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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 20/10/2025, n. 1462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1462 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
-SECONDA SEZIONE CIVILE-
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: Filippo Labellarte presidente M. Angela Marchesiello consigliere relatore Alberto Binetti consigliere ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 489 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 TRA
Parte_1 domiciliata in Bari presso lo studio dell'avv. Angelo Schittulli che la
[...] rappresenta e difende per procura allegata all'atto di appello -------------------
-------------------------------------------------------------------------------appellante E già , domiciliata in Bari presso lo CP_1 Controparte_2 studio dell'avv. Gabriele Giampietro che la rappresenta in giudizio per mandato allegato alla comparsa di costituzione in grado d'appello-------------
--------------------------------------------------------------------------------appellata
Oggetto: Risarcimento del danno da responsabilità contrattuale
Conclusioni: all'udienza cartolare del 23/05/2025, i difensori delle parti hanno concluso come da note scritte autorizzate.
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 3440/2021 emessa il 30/09/2021, il Tribunale di Bari ha rigettato la domanda risarcitoria proposta da Parte_1
pagina 1 di 10 di nei confronti di (tesa Parte_1 Controparte_2 ad ottenere il pagamento, da parte di quest'ultima, quale soggetto responsabile dell'inefficacia della garanzia prestata ex L. 1996/n. 662 in favore della profumeria della Parte_2 somma di € 125.127,79 pari all'importo non rimborsato da Parte_3
), condannando l'attrice a rifondere le spese di lite.
[...]
Con citazione notificata il 25/03/2022, la predetta banca ha proposto tempestivo appello avverso tale sentenza, chiedendo, in riforma della stessa, l'integrale accoglimento della propria domanda, con vittoria di spese del doppio grado.
Si è costituita l'appellata (oggi che ha insistito per il rigetto del CP_1 gravame, vinte le spese di questo grado.
All'udienza cartolare del 23/05/2025, invitate le parti a precisare le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio di conclusionali e repliche.
Motivi della decisione
L'appello è fondato e va accolto.
Con il primo articolato motivo di doglianza, l'appellante lamenta l'erronea interpretazione, da parte del primo giudice, del contenuto della convenzione sottoscritta tra le parti il 4/12/2006 e l'omessa valutazione delle complessive risultanze istruttorie (documentali ed orali).
Sostiene, in particolare, che la prestazione posta a carico dell'odierna appellata non sarebbe consistita solo nell'individuare nuova clientela da mettere in contatto con la banca appellante (come ritenuto dal Tribunale in asserita violazione dei comuni canoni ermeneutici che impongono di valutare anche il comportamento complessivo tenuto dalle parti in epoca successiva alla conclusione del contratto), ma altresì nel verificare, sulla scorta dell'analisi dei bilanci, le condizioni per l'accessibilità al prestito garantito, il limite di finanziabilità e le fasce di valutazione in cui classificare il cliente anche ai fini dell'eventuale applicazione della cd. procedura semplificata.
Dal che deriverebbe la palese responsabilità dell'appellata che, sulla scorta di un'erronea lettura dei bilanci e confondendo la voce “ricavi” con quella di pagina 2 di 10 “fatturato”, avrebbe, in relazione alla richiedente Parte_4 errato sia nell'indicazione della fascia di valutazione (prima fascia di colore verde, anziché seconda) sia nella determinazione del limite massimo finanziabile, determinando così l'inefficacia della garanzia prestata ex L. 1996/n. 662.
Col secondo motivo, l'appellante censura inoltre la sentenza impugnata nella parte relativa alla propria condanna alle spese di lite del primo grado e chiede la restituzione di quanto da essa versato a tal titolo in esecuzione della pronuncia gravata.
Il primo motivo è fondato e, conseguentemente, anche il secondo.
La sentenza appellata è viziata da un'errata interpretazione del tipo di incarico affidato alla nell'ambito del rapporto di collaborazione CP_1 scaturito dalla convenzione sottoscritta tra le parti il 4/12/2006, il quale, come confermato dalle complessive emergenze istruttorie (non analizzate nel loro insieme), non era affatto limitato al solo svolgimento di attività di mediazione creditizia finalizzata all'incremento del portafoglio clienti della banca appellante, ma comprendeva anche l'espletamento di una preliminare istruttoria relativa all'an e al quantum della garanzia, nonché l'elaborazione Parte_ delle richieste di accreditamento da inviare a come dimostrano l'art. 2 della convenzione in atti (punti 3 e 4) e il relativo allegato firmato in pari data, i documenti comprovanti il successivo sviluppo del rapporto di collaborazione e le prove testimoniali acquisite.
Prima dell'analisi del merito, è opportuno innanzitutto chiarire cosa si intendesse per procedura semplificata.
