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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 17/06/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1274 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Rel.
Dott. GIOVANNI SPAGNOLI Giudice
Dott.ssa MAURA MANZI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1274 /2023 promossa da:
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
16/11/1977, residente in [...] ed elettivamente domiciliato in
Rocca Priora, via Della Cunetta n. 19, presso lo studio del difensore Avv. Filomena
Conte
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._1
20/07/1989, residente in [...] (AQ) ed ivi elettivamente domiciliata in Roma, Viale dei Salesiani n. 8, presso lo studio del difensore Avv. Rossi
Alessandra
E
RESISTENTE
PM
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento del presente ricorso ed a parziale revisione, riforma e integrazione della sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio n.
13759/2021 pubblicata dal Tribunale di Roma il 23 agosto 2021 nel procedimento rg n
.55964/2016 cosi modificare le condizioni previste: 1) affidare il minore ai Per_1 sensi e per gli effetti dell'art. 155 c.c. così come novellato dalla L. 54/2006, congiuntamente ai genitori con collocazione prevalente presso la casa paterna sita in
Roma alla via Degli Avieri 40/D; 2) la madre avrà il diritto di tenere con se il minore ogni volta che lo vorrà, previo assenso del padre e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra del minore ed in ogni caso un giorno a settimana individuato nel mercoledì dall'uscita di scuola durante il periodo scolastico con ER , mentre nel periodo extrascolastico direttamente presso l'abitazione paterna dalle ore 1 7:30 ed ivi riconducendolo l'indomani alle ore 1 7:30 ed a settimane alterne dal venerdì alle 16.00 fino alla domenica alle ore 20.00 prelevandolo dalla casa paterna ed ivi riconducendolo;
3) ai fini del mantenimento del minore , la madre corrisponderà al padre, entro il 10 di ogni mese, la somma di € 200,00= (duecento cinquanta). Il versamento sarà effettuato a mezzo bonifico bancario;
detto importo dovrà essere rivalutato annualmente sulla base dei dati rilevati dall'ISTAT; − il predetto assegno di mantenimento sarà diretto a coprire le spese pe r vitto, abbigliamento, contributo spese dell'abitazione, medicinali da banco, spese per il trasporto urbano, ricarica cellulare, trattamenti estetici, buoni pasto;
− le spese relative alle minori, non ricomprese nell'assegno di mantenimento, come sopra precisate saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, nello specifico: − spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori: − scolastiche ovvero libri scolastici tasse per iscrizione
a scuole pubbliche o rette di scuola private , corsi scolastici extracurriculari, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative fuori sede, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, anche giornalieri, pre -scuola dopo scuola e baby sitter, centri estivi campi scuola, escursioni e gare sportive;
− spese di natura ludica, parascolastica
e sportiva: corsi di lingua o attività artistiche, corsi di informatica, viaggi di istruzione, spese di acquisto e manutenzione mezzi di trasporto, spese sportive inclusa la
pag. 2/12 necessaria attrezzatura;
− spese medico sanitarie ovvero spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche non effettuate dal SSN, spese per esami diagnostici analisi cliniche, visite specialistiche. − Spese straordinarie obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione: − acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili coperti dal
SSN, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN. 4) L'assegno unico sarà percepito dalle parti nella misura del 50%; 5) l'esercizio della potestà genitoriale sul figlio rimarrà in capo ad entrambi i coniugi disgiuntamente per le questioni attinenti l'ordinaria amministrazione e congiuntamente per quelle relative alla straordinaria amministrazione;
6) le festività natalizie e p a squali saranno trascorse dal minor e alternativamente con i genitori secondo il criterio degli anni pari
e dispari , volendo con ciò intendere che gli anni pari saranno trascorsi dal minore con il padre ed i dispari con la madre così la Pasqua ed il Lune d ì in Albi s, in modo alternato nel corso degli anni, salvo diverso accordo fra i genitori;
le vacanze conseguenti a tali festività saranno trascorse dal figlio con le stesse modalità , salvo diverso accordo;
7) durante le vacanze estive ciascun genitore terrà con se il figlio per quattro settimane anche non consecutive nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 settembre, salvo diverso accordo ed ogni caso previa comunicazione scritta da fare pervenire l'uno all'altro entro il 31 maggio di ogni anno a mezzo sms o email e precisando altresì, entro lo stesso termine, la località e l'esatto indirizzo dove le minori verranno condotte;
8) non potrà recarsi all'estero se non previo consenso Per_1 reciproco dei genitori espresso per iscritto ed in quel caso sarà obbligo del genitore che le accompagna di comunicare all'altro l'esatta dimora affinché lo stesso possa raggiungerle;
9) il giorno del compleanno del minore i genitori le terranno con sé in modo alternato negli anni. Con vittoria di spese e compensi professionali.”
Per la resistente: “In via preliminare: dichiarare l'inammissibilità della spiegata domanda;
Nel merito:
1. confermare le condizioni previste con la sentenza pubblicata dal Tribunale Ordinario di Roma il 23 agosto 2021 n.13759/2021, nel procedimento avente n.° R.G. 55964/2016. 2. con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”
Il Pubblico Ministero nulla oppone.
pag. 3/12 FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso iscritto a ruolo il 26/6/2023, premesso che in data Parte_1
23/08/2021 veniva dichiarata, dal Tribunale di Roma, con sentenza n. 13759/2021, emessa nel procedimento avente r.g. n. 55964/2016, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Ampezzo (UD) con nel cui Controparte_1
ambito è nato una figlio, , il 20/12/2013 (minorenne), chiedeva pronunciarsi Per_1
la modifica delle condizioni di divorzio, essendo venuti meno i presupposti sulla base dei quali erano state fissate le condizioni attualmente vigenti.
