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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 17/04/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1516/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Maria Marta Cristoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1516/2024, promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Tropeano Parte_1 C.F._1
Domenico
ATTORE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Frojo Roberta e dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
Frojo Francesca
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusive depositate in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ex art. 616 c.p.c, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
al fine di opporsi all'esecuzione promossa dalla convenuta, chiedendo l'accoglimento delle
[...]
seguenti conclusioni: “In via principale: dichiarare il difetto di legittimazione ad agire della
[...]
stante la mancanza del necessario supporto probatorio atto a dimostrare la titolarità del CP_1 credito tra le creditrici originarie e l'attuale procedente, anche alla luce della mancanza dell'atto di cessione, nonché dell'accertata e comprovata inesistenza dei numeri di rapporto in capo al Sig.
all'interno delle liste crediti pubblicate in Gazzetta Ufficiale e, altresì, alla luce Parte_1
pagina 1 di 7 della discrasia del numero dei rapporti, 3 in luogo di 4, della differenza numerica, nonché degli importi (con una differenza tra quanto dichiarato dalla e quanto richiesto per € 600.000,00 CP_2 circa) nonché per tutti gli altri motivi esposti in narrativa;
In via subordinata: rideterminare l'importo dovuto dal Sig. da € 209.060,02 ad € 82.289,08 e per l'effetto dichiarare il difetto Parte_1 di legittimazione passiva del Sig. , avendo, quest'ultimo, prestato fidejussione solo Parte_1
e soltanto per il mutuo chirografario agrario n. 405599 del 14.11.2011 per originari € 70.000,00, di cui al decreto ingiuntivo n. 479/2023 del Tribunale di Ferrara, per la Controparte_3
e non anche per tutti i rapporti oggetto del titolo esecutivo ottenuto
[...]
afferenti altri soggetti;
In ogni caso: condannare parte convenuta al pagamento di compensi e spese di giustizia per la presente procedura, da distrarsi in favore dello scrivente difensore, il quale, sin da ora, si dichiara antistatario.”.
Parte attrice ha dedotto che la aveva notificato a atto di Controparte_1 Parte_1
precetto per il pagamento dell'importo di euro 209.060,02, oltre ad interessi, e, successivamente, atto di pignoramento presso e (docc. 1 e 2). Controparte_4 Controparte_5
ha affermato di aver proposto opposizione ex art. 615 co. II c.p.c. avverso tale Parte_1
procedimento di esecuzione n. R.G.E. 305/2024 (doc. 3), eccependo il difetto di titolarità ad agire nei confronti dell'esecutato, e che il Giudice dell'esecuzione aveva dichiarato l'estinzione della procedura, disponendo la liberazione dei beni e assegnando il termine di trenta giorni per l'introduzione del giudizio di merito (docc. 4 e 5).
L'opponente domanda dunque l'accertamento del difetto di legittimazione ad agire in esecuzione di per omessa prova sia nel procedimento monitorio (docc. 6 – 11) sia nella Controparte_1
procedura esecutiva della titolarità del credito, data l'omessa allegazione dell'atto di cessione dei crediti (doc. 14 e 15), l'assenza dei numeri di rapporto in capo a (docc. 16 – 18) Parte_1 all'interno delle liste dei crediti contenute nell'avviso di cessione, pubblicato in Gazzetta Ufficiale
(doc. 12, 13) e la discrasia del numero dei rapporti (3 in luogo di 4), nonché degli importi richiesti.
In via subordinata, parte attrice domanda di rideterminare l'importo dovuto da euro 209.060,02 ad euro
82.289,08 e, per l'effetto, dichiarare il difetto di legittimazione passiva di , avendo Parte_1 quest'ultimo prestato fidejussione omnibus soltanto per il mutuo chirografario agrario n. 405599 del
14/11/2011 per originari euro 70.000,00, di cui al decreto ingiuntivo n. 479/2023 del Tribunale di
Ferrara, per la e non anche per tutti i Controparte_3
rapporti oggetto del titolo esecutivo ottenuto afferenti altri soggetti.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio che ha eccepito, Controparte_1 in primo luogo, la tardività dell'opposizione avanzata da , essendo il titolo esecutivo Parte_1
pagina 2 di 7 posto a fondamento del precetto un decreto ingiuntivo, emesso in conformità con i principi della Corte di Cassazione (Sez. Un. 9479/2023) e divenuto esecutivo ex art. 647 c.p.c.
