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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/04/2025, n. 977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 977 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2230/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Margherita Monte Presidente dr. Vinicia Licia Serena Calendino Consigliere avv. Alba Maria Giuranno Giudice ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2230/2024 promossa in grado d'appello
DA
Parte_1
(C.F. , in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore
[...] P.IVA_1
elettivamente domiciliata in VIA DE AMICIS, 24 20123 MILANO presso lo studio dell'avv.
BRAZESCO MARZIO, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in via GIOVANNI CP_1 C.F._1
PASCOLI 3 24121 BERGAMO presso lo studio dell'avv. PARAFIORITI GIOVANNI, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATA
avente ad oggetto: lesione personale pagina 1 di 11 sulle seguenti conclusioni.
Per ASSOCIAZIONE SPORTIVA Parte_1
[...]
CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE Controparte_2
Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in totale riforma della sentenza n.1028/2024 pubblicata dal Tribunale di Pavia il 21.67.2024 e notificata in pari data, respinta ogni avversa difesa
NEL MERITO In via principale Accertare e dichiarare che non sussiste alcuna responsabilità dell' Controparte_3
nella determinazione dell'evento lesivo occorso il 9.11.2021 e per l'effetto, mandarla
[...] assolta da ogni domanda attorea proposta dalla sig.ra , da rigettarsi perché infondata in CP_1 fatto e diritto
- Vittoria di spese di giudizio
In subordine - In denegata ipotesi si ritenesse provata la responsabilità dell' Controparte_3 di nella determinazione dell'evento lesivo occorso il 9.11.2021, accertare
[...] Pt_1 e dichiarare il concorso colposo della sig.ra e per l'effetto, ridurre l'entità del CP_1 risarcimento ex art 1227/I comma c.c. in proporzione al grado di corresponsabilità Istanze istruttorie
Si richiamano le residue istanze istruttorie avanzate già in primo grado e non ammesse: Contr si chiede ammissione di prova orale per interpello e testi, con testi - sig. c/o di Testimone_1 Contr
, via Bassi, 11 a (capp. da 1 a 5) - sig. c/o di , via Bassi, 11 a Pt_1 Pt_1 Testimone_2 Pt_1 Contr
(capp. da 1 a 5) - sig. e , c/o di , via Bassi, 11 a (capp. da Pt_1 Testimone_3 Pt_1 Pt_1
1 a 5) - sig. c/o UTP di Dalmine, via Pasubio, 3 (cap. 2) - sig. c/o Cieffe Tes_4 Tes_5 investigazioni di Cernusco S/N Via Pirandello, 10 (capp. da 1 a 5), sulle seguenti circostanze:
1) vero che:“Il giorno 9.10.2021 presso il dell'associazione Parte_1 sportiva dilettanti, sita in via Bassi, 11 a , era stato organizzato un open day presso l'impianto Pt_1 sportivo ivi presente, con anche strutture attrezzate per l'arrampicata, senza alcun costo”.
2) vero che:“La struttura predisposta per l'arrampicata sportiva era stata installata nella palestra del CUS di , seguendo tutte le indicazioni e le disposizioni riportate sui disegni della ditta UTP Srl e Pt_1 le prescrizioni riportate sui manuali dei materiali di vincolo e fissaggio, come da doc. 1) fascicolo della convenuta che viene rammostrato”
3) vero che:“Per l'attività di prova arrampicata sportiva, cosiddetta “boulder”, secondo quanto stabilito dalla FASI (Federazione Arrampicata Sportiva Italiana), l'utilizzo della corda, dell'imbragatura e dei rinvii come mezzi di sicurezza durante l'arrampicata, sono previsti e obbligatori solo per strutture di altezza superiore ai 4,5 metri.”
4) vero che:“Per l'attività di arrampicata boudler su pareti inferiori ai 4,5 metri, le regole FASI escludono tra le misure di sicurezza obbligatorie, l'utilizzo della corda, dell'imbragatura e dei rinvii durante l'arrampicata, tantoché le pareti boudler sono anche prive degli spit di ancoraggio”.
5) vero che:“Le regole FASI per le pareti inferiori a 4,5 metri prevedono come misura di sicurezza solo l'apposizione di materassi”.
Per CP_1
In via preliminare:
pagina 2 di 11 - dichiararsi l'inammissibilità della produzione documentale depositato al sub doc. D dall'appellante, con conseguente espulsione del documento dal fascicolo di causa.
In via principale, nel merito:
- rigettarsi l'appello proposto dall' , Parte_1 perché infondato in fatto ed in diritto, per tutti i motivi di cui alla narrativa della comparsa di appello.
In via subordinata, nel merito:
- in caso di accoglimento, anche parziale, dell'appello proposto dal accertare e CP_2 dichiarare, in ogni caso, la responsabilità dell' Parte_1
in relazione all'evento di danno subito dalla SI , accogliendo le
[...] CP_1 domande svolte dalla medesima nel giudizio di primo grado, di seguito trascritte
NEL MERITO:
Accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2051 c.c. e/o 2049 c.c. e/o 2043 c.c. dell'
[...]
in relazione all'evento di danno per cui Parte_1
è causa, avvenuto in data 09.10.2021 in danno della SI;
CP_1 Per l'effetto, condannare l' Parte_1
a pagare in favore della SI la complessiva somma di €. 64.939,50, o la
[...] CP_1 diversa, maggiore o minore che risulterà dovuta a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre alla somma che risulterà dovuta a titolo di danno patrimoniale per spese mediche e trasporto, il tutto oltre interessi e valutazione e oltre le spese legali relative alla fase stragiudiziale, da liquidarsi secondo i parametri previsti dal DM 55/2014.
Con condanna della convenuta al rimborso delle spese e competenze per l'assistenza legale necessaria nel presente giudizio.
In via istruttoria: Ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie di prova per testi richiesta ex adverso perché le circostanze capitolate sono inammissibili ex art. 244 c.p.c., in quanto valutative e/o da provarsi documentalmente. Si eccepisce l'incapacità testimoniale del , legale rappresentante della società (incaricata Tes_6 Contr dal che ha eseguito i lavori di installazione della struttura per l'arrampicata ex art. 246 c.p.c. In ogni caso: con vittoria di spese e di onorari di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
con atto di citazione, conveniva innanzi al tribunale di Pavia il CP_1 [...]
per chiedere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, Controparte_4
subiti a causa del sinistro occorsole in data 9/10/2021.
