Articolo 2 ter della Legge 30 aprile 1976, n. 159
Articolo 2 bisArticolo 5
Versione
10 ottobre 1976
Art. 2-ter. ((Coloro che osservano le prescrizioni del precedente articolo 2, compresi quelli che si sono avvalsi o intendano avvalersi della facolta' di cui all'articolo 2-bis, possono versare alla Tesoreria dello Stato, entro il 19 febbraio 1977 e secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro, un importo pari al 15 per cento dell'ammontare delle disponibilita' o del valore delle attivita' indicati nella dichiarazione di cui al primo comma del predetto articolo 2, ovvero dell'ammontare versato ai sensi del quarto comma dell'articolo medesimo. Il versamento preclude ogni accertamento, dipendente dalla sopravvenuta conoscenza delle suddette disponibilita' o attivita', ai fini delle imposte sul reddito relative al periodo di imposta in corso alla data in cui e' stato effettuato e a quelli precedenti. Ove venga accertato che l'ammontare o il valore indicato sia inferiore di oltre il 15 per cento a quello effettivo, il versamento e' imputato alle maggiori imposte dovute in dipendenza dell'accertamento))
Entrata in vigore il 10 ottobre 1976
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