Nel merito, parte convenuta ha ribadito di aver fornito prova della titolarità del credito nel procedimento monitorio (doc. 6), tenuto conto che ai fini dell'efficacia della cessione “in blocco” dei rapporti giuridici è sufficiente la pubblicazione dell'avviso dell'atto di cessione in Gazzetta Ufficiale che sostituisce la notificazione dell'atto stesso al debitore ceduto o l'accettazione da parte di quest'ultimo (Cass. civ. sent. n. 13954 del 16/06/2006) e che, ai sensi dell'art. 58 TUB, la prova della titolarità del credito può essere fornita mediante produzione dell'avviso di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza specifica enumerazione di ciascuno di essi (Cass. civ., ord. n. 31188 del 29.12.2017).
In via subordinata, ha chiesto l'emissione di sentenza accertativa dell'obbligo di CP_1 CP_1
parte attrice a adempiere alle obbligazioni contrattuali sottoscritte e, per l'effetto, la condanna di
, nei limiti della garanzia prestata di euro di euro 315.000,00, al pagamento a favore Parte_1
della convenuta di euro 209.060,02, oltre ad interessi successivi dal 4/11/2021 sino al saldo ovvero la diversa somma ritenuta secondo giustizia.
***
La domanda formulata da parte attrice non può trovare accoglimento per i motivi che seguono.
In primo luogo, l'eccezione di tardività e inammissibilità dell'opposizione formulata dalla convenuta è infondata.
Con il presente giudizio, ha introdotto la fase di merito a seguito di opposizione al Parte_1
pignoramento presso terzi ex art. 616 c.p.c. e non ha inteso introdurre un giudizio di opposizione tardiva al decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c.
A nulla rileva la richiesta di valutazione di ammissibilità, alla luce del principio espresso dalle Sezioni
Unite (Cass. n. 9479/2023), formulata dalla convenuta, in quanto estranea alla materia del contendere, non essendo stato instaurato un giudizio di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., né essendo stata formulata alcuna eccezione in tal senso nell'atto introduttivo.
Nel caso di specie, ha contestato, in maniera generica, la titolarità del credito in Parte_1
capo a (asserita cessionaria), per omessa inclusione dei crediti nella lista della Controparte_1 cessione “in blocco”; non contesta, invece, in modo specifico l'esistenza dell'atto di cessione.
In materia di cessione dei crediti “in blocco”, ai sensi dell'art. 58 TUB, la Banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e tali adempimenti pubblicitari producono nei confronti dei debitori ceduti gli effetti indicati dall'art. 1264 c.c..
pagina 3 di 7 La giurisprudenza ormai consolidata ritiene che la pubblicazione di un avviso sulla Gazzetta Ufficiale esoneri la Banca dall'onere di provvedere alla notifica della cessione (Cass. n. 20495/2020; Cass. n.
13954/2006).
A fronte dell'eccezione di assenza di prova di titolarità del credito, la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale dell'avviso di cessione dei crediti non è in sé sufficiente a dimostrare l'avvenuta cessione del credito ed il suo contenuto (Cass. n. 2780/2019, Tribunale Ferrara, 09 Aprile 2019).
Tuttavia, tale orientamento – richiamato da parte attrice – è riferibile al solo caso di contestazione dell'atto di cessione e non, come nel caso di specie, al caso in cui venga contestata l'inclusione dei rapporti di credito nell'atto di cessione.
Deve, infatti, tenersi distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 TUB.
Nel primo caso, infatti, ove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, dunque, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 TUB, dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. Ciò non esclude, tuttavia, che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione (Cass. n. 28790/2024;
Cass. n. 17944/2023).
