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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 29/03/2025, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
I° SEZIONE PER LE CONTROVERSIE CIVILI
Composta dai seguenti magistrati:
dr. Annalisa Gianfelice Presidente
dr. Paola De Nisco Consigliere rel.
dr. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n° 359/2023 del ruolo generale e promossa
DA
nato il [...] ad [...] (c.f. ) Parte_1 CodiceFiscale_1 Pt_2
, nata il [...] a [...] -Bielorussia (c.f. , elettivamente
[...] CodiceFiscale_2
domiciliati in Fermo Via Salvemini 34, presso lo studio dell'avv. Alessandro Traini, che li rappresenta e difende come da mandato in calce all'atto di citazione di primo grado;
- appellante-
CONTRO
pagina 1 di 11 in persona del legale rappresentante pro tempore (c.f./p.i. Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Marelli, come da procura speciale per atto del P.IVA_1
notaio dott. n. rep. 23371, raccolta 5167; Persona_1
nato a [...] il [...] (c.f. , contumace;
Controparte_2 C.F._3
nato a [...] il [...] (c.f. ), contumace;
Controparte_3 C.F._4
- appellato-
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 205 dell'8-16/3/2023 pronunciata dal Tribunale di Fermo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis reiectis:
1) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma integrale della sentenza n.205/2023 emessa dal Tribunale di Fermo
Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Lucia Rocchi, nell'ambito del giudizio N.R.G. 1681/2016 , depositata in cancelleria in data 16.03.2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure riportate nelle superiori pagg. da 7 a 10 e le domande in esse conclusioni contenute in via principale ed in via subordinata e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi il Tribunale di Fermo per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
2) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA
come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
3) In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse in primo grado e ribadite in sede di udienza di p.c. per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico si insiste nella ammissione della C.T.U. contabile finanziaria
Per l'appellata Voglia l'Ecc.ma Corte adìta, contrariis reiectis, così giudicare: CP_1
in via preliminare
pagina 2 di 11 - dichiarare l'appello dei sig.ri e avverso la sentenza del Tribunale di Fermo Parte_1 Parte_2
n. 205 pubblicata il 16 marzo 2023 all'esito del giudizio R.G. 1681/2016, inammissibile ex artt. 342 e/o
348-bis c.p.c. e/o per ogni eventuale diversa ragione;
nel merito
- confermare la sentenza Tribunale di Fermo n. 205 pubblicata il 16 marzo 2023 all'esito del giudizio
R.G. 1681/2016 e, comunque, respingere anche nel merito l'appello formulato dai sig.ri e Parte_1
avverso detta sentenza, così come ogni domanda (anche di ripetizione), eccezione e Parte_2
istanza (anche istruttoria e di sospensiva ex art. 283 e 351 c.p.c.), articolata dai medesimi;
in ogni caso
- con vittoria di spese e compensi, oltre spese generali (15%), CPA (4%) e IVA (22%), e condanna dell'appellante agli aggravi specificamente previsti dalla legge in relazione all'inammissibilità del gravame proposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Fermo ha rigettato l'opposizione proposta da e Parte_1
al DI n. 379/2016, emesso nei loro confronti ed in favore di CP_4 Controparte_1
per il pagamento della complessiva somma di € 24.671,83 a titolo di saldo passivo del rapporto di conto corrente n. 00643533. Al giudizio hanno partecipato in qualità di terzi chiamati Controparte_3
e . Controparte_2
In particolare, il Tribunale, dopo avere premesso che le polizze assicurative Vita Più Platinum 2006/4,
espressamente qualificate come “assicurazione sulla vita in forma mista di tipo Index Linked”,
dovevano ritenersi a prevalente componente di investimento in conformità alla giurisprudenza di legittimità formatasi a riguardo:
ha rigettato l'eccezione di nullità delle stesse, in quanto sottoscritte da un mero agente assicurativo non iscritto all'albo dei promotori finanziari, in considerazione del fatto che la sottoscrizione era avvenuta pagina 3 di 11 in data 3/3/2006 e quindi in data antecedente all'entrata in vigore della L. 262/2005 che ha abrogato la lettera F) dell'art. 100 TUF;