Affermava di essersi recata presso tale centro per partecipare alla presentazione di alcuni corsi sportivi, di aver eseguito un'arrampicata su di una parete alta 3 metri senza che le fossero fornite imbragature per evitare cadute e che, durante la discesa, aveva perso il sostegno del piede ed era caduta sui materassi sottostanti procurandosi la frattura trimalleolare della caviglia sinistra e del II e III metatarso sinistro.
Pertanto, chiedeva accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2051 c.c. e/o 2049 c.c. e/o 2043 c.c. dell' e la sua condanna al pagamento della complessiva somma di € 64.939,50 o Parte_1 pagina 3 di 11 la diversa somma, maggiore o minore, risultante dovuta a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e a titolo di danno patrimoniale per spese mediche e trasporto;
il tutto oltre interessi e rivalutazione.
Con condanna alle spese, anche quelle relative alla fase stragiudiziale.
Si è costituito il sostenendo di aver attuato le linee guida della Parte_1
Federazione Arrampicata Sportiva Italiana secondo le quali l'utilizzo della corda, dell'imbragatura e dei rinvii, come mezzi di sicurezza durante l'arrampicata, sono previsti e obbligatori solo per strutture di altezza superiore ai 4,5 metri e che sussisteva un concorso causale dell'attrice per aver accettato il rischio di eseguire l'arrampicata senza l'imbragatura.
La causa era istruita a mezzo prova testimoniale e Ctu e, con sentenza n. 1028/2024, il tribunale di
Pavia accoglieva la domanda e condannava il universitario al pagamento, in favore Parte_1 dell'attrice, della somma di euro 51.704,63 oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo nonché delle spese di lite e poneva, definitivamente, a carico di parte convenuta le spese di ctu.
Avverso tale sentenza, proponeva appello il che, come primo motivo, Parte_1
sosteneva che il giudice di primo grado ha riqualificato giuridicamente la domanda secondo il disposto dell'art. 2050 c.c., modificando i fatti costitutivi delineati dalle parti, senza rispettare il diritto di difesa della parte convenuta.
In subordine, quale secondo motivo di appello, il lamentava che il giudice di primo Parte_1 grado, avendo riqualificato d'ufficio la domanda in base al disposto di cui all'art. 2050 c.c., ha ritenuto ingiustamente non dimostrata l'adozione delle misure idonee a evitare il danno e, nella fattispecie, quelle imposte dalle linee guida FASI, per l'arrampicata “boulder” per altezze inferiori a 4,5 metri, Cont poiché il pur richiamandole, non le aveva prodotte.
Affermava, pertanto, che il giudice di primo grado aveva ignorato che l'attrice non aveva CP_1
contestato le linee guida per cui esse dovevano ritenersi pacifiche e, inoltre, aveva ignorato che oggetto della controversia fosse esclusivamente il mal posizionamento dei materassi che l'istruttoria ha escluso.
In ulteriore subordine, quale terzo motivo di appello, l'appellante affermava che il giudice di primo grado, a prescindere dall'inquadramento giuridico della fattispecie, ha escluso la sussistenza di un concorso di colpa dell'attrice ai fini della riduzione del risarcimento ex art. 1227, primo comma c.c.
Produceva, in sede di appello, quale documento sub D, il regolamento Fasi, Federazione Arrampicata
Sportiva Italiana, 2021.
pagina 4 di 11 L'appellante, pertanto, chiedeva, in via principale, accertare e dichiarare che non sussiste alcuna sua responsabilità nella determinazione dell'evento con rigetto di ogni domanda e vittoria di spese del doppio grado di giudizio
In subordine, qualora si ritenesse provata la sua responsabilità accertare e dichiarare il concorso colposo dell'appellata e ridurre l'entità del risarcimento ex art 1227 primo comma c.c. in proporzione al grado di corresponsabilità. Spese del giudizio compensate.
Si costituiva l'appellata la quale, preliminarmente, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità CP_1 della produzione documentale depositata dall'appellante sub doc. D, (regolamento Fasi, Federazione
Arrampicata Sportiva Italiana, 2021), con conseguente stralcio della stessa.
In via principale, nel merito, chiedeva il rigetto dell'appello perché infondato in fatto ed in diritto.
Contr
In via subordinata, nel merito, in caso di accoglimento, anche parziale, dell'appello proposto dal di l'appellata chiedeva accogliersi le sue domande svolte nel giudizio di primo grado, accertando Pt_1
e dichiarando la responsabilità di tale centro.
Depositate memorie e repliche, precisate le conclusioni e depositate note scritte la causa all'udienza del 27.03.2012 era riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Primo motivo di appello: Illegittima sussunzione della fattispecie nell'ambito della responsabilità ex art 2050 c.c., nonostante la domanda fosse stata inquadrata dalla parte nell'ambito degli artt.
2043,2049 e 2051 c.c. – mutamento dei fatti costitutivi della domanda e violazione del diritto di difesa
– assenza di responsabilità ex artt. 2043,2049 e 2051 cc. Violazione art. 112 c.p.c. e art 24 Cost.
Lamenta l'appellante che il giudice di primo grado si è pronunciato ultra petitum rispetto alla domanda formulata dall'attrice.
Afferma che egli ha modificato i fatti costitutivi della domanda in violazione dell'art. 112 cpc e anche il diritto di difesa della convenuta, inquadrando la fattispecie ai sensi dell'art. 2050 c.c., con una diversa qualificazione giuridica dei fatti stessi.
La Corte osserva che, per costante e pacifica giurisprudenza, il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato sancito dall'art. 112 c.p.c., che racchiude il divieto per il Giudice di pronunciarsi oltre i limiti della domanda, deve ritenersi violato nei casi in cui il Giudice alteri uno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione, attribuendo o negando ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente, nella domanda,
pagina 5 di 11 introducendo nel processo un titolo nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda.
Rientra, invece, nel potere-dovere del giudice la qualificazione giuridica dei fatti posti a base della domanda e l'individuazione delle norme di diritto applicabili, anche in difformità rispetto alle indicazioni delle parti, incorrendo nella violazione del divieto di extrapetizione o di ultrapetizione soltanto ove sostituisca la domanda proposta con una diversa, ovvero, a seconda dei casi, ecceda dai limiti della domanda medesima modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà in fatto non dedotta o allegata in giudizio. (Cfr. per tutte C. Cass. N. 7467/2020).
