1981, ha accertato che l'occupazione medesima era stata realizzata. Tale accertamento non è superabile con l'affermazione che l'occupazione materiale degli immobili "sarebbe avvenuta in termini variamente articolati secondo le necessità che sarebbero emerse dal programma costruttivo di ciascun intervento debitamente approvato". A parte la genericità dell'assunto, il verbale di occupazione impone di presumere che questa sia stata portata a compimento, sicché sarebbe ricaduto sull'attuale ricorrente l'onere di dimostrare il contrario, trattandosi di un fatto modificativo o estintivo della pretesa azionata nei suoi confronti (art. 2697, comma secondo, c.c.). Neppure può essere condivisa la tesi - peraltro in contrasto con la richiamata giurisprudenza di questa corte - secondo cui, in caso di opposizione alla stima, l'indennità di occupazione sarebbe compresa in quella di espropriazione. L'art. 80, sesto comma, della legge n.219 del 1981 chiaramente si riferisce ad entrambe le indennità. E
tale riferimento concerne sia la determinazione operata in sede amministrativa, sia quella effettuata in sede giurisdizionale, attraverso l'opposizione alla stima. La diversa tesi propugnata dal ricorrente, secondo cui l'opposizione alla stima riguarderebbe la sola indennità di espropriazione, è priva di ogni aggancio normativo e, peraltro, condurrebbe ad un'interpretazione incostituzionale della norma, in quanto priverebbe l'espropriato del diritto di agire in giudizio per conseguire anche l'indennità di occupazione, la quale, come questa corte ha altre volte affermato, postula un ristoro separato dall'indennità espropriativa, essendo diretta a compensare - per tutta la durata dello stato di temporanea indisponibilità del bene - il detrimento dato dal suo mancato godimento (v., da ultimo, Cass., sez. un., 13 maggio 1998, n. 4821). È invece fondata la censura, relativa al criterio di determinazione dell'indennità di occupazione seguito dalla giunta (il discorso, a questo punto, vale per i cespiti censiti alla particella 430 sub 6 ed alla particella 432 sub 9, stante l'accoglimento del motivo concernente i beni oggetto delle pronunzie del giudice amministrativo) ed ancorato al valore pieno degli immobili espropriati anziché all'importo determinato come indennità di espropriazione.
Invero questa corte ha recentemente affermato il principio secondo cui la materia relativa all'indennità per le occupazioni di suoli a vocazione edificatoria, preordinate alla successiva espropriazione, deve ritenersi assoggettata alla norma di cui all'art. 72, quarto comma, della legge n. 2359 del 1865, da interpretare nel senso che all'immobile va attribuito il medesimo valore per la determinazione tanto dell'indennità per l'occupazione quanto di quella per la sua successiva espropriazione (essendo il procedimento per l'occupazione preliminare divenuto - da autonomo e meramente collegato - fase subprocedimentale del più ampio procedimento espropriativo), attesa la omogeneità morfologica e funzionale delle indennità spettanti al proprietario in relazione a ciascuno dei due provvedimenti e la conseguente perdita di autonomia, sotto tale profilo, dell'indennità di occupazione rispetto a quella espropriativa.
Detta indennità di occupazione, se determinabile ai sensi dell'art.72 quarto comma della legge n. 2359 del 1865 (il cui precetto trova generale applicazione in assenza di peculiari disposizioni che fissino diversi criteri), deve pertanto essere sempre liquidata in misura corrispondente ad una percentuale (legittimamente riferibile al saggio degli interessi legali) dell'indenità dovuta per l'espropriazione dell'area occupata, e non anche con riferimento al valore venale del bene, pur nell'ipotesi in cui la determinazione (ovvero la rideterminazione) dell'indennità di esproprio sia soggetta ai criteri di cui all'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992, non rilevando all'uopo la natura eccezionale o meno di tale normativa (Cass., sez. un., 20 gennaio 1998, n. 493; v. anche Cass., 5 maggio 1998, n. 4498). Il principio è stato altresì affermato con riferimento alle ipotesi in cui l'indennità di espropriazione sia calcolata con criteri speciali (e, segnatamente, in base all'art. 13 della legge 15 gennaio 1885 n. 2892 sul risanamento di NA, richiamata dalla legge 14 maggio 1981 n. 219 sulla realizzazione del programma straordinario di edilizia residenziale per le aree del Mezzogiorno colpite dal sisma del 1980), chiarendosi che anche in tal caso l'indennità di occupazione va liquidata in misura corrispondente ad una percentuale, che ben può corrispondere all'interesse legale, dell'indennità dovuta per l'espropriazione dell'area finalizzata all'opera pubblica per cui avviene l'occupazione medesima (Cass., sez. un., 10 marzo 1998, n. 2644). Gli argomenti a sostegno di tale orientamento, che va consolidandosi ed al quale il collegio intende dare continuità, possono riassumersi nelle seguenti proposizioni.