ha ritenuto invece applicabili i principi di responsabilità dell'intermediario per violazione degli obblighi informativi sullo stesso gravanti in conformità alla giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto (in particolare Cass. 6319/2019 e Cass. 6061/2012);
ha tuttavia escluso sulla base della documentazione acquisita che l'intermediario e gli operatori intervenuti nella stipula delle polizze avessero violato gli obblighi informativi e di correttezza e trasparenza sugli stessi gravanti, avendo i predetti correttamente adempiuto a detti obblighi sia al momento della stipula del contratto inerente i servizi finanziari, che successivamente al momento della sottoscrizione delle polizze e non essendo stata acquisita alcuna prova che i questionari fossero stati precompilati ovvero che la volontà del fosse stata in qualche modo coartata;
CP_5
ha giudicato adeguati gli investimenti alle capacità patrimoniali degli opponenti, nonché alla esperienza e al livello di rischiosità dichiarato;
ha ritenuto non dirimente ai fini della decisione la volontà manifestata dal di effettuare un Pt_1
investimento immobiliare, atteso che “al netto dell'investimento in polizze residuava un cospicuo
ammontare giacente sul conto corrente oltre ad entrate fisse dichiarate”, che “la residua liquidità
necessaria per l'investimento immobiliare “in animo al , veniva assicurata dall'apertura di Pt_1
credito in conto corrente dallo stesso richiesta e concessa da per il valore di 180.000” e CP_1
che risultava documentalmente provato dallo stesso opponente che la scelta di richiedere una apertura di credito in conto corrente provenisse proprio da lui;
ha quindi rigettato la domanda risarcitoria avanzata dagli opponenti per il mancato assolvimento dell'onere probatorio posto a loro carico circa il nesso causale tra la condotta degli intermediari ed il danno lamentato;
ha infine rigettato la domanda risarcitoria avanzata dagli opposti ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per il mancato assolvimento dell'onere di allegazione e prova relativo al danno asseritamente subito.
pagina 4 di 11 Gli originari opponenti hanno proposto appello, articolando i seguenti motivi: 1) erroneità del capo di sentenza che ha rigettato l'eccezione di nullità dei contratti dedotti in giudizio per violazione dell'art. 1418 c.c., del TUF e dell'art. 28 Reg. att. Consob n. 11522/1998; 2) erroneità del capo di sentenza ha escluso la responsabilità dell'intermediario per violazione degli artt. 21 e 29 Reg. att. n. CP_6
11522/1998; 3) erroneità del capo di sentenza che ha rigettato la domanda risarcitoria senza tenere conto del collegamento negoziale tra le polizze assicurative e l'apertura di credito conto corrente, tutti regolati sul c/c n. 00643533. Hanno quindi concluso come in epigrafe.
ha resistito al gravame, eccependone in via preliminare l'inammissibilità per Controparte_1
violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c..
e , ritualmente citati, sono rimasti contumaci. Controparte_3 Controparte_2
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, atteso che l'atto di gravame contiene argomentazioni atte a confutare quanto ritenuto in prime cure rendendo possibile,
attraverso l'esame complessivo dell'atto, l'individuazione dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e di diritto sui quali essa si fonda. È infatti da escludere che la riforma abbia trasformato l'appello da gravame a motivi illimitati, in impugnazione a critica vincolata, atteso che i possibili motivi di censura non vengono limitati a specifici errores in procedendo o in iudicando. La parte appellante ha del resto censurato l'iter logico-giuridico seguito dal primo giudice, indicando con inequivocabile nettezza i motivi dell'evidenziato dissenso, prospettando una propria alternativa ricostruzione fattuale e proponendo essa stessa un ragionato progetto alternativo di decisione fondato su precise censure rivolte alla sentenza di primo grado. Il requisito della specificità dei motivi di impugnazione è quindi da ritenersi (nella fattispecie) rispettato, atteso che alle (non scindibili)
argomentazioni della sentenza impugnata sono state contrapposte le puntuali allegazioni del reclamante, finalizzate ad inficiare il fondamento logico-giuridico delle prime. Per quanto sopra, deve dunque ritenersi che l'atto di appello in esame contiene tutte le argomentazioni volte a confutare le pagina 5 di 11 ragioni poste dal primo giudice a fondamento della propria decisione, con conseguente ammissibilità
del gravame.