Le testimonianze rese dai due testi escussi ed, in particolare, da Tes_1
(responsabile dell'Ufficio Fidi della BCC di che seguì
[...] Parte_1 personalmente la pratica della hanno Parte_4 incontrastatamente precisato che la valutazione delle imprese richiedenti finanziamenti garantibili ex L. 1996/n. 662 si articolava su tre livelli;
che la prima fascia -quella verde attribuita, per quanto qui interessa, alla dava automatico accesso alla garanzia in base ad Parte_4 alcuni parametri desunti dai bilanci di impresa, salvo successiva verifica Parte_ degli stessi parametri da parte di al momento dell'eventuale attivazione della garanzia stessa da parte della banca finanziatrice;
che, in questo senso, la procedura per le imprese in fascia verde era considerata pagina 3 di 10 semplificata, poiché l'accesso alla garanzia non richiedeva una previa Parte_ autorizzazione da parte di
Ciò chiarito, risulta innanzitutto dal dato testuale della convenzione del 4/12/2006 (art. 2) che oggetto del rapporto di collaborazione con non CP_1 era solo quello di individuare la potenziale clientela da segnalare alla banca, ma anche di contattare direttamente le imprese selezionate “per raccogliere
... richieste di … finanziamenti corredate della documentazione di rito e di una prima istruttoria”, nonché “proporre ed elaborare richieste di garanzia e controgaranzia per operazioni di finanziamento ricadenti nelle specifiche normative”.
La circostanza è confermata dall'allegato sottoscritto in pari data che, nello specificare le singole fasi di articolazione del rapporto, affidava a , CP_1 nella fase preparatoria di preselezione, il compito di fornire per ciascuna impresa un'analisi di dettaglio sulla base degli ultimi tre esercizi di bilancio Parte_ e, nella terza fase successiva a quella attuativa, di inoltrare a la richiesta di garanzia e di procedere al perfezionamento dell'istanza di accreditamento con procedura di ammissione on line.
L'ampiezza dei compiti affidati all'odierna appellata è ancor meglio chiarita nella nota del 22/12/2008 inviata alla banca da per conto di CP_3
, in cui si precisava espressamente che “il service che esegue CP_1 CP_1 per la banca consiste nell'elaborazione dei bilanci ufficiali depositati presso le Camere di Commercio degli indicatori richiesti dal Fondo di Garanzia per le PMI costituito presso il per l'individuazione Parte_3 delle fasce di valutazione ed il ricorrere delle condizioni che consentano l'applicazione della procedura semplificata. Ciò al fine di preidentificazione delle imprese oggetto di azione commerciale o di verifica delle imprese con le quali la banca ritiene di entrare in relazione fiduciaria. Parte_ Per dette imprese DFKA -per conto della banca- richiede a il rilascio della garanzia, attestando il ricorrere delle condizioni per l'applicazione della procedura semplificata…”.
Diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, detta nota esplicativa, benchè successiva alla stipula del contratto di finanziamento de quo, risulta di fondamentale importanza ai fini dell'interpretazione dell'esatto contenuto dell'accordo (dovendo tenersi conto ex art. 1362, co. 2 c.c., ai fini dell'indagine sulla comune intenzione delle parti, anche del comportamento successivo tenuto dalle stesse), in quanto proveniente da soggetto cui pagina 4 di 10 l'amministratore unico di , , aveva rilasciato in data CP_1 Controparte_4
27/11/2006 amplissima procura speciale autenticata nelle firme dal notaio
[...]
, conferendogli non solo l'incarico di sottoscrivere la Per_1 convenzione del 4/12/2006 (che infatti risulta firmata proprio dal , ma CP_3 ogni altro potere di legge, come sottoscrivere atti, dichiarazioni, clausole, allegati e condizioni, con promessa preventiva di rato, valido ed approvato e con la precisazione che non potesse mai opporsi al nominato procuratore mancanza o imprecisione di poteri.
Proprio nell'ambito di tale contesto va dunque letta la mail del 14/06/2007 con cui nel comunicare gli “esiti analisi”, indicava, tra le CP_5 altre imprese, che la era ammissibile ad un Parte_4 Parte_4 finanziamento di € 298.000 pari all'intero importo richiesto, rientrando nella I fascia semplificata.
Detta comunicazione, lungi dall'essere un mero atto preparatorio ed istruttorio interno, rappresentava proprio il contenuto della prestazione contrattuale richiesta a , poi trasfuso nel report elaborato il CP_1
14/07/2007 (doc. 11 allegato alla prima memoria ex art. 183, co. VI c.p.c. depositata in primo grado della banca), cui è seguita la richiesta di Parte_ accreditamento presso elaborata direttamente da , sulla quale il CP_1 direttore generale della banca si è limitato ad apporre timbro e firma per mero “visto”, confidando nell'esito delle analisi dei bilanci effettuate da
. CP_1
Né il mero dato testuale contenuto nell'art. 3 della convenzione, secondo cui la banca manteneva la piena e incondizionata discrezionalità nella concessione degli affidamenti, può essere letto come clausola di esonero dell'appellata da ogni responsabilità.
Da un lato, infatti, se davvero fosse stato compito della banca ricontrollare gli esiti dell'analisi dei bilanci e la classificazione in fasce comunicati da
, non è dato comprendere quale utilità avrebbe avuto per la stessa CP_1 banca l'esternalizzazione del predetto servizio dietro pagamento di un corrispettivo.