Ove, invece, venga contestata l'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione, la Cassazione (Cass. n. 28790/2024) ha precisato che l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.
Al fine di dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario è sufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco (Cass. n. 31188/2017), senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei pagina 4 di 7 rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze (Cass. n. 4277/2023).
Se dall'informativa sulla Gazzetta Ufficiale sono evincibili non soltanto l'esistenza del contratto di cessione e le parti contraenti, ma anche -come nella fattispecie- i crediti ricompresi nella cessione e, dunque, l'oggetto del contratto medesimo, tale produzione documentale è idonea a dimostrare la legittimazione attiva del soggetto che agisce in giudizio in veste di cessionario del credito, nonché, come detto, l'inclusione, nella fattispecie, del credito precettato, essendo superflua, in quanto eccedente rispetto al fine, la produzione del contratto di cessione, che rappresenta un onere niente affatto imposto da alcuna norma di legge, né da un inesistente obbligo di forma scritta (né ad substantiam, né ad probationem) del contratto di cessione.
E', poi, del tutto connaturato all'oggetto del contratto di cessione di crediti ex art.58 TUB che il suo contenuto -e, dunque, il perimetro dei crediti ricompresi nella cessione- possa essere individuato non soltanto nominativamente (elencando, cioè, i rapporti ceduti dal cedente al cessionario uno per uno, eventualmente tramite riferimento ai codici identificativi del rapporto), ma anche per relationem, dunque, facendo riferimento a caratteristiche, sufficientemente precise, che i crediti devono possedere alla data della cessione, affinchè possano essere considerati rientranti nell'oggetto del contratto.
Ciò che rileva evidentemente è soltanto che l'oggetto del contratto venga individuato dal testo dell'Avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale -che è idoneo mezzo di prova- in modo determinato o anche solo in modo determinabile (art.1346 cc). (Cass. n.21821/2023; Cass.n.10200/2021; Cass.
n.5617/2020; Cass., n.15884/2019).
Nel caso di specie, la creditrice ha prodotto la copia avviso di cessione crediti in Gazzetta Ufficiale del
7/6/2018 da BA BP a e del 21/10/2021, parte seconda, n.125 da Parte_2 Parte_2
a (doc 5), oltre a n. 3 certificazioni contabili ufficiali, ex art. 50 TUB (cfr.
[...] Controparte_1
doc. 6 monitorio int. 7, 8 e 9, n. 1 – Sofferenza n. 58032 – fin – Cart n. 247; 2 – P.IVA_2
Sofferenza n. 58032 – fin – prestito im. ; 3 – Sofferenza n. 58032 – fin – P.IVA_3 P.IVA_4
Cart. 247).
Dagli avvisi in Gazzetta Ufficiale sono evincibili le caratteristiche dei crediti oggetto di cessione, quali derivanti, come nel caso di specie, da finanziamenti ipotecari o chirografari e i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza"12 Dalla lista notarizzata con elenco posizioni cedute sono evincibili il credito e la tipologia a sofferenza
(numero 15301071236) ed il numero rapporto 12606762, 12606764, 12606765 con indicazione dell'originator BA BP (doc. 5, integrativo monitorio, doc.3, pag. 6, riga 28,29,30).
Non si ritengono condivisibili le osservazioni sollevate dalla parte attrice in merito all'asserita discrasia tra i rapporti di credito e il totale dell'importo, in quanto dall'elenco delle posizioni cedute sono evincibili i tre rapporti ed il numero (12606762, 12606764, 12606765) e la somma oggetto del decreto ingiuntivo e della procedura mobiliare non ammonta a 315.000,00, bensì ad euro 204.738,04, oltre ad interessi sino al saldo e alle spese liquidate in euro 2.242,00 per compensi ed euro 406,50 per esborsi, oltre al rimborso forfettario pari al 15% del compenso, i.v.a. e c.p.a., per un totale di euro 209.060,02.
Oltre alla produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti, rappresentano indici presuntivi della titolarità del credito la dichiarazione del cedente, quale “elemento documentale rilevante” e “potenzialmente decisivo” per la prova della cessione del credito (Cass. n. 10200/2021).