Va parimenti disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art.348 bis c.p.c. (come inserito dall'art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv., con modif., in l. 7 agosto 2012, n. 134), dal momento che l'atto contiene argomentazioni difensive che introducono in giudizio questioni giuridiche di obiettiva controvertibilità, in riferimento alla quali, a prescindere da ogni valutazione in ordine alla fondatezza in concreto del gravame, non sembra potersi parlare aprioristicamente di “non ragionevole
probabilità” di accoglimento dell'appello.
Il primo motivo di impugnazione, con il quale gli appellanti reiterano l'eccezione di nullità delle polizze dedotte in giudizio, in quanto sottoscritte da agente assicurativo invece che da promotore finanziario iscritto al relativo albo e per violazione degli obblighi informativi, appare infondato.
Sotto il primo profilo questa Corte si limita a rilevare che il primo comma dell'art. 24 bis del D.L. 30
dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51, ha disposto che
"Le disposizioni di cui agli articoli 8, comma 2, 11, comma 2, lettere b) e c), e comma 3, limitatamente,
in quest'ultimo caso, ai prodotti assicurativi, e 25, comma 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, si
applicano a decorrere dal 18 marzo 2006 ". L'abrogazione della lettera f) dell'art. 100 TUF operata dall'art. 11, comma 2 lettera b) non ha quindi effetto retroattivo. Correttamente il primo giudice ha pertanto affermato la validità delle polizze dedotte in giudizio, ancorché sottoscritte da mero agente assicurativo.
Il rilievo svolto non appare superabile in forza del richiamo alla sentenza della Corte di Cassazione
n. 6061 del 18/04/2012, la quale si è limitata ad affermare che “In tema di contratto di assicurazione
sulla vita stipulato prima dell'entrata in vigore della legge 28 dicembre 2005, n.262 e del d.lgs. 29
dicembre 2006 n.303, … il giudice di merito, al fine di stabilire se l'impresa emittente, l'intermediario
ed il promotore abbiano violato le regole di leale comportamento previste dalla specifica normativa e
dall'art.1337 cod. civ., deve interpretare il contratto, e tale interpretazione non è censurabile in sede di
pagina 6 di 11 legittimità se congruamente e logicamente motivata, al fine di stabilire se esso, al di là del "nomen
iuris" attribuitogli, sia da identificare come polizza assicurativa sulla vita (in cui il rischio avente ad
oggetto un evento dell'esistenza dell'assicurato è assunto dall'assicuratore) oppure si concreti
nell'investimento in uno strumento finanziario (in cui il rischio di "performance" sia per intero
addossato all'assicurato)” e cioè ad imporre una verifica del rispetto degli obblighi informativi ai fini dell'accertamento di eventuali profili di responsabilità dell'intermediario anche per i contratti aventi ad oggetto polizze assicurative di prevalente contenuto finanziario, come quelli dedotti in giudizio,
conclusi prima della modifica dell'art. 100 TUF. Ebbene, detti principi sono stati applicati dal
Tribunale, il quale al punto 7.2 ha proceduto alla verifica de qua.
Quanto al secondo profilo si osserva che sul punto sono intervenute le Sezioni Unite con le sentenze nn. 26724 e 26725 del 2007, le quali hanno escluso l'esperibilità del rimedio della nullità contrattuale,
riconoscendo invece la possibilità di agire per ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento.
