Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 28/06/2025, n. 1267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1267 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1496/2016 R.G.A.C.
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1496/2016 R.G.A.C.,
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di Parte_1 costituzione del nuovo difensore, dall'Avv. Antonio CASULLI, nel cui studio è elett.te dom.ta;
ATTRICE
E in persona del l.r. p.t., Controparte_1 CP_2
, e , per sé e quale rappresentante legale dei
[...] Controparte_3 Controparte_4 Co tre figli minori , e Persona_1 Persona_2 Persona_3 rapp.ti e difesi, giusta procura in calce della comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv.
Gianfranco ROBILOTTA, nel cui studio sono elett.te dom.ti;
CONVENUTI avente ad oggetto: revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI
I verbali, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. traeva in giudizio, innanzi al Tribunale di Potenza, la Parte_1 [...]
e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
anche quale rappresentante legale dei tre figli minori CP_4 Persona_1
e Persona_2 Persona_4
L'attrice chiedeva dichiararsi inefficace, nei di lei confronti, l'atto di disposizione consistente nella compravendita degli immobili in Maratea, alla Località Santa Venere, censiti nel NCEU di Maratea al fol. 32, p.lla 145, e nel NCT di Maratea al fol. 32, p.lle 829, 823 e 830, stipulata mediante atto pubblico rogato dal Notaio Dott.ssa con studio Persona_5
1
in Potenza, il giorno 25 Novembre 2014, atto pubblico distinto dai nn. 7639 di repertorio e 4797 di raccolta, trascritto in Potenza, il 28 Novembre 2014, ai nn. 17410 R.G. e 14808 R.P.
Ella vantava, contro la e contro Controparte_1 [...]
quali condebitrici solidali, un credito di euro 340.519,96, oltre agli interessi CP_2 ed alle spese, come accertato dal Tribunale di Potenza, mediante decreto ingiuntivo n.
581/2005, poi revocato dallo stesso Tribunale, all'esito del giudizio di opposizione, con sentenza n. 799/2009: decisione, a sua volta, tuttavia, riformata dalla Corte d'Appello di
Potenza, mediante sentenza n. 288/2015, con cui le debitrice venivano condannate a pagare quell'importo.
Nelle more, attraverso l'atto prima ricordato, gli immobili, già assoggettati a pignoramento dalla creditrice in forza della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, ed una volta emessa la decisione di primo grado sull'opposizione e cancellato il pignoramento, venivano alienati dalla proprietaria, la a Controparte_1
per la metà del diritto di abitazione, e (tramite stipulazione ex art. 1411 Controparte_4
c.c.) ai figli minorenni di costui, Persona_1 Persona_2 [...] per la quota di metà della nuda proprietà; l'altra quota di metà del diritto di Persona_4 abitazione veniva alienata a mentre l'altra metà della nuda proprietà veniva Controparte_3 trasferita alla stessa ma con stipulazione, ex art. 1411 c.c., a favore di Controparte_3
Persona_1
Soci della rano (o Controparte_1 Persona_1 [...]
), che ne era, altresì, il rappresentante legale, e la figlia di Persona_6 Controparte_2 costoro, Controparte_3
infine, erano Persona_1 Persona_2 Persona_4 figli di a sua volta anch'egli figlio di (o Controparte_4 Persona_1 Persona_6
) e di
[...] Controparte_2
La compravendita ledeva la garanzia del credito, perché la società disponeva di un capitale sociale di euro 60.000,00, ed era risultata sconosciuta all'indirizzo della sede legale.
2. Si costituivano i convenuti, tra l'altro deducendo che la sentenza d'appello era stata impugnata innanzi alla S.C.
3. Nelle more del giudizio, sopravveniva, appunto, la decisione della Corte di Cassazione, ovvero l'ordinanza n. 21002 del 2018, favorevole alla : decisione che, dopo essere Pt_1 stata menzionata all'udienza del 24 Ottobre 2018, veniva prodotta nel fascicolo telematico il
15 Maggio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'avvenuto raggiungimento della maggior età, in corso di causa, da parte dei convenuti non comporta ipso facto Persona_1 Persona_2 Persona_4
l'interruzione del processo, in assenza di dichiarazione o notificazione ex art. 300 c.p.c. (cfr.
Cass. civ., Sez. III, ord. 20.6.2024, n. 17113; Cass. civ., Sez. VI - 3, ord. 25.1.2023, n. 2336;
Cass. civ., Sez. II, ord. 27.11.2018, n. 30701).