2. A sostegno della propria domanda, il ricorrente riferiva che: a) il Tribunale di Roma con il predetto provvedimento disponeva l'affidamento del figlio , ad Per_1
entrambi i genitori, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, disponendone, inoltre, il collocamento presso la madre, con possibilità di visita del padre secondo le modalità concordate. Il Servizio Sociale di L'Aquila, in coordinamento con quello del luogo di residenza del padre, veniva investito del monitoraggio del nucleo famigliare e delle condizioni del minore al fine di indirizzare i genitori verso percorsi di sostegno alla genitorialità. Il IG. veniva Pt_1 obbligato a versare un contributo per il mantenimento del figlio di 300,00 € Per_1
oltre il 50% delle spese straordinarie;
b) mutavano alcune circostanze alla base del predetto provvedimento, invero, successivamente alla sentenza de quo, gli incontri fra il padre ed il minore si svolgevano regolarmente, tal volta anche in auto, con immenso sacrificio sia da parte del padre che del minore;
c) il minore pur continuando il percorso presso il dell'Aquila, risultava ostacolato nel Pt_2
rapporto con il padre dalla stessa madre, e manifestava in più occasioni la volontà di essere collocato presso il padre;
d) , in presenza della madre, risultava spesso Per_1
taciturno nelle conversazioni con il padre il quale, peraltro, apprendeva di comportamenti poco consoni ad un minore da parte della stessa genitrice e del suo nuovo compagno tal Amel;
d) proseguiva un percorso psicologico di sostegno alla bigenitorialità, con risultati ottimali;
e) quanto alle condizioni economiche che percepiva, come capitano dell'esercito, un reddito netto mensile di € 1.700,00 circa
(sostenendo, inoltre, il pagamento del canone mensile di un immobile concesso in locazione dall'esercito pari ad € 146,00, un prestito INPDAP con detrazione diretta pag. 4/12 dallo stipendio pari ad € 413,73 per, un finanziamento AGOS con ulteriore rata mensile di € 69,21 e di una linea di credito sempre AGOS con rata mensile di €
275,00 oltre in contributo di mantenimento mensile per il minore); f) non vi era chiarezza circa le fonti di reddito dalla madre del piccolo motivo per il quale sostiene la necessità di una verifica anche al fine di rideterminare il contributo economico.
3. Il ricorrente nel suo ricorso insisteva tra l'altro nella richiesta di ascolto del minore e nella richiesta di acquisizione delle relazioni dei Servizi Sociali.
4. In data 05.09.2023, si costituiva in giudizio la IG.ra la quale si Controparte_1
opponeva alla richiesta avanzata dal ricorrente. A sostegno della propria posizione, ella riferiva che: a) la richiesta del ricorrente appariva illogica, non rivolta al benessere del minore, bensì ad esclusivo vantaggio del ricorrente;
b) non avendo il ricorrente un'idonea rete familiare volta a supportarlo nei periodi extrascolastici nessuno avrebbe provveduto alla gestione di;
c) contrariamente a quanto Per_1
affermato dal padre, il minore, regolare frequentatore di un corso presso il TSRMEE, non aveva mai manifestato, né con la madre, né con gli operatori che lo seguono, la volontà di essere collocato presso il padre;
d) il riferimento, da parte del ricorrente, al nuovo compagno della IG.ra era volto unicamente a screditare CP_1 quest'ultima; e) al minore veniva regalato uno smartphone dal padre con lo scopo di conquistare le simpatie del minore a discapito della figura materna e spesso utilizzato in modo inappropriato dal minore per giocare;
f) la variazione del collocamento del minore lo allontanerebbe dalle sue amicizie, segnando drasticamente la sua infanzia,
e generando un totale isolamento del piccolo;
g) per quanto concerne l'aspetto economico, la famiglia benestante della resistente provvedeva al sostentamento delle esigenze della IG.ra e del NO , mediante il versamento di circa CP_1 Per_1
1.800 – 2.000 mensili, e concedeva a titolo gratuito l'abitazione in cui vivono attualmente;
h) gli importi reddituali dichiarati dal ricorrente risultavano differenti da quelli effettivamente percepiti per cui al fine di chiarire l'effettiva capienza economica del ricorrente chiede disporsi indagini tributarie.
5. All'udienza del 11.10.2023, fissata per la comparizione personale delle parti, i procuratori delle stesse insistevano nelle rispettive richieste, in particolare la resistente insisteva per la convocazione dei referenti dei Servizi Sociali.
pag. 5/12 6. A scioglimento della riserva assunta all'esito della predetta udienza il Presidente assegnava, termine sino al 31.12.2023, ai Servizi Sociali del Comune di L'Aquila, i quali avevano in carico il monitoraggio delle problematiche familiari, per il deposito della documentazione e delle relazioni, riservando all'esito l'eventuale ascolto del minore, e fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni al 14.2.2024.
7. Con ordinanza del 12.3.2024, emesso all'esito dell'udienza, il Presidente, tenuto conto degli aggiornamenti resi dai Servizi Sociali, apprezzata la sussistenza di adeguata maturità del minore, fissava per l'ascolto dello stesso l'udienza del
25.3.2024 (in seguito differita al 17.4.2024), e disponeva l'integrazione del deposito della documentazione aggiornata ex art. 473 bis.12 c.p.c..
8. Con ordinanza del 24.6.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
17.4.2024, il Presidente rilevava, all'esito dell'ascolto del minore che “ è apparso equilibrato e sereno, molto lucido nell'analizzare i suoi bisogni e l'esigenza di mantenere un rapporto valido con entrambi i genitori senza rinunciare a coltivare una condizione ed un assetto di vita che gli consenta una maggiore serenità, preferibilmente presso il padre, non avendo problemi a cambiare scuola, tanto più quest'anno, che dovrà affrontare la prima media”, fissava l'udienza del 18.9.2024 per la discussione ex art. 473 bis 22 c.p.c. ordinando ad entrambe le parti di provvedere nello stesso termine a depositare le dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2023- 2022-2021.
9. In data 13.2.2025 la resistente depositava istanza di audizione del minore sulla scorta della variazione comportamentale di , proprio in riferimento alla Per_1 frequentazione scolastica. L'istante ha evidenziato che il minore ha iniziato a mostrare stati di malessere, come vomito, forte ansia e veri e propri attacchi di panico. Entrambi i genitori, a tutela di , prendevano in considerazione Per_1
possibili alternative, come cambiare centro scolastico, finanche ricorrendo a strutture private nel tentativo di non far perdere allo stesso l'anno scolastico. Peraltro, a detta della resistente, il trasferimento di presso il padre comporterebbe un Per_1
repentino cambiamento di amicizie e dei rapporti sociali, potrebbe condurre ad un peggioramento della condizione del minore, pertanto, insiste per una nuova audizione pag. 6/12 del piccolo da parte del Tribunale al fine di verificare la condizione e la Per_1
volontà dello stesso.
