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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/02/2025, n. 1300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1300 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE XIV CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA - A
composto dai signori magistrati: dott.ssa Silvia GIANI Presidente dott. Idamaria CHIEFFO Giudice dott. Edmondo TOTA Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA AI SENSI DELL'ART. 279 N. 4 C.P.C. nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale 14919/2020 promossa da
(C.F. ) residente in [...] C.F._1
Brusada n. 41, rappresentata e difesa, dall'Avvocato Francesco Neboli;
-parte attrice - contro c.f. , con sede legale in Milano, Piazza Filippo Meda n. 4, in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avvocato Valerio Bergamaschi del Foro di
Mantova e l'Avv. Gianluca Viola;
-convenuta contumace- nonché contro c.f. , con sede legale in Roma, via Piemonte n. 38, Controparte_2 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, in qualità di mandataria di CP_3
c.f. con sede legale in Roma, via Piemonte n. 38, in persona del legale
[...] P.IVA_3 rappresentante pro tempore, con l'Avvocato Valerio Bergamaschi e l'Avv. Gianluca Viola del Foro di Brescia;
-convenuta contumace-
OGGETTO: Antitrust
CONCLUSIONI: come rassegnate nelle note depositate telematicamente
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato alle convenute presso i difensori il
12.3.2020 a seguito dell'ordinanza del 12.12.2029 con la quale il Tribunale di Brescia aveva dichiarato la propria incompetenza, l'attrice, in qualità di fideiussore della agiva in CP_4 giudizio nei confronti del e del , quest'ultimo quale mandatario di CP_1 Controparte_2
, a sua volta cessionaria dei crediti vantati dal verso la per CP_3 CP_1 CP_4
l'importo di Euro 5.319.643,57 oltre interessi, formulando domande così articolate: “In via principale nel merito: 1) accertare e dichiarare, anche per tutti i motivi di cui in premessa, nulla, invalida, inefficace e comunque improduttiva di effetti, anche previo accertamento e declaratoria di nullità parziale delle clausole in essa contenute, la scrittura privata del 20.2.2006 e/o di ogni ulteriore scrittura privata in essa richiamata, tra cui la scrittura privata del 26.3.2003 richiamata in narrativa;
2) per l'effetto, accertare e dichiarare l'estinzione e/o l'assenza di vincolo fideiussorio e/o la liberazione della SInora nei confronti di per le obbligazioni Parte_1 Controparte_1
contratte dal debitore principale 3) condannare parte convenuta al risarcimento, in CP_4 favore dell'attrice, dei danni subiti e subendi, a causa della illegittima condotta assunta ex adverso, nella misura che emergerà in corso di causa ovvero con condanna generica riservata la quantificazione a successivo giudizio;
4) rigettare tutte le domande formulate dalla convenuta e da
quale mandataria di in quanto infondate in fatto e in Controparte_2 Controparte_3 diritto;
In via subordinata nel merito: 1) accertare e dichiarare l'estinzione e/o liberazione della
SInora dalla scrittura privata del 20.2.2006 e/o di ogni altra scrittura privata Parte_1
collegata, anche della scrittura del 26.3.2003, per tutti i motivi di cui in premessa, anche per violazione di degli artt. 1956 e 1957 c.c.; In ulteriore subordine: 2) accertarsi e CP_1 dichiararsi l'intervenuta risoluzione delle scritture private del 20.2.2006 e/o del 23.6.2003 per violazione dei canoni di buona fede contrattuale e/o precontrattuale. In via riconvenzionale: con riguardo al contratto di mutuo allegato dalla terza intervenuta: - accertare la natura effettiva di mutuo del suddetto contratto di finanziamento, anche previo accertamento di nullità o invalidità delle singole clausole relative ai tassi di interesse e/o condizioni economiche del rapporto di mutuo e dei rapporti ad esso collegati;
- accertare la nullità e l'invalidità del medesimo mutuo ipotecario anche per superamento del tasso soglia di usura oltre che per violazione dell'art. 38 TUB;
- accertare
l'effettivo dare e avere del contratto di mutuo ipotecario e condannare parte convenuta al risarcimento dei danni in favore dell'attrice; danni conseguenti alla concessione abusiva del credito
o comunque in violazione dei doveri di buona fede posta in essere dalla convenuta in relazione al credito concesso all'obbligato principale”.
2 Con ordinanza del 19.12.2021 veniva dichiarata la contumacia delle convenute e CP_1 [...]
. CP_2
Dopo la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione di merito, il giudizio veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni dapprima all'udienza del 14.6.2023 e poi, a causa del trasferimento del magistrato titolare del procedimento, all'udienza dell'8.10.2024.
All'udienza così fissata la causa veniva quindi rimessa al collegio per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Le domande dell'attrice sono infondate per i motivi che di seguito si passa brevemente ad illustrare.
2. – La SI.ra ha chiesto in via principale di dichiarare la nullità integrale o parziale della Parte_1 fideiussione omnibus rilasciata in data 26.3.2003 dalla (di cui l'attrice Controparte_5
era socio accomandatario insieme al coniuge SI. nella qualità garante della Controparte_5 sino alla concorrenza dell'importo di Euro 3.000.000, successivamente elevata fino CP_4 all'importo di Euro 10.000.000 con fideiussione del 20.2.2006 sottoscritta in proprio dalla SI.ra
(e dal SI. , a favore del e poi fuso per Parte_1 Controparte_5 Controparte_6 CP_7
incorporazione nel . CP_1
L'azione della SI.ra è basata sul rilievo che le fideiussioni rilasciate in favore della BA Parte_1
convenuta riproducono le clausole nn. 2 (clausola di reviviscenza), 6 (clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c.) e 8 (clausola di sopravvivenza) del modello standard di fideiussione predisposto nell'ottobre 2002 dall'Associazione BAria IAna (ABI); nonché sul rilievo che tale modello standard, in quanto uniformemente applicato dalle banche associate all'ABI, si configurava alla stregua di un'intesa restrittiva della concorrenza tra banche in contrasto con l'articolo 2, comma
2, lettera a), della l. n. 287/1990, secondo quanto accertato con il provvedimento della BA d'IA
n. 55 del 2.5.2005. Ha dedotto inoltre l'attrice che l'ampia raccolta di modelli di fideiussioni bancarie, prodotte con la memoria istruttoria n. 2, attesta che l'intesa anticompetitiva avente ad oggetto le suddette clausole nn. 2, 6 e 8, accertata dalla BA d'IA con il provvedimento n. 55/2005, era iniziata prima dell'avvio dell'istruttoria della Autorità amministrativa e che si è protratta ben oltre il periodo (novembre 2003-maggio 2005) dell'accertamento contenuto nel provvedimento n. 55/2005.
L'attrice sostiene che le fideiussioni impugnate si atteggiano pertanto come altrettanti contratti “a valle” di un'intesa vietata dalla legislazione antitrust.
L'attrice ha, infine, rilevato che la BA convenuta non ha mai dato corso all'accertamento giudiziale del credito vantato nei confronti della debitrice principale entro il termine di sei mesi CP_4
previsto dall'art 1957 c.c., essendosi limitata a richiedere il pagamento dell'importo di Euro
3 5.319.643,57 con una lettera raccomandata di recesso dai rapporti bancari e di contestuale messa in mora indirizzata l'11.9.2017, alla e ai garanti e Dal contegno CP_4 Parte_1 CP_5
omissivo della BA la SI.ra deduce la conseguente estinzione della garanzia Parte_1
fideiussoria.
3. – Va preliminarmente osservato che una delle due fideiussioni impugnate e segnatamente la fideiussione del 26.3.2003 non è sottoscritta dalla SI.ra ma dal solo SI. Parte_1 Controparte_5
(coniuge dell'attrice) e risulta imputabile alla con sede di AT Controparte_5 CP_5
(BS), Via Leonardo da Vinci 36, di cui l'attrice socio accomandatario insieme al coniuge SI.