Con le cennate pronunce, infatti, le Sezioni Unite hanno affermato che la violazione dei doveri d'informazione può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni, ove tale violazione avvenga nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto d'intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti fra le parti;
può invece dar luogo a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del predetto contratto, ove si tratti di violazione riguardante le operazioni d'investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto d'intermediazione finanziaria. In nessun caso, secondo la Sezioni Unite, in difetto di previsione normativa in tal senso, la violazione dei doveri di comportamento può determinare la nullità
del contratto d'intermediazione, o dei singoli atti negoziali conseguenti, a norma dell'art. 1418, primo comma c.c., sulla base del fatto che “il ricorso allo strumento di tutela della nullità radicale del
contratto per violazione di norme di comportamento gravanti sull'intermediario nella fase
prenegoziale ed in quella esecutiva, in assenza di disposizioni specifiche, di principi generali o di
regole sistematiche che lo prevedano, non è giustificato”. La Corte, distinguendo tra norme di pagina 7 di 11 comportamento e norme di validità, ha di fatto escluso che le regole di comportamento (tra le quali viene compreso l'obbligo di informazione in esame) possano essere trattate al pari di quelle di validità.
Muovendo dal noto principio di non interferenza tra regole di validità e regole di comportamento, la
Corte ha quindi concluso che la violazione dell'obbligo di informazione ex art. 21 TUF non possa comportare l'invalidità del contratto, riconoscendo invece la possibilità di agire al fine di richiedere la risoluzione del contratto di intermediazione. I principi di diritto di cui sopra, ai quali questa Corte
ritiene di uniformarsi, condividendoli, sono stati ribaditi dalle sezioni semplici della Suprema Corte con sentenza n. 8462 del 10/04/2014 e da ultimo con ordinanza n.15099 del 31/05/2021.
Le conclusioni raggiunte impongono il rigetto del terzo motivo di impugnazione.
Gli appellanti, sul presupposto della esistenza di un collegamento negoziale tra le polizze assicurative dedotte in giudizio e il contratto di apertura di credito di € 180.000,00, concesso in data 15/5/2006 per riscattare le quote proprietarie del palazzo di famiglia sito a Petritoli (entrambi regolati sul conto corrente n. 643533/ 205), affermano la nullità del ricordato prestito. CP_1
Orbene, anche a voler accedere alla ricostruzione operata dagli appellanti, appare evidente che al rigetto della domanda di accertamento di nullità delle polizze non possa che conseguire il rigetto dell'analoga domanda avanzata nei confronti del finanziamento de quo fondata esclusivamente sulla affermata esistenza del predetto collegamento negoziale.
Le ulteriori questioni, e cioè di essere stato il indotto in errore con dolo dal e dal Pt_1 CP_3
ad investire nelle polizze per cui è causa (“rassicurandolo sull'acquisto delle quote del CP_2
palazzo di famiglia grazie alla concessione di un'apertura di credito però garantita questa dalle stesse
polizze Platinum di Più con il potere riservato alla di riscattarle ad libitum a Controparte_1
seconda dei propri interessi finanziari”), al più integrerebbero una domanda di annullamento ai sensi dell'art. 1427 c.c., domanda tuttavia mai proposta verosimilmente per l'inutile scadenza del termine quinquennale di prescrizione dell'azione prevista dall'art. 1442 c.c. al momento della notifica dell'atto
Con di opposizione a 5/7/2016). Inoltre, non risulta essere stato oggetto di alcuna impugnazione il capo pagina 8 di 11 di sentenza, con il quale il Tribunale ha accertato che dal “documento n. 2 di parte opposta (richiamato dagli opponenti in comparsa conclusionale) emerge come la scelta di richiedere una apertura di credito in conto corrente (ponendo a garanzia le polizze appena sottoscritte) sia stata propria del - il Pt_1
quale ha domandato, al fine di “investire il capitale a lungo termine ed ottenere così rendimenti che i
mercati creano in detti periodi”, di porre a garanzia il valore delle polizze (pari ad euro 200.000) per avere un apertura di credito di pari importo finalizzata a riscattare dai fratelli le quote di un immobile di provenienza ereditaria”.