10. La domanda proposta appare adeguatamente supportata da idonei riscontri.
11. Non c'è dubbio che il bambino, crescendo, pur apparendo seguìto in maniera attenta da entrambi i genitori, i quali sono anche supportati dai servizi sociali, abbia maturato un disagio che è emerso in maniera che è apparsa genuina nel corso dell'ascolto condotto dal presidente istruttore. Il ragazzo è apparso molto consapevole e desideroso della vicinanza di entrambi i genitori, ma ha mostrato in maniera piuttosto evidente il disagio nell'attuale collocazione presso la madre.
Ripetutamente indagato tale aspetto, fondamentale nell'economia del giudizio, il bambino ha mostrato di saper valutare le sue esigenze in maniera piuttosto matura per la sua età, soppesando sia l'importanza di non recidere i rapporti con i suoi amici a l'Aquila, con il desiderio di radicarsi in via prevalente presso il padre a Roma. Ha perfino aggiunto di non comprendere perché anche sua madre non decida di spostarsi a Roma, verosimilmente individuando in tale opzione una buona soluzione ai suoi principali problemi. Si ritiene opportuno riportare per intero la verbalizzazione delle dichiarazioni di : A.D.R. “Ho qualche problema nell'attuale situazione di Per_1
vita. Preferirei vivere con PÀ per vari motivi. Mi trovo meglio a vivere con lui considerato che mamma spesso non mi lascia esprimere la mia opinione, quando parlo;
invece ho un rapporto sereno con mio padre e preferirei vivere con lui a
Roma e venire a L'Aquila da mia madre con le stesse modalità con le quali adesso vedo mio padre. Questo mi consentirebbe di mantenere i rapporti con i miei amici aquilani. A.D.R.: “Non mi creerebbe alcun problema andare a vivere a Roma dove comunque vivono anche i genitori di mia mamma oltre che alcuni amici e dove io mi trovo bene.” A.D.R.: “Anche cambiare scuola non mi crea alcun problema anche perché adesso devo cominciare la scuola media.” Spontaneamente dichiara voglio aggiungere che non capisco perché mia madre continui a vivere a L'Aquila visto che per lavoro spesso si sposta a Roma. Per me sarebbe più semplice evitare questi continui spostamenti Roma - L'Aquila (cfr. verbale dell'udienza di ascolto del 17 aprile 2024).
pag. 7/12 12. In punto di diritto, l'art. 337 ter c.c. stabilisce che il Giudice deve adottare i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento al loro interesse morale e materiale, valutando prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori oppure stabilendo a quale di essi i figli sono affidati. In ordine ai criteri da applicare per rendere coerente il principio dell'affidamento condiviso con il collocamento in un luogo non prossimo alla dimora dell'altro genitore e, dunque, alla tutela in concreto del principio della bigenitorialità, giova richiamare l'intervento della Corte di Cassazione (ordinanza 27142/21, depositata in data 6 ottobre 2021). Del resto, per costante orientamento del supremo collegio, “…il giudice non ha il potere d'imporre all'uno o all'altro genitore di rinunziare a un progetto di trasferimento, che del resto corrisponde a un diritto fondamentale costituzionalmente garantito… Nessuna norma impone di privare il genitore che intende trasferirsi, per questo solo fatto, dell'affido o del collocamento dei figli presso di sé.. in altri termini di fronte alle scelte insindacabili sulla propria residenza compiute dai genitori separati, i quali non perdono, per il solo fatto che intendono trasferire la propria residenza lontano da quella dell'altro coniuge,
l'idoneità ad essere collocatari dei figli minori, il giudice ha esclusivamente il dovere di valutare se sia più funzionale al preminente interesse della prole il collocamento presso l'uno o l'altro dei genitori, per quanto ciò incida negativamente sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non collocatario (Cass
12.5.2015 n. 9633; Cass. 14.9.2016 n. 18087).
13. Alla luce di tali principi, non può che prendersi atto della sostanziale idoneità di entrambi i genitori ad assicurare a un adeguato supporto parentale;
in Roma, Per_1
peraltro, vivono anche i genitori della madre, i quali – come più volte sottolineato dalla difesa della stessa – provvedono direttamente al mantenimento della madre stessa e del PO , versandole mensilmente circa € 2000 e consentendole di Per_1
godere gratuitamente di un appartamento di loro proprietà. Lo stesso , del Per_1
resto, nel corso della sua audizione, dopo avere a lungo esposto le sue esigenze, prima di congedarsi dall'istruttore ha aggiunto, spontaneamente, che la madre frequenta molto Roma, tanto spesso che il bambino fatica a capire perché viva a
L'Aquila. Ad ogni modo, non potendosi certo valorizzare questo dato, afferente alla pag. 8/12 sfera privata e a scelte personali della signora ciò che il collegio intende CP_1
valorizzare è la circostanza che in Roma il bambino non sarebbe affatto privato di un supporto familiare che semplificherebbe di certo anche le visite della madre stessa al figlio.
14. Il disagio medio tempore maturato in , ed allegato in giudizio dal padre a Per_1
sostegno della sua domanda di modifica del collocamento prevalente, pur in un contesto di recuperate e migliorate capacità della madre che certamente favoriscono una più equilibrata crescita del ragazzo - molto chiuso ed introverso, anche in ragione (vds relazioni del servizio sociale, depositate il 22.11.2024) di talune abitudini che la madre gli aveva dato e che in esito al percorso appaiono in parte superate (in particolare non avergli predisposto uno spazio autonomo, una propria cameretta, ma addirittura aver dormito insieme sul divano letto, avergli consentito un uso eccessivo di videogiochi a scapito della compagnia di coetanei, di attività sportive anche di squadra) – appare quindi significativo e tale da indurre ad accogliere la domanda del padre, nel prevalente interesse del ragazzo.
15. Fuori udienza, la sig. ha fatto presente che il figlio aveva manifestato CP_1
ulteriori disagi, cui ascrive la necessità di procedere ad un nuovo ascolto, prima di assumere i provvedimenti definitivi.