(cfr. visura prodotta con il fascicolo della causa RG 18879/2018 promossa davanti il CP_5
Tribunale di Brescia). Dalla visura del registro delle imprese risulta inoltre che la SI.ra e Parte_1
il SI. sono entrambi amministratori della che la società è CP_5 Controparte_5
retta da un sistema di amministrazione disgiuntiva (artt. 2318 e 2257 c.c.) e che gli amministratori dispongono, sempre disgiuntamente, di poteri di rappresentanza estesi all'ordinaria e straordinaria amministrazione (artt. 2318 e 2298 c.c.). Osserva inoltre il Tribunale che la domanda di nullità avanzata dall'attrice riguardo alla fideiussione del 26.3.2003 non è proposta, nella veste di amministratore e spendendo il nome della ma è formulata in proprio. CP_5 Controparte_5
L'attrice appare però senz'altro legittimata a invocare personalmente la nullità della fideiussione, poiché, quale socio accomandatario responsabile solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali della (art. 2313 c.c.), è titolare di un interesse qualificato Controparte_5 CP_5 all'impugnazione contrattuale, in base all'art. 1421 c.c., in dipendenza dell'attitudine del contratto di cui è invocata la nullità, ad incidere nella sua sfera giuridica (Cass. 2670/2020). La legittimazione all'impugnazione della fideiussione del 26.3.2003 è inoltre rafforzata dal rilievo che con la successiva fideiussione datata 20.2.2006, sottoscritta personalmente dalla SI.ra insieme al coniuge Parte_1
SI. gli stessi hanno dichiarato che: “La presente fideiussione non è altro che la conferma CP_5 della fideiussione rilasciata in data 26/03/2003 per l'importo di Euro 3.000.000 […] ora da intendersi aumentato a Euro 10.000.000 […] e della quale non costituisce novazione, anche con riferimento al suo oggetto, essendone semplicemente un'integrazione e conferma senza soluzione di continuità”.
4. – Ciò posto, ritiene il Tribunale che l'attrice abbia fornito prova sufficiente dell'affermata operatività dell'intesa anticompetitiva accertata dalla BA d'IA con il provvedimento n. 55/2005 almeno per tutto il periodo 2003-2006.
4 Al riguardo, per quanto rileva in questa sede, l'attrice ha, infatti prodotto un campione di oltre 60 modelli di condizioni generali di fideiussioni omnibus relative al periodo 2001-2006 – campione più ampio di quello, formato da 7 banche, esaminato nell'istruttoria della BA d'IA (cfr. pag. 10 del provvedimento 55/2005) – utilizzate da banche nazionali di varie dimensioni e diversa dislocazione geografica le quali riproducono le clausole nn. 2 (clausola di reviviscenza), 6 (clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c.) e 8 (clausola di sopravvivenza) del modello standard di fideiussione predisposto nell'ottobre 2002 dall'Associazione BAria IAna. I modelli contrattuali di fideiussione omnibus prodotti dall'attrice presentano tutti un elevato grado di omogeneità dei testi negoziali e può dunque affermarsi che, nel periodo oggetto di osservazione, l'esame della relativa contrattualistica pone in evidenza come le condizioni generali in uso nella prassi bancaria tra il 2003
e il 2006 disciplinavano in maniera sostanzialmente uniforme le principali clausole negoziali e si traducevano in un complessivo aggravamento della posizione giuridica del garante (pag. 10-11 del provvedimento 55/2005).
La pedissequa riproduzione delle clausole di reviviscenza, di deroga all'art. 1957 c.c. e di sopravvivenza nelle condizioni generali di contratto adoperate dalle banche nelle relazioni con i clienti, l'identità testuale delle singole clausole, la loro ampia diffusione e la stabilità nel tempo del parallelismo degli schemi impiegati non può essere ascritta a un fenomeno di spontaneo allineamento della condotta di mercato delle imprese, ma rivela piuttosto una pratica concordata degli intermediari bancari rivolta a restringere sensibilmente l'offerta delle opzioni contrattuali a disposizione dei clienti in senso peggiorativo rispetto alla regolamentazione standard delle garanzie personali predisposta dal codice civile. Paradigmatica in questo senso è la comune conformazione della deroga all'art. 1957
c.c. espressa con la formula: “I diritti derivanti alla BA dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore principale, senza che essa debba escutere il debitore principale medesimo o il fideiussore o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ. che si intende derogato”, con cui si realizza un forte ridimensionamento del dovere di diligenza posto in capo alla banca nel recupero del credito insoddisfatto e la disattivazione del regime di protezione stabilito dalla legge a favore del garante.
Tale pratica costituisce violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287/1990, tanto più che la
BA convenuta non ha offerto alcuna plausibile spiegazione alternativa del parallelismo dei comportamenti di mercato delle imprese bancarie né ha provato (pur disponendo certamente della relativa informazione o potendola comunque acquisire con estrema facilità) che le banche che detengono quote di mercato nel complesso di gran lunga più consistenti di quelle cui si riferiscono i modelli prodotti dall'attrice si discostano dalla pratica vietata.
5 5. – Ad avviso del Tribunale deve pertanto trovare applicazione nel caso in esame il principio, affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 41994/2021, secondo cui la tutela riconoscibile in capo al soggetto che abbia stipulato un contratto di fideiussione “a valle” di un'intesa illecita per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287/1990, consiste di regola nella nullità parziale, limitata, cioè, alle sole clausole contrattuali dotate di effetti restrittivi della concorrenza, sul rilievo per cui tale nullità meglio si contempera col principio generale di conservazione del negozio giuridico. In particolare, la Corte ha osservato che la regola dell'art. 1419
c.c., comma 1, cod. civ. insieme agli analoghi principi rinvenibili negli artt. 1420 e 1424 cod. civ., esprime il generale favore dell'ordinamento per la conservazione in quanto possibile degli atti di autonomia negoziale, ancorché difformi dallo schema legale. Da ciò la giurisprudenza di legittimità fa derivare il carattere eccezionale dell'estensione della nullità che colpisce la parte o la clausola all'intero contratto, con la conseguenza che è a carico di chi ha interesse a far cadere integralmente l'assetto di interessi programmato fornire la prova dell'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre resta precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto. La nullità di singole clausole contrattuali, o di parti di esse, si estende, pertanto, all'intero contratto, o a tutta la clausola, solo ove l'interessato dimostri che la porzione colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma, né persegue un risultato distinto, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità. La stessa Corte hanno peraltro aggiunto che tale ultima evenienza “è di ben difficile riscontro nel caso in esame [delle fideiussioni “a valle” di un'intesa anticoncorrenziale]. Ed invero, avuto riguardo alla posizione del garante, la riproduzione nelle fideiussioni delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI ha certamente prodotto l'effetto di rendere la disciplina più gravosa per il medesimo, imponendogli maggiori obblighi senza riconoscergli alcun corrispondente diritto;
sicchè la loro eliminazione ne alleggerirebbe la posizione.
D'altro canto, però, il fideiussore (nel caso di specie socio della società debitrice principale) - salvo la rigorosa allegazione e prova del contrario - avrebbe in ogni caso prestato la garanzia, anche senza le clausole predette, essendo una persona legata al debitore principale e, quindi, portatrice di un interesse economico al finanziamento bancario […]. Al contempo, è del tutto evidente che anche l'imprenditore bancario ha interesse al mantenimento della garanzia, anche espunte le suddette clausole a lui favorevoli, atteso che l'alternativa sarebbe quella dell'assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti” (Cass. Sez. Un. n. 41994/2021, pp. 12-13).