Tra le diverse tipologie di provvedimenti di occupazione (per la cui analisi si rinvia alla citata Cass., sez. un., n. 493 del 1998), viene qui in evidenza l'occupazione preordinata alla successiva espropriazione del bene. È vero che i due procedimenti amministrativi di occupazione e di espropriazione restano distinti, in quanto il secondo può anche non realizzarsi o non giungere a compimento. È pur vero, però, che nel sistema normativo ( al quale occorre riferirsi considerandone non le eventuali patologie bensì la regolare dinamica istituzionale ) è venuta enucleandosi una nozione, che trova la sua norma base nell'art. 72 della legge n.2359 del 1865, alla stregua della quale l'occupazione di urgenza finalizzata alla successiva espropriazione è diretta a consentire al soggetto espropriante di ottenere subito la disponibilità concreta del bene, rendendo così possibile il sollecito inizio dell'opera pubblica grazie all'anticipata immissione in possesso del bene medesimo, prima ancora che il procedimento espropriativo pervenga alla sua naturale conclusione.
Essendo questo lo scopo dell'occupazione di urgenza preordinata all'esproprio, risulta evidente che i due procedimenti, ancorché distinti, sono tra loro collegati da un nesso strumentale e funzionale, in quanto il primo permette al soggetto espropriante di disporre subito del bene e di dare corso all'esecuzione dell'opera pubblica, in sostanza anticipando gli effetti del successivo provvedimento ablatorio. Se così è, l'indennità di occupazione - volta a rimunerare il proprietario per il detrimento costituito dallo stato d'indisponibilità del bene per la durata di tale indisponibilità - non può che essere parametrata al valore attribuibile a quel bene in sede di espropriazione, perché a tale valore si riferisce la perdita patrimoniale che, quanto al fatto ablatorio, va compensata con l'indennità di esproprio e, quanto alla perdita reddituale (postulante un separato ristoro) deve trovare compenso, in assenza di un meccanismo normativamente previsto, attraverso un criterio che ben può essere individuato negli interessi legali (frutti civili) sulla somma spettante per l'appunto a titolo d'indennità di espropriazione.
La conseguenza è che, qualora quest'ultima indennità per legge debba essere determinata in misura diversa dal valore venale del bene, occorre riferirsi non a tale valore bensì a quello che la legge medesima attribuisce al bene ai fini espropriativi :
conclusione imposta sia dal segnalato nesso esistente tra occupazione ed espropriazione, sia da ragioni di coerenza e di armonia del sistema, perché, se il bene esistente nel patrimonio dell'espropriando ha un valore normativamente determinabile al fini dell'ablazione, i frutti civili per il mancato godimento del bene, durante lo stato d'indisponibilità cagionato dall'occupazione finalizzata a quell'evento ablatorio, vanno necessariamente calcolati su quello stesso importo.
Le conclusioni fin qui svolte trovano applicazione anche nel caso di procedimenti regolati dalla legge n. 219 del 1981, non ravvisandosi argomenti di contrasto con tale normativa che valgano ad infirmarle. Nei sensi predetti, dunque, la censura ora esaminata deve essere accolta, affermandosi che l'indennità di occupazione deve essere liquidata sulla base di una percentuale (corrispondente agli interessi legali) dell'indennità dovuta per l'espropriazione come calcolata secondo i criteri di cui alla legge n. 2892 del 1885 e non sulla base di una percentuale del valore venale del bene espropriato (Cass., S.U., 5 maggio 1998, n. 4505). Non può invece essere condiviso l'ulteriore assunto del ricorrente, secondo cui l'indennità di occupazione non potrebbe in ogni caso essere determinata in misura pari agli interessi legali. Invero tale criterio di liquidazione può essere legittimamente adottato dal giudice, poiché risponde all'esigenza di attribuire al proprietario quanto meno la somma corrispondente ai frutti civili che egli avrebbe percepito se gli fosse stata corrisposta, al momento dell'occupazione, l'indennità di esproprio.