16. Il collegio non ritiene tuttavia necessario tale adempimento, precisandosi che occorrerà proseguire il monitoraggio delle condizioni di vita e dei rapporti genitori figlio con le stesse modalità attualmente in atto, vale a dire mediante organizzazione di incontri da parte del Servizio Sociale di L'Aquila e del competente Servizio
Sociale di Roma che analizzerà le relazioni genitori figli, sostenendo il mantenimento equilibrato delle stesse e segnalando ai genitori eventuali esigenze del bambino. Del resto, anche l'intero approfondimento peritale svolto nel corso del giudizio che aveva portato alla sentenza che si chiede di modificare in punto di collocamento e mantenimento aveva indicato la figura paterna come la più idonea a porsi come genitore collocatario come è chiaramente esposto nella sentenza del tribunale di Roma (all. 1 fasc. di parte del ricorrente) e, a ben vedere, aveva infine scelto di collocarlo comunque presso la madre solo in funzione dell'avvio del percorso scolastico in L'Aquila. Il bambino, nel frattempo cresciuto e avviato a concludere il suo primo ciclo scolastico, ha mostrato chiara consapevolezza dei suoi bisogni, peraltro, ed ha chiaramente spiegato che ben potrà mantenere le relazioni pag. 9/12 che contano con i pochi amici in L'Aquila (le relazioni del servizio sociale e gli stessi genitori non lo descrivono incline per ora alla relazione con i pari), mentre allo stato la necessità di avviarsi verso un nuovo percorso (la scuola media) esclude che possano ritenersi attuali quelle problematiche relative all'inserimento scolastico che avevano orientato il giudice del divorzio. In sostanza, le esigenze di continuità scolastica all'epoca poste in evidenza non consentono ad oggi di superare l'esigenza più volte manifestata da di vivere in prevalenza con il padre, figura che la Per_1 consulenza tecnica aveva come più adeguata, anche in ragione dell'atteggiamento materno diretto a quell'epoca a condizionare ed escludere la figura paterna dalla vita del bambino. Il collegio sottolinea come sia acquisita la consapevolezza – registrata anche nelle relazioni dei servizi sociali – di un'accresciuta maturità da parte della madre che dovrà indubbiamente essere ulteriormente coltivata e valorizzata con una prosecuzione del percorso;
resta tuttavia prevalente, a questo punto, la necessità di dare rilievo alle esigenze manifestate dal minore, in linea con le indicazioni della
CTU nel procedimento di divorzio e coerenti anche con le evidenze riscontrabili nel presente procedimento.
17. Di conseguenza, occorre ora valutare l'importo del contributo al mantenimento a carico della madre, che il ricorrente chiede di quantificare in € 200 mensili. Orbene, tale indicazione appare condivisibile al collegio. È vero, infatti, che non constano redditi di lavoro in capo alla sig. ma la sua difesa – imperniata sull'ottima CP_1
condizione economica della famiglia di origine – è tutta nel senso di rassicurare sulla disponibilità di entrate mensili adeguate, di almeno € 2000 mensili, interamente spendibili, posto che la stessa ha disposizione un appartamento di proprietà sempre della famiglia di origine, per il quale non spende alcunché. La domanda di contributo appare pertanto certamente adeguata, a fronte di una situazione reddituale del padre che risulta pari nella dichiarazione dei redditi 2021 a circa 30.000 € netti, nel 2022 a circa 30.000 € netti, nel 2023 circa € 32.000 netti, nel 2024 € 32.000 netti (circa €
2.400 mensili oltre tredicesima mensilità, a tale importo vanno detratti gli importi del canone di locazione, finanziamenti, assegno di mantenimento, per giungere ad una cifra di circa
1700 € netti mensili). Gli estratti conto di entrambi i genitori non evidenziano giacenze medie significative (la giacenza media annua 2020 è stata pari a 390,95 €, la pag. 10/12 giacenza media annua 2021 è stata pari a 571,45 €, la giacenza media annua 2022 è stata pari a 315,57 €; la giacenza media dei conti della resistente per l'anno 2020 è stata pari a 824,74 €, per l'anno 2021 è stata pari a 624,70, per l'anno 2022 è stata pari a 297,00 €, la giacenza media annua per l'anno 2023 è stata pari a 399,69).
18. In ordine al diritto di vista il piano genitoriale proposto dal padre, salvo migliori accordi, sempre auspicabili, può essere certamente accolto, anche perché neppure efficacemente contrastato dalla difesa materna.
19. Nell'interesse del bambino, che ha estremo bisogno di serenità, è auspicabile che i genitori favoriscano il lavoro di monitoraggio da parte del Servizio Sociale del e del Comune di L'Aquila, già avviato. CP_2
20. L'integrale accoglimento della domanda del ricorrente consiglia di procedere a regolare le spese secondo i principi di soccombenza e causalità, secondo valori intermedi tra i minimi e i medi, in considerazione del fatto che le questioni poste non presentano profili di complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
- ACCOGLIE la domanda di modifica delle condizioni proposta dal ricorrente e dispone, fermo il resto, che il minore sia Persona_2 collocato in via prevalente presso il padre, con il quale vivrà nella sua abitazione in Roma;
- PONE a carico della madre con decorrenza dalla data della pubblicazione della sentenza il versamento di contributo al mantenimento pari ad € 200 mensili, rivalutabili secondo gli indici ISTAT (FOI), disponendo al contempo e con pari decorrenza la revoca dell'obbligo già posto a suo carico con la sentenza del Tribunale di Roma;
- CONFERMA l'incarico ai Servizi sociali competenti in base al collocamento del minore di proseguire l'attività coordinata di monitoraggio, riferendo al tribunale competente in caso di evidenze pregiudizievoli per il minore;
- DISPONE che il diritto di visita della madre sia esercitato nel modo più ampio possibile e, quale regime minimo in mancanza di migliori accordi, adotta la regolamentazione di cui al piano genitoriale proposto dal ricorrente;
pag. 11/12 - CONDANNA la sig. al rimborso in favore del sig. delle CP_1 Pt_1 spese di lite che liquida (valore indeterminato basso) in complessivi € 4.500, oltre IVA CPA e rimborso forfettario delle spese generali.
Così deciso in L'Aquila, il 10 febbraio 2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Elvira Buzzelli
pag. 12/12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Rel.
