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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 18/02/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7752/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Perugia
Sezione Prima - Sezione Volontaria Giurisdizione in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Teresa Giardino Presidente rel. dott. Gaia Muscato Giudice dott. Ilenia Miccichè Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 7752/2024 promossa congiuntamente da nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Parte_1
SIMONA GARONE e dell'avv. ROSSANO MONACELLI, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo;
e da nato a [...] il giorno 8/09/1971, con il patrocinio dell'avv. CP_1
GIACOMO MANCINI e dell'avv. MARIANGELA MARINO, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo.
Con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero presso il Tribunale, nella persona del dott. Paolo Abbritti.
Avente ad oggetto: Separazione consensuale.
Conclusioni delle parti, per entrambi i ricorrenti:
Omologarsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso depositato il giorno 11/09/2024. Conclusioni del Pubblico Ministero: parere favorevole.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Vista la domanda congiunta presentata dai ricorrenti indicati in epigrafe, a mezzo del ricorso depositato in Cancelleria il giorno 11/09/2024, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.;
Visti i documenti ad esso allegati;
Preso atto delle dichiarazioni delle parti nelle note di trattazione scritta depositate in relazione all'udienza del giorno 11/02/2025;
Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
Rilevato che l'accordo raggiunto dalle parti relativamente all'affidamento e al mantenimento della figlia non è in contrasto con l'interesse di quest'ultima;
Visto il parere favorevole del PM;
Ritenuto che la specialità del rito e l'impossibilità della soccombenza determinano il non luogo a provvedere sulle spese;
P.Q.M.
- omologa la separazione personale tra Parte_1 CP_1 alle condizioni di cui al ricorso depositato il giorno 11/09/2024, da intendersi integralmente riportate;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ACIREALE (CT) di provvedere alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/00.
Nulla per spese.
Perugia, 13/02/2025.
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Teresa Giardino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Perugia
Sezione Prima - Sezione Volontaria Giurisdizione in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Teresa Giardino Presidente rel. dott. Gaia Muscato Giudice dott. Ilenia Miccichè Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 7752/2024 promossa congiuntamente da nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Parte_1
SIMONA GARONE e dell'avv. ROSSANO MONACELLI, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo;
e da nato a [...] il giorno 8/09/1971, con il patrocinio dell'avv. CP_1
GIACOMO MANCINI e dell'avv. MARIANGELA MARINO, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo.
Con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero presso il Tribunale, nella persona del dott. Paolo Abbritti.
Avente ad oggetto: Separazione consensuale.
Conclusioni delle parti, per entrambi i ricorrenti:
Omologarsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso depositato il giorno 11/09/2024. Conclusioni del Pubblico Ministero: parere favorevole.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Vista la domanda congiunta presentata dai ricorrenti indicati in epigrafe, a mezzo del ricorso depositato in Cancelleria il giorno 11/09/2024, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.;
Visti i documenti ad esso allegati;
Preso atto delle dichiarazioni delle parti nelle note di trattazione scritta depositate in relazione all'udienza del giorno 11/02/2025;
Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
Rilevato che l'accordo raggiunto dalle parti relativamente all'affidamento e al mantenimento della figlia non è in contrasto con l'interesse di quest'ultima;
Visto il parere favorevole del PM;
Ritenuto che la specialità del rito e l'impossibilità della soccombenza determinano il non luogo a provvedere sulle spese;
P.Q.M.
- omologa la separazione personale tra Parte_1 CP_1 alle condizioni di cui al ricorso depositato il giorno 11/09/2024, da intendersi integralmente riportate;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ACIREALE (CT) di provvedere alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/00.
Nulla per spese.
Perugia, 13/02/2025.
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Teresa Giardino