2 N. 1496/2016 R.G.A.C.
2. Il Giudice, mediante ordinanza del 5 Maggio 2025, esplorava la possibilità di una composizione bonaria della lite, così esprimendosi:
precisato che, come prevede il menzionato art. 23 bis, co. 7, d.l. 19/2024, conv., con modif., dalla l. 56/2024, il Giudice può formulare una proposta, affinché le parti concludano un accordo, ma che, nella specie, prima di proporre delle condizioni, quale base di trattativa, lo scrivente intende chiedere alle parti di chiarire se e come si sia definito il giudizio innanzi alla S.C., depositando, altresì, la decisione eventualmente emessa;
L'attrice depositava, dunque, il testo della decisione, ma, attraverso le note d'udienza del 5 Giugno 2025, non deduceva alcunché, rispetto ad una possibile definizione negoziale della lite, al contrario di quanto facevano, con le proprie note, le controparti.
Reputa il Giudice che tale condotta dell'attrice, se considerata alla luce delle circostanze che la decisione di legittimità era nota (ovviamente, ad ambo le parti) da anni, e che la causa pende da quasi un decennio, sconsigli di insistere per una conciliazione, o per una transazione.
3. Attraverso le appena menzionate note d'udienza, la difesa dell'attrice chiedeva fissarsi udienza per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c., e termini per comparse conclusionali e memorie di replica: ma l'udienza era già stata fissata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.,
e tale rito non contempla comparse conclusionali e memorie di replica.
4. La domanda è fondata.
4.a Le condizioni poste dall'art. 2901 c.c. sono le seguenti:
Il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni:
1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.
4.b Il creditore è, oggi, tale in maniera incontestata: il credito non è più, ormai, litigioso, essendo stata definita quella controversia nel grado di legittimità.
4.c Che si tratti di atto di disposizione del patrimonio è indiscusso, poiché con la compravendita si alienavano beni della società debitrice.
4.d Il pregiudizio alle ragioni della creditrice, o eventus damni, dev'essere considerato, nella specie, con riferimento al solo patrimonio della società debitrice, e non pure con riferimento a
3 N. 1496/2016 R.G.A.C.
quello della condebitrice solidale LO GIUDICE: i convenuti, invece, oppongono che a quest'ultima appartengano un appartamento in Potenza, e quota di metà di un locale al piano strada, del valore complessivo (come da perizia di stima asseverata il 18 Aprile 2017, da loro depositata in corso di causa) di euro 421.825,00 (e posto che quel valore sia ancora attuale, nonostante la notoria discesa dei prezzi degli immobili, in Lucania: e si considerino, poi, le difficoltà di ottenere, mediante l'espropriazione immobiliare, un ricavato corrispondente al valore venale della stima iniziale del bene staggito, oltre all'ulteriore elemento sfavorevole costituito dalla comproprietà di uno dei due cespiti).
In realtà, tuttavia, ai fini dell'azione revocatoria, ed in presenza di coobbligati in solido,
«la valutazione dell'"eventus damni" dev'essere compiuta in relazione a ciascuno dei patrimoni residui singolarmente considerati, dal momento che, potendo il creditore richiedere il pagamento dell'intero a ciascuno dei condebitori, non può assumersi che la sua condizione rimanga invariata qualora, per avere piena soddisfazione, sia tenuto ad escutere più soggetti distinti.» (Cass. civ., Sez. III, ord. 5.9.2023,
n. 25883).
Nella specie, pertanto, l'eventus damni è certo, non avendo mai dedotto la società convenuta di disporre di un qualche patrimonio, utilmente aggredibile da parte della creditrice:
a tal fine, non rileva neppure l'esistenza di un capitale sociale, peraltro limitato, come risulta dalla visura allegata all'atto di citazione, a lire sessanta milioni, oggi ad euro 30.987,41: com'è noto, il capitale sociale si distingue dal patrimonio sociale, e solo quest'ultimo denota ciò che effettivamente appartiene alla società e può garantire i debitori.
Si aggiunga che la medesima visura, così risalente, qualificava come inattiva la società,
e che l'ultimo bilancio era stato depositato nel 2007: e, inoltre, si aggiunga la molteplicità di debiti, che gli stessi convenuti enunziano, e di cui si rinviene traccia pure nella menzionata perizia di stima.
