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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 01/12/2025, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3294/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3294/2025 R.G.V.G. promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Elisabetta Parte_1 C.F._1
Lugli, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Ravenna, Via Mariani n. 7, in virtù di procura allegata al ricorso e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Federica CP_1 C.F._2
NI presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Ravenna, Via della Lirica n. 61, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto;
2. dichiarare la separazione dei coniugi e (matrimonio con rito Parte_1 CP_1 concordatario, in data 27/06/2013, nel Comune di BA (NA) con atto trascritto nei registri dello
Stato civile del Comune di Napoli al n. 28, anno 2013, parte II, serie B, sezione Z);
pagina 1 di 5
3. affidare i figli e in via condivisa entrambi i genitori, con collocazione presso la Per_1 Per_2 madre;
4. dichiarare che la casa familiare sita in Ravenna, via Romea Centro n. 37, di proprietà esclusiva di
, venga assegnata, con ogni arredo e pertinenza, alla signora quale Parte_2 CP_1 genitore collocatario affinché la stessa via abiti unitamente ai figli e , fino al Per_1 Per_2 raggiungimento dell'indipendenza economica di questi ultimi;
5. le spese di utenza relative all'immobile sito in Ravenna, via Romea Centro 37, saranno sostenute interamente dalla signora mentre le imposte e le spese di manutenzione straordinaria CP_1 resteranno a carico del signor in quanto proprietario esclusivo dell'immobile Parte_2 stesso;
6. Il signor trascorrerà con i figli minori e i week-end alternati, Parte_1 Per_1 Per_2 dal venerdì sera fino alle 21:00 della domenica, nonché due pomeriggi a settimana dall'uscita da scuola fino alla mattina successiva, riaccompagnandoli a scuola. Le giornate e gli orari verranno, comunque, concordati volta per volta dai genitori, in base ai rispettivi impegni lavorativi e in base agli impegni scolastici ed extrascolastici di e;
Per_1 Per_2
7. Disporre che il signor contribuisca al mantenimento ordinario dei minori Parte_1
e mediante il versamento della somma di € 150,00 ciascuno (rivalutabile annualmente Per_1 Per_2 secondo gli indici Istat) da corrispondere alla signora entro e non oltre il giorno 5 di ogni CP_1 mese, su conto corrente intestato alla medesima a mezzo bonifico bancario, fino all'autosufficienza economica degli stessi;
8. La proprietà dell'immobile sito in Ravenna, via del Fiume Conca n. 23 (Catasto di Ravenna sezione
RA, foglio 104, particella 2333, sub 11 e sub 20) sarà trasferita integralmente alla sig.ra
[...]
Tale disposizione è funzionale indispensabile ai fini della sistemazione dei rapporti CP_1 patrimoniali dei ricorrenti a seguito della crisi coniugale. Le parti si obbligano al trasferimento di cui sopra con apposito atto notarile entro il 31/12/2025, chiedendo sin da ora l'applicazione ad esso, stipulato al mero ed esclusivo fine di dare esecuzione all'accordo raggiunto in sede di separazione consensuale, delle agevolazioni di cui all'art. 19 L. 06/03/1987 n. 74, trattandosi, appunto, di trasferimenti attuati in sede di separazione consensuale, secondo quanto confermato dalla circolare del Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate 16.3.2000 n. 49/E, e dalla sentenza numero
983/2016 pubblicata in data 20 agosto 2016 RG n. 1584/2016, agevolazione spettante anche in virtù di quanto sostenuto dalla Cassazione con sentenza n. 3110 del 17 febbraio 2016, nonché in forza della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 27/E del 21/06/2012.
pagina 2 di 5 Le spese notarili per il trasferimento dell'immobile saranno sostenute dal signor . Il Parte_1 trasferimento dell'immobile è senza corresponsione di denaro in favore dello stesso.
