TRIB
Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 04/06/2025, n. 662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 662 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TERAMO
La giudice onoraria presso il Tribunale di Teramo, dott.ssa Carla Fazzini, in funzione di giudice monocratica, all'esito della camera di consiglio, visto l'art.221 comma 4 della Legge n.77/2020 e il decreto 19.1.2022; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato la sentenza che segue mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e diritto,
sentenza
riservata all'udienza del 4 giugno 2025, nella causa civile iscritta al n.437/2024 R.G.C.A. e vertente
tra
residente in Teramo, elettivamente domiciliata in San Parte_1 Benedetto del Tronto (AP) alla via Sardegna n.29, presso lo studio dell'avv.ta Elisa Capretti del Foro di Ascoli Piceno, che la rappresenta e difende giusta procura stesa in calce alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore del 10.7.2024- Opponente
contro
Controparte_1
, in persona del legale
[...] rappresentante, con sede in L'Aquila, Via Salaria Antica Est n. 27B; Opposta
OGGETTO: opposizione a sanzione amministrativa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione ad ordinanza-ingiunzione, , sulla base di Parte_1 due distinti motivi, ha convenuto in giudizio l' per sentir Controparte_2 accogliere le seguenti conclusioni:
1) In via principale, “annullare e/o dichiarare nulla l'ordinanza ingiunzione…..poichè deve essere applicata l'esimente della buona fede ai sensi dell'art. 3 della L. n. 689/1981 nonché, con riferimento al verbale n. 20/2023, anche in quanto non vi è corrispondenza tra la norma di cui è stata contestata la violazione e la condotta posta in essere dalla ricorrente….”;
2) in subordine, “applicare ai sensi dell'art. 11 Legge n. 689/1981 la sanzione irrogata nella
1 misura dei minimi previsti per legge”;
Si costituiva in giudizio la Controparte_3
, in persona del Dirigente p.t. per contestare tutto quanto ex
[...] adverso esposto, dedotto, richiesto e/o prodotto da parte ricorrente nel proprio libello introduttivo, in quanto palesemente infondato.
Così instauratosi