Si aggiunga, infine, che il prezzo della compravendita, nell'atto, ossia l'importo dichiarato di euro 230.000,00, risulta pagato per euro 186.000,00 attraverso la compensazione con crediti da finanziamento da parte di soci, che e Controparte_4 Controparte_3 vantavano contro la società (e l'esistenza di tali crediti potrebbe aver costituito la ragione dell'alienazione del diritto di abitazione ai ricordati e Controparte_4 [...]
: ove ai figli del primo fosse stata trasferita la piena proprietà, non sarebbe stato CP_3 possibile compensare, e, quindi, sarebbe stato necessario versare l'intero prezzo mediante un pagamento): mentre il residuo ammontare di euro 44.000,00 non veniva neppure pagato, almeno al momento del rogito, essendo previsto che esso sarebbe stato versato entro il 31
Dicembre 2015, senza che sia stato mai dichiarato se poi, effettivamente, il saldo sia stato corrisposto.
È evidente, in conclusione, che l'atto di disposizione in esame abbia determinato, quanto meno, «una variazione soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito» (Cass. civ., Sez. III, ord. 14.7.2023, n. 20232).
4.e Quanto all'elemento soggettivo, deve escludersi, innanzitutto, che si sia trattato di atto compiuto anteriormente al sorgere del credito: il credito, infatti, sorgeva nel 2004 (come si
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evince dal ricorso monitorio) e, poi, costituiva il fondamento del decreto ingiuntivo, emesso nel 2005.
In secondo luogo, deve reputarsi che la società debitrice conoscesse il pregiudizio cagionato alle ragioni della creditrice, e che gli acquirenti (i minorenni, beneficiari quali terzi ex art. 1411 c.c., attraverso il loro rappresentante legale: ammesso e non concesso che anche nei confronti di costoro, come acquirenti mercè contratto a favore del terzo, occorra verificare l'esistenza dell'elemento subiettivo) partecipassero di tale consapevolezza.
Come esattamente affermato dalla creditrice (senza alcuna contestazione ex avderso), infatti, soci della rano (o Controparte_1 Persona_1 [...]
), che ne era, altresì, il rappresentante legale, e la figlia di Persona_6 Controparte_2 costoro, Controparte_3 Persona_1 Persona_2 Persona_4
invece, erano figli di a sua volta anch'egli figlio di
[...] Controparte_4 Per_1
(o ) e di
[...] Persona_6 Controparte_2
Gli strettissimi legami familiari non possono non aver comportato, secondo quanto è assolutamente verosimile, la conoscenza precisa del pregiudizio, da parte di tutti (Cass. civ.,
Sez. III, ord. 18.1.2019, n. 1286).
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo;
lo scaglione di valore corrisponde all'ammontare del credito (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 13.2.2020, n.
3697); occorre una riduzione, rispetto alla media, in assenza di una fase di acquisizione di prove costituende;
per comunanza d'interesse (art. 97 c.p.c.), la condanna può essere emessa col vincolo della solidarietà; le spese, infine, debbono distrarsi in favore del procuratore costituito dell'attrice, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 1496/2016 R.G.A.C., promossa da contro la in Parte_1 Controparte_1 Co persona del l.r. p.t., e , per CP_2 Controparte_3 Controparte_4 sé e quale rappresentante legale dei tre figli minori , Persona_1 Persona_2
e ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così
[...] Persona_4 decide:
1. dichiara inefficace, nei confronti di l'atto di disposizione Parte_1 consistente nella compravendita degli immobili in Maratea, alla Località Santa Venere, censiti nel NCEU di Maratea al fol. 32, p.lla 145, e nel NCT di Maratea al fol. 32, p.lle
829, 823 e 830, stipulata mediante atto pubblico rogato dal Notaio Dott.ssa Per_5 con studio in Potenza, il giorno 25 Novembre 2014, atto pubblico distinto dai
[...] nn. 7639 di repertorio e 4797 di raccolta, trascritto in Potenza, il 28 Novembre 2014, ai nn.
17410 R.G. e 14808 R.P.;
2. ordina l'annotazione della presente sentenza a margine della trascrizione dell'atto revocato;
5 N. 1496/2016 R.G.A.C.
3. condanna i convenuti, in solido, a rifondere a le spese di lite, Parte_1 liquidate in euro 18.000,00 per compensi ed in euro 575,80 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali secondo i vigenti parametri forensi, all'IVA ed alla Cassa come per legge;
distrazione in favore dell'Avv. Antonio CASULLI.
Potenza, 28 Giugno 2025
IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO
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