Ammessa la nullità degli artt. 2 (clausola di reviviscenza), 6 (clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c.) e 8 (clausola di sopravvivenza) delle fideiussioni del 2003 e del 2006, conformemente all'orientamento della giurisprudenza di legittimità in base al quale l'inserimento di
6 clausole in violazione delle norme sulla concorrenza in una fideiussione "a valle" di intese anticoncorrenziali comporta l'invalidità delle singole clausole, ne deriva, per quanto qui strettamente rileva, la sostituzione della clausola nulla derogatrice dell'art. 1957 c.c. con la norma invalidamente derogata.
Senonché riconosciuta la nullità delle clausole di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. contenute nelle fideiussioni impugnate, risulta dagli atti del procedimento ed è confermato dalla stessa attrice
(p. 3 dell'atto di citazione), che la BA aveva comunicato con lettera raccomandata dell'11.9.2017, indirizzata sia al debitore principale sia ai fideiussori ( e , la decadenza dal CP_5 Parte_1
beneficio del termine del debitore principale che con la stessa lettera la BA aveva CP_4
intimato per iscritto, anche ai fideiussori, l'immediato pagamento del debito di Euro 5.319.643,57 oltre interessi.
Parte attrice osserva che tale iniziativa stragiudiziale non è idonea allo scopo di impedire il decorso del termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c., essendo necessario che le istanze del creditore nei confronti del debitore principale assumano forma giudiziale. Tuttavia, le fideiussioni impugnate prevedono entrambe all'art. 7 che: “Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla BA a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, spese, interessi, tasse ed ogni altro accessorio”. Trova pertanto applicazione nel caso in esame la regola ripetutamente affermata dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la clausola con cui il fideiussore si impegni a soddisfare il creditore "a semplice richiesta scritta" va interpretata “come deroga pattizia alla forma con cui l'onere di avanzare istanza entro il termine di cui all'art. 1957 c.c. deve essere osservato (vale a dire con la proposizione di un'azione giudiziaria), nel senso che l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerato soddisfatto dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria” (così Cass. n. 7345/95, Cass. 13078/2008, Cass. 22346/2017, Cass.
5598/2020).
Ne discende che, nonostante l'invalidità parziale del contratto, deve essere respinta la domanda principale volta a conseguire la liberazione dall'obbligazione fideiussoria per la violazione del termine indicato dall'art. 1957 c.c..
6. – Sotto altro aspetto l'attrice deduce la liberazione dalle obbligazioni fideiussorie sul rilievo che non sono mai state mai richieste dalla BA “le prescritte autorizzazioni [previste] ai sensi dell'art. 1956 c.c. […] pur nella consapevolezza del peggioramento della situazione economica del debitore principale”, e si duole, al medesimo scopo, che la BA non le aveva mai fornito “le debite informative”. Allega in particolare l'attrice che dall'esame dei bilanci del debitore principale
7 “risulta come, rispetto alla situazione relativa all'anno 2005, tra il 2006 e il 2011, CP_4
nei cinque anni successivi alla data della scrittura privata del 20.2.2006, vi sia stato un progressivo incremento del debito assunto dalla società nei confronti di vari Istituti di credito, tra CP_4
cui anche proprio (già Banco Popolare di Verona e Novara), oltre a un contestuale CP_1
peggioramento delle condizioni patrimoniali di detta società e un utile del tutto sottodimensionato rispetto all'indebitamento e alle somme mutuate”. Senonché, la liberazione del fideiussore governata dall'art. 1956 c.c., non presuppone un generico “incremento del debito” o un generico
“peggioramento delle condizioni patrimoniali” del debitore principale, ma richiede più specificamente che il creditore, senza autorizzazione del fideiussore, abbia concesso un determinato credito avendo conoscenza, nel momento in cui avviene l'erogazione della somma, che le condizioni patrimoniali del debitore “erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito”. Ne discende che “il garante che chieda la liberazione della garanzia invocando l'art. 1956 c.c., ha l'onere di provare che successivamente alla prestazione della garanzia in parola, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole di un peggioramento delle sue condizioni economiche in misura tale da ingenerare il fondato timore che questi potesse divenire insolvente” (Cass. 36485/2022). E però sul punto l'attrice non solo non ha allegato e provato che, al momento della concessione del credito, la BA conosceva la situazione di difficoltà del debitore principale ma non ha neppure dedotto a partire da quale CP_4
momento la situazione del debitore principale era divenuta a tal punto compromessa da rendere notevolmente più difficile la realizzazione del credito, né ha indicato quale finanziamento o quali finanziamenti furono erogati dalla BA, dopo che il deterioramento delle condizioni del debitore si era manifestato, senza ottenere l'autorizzazione del fideiussore così violando il precetto dell'art. 1956
c.c..
A fronte della grave lacunosità dell'attività assertiva della difesa attrice si può soltanto osservare che l'unico credito concesso dalla BA convenuta risultante dagli atti di causa appare quello relativo al mutuo fondiario dell'importo di 7 milioni di euro stipulato dalla il 13.6.2006 per la CP_4
costruzione di un immobile in Curtatone (MN). Occorre dunque verificare se nel giugno 2006, sulla base delle informazioni allora disponibili, la versasse in una situazione di difficoltà CP_4
riconoscibile dalla BA finanziatrice. A tale riguardo si deve osservare che non sono stati prodotti in giudizio i bilanci di esercizio della ubblicati nel registro delle imprese anteriormente CP_4
al 2004 e che non è possibile quindi esaminare l'evoluzione del patrimonio e l'andamento dei risultati economici della società negli esercizi che precedettero l'erogazione del mutuo. Si può però notare che il bilancio di esercizio 2004 registrava: (i) un attivo circolante di 14,2 milioni di euro di cui 9,7 costituito da immobili, 3,1 da crediti e 1,3 milioni da attività finanziarie;
(ii) un patrimonio netto
8 positivo per 821.484 euro;
e (iii) un utile di esercizio di 116.977 euro. Il bilancio di esercizio 2005, approvato dall'assemblea della l 28.4.2006, quindi in data anteriore alla erogazione del CP_4
mutuo, registrava ancora: (i) un attivo circolante di 10,8 milioni di euro di cui 7,3 costituito da immobili, 2,2 da crediti e 1,3 milioni da attività finanziarie;
(ii) un patrimonio netto positivo per
941.254 euro;
e (iii) un utile di esercizio di 119.770 euro. Alla stregua di tali dati e quindi delle informazioni verosimilmente disponibili alla BA nel momento della erogazione del mutuo non può pertanto affermarsi che la società si trovasse in difficoltà e tanto meno in una situazione di crisi tale da rendere notevolmente incerte le prospettive di recupero del credito.
