Art. 1. Articolo unico
La dotazione organica del ruolo degli operai della Zecca, di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 28 settembre 1961, n. 1471 , e 16 marzo 1963, n. 801 , e' integrata con 30 unita' di operai di quarta categoria manovali (coefficiente 148).
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 45.000.000, si provvedera' mediante riduzione di pari importo del fondo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, iscritto al capitolo 2191, dell'anno finanziario 1966.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
La dotazione organica del ruolo degli operai della Zecca, di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 28 settembre 1961, n. 1471 , e 16 marzo 1963, n. 801 , e' integrata con 30 unita' di operai di quarta categoria manovali (coefficiente 148).
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 45.000.000, si provvedera' mediante riduzione di pari importo del fondo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, iscritto al capitolo 2191, dell'anno finanziario 1966.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.