Nel caso di specie, la creditrice ha prodotto in giudizio la comunicazione di cessione del credito inviata in data 11/11/2021 (doc.5 integrativo monitorio, doc.4), ove vengono ribaditi i riferimenti alla linea ceduta, e quindi al numero del credito 15301071236 e ai numeri di rapporti (“Contratto/i:
PRE6_12606762, PRE6_12606763, PRE6_12606764, PRE6_12606765”).
Tale dichiarazione risulta del tutto coerente con le altre risultanze documentali e corrobora la prova della cessione del credito per cui è causa, in quanto la società cessionaria riporta gli estremi dell'avviso contenuto in Gazzetta Ufficiali, nonché rapporto di garanzia dell'attore con . Controparte_6
Ulteriore elemento probante è rappresentato dal possesso del titolo da parte del creditore procedente (v, sul punto Cass. ordinanza n.10200 del 2021).
A fronte di una contestazione generica di parte opponente in ordine alla prova della titolarità del credito in capo alla procedente, tali plurimi indizi dimostrano che sia l'attuale titolare del Controparte_1
credito precettato.
Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in “Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia. 139/1991; e (ii) con sede legale in P. Meda 4, 20121, Milano, codice Parte_4 fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi n. P.IVA_6 taluni crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di
[...] derivanti da finanziamenti ipotecari o chirografari, aperture di credito in conto corrente, linee di Parte_4 credito, scoperti bancari, sconfinamenti di conto corrente e altri rapporti finanziari di diversa natura e forma tecnica sorti nel periodo compreso tra 1962 e2017, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti)e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della Banca
d'Italia n. 139/1991, come risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o piu' dei crediti vantati dai Cedenti nei confronti del relativo debitore ceduto”. 2 Avviso di cessione Gazzetta Ufficiale del 21/10/2021: “IV crediti che sono classificati come crediti in sofferenza ai sensi di quanto previsto dalle Istruzioni di Vigilanza della Banca di Italia”. pagina 6 di 7 Infine, l'eccezione di limitazione di garanzia avanzata da parte attrice non può trovare accoglimento, in quanto il rapporto di garanzia tra e è regolato dal contratto di Parte_1 Controparte_6
fideiussione omnibus – prodotto dalla convenuta al doc.6, int. 13 – che, così come previsto a seguito della novella dell'art. 1938 c.c. (Cass. n. 1580/2017), ha previsto un importo massimo garantito di euro
315.000,00 per “l'adempimento delle obbligazioni verso codesta banca”; in particolare “la fideiussione garantisce inoltre qualsiasi altra obbligazione che il debitore principale si trovasse in qualunque momento ad avere verso codesta banca in relazione a garanzie già prestate o che venissero prestate dallo stesso debitore a favore di codesta banca nell'interesse di terzi”, senza limitazione alcuna, come erroneamente asserito da parte attrice.
L'importo liquidato nel decreto ingiuntivo ed oggetto dell'esecuzione mobiliare ammonta ad euro
209.060,02, importo ricompreso nella fideiussione.
Non sussiste, pertanto, alcuna discrasia tra importo garantito e importo precettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di nei confronti di Parte_1
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Controparte_1
- respinge l'opposizione promossa;
- dichiara tenuto e condanna alla rifusione in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 7.052,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, ed accessori di legge.
Ferrara, 17 aprile 2025
Il Giudice
Maria Marta Cristoni
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Avviso di cessione Gazzetta Ufficiale del 7/6/2018: “(i) con sede legale in Piazza F. Meda 4, 20121, Parte_3 Milano, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi n.