Si osserva poi per completezza che per tutti gli esercizi successivi alla erogazione del mutuo, fino al
2011 (ultimo bilancio di esercizio depositato dall'attrice), la ha sempre mantenuto un CP_4
patrimonio netto largamente positivo, che l'aumento del debito nel tempo era fronteggiato da un proporzionale incremento dei valori dell'attivo (12,5 milioni, 14,3 milioni e 18,7 milioni rispettivamente nel 2006, nel 2007 e nel 2008, 20,8 milioni e 21,3 nel 2009 e nel 2010, 21,1 milioni, infine, nel 2011), e che i primi inadempimenti del debitore principale si sono manifestati soltanto nel secondo semestre 2016 (cfr. lettera di sollecito del del 25.1.2017), a distanza di dieci CP_1
anni dalla concessione del mutuo fondiario. Di talché non risulta convincente, in mancanza di elementi ulteriori, l'illazione secondo cui al momento dell'erogazione del mutuo, nel giugno 2006, la resentava una situazione deteriorata conosciuta o conoscibile dalla BA. CP_4
Non è decisiva poi, allo scopo di conseguire la liberazione dalle obbligazioni fideiussorie,
l'affermazione secondo cui la SInora non è mai stata informata dalla convenuta Parte_1 dell'evoluzione negativa della situazione del debitore principale. E, infatti, da un lato, l'art. 5 della fideiussione impugnata escludeva espressamente qualsiasi obbligo di rendiconto della convenuta e imponeva al garante “di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e […] di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con la BA”; dall'altro, amministratore unico della debitore principale) era il coniuge dell'attrice (SInor CP_4 [...]
e la stessa attrice era socia (insieme al coniuge) con una partecipazione complessiva del CP_5
74% della IMAD s.r.l. in liquidazione che a sua volta controllava al 100% la infine, come CP_4 si è già notato l'attrice risulta socio accomandatario e amministratore insieme al coniuge SInor della con sede di AT (BS), Via Leonardo da Vinci 36. CP_5 Controparte_5
Deve pertanto presumersi, per i legami con l'amministratore unico del debitore principale e per l'esperienza come socio-imprenditore della che l'attrice avesse piena Controparte_5
padronanza dei meccanismi societari e potesse comunque agevolmente informarsi sull'andamento della cfr. Cass. 16822/2024 ove si trova scritto che nella fideiussione per obbligazione CP_4 futura, “in caso di peggioramento delle condizioni patrimoniali della società debitrice principale dopo
9 la stipulazione del contratto di garanzia, il fideiussore che è anche socio di minoranza della società garantita non è liberato in caso di mancanza di preventiva autorizzazione del creditore alla concessione di ulteriore credito, perché, nell'esercizio delle prerogative proprie di componente dell'assemblea (quantomeno in occasione dell'approvazione dei bilanci), ha la concreta possibilità di conoscere la situazione economica e la sua colpevole ignoranza non può giustificare un obbligo
"sostitutivo" di vigilanza e controllo in capo alla banca creditrice).
Non persuade, infine, il rilievo dell'attrice secondo cui la “violazione delle regole di correttezza e buona fede regolanti sia la fase precontrattuale ex art. 1337 c.c. sia l'esecuzione del rapporto ex artt.
1175 e 1375 c.c.” dovrebbe comportare la liberazione del fideiussore (pag. 22-23 comparsa conclusionale): a parte la questione se e quali condizioni la violazione dell'obbligo di buona fede possa produrre effetti demolitori del vincolo contrattuale e quando possa determinare soltanto conseguenze risarcitorie, va detto che nel caso in esame non è indicato neanche genericamente come si sia manifestata la (adombrata) violazione delle regole di correttezza e buona fede.
7. – E' parimenti infondata, infine, la richiesta di condannare parte convenuta “al risarcimento, in favore dell'attrice, dei danni subiti e subendi, a causa della illegittima condotta assunta ex adverso, nella misura che emergerà in corso di causa ovvero con condanna generica riservata la quantificazione a successivo giudizio”. L'attrice non ha infatti né allegato né dimostrato in cosa siano consistiti precisamente, come e quando si siano manifestati i danni di cui domanda il ristoro, né ha allegato alcun nesso di causalità tra le fideiussioni dichiarate parzialmente nulle e gli asseriti danni.
Per completezza va inoltre osservato che non può assumere alcun rilievo il disposto dell'art. 14, comma 2, del d.lgs. 3/2017, il quale stabilisce che “l'esistenza del danno cagionato dalla violazione del diritto alla concorrenza consistente in un cartello si presume, salvo prova contraria dell'autore della violazione”, atteso che anche per questa tipologia di danni vale in ogni caso la regola che “il risarcimento comprende il danno emergente, il lucro cessante e gli interessi” ma non “determina sovracompensazioni” (art. 1, comma 2, d.lgs. 3/2017), in ossequio al principio di diritto dell'Unione europea secondo cui il diritto al pieno risarcimento dei danni derivanti dalle violazioni del diritto antitrust “non dovrebbe comportare una sovracompensazione, che sia a titolo di risarcimento punitivo, multiplo o di altra natura” (considerando 13 della direttiva 2014/104/UE). Principio da cui può desumersi che la “presunzione di danno” stabilita a favore di colui che sia stato vittima di un'intesa restrittiva della concorrenza non può in ogni caso prescindere da un'adeguata attività assertiva in ordine alle circostanze fattuali da cui è derivato il danno (ad es. in ragione del sovrapprezzo pagato per l'acquisto di determinati beni o servizi), al tipo di danno di cui si chiede il
10 risarcimento (ad es. danno emergente, lucro cessante, per interessi, ecc.) e al nesso di causalità tra l'intesa vietata e il danno.
8. – Dalle difese svolte dalla parte attrice risulta che nel corso del giudizio iscritto con R.G.
18879/2018 davanti al Tribunale di Brescia, qui riassunto successivamente alla dichiarazione di incompetenza, quale mandatario di aveva formulato Controparte_2 Controparte_3
domanda riconvenzionale di condanna della SI.ra al pagamento del credito vantato nei Parte_1
confronti del debitore principale dell'importo di €5.314.468,54, oltre interessi. CP_4
L'attrice aveva chiesto a sua volta in quel giudizio, con reconventio reconventionis ribadita nel presente giudizio, di accertare l'infondatezza della domanda di pagamento formulata da
[...]
in quanto non provata e comunque da respingere in ragione della nullità del titolo CP_2
contrattuale da cui deriva il credito vantato.
Tuttavia, a seguito della riassunzione del giudizio avanti al Tribunale di Milano, né il creditore originario né la cessionaria del credito né la mandataria di quest'ultima, CP_1 CP_3
, si sono costituite, riproponendo le domande allora formulate davanti al Tribunale Controparte_2
di Brescia.
Ritiene questo Tribunale che tali domande non possano intendersi rinunciate per il solo fatto della contumacia della parte che le aveva formulate. Trova infatti applicazione in questa evenienza il principio generale secondo cui quando, a norma dell'art. 50 c.p.c., “la riassunzione della causa - disposta a seguito di una pronuncia dichiarativa di incompetenza - davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato dal giudice o, in mancanza, dalla legge, il processo continua davanti al nuovo giudice mantenendo una struttura unitaria e, perciò, conservando tutti gli effetti sostanziali e processuali di quello svoltosi davanti al giudice incompetente, poiché la riassunzione non comporta l'instaurazione di un nuovo processo, bensì costituisce la prosecuzione di quello originario” (da ultimo, Cass. 5542/2021).
D'altro canto, considerato che il fascicolo della causa svolta davanti al Tribunale di Brescia non risulta ritualmente acquisito dalla cancelleria del Tribunale di Milano ai sensi dell'art. 126 disp. att.
c.p.c., non è possibile allo stato decidere sulla domanda riconvenzionale del e, di Controparte_2
conseguenza, sulla domanda riconvenzionale dell'attrice Parte_1
La causa deve pertanto essere rimessa sul ruolo, limitatamente alle domande riconvenzionali del e dell'attrice per acquisire il fascicolo del giudizio iscritto con R.G. 18879/2018 Controparte_2
davanti al Tribunale di Brescia e per l'eventuale istruttoria, dovendosi inoltre verificare l'effettivo interesse delle parti a coltivare tali domande.
Nulla sulle spese atteso che le convenute sono rimaste contumaci.
11
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, XIV Sezione civile Specializzata in materia d'impresa - A, pronunciando sentenza non definitiva sulle domande principali e sulle domande subordinate formulate dall'attrice
SInora nella causa tra le parti indicate in epigrafe le rigetta e dispone, con Parte_1 separata ordinanza, la rimessione della causa sul ruolo per l'ulteriore istruzione delle domande riconvenzionali. Nulla sulle spese.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2025.