Dott. GIOVANNI SPAGNOLI Giudice
Dott.ssa MAURA MANZI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1274 /2023 promossa da:
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
16/11/1977, residente in [...] ed elettivamente domiciliato in
Rocca Priora, via Della Cunetta n. 19, presso lo studio del difensore Avv. Filomena
Conte
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._1
20/07/1989, residente in [...] (AQ) ed ivi elettivamente domiciliata in Roma, Viale dei Salesiani n. 8, presso lo studio del difensore Avv. Rossi
Alessandra
E
RESISTENTE
PM
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento del presente ricorso ed a parziale revisione, riforma e integrazione della sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio n.
13759/2021 pubblicata dal Tribunale di Roma il 23 agosto 2021 nel procedimento rg n
.55964/2016 cosi modificare le condizioni previste: 1) affidare il minore ai Per_1 sensi e per gli effetti dell'art. 155 c.c. così come novellato dalla L. 54/2006, congiuntamente ai genitori con collocazione prevalente presso la casa paterna sita in
Roma alla via Degli Avieri 40/D; 2) la madre avrà il diritto di tenere con se il minore ogni volta che lo vorrà, previo assenso del padre e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra del minore ed in ogni caso un giorno a settimana individuato nel mercoledì dall'uscita di scuola durante il periodo scolastico con ER , mentre nel periodo extrascolastico direttamente presso l'abitazione paterna dalle ore 1 7:30 ed ivi riconducendolo l'indomani alle ore 1 7:30 ed a settimane alterne dal venerdì alle 16.00 fino alla domenica alle ore 20.00 prelevandolo dalla casa paterna ed ivi riconducendolo;
3) ai fini del mantenimento del minore , la madre corrisponderà al padre, entro il 10 di ogni mese, la somma di € 200,00= (duecento cinquanta). Il versamento sarà effettuato a mezzo bonifico bancario;
detto importo dovrà essere rivalutato annualmente sulla base dei dati rilevati dall'ISTAT; − il predetto assegno di mantenimento sarà diretto a coprire le spese pe r vitto, abbigliamento, contributo spese dell'abitazione, medicinali da banco, spese per il trasporto urbano, ricarica cellulare, trattamenti estetici, buoni pasto;
− le spese relative alle minori, non ricomprese nell'assegno di mantenimento, come sopra precisate saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, nello specifico: − spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori: − scolastiche ovvero libri scolastici tasse per iscrizione
a scuole pubbliche o rette di scuola private , corsi scolastici extracurriculari, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative fuori sede, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, anche giornalieri, pre -scuola dopo scuola e baby sitter, centri estivi campi scuola, escursioni e gare sportive;
− spese di natura ludica, parascolastica
e sportiva: corsi di lingua o attività artistiche, corsi di informatica, viaggi di istruzione, spese di acquisto e manutenzione mezzi di trasporto, spese sportive inclusa la
pag. 2/12 necessaria attrezzatura;
− spese medico sanitarie ovvero spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche non effettuate dal SSN, spese per esami diagnostici analisi cliniche, visite specialistiche. − Spese straordinarie obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione: − acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili coperti dal
SSN, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN. 4) L'assegno unico sarà percepito dalle parti nella misura del 50%; 5) l'esercizio della potestà genitoriale sul figlio rimarrà in capo ad entrambi i coniugi disgiuntamente per le questioni attinenti l'ordinaria amministrazione e congiuntamente per quelle relative alla straordinaria amministrazione;
6) le festività natalizie e p a squali saranno trascorse dal minor e alternativamente con i genitori secondo il criterio degli anni pari
e dispari , volendo con ciò intendere che gli anni pari saranno trascorsi dal minore con il padre ed i dispari con la madre così la Pasqua ed il Lune d ì in Albi s, in modo alternato nel corso degli anni, salvo diverso accordo fra i genitori;
le vacanze conseguenti a tali festività saranno trascorse dal figlio con le stesse modalità , salvo diverso accordo;
7) durante le vacanze estive ciascun genitore terrà con se il figlio per quattro settimane anche non consecutive nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 settembre, salvo diverso accordo ed ogni caso previa comunicazione scritta da fare pervenire l'uno all'altro entro il 31 maggio di ogni anno a mezzo sms o email e precisando altresì, entro lo stesso termine, la località e l'esatto indirizzo dove le minori verranno condotte;
8) non potrà recarsi all'estero se non previo consenso Per_1 reciproco dei genitori espresso per iscritto ed in quel caso sarà obbligo del genitore che le accompagna di comunicare all'altro l'esatta dimora affinché lo stesso possa raggiungerle;
9) il giorno del compleanno del minore i genitori le terranno con sé in modo alternato negli anni. Con vittoria di spese e compensi professionali.”
Per la resistente: “In via preliminare: dichiarare l'inammissibilità della spiegata domanda;
Nel merito:
1. confermare le condizioni previste con la sentenza pubblicata dal Tribunale Ordinario di Roma il 23 agosto 2021 n.13759/2021, nel procedimento avente n.° R.G. 55964/2016. 2. con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”
Il Pubblico Ministero nulla oppone.
pag. 3/12 FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso iscritto a ruolo il 26/6/2023, premesso che in data Parte_1
23/08/2021 veniva dichiarata, dal Tribunale di Roma, con sentenza n. 13759/2021, emessa nel procedimento avente r.g. n. 55964/2016, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Ampezzo (UD) con nel cui Controparte_1
ambito è nato una figlio, , il 20/12/2013 (minorenne), chiedeva pronunciarsi Per_1
la modifica delle condizioni di divorzio, essendo venuti meno i presupposti sulla base dei quali erano state fissate le condizioni attualmente vigenti.
