Articolo 750 del Codice di procedura civile
Articolo 749Articolo 751
Versione
21 aprile 1942
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Versione
10 giugno 1942
Art. 750.
(Provvedimenti del presidente del tribunale relativi alle cauzioni e agli esecutori testamentari).

L'istanza per l'imposizione di una cauzione a carico dell'erede o del legatario, nei casi previsti dalla legge, e' proposta, quando non vi e' giudizio pendente, con ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui si e' aperta la successione.

Il presidente fissa con decreto l'udienza di comparizione del ricorrente e dell'erede o legatario davanti a se' e stabilisce il termine entro il quale il ricorso e il decreto debbono essere loro notificati.

Il presidente stabilisce le modalita' e l'ammontare della cauzione con ordinanza, contro la quale e' ammesso reclamo al presidente della corte d'appello a norma dell'articolo 739. Il presidente della corte d'appello provvede con ordinanza non impugnabile, previa audizione degli interessati a norma del comma precedente.

Le stesse forme si osservano ((nei casi previsti negli articoli 708 e 710 del codice civile)) , relativamente agli esecutori testamentari.
Entrata in vigore il 10 giugno 1942
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