Infine, quanto al rilievo di cui al capo i) del terzo motivo, la sentenza impugnata non riconosce svalutazione (onde il rilievo stesso è inammissibile in parte qua ), mentre la questione relativa agli interessi spettanti sull'indennità di occupazione legittima rimane assorbita (ed affidata al giudice del rinvio) dovendosi procedere a nuova determinazione di tale indennità per effetto dell'accoglimento della censura sul criterio adottato dalla giunta speciale. Con il quarto mezzo di cassazione il consorzio DI deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 80 della l. 14 maggio 1981 n. 219, 12 e 13 della l. n. 2892 del 1885, eccesso di potere per difetto d'istruttoria, omessa valutazione di circostanze rilevanti, difetto di motivazione ed omessa pronuncia, in relazione all'art.360, n. 1, 3 e 5 c.p.c. La sentenza impugnata avrebbe riconosciuto anché le indennità di espropriazione ed occupazione relative ai cespiti distinti nel NCEU alle particelle 430 sub 6 e 432 sub 9. Ciò sull'erroneo presupposto che tali beni sarebbero rimasti estranei al giudizio conclusosi davanti al Consiglio di Stato con la sentenza n. 723 del 1990. Per contro già davanti alla G.S.E. sarebbe stato precisato:
"Parimenti inammissibile ed infondata appare la parte della domanda tesa ad ottenere indennità di espropriazione limitata alle particelle espropriate con il decreto esibito e di fatto occupate e demolite, contraddistinte con i numeri 432 sub 3-9, sub 6 e cortile e locale interno civico 296.
In punto di fatto va sottolineata la circostanza che non solo l'assunto avversario contrasta con la ricostruzione dei cespiti operata dal consulente tecnico di parte delle opponenti, ing. Russo, ma contrasta soprattutto con gli stati di consistenza e il decreto di esproprio già in atti.
Infatti da tali documenti è dato evincere che l'unico cespite residuato alla pronunzia del giudice amministrativo (e attualmente ricompreso nel procedimento espropriativo) è quello di cui alla particella 432 sub 3, non risultando agli atti alcun rferimento al sub 9 della stessa particella nonché alla stessa particella sub 6, per le quali la controparte non ha dato prova del loro attuale coinvolgimento nel procedimento, limitandosi a chiedere un'ispezione dello stato dei luoghi del tutto inammissibile davanti ad un giudice speciale a composizione tecnica capace di valutare ampiamente ogni prova documentale fornita dalle parti. Ne segue che ogni domanda, ferme restando tutte le eccezioni di fatto e di diritto già precisate, non può che riguardare l'unica particella per la quale la procedura espropriativa ha avuto compimento, a nulla rilevando l'avvenuta espropriazione e demolizione di fatto che, in assenza di un provvedimento che la legittima, potrebbe fondare, al più, soltanto una domanda risarcitoria, per la quale - si ripete - l'Ecc.ma Giunta speciale adita è del tutto priva di giurisdizione". La sentenza impugnata avrebbe omesso qualunque motivazione al riguardo, onde il punto andrebbe riproposto come mezzo d'impugnazione.
Il motivo deve essere dichiarato inammissibile.
Contrariamente alla tesi del ricorrente, la giunta speciale ha effettuato una dettagliata individuazione ed analisi dei cespiti interessati alla procedura, prendendo le mosse dai titoli di provenienza, esaminando i verbali di consistenza ed occupazione, considerando le schede di valutazione redatte dall'ufficio commissariale e l'ordinanza di fissazione dell'indennità, rilevando che l'immobile censito alla particella 432 sub 3 era stato oggetto, in ordine all'opposizione a stima dell'indennità di espropriazione ed alla richiesta dell'indennità di occupazione, di separato giudizio definito con sentenza n. 69/96 e tenendo conto delle decisioni adottate dai giudici amministrativi (sempre ai fini dell'individuazione dei cespiti interessati: v. pag. 7 - 13 della sentenza impugnata). Si tratta di accertamenti e valutazioni compiuti da un giudice speciale a composizione tecnica che, come lo stesso ricorrente ebbe a dedurre, è "capace di valutare ampiamente ogni prova documentale fornita dalle parti". Ne deriva che l'assunto del consorzio svolto nel motivo in esame viene a porsi in contrasto con gli accertamenti di fatto compiuti da quel giudice e non suscettibili di riesame nella presente sede di legittimità.
Di qui l'inammissibilità del mezzo.
Con il quinto motivo il consorzio denunzia violazione dell'ordinanza del sindaco - commissario di governo n. 45 del 16 dicembre 1981, eccesso di potere per difetto d'istruttoria, difetto assoluto di motivazione, in relazione all'art. 360, n. 3 e 5, c.p.c. Secondo la sentenza impugnata, al fine di determinare l'indennizzo andrebbe considerato il valore dei cespiti alla data del decreto di esproprio, ove esistente, o a quella coincidente con il deposito della sentenza che annulla l'intervento espropriativo, relativamente ai cespiti di cui alla particella 432, sub 5, 6, 14, 15 e 16. Si dovrebbe invece pervenire a conclusione diversa ed aver riguardo alla data di deposito dell'indennità tenuto conto delle particolarità del procedimento espropriativo de quo , articolato esclusivamente sulla legge n. 219 del 1981 e sulle ordinanze commissariali.