2. A sostegno della propria domanda, il ricorrente riferiva che: a) il Tribunale di Roma con il predetto provvedimento disponeva l'affidamento del figlio , ad Per_1
entrambi i genitori, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, disponendone, inoltre, il collocamento presso la madre, con possibilità di visita del padre secondo le modalità concordate. Il Servizio Sociale di L'Aquila, in coordinamento con quello del luogo di residenza del padre, veniva investito del monitoraggio del nucleo famigliare e delle condizioni del minore al fine di indirizzare i genitori verso percorsi di sostegno alla genitorialità. Il IG. veniva Pt_1 obbligato a versare un contributo per il mantenimento del figlio di 300,00 € Per_1
oltre il 50% delle spese straordinarie;
b) mutavano alcune circostanze alla base del predetto provvedimento, invero, successivamente alla sentenza de quo, gli incontri fra il padre ed il minore si svolgevano regolarmente, tal volta anche in auto, con immenso sacrificio sia da parte del padre che del minore;
c) il minore pur continuando il percorso presso il dell'Aquila, risultava ostacolato nel Pt_2
rapporto con il padre dalla stessa madre, e manifestava in più occasioni la volontà di essere collocato presso il padre;
d) , in presenza della madre, risultava spesso Per_1
taciturno nelle conversazioni con il padre il quale, peraltro, apprendeva di comportamenti poco consoni ad un minore da parte della stessa genitrice e del suo nuovo compagno tal Amel;
d) proseguiva un percorso psicologico di sostegno alla bigenitorialità, con risultati ottimali;
e) quanto alle condizioni economiche che percepiva, come capitano dell'esercito, un reddito netto mensile di € 1.700,00 circa
(sostenendo, inoltre, il pagamento del canone mensile di un immobile concesso in locazione dall'esercito pari ad € 146,00, un prestito INPDAP con detrazione diretta pag. 4/12 dallo stipendio pari ad € 413,73 per, un finanziamento AGOS con ulteriore rata mensile di € 69,21 e di una linea di credito sempre AGOS con rata mensile di €
275,00 oltre in contributo di mantenimento mensile per il minore); f) non vi era chiarezza circa le fonti di reddito dalla madre del piccolo motivo per il quale sostiene la necessità di una verifica anche al fine di rideterminare il contributo economico.
3. Il ricorrente nel suo ricorso insisteva tra l'altro nella richiesta di ascolto del minore e nella richiesta di acquisizione delle relazioni dei Servizi Sociali.
4. In data 05.09.2023, si costituiva in giudizio la IG.ra la quale si Controparte_1
opponeva alla richiesta avanzata dal ricorrente. A sostegno della propria posizione, ella riferiva che: a) la richiesta del ricorrente appariva illogica, non rivolta al benessere del minore, bensì ad esclusivo vantaggio del ricorrente;
b) non avendo il ricorrente un'idonea rete familiare volta a supportarlo nei periodi extrascolastici nessuno avrebbe provveduto alla gestione di;
c) contrariamente a quanto Per_1
affermato dal padre, il minore, regolare frequentatore di un corso presso il TSRMEE, non aveva mai manifestato, né con la madre, né con gli operatori che lo seguono, la volontà di essere collocato presso il padre;
d) il riferimento, da parte del ricorrente, al nuovo compagno della IG.ra era volto unicamente a screditare CP_1 quest'ultima; e) al minore veniva regalato uno smartphone dal padre con lo scopo di conquistare le simpatie del minore a discapito della figura materna e spesso utilizzato in modo inappropriato dal minore per giocare;
f) la variazione del collocamento del minore lo allontanerebbe dalle sue amicizie, segnando drasticamente la sua infanzia,
e generando un totale isolamento del piccolo;
g) per quanto concerne l'aspetto economico, la famiglia benestante della resistente provvedeva al sostentamento delle esigenze della IG.ra e del NO , mediante il versamento di circa CP_1 Per_1
1.800 – 2.000 mensili, e concedeva a titolo gratuito l'abitazione in cui vivono attualmente;
h) gli importi reddituali dichiarati dal ricorrente risultavano differenti da quelli effettivamente percepiti per cui al fine di chiarire l'effettiva capienza economica del ricorrente chiede disporsi indagini tributarie.
5. All'udienza del 11.10.2023, fissata per la comparizione personale delle parti, i procuratori delle stesse insistevano nelle rispettive richieste, in particolare la resistente insisteva per la convocazione dei referenti dei Servizi Sociali.
pag. 5/12 6. A scioglimento della riserva assunta all'esito della predetta udienza il Presidente assegnava, termine sino al 31.12.2023, ai Servizi Sociali del Comune di L'Aquila, i quali avevano in carico il monitoraggio delle problematiche familiari, per il deposito della documentazione e delle relazioni, riservando all'esito l'eventuale ascolto del minore, e fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni al 14.2.2024.
7. Con ordinanza del 12.3.2024, emesso all'esito dell'udienza, il Presidente, tenuto conto degli aggiornamenti resi dai Servizi Sociali, apprezzata la sussistenza di adeguata maturità del minore, fissava per l'ascolto dello stesso l'udienza del
25.3.2024 (in seguito differita al 17.4.2024), e disponeva l'integrazione del deposito della documentazione aggiornata ex art. 473 bis.12 c.p.c..
8. Con ordinanza del 24.6.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
17.4.2024, il Presidente rilevava, all'esito dell'ascolto del minore che “ è apparso equilibrato e sereno, molto lucido nell'analizzare i suoi bisogni e l'esigenza di mantenere un rapporto valido con entrambi i genitori senza rinunciare a coltivare una condizione ed un assetto di vita che gli consenta una maggiore serenità, preferibilmente presso il padre, non avendo problemi a cambiare scuola, tanto più quest'anno, che dovrà affrontare la prima media”, fissava l'udienza del 18.9.2024 per la discussione ex art. 473 bis 22 c.p.c. ordinando ad entrambe le parti di provvedere nello stesso termine a depositare le dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2023- 2022-2021.
9. In data 13.2.2025 la resistente depositava istanza di audizione del minore sulla scorta della variazione comportamentale di , proprio in riferimento alla Per_1 frequentazione scolastica. L'istante ha evidenziato che il minore ha iniziato a mostrare stati di malessere, come vomito, forte ansia e veri e propri attacchi di panico. Entrambi i genitori, a tutela di , prendevano in considerazione Per_1
possibili alternative, come cambiare centro scolastico, finanche ricorrendo a strutture private nel tentativo di non far perdere allo stesso l'anno scolastico. Peraltro, a detta della resistente, il trasferimento di presso il padre comporterebbe un Per_1
repentino cambiamento di amicizie e dei rapporti sociali, potrebbe condurre ad un peggioramento della condizione del minore, pertanto, insiste per una nuova audizione pag. 6/12 del piccolo da parte del Tribunale al fine di verificare la condizione e la Per_1
volontà dello stesso.