Il Giudice estensore La Presidente
dott. Edmondo Tota dott.ssa Silvia Giani
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE XIV CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA - A
composto dai signori magistrati: dott.ssa Silvia GIANI Presidente dott. Idamaria CHIEFFO Giudice dott. Edmondo TOTA Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA AI SENSI DELL'ART. 279 N. 4 C.P.C. nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale 14919/2020 promossa da
(C.F. ) residente in [...] C.F._1
Brusada n. 41, rappresentata e difesa, dall'Avvocato Francesco Neboli;
-parte attrice - contro c.f. , con sede legale in Milano, Piazza Filippo Meda n. 4, in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avvocato Valerio Bergamaschi del Foro di
Mantova e l'Avv. Gianluca Viola;
-convenuta contumace- nonché contro c.f. , con sede legale in Roma, via Piemonte n. 38, Controparte_2 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, in qualità di mandataria di CP_3
c.f. con sede legale in Roma, via Piemonte n. 38, in persona del legale
[...] P.IVA_3 rappresentante pro tempore, con l'Avvocato Valerio Bergamaschi e l'Avv. Gianluca Viola del Foro di Brescia;
-convenuta contumace-
OGGETTO: Antitrust
CONCLUSIONI: come rassegnate nelle note depositate telematicamente
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato alle convenute presso i difensori il
12.3.2020 a seguito dell'ordinanza del 12.12.2029 con la quale il Tribunale di Brescia aveva dichiarato la propria incompetenza, l'attrice, in qualità di fideiussore della agiva in CP_4 giudizio nei confronti del e del , quest'ultimo quale mandatario di CP_1 Controparte_2
, a sua volta cessionaria dei crediti vantati dal verso la per CP_3 CP_1 CP_4
l'importo di Euro 5.319.643,57 oltre interessi, formulando domande così articolate: “In via principale nel merito: 1) accertare e dichiarare, anche per tutti i motivi di cui in premessa, nulla, invalida, inefficace e comunque improduttiva di effetti, anche previo accertamento e declaratoria di nullità parziale delle clausole in essa contenute, la scrittura privata del 20.2.2006 e/o di ogni ulteriore scrittura privata in essa richiamata, tra cui la scrittura privata del 26.3.2003 richiamata in narrativa;
2) per l'effetto, accertare e dichiarare l'estinzione e/o l'assenza di vincolo fideiussorio e/o la liberazione della SInora nei confronti di per le obbligazioni Parte_1 Controparte_1
contratte dal debitore principale 3) condannare parte convenuta al risarcimento, in CP_4 favore dell'attrice, dei danni subiti e subendi, a causa della illegittima condotta assunta ex adverso, nella misura che emergerà in corso di causa ovvero con condanna generica riservata la quantificazione a successivo giudizio;
4) rigettare tutte le domande formulate dalla convenuta e da
quale mandataria di in quanto infondate in fatto e in Controparte_2 Controparte_3 diritto;
In via subordinata nel merito: 1) accertare e dichiarare l'estinzione e/o liberazione della
SInora dalla scrittura privata del 20.2.2006 e/o di ogni altra scrittura privata Parte_1
collegata, anche della scrittura del 26.3.2003, per tutti i motivi di cui in premessa, anche per violazione di degli artt. 1956 e 1957 c.c.; In ulteriore subordine: 2) accertarsi e CP_1 dichiararsi l'intervenuta risoluzione delle scritture private del 20.2.2006 e/o del 23.6.2003 per violazione dei canoni di buona fede contrattuale e/o precontrattuale. In via riconvenzionale: con riguardo al contratto di mutuo allegato dalla terza intervenuta: - accertare la natura effettiva di mutuo del suddetto contratto di finanziamento, anche previo accertamento di nullità o invalidità delle singole clausole relative ai tassi di interesse e/o condizioni economiche del rapporto di mutuo e dei rapporti ad esso collegati;
- accertare la nullità e l'invalidità del medesimo mutuo ipotecario anche per superamento del tasso soglia di usura oltre che per violazione dell'art. 38 TUB;
- accertare
l'effettivo dare e avere del contratto di mutuo ipotecario e condannare parte convenuta al risarcimento dei danni in favore dell'attrice; danni conseguenti alla concessione abusiva del credito
o comunque in violazione dei doveri di buona fede posta in essere dalla convenuta in relazione al credito concesso all'obbligato principale”.
2 Con ordinanza del 19.12.2021 veniva dichiarata la contumacia delle convenute e CP_1 [...]
. CP_2
Dopo la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione di merito, il giudizio veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni dapprima all'udienza del 14.6.2023 e poi, a causa del trasferimento del magistrato titolare del procedimento, all'udienza dell'8.10.2024.
All'udienza così fissata la causa veniva quindi rimessa al collegio per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Le domande dell'attrice sono infondate per i motivi che di seguito si passa brevemente ad illustrare.
2. – La SI.ra ha chiesto in via principale di dichiarare la nullità integrale o parziale della Parte_1 fideiussione omnibus rilasciata in data 26.3.2003 dalla (di cui l'attrice Controparte_5
era socio accomandatario insieme al coniuge SI. nella qualità garante della Controparte_5 sino alla concorrenza dell'importo di Euro 3.000.000, successivamente elevata fino CP_4 all'importo di Euro 10.000.000 con fideiussione del 20.2.2006 sottoscritta in proprio dalla SI.ra
(e dal SI. , a favore del e poi fuso per Parte_1 Controparte_5 Controparte_6 CP_7
incorporazione nel . CP_1
L'azione della SI.ra è basata sul rilievo che le fideiussioni rilasciate in favore della BA Parte_1
convenuta riproducono le clausole nn. 2 (clausola di reviviscenza), 6 (clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c.) e 8 (clausola di sopravvivenza) del modello standard di fideiussione predisposto nell'ottobre 2002 dall'Associazione BAria IAna (ABI); nonché sul rilievo che tale modello standard, in quanto uniformemente applicato dalle banche associate all'ABI, si configurava alla stregua di un'intesa restrittiva della concorrenza tra banche in contrasto con l'articolo 2, comma
2, lettera a), della l. n. 287/1990, secondo quanto accertato con il provvedimento della BA d'IA
n. 55 del 2.5.2005. Ha dedotto inoltre l'attrice che l'ampia raccolta di modelli di fideiussioni bancarie, prodotte con la memoria istruttoria n. 2, attesta che l'intesa anticompetitiva avente ad oggetto le suddette clausole nn. 2, 6 e 8, accertata dalla BA d'IA con il provvedimento n. 55/2005, era iniziata prima dell'avvio dell'istruttoria della Autorità amministrativa e che si è protratta ben oltre il periodo (novembre 2003-maggio 2005) dell'accertamento contenuto nel provvedimento n. 55/2005.
L'attrice sostiene che le fideiussioni impugnate si atteggiano pertanto come altrettanti contratti “a valle” di un'intesa vietata dalla legislazione antitrust.
L'attrice ha, infine, rilevato che la BA convenuta non ha mai dato corso all'accertamento giudiziale del credito vantato nei confronti della debitrice principale entro il termine di sei mesi CP_4
previsto dall'art 1957 c.c., essendosi limitata a richiedere il pagamento dell'importo di Euro
3 5.319.643,57 con una lettera raccomandata di recesso dai rapporti bancari e di contestuale messa in mora indirizzata l'11.9.2017, alla e ai garanti e Dal contegno CP_4 Parte_1 CP_5
omissivo della BA la SI.ra deduce la conseguente estinzione della garanzia Parte_1
fideiussoria.
3. – Va preliminarmente osservato che una delle due fideiussioni impugnate e segnatamente la fideiussione del 26.3.2003 non è sottoscritta dalla SI.ra ma dal solo SI. Parte_1 Controparte_5
(coniuge dell'attrice) e risulta imputabile alla con sede di AT Controparte_5 CP_5
(BS), Via Leonardo da Vinci 36, di cui l'attrice socio accomandatario insieme al coniuge SI.