, taluni i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e P.IVA_5 quant'altro) di derivanti da finanziamenti ipotecari o chirografari, aperture di credito in conto corrente, Parte_3 linee di credito, scoperti bancari, sconfinamenti di conto corrente e altri rapporti finanziari di diversa natura e forma tecnica sorti nel periodo compreso tra 1962 e 2017, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della pagina 5 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Maria Marta Cristoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1516/2024, promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Tropeano Parte_1 C.F._1
Domenico
ATTORE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Frojo Roberta e dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
Frojo Francesca
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusive depositate in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ex art. 616 c.p.c, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
al fine di opporsi all'esecuzione promossa dalla convenuta, chiedendo l'accoglimento delle
[...]
seguenti conclusioni: “In via principale: dichiarare il difetto di legittimazione ad agire della
[...]
stante la mancanza del necessario supporto probatorio atto a dimostrare la titolarità del CP_1 credito tra le creditrici originarie e l'attuale procedente, anche alla luce della mancanza dell'atto di cessione, nonché dell'accertata e comprovata inesistenza dei numeri di rapporto in capo al Sig.
all'interno delle liste crediti pubblicate in Gazzetta Ufficiale e, altresì, alla luce Parte_1
pagina 1 di 7 della discrasia del numero dei rapporti, 3 in luogo di 4, della differenza numerica, nonché degli importi (con una differenza tra quanto dichiarato dalla e quanto richiesto per € 600.000,00 CP_2 circa) nonché per tutti gli altri motivi esposti in narrativa;
In via subordinata: rideterminare l'importo dovuto dal Sig. da € 209.060,02 ad € 82.289,08 e per l'effetto dichiarare il difetto Parte_1 di legittimazione passiva del Sig. , avendo, quest'ultimo, prestato fidejussione solo Parte_1
e soltanto per il mutuo chirografario agrario n. 405599 del 14.11.2011 per originari € 70.000,00, di cui al decreto ingiuntivo n. 479/2023 del Tribunale di Ferrara, per la Controparte_3
e non anche per tutti i rapporti oggetto del titolo esecutivo ottenuto
[...]
afferenti altri soggetti;
In ogni caso: condannare parte convenuta al pagamento di compensi e spese di giustizia per la presente procedura, da distrarsi in favore dello scrivente difensore, il quale, sin da ora, si dichiara antistatario.”.
Parte attrice ha dedotto che la aveva notificato a atto di Controparte_1 Parte_1
precetto per il pagamento dell'importo di euro 209.060,02, oltre ad interessi, e, successivamente, atto di pignoramento presso e (docc. 1 e 2). Controparte_4 Controparte_5
ha affermato di aver proposto opposizione ex art. 615 co. II c.p.c. avverso tale Parte_1
procedimento di esecuzione n. R.G.E. 305/2024 (doc. 3), eccependo il difetto di titolarità ad agire nei confronti dell'esecutato, e che il Giudice dell'esecuzione aveva dichiarato l'estinzione della procedura, disponendo la liberazione dei beni e assegnando il termine di trenta giorni per l'introduzione del giudizio di merito (docc. 4 e 5).
L'opponente domanda dunque l'accertamento del difetto di legittimazione ad agire in esecuzione di per omessa prova sia nel procedimento monitorio (docc. 6 – 11) sia nella Controparte_1
procedura esecutiva della titolarità del credito, data l'omessa allegazione dell'atto di cessione dei crediti (doc. 14 e 15), l'assenza dei numeri di rapporto in capo a (docc. 16 – 18) Parte_1 all'interno delle liste dei crediti contenute nell'avviso di cessione, pubblicato in Gazzetta Ufficiale
(doc. 12, 13) e la discrasia del numero dei rapporti (3 in luogo di 4), nonché degli importi richiesti.
In via subordinata, parte attrice domanda di rideterminare l'importo dovuto da euro 209.060,02 ad euro
82.289,08 e, per l'effetto, dichiarare il difetto di legittimazione passiva di , avendo Parte_1 quest'ultimo prestato fidejussione omnibus soltanto per il mutuo chirografario agrario n. 405599 del
14/11/2011 per originari euro 70.000,00, di cui al decreto ingiuntivo n. 479/2023 del Tribunale di
Ferrara, per la e non anche per tutti i Controparte_3
rapporti oggetto del titolo esecutivo ottenuto afferenti altri soggetti.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio che ha eccepito, Controparte_1 in primo luogo, la tardività dell'opposizione avanzata da , essendo il titolo esecutivo Parte_1
pagina 2 di 7 posto a fondamento del precetto un decreto ingiuntivo, emesso in conformità con i principi della Corte di Cassazione (Sez. Un. 9479/2023) e divenuto esecutivo ex art. 647 c.p.c.
