Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 07/06/2025, n. 1136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1136 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4368/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott. ssa Mariangela Carbonelli Giudice dott.ssa Maria Elena de Tura Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4368/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to PAGLIA VINCENZO, elettivamente Parte_1 domiciliato presso il difensore;
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dal ricorrente in sostituzione dell'udienza del 26.05.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 24/09/2024, ha chiesto la pronuncia della Parte_1 separazione dalla coniuge, , con la quale aveva contratto Controparte_1 matrimonio il 13.02.2020 in Ascoli Satriano, precisando che dalla detta unione non erano nati figli.
Alla prima udienza dinnanzi al Giudice Istruttore, la parte ricorrente ha ribadito la propria domanda, mentre la parte resistente, nonostante la rituale notifica degli atti del processo, non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace.
All'udienza del 26.05.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione proposta dal ricorrente è fondata e pertanto merita accoglimento.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 comma 1° c.c. (come novellato dall'art. 33 della L. n.
151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano,
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Nel caso di specie, che la prosecuzione della convivenza tra le parti sia divenuta intollerabile risulta inequivocabilmente sia dal fatto che i coniugi ormai da tempo non vivono più assieme, sia dal fatto che la resistente non si è nemmeno costituita in giudizio.
Tale obiettiva situazione e la mancata costituzione della resistente evidenziano come si sia verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza.
Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Motivi di equità, suggeriti dalla natura della sentenza (attesa la sola pronuncia costituitva sullo status, non essendovi altre domande) e dalla sostanziale non opposizione di parte resistente, rimasta contumace, giustificano una pronuncia di irripetibilità delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1
, i quali hanno contratto matrimonio il 13.02.2020 in Ascoli Satriano;
[...]
2. dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di
Ascoli Satriano (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2020, atto n. 1, parte I, Ufficio
1);
3. dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Foggia nella camera di consiglio del 06/06/2025.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE dott.ssa Maria Elena de Tura dott. Antonio Buccaro
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