Nella fattispecie, il giudice di primo grado, entro i limiti della domanda, ha riqualificato giuridicamente i fatti dedotti in giudizio, senza modificare gli elementi costitutivi dell'azione.
Infatti, egli ha qualificato i fatti allegati nella domanda integranti la fattispecie della responsabilità extracontrattuale della convenuta anziché ex art. 2051 c.c. o ex art. 2043 c.c., ai sensi dell'art. 2050 c.c. che prevede che “Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di una attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”.
Si concorda, dunque, con il giudice di primo grado nel ritenere “ l'attività sportiva di arrampicata come attività pericolosa poiché l'arrampicata comporta di per sé un rischio di caduta dell'esercente maggiore della media poiché si svolge in una situazione di equilibrio precario discendente dalla ridotta dimensione delle superfici di appoggio e si deve, inoltre, considerare che si tratta di una attività che si svolge a distanza dal suolo così da comportare un oggettivo aggravamento delle conseguenze in caso di caduta”.
Tale qualificazione giuridica non comporta alcuna modifica degli elementi costitutivi della domanda ponendosi sempre nell'alveo del risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale aggravata.
Con riguardo alla contestata violazione del diritto di difesa, si osserva che il giudice di primo grado ha considerato, ai fini dell'accertamento della responsabilità, solo i fatti dedotti e allegati dalle parti in ordine ai quali vi è stato pieno contraddittorio tra le stesse.
Pertanto, il primo motivo di appello non merita accoglimento.
Restano assorbite tutte le argomentazioni dell'appellante relative all'assenza di responsabilità ex art. 2051, 2049 e 2043 c.c.
pagina 6 di 11 Secondo motivo di appello: Errata e ingiusta valutazione delle prove e dei fatti non contestati ex art
115 c.p.c. al fine di ritener fornita la prova liberatoria di cui all'art. 2050 c.c., peraltro in assenza di prova del nesso eziologico a carico della danneggiata e ingiusta non ammissione delle prove orali articolati. Violazione e falsa applicazione art 115 c.p.c. e art 2967 c.c.
L'appellante lamenta l'illegittimità della sentenza in quanto il giudice di primo grado Parte_1 non l'ha assolto da responsabilità ex art. 2050 c.c., ritenendo che esso non abbia fornito la prova liberatoria imposta da detta norma, vale a dire la prova di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno ed ha errato nella valutazione delle prove e dei fatti non contestati nonché, ingiustamente, non ha ammesso le prove orali articolate.
Sostiene l'appellante che è pacifico e riconosciuto dall'attrice che la FASI (Federazione Arrampicata
Sportiva Italiana), prevedeva che l'utilizzo della corda, dell'imbragatura e dei rinvii come mezzi di sicurezza sono previsti e obbligatori solo per strutture di altezza superiore ai 4,5 metri, mentre per altezze inferiori è prevista come misura di sicurezza solo l'apposizione di materassi che, nella circostanza, erano presenti, idonei e regolarmente posizionati.
Pertanto, contesta il fatto che il giudice di primo grado abbia ritenuto che, non avendo prodotto le linee guida, non sia stato provato quanto in esse contenuto e relativo al sinistro de quo, ritenendo non assolto da parte convenuta il più gravoso onere probatorio relativo all'adozione delle misure idonee per il solo fatto che tali linee guida non fossero state prodotte.
Rileva la Corte che le linee guida sono state depositate in sede di appello quale documento D: tale documento è inammissibile, poiché tardivo, potendo essere prodotto tempestivamente nel primo grado del giudizio.
Comunque, la Corte osserva che tale produzione è irrilevante in quanto l'attrice neppure in primo grado ha contestato a norma dell'art. 115 c.p.c. il fatto- specificamente allegato dalla convenuta nella comparsa di costituzione e risposta- che le Linee Guida FASI per l'arrampicata su parete di 3 mt non contenessero la prescrizione dell'imbragatura, ma solo di materassi per attutire la caduta. Nella comparsa conclusionale in primo grado l'attuale appellata ha ribadito quanto già allegato nell'atto di citazione, vale a dire che: nell'esercizio di arrampicata su parete di 3 metri un piede “aveva perso il sostegno scivolando”, “Per effetto di ciò l'attrice cadeva in rotazione sui materassi che, contrariamente a quanto riferito dall'istruttrice/organizzatrice, non assorbivano il colpo”, “La diatriba tra le parti riguarda, pertanto, esclusivamente l'idoneità o meno dei materassi collocati sul pavimento ad attutire il colpo, e l'imputabilità o meno del fatto, pacifico nelle modalità con cui si ebbe a
pagina 7 di 11 verificare alla parte convenuta”… “Ciò consente di affermare che il materasso su cui è caduta
l'attrice, diversamente a quanto le era stato rassicurato, è risultato essere un mezzo di sicurezza inidoneo”.
Ciò posto, la Corte osserva che l'attrice, attuale appellata, ha assolto l'onere della prova a suo carico quanto al presupposto del nesso di causalità tra attività ed evento dannoso, secondo il principio enunciato dalla S.C.: “In tema di responsabilità per esercizio di attività pericolosa, la presunzione di colpa a carico del danneggiante, posta dall'art. 2050 cod. civ., presuppone la sussistenza del nesso eziologico tra l'esercizio dell'attività e l'evento dannoso, la cui prova è a carico del danneggiato, sicché va esclusa ove sia ignota o incerta la causa dell'evento dannoso” (Cass. Sent. n. 19872 del 22/09/2014).
Infatti, è emerso dall'istruttoria che i materassi posizionati sotto la parete di arrampicata non assorbivano il colpo della caduta dell'appellata, dalla quale è conseguita la frattura della caviglia ed è anche provato (teste ) che il materasso su cui è caduta l'appellata era diverso rispetto agli altri Tes_7
Contr presenti al momento del fatto all'interno della palestra del
Al contrario, il non ha assolto l'onere della prova liberatoria circa l'idoneità del Parte_1
materasso ad attutire la caduta, alla stregua del principio espresso dalla Cassazione secondo cui
“L'organizzatore di un'attività sportiva che abbia caratteristiche intrinseche di pericolosità o che presenti passaggi di particolare difficoltà, nei quali il rischio di procurarsi danni alla persona per i partecipanti sia più elevato della media, deve, nell'ambito della diligenza richiesta per l'esecuzione della propria obbligazione contrattuale, illustrare la difficoltà dell'attività o del relativo passaggio e predisporre cautele adeguate affinché gli stessi, se affrontati, possano essere svolti da tutti i partecipanti in condizioni di sicurezza (Ordinanza n. 26860 del 19/09/2023).