10. La domanda proposta appare adeguatamente supportata da idonei riscontri.
11. Non c'è dubbio che il bambino, crescendo, pur apparendo seguìto in maniera attenta da entrambi i genitori, i quali sono anche supportati dai servizi sociali, abbia maturato un disagio che è emerso in maniera che è apparsa genuina nel corso dell'ascolto condotto dal presidente istruttore. Il ragazzo è apparso molto consapevole e desideroso della vicinanza di entrambi i genitori, ma ha mostrato in maniera piuttosto evidente il disagio nell'attuale collocazione presso la madre.
Ripetutamente indagato tale aspetto, fondamentale nell'economia del giudizio, il bambino ha mostrato di saper valutare le sue esigenze in maniera piuttosto matura per la sua età, soppesando sia l'importanza di non recidere i rapporti con i suoi amici a l'Aquila, con il desiderio di radicarsi in via prevalente presso il padre a Roma. Ha perfino aggiunto di non comprendere perché anche sua madre non decida di spostarsi a Roma, verosimilmente individuando in tale opzione una buona soluzione ai suoi principali problemi. Si ritiene opportuno riportare per intero la verbalizzazione delle dichiarazioni di : A.D.R. “Ho qualche problema nell'attuale situazione di Per_1
vita. Preferirei vivere con PÀ per vari motivi. Mi trovo meglio a vivere con lui considerato che mamma spesso non mi lascia esprimere la mia opinione, quando parlo;
invece ho un rapporto sereno con mio padre e preferirei vivere con lui a
Roma e venire a L'Aquila da mia madre con le stesse modalità con le quali adesso vedo mio padre. Questo mi consentirebbe di mantenere i rapporti con i miei amici aquilani. A.D.R.: “Non mi creerebbe alcun problema andare a vivere a Roma dove comunque vivono anche i genitori di mia mamma oltre che alcuni amici e dove io mi trovo bene.” A.D.R.: “Anche cambiare scuola non mi crea alcun problema anche perché adesso devo cominciare la scuola media.” Spontaneamente dichiara voglio aggiungere che non capisco perché mia madre continui a vivere a L'Aquila visto che per lavoro spesso si sposta a Roma. Per me sarebbe più semplice evitare questi continui spostamenti Roma - L'Aquila (cfr. verbale dell'udienza di ascolto del 17 aprile 2024).
pag. 7/12 12. In punto di diritto, l'art. 337 ter c.c. stabilisce che il Giudice deve adottare i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento al loro interesse morale e materiale, valutando prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori oppure stabilendo a quale di essi i figli sono affidati. In ordine ai criteri da applicare per rendere coerente il principio dell'affidamento condiviso con il collocamento in un luogo non prossimo alla dimora dell'altro genitore e, dunque, alla tutela in concreto del principio della bigenitorialità, giova richiamare l'intervento della Corte di Cassazione (ordinanza 27142/21, depositata in data 6 ottobre 2021). Del resto, per costante orientamento del supremo collegio, “…il giudice non ha il potere d'imporre all'uno o all'altro genitore di rinunziare a un progetto di trasferimento, che del resto corrisponde a un diritto fondamentale costituzionalmente garantito… Nessuna norma impone di privare il genitore che intende trasferirsi, per questo solo fatto, dell'affido o del collocamento dei figli presso di sé.. in altri termini di fronte alle scelte insindacabili sulla propria residenza compiute dai genitori separati, i quali non perdono, per il solo fatto che intendono trasferire la propria residenza lontano da quella dell'altro coniuge,
l'idoneità ad essere collocatari dei figli minori, il giudice ha esclusivamente il dovere di valutare se sia più funzionale al preminente interesse della prole il collocamento presso l'uno o l'altro dei genitori, per quanto ciò incida negativamente sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non collocatario (Cass
12.5.2015 n. 9633; Cass. 14.9.2016 n. 18087).
13. Alla luce di tali principi, non può che prendersi atto della sostanziale idoneità di entrambi i genitori ad assicurare a un adeguato supporto parentale;
in Roma, Per_1
peraltro, vivono anche i genitori della madre, i quali – come più volte sottolineato dalla difesa della stessa – provvedono direttamente al mantenimento della madre stessa e del PO , versandole mensilmente circa € 2000 e consentendole di Per_1
godere gratuitamente di un appartamento di loro proprietà. Lo stesso , del Per_1
resto, nel corso della sua audizione, dopo avere a lungo esposto le sue esigenze, prima di congedarsi dall'istruttore ha aggiunto, spontaneamente, che la madre frequenta molto Roma, tanto spesso che il bambino fatica a capire perché viva a
L'Aquila. Ad ogni modo, non potendosi certo valorizzare questo dato, afferente alla pag. 8/12 sfera privata e a scelte personali della signora ciò che il collegio intende CP_1
valorizzare è la circostanza che in Roma il bambino non sarebbe affatto privato di un supporto familiare che semplificherebbe di certo anche le visite della madre stessa al figlio.
14. Il disagio medio tempore maturato in , ed allegato in giudizio dal padre a Per_1
sostegno della sua domanda di modifica del collocamento prevalente, pur in un contesto di recuperate e migliorate capacità della madre che certamente favoriscono una più equilibrata crescita del ragazzo - molto chiuso ed introverso, anche in ragione (vds relazioni del servizio sociale, depositate il 22.11.2024) di talune abitudini che la madre gli aveva dato e che in esito al percorso appaiono in parte superate (in particolare non avergli predisposto uno spazio autonomo, una propria cameretta, ma addirittura aver dormito insieme sul divano letto, avergli consentito un uso eccessivo di videogiochi a scapito della compagnia di coetanei, di attività sportive anche di squadra) – appare quindi significativo e tale da indurre ad accogliere la domanda del padre, nel prevalente interesse del ragazzo.
15. Fuori udienza, la sig. ha fatto presente che il figlio aveva manifestato CP_1
ulteriori disagi, cui ascrive la necessità di procedere ad un nuovo ascolto, prima di assumere i provvedimenti definitivi.