Dall'altro, è fin troppo evidente che la valutazione di affidabilità creditizia dell'impresa -riservata in via esclusiva alla banca nella fase successiva alla
“prima istruttoria” svolta da , ai fini della decisione finale se CP_1 concedere o meno il prestito- non poteva che attenere all'esistenza di pagina 5 di 10 garanzie personali o reali o di eventuali pregiudizievoli e dunque alla verifica circa eventuali protesti, pignoramenti, trascrizioni, richieste di fallimento, etc. che, nonostante l'eventuale esito positivo del report predisposto da , avrebbero potuto comunque bloccare la pratica. CP_1
Così inquadrati gli esatti termini del rapporto, sussiste la denunciata responsabilità della società appellata derivante dall'errore -documentato dal bilancio 2006 della prodotto agli atti, ma Parte_4 comunque mai negato da onsistito nell'aver considerato l'importo CP_1 di € 1.496.603,07 di cui alla voce “ricavi”, in luogo dell'importo di € 737.962,02 di cui alla voce “merci/vendite” che rappresenta il fatturato.
Da tale errore, di cui vi è traccia documentale non solo nel report del 14/07/2007, ma anche nella richiesta di accreditamento elaborata da CP_1
e vistata dalla banca, è scaturita l'errata indicazione sia della fascia di classificazione dell'impresa (prima fascia e non seconda, che ha dato indebito accesso alla procedura semplificata), sia dell'importo massimo finanziabile che, non potendo superare il 20% del fatturato, non poteva esser pari ad € 298.000, ma alla minor somma di € 147.000, come appunto Parte_ rilevato da in sede di controllo dei parametri compiuto successivamente all'attivazione della garanzia da parte della banca.
Contrariamente a quanto assunto dall'appellata, sussiste altresì prova documentale del danno subìto dalla banca che è pari all'importo di cui non è stato possibile il recupero a seguito della dichiarazione di inefficacia della Parte_ garanzia da parte di causalmente imputabile a , corrispondente CP_1 all'80% dell'(incontestata) esposizione debitoria residua di € 156.409,73 accumulata dalla ed indicata nella richiesta di Parte_4 attivazione della garanzia inviata dalla banca il 26/09/2014 (vale a dire, € 125.127,79).
Trattandosi di debito risarcitorio di valore (cfr. Cass. 2022/n. 26202; Cass. 2022/n. 37798; Cass. 2022/n. 1627), sull'anzidetta somma di € 125.127,79 oggetto di condanna spettano all'appellante la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dal dì dell'evento dannoso (14/07/2007) alla data di pubblicazione della presente sentenza, nonché gli interessi al tasso legale calcolati per lo stesso periodo sulla somma via via rivalutata anno per anno. La somma finale va poi maggiorata degli interessi legali dalla liquidazione al saldo.
pagina 6 di 10 La riforma della sentenza gravata impone ovviamente una nuova regolazione ex officio delle spese del doppio grado che, in accoglimento del secondo motivo di doglianza, devono seguire l'ordinario criterio della soccombenza e rimanere a carico dell'appellata, nelle misure liquidate come da dispositivo sulla base dei valori minimi dello scaglione tariffario da € 52.000,01 ad € 260.000 di cui al D.M. 147/22, attesa la semplicità delle questioni affrontate.
Ai sensi dell'art. 336 c.p.c., va infine accolta anche la domanda restitutoria spiegata dalla banca appellante in relazione a quanto già pagato -giusta disposizione di bonifico allegata agli atti- in esecuzione della pronuncia di primo grado qui riformata al difensore antistatario dell'appellata costituitosi in primo grado, avv. Domenico Angelillo.
Tale pagamento è, infatti, allo stato, evidentemente privo di qualsiasi giustificazione e legittima l'invocata restituzione che, per giurisprudenza pacifica, non solo non configura una domanda nuova, ma può essere disposta anche d'ufficio dal giudice (d'appello o del rinvio), quale effetto immediatamente conseguente alla riforma o cassazione della sentenza impugnata (cfr. Cass. 2005/n. 15220; Cass. 2006/n. 26171; Cass. 2003/n. 1233; Cass. 2001/n. 16170; Cass. 2020/n. 23972). Tanto vale anche con riferimento alle spese di lite versate in favore del procuratore distrattario costituitosi in primo grado, benchè quest'ultimo non sia parte del presente giudizio. In linea infatti col principio ripetutamente affermato dalla S.C., “in caso di riforma o annullamento della sentenza, costituente titolo esecutivo, di condanna al pagamento delle spese e degli onorari in favore del difensore della parte già vittoriosa, il quale abbia reso la dichiarazione di cui all'art. 93 c.p.c., tenuto alla restituzione delle somme pagate a detto titolo è lo stesso difensore distrattario, il quale, come titolare di un autonomo rapporto instauratosi direttamente con la parte già soccombente, è l'unico legittimato passivo rispetto all'azione di ripetizione di indebito oggettivo proposta da tale parte, in favore della quale la restituzione di dette somme può essere disposta, oltre che in un giudizio autonomamente instaurato a tal fine, anche dal giudice dell'impugnazione o, in caso di cassazione, dal giudice di rinvio ai sensi dell'art. 389 c.p.c.” (Cass. 2002/n. 13752; Cass. 2003/n. 18741; Cass. 2007/n. 10827; Cass. 2013/n. 8215; Cass. 2016/n. 1526). Ne consegue che “…da un lato, l'impugnazione della sentenza non deve essere rivolta anche contro il difensore distrattario, benchè il capo della sentenza reso sull'istanza di distrazione sia destinato a cadere nello stesso pagina 7 di 10 modo in cui cade quello sulle spese reso nell'ambito dell'unico rapporto processuale;
dall'altro, che il difensore distrattario subisce legittimamente gli effetti della sentenza di appello di condanna alla restituzione delle somme già percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, benchè non evocato personalmente in giudizio” (sic Cass. 2010/n. 9062; conf. Cass. 2017/n. 25247). È utile precisare che, nel caso di specie, non rileva la circostanza che la domanda restitutoria sia stata indirizzata nei confronti della società appellata e non del suo difensore antistatario in primo grado che, come si è visto, è l'unico legittimato passivo rispetto alla richiesta restituzione.