Infatti, il Centro sportivo non ha fornito alcuna prova con riferimento alla presenza di materassi collocati sul pavimento sotto la parete di arrampicata atti ad attutire ed assorbire il colpo in caso di caduta nelle arrampicate su pareti di 3 metri per le quali non erano necessarie le imbracature.
Al riguardo, la Corte rileva che non vi sono elementi di prova che i materassi, ed in special modo quello su cui è caduta l'attrice, fossero a norma né è stato provato che tale materasso fosse stato oggetto di verifiche o ispezioni di sicurezza, o fosse stato cambiato da poco e che non fosse usurato e non presentasse vizi o difetti.
L'allegazione dell'attrice circa l'inidoneità del materasso ad attutire la caduta nel corso dell'esercizio, non è stata superata dall' né con l'istruttoria orale né mediante prova Parte_1
documentale, in quanto la convenuta, attuale appellante, si è limitata a produrre una “dichiarazione di pagina 8 di 11 Contr corretta posa in opera” del soggetto incaricato dal per l'installazione della struttura (doc. 1 fascicolo convenuto) che, essendo risalente al 2008, non può valere per dimostrare le condizioni del materasso nel 2021, epoca del sinistro.
Così come non è emersa alcuna prova in merito a quanto sostenuto dall'appellante e cioè che “la serie causale determinativa dell'evento si è originata ed esaurita interamente nel comportamento della sig.ra stessa, che perdeva l'equilibrio senza che vi fosse alcun contributo causale oggettivo riferibile CP_1
alla fisica conformazione o modo di essere della cosa o nelle sue condizioni di manutenzione e stante la prova del rispetto e dell'adozione di tutte le misure idonee a evitare il danno”.
Quanto alla doglianza dell'appellante relativa alla decisione del Giudice di prime cure di non ammettere i capitoli di prova testimoniale nn. 3 e 4 della seconda memoria ex art. 171 ter della convenuta, la Corte osserva che in effetti i capitoli sono inammissibili in quanto implicanti valutazioni soggettive non demandabili ai testimoni, in violazione dell'art. 244 c.p.c.
Terzo motivo di appello: Errata e ingiusta esclusione quanto meno del concorso colposo della sig.ra
nella determinazione dell'evento. Violazione e falsa applicazione artt 115 c.p.c. e 1227, I° CP_1
comma c.c.
Con il terzo motivo di appello l'appellante lamenta che il Giudice di primo grado non ha ritenuto corresponsabile l'attrice con conseguente applicazione dell'art. 1227 c.c.
Sostiene, invece, che la caduta non fu determinata da un difetto della struttura o dal mancato rispetto di misure idonee ma da una disattenzione o negligenza dell'appellata che perse l'appoggio su un richiamo della parete, scivolò e cadde sul materasso.
La Corte osserva che, per costante giurisprudenza della Cassazione, “La presunzione di responsabilità contemplata dall'art. 2050 c.c. per attività pericolose può essere vinta solo con una prova particolarmente rigorosa, e cioè con la dimostrazione di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno: pertanto non basta la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, ma occorre quella positiva di avere impiegato ogni cura o misura volta ad impedire l'evento dannoso, di guisa che anche il fatto del danneggiato o del terzo può produrre effetti liberatori solo se per la sua incidenza e rilevanza sia tale da escludere, in modo certo, il nesso causale tra attività pericolosa e l'evento e non già quando costituisce elemento concorrente nella produzione del danno, inserendosi in una situazione di pericolo che ne abbia reso possibile
pagina 9 di 11 l'insorgenza a causa dell'inidoneità delle misure preventive adottate (Cass.
Ordinanza n. 16170 del 19/05/2022).
Come si è detto, l'appellante non ha assolto l'onere della prova liberatoria ex art. 2050 c.c. di aver posizionato sotto la parete un materasso idoneo ad attutire la caduta nell'esercizio di arrampicata, non avendo dimostrato che il materasso sul quale si è infortunata l'appellata fosse tecnicamente adatto per quella funzione, né che fosse nuovo o sottoposto a recente verifica di assenza di vizi e difetti;
quanto al comportamento della danneggiata, la Corte osserva che dall'istruttoria è emerso che l'appellata, dopo aver provato alcuni percorsi di arrampicata sulle pareti di altezza di 5 mt, servendosi delle imbragature di sicurezza, decise di provare anche la parete di 3 mt su suggerimento del personale organizzativo dell'evento e previa rassicurazione di costoro che per tale parete non erano necessarie imbragature e che detta attività era sicura in ragione della presenza di materassi collocati sul pavimento con funzione di assorbimento di eventuali impatti da caduta.
Pertanto, si deve concludere che l'appellata è stata rispettosa di tutte le indicazioni che le furono impartite dall'istruttore del Cus circa le modalità dell'esecuzione dell'esercizio di arrampicata e che nessuna incidenza causale ha avuto la sua condotta rispetto al danno conseguente della caduta sul materasso.
In conclusione, l'appello non merita accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate ex art.91 cpc - in applicazione dei parametri di cui al D.M. n.55/2014, avuto riguardo allo scaglione di valore della controversia e applicati i valori medi, oltre al rimborso forfettario al 15% per spese generali, Iva e cap come per legge.
Sussistono, inoltre, i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
in persona del Presidente e legale Parte_1
rappresentante pro tempore contro avverso la sentenza n. 1028/2024 emessa dal tribunale CP_1
di Pavia, in contraddittorio fra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
- rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
- condanna l' in persona Parte_1
del Presidente e legale rappresentante pro tempore al pagamento delle spese del secondo grado del pagina 10 di 11 giudizio in favore di che liquida nella somma di € 6.946,00 oltre al rimborso forfettario CP_1
spese pari al 15%, C.P.A. ed Iva, se dovuta;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n.115/2002 così come modificato dall'art.1 comma 17 della L.24/12/2012 n.228.