Il canone di locazione annuo relativo al suddetto immobile, pari ad € 9000,00, sarà percepito esclusivamente dalla sig.ra e non più dai figli minori. CP_1
9. ripartire tra i coniugi al 50% e le spese straordinarie per i figli e , con previsione Per_1 Per_2 del rimborso da un genitore all'altro della propria quota, secondo il Protocollo in uso presso il
Tribunale di Ravenna;
10. disporre che la Signora quale genitore collocatario, percepisca integralmente CP_1
l'assegno unico;
11. autorizzare entrambi i genitori al rinnovo dei documenti per l'espatrio per sé e per i figli;
12. accertare che i coniugi hanno espresso reciprocamente parere favorevole al rinnovo dei rispettivi passaporti documenti necessari per l'espatrio;
13. dichiarare che i coniugi e sono economicamente autosufficienti Parte_1 CP_1
e che, per l'effetto hanno rinunciato reciprocamente alla richiesta di contributo al proprio mantenimento;
14. dare atto che le spese della separazione sono interamente compensate tra le parti;
15. ordinare la cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BA (NA) affinché provveda alle annotazioni e ulteriori incombenze di legge.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 1.08.2025 e Parte_1 CP_1 hanno chiesto pronunciarsi la separazione consensuale tra loro e, cumulativamente, ex art. 473 bis 49
c.p.c., pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro celebrato in BA (NA) in data 27.06.2013, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Napoli dell'anno 2013, atto n. 28, p. II, serie B, sez. Z, alle condizioni di cui al ricorso, deducendo, in particolare, che dall'unione coniugale sono nati i figli il 25.03.2018 e il Persona_3 Persona_4
17.08.2014.
Acquisito il parere (favorevole) del Pubblico Ministero, sostituita la comparizione personale delle parti con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in cui le parti hanno dato atto di aver raggiunto un nuovo accordo su alcuni aspetti patrimoniali, modificando la condizione n. 8 di cui al ricorso prevedendo che la proprietà dell'immobile sito in Ravenna, Via del Fiume Conca n. 23 sarà trasferita interamente alla sig.ra con atto notarile da stipularsi entro il 31.12.2025 con spese a CP_1
pagina 3 di 5 carico del sig. e che il canone annuo di locazione relativo al suddetto immobile sarà percepito Pt_1 dalla sig.ra con ordinanza depositata il 19.11.2025 il Giudice relatore delegato, preso atto CP_1 della assenza di volontà delle parti di riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi intercorsi tra i coniugi non si appalesano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico. Sussistono, pertanto, i presupposti affinchè, ai sensi dell'art. 473 bis 51, comma 4 c.p.c., il Tribunale omologhi la separazione consensuale tra le parti alle condizioni da loro concordate e sopra riportate in corsivo e dia atto degli ulteriori accordi di cui alla domanda congiunta non rientranti nel contenuto necessario della regolamentazione, sulla base della domanda congiunta, delle statuizioni accessorie della separazione personale tra le parti.
Quanto alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, cumulata a quella di separazione, tale domanda deve ritenersi improcedibile prima del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e del decorso del termine di legge ex art. 3 l. n. 898/1970. Pertanto, la causa deve essere rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, affinché, divenuta definitiva la presente sentenza e decorso il periodo di sei mesi decorrente dalla comparizione (cartolare) dei coniugi innanzi al Giudice delegato, la causa possa essere rimessa al Collegio per l'emissione della sentenza di divorzio, previo esperimento del tentativo di conciliazione ex art. 1 l. n. 898/1970.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale come in epigrafe, non definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 3294/2025 R.G. V.G., così provvede:
a) omologa la separazione consensuale dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
23.05.1982 e , nata a [...] il [...] alle condizioni da loro concordate e CP_1 sopra riportate in corsivo, avendo i coniugi contratto matrimonio con rito concordatario a BA (NA) in data 27.06.2013, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Napoli dell'anno