L'art. 336 c.p.c., disponendo che la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti ed agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata, comporta che, non appena sia pubblicata la sentenza di riforma, vengono meno immediatamente sia l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, sia l'efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, rimasti privi di qualsiasi giustificazione, con conseguente obbligo di restituzione delle somme pagate e di ripristino della situazione precedente (Cass. 2006/n. 26171). Trattandosi dunque di un effetto ripristinatorio che, come si è detto innanzi, può essere disposto anche d'ufficio dal giudice dell'impugnazione, nessun vizio di ultra o extra petizione può derivare dal fatto che tale richiesta sia stata formulata nei confronti di un soggetto diverso da quello effettivamente tenuto alla restituzione. Nemmeno rileva nel caso specifico che il difensore tenuto alla restituzione di quanto incassato a titolo di spese di lite sia diverso da quello costituito nell'odierno grado d'appello (avv. Gabriele Gianpietro). Come infatti precisato da Cass. 2010/n. 9062 in un caso esattamente identico a quello in esame, è principio giurisprudenziale pacifico che il difensore antistatario assume la qualità di parte esclusivamente quando sorga controversia sulla distrazione e cioè quando la sentenza impugnata non abbia pronunciato sull'istanza di distrazione o l'abbia respinta e quando il gravame investa la pronuncia stessa di distrazione (cfr. Cass. 20005/n. 20321; Cass. 2006/n. 4792; Cass. 2008/n. 20531). Quando così non sia (come nella fattispecie), il distrattario subisce gli effetti della riforma in pejus della sentenza di primo grado, senza necessità che egli sia evocato in giudizio in proprio o che sia integrato nei suoi confronti il contraddittorio (se diverso dal difensore costituito in appello), poiché la distrazione in null'altro consiste che nel sostituire un soggetto (il difensore) ad un altro (la parte) nella legittimazione a ricevere dal soccombente il pagina 8 di 10 pagamento delle spese processuali quale adiectus solutionis causa e non introduce una domanda nuova, non avendo fondamento in un rapporto di diritto sostanziale connesso a quello da cui trae origine la domanda principale. Essendo documentato agli atti un esborso di € 6.733,48 in favore dell'avv. D. Angelillo, quest'ultimo deve essere, in definitiva, condannato alla restituzione, in favore dell'appellante, della predetta somma, oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia sino al soddisfo. Ed infatti “a norma dell'art. 336 c.p.c., la pronuncia in grado d'appello pone nel nulla la sentenza di primo grado, che perde efficacia in quanto caducata e sostituita immediatamente - in tutto o nei limiti dei capi riformati - dalla pronuncia di secondo grado;
ne consegue che, ove la sentenza di primo grado sia stata riformata in punto di regolazione delle spese processuali, la data della pronuncia di appello - determinando il nuovo assetto degli interessi - segna il momento della nascita del relativo credito in favore della parte vittoriosa, ed è da quel momento (e non dalla data della pronuncia di primo grado) che decorrono gli interessi legali sulla somma liquidata” (Cass. 2008/n. 24821).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto di citazione notificato il 25/03/2022 da Parte_1 nei confronti di (già ,
[...] CP_1 Controparte_2 avverso la sentenza n. 3440/2021 emessa il 30/09/2021 dal Tribunale di Bari, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna l'appellata a versare, in favore dell'appellante, la somma di € 125.127,79=, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali da calcolarsi secondo le modalità meglio specificate in parte motiva, a titolo di risarcimento del danno da inesatto adempimento contrattuale;
2. visto l'art. 336 c.p.c., condanna l'avv. Domenico Angelillo, quale difensore distrattario in primo grado dell'appellata, a restituire all'appellante la somma di € 6.733,48 incassata a titolo di spese di lite liquidate nella sentenza impugnata, oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia al soddisfo;
3. condanna l'appellata a rifondere alla appellante le spese del Pt_1 doppio grado, liquidandole, per il primo grado, in € 786 per esborsi ed € 7.052 per onorari, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge;
per questo grado d'appello, in € 1.165,50 per pagina 9 di 10 esborsi ed € 7.160 per onorari, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.
