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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 27/01/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
_______________
Tribunale di Messina Sezione Prima Civile Il Tribunale di Messina, Sezione Prima Civile, composto dai Sigg.ri Magistrati: ent. 1) dott. Corrado Bonanzinga Presidente
2) dott. Maria Militello Giudice N° * R.G.
3) dott. Simona Monforte Giudice est. N° ______Cron.
S E N T E N Z A N° _________ nella causa civile iscritta al n. 2426/2024 V.G., posta in decisione all'udienza del 22 gennaio 2025 e Repertorio promossa Iscritta a ruolo il D A
*
, c.fisc. Parte_1 C.F._1
E Udienza di p.c. del
, c.fisc. ,
* Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. MANCUSO MANUELA che li Scadenza termini rappresenta e difende giusta procura in atti, deposito memorie
RICORRENTI il * e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Messina Sentenza originale OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
depositata e
I ricorrenti precisano come segue le loro conclusioni: “si insiste nel ricorso”. collazionata il
FATTO E DIRITTO
* Con ricorso depositato il 16/07/2024, i coniugi e , premesso di avere Parte_1 Parte_2 Pubblicazione in contratto matrimonio concordatario in Messina il 22/05/2004, trascritto nei registri atti di data matrimonio dello stato civile presso il predetto Comune dell'anno 2004 al n° 174 parte II serie A, ____/____/2004 esponevano che:
a) dal matrimonio sono nati il 16 giugno 2006 e il 19 novembre 2009;
Per_1 Per_2
b) tra le parti era intervenuta separazione consensuale, giusto decreto di omologazione del Tribunale di Messina in data 14 dicembre 2021, e la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento;
c) la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
d) di avere regolato tutti i loro rapporti patrimoniali;
Chiedevano, pertanto, congiuntamente fosse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I ricorrenti, con note di trattazione scritta depositate in sostituzione della presenza in udienza, dichiaravano di insistere nel ricorso.
Il P.M. veniva invitato a concludere.
La domanda deve essere accolta.
1 E' provato, infatti, dalla documentazione prodotta in atti, che tra i coniugi è intervenuta la separazione personale giusto decreto di omologazione del Tribunale di Messina in atti e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione spirituale e materiale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni del divorzio, così come stabilite nel ricorso congiunto non sono contrarie a norme imperative di legge.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti per farsi luogo alla pronuncia di divorzio con ogni conseguente statuizione.
Le spese devono essere interamente compensate fra le parti, come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Sezione Prima Civile, uditi i procuratori delle parti costituite, definitivamente decidendo sulla domanda proposta con ricorso congiunto in data 16/07/2024 da e così provvede: Parte_1 Parte_2
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Messina il 22/05/2004 fra e , alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto Parte_1 Parte_2 depositato in data 16/07/2024;
2) Ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, sia trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della cancelleria.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, addì
23/01/2025.
Il GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
(dott. Simona Monforte) (dott. Corrado Bonanzinga)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott. Francesca Di Pietro, quale funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la prima sezione civile del Tribunale di Messina.
2
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
_______________
Tribunale di Messina Sezione Prima Civile Il Tribunale di Messina, Sezione Prima Civile, composto dai Sigg.ri Magistrati: ent. 1) dott. Corrado Bonanzinga Presidente
2) dott. Maria Militello Giudice N° * R.G.
3) dott. Simona Monforte Giudice est. N° ______Cron.
S E N T E N Z A N° _________ nella causa civile iscritta al n. 2426/2024 V.G., posta in decisione all'udienza del 22 gennaio 2025 e Repertorio promossa Iscritta a ruolo il D A
*
, c.fisc. Parte_1 C.F._1
E Udienza di p.c. del
, c.fisc. ,
* Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. MANCUSO MANUELA che li Scadenza termini rappresenta e difende giusta procura in atti, deposito memorie
RICORRENTI il * e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Messina Sentenza originale OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
depositata e
I ricorrenti precisano come segue le loro conclusioni: “si insiste nel ricorso”. collazionata il
FATTO E DIRITTO
* Con ricorso depositato il 16/07/2024, i coniugi e , premesso di avere Parte_1 Parte_2 Pubblicazione in contratto matrimonio concordatario in Messina il 22/05/2004, trascritto nei registri atti di data matrimonio dello stato civile presso il predetto Comune dell'anno 2004 al n° 174 parte II serie A, ____/____/2004 esponevano che:
a) dal matrimonio sono nati il 16 giugno 2006 e il 19 novembre 2009;
Per_1 Per_2
b) tra le parti era intervenuta separazione consensuale, giusto decreto di omologazione del Tribunale di Messina in data 14 dicembre 2021, e la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento;
c) la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
d) di avere regolato tutti i loro rapporti patrimoniali;
Chiedevano, pertanto, congiuntamente fosse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I ricorrenti, con note di trattazione scritta depositate in sostituzione della presenza in udienza, dichiaravano di insistere nel ricorso.
Il P.M. veniva invitato a concludere.
La domanda deve essere accolta.
1 E' provato, infatti, dalla documentazione prodotta in atti, che tra i coniugi è intervenuta la separazione personale giusto decreto di omologazione del Tribunale di Messina in atti e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione spirituale e materiale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni del divorzio, così come stabilite nel ricorso congiunto non sono contrarie a norme imperative di legge.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti per farsi luogo alla pronuncia di divorzio con ogni conseguente statuizione.
Le spese devono essere interamente compensate fra le parti, come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Sezione Prima Civile, uditi i procuratori delle parti costituite, definitivamente decidendo sulla domanda proposta con ricorso congiunto in data 16/07/2024 da e così provvede: Parte_1 Parte_2
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Messina il 22/05/2004 fra e , alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto Parte_1 Parte_2 depositato in data 16/07/2024;
2) Ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, sia trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della cancelleria.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, addì
23/01/2025.
Il GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
(dott. Simona Monforte) (dott. Corrado Bonanzinga)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott. Francesca Di Pietro, quale funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la prima sezione civile del Tribunale di Messina.
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