Nel merito, parte convenuta ha ribadito di aver fornito prova della titolarità del credito nel procedimento monitorio (doc. 6), tenuto conto che ai fini dell'efficacia della cessione “in blocco” dei rapporti giuridici è sufficiente la pubblicazione dell'avviso dell'atto di cessione in Gazzetta Ufficiale che sostituisce la notificazione dell'atto stesso al debitore ceduto o l'accettazione da parte di quest'ultimo (Cass. civ. sent. n. 13954 del 16/06/2006) e che, ai sensi dell'art. 58 TUB, la prova della titolarità del credito può essere fornita mediante produzione dell'avviso di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza specifica enumerazione di ciascuno di essi (Cass. civ., ord. n. 31188 del 29.12.2017).
In via subordinata, ha chiesto l'emissione di sentenza accertativa dell'obbligo di CP_1 CP_1
parte attrice a adempiere alle obbligazioni contrattuali sottoscritte e, per l'effetto, la condanna di
, nei limiti della garanzia prestata di euro di euro 315.000,00, al pagamento a favore Parte_1
della convenuta di euro 209.060,02, oltre ad interessi successivi dal 4/11/2021 sino al saldo ovvero la diversa somma ritenuta secondo giustizia.
***
La domanda formulata da parte attrice non può trovare accoglimento per i motivi che seguono.
In primo luogo, l'eccezione di tardività e inammissibilità dell'opposizione formulata dalla convenuta è infondata.
Con il presente giudizio, ha introdotto la fase di merito a seguito di opposizione al Parte_1
pignoramento presso terzi ex art. 616 c.p.c. e non ha inteso introdurre un giudizio di opposizione tardiva al decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c.
A nulla rileva la richiesta di valutazione di ammissibilità, alla luce del principio espresso dalle Sezioni
Unite (Cass. n. 9479/2023), formulata dalla convenuta, in quanto estranea alla materia del contendere, non essendo stato instaurato un giudizio di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., né essendo stata formulata alcuna eccezione in tal senso nell'atto introduttivo.
Nel caso di specie, ha contestato, in maniera generica, la titolarità del credito in Parte_1
capo a (asserita cessionaria), per omessa inclusione dei crediti nella lista della Controparte_1 cessione “in blocco”; non contesta, invece, in modo specifico l'esistenza dell'atto di cessione.
In materia di cessione dei crediti “in blocco”, ai sensi dell'art. 58 TUB, la Banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e tali adempimenti pubblicitari producono nei confronti dei debitori ceduti gli effetti indicati dall'art. 1264 c.c..
pagina 3 di 7 La giurisprudenza ormai consolidata ritiene che la pubblicazione di un avviso sulla Gazzetta Ufficiale esoneri la Banca dall'onere di provvedere alla notifica della cessione (Cass. n. 20495/2020; Cass. n.
13954/2006).
A fronte dell'eccezione di assenza di prova di titolarità del credito, la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale dell'avviso di cessione dei crediti non è in sé sufficiente a dimostrare l'avvenuta cessione del credito ed il suo contenuto (Cass. n. 2780/2019, Tribunale Ferrara, 09 Aprile 2019).
Tuttavia, tale orientamento – richiamato da parte attrice – è riferibile al solo caso di contestazione dell'atto di cessione e non, come nel caso di specie, al caso in cui venga contestata l'inclusione dei rapporti di credito nell'atto di cessione.
Deve, infatti, tenersi distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 TUB.
Nel primo caso, infatti, ove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, dunque, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 TUB, dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. Ciò non esclude, tuttavia, che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione (Cass. n. 28790/2024;
Cass. n. 17944/2023).