-=====================================================
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 17 ottobre 2025
Il consigliere estensore Il presidente M. Angela Marchesiello Filippo Labellarte
pagina 10 di 10
CORTE D'APPELLO DI BARI
-SECONDA SEZIONE CIVILE-
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: Filippo Labellarte presidente M. Angela Marchesiello consigliere relatore Alberto Binetti consigliere ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 489 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 TRA
Parte_1 domiciliata in Bari presso lo studio dell'avv. Angelo Schittulli che la
[...] rappresenta e difende per procura allegata all'atto di appello -------------------
-------------------------------------------------------------------------------appellante E già , domiciliata in Bari presso lo CP_1 Controparte_2 studio dell'avv. Gabriele Giampietro che la rappresenta in giudizio per mandato allegato alla comparsa di costituzione in grado d'appello-------------
--------------------------------------------------------------------------------appellata
Oggetto: Risarcimento del danno da responsabilità contrattuale
Conclusioni: all'udienza cartolare del 23/05/2025, i difensori delle parti hanno concluso come da note scritte autorizzate.
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 3440/2021 emessa il 30/09/2021, il Tribunale di Bari ha rigettato la domanda risarcitoria proposta da Parte_1
pagina 1 di 10 di nei confronti di (tesa Parte_1 Controparte_2 ad ottenere il pagamento, da parte di quest'ultima, quale soggetto responsabile dell'inefficacia della garanzia prestata ex L. 1996/n. 662 in favore della profumeria della Parte_2 somma di € 125.127,79 pari all'importo non rimborsato da Parte_3
), condannando l'attrice a rifondere le spese di lite.
[...]
Con citazione notificata il 25/03/2022, la predetta banca ha proposto tempestivo appello avverso tale sentenza, chiedendo, in riforma della stessa, l'integrale accoglimento della propria domanda, con vittoria di spese del doppio grado.
Si è costituita l'appellata (oggi che ha insistito per il rigetto del CP_1 gravame, vinte le spese di questo grado.
All'udienza cartolare del 23/05/2025, invitate le parti a precisare le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio di conclusionali e repliche.
Motivi della decisione
L'appello è fondato e va accolto.
Con il primo articolato motivo di doglianza, l'appellante lamenta l'erronea interpretazione, da parte del primo giudice, del contenuto della convenzione sottoscritta tra le parti il 4/12/2006 e l'omessa valutazione delle complessive risultanze istruttorie (documentali ed orali).
Sostiene, in particolare, che la prestazione posta a carico dell'odierna appellata non sarebbe consistita solo nell'individuare nuova clientela da mettere in contatto con la banca appellante (come ritenuto dal Tribunale in asserita violazione dei comuni canoni ermeneutici che impongono di valutare anche il comportamento complessivo tenuto dalle parti in epoca successiva alla conclusione del contratto), ma altresì nel verificare, sulla scorta dell'analisi dei bilanci, le condizioni per l'accessibilità al prestito garantito, il limite di finanziabilità e le fasce di valutazione in cui classificare il cliente anche ai fini dell'eventuale applicazione della cd. procedura semplificata.
Dal che deriverebbe la palese responsabilità dell'appellata che, sulla scorta di un'erronea lettura dei bilanci e confondendo la voce “ricavi” con quella di pagina 2 di 10 “fatturato”, avrebbe, in relazione alla richiedente Parte_4 errato sia nell'indicazione della fascia di valutazione (prima fascia di colore verde, anziché seconda) sia nella determinazione del limite massimo finanziabile, determinando così l'inefficacia della garanzia prestata ex L. 1996/n. 662.
Col secondo motivo, l'appellante censura inoltre la sentenza impugnata nella parte relativa alla propria condanna alle spese di lite del primo grado e chiede la restituzione di quanto da essa versato a tal titolo in esecuzione della pronuncia gravata.
Il primo motivo è fondato e, conseguentemente, anche il secondo.
La sentenza appellata è viziata da un'errata interpretazione del tipo di incarico affidato alla nell'ambito del rapporto di collaborazione CP_1 scaturito dalla convenzione sottoscritta tra le parti il 4/12/2006, il quale, come confermato dalle complessive emergenze istruttorie (non analizzate nel loro insieme), non era affatto limitato al solo svolgimento di attività di mediazione creditizia finalizzata all'incremento del portafoglio clienti della banca appellante, ma comprendeva anche l'espletamento di una preliminare istruttoria relativa all'an e al quantum della garanzia, nonché l'elaborazione Parte_ delle richieste di accreditamento da inviare a come dimostrano l'art. 2 della convenzione in atti (punti 3 e 4) e il relativo allegato firmato in pari data, i documenti comprovanti il successivo sviluppo del rapporto di collaborazione e le prove testimoniali acquisite.
Prima dell'analisi del merito, è opportuno innanzitutto chiarire cosa si intendesse per procedura semplificata.
