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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 02/07/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione Lavoro
N.R.G. 262/2023
Il Giudice Maria Francesca Scala, all' esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc per l'udienza figurata del 20/6/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
, ( ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to NASO DOMENICO ricorrente contro
), Controparte_1 P.IVA_1
resistente contumace
Conclusioni parte ricorrente ha concluso come da note ex art. 127 ter cpc
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
. Con ricorso depositato in data 5/6/2023 la ricorrente ha evocato in giudizio davanti al Tribunale di Tempio Pausania, giudice del lavoro, il chiedendo l'accoglimento delle Controparte_2
seguenti conclusioni ACCERTARE E DICHIARARE il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e, per l'effetto, condannare il resistente all'attribuzione in favore di CP_1
parte ricorrente della Carta elettronica dell'importo nominale pari ad €
500,00 per ciascun anno scolastico, dunque per complessivi € 2.500,00.
Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
A fondamento della domanda ha allegato di essere dipendente del
, assunta come docente con contratto Controparte_2
a tempo determinato presso il Liceo Artistico “Fabrizio De Andrè” di
Tempio Pausania e di avere precedentemente prestato servizio in favore dell'Amministrazione resistente in virtù di un contratto di lavoro a tempo determinato per il quale non le era stato concesso di poter usufruire del beneficio economico di Euro 500,00 annui, tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, nei seguenti periodi:- A.s. 2022/2023
(cfr. doc. 1); - A.s. 2021/2022 (cfr. doc. 2); - A.s. 2020/2021 (cfr. doc. 3);-
A.s. 2019/2020 (cfr. doc. 4); - A.s. 2018/2019 (cfr. doc. 5).
Nel merito ha argomentato la ricorrenza dei presupposti normativi richiamando numerosi precedenti giurisprudenziali intervenuti in materia a cui si rinvia per esigenze di sintesi.
Il resistente non si è costituito in causa e pertanto deve essere CP_1
dichiarata la contumacia.
All'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc per l'udienza figurata del
7/2/2025, con ordinanza del 11/2/2025, il giudice ha invitato parte ricorrente a depositare la documentazione attestante la permanenza all'interno del sistema scolastico anche per l'anno scolastico 24/25 ed ha rinviato per la discussione all'udienza del 20 giugno 2025 sostituita dal
Pag. 2 di 3 deposito di note ex art. 127 ter cpc.
Parte ricorrente ha depositato note ex art. 127 ter cpc per la predetta udienza, ma non ha ottemperato all'invito del giudice di produrre documentazione attestante la permanenza all'interno del sistema scolastico per l'anno 2024/2025;
Poiché uno dei presupposti per poter godere della carta docenti è che il rapporto deve essere ancora in corso al momento della decisione, siccome la ricorrente non ha fornito la prova della sua permanenza all'interno del sistema scolastico, il ricorso non può essere accolto.
Ogni ulteriore questione assorbita.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tempio Pausania, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-rigetta il ricorso;
-nulla sulle spese.
02/07/2025 Il Giudice
Maria Francesca Scala
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione Lavoro
N.R.G. 262/2023
Il Giudice Maria Francesca Scala, all' esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc per l'udienza figurata del 20/6/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
, ( ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to NASO DOMENICO ricorrente contro
), Controparte_1 P.IVA_1
resistente contumace
Conclusioni parte ricorrente ha concluso come da note ex art. 127 ter cpc
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
. Con ricorso depositato in data 5/6/2023 la ricorrente ha evocato in giudizio davanti al Tribunale di Tempio Pausania, giudice del lavoro, il chiedendo l'accoglimento delle Controparte_2
seguenti conclusioni ACCERTARE E DICHIARARE il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e, per l'effetto, condannare il resistente all'attribuzione in favore di CP_1
parte ricorrente della Carta elettronica dell'importo nominale pari ad €
500,00 per ciascun anno scolastico, dunque per complessivi € 2.500,00.
Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
A fondamento della domanda ha allegato di essere dipendente del
, assunta come docente con contratto Controparte_2
a tempo determinato presso il Liceo Artistico “Fabrizio De Andrè” di
Tempio Pausania e di avere precedentemente prestato servizio in favore dell'Amministrazione resistente in virtù di un contratto di lavoro a tempo determinato per il quale non le era stato concesso di poter usufruire del beneficio economico di Euro 500,00 annui, tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, nei seguenti periodi:- A.s. 2022/2023
(cfr. doc. 1); - A.s. 2021/2022 (cfr. doc. 2); - A.s. 2020/2021 (cfr. doc. 3);-
A.s. 2019/2020 (cfr. doc. 4); - A.s. 2018/2019 (cfr. doc. 5).
Nel merito ha argomentato la ricorrenza dei presupposti normativi richiamando numerosi precedenti giurisprudenziali intervenuti in materia a cui si rinvia per esigenze di sintesi.
Il resistente non si è costituito in causa e pertanto deve essere CP_1
dichiarata la contumacia.
All'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc per l'udienza figurata del
7/2/2025, con ordinanza del 11/2/2025, il giudice ha invitato parte ricorrente a depositare la documentazione attestante la permanenza all'interno del sistema scolastico anche per l'anno scolastico 24/25 ed ha rinviato per la discussione all'udienza del 20 giugno 2025 sostituita dal
Pag. 2 di 3 deposito di note ex art. 127 ter cpc.
Parte ricorrente ha depositato note ex art. 127 ter cpc per la predetta udienza, ma non ha ottemperato all'invito del giudice di produrre documentazione attestante la permanenza all'interno del sistema scolastico per l'anno 2024/2025;
Poiché uno dei presupposti per poter godere della carta docenti è che il rapporto deve essere ancora in corso al momento della decisione, siccome la ricorrente non ha fornito la prova della sua permanenza all'interno del sistema scolastico, il ricorso non può essere accolto.
Ogni ulteriore questione assorbita.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tempio Pausania, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-rigetta il ricorso;
-nulla sulle spese.
02/07/2025 Il Giudice
Maria Francesca Scala
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