(cfr. visura prodotta con il fascicolo della causa RG 18879/2018 promossa davanti il CP_5
Tribunale di Brescia). Dalla visura del registro delle imprese risulta inoltre che la SI.ra e Parte_1
il SI. sono entrambi amministratori della che la società è CP_5 Controparte_5
retta da un sistema di amministrazione disgiuntiva (artt. 2318 e 2257 c.c.) e che gli amministratori dispongono, sempre disgiuntamente, di poteri di rappresentanza estesi all'ordinaria e straordinaria amministrazione (artt. 2318 e 2298 c.c.). Osserva inoltre il Tribunale che la domanda di nullità avanzata dall'attrice riguardo alla fideiussione del 26.3.2003 non è proposta, nella veste di amministratore e spendendo il nome della ma è formulata in proprio. CP_5 Controparte_5
L'attrice appare però senz'altro legittimata a invocare personalmente la nullità della fideiussione, poiché, quale socio accomandatario responsabile solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali della (art. 2313 c.c.), è titolare di un interesse qualificato Controparte_5 CP_5 all'impugnazione contrattuale, in base all'art. 1421 c.c., in dipendenza dell'attitudine del contratto di cui è invocata la nullità, ad incidere nella sua sfera giuridica (Cass. 2670/2020). La legittimazione all'impugnazione della fideiussione del 26.3.2003 è inoltre rafforzata dal rilievo che con la successiva fideiussione datata 20.2.2006, sottoscritta personalmente dalla SI.ra insieme al coniuge Parte_1
SI. gli stessi hanno dichiarato che: “La presente fideiussione non è altro che la conferma CP_5 della fideiussione rilasciata in data 26/03/2003 per l'importo di Euro 3.000.000 […] ora da intendersi aumentato a Euro 10.000.000 […] e della quale non costituisce novazione, anche con riferimento al suo oggetto, essendone semplicemente un'integrazione e conferma senza soluzione di continuità”.
4. – Ciò posto, ritiene il Tribunale che l'attrice abbia fornito prova sufficiente dell'affermata operatività dell'intesa anticompetitiva accertata dalla BA d'IA con il provvedimento n. 55/2005 almeno per tutto il periodo 2003-2006.
4 Al riguardo, per quanto rileva in questa sede, l'attrice ha, infatti prodotto un campione di oltre 60 modelli di condizioni generali di fideiussioni omnibus relative al periodo 2001-2006 – campione più ampio di quello, formato da 7 banche, esaminato nell'istruttoria della BA d'IA (cfr. pag. 10 del provvedimento 55/2005) – utilizzate da banche nazionali di varie dimensioni e diversa dislocazione geografica le quali riproducono le clausole nn. 2 (clausola di reviviscenza), 6 (clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c.) e 8 (clausola di sopravvivenza) del modello standard di fideiussione predisposto nell'ottobre 2002 dall'Associazione BAria IAna. I modelli contrattuali di fideiussione omnibus prodotti dall'attrice presentano tutti un elevato grado di omogeneità dei testi negoziali e può dunque affermarsi che, nel periodo oggetto di osservazione, l'esame della relativa contrattualistica pone in evidenza come le condizioni generali in uso nella prassi bancaria tra il 2003
e il 2006 disciplinavano in maniera sostanzialmente uniforme le principali clausole negoziali e si traducevano in un complessivo aggravamento della posizione giuridica del garante (pag. 10-11 del provvedimento 55/2005).
La pedissequa riproduzione delle clausole di reviviscenza, di deroga all'art. 1957 c.c. e di sopravvivenza nelle condizioni generali di contratto adoperate dalle banche nelle relazioni con i clienti, l'identità testuale delle singole clausole, la loro ampia diffusione e la stabilità nel tempo del parallelismo degli schemi impiegati non può essere ascritta a un fenomeno di spontaneo allineamento della condotta di mercato delle imprese, ma rivela piuttosto una pratica concordata degli intermediari bancari rivolta a restringere sensibilmente l'offerta delle opzioni contrattuali a disposizione dei clienti in senso peggiorativo rispetto alla regolamentazione standard delle garanzie personali predisposta dal codice civile. Paradigmatica in questo senso è la comune conformazione della deroga all'art. 1957
c.c. espressa con la formula: “I diritti derivanti alla BA dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore principale, senza che essa debba escutere il debitore principale medesimo o il fideiussore o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ. che si intende derogato”, con cui si realizza un forte ridimensionamento del dovere di diligenza posto in capo alla banca nel recupero del credito insoddisfatto e la disattivazione del regime di protezione stabilito dalla legge a favore del garante.
Tale pratica costituisce violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287/1990, tanto più che la
BA convenuta non ha offerto alcuna plausibile spiegazione alternativa del parallelismo dei comportamenti di mercato delle imprese bancarie né ha provato (pur disponendo certamente della relativa informazione o potendola comunque acquisire con estrema facilità) che le banche che detengono quote di mercato nel complesso di gran lunga più consistenti di quelle cui si riferiscono i modelli prodotti dall'attrice si discostano dalla pratica vietata.
5 5. – Ad avviso del Tribunale deve pertanto trovare applicazione nel caso in esame il principio, affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 41994/2021, secondo cui la tutela riconoscibile in capo al soggetto che abbia stipulato un contratto di fideiussione “a valle” di un'intesa illecita per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287/1990, consiste di regola nella nullità parziale, limitata, cioè, alle sole clausole contrattuali dotate di effetti restrittivi della concorrenza, sul rilievo per cui tale nullità meglio si contempera col principio generale di conservazione del negozio giuridico. In particolare, la Corte ha osservato che la regola dell'art. 1419
c.c., comma 1, cod. civ. insieme agli analoghi principi rinvenibili negli artt. 1420 e 1424 cod. civ., esprime il generale favore dell'ordinamento per la conservazione in quanto possibile degli atti di autonomia negoziale, ancorché difformi dallo schema legale. Da ciò la giurisprudenza di legittimità fa derivare il carattere eccezionale dell'estensione della nullità che colpisce la parte o la clausola all'intero contratto, con la conseguenza che è a carico di chi ha interesse a far cadere integralmente l'assetto di interessi programmato fornire la prova dell'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre resta precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto. La nullità di singole clausole contrattuali, o di parti di esse, si estende, pertanto, all'intero contratto, o a tutta la clausola, solo ove l'interessato dimostri che la porzione colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma, né persegue un risultato distinto, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità. La stessa Corte hanno peraltro aggiunto che tale ultima evenienza “è di ben difficile riscontro nel caso in esame [delle fideiussioni “a valle” di un'intesa anticoncorrenziale]. Ed invero, avuto riguardo alla posizione del garante, la riproduzione nelle fideiussioni delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI ha certamente prodotto l'effetto di rendere la disciplina più gravosa per il medesimo, imponendogli maggiori obblighi senza riconoscergli alcun corrispondente diritto;
sicchè la loro eliminazione ne alleggerirebbe la posizione.
D'altro canto, però, il fideiussore (nel caso di specie socio della società debitrice principale) - salvo la rigorosa allegazione e prova del contrario - avrebbe in ogni caso prestato la garanzia, anche senza le clausole predette, essendo una persona legata al debitore principale e, quindi, portatrice di un interesse economico al finanziamento bancario […]. Al contempo, è del tutto evidente che anche l'imprenditore bancario ha interesse al mantenimento della garanzia, anche espunte le suddette clausole a lui favorevoli, atteso che l'alternativa sarebbe quella dell'assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti” (Cass. Sez. Un. n. 41994/2021, pp. 12-13).