Le testimonianze rese dai due testi escussi ed, in particolare, da Tes_1
(responsabile dell'Ufficio Fidi della BCC di che seguì
[...] Parte_1 personalmente la pratica della hanno Parte_4 incontrastatamente precisato che la valutazione delle imprese richiedenti finanziamenti garantibili ex L. 1996/n. 662 si articolava su tre livelli;
che la prima fascia -quella verde attribuita, per quanto qui interessa, alla dava automatico accesso alla garanzia in base ad Parte_4 alcuni parametri desunti dai bilanci di impresa, salvo successiva verifica Parte_ degli stessi parametri da parte di al momento dell'eventuale attivazione della garanzia stessa da parte della banca finanziatrice;
che, in questo senso, la procedura per le imprese in fascia verde era considerata pagina 3 di 10 semplificata, poiché l'accesso alla garanzia non richiedeva una previa Parte_ autorizzazione da parte di
Ciò chiarito, risulta innanzitutto dal dato testuale della convenzione del 4/12/2006 (art. 2) che oggetto del rapporto di collaborazione con non CP_1 era solo quello di individuare la potenziale clientela da segnalare alla banca, ma anche di contattare direttamente le imprese selezionate “per raccogliere
... richieste di … finanziamenti corredate della documentazione di rito e di una prima istruttoria”, nonché “proporre ed elaborare richieste di garanzia e controgaranzia per operazioni di finanziamento ricadenti nelle specifiche normative”.
La circostanza è confermata dall'allegato sottoscritto in pari data che, nello specificare le singole fasi di articolazione del rapporto, affidava a , CP_1 nella fase preparatoria di preselezione, il compito di fornire per ciascuna impresa un'analisi di dettaglio sulla base degli ultimi tre esercizi di bilancio Parte_ e, nella terza fase successiva a quella attuativa, di inoltrare a la richiesta di garanzia e di procedere al perfezionamento dell'istanza di accreditamento con procedura di ammissione on line.
L'ampiezza dei compiti affidati all'odierna appellata è ancor meglio chiarita nella nota del 22/12/2008 inviata alla banca da per conto di CP_3
, in cui si precisava espressamente che “il service che esegue CP_1 CP_1 per la banca consiste nell'elaborazione dei bilanci ufficiali depositati presso le Camere di Commercio degli indicatori richiesti dal Fondo di Garanzia per le PMI costituito presso il per l'individuazione Parte_3 delle fasce di valutazione ed il ricorrere delle condizioni che consentano l'applicazione della procedura semplificata. Ciò al fine di preidentificazione delle imprese oggetto di azione commerciale o di verifica delle imprese con le quali la banca ritiene di entrare in relazione fiduciaria. Parte_ Per dette imprese DFKA -per conto della banca- richiede a il rilascio della garanzia, attestando il ricorrere delle condizioni per l'applicazione della procedura semplificata…”.
Diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, detta nota esplicativa, benchè successiva alla stipula del contratto di finanziamento de quo, risulta di fondamentale importanza ai fini dell'interpretazione dell'esatto contenuto dell'accordo (dovendo tenersi conto ex art. 1362, co. 2 c.c., ai fini dell'indagine sulla comune intenzione delle parti, anche del comportamento successivo tenuto dalle stesse), in quanto proveniente da soggetto cui pagina 4 di 10 l'amministratore unico di , , aveva rilasciato in data CP_1 Controparte_4
27/11/2006 amplissima procura speciale autenticata nelle firme dal notaio
[...]
, conferendogli non solo l'incarico di sottoscrivere la Per_1 convenzione del 4/12/2006 (che infatti risulta firmata proprio dal , ma CP_3 ogni altro potere di legge, come sottoscrivere atti, dichiarazioni, clausole, allegati e condizioni, con promessa preventiva di rato, valido ed approvato e con la precisazione che non potesse mai opporsi al nominato procuratore mancanza o imprecisione di poteri.
Proprio nell'ambito di tale contesto va dunque letta la mail del 14/06/2007 con cui nel comunicare gli “esiti analisi”, indicava, tra le CP_5 altre imprese, che la era ammissibile ad un Parte_4 Parte_4 finanziamento di € 298.000 pari all'intero importo richiesto, rientrando nella I fascia semplificata.
Detta comunicazione, lungi dall'essere un mero atto preparatorio ed istruttorio interno, rappresentava proprio il contenuto della prestazione contrattuale richiesta a , poi trasfuso nel report elaborato il CP_1
14/07/2007 (doc. 11 allegato alla prima memoria ex art. 183, co. VI c.p.c. depositata in primo grado della banca), cui è seguita la richiesta di Parte_ accreditamento presso elaborata direttamente da , sulla quale il CP_1 direttore generale della banca si è limitato ad apporre timbro e firma per mero “visto”, confidando nell'esito delle analisi dei bilanci effettuate da
. CP_1
Né il mero dato testuale contenuto nell'art. 3 della convenzione, secondo cui la banca manteneva la piena e incondizionata discrezionalità nella concessione degli affidamenti, può essere letto come clausola di esonero dell'appellata da ogni responsabilità.
Da un lato, infatti, se davvero fosse stato compito della banca ricontrollare gli esiti dell'analisi dei bilanci e la classificazione in fasce comunicati da
, non è dato comprendere quale utilità avrebbe avuto per la stessa CP_1 banca l'esternalizzazione del predetto servizio dietro pagamento di un corrispettivo.