Segnatamente, l'ordinanza commissariale n. 45 del 16 dicembre 1981 avrebbe reso del tutto autonoma la definizione dell'indennizzo dal decreto di esproprio, e ciò sarebbe dimostrato dalla circostanza che l'opposizione alla stima, da rinnovare in sede giudiziaria, andrebbe proposta entro trenta giorni dalla notifica della comunicazione del deposito dell'indennità e, quindi, anche in assenza del decreto di espropriazione, onde il giudizio stesso potrebbe concludersi senza l'intervento di questo.
Neppure questo motivo è fondato.
Il richiamo ai cespiti di cui alla particella 432 sub 5, 6, 14, 15 e 16 è assorbito dall'accoglimento del primo mezzo di cassazione, concernente i cespiti suddetti.
Quanto al resto, il riferimento alla data del decreto di esproprio come momento per calcolare il valore del bene al fine di determinare l'indennizzo è giustificato dall'esigenza che l'indennizzo espropriativo sia quantificato tenendo conto delle caratteristiche dell'area espropriata nel momento in cui il proprietario ne è privato (salvo che ci sia un congegno correttivo della distorsione conseguente alla scissione temporale tra il momento dell'esproprio e quello della determinazione dell'indennità espropriativa). In tal senso si è espressa anche la Corte costituzionale, con sentenza 16 dicembre 1993, n. 442 (in motivazione); e sulla stessa linea si è pronunciata anche questa corte (Cass., 9 aprile 1993, n. 4344). Nè questo indirizzo può considerarsi derogato dall'ordinanza commissariale n. 45 del 16 dicembre 1981. A parte il rilievo che il potere di ordinanza attribuito agli organismi commissariali dall'art.84 terzo comma della legge n. 219 del 1981 trova un limite nelle norme di cui al titolo VIII^ della stessa legge, nelle norme della Costituzione e nei principi generali dell'ordinamento (e l'indirizzo suddetto ha fondamento costituzionale, essendo diretto ad assicurare all'espropriato un serio ristoro nel quadro dell'art. 42 terzo comma Cost.: v. la citata sentenza del giudice delle leggi), si deve osservare che l'ordinanza n. 45 non giustifica la conclusione che il ricorrente vorrebbe trame. Invero, la circostanza che l'opposizione alla stima debba essere proposta entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito dell'indennità stabilisce un termine procedimentale ma non introduce affatto il principio che, in sede giudiziaria, la stima medesima debba poi essere eseguita con riferimento alla data di quel deposito e non alla data in cui il proprietario è definitivamente privato del bene.
Infine, con il settimo motivo il ricorrente denunzia violazione dell'art. 80 della legge n. 219 del 1981, nonché eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione, in relazione all'art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.
Si sarebbe dovuto rilevare il difetto di legittimazione passiva del consorzio, dovendosi ritenere passivamente legittimato soltanto il commissario di governo, dal momento che il concessionario svolge unicamente attività vincolata.
La censura è già stata disattesa trattando del terzo motivo, onde qui è sufficiente ribadire che la legittimazione (recte: la titolarità passiva) per le obbligazioni indennitarie in capo al soggetto concessionario delle opere deriva direttamente dalla legge (art. 81 l. n. 219 del 1981). Ed in tal senso, del resto, questa corte si è ripetutamente espressa (v., tra le altre, Cass., sez. un., 27 agosto 1998, n. 8496; 10 marzo 1998, n. 2644; 20 ottobre 1995, n. 10992; 25 maggio 1995, n. 5804). Conclusivamente : va accolto, nei sensi di cui in motivazione, il primo motivo, in relazione al quale la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio, dichiarandosi la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda concernente l'occupazione per i cespiti censiti alla particella 432, sub 5, 6, 14, 15 e 16 (capo 4 del dispositivo della sentenza medesima).
Vanno invece rigettati il secondo, il quinto, il sesto e il settimo motivo, mentre deve essere dichiarato inammissibile il quarto. Va accolto per quanto di ragione, e nei limiti di cui in motivazione, il terzo motivo. Pertanto la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto (e nei limiti suddetti) e la causa va rinviata alla G.S.E. presso la corte di appello di NA. Infine, si ravvisano giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte, a sezioni unite, accoglie, nei. sensi di cui in motivazione, il primo motivo, in relazione al quale cassa senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda concernente l'occupazione per i cespiti censiti alla particella 432, sub 5, 6, 14, 15 e 16 (capo quattro del dispositivo della sentenza medesima). Rigetta il secondo, il quinto, il sesto e il settimo motivo. Dichiara inammissibile il quarto motivo. Accoglie per quanto di ragione e nei limiti di cui in motivazione il terzo motivo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto (e nei limiti suddetti) e rinvia alla Giunta speciale per le espropriazioni presso la Corte di appello di NA. Dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 26 novembre 1998, nella camera di consiglio delle sezioni unite civili della Corte suprema di cassazione. Depositato in Cancelleria il 2 marzo 1999