Ammessa la nullità degli artt. 2 (clausola di reviviscenza), 6 (clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c.) e 8 (clausola di sopravvivenza) delle fideiussioni del 2003 e del 2006, conformemente all'orientamento della giurisprudenza di legittimità in base al quale l'inserimento di
6 clausole in violazione delle norme sulla concorrenza in una fideiussione "a valle" di intese anticoncorrenziali comporta l'invalidità delle singole clausole, ne deriva, per quanto qui strettamente rileva, la sostituzione della clausola nulla derogatrice dell'art. 1957 c.c. con la norma invalidamente derogata.
Senonché riconosciuta la nullità delle clausole di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. contenute nelle fideiussioni impugnate, risulta dagli atti del procedimento ed è confermato dalla stessa attrice
(p. 3 dell'atto di citazione), che la BA aveva comunicato con lettera raccomandata dell'11.9.2017, indirizzata sia al debitore principale sia ai fideiussori ( e , la decadenza dal CP_5 Parte_1
beneficio del termine del debitore principale che con la stessa lettera la BA aveva CP_4
intimato per iscritto, anche ai fideiussori, l'immediato pagamento del debito di Euro 5.319.643,57 oltre interessi.
Parte attrice osserva che tale iniziativa stragiudiziale non è idonea allo scopo di impedire il decorso del termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c., essendo necessario che le istanze del creditore nei confronti del debitore principale assumano forma giudiziale. Tuttavia, le fideiussioni impugnate prevedono entrambe all'art. 7 che: “Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla BA a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, spese, interessi, tasse ed ogni altro accessorio”. Trova pertanto applicazione nel caso in esame la regola ripetutamente affermata dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la clausola con cui il fideiussore si impegni a soddisfare il creditore "a semplice richiesta scritta" va interpretata “come deroga pattizia alla forma con cui l'onere di avanzare istanza entro il termine di cui all'art. 1957 c.c. deve essere osservato (vale a dire con la proposizione di un'azione giudiziaria), nel senso che l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerato soddisfatto dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria” (così Cass. n. 7345/95, Cass. 13078/2008, Cass. 22346/2017, Cass.
5598/2020).
Ne discende che, nonostante l'invalidità parziale del contratto, deve essere respinta la domanda principale volta a conseguire la liberazione dall'obbligazione fideiussoria per la violazione del termine indicato dall'art. 1957 c.c..
6. – Sotto altro aspetto l'attrice deduce la liberazione dalle obbligazioni fideiussorie sul rilievo che non sono mai state mai richieste dalla BA “le prescritte autorizzazioni [previste] ai sensi dell'art. 1956 c.c. […] pur nella consapevolezza del peggioramento della situazione economica del debitore principale”, e si duole, al medesimo scopo, che la BA non le aveva mai fornito “le debite informative”. Allega in particolare l'attrice che dall'esame dei bilanci del debitore principale
7 “risulta come, rispetto alla situazione relativa all'anno 2005, tra il 2006 e il 2011, CP_4
nei cinque anni successivi alla data della scrittura privata del 20.2.2006, vi sia stato un progressivo incremento del debito assunto dalla società nei confronti di vari Istituti di credito, tra CP_4
cui anche proprio (già Banco Popolare di Verona e Novara), oltre a un contestuale CP_1
peggioramento delle condizioni patrimoniali di detta società e un utile del tutto sottodimensionato rispetto all'indebitamento e alle somme mutuate”. Senonché, la liberazione del fideiussore governata dall'art. 1956 c.c., non presuppone un generico “incremento del debito” o un generico
“peggioramento delle condizioni patrimoniali” del debitore principale, ma richiede più specificamente che il creditore, senza autorizzazione del fideiussore, abbia concesso un determinato credito avendo conoscenza, nel momento in cui avviene l'erogazione della somma, che le condizioni patrimoniali del debitore “erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito”. Ne discende che “il garante che chieda la liberazione della garanzia invocando l'art. 1956 c.c., ha l'onere di provare che successivamente alla prestazione della garanzia in parola, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole di un peggioramento delle sue condizioni economiche in misura tale da ingenerare il fondato timore che questi potesse divenire insolvente” (Cass. 36485/2022). E però sul punto l'attrice non solo non ha allegato e provato che, al momento della concessione del credito, la BA conosceva la situazione di difficoltà del debitore principale ma non ha neppure dedotto a partire da quale CP_4
momento la situazione del debitore principale era divenuta a tal punto compromessa da rendere notevolmente più difficile la realizzazione del credito, né ha indicato quale finanziamento o quali finanziamenti furono erogati dalla BA, dopo che il deterioramento delle condizioni del debitore si era manifestato, senza ottenere l'autorizzazione del fideiussore così violando il precetto dell'art. 1956
c.c..
A fronte della grave lacunosità dell'attività assertiva della difesa attrice si può soltanto osservare che l'unico credito concesso dalla BA convenuta risultante dagli atti di causa appare quello relativo al mutuo fondiario dell'importo di 7 milioni di euro stipulato dalla il 13.6.2006 per la CP_4
costruzione di un immobile in Curtatone (MN). Occorre dunque verificare se nel giugno 2006, sulla base delle informazioni allora disponibili, la versasse in una situazione di difficoltà CP_4
riconoscibile dalla BA finanziatrice. A tale riguardo si deve osservare che non sono stati prodotti in giudizio i bilanci di esercizio della ubblicati nel registro delle imprese anteriormente CP_4
al 2004 e che non è possibile quindi esaminare l'evoluzione del patrimonio e l'andamento dei risultati economici della società negli esercizi che precedettero l'erogazione del mutuo. Si può però notare che il bilancio di esercizio 2004 registrava: (i) un attivo circolante di 14,2 milioni di euro di cui 9,7 costituito da immobili, 3,1 da crediti e 1,3 milioni da attività finanziarie;
(ii) un patrimonio netto
8 positivo per 821.484 euro;
e (iii) un utile di esercizio di 116.977 euro. Il bilancio di esercizio 2005, approvato dall'assemblea della l 28.4.2006, quindi in data anteriore alla erogazione del CP_4
mutuo, registrava ancora: (i) un attivo circolante di 10,8 milioni di euro di cui 7,3 costituito da immobili, 2,2 da crediti e 1,3 milioni da attività finanziarie;
(ii) un patrimonio netto positivo per
941.254 euro;
e (iii) un utile di esercizio di 119.770 euro. Alla stregua di tali dati e quindi delle informazioni verosimilmente disponibili alla BA nel momento della erogazione del mutuo non può pertanto affermarsi che la società si trovasse in difficoltà e tanto meno in una situazione di crisi tale da rendere notevolmente incerte le prospettive di recupero del credito.