2013, atto n. 28, parte II, serie B, sez. Z, e prende atto degli ulteriori accordi di cui alla domanda congiunta non rientranti nel contenuto necessario della regolamentazione delle statuizioni accessorie della separazione;
b) dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli al fine dell'annotazione, all'esito del passaggio in giudicato;
c) provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 27.11.2025
Il Giudice relatore Il Presidente pagina 4 di 5 dott.ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3294/2025 R.G.V.G. promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Elisabetta Parte_1 C.F._1
Lugli, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Ravenna, Via Mariani n. 7, in virtù di procura allegata al ricorso e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Federica CP_1 C.F._2
NI presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Ravenna, Via della Lirica n. 61, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto;
2. dichiarare la separazione dei coniugi e (matrimonio con rito Parte_1 CP_1 concordatario, in data 27/06/2013, nel Comune di BA (NA) con atto trascritto nei registri dello
Stato civile del Comune di Napoli al n. 28, anno 2013, parte II, serie B, sezione Z);
pagina 1 di 5
3. affidare i figli e in via condivisa entrambi i genitori, con collocazione presso la Per_1 Per_2 madre;
4. dichiarare che la casa familiare sita in Ravenna, via Romea Centro n. 37, di proprietà esclusiva di
, venga assegnata, con ogni arredo e pertinenza, alla signora quale Parte_2 CP_1 genitore collocatario affinché la stessa via abiti unitamente ai figli e , fino al Per_1 Per_2 raggiungimento dell'indipendenza economica di questi ultimi;
5. le spese di utenza relative all'immobile sito in Ravenna, via Romea Centro 37, saranno sostenute interamente dalla signora mentre le imposte e le spese di manutenzione straordinaria CP_1 resteranno a carico del signor in quanto proprietario esclusivo dell'immobile Parte_2 stesso;
6. Il signor trascorrerà con i figli minori e i week-end alternati, Parte_1 Per_1 Per_2 dal venerdì sera fino alle 21:00 della domenica, nonché due pomeriggi a settimana dall'uscita da scuola fino alla mattina successiva, riaccompagnandoli a scuola. Le giornate e gli orari verranno, comunque, concordati volta per volta dai genitori, in base ai rispettivi impegni lavorativi e in base agli impegni scolastici ed extrascolastici di e;
Per_1 Per_2
7. Disporre che il signor contribuisca al mantenimento ordinario dei minori Parte_1
e mediante il versamento della somma di € 150,00 ciascuno (rivalutabile annualmente Per_1 Per_2 secondo gli indici Istat) da corrispondere alla signora entro e non oltre il giorno 5 di ogni CP_1 mese, su conto corrente intestato alla medesima a mezzo bonifico bancario, fino all'autosufficienza economica degli stessi;
8. La proprietà dell'immobile sito in Ravenna, via del Fiume Conca n. 23 (Catasto di Ravenna sezione
RA, foglio 104, particella 2333, sub 11 e sub 20) sarà trasferita integralmente alla sig.ra
[...]
Tale disposizione è funzionale indispensabile ai fini della sistemazione dei rapporti CP_1 patrimoniali dei ricorrenti a seguito della crisi coniugale. Le parti si obbligano al trasferimento di cui sopra con apposito atto notarile entro il 31/12/2025, chiedendo sin da ora l'applicazione ad esso, stipulato al mero ed esclusivo fine di dare esecuzione all'accordo raggiunto in sede di separazione consensuale, delle agevolazioni di cui all'art. 19 L. 06/03/1987 n. 74, trattandosi, appunto, di trasferimenti attuati in sede di separazione consensuale, secondo quanto confermato dalla circolare del Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate 16.3.2000 n. 49/E, e dalla sentenza numero
983/2016 pubblicata in data 20 agosto 2016 RG n. 1584/2016, agevolazione spettante anche in virtù di quanto sostenuto dalla Cassazione con sentenza n. 3110 del 17 febbraio 2016, nonché in forza della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 27/E del 21/06/2012.
pagina 2 di 5 Le spese notarili per il trasferimento dell'immobile saranno sostenute dal signor . Il Parte_1 trasferimento dell'immobile è senza corresponsione di denaro in favore dello stesso.