Così deciso in Milano, Camera di Consiglio in data 02.04.2025
Il Giudice Ausiliario Presidente
Alba Giuranno Margherita Monte
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Margherita Monte Presidente dr. Vinicia Licia Serena Calendino Consigliere avv. Alba Maria Giuranno Giudice ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2230/2024 promossa in grado d'appello
DA
Parte_1
(C.F. , in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore
[...] P.IVA_1
elettivamente domiciliata in VIA DE AMICIS, 24 20123 MILANO presso lo studio dell'avv.
BRAZESCO MARZIO, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in via GIOVANNI CP_1 C.F._1
PASCOLI 3 24121 BERGAMO presso lo studio dell'avv. PARAFIORITI GIOVANNI, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATA
avente ad oggetto: lesione personale pagina 1 di 11 sulle seguenti conclusioni.
Per ASSOCIAZIONE SPORTIVA Parte_1
[...]
CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE Controparte_2
Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in totale riforma della sentenza n.1028/2024 pubblicata dal Tribunale di Pavia il 21.67.2024 e notificata in pari data, respinta ogni avversa difesa
NEL MERITO In via principale Accertare e dichiarare che non sussiste alcuna responsabilità dell' Controparte_3
nella determinazione dell'evento lesivo occorso il 9.11.2021 e per l'effetto, mandarla
[...] assolta da ogni domanda attorea proposta dalla sig.ra , da rigettarsi perché infondata in CP_1 fatto e diritto
- Vittoria di spese di giudizio
In subordine - In denegata ipotesi si ritenesse provata la responsabilità dell' Controparte_3 di nella determinazione dell'evento lesivo occorso il 9.11.2021, accertare
[...] Pt_1 e dichiarare il concorso colposo della sig.ra e per l'effetto, ridurre l'entità del CP_1 risarcimento ex art 1227/I comma c.c. in proporzione al grado di corresponsabilità Istanze istruttorie
Si richiamano le residue istanze istruttorie avanzate già in primo grado e non ammesse: Contr si chiede ammissione di prova orale per interpello e testi, con testi - sig. c/o di Testimone_1 Contr
, via Bassi, 11 a (capp. da 1 a 5) - sig. c/o di , via Bassi, 11 a Pt_1 Pt_1 Testimone_2 Pt_1 Contr
(capp. da 1 a 5) - sig. e , c/o di , via Bassi, 11 a (capp. da Pt_1 Testimone_3 Pt_1 Pt_1
1 a 5) - sig. c/o UTP di Dalmine, via Pasubio, 3 (cap. 2) - sig. c/o Cieffe Tes_4 Tes_5 investigazioni di Cernusco S/N Via Pirandello, 10 (capp. da 1 a 5), sulle seguenti circostanze:
1) vero che:“Il giorno 9.10.2021 presso il dell'associazione Parte_1 sportiva dilettanti, sita in via Bassi, 11 a , era stato organizzato un open day presso l'impianto Pt_1 sportivo ivi presente, con anche strutture attrezzate per l'arrampicata, senza alcun costo”.
2) vero che:“La struttura predisposta per l'arrampicata sportiva era stata installata nella palestra del CUS di , seguendo tutte le indicazioni e le disposizioni riportate sui disegni della ditta UTP Srl e Pt_1 le prescrizioni riportate sui manuali dei materiali di vincolo e fissaggio, come da doc. 1) fascicolo della convenuta che viene rammostrato”
3) vero che:“Per l'attività di prova arrampicata sportiva, cosiddetta “boulder”, secondo quanto stabilito dalla FASI (Federazione Arrampicata Sportiva Italiana), l'utilizzo della corda, dell'imbragatura e dei rinvii come mezzi di sicurezza durante l'arrampicata, sono previsti e obbligatori solo per strutture di altezza superiore ai 4,5 metri.”
4) vero che:“Per l'attività di arrampicata boudler su pareti inferiori ai 4,5 metri, le regole FASI escludono tra le misure di sicurezza obbligatorie, l'utilizzo della corda, dell'imbragatura e dei rinvii durante l'arrampicata, tantoché le pareti boudler sono anche prive degli spit di ancoraggio”.
5) vero che:“Le regole FASI per le pareti inferiori a 4,5 metri prevedono come misura di sicurezza solo l'apposizione di materassi”.
Per CP_1
In via preliminare:
pagina 2 di 11 - dichiararsi l'inammissibilità della produzione documentale depositato al sub doc. D dall'appellante, con conseguente espulsione del documento dal fascicolo di causa.
In via principale, nel merito:
- rigettarsi l'appello proposto dall' , Parte_1 perché infondato in fatto ed in diritto, per tutti i motivi di cui alla narrativa della comparsa di appello.
In via subordinata, nel merito:
- in caso di accoglimento, anche parziale, dell'appello proposto dal accertare e CP_2 dichiarare, in ogni caso, la responsabilità dell' Parte_1
in relazione all'evento di danno subito dalla SI , accogliendo le
[...] CP_1 domande svolte dalla medesima nel giudizio di primo grado, di seguito trascritte
NEL MERITO:
Accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2051 c.c. e/o 2049 c.c. e/o 2043 c.c. dell'
[...]
in relazione all'evento di danno per cui Parte_1
è causa, avvenuto in data 09.10.2021 in danno della SI;
CP_1 Per l'effetto, condannare l' Parte_1
a pagare in favore della SI la complessiva somma di €. 64.939,50, o la
[...] CP_1 diversa, maggiore o minore che risulterà dovuta a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre alla somma che risulterà dovuta a titolo di danno patrimoniale per spese mediche e trasporto, il tutto oltre interessi e valutazione e oltre le spese legali relative alla fase stragiudiziale, da liquidarsi secondo i parametri previsti dal DM 55/2014.
Con condanna della convenuta al rimborso delle spese e competenze per l'assistenza legale necessaria nel presente giudizio.
In via istruttoria: Ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie di prova per testi richiesta ex adverso perché le circostanze capitolate sono inammissibili ex art. 244 c.p.c., in quanto valutative e/o da provarsi documentalmente. Si eccepisce l'incapacità testimoniale del , legale rappresentante della società (incaricata Tes_6 Contr dal che ha eseguito i lavori di installazione della struttura per l'arrampicata ex art. 246 c.p.c. In ogni caso: con vittoria di spese e di onorari di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
con atto di citazione, conveniva innanzi al tribunale di Pavia il CP_1 [...]
per chiedere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, Controparte_4
subiti a causa del sinistro occorsole in data 9/10/2021.