Dall'altro, è fin troppo evidente che la valutazione di affidabilità creditizia dell'impresa -riservata in via esclusiva alla banca nella fase successiva alla
“prima istruttoria” svolta da , ai fini della decisione finale se CP_1 concedere o meno il prestito- non poteva che attenere all'esistenza di pagina 5 di 10 garanzie personali o reali o di eventuali pregiudizievoli e dunque alla verifica circa eventuali protesti, pignoramenti, trascrizioni, richieste di fallimento, etc. che, nonostante l'eventuale esito positivo del report predisposto da , avrebbero potuto comunque bloccare la pratica. CP_1
Così inquadrati gli esatti termini del rapporto, sussiste la denunciata responsabilità della società appellata derivante dall'errore -documentato dal bilancio 2006 della prodotto agli atti, ma Parte_4 comunque mai negato da onsistito nell'aver considerato l'importo CP_1 di € 1.496.603,07 di cui alla voce “ricavi”, in luogo dell'importo di € 737.962,02 di cui alla voce “merci/vendite” che rappresenta il fatturato.
Da tale errore, di cui vi è traccia documentale non solo nel report del 14/07/2007, ma anche nella richiesta di accreditamento elaborata da CP_1
e vistata dalla banca, è scaturita l'errata indicazione sia della fascia di classificazione dell'impresa (prima fascia e non seconda, che ha dato indebito accesso alla procedura semplificata), sia dell'importo massimo finanziabile che, non potendo superare il 20% del fatturato, non poteva esser pari ad € 298.000, ma alla minor somma di € 147.000, come appunto Parte_ rilevato da in sede di controllo dei parametri compiuto successivamente all'attivazione della garanzia da parte della banca.
Contrariamente a quanto assunto dall'appellata, sussiste altresì prova documentale del danno subìto dalla banca che è pari all'importo di cui non è stato possibile il recupero a seguito della dichiarazione di inefficacia della Parte_ garanzia da parte di causalmente imputabile a , corrispondente CP_1 all'80% dell'(incontestata) esposizione debitoria residua di € 156.409,73 accumulata dalla ed indicata nella richiesta di Parte_4 attivazione della garanzia inviata dalla banca il 26/09/2014 (vale a dire, € 125.127,79).
Trattandosi di debito risarcitorio di valore (cfr. Cass. 2022/n. 26202; Cass. 2022/n. 37798; Cass. 2022/n. 1627), sull'anzidetta somma di € 125.127,79 oggetto di condanna spettano all'appellante la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dal dì dell'evento dannoso (14/07/2007) alla data di pubblicazione della presente sentenza, nonché gli interessi al tasso legale calcolati per lo stesso periodo sulla somma via via rivalutata anno per anno. La somma finale va poi maggiorata degli interessi legali dalla liquidazione al saldo.
pagina 6 di 10 La riforma della sentenza gravata impone ovviamente una nuova regolazione ex officio delle spese del doppio grado che, in accoglimento del secondo motivo di doglianza, devono seguire l'ordinario criterio della soccombenza e rimanere a carico dell'appellata, nelle misure liquidate come da dispositivo sulla base dei valori minimi dello scaglione tariffario da € 52.000,01 ad € 260.000 di cui al D.M. 147/22, attesa la semplicità delle questioni affrontate.
Ai sensi dell'art. 336 c.p.c., va infine accolta anche la domanda restitutoria spiegata dalla banca appellante in relazione a quanto già pagato -giusta disposizione di bonifico allegata agli atti- in esecuzione della pronuncia di primo grado qui riformata al difensore antistatario dell'appellata costituitosi in primo grado, avv. Domenico Angelillo.
Tale pagamento è, infatti, allo stato, evidentemente privo di qualsiasi giustificazione e legittima l'invocata restituzione che, per giurisprudenza pacifica, non solo non configura una domanda nuova, ma può essere disposta anche d'ufficio dal giudice (d'appello o del rinvio), quale effetto immediatamente conseguente alla riforma o cassazione della sentenza impugnata (cfr. Cass. 2005/n. 15220; Cass. 2006/n. 26171; Cass. 2003/n. 1233; Cass. 2001/n. 16170; Cass. 2020/n. 23972). Tanto vale anche con riferimento alle spese di lite versate in favore del procuratore distrattario costituitosi in primo grado, benchè quest'ultimo non sia parte del presente giudizio. In linea infatti col principio ripetutamente affermato dalla S.C., “in caso di riforma o annullamento della sentenza, costituente titolo esecutivo, di condanna al pagamento delle spese e degli onorari in favore del difensore della parte già vittoriosa, il quale abbia reso la dichiarazione di cui all'art. 93 c.p.c., tenuto alla restituzione delle somme pagate a detto titolo è lo stesso difensore distrattario, il quale, come titolare di un autonomo rapporto instauratosi direttamente con la parte già soccombente, è l'unico legittimato passivo rispetto all'azione di ripetizione di indebito oggettivo proposta da tale parte, in favore della quale la restituzione di dette somme può essere disposta, oltre che in un giudizio autonomamente instaurato a tal fine, anche dal giudice dell'impugnazione o, in caso di cassazione, dal giudice di rinvio ai sensi dell'art. 389 c.p.c.” (Cass. 2002/n. 13752; Cass. 2003/n. 18741; Cass. 2007/n. 10827; Cass. 2013/n. 8215; Cass. 2016/n. 1526). Ne consegue che “…da un lato, l'impugnazione della sentenza non deve essere rivolta anche contro il difensore distrattario, benchè il capo della sentenza reso sull'istanza di distrazione sia destinato a cadere nello stesso pagina 7 di 10 modo in cui cade quello sulle spese reso nell'ambito dell'unico rapporto processuale;
dall'altro, che il difensore distrattario subisce legittimamente gli effetti della sentenza di appello di condanna alla restituzione delle somme già percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, benchè non evocato personalmente in giudizio” (sic Cass. 2010/n. 9062; conf. Cass. 2017/n. 25247). È utile precisare che, nel caso di specie, non rileva la circostanza che la domanda restitutoria sia stata indirizzata nei confronti della società appellata e non del suo difensore antistatario in primo grado che, come si è visto, è l'unico legittimato passivo rispetto alla richiesta restituzione.