Ove, invece, venga contestata l'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione, la Cassazione (Cass. n. 28790/2024) ha precisato che l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.
Al fine di dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario è sufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco (Cass. n. 31188/2017), senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei pagina 4 di 7 rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze (Cass. n. 4277/2023).
Se dall'informativa sulla Gazzetta Ufficiale sono evincibili non soltanto l'esistenza del contratto di cessione e le parti contraenti, ma anche -come nella fattispecie- i crediti ricompresi nella cessione e, dunque, l'oggetto del contratto medesimo, tale produzione documentale è idonea a dimostrare la legittimazione attiva del soggetto che agisce in giudizio in veste di cessionario del credito, nonché, come detto, l'inclusione, nella fattispecie, del credito precettato, essendo superflua, in quanto eccedente rispetto al fine, la produzione del contratto di cessione, che rappresenta un onere niente affatto imposto da alcuna norma di legge, né da un inesistente obbligo di forma scritta (né ad substantiam, né ad probationem) del contratto di cessione.
E', poi, del tutto connaturato all'oggetto del contratto di cessione di crediti ex art.58 TUB che il suo contenuto -e, dunque, il perimetro dei crediti ricompresi nella cessione- possa essere individuato non soltanto nominativamente (elencando, cioè, i rapporti ceduti dal cedente al cessionario uno per uno, eventualmente tramite riferimento ai codici identificativi del rapporto), ma anche per relationem, dunque, facendo riferimento a caratteristiche, sufficientemente precise, che i crediti devono possedere alla data della cessione, affinchè possano essere considerati rientranti nell'oggetto del contratto.
Ciò che rileva evidentemente è soltanto che l'oggetto del contratto venga individuato dal testo dell'Avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale -che è idoneo mezzo di prova- in modo determinato o anche solo in modo determinabile (art.1346 cc). (Cass. n.21821/2023; Cass.n.10200/2021; Cass.
n.5617/2020; Cass., n.15884/2019).
Nel caso di specie, la creditrice ha prodotto la copia avviso di cessione crediti in Gazzetta Ufficiale del
7/6/2018 da BA BP a e del 21/10/2021, parte seconda, n.125 da Parte_2 Parte_2
a (doc 5), oltre a n. 3 certificazioni contabili ufficiali, ex art. 50 TUB (cfr.
[...] Controparte_1
doc. 6 monitorio int. 7, 8 e 9, n. 1 – Sofferenza n. 58032 – fin – Cart n. 247; 2 – P.IVA_2
Sofferenza n. 58032 – fin – prestito im. ; 3 – Sofferenza n. 58032 – fin – P.IVA_3 P.IVA_4
Cart. 247).
Dagli avvisi in Gazzetta Ufficiale sono evincibili le caratteristiche dei crediti oggetto di cessione, quali derivanti, come nel caso di specie, da finanziamenti ipotecari o chirografari e i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza"12 Dalla lista notarizzata con elenco posizioni cedute sono evincibili il credito e la tipologia a sofferenza
(numero 15301071236) ed il numero rapporto 12606762, 12606764, 12606765 con indicazione dell'originator BA BP (doc. 5, integrativo monitorio, doc.3, pag. 6, riga 28,29,30).
Non si ritengono condivisibili le osservazioni sollevate dalla parte attrice in merito all'asserita discrasia tra i rapporti di credito e il totale dell'importo, in quanto dall'elenco delle posizioni cedute sono evincibili i tre rapporti ed il numero (12606762, 12606764, 12606765) e la somma oggetto del decreto ingiuntivo e della procedura mobiliare non ammonta a 315.000,00, bensì ad euro 204.738,04, oltre ad interessi sino al saldo e alle spese liquidate in euro 2.242,00 per compensi ed euro 406,50 per esborsi, oltre al rimborso forfettario pari al 15% del compenso, i.v.a. e c.p.a., per un totale di euro 209.060,02.
Oltre alla produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti, rappresentano indici presuntivi della titolarità del credito la dichiarazione del cedente, quale “elemento documentale rilevante” e “potenzialmente decisivo” per la prova della cessione del credito (Cass. n. 10200/2021).