Affermava di essersi recata presso tale centro per partecipare alla presentazione di alcuni corsi sportivi, di aver eseguito un'arrampicata su di una parete alta 3 metri senza che le fossero fornite imbragature per evitare cadute e che, durante la discesa, aveva perso il sostegno del piede ed era caduta sui materassi sottostanti procurandosi la frattura trimalleolare della caviglia sinistra e del II e III metatarso sinistro.
Pertanto, chiedeva accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2051 c.c. e/o 2049 c.c. e/o 2043 c.c. dell' e la sua condanna al pagamento della complessiva somma di € 64.939,50 o Parte_1 pagina 3 di 11 la diversa somma, maggiore o minore, risultante dovuta a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e a titolo di danno patrimoniale per spese mediche e trasporto;
il tutto oltre interessi e rivalutazione.
Con condanna alle spese, anche quelle relative alla fase stragiudiziale.
Si è costituito il sostenendo di aver attuato le linee guida della Parte_1
Federazione Arrampicata Sportiva Italiana secondo le quali l'utilizzo della corda, dell'imbragatura e dei rinvii, come mezzi di sicurezza durante l'arrampicata, sono previsti e obbligatori solo per strutture di altezza superiore ai 4,5 metri e che sussisteva un concorso causale dell'attrice per aver accettato il rischio di eseguire l'arrampicata senza l'imbragatura.
La causa era istruita a mezzo prova testimoniale e Ctu e, con sentenza n. 1028/2024, il tribunale di
Pavia accoglieva la domanda e condannava il universitario al pagamento, in favore Parte_1 dell'attrice, della somma di euro 51.704,63 oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo nonché delle spese di lite e poneva, definitivamente, a carico di parte convenuta le spese di ctu.
Avverso tale sentenza, proponeva appello il che, come primo motivo, Parte_1
sosteneva che il giudice di primo grado ha riqualificato giuridicamente la domanda secondo il disposto dell'art. 2050 c.c., modificando i fatti costitutivi delineati dalle parti, senza rispettare il diritto di difesa della parte convenuta.
In subordine, quale secondo motivo di appello, il lamentava che il giudice di primo Parte_1 grado, avendo riqualificato d'ufficio la domanda in base al disposto di cui all'art. 2050 c.c., ha ritenuto ingiustamente non dimostrata l'adozione delle misure idonee a evitare il danno e, nella fattispecie, quelle imposte dalle linee guida FASI, per l'arrampicata “boulder” per altezze inferiori a 4,5 metri, Cont poiché il pur richiamandole, non le aveva prodotte.
Affermava, pertanto, che il giudice di primo grado aveva ignorato che l'attrice non aveva CP_1
contestato le linee guida per cui esse dovevano ritenersi pacifiche e, inoltre, aveva ignorato che oggetto della controversia fosse esclusivamente il mal posizionamento dei materassi che l'istruttoria ha escluso.
In ulteriore subordine, quale terzo motivo di appello, l'appellante affermava che il giudice di primo grado, a prescindere dall'inquadramento giuridico della fattispecie, ha escluso la sussistenza di un concorso di colpa dell'attrice ai fini della riduzione del risarcimento ex art. 1227, primo comma c.c.
Produceva, in sede di appello, quale documento sub D, il regolamento Fasi, Federazione Arrampicata
Sportiva Italiana, 2021.
pagina 4 di 11 L'appellante, pertanto, chiedeva, in via principale, accertare e dichiarare che non sussiste alcuna sua responsabilità nella determinazione dell'evento con rigetto di ogni domanda e vittoria di spese del doppio grado di giudizio
In subordine, qualora si ritenesse provata la sua responsabilità accertare e dichiarare il concorso colposo dell'appellata e ridurre l'entità del risarcimento ex art 1227 primo comma c.c. in proporzione al grado di corresponsabilità. Spese del giudizio compensate.
Si costituiva l'appellata la quale, preliminarmente, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità CP_1 della produzione documentale depositata dall'appellante sub doc. D, (regolamento Fasi, Federazione
Arrampicata Sportiva Italiana, 2021), con conseguente stralcio della stessa.
In via principale, nel merito, chiedeva il rigetto dell'appello perché infondato in fatto ed in diritto.
Contr
In via subordinata, nel merito, in caso di accoglimento, anche parziale, dell'appello proposto dal di l'appellata chiedeva accogliersi le sue domande svolte nel giudizio di primo grado, accertando Pt_1
e dichiarando la responsabilità di tale centro.
Depositate memorie e repliche, precisate le conclusioni e depositate note scritte la causa all'udienza del 27.03.2012 era riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Primo motivo di appello: Illegittima sussunzione della fattispecie nell'ambito della responsabilità ex art 2050 c.c., nonostante la domanda fosse stata inquadrata dalla parte nell'ambito degli artt.
2043,2049 e 2051 c.c. – mutamento dei fatti costitutivi della domanda e violazione del diritto di difesa
– assenza di responsabilità ex artt. 2043,2049 e 2051 cc. Violazione art. 112 c.p.c. e art 24 Cost.
Lamenta l'appellante che il giudice di primo grado si è pronunciato ultra petitum rispetto alla domanda formulata dall'attrice.
Afferma che egli ha modificato i fatti costitutivi della domanda in violazione dell'art. 112 cpc e anche il diritto di difesa della convenuta, inquadrando la fattispecie ai sensi dell'art. 2050 c.c., con una diversa qualificazione giuridica dei fatti stessi.
La Corte osserva che, per costante e pacifica giurisprudenza, il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato sancito dall'art. 112 c.p.c., che racchiude il divieto per il Giudice di pronunciarsi oltre i limiti della domanda, deve ritenersi violato nei casi in cui il Giudice alteri uno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione, attribuendo o negando ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente, nella domanda,
pagina 5 di 11 introducendo nel processo un titolo nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda.
Rientra, invece, nel potere-dovere del giudice la qualificazione giuridica dei fatti posti a base della domanda e l'individuazione delle norme di diritto applicabili, anche in difformità rispetto alle indicazioni delle parti, incorrendo nella violazione del divieto di extrapetizione o di ultrapetizione soltanto ove sostituisca la domanda proposta con una diversa, ovvero, a seconda dei casi, ecceda dai limiti della domanda medesima modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà in fatto non dedotta o allegata in giudizio. (Cfr. per tutte C. Cass. N. 7467/2020).