Il canone di locazione annuo relativo al suddetto immobile, pari ad € 9000,00, sarà percepito esclusivamente dalla sig.ra e non più dai figli minori. CP_1
9. ripartire tra i coniugi al 50% e le spese straordinarie per i figli e , con previsione Per_1 Per_2 del rimborso da un genitore all'altro della propria quota, secondo il Protocollo in uso presso il
Tribunale di Ravenna;
10. disporre che la Signora quale genitore collocatario, percepisca integralmente CP_1
l'assegno unico;
11. autorizzare entrambi i genitori al rinnovo dei documenti per l'espatrio per sé e per i figli;
12. accertare che i coniugi hanno espresso reciprocamente parere favorevole al rinnovo dei rispettivi passaporti documenti necessari per l'espatrio;
13. dichiarare che i coniugi e sono economicamente autosufficienti Parte_1 CP_1
e che, per l'effetto hanno rinunciato reciprocamente alla richiesta di contributo al proprio mantenimento;
14. dare atto che le spese della separazione sono interamente compensate tra le parti;
15. ordinare la cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BA (NA) affinché provveda alle annotazioni e ulteriori incombenze di legge.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 1.08.2025 e Parte_1 CP_1 hanno chiesto pronunciarsi la separazione consensuale tra loro e, cumulativamente, ex art. 473 bis 49
c.p.c., pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro celebrato in BA (NA) in data 27.06.2013, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Napoli dell'anno 2013, atto n. 28, p. II, serie B, sez. Z, alle condizioni di cui al ricorso, deducendo, in particolare, che dall'unione coniugale sono nati i figli il 25.03.2018 e il Persona_3 Persona_4
17.08.2014.
Acquisito il parere (favorevole) del Pubblico Ministero, sostituita la comparizione personale delle parti con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in cui le parti hanno dato atto di aver raggiunto un nuovo accordo su alcuni aspetti patrimoniali, modificando la condizione n. 8 di cui al ricorso prevedendo che la proprietà dell'immobile sito in Ravenna, Via del Fiume Conca n. 23 sarà trasferita interamente alla sig.ra con atto notarile da stipularsi entro il 31.12.2025 con spese a CP_1
pagina 3 di 5 carico del sig. e che il canone annuo di locazione relativo al suddetto immobile sarà percepito Pt_1 dalla sig.ra con ordinanza depositata il 19.11.2025 il Giudice relatore delegato, preso atto CP_1 della assenza di volontà delle parti di riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi intercorsi tra i coniugi non si appalesano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico. Sussistono, pertanto, i presupposti affinchè, ai sensi dell'art. 473 bis 51, comma 4 c.p.c., il Tribunale omologhi la separazione consensuale tra le parti alle condizioni da loro concordate e sopra riportate in corsivo e dia atto degli ulteriori accordi di cui alla domanda congiunta non rientranti nel contenuto necessario della regolamentazione, sulla base della domanda congiunta, delle statuizioni accessorie della separazione personale tra le parti.
Quanto alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, cumulata a quella di separazione, tale domanda deve ritenersi improcedibile prima del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e del decorso del termine di legge ex art. 3 l. n. 898/1970. Pertanto, la causa deve essere rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, affinché, divenuta definitiva la presente sentenza e decorso il periodo di sei mesi decorrente dalla comparizione (cartolare) dei coniugi innanzi al Giudice delegato, la causa possa essere rimessa al Collegio per l'emissione della sentenza di divorzio, previo esperimento del tentativo di conciliazione ex art. 1 l. n. 898/1970.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale come in epigrafe, non definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 3294/2025 R.G. V.G., così provvede:
a) omologa la separazione consensuale dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
23.05.1982 e , nata a [...] il [...] alle condizioni da loro concordate e CP_1 sopra riportate in corsivo, avendo i coniugi contratto matrimonio con rito concordatario a BA (NA) in data 27.06.2013, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Napoli dell'anno
2013, atto n. 28, parte II, serie B, sez. Z, e prende atto degli ulteriori accordi di cui alla domanda congiunta non rientranti nel contenuto necessario della regolamentazione delle statuizioni accessorie della separazione;
b) dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli al fine dell'annotazione, all'esito del passaggio in giudicato;
c) provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 27.11.2025
Il Giudice relatore Il Presidente pagina 4 di 5 dott.ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè
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