L'art. 336 c.p.c., disponendo che la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti ed agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata, comporta che, non appena sia pubblicata la sentenza di riforma, vengono meno immediatamente sia l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, sia l'efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, rimasti privi di qualsiasi giustificazione, con conseguente obbligo di restituzione delle somme pagate e di ripristino della situazione precedente (Cass. 2006/n. 26171). Trattandosi dunque di un effetto ripristinatorio che, come si è detto innanzi, può essere disposto anche d'ufficio dal giudice dell'impugnazione, nessun vizio di ultra o extra petizione può derivare dal fatto che tale richiesta sia stata formulata nei confronti di un soggetto diverso da quello effettivamente tenuto alla restituzione. Nemmeno rileva nel caso specifico che il difensore tenuto alla restituzione di quanto incassato a titolo di spese di lite sia diverso da quello costituito nell'odierno grado d'appello (avv. Gabriele Gianpietro). Come infatti precisato da Cass. 2010/n. 9062 in un caso esattamente identico a quello in esame, è principio giurisprudenziale pacifico che il difensore antistatario assume la qualità di parte esclusivamente quando sorga controversia sulla distrazione e cioè quando la sentenza impugnata non abbia pronunciato sull'istanza di distrazione o l'abbia respinta e quando il gravame investa la pronuncia stessa di distrazione (cfr. Cass. 20005/n. 20321; Cass. 2006/n. 4792; Cass. 2008/n. 20531). Quando così non sia (come nella fattispecie), il distrattario subisce gli effetti della riforma in pejus della sentenza di primo grado, senza necessità che egli sia evocato in giudizio in proprio o che sia integrato nei suoi confronti il contraddittorio (se diverso dal difensore costituito in appello), poiché la distrazione in null'altro consiste che nel sostituire un soggetto (il difensore) ad un altro (la parte) nella legittimazione a ricevere dal soccombente il pagina 8 di 10 pagamento delle spese processuali quale adiectus solutionis causa e non introduce una domanda nuova, non avendo fondamento in un rapporto di diritto sostanziale connesso a quello da cui trae origine la domanda principale. Essendo documentato agli atti un esborso di € 6.733,48 in favore dell'avv. D. Angelillo, quest'ultimo deve essere, in definitiva, condannato alla restituzione, in favore dell'appellante, della predetta somma, oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia sino al soddisfo. Ed infatti “a norma dell'art. 336 c.p.c., la pronuncia in grado d'appello pone nel nulla la sentenza di primo grado, che perde efficacia in quanto caducata e sostituita immediatamente - in tutto o nei limiti dei capi riformati - dalla pronuncia di secondo grado;
ne consegue che, ove la sentenza di primo grado sia stata riformata in punto di regolazione delle spese processuali, la data della pronuncia di appello - determinando il nuovo assetto degli interessi - segna il momento della nascita del relativo credito in favore della parte vittoriosa, ed è da quel momento (e non dalla data della pronuncia di primo grado) che decorrono gli interessi legali sulla somma liquidata” (Cass. 2008/n. 24821).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto di citazione notificato il 25/03/2022 da Parte_1 nei confronti di (già ,
[...] CP_1 Controparte_2 avverso la sentenza n. 3440/2021 emessa il 30/09/2021 dal Tribunale di Bari, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna l'appellata a versare, in favore dell'appellante, la somma di € 125.127,79=, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali da calcolarsi secondo le modalità meglio specificate in parte motiva, a titolo di risarcimento del danno da inesatto adempimento contrattuale;
2. visto l'art. 336 c.p.c., condanna l'avv. Domenico Angelillo, quale difensore distrattario in primo grado dell'appellata, a restituire all'appellante la somma di € 6.733,48 incassata a titolo di spese di lite liquidate nella sentenza impugnata, oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia al soddisfo;
3. condanna l'appellata a rifondere alla appellante le spese del Pt_1 doppio grado, liquidandole, per il primo grado, in € 786 per esborsi ed € 7.052 per onorari, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge;
per questo grado d'appello, in € 1.165,50 per pagina 9 di 10 esborsi ed € 7.160 per onorari, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.
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Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 17 ottobre 2025
Il consigliere estensore Il presidente M. Angela Marchesiello Filippo Labellarte
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