Nella fattispecie, il giudice di primo grado, entro i limiti della domanda, ha riqualificato giuridicamente i fatti dedotti in giudizio, senza modificare gli elementi costitutivi dell'azione.
Infatti, egli ha qualificato i fatti allegati nella domanda integranti la fattispecie della responsabilità extracontrattuale della convenuta anziché ex art. 2051 c.c. o ex art. 2043 c.c., ai sensi dell'art. 2050 c.c. che prevede che “Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di una attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”.
Si concorda, dunque, con il giudice di primo grado nel ritenere “ l'attività sportiva di arrampicata come attività pericolosa poiché l'arrampicata comporta di per sé un rischio di caduta dell'esercente maggiore della media poiché si svolge in una situazione di equilibrio precario discendente dalla ridotta dimensione delle superfici di appoggio e si deve, inoltre, considerare che si tratta di una attività che si svolge a distanza dal suolo così da comportare un oggettivo aggravamento delle conseguenze in caso di caduta”.
Tale qualificazione giuridica non comporta alcuna modifica degli elementi costitutivi della domanda ponendosi sempre nell'alveo del risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale aggravata.
Con riguardo alla contestata violazione del diritto di difesa, si osserva che il giudice di primo grado ha considerato, ai fini dell'accertamento della responsabilità, solo i fatti dedotti e allegati dalle parti in ordine ai quali vi è stato pieno contraddittorio tra le stesse.
Pertanto, il primo motivo di appello non merita accoglimento.
Restano assorbite tutte le argomentazioni dell'appellante relative all'assenza di responsabilità ex art. 2051, 2049 e 2043 c.c.
pagina 6 di 11 Secondo motivo di appello: Errata e ingiusta valutazione delle prove e dei fatti non contestati ex art
115 c.p.c. al fine di ritener fornita la prova liberatoria di cui all'art. 2050 c.c., peraltro in assenza di prova del nesso eziologico a carico della danneggiata e ingiusta non ammissione delle prove orali articolati. Violazione e falsa applicazione art 115 c.p.c. e art 2967 c.c.
L'appellante lamenta l'illegittimità della sentenza in quanto il giudice di primo grado Parte_1 non l'ha assolto da responsabilità ex art. 2050 c.c., ritenendo che esso non abbia fornito la prova liberatoria imposta da detta norma, vale a dire la prova di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno ed ha errato nella valutazione delle prove e dei fatti non contestati nonché, ingiustamente, non ha ammesso le prove orali articolate.
Sostiene l'appellante che è pacifico e riconosciuto dall'attrice che la FASI (Federazione Arrampicata
Sportiva Italiana), prevedeva che l'utilizzo della corda, dell'imbragatura e dei rinvii come mezzi di sicurezza sono previsti e obbligatori solo per strutture di altezza superiore ai 4,5 metri, mentre per altezze inferiori è prevista come misura di sicurezza solo l'apposizione di materassi che, nella circostanza, erano presenti, idonei e regolarmente posizionati.
Pertanto, contesta il fatto che il giudice di primo grado abbia ritenuto che, non avendo prodotto le linee guida, non sia stato provato quanto in esse contenuto e relativo al sinistro de quo, ritenendo non assolto da parte convenuta il più gravoso onere probatorio relativo all'adozione delle misure idonee per il solo fatto che tali linee guida non fossero state prodotte.
Rileva la Corte che le linee guida sono state depositate in sede di appello quale documento D: tale documento è inammissibile, poiché tardivo, potendo essere prodotto tempestivamente nel primo grado del giudizio.
Comunque, la Corte osserva che tale produzione è irrilevante in quanto l'attrice neppure in primo grado ha contestato a norma dell'art. 115 c.p.c. il fatto- specificamente allegato dalla convenuta nella comparsa di costituzione e risposta- che le Linee Guida FASI per l'arrampicata su parete di 3 mt non contenessero la prescrizione dell'imbragatura, ma solo di materassi per attutire la caduta. Nella comparsa conclusionale in primo grado l'attuale appellata ha ribadito quanto già allegato nell'atto di citazione, vale a dire che: nell'esercizio di arrampicata su parete di 3 metri un piede “aveva perso il sostegno scivolando”, “Per effetto di ciò l'attrice cadeva in rotazione sui materassi che, contrariamente a quanto riferito dall'istruttrice/organizzatrice, non assorbivano il colpo”, “La diatriba tra le parti riguarda, pertanto, esclusivamente l'idoneità o meno dei materassi collocati sul pavimento ad attutire il colpo, e l'imputabilità o meno del fatto, pacifico nelle modalità con cui si ebbe a
pagina 7 di 11 verificare alla parte convenuta”… “Ciò consente di affermare che il materasso su cui è caduta
l'attrice, diversamente a quanto le era stato rassicurato, è risultato essere un mezzo di sicurezza inidoneo”.
Ciò posto, la Corte osserva che l'attrice, attuale appellata, ha assolto l'onere della prova a suo carico quanto al presupposto del nesso di causalità tra attività ed evento dannoso, secondo il principio enunciato dalla S.C.: “In tema di responsabilità per esercizio di attività pericolosa, la presunzione di colpa a carico del danneggiante, posta dall'art. 2050 cod. civ., presuppone la sussistenza del nesso eziologico tra l'esercizio dell'attività e l'evento dannoso, la cui prova è a carico del danneggiato, sicché va esclusa ove sia ignota o incerta la causa dell'evento dannoso” (Cass. Sent. n. 19872 del 22/09/2014).
Infatti, è emerso dall'istruttoria che i materassi posizionati sotto la parete di arrampicata non assorbivano il colpo della caduta dell'appellata, dalla quale è conseguita la frattura della caviglia ed è anche provato (teste ) che il materasso su cui è caduta l'appellata era diverso rispetto agli altri Tes_7
Contr presenti al momento del fatto all'interno della palestra del
Al contrario, il non ha assolto l'onere della prova liberatoria circa l'idoneità del Parte_1
materasso ad attutire la caduta, alla stregua del principio espresso dalla Cassazione secondo cui
“L'organizzatore di un'attività sportiva che abbia caratteristiche intrinseche di pericolosità o che presenti passaggi di particolare difficoltà, nei quali il rischio di procurarsi danni alla persona per i partecipanti sia più elevato della media, deve, nell'ambito della diligenza richiesta per l'esecuzione della propria obbligazione contrattuale, illustrare la difficoltà dell'attività o del relativo passaggio e predisporre cautele adeguate affinché gli stessi, se affrontati, possano essere svolti da tutti i partecipanti in condizioni di sicurezza (Ordinanza n. 26860 del 19/09/2023).