16. Il collegio non ritiene tuttavia necessario tale adempimento, precisandosi che occorrerà proseguire il monitoraggio delle condizioni di vita e dei rapporti genitori figlio con le stesse modalità attualmente in atto, vale a dire mediante organizzazione di incontri da parte del Servizio Sociale di L'Aquila e del competente Servizio
Sociale di Roma che analizzerà le relazioni genitori figli, sostenendo il mantenimento equilibrato delle stesse e segnalando ai genitori eventuali esigenze del bambino. Del resto, anche l'intero approfondimento peritale svolto nel corso del giudizio che aveva portato alla sentenza che si chiede di modificare in punto di collocamento e mantenimento aveva indicato la figura paterna come la più idonea a porsi come genitore collocatario come è chiaramente esposto nella sentenza del tribunale di Roma (all. 1 fasc. di parte del ricorrente) e, a ben vedere, aveva infine scelto di collocarlo comunque presso la madre solo in funzione dell'avvio del percorso scolastico in L'Aquila. Il bambino, nel frattempo cresciuto e avviato a concludere il suo primo ciclo scolastico, ha mostrato chiara consapevolezza dei suoi bisogni, peraltro, ed ha chiaramente spiegato che ben potrà mantenere le relazioni pag. 9/12 che contano con i pochi amici in L'Aquila (le relazioni del servizio sociale e gli stessi genitori non lo descrivono incline per ora alla relazione con i pari), mentre allo stato la necessità di avviarsi verso un nuovo percorso (la scuola media) esclude che possano ritenersi attuali quelle problematiche relative all'inserimento scolastico che avevano orientato il giudice del divorzio. In sostanza, le esigenze di continuità scolastica all'epoca poste in evidenza non consentono ad oggi di superare l'esigenza più volte manifestata da di vivere in prevalenza con il padre, figura che la Per_1 consulenza tecnica aveva come più adeguata, anche in ragione dell'atteggiamento materno diretto a quell'epoca a condizionare ed escludere la figura paterna dalla vita del bambino. Il collegio sottolinea come sia acquisita la consapevolezza – registrata anche nelle relazioni dei servizi sociali – di un'accresciuta maturità da parte della madre che dovrà indubbiamente essere ulteriormente coltivata e valorizzata con una prosecuzione del percorso;
resta tuttavia prevalente, a questo punto, la necessità di dare rilievo alle esigenze manifestate dal minore, in linea con le indicazioni della
CTU nel procedimento di divorzio e coerenti anche con le evidenze riscontrabili nel presente procedimento.
17. Di conseguenza, occorre ora valutare l'importo del contributo al mantenimento a carico della madre, che il ricorrente chiede di quantificare in € 200 mensili. Orbene, tale indicazione appare condivisibile al collegio. È vero, infatti, che non constano redditi di lavoro in capo alla sig. ma la sua difesa – imperniata sull'ottima CP_1
condizione economica della famiglia di origine – è tutta nel senso di rassicurare sulla disponibilità di entrate mensili adeguate, di almeno € 2000 mensili, interamente spendibili, posto che la stessa ha disposizione un appartamento di proprietà sempre della famiglia di origine, per il quale non spende alcunché. La domanda di contributo appare pertanto certamente adeguata, a fronte di una situazione reddituale del padre che risulta pari nella dichiarazione dei redditi 2021 a circa 30.000 € netti, nel 2022 a circa 30.000 € netti, nel 2023 circa € 32.000 netti, nel 2024 € 32.000 netti (circa €
2.400 mensili oltre tredicesima mensilità, a tale importo vanno detratti gli importi del canone di locazione, finanziamenti, assegno di mantenimento, per giungere ad una cifra di circa
1700 € netti mensili). Gli estratti conto di entrambi i genitori non evidenziano giacenze medie significative (la giacenza media annua 2020 è stata pari a 390,95 €, la pag. 10/12 giacenza media annua 2021 è stata pari a 571,45 €, la giacenza media annua 2022 è stata pari a 315,57 €; la giacenza media dei conti della resistente per l'anno 2020 è stata pari a 824,74 €, per l'anno 2021 è stata pari a 624,70, per l'anno 2022 è stata pari a 297,00 €, la giacenza media annua per l'anno 2023 è stata pari a 399,69).
18. In ordine al diritto di vista il piano genitoriale proposto dal padre, salvo migliori accordi, sempre auspicabili, può essere certamente accolto, anche perché neppure efficacemente contrastato dalla difesa materna.
19. Nell'interesse del bambino, che ha estremo bisogno di serenità, è auspicabile che i genitori favoriscano il lavoro di monitoraggio da parte del Servizio Sociale del e del Comune di L'Aquila, già avviato. CP_2
20. L'integrale accoglimento della domanda del ricorrente consiglia di procedere a regolare le spese secondo i principi di soccombenza e causalità, secondo valori intermedi tra i minimi e i medi, in considerazione del fatto che le questioni poste non presentano profili di complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
- ACCOGLIE la domanda di modifica delle condizioni proposta dal ricorrente e dispone, fermo il resto, che il minore sia Persona_2 collocato in via prevalente presso il padre, con il quale vivrà nella sua abitazione in Roma;
- PONE a carico della madre con decorrenza dalla data della pubblicazione della sentenza il versamento di contributo al mantenimento pari ad € 200 mensili, rivalutabili secondo gli indici ISTAT (FOI), disponendo al contempo e con pari decorrenza la revoca dell'obbligo già posto a suo carico con la sentenza del Tribunale di Roma;
- CONFERMA l'incarico ai Servizi sociali competenti in base al collocamento del minore di proseguire l'attività coordinata di monitoraggio, riferendo al tribunale competente in caso di evidenze pregiudizievoli per il minore;
- DISPONE che il diritto di visita della madre sia esercitato nel modo più ampio possibile e, quale regime minimo in mancanza di migliori accordi, adotta la regolamentazione di cui al piano genitoriale proposto dal ricorrente;
pag. 11/12 - CONDANNA la sig. al rimborso in favore del sig. delle CP_1 Pt_1 spese di lite che liquida (valore indeterminato basso) in complessivi € 4.500, oltre IVA CPA e rimborso forfettario delle spese generali.
Così deciso in L'Aquila, il 10 febbraio 2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Elvira Buzzelli
pag. 12/12