Nel caso di specie, la creditrice ha prodotto in giudizio la comunicazione di cessione del credito inviata in data 11/11/2021 (doc.5 integrativo monitorio, doc.4), ove vengono ribaditi i riferimenti alla linea ceduta, e quindi al numero del credito 15301071236 e ai numeri di rapporti (“Contratto/i:
PRE6_12606762, PRE6_12606763, PRE6_12606764, PRE6_12606765”).
Tale dichiarazione risulta del tutto coerente con le altre risultanze documentali e corrobora la prova della cessione del credito per cui è causa, in quanto la società cessionaria riporta gli estremi dell'avviso contenuto in Gazzetta Ufficiali, nonché rapporto di garanzia dell'attore con . Controparte_6
Ulteriore elemento probante è rappresentato dal possesso del titolo da parte del creditore procedente (v, sul punto Cass. ordinanza n.10200 del 2021).
A fronte di una contestazione generica di parte opponente in ordine alla prova della titolarità del credito in capo alla procedente, tali plurimi indizi dimostrano che sia l'attuale titolare del Controparte_1
credito precettato.
Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in “Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia. 139/1991; e (ii) con sede legale in P. Meda 4, 20121, Milano, codice Parte_4 fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi n. P.IVA_6 taluni crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di
[...] derivanti da finanziamenti ipotecari o chirografari, aperture di credito in conto corrente, linee di Parte_4 credito, scoperti bancari, sconfinamenti di conto corrente e altri rapporti finanziari di diversa natura e forma tecnica sorti nel periodo compreso tra 1962 e2017, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti)e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della Banca
d'Italia n. 139/1991, come risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o piu' dei crediti vantati dai Cedenti nei confronti del relativo debitore ceduto”. 2 Avviso di cessione Gazzetta Ufficiale del 21/10/2021: “IV crediti che sono classificati come crediti in sofferenza ai sensi di quanto previsto dalle Istruzioni di Vigilanza della Banca di Italia”. pagina 6 di 7 Infine, l'eccezione di limitazione di garanzia avanzata da parte attrice non può trovare accoglimento, in quanto il rapporto di garanzia tra e è regolato dal contratto di Parte_1 Controparte_6
fideiussione omnibus – prodotto dalla convenuta al doc.6, int. 13 – che, così come previsto a seguito della novella dell'art. 1938 c.c. (Cass. n. 1580/2017), ha previsto un importo massimo garantito di euro
315.000,00 per “l'adempimento delle obbligazioni verso codesta banca”; in particolare “la fideiussione garantisce inoltre qualsiasi altra obbligazione che il debitore principale si trovasse in qualunque momento ad avere verso codesta banca in relazione a garanzie già prestate o che venissero prestate dallo stesso debitore a favore di codesta banca nell'interesse di terzi”, senza limitazione alcuna, come erroneamente asserito da parte attrice.
L'importo liquidato nel decreto ingiuntivo ed oggetto dell'esecuzione mobiliare ammonta ad euro
209.060,02, importo ricompreso nella fideiussione.
Non sussiste, pertanto, alcuna discrasia tra importo garantito e importo precettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di nei confronti di Parte_1
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Controparte_1
- respinge l'opposizione promossa;
- dichiara tenuto e condanna alla rifusione in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 7.052,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, ed accessori di legge.
Ferrara, 17 aprile 2025
Il Giudice
Maria Marta Cristoni
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Avviso di cessione Gazzetta Ufficiale del 7/6/2018: “(i) con sede legale in Piazza F. Meda 4, 20121, Parte_3 Milano, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi n.
, taluni i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e P.IVA_5 quant'altro) di derivanti da finanziamenti ipotecari o chirografari, aperture di credito in conto corrente, Parte_3 linee di credito, scoperti bancari, sconfinamenti di conto corrente e altri rapporti finanziari di diversa natura e forma tecnica sorti nel periodo compreso tra 1962 e 2017, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della pagina 5 di 7