Infatti, il Centro sportivo non ha fornito alcuna prova con riferimento alla presenza di materassi collocati sul pavimento sotto la parete di arrampicata atti ad attutire ed assorbire il colpo in caso di caduta nelle arrampicate su pareti di 3 metri per le quali non erano necessarie le imbracature.
Al riguardo, la Corte rileva che non vi sono elementi di prova che i materassi, ed in special modo quello su cui è caduta l'attrice, fossero a norma né è stato provato che tale materasso fosse stato oggetto di verifiche o ispezioni di sicurezza, o fosse stato cambiato da poco e che non fosse usurato e non presentasse vizi o difetti.
L'allegazione dell'attrice circa l'inidoneità del materasso ad attutire la caduta nel corso dell'esercizio, non è stata superata dall' né con l'istruttoria orale né mediante prova Parte_1
documentale, in quanto la convenuta, attuale appellante, si è limitata a produrre una “dichiarazione di pagina 8 di 11 Contr corretta posa in opera” del soggetto incaricato dal per l'installazione della struttura (doc. 1 fascicolo convenuto) che, essendo risalente al 2008, non può valere per dimostrare le condizioni del materasso nel 2021, epoca del sinistro.
Così come non è emersa alcuna prova in merito a quanto sostenuto dall'appellante e cioè che “la serie causale determinativa dell'evento si è originata ed esaurita interamente nel comportamento della sig.ra stessa, che perdeva l'equilibrio senza che vi fosse alcun contributo causale oggettivo riferibile CP_1
alla fisica conformazione o modo di essere della cosa o nelle sue condizioni di manutenzione e stante la prova del rispetto e dell'adozione di tutte le misure idonee a evitare il danno”.
Quanto alla doglianza dell'appellante relativa alla decisione del Giudice di prime cure di non ammettere i capitoli di prova testimoniale nn. 3 e 4 della seconda memoria ex art. 171 ter della convenuta, la Corte osserva che in effetti i capitoli sono inammissibili in quanto implicanti valutazioni soggettive non demandabili ai testimoni, in violazione dell'art. 244 c.p.c.
Terzo motivo di appello: Errata e ingiusta esclusione quanto meno del concorso colposo della sig.ra
nella determinazione dell'evento. Violazione e falsa applicazione artt 115 c.p.c. e 1227, I° CP_1
comma c.c.
Con il terzo motivo di appello l'appellante lamenta che il Giudice di primo grado non ha ritenuto corresponsabile l'attrice con conseguente applicazione dell'art. 1227 c.c.
Sostiene, invece, che la caduta non fu determinata da un difetto della struttura o dal mancato rispetto di misure idonee ma da una disattenzione o negligenza dell'appellata che perse l'appoggio su un richiamo della parete, scivolò e cadde sul materasso.
La Corte osserva che, per costante giurisprudenza della Cassazione, “La presunzione di responsabilità contemplata dall'art. 2050 c.c. per attività pericolose può essere vinta solo con una prova particolarmente rigorosa, e cioè con la dimostrazione di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno: pertanto non basta la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, ma occorre quella positiva di avere impiegato ogni cura o misura volta ad impedire l'evento dannoso, di guisa che anche il fatto del danneggiato o del terzo può produrre effetti liberatori solo se per la sua incidenza e rilevanza sia tale da escludere, in modo certo, il nesso causale tra attività pericolosa e l'evento e non già quando costituisce elemento concorrente nella produzione del danno, inserendosi in una situazione di pericolo che ne abbia reso possibile
pagina 9 di 11 l'insorgenza a causa dell'inidoneità delle misure preventive adottate (Cass.
Ordinanza n. 16170 del 19/05/2022).
Come si è detto, l'appellante non ha assolto l'onere della prova liberatoria ex art. 2050 c.c. di aver posizionato sotto la parete un materasso idoneo ad attutire la caduta nell'esercizio di arrampicata, non avendo dimostrato che il materasso sul quale si è infortunata l'appellata fosse tecnicamente adatto per quella funzione, né che fosse nuovo o sottoposto a recente verifica di assenza di vizi e difetti;
quanto al comportamento della danneggiata, la Corte osserva che dall'istruttoria è emerso che l'appellata, dopo aver provato alcuni percorsi di arrampicata sulle pareti di altezza di 5 mt, servendosi delle imbragature di sicurezza, decise di provare anche la parete di 3 mt su suggerimento del personale organizzativo dell'evento e previa rassicurazione di costoro che per tale parete non erano necessarie imbragature e che detta attività era sicura in ragione della presenza di materassi collocati sul pavimento con funzione di assorbimento di eventuali impatti da caduta.
Pertanto, si deve concludere che l'appellata è stata rispettosa di tutte le indicazioni che le furono impartite dall'istruttore del Cus circa le modalità dell'esecuzione dell'esercizio di arrampicata e che nessuna incidenza causale ha avuto la sua condotta rispetto al danno conseguente della caduta sul materasso.
In conclusione, l'appello non merita accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate ex art.91 cpc - in applicazione dei parametri di cui al D.M. n.55/2014, avuto riguardo allo scaglione di valore della controversia e applicati i valori medi, oltre al rimborso forfettario al 15% per spese generali, Iva e cap come per legge.
Sussistono, inoltre, i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
in persona del Presidente e legale Parte_1
rappresentante pro tempore contro avverso la sentenza n. 1028/2024 emessa dal tribunale CP_1
di Pavia, in contraddittorio fra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
- rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
- condanna l' in persona Parte_1
del Presidente e legale rappresentante pro tempore al pagamento delle spese del secondo grado del pagina 10 di 11 giudizio in favore di che liquida nella somma di € 6.946,00 oltre al rimborso forfettario CP_1
spese pari al 15%, C.P.A. ed Iva, se dovuta;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n.115/2002 così come modificato dall'art.1 comma 17 della L.24/12/2012 n.228.
Così deciso in Milano, Camera di Consiglio in data 02.04.2025
Il Giudice Ausiliario Presidente
Alba Giuranno Margherita Monte
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