Si osserva poi per completezza che per tutti gli esercizi successivi alla erogazione del mutuo, fino al
2011 (ultimo bilancio di esercizio depositato dall'attrice), la ha sempre mantenuto un CP_4
patrimonio netto largamente positivo, che l'aumento del debito nel tempo era fronteggiato da un proporzionale incremento dei valori dell'attivo (12,5 milioni, 14,3 milioni e 18,7 milioni rispettivamente nel 2006, nel 2007 e nel 2008, 20,8 milioni e 21,3 nel 2009 e nel 2010, 21,1 milioni, infine, nel 2011), e che i primi inadempimenti del debitore principale si sono manifestati soltanto nel secondo semestre 2016 (cfr. lettera di sollecito del del 25.1.2017), a distanza di dieci CP_1
anni dalla concessione del mutuo fondiario. Di talché non risulta convincente, in mancanza di elementi ulteriori, l'illazione secondo cui al momento dell'erogazione del mutuo, nel giugno 2006, la resentava una situazione deteriorata conosciuta o conoscibile dalla BA. CP_4
Non è decisiva poi, allo scopo di conseguire la liberazione dalle obbligazioni fideiussorie,
l'affermazione secondo cui la SInora non è mai stata informata dalla convenuta Parte_1 dell'evoluzione negativa della situazione del debitore principale. E, infatti, da un lato, l'art. 5 della fideiussione impugnata escludeva espressamente qualsiasi obbligo di rendiconto della convenuta e imponeva al garante “di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e […] di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con la BA”; dall'altro, amministratore unico della debitore principale) era il coniuge dell'attrice (SInor CP_4 [...]
e la stessa attrice era socia (insieme al coniuge) con una partecipazione complessiva del CP_5
74% della IMAD s.r.l. in liquidazione che a sua volta controllava al 100% la infine, come CP_4 si è già notato l'attrice risulta socio accomandatario e amministratore insieme al coniuge SInor della con sede di AT (BS), Via Leonardo da Vinci 36. CP_5 Controparte_5
Deve pertanto presumersi, per i legami con l'amministratore unico del debitore principale e per l'esperienza come socio-imprenditore della che l'attrice avesse piena Controparte_5
padronanza dei meccanismi societari e potesse comunque agevolmente informarsi sull'andamento della cfr. Cass. 16822/2024 ove si trova scritto che nella fideiussione per obbligazione CP_4 futura, “in caso di peggioramento delle condizioni patrimoniali della società debitrice principale dopo
9 la stipulazione del contratto di garanzia, il fideiussore che è anche socio di minoranza della società garantita non è liberato in caso di mancanza di preventiva autorizzazione del creditore alla concessione di ulteriore credito, perché, nell'esercizio delle prerogative proprie di componente dell'assemblea (quantomeno in occasione dell'approvazione dei bilanci), ha la concreta possibilità di conoscere la situazione economica e la sua colpevole ignoranza non può giustificare un obbligo
"sostitutivo" di vigilanza e controllo in capo alla banca creditrice).
Non persuade, infine, il rilievo dell'attrice secondo cui la “violazione delle regole di correttezza e buona fede regolanti sia la fase precontrattuale ex art. 1337 c.c. sia l'esecuzione del rapporto ex artt.
1175 e 1375 c.c.” dovrebbe comportare la liberazione del fideiussore (pag. 22-23 comparsa conclusionale): a parte la questione se e quali condizioni la violazione dell'obbligo di buona fede possa produrre effetti demolitori del vincolo contrattuale e quando possa determinare soltanto conseguenze risarcitorie, va detto che nel caso in esame non è indicato neanche genericamente come si sia manifestata la (adombrata) violazione delle regole di correttezza e buona fede.
7. – E' parimenti infondata, infine, la richiesta di condannare parte convenuta “al risarcimento, in favore dell'attrice, dei danni subiti e subendi, a causa della illegittima condotta assunta ex adverso, nella misura che emergerà in corso di causa ovvero con condanna generica riservata la quantificazione a successivo giudizio”. L'attrice non ha infatti né allegato né dimostrato in cosa siano consistiti precisamente, come e quando si siano manifestati i danni di cui domanda il ristoro, né ha allegato alcun nesso di causalità tra le fideiussioni dichiarate parzialmente nulle e gli asseriti danni.
Per completezza va inoltre osservato che non può assumere alcun rilievo il disposto dell'art. 14, comma 2, del d.lgs. 3/2017, il quale stabilisce che “l'esistenza del danno cagionato dalla violazione del diritto alla concorrenza consistente in un cartello si presume, salvo prova contraria dell'autore della violazione”, atteso che anche per questa tipologia di danni vale in ogni caso la regola che “il risarcimento comprende il danno emergente, il lucro cessante e gli interessi” ma non “determina sovracompensazioni” (art. 1, comma 2, d.lgs. 3/2017), in ossequio al principio di diritto dell'Unione europea secondo cui il diritto al pieno risarcimento dei danni derivanti dalle violazioni del diritto antitrust “non dovrebbe comportare una sovracompensazione, che sia a titolo di risarcimento punitivo, multiplo o di altra natura” (considerando 13 della direttiva 2014/104/UE). Principio da cui può desumersi che la “presunzione di danno” stabilita a favore di colui che sia stato vittima di un'intesa restrittiva della concorrenza non può in ogni caso prescindere da un'adeguata attività assertiva in ordine alle circostanze fattuali da cui è derivato il danno (ad es. in ragione del sovrapprezzo pagato per l'acquisto di determinati beni o servizi), al tipo di danno di cui si chiede il
10 risarcimento (ad es. danno emergente, lucro cessante, per interessi, ecc.) e al nesso di causalità tra l'intesa vietata e il danno.
8. – Dalle difese svolte dalla parte attrice risulta che nel corso del giudizio iscritto con R.G.
18879/2018 davanti al Tribunale di Brescia, qui riassunto successivamente alla dichiarazione di incompetenza, quale mandatario di aveva formulato Controparte_2 Controparte_3
domanda riconvenzionale di condanna della SI.ra al pagamento del credito vantato nei Parte_1
confronti del debitore principale dell'importo di €5.314.468,54, oltre interessi. CP_4
L'attrice aveva chiesto a sua volta in quel giudizio, con reconventio reconventionis ribadita nel presente giudizio, di accertare l'infondatezza della domanda di pagamento formulata da
[...]
in quanto non provata e comunque da respingere in ragione della nullità del titolo CP_2
contrattuale da cui deriva il credito vantato.
Tuttavia, a seguito della riassunzione del giudizio avanti al Tribunale di Milano, né il creditore originario né la cessionaria del credito né la mandataria di quest'ultima, CP_1 CP_3
, si sono costituite, riproponendo le domande allora formulate davanti al Tribunale Controparte_2
di Brescia.
Ritiene questo Tribunale che tali domande non possano intendersi rinunciate per il solo fatto della contumacia della parte che le aveva formulate. Trova infatti applicazione in questa evenienza il principio generale secondo cui quando, a norma dell'art. 50 c.p.c., “la riassunzione della causa - disposta a seguito di una pronuncia dichiarativa di incompetenza - davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato dal giudice o, in mancanza, dalla legge, il processo continua davanti al nuovo giudice mantenendo una struttura unitaria e, perciò, conservando tutti gli effetti sostanziali e processuali di quello svoltosi davanti al giudice incompetente, poiché la riassunzione non comporta l'instaurazione di un nuovo processo, bensì costituisce la prosecuzione di quello originario” (da ultimo, Cass. 5542/2021).
D'altro canto, considerato che il fascicolo della causa svolta davanti al Tribunale di Brescia non risulta ritualmente acquisito dalla cancelleria del Tribunale di Milano ai sensi dell'art. 126 disp. att.
c.p.c., non è possibile allo stato decidere sulla domanda riconvenzionale del e, di Controparte_2
conseguenza, sulla domanda riconvenzionale dell'attrice Parte_1
La causa deve pertanto essere rimessa sul ruolo, limitatamente alle domande riconvenzionali del e dell'attrice per acquisire il fascicolo del giudizio iscritto con R.G. 18879/2018 Controparte_2
davanti al Tribunale di Brescia e per l'eventuale istruttoria, dovendosi inoltre verificare l'effettivo interesse delle parti a coltivare tali domande.
Nulla sulle spese atteso che le convenute sono rimaste contumaci.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, XIV Sezione civile Specializzata in materia d'impresa - A, pronunciando sentenza non definitiva sulle domande principali e sulle domande subordinate formulate dall'attrice
SInora nella causa tra le parti indicate in epigrafe le rigetta e dispone, con Parte_1 separata ordinanza, la rimessione della causa sul ruolo per l'ulteriore istruzione delle domande riconvenzionali. Nulla sulle spese.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2025.
Il Giudice estensore La Presidente
dott. Edmondo Tota dott.ssa Silvia Giani
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