Né in senso contrario può essere valorizzata la circostanza che l'operazione di cui si discute
(concessione del finanziamento con rilascio in garanzia delle polizze assicurative de quibus) sia stata definita dal superiore del ( ) come “eccezione” con la seguente CP_2 Testimone_1
raccomandazione al “vedi di dimenticarti di replicarla in futuro”, non essendo stata indicata, CP_2
neppure genericamente, la norma giuridica che si intenderebbe violata. Detta norma, infatti, non può
essere individuata nell'art. 12 delle Condizioni generali di polizza, posto che detta disposizione di limita a prevedere che “Non è prevista l'erogazione di prestiti al Contraente da parte di
[...]
” e quindi l'erogazione di prestiti da parte di un soggetto giuridico (qualificato Controparte_8
nella stessa nota informativa come compagnia assicurativa emittente le polizze) diverso da quello che ha erogato il finanziamento (qualificato nella stessa nota come società di distribuzione) e che il successivo art. 13 consente di cedere il credito derivante dal contratto assicurativo in garanzia addirittura a titolo di pegno.
Non meritevole di accoglimento è anche l'ultimo motivo di impugnazione, con il quale gli appellanti lamentano l'erroneità del capo di sentenza che, da un lato, ha escluso la violazione da parte degli intermediari degli obblighi informativi posti a suo carico e, dall'altro lato, l'esistenza di un danno causalmente riconducibile alla lamentata condotta degli intermediari.
A riguardo occorre innanzitutto rilevare che le polizze assicurative, concesse dal in Pt_1
garanzia del predetto finanziamento di € 180.000,00, sono state riscattate dall'appellata in data CP_1
pagina 9 di 11 23/8/2010 (cfr. doc. 22 nel fascicolo degli appellanti) ed il ricavato posto in compensazione con il saldo negativo del conto corrente. La lamentata perdita netta di capitale di € 38.623,87 (cfr. pag. 19 dell'atto
Con di opposizione a non è quindi conseguenza di una perdita di valore dell'investimento in sé, bensì
del riscatto anticipato delle polizze prima della loro scadenza. Correttamente, quindi, il Tribunale ha affermato che il danno lamentato dagli opponenti oggi appellanti non è causalmente riconducibile alla contestata condotta degli intermediari, bensì alle ulteriori spese da loro effettuate (ristrutturazione
Con dell'immobile di famiglia, cfr. pag. 17 atto opposizione a che hanno determinato una carenza di liquidità che li ha portati a chiedere nel 2007 e nel 2009 ulteriori finanziamenti, all'esito dei quali si è
determinato uno scoperto di conto corrente che ha indotto la Banca mutuante ad escutere le garanzie concesse, revocare i finanziamenti ed agire in via monitoria per il pagamento del proprio residuo credito.
Anche tale capo della sentenza deve essere quindi confermato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014 per le cause del relativo scaglione di valore.
Stante la soccombenza integrale di parte appellante ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 1,
comma 17 L. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 205 dell'8-16/3/2023 pronunciata dal Tribunale di Fermo, così decide nel contraddittorio delle parti:
rigetta l'appello;
condanna parte appellante al rimborso in favore dell'appellata delle spese di lite, liquidate nella CP_1
misura di € 10.000,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA;
dichiara parte appellante tenuta pagamento di una somma pari a quella già versata a titolo di contributo unificato ex art. 1, comma 17, L. 228/2012.
pagina 10 di 11 Così deciso nella camera di consiglio in data 27/3/2025
Il Presidente dr. Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est. dr. Paola De Nisco
pagina 11 di 11