Trib. Ferrara, sentenza 17/04/2025, n. 404
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Sentenza 17 aprile 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dal Giudice Maria Marta Cristoni del Tribunale Ordinario di Ferrara, riguarda un'opposizione all'esecuzione promossa da una banca nei confronti di un soggetto che contestava la legittimità della procedura esecutiva. L'attore ha richiesto, in via principale, di dichiarare il difetto di legittimazione della banca, sostenendo l'assenza di prova della titolarità del credito e la mancanza di un atto di cessione. In via subordinata, ha chiesto una riduzione dell'importo dovuto. La convenuta, al contrario, ha eccepito la tardività dell'opposizione e ha fornito prove documentali della titolarità del credito, inclusa la pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale.

Il Giudice ha respinto l'opposizione, ritenendo infondata l'eccezione di tardività e confermando la legittimazione della banca a procedere in esecuzione. Ha argomentato che la pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale, unitamente ad altri documenti, costituiva prova sufficiente della titolarità del credito. Inoltre, ha chiarito che la contestazione dell'inclusione di un credito specifico nell'atto di cessione non era stata adeguatamente dimostrata dall'attore. Infine, ha condannato l'opponente al pagamento delle spese legali, confermando la validità della fideiussione prestata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Ferrara, sentenza 17/04/2025, n. 404
    Giurisdizione : Trib. Ferrara
    Numero : 404
    Data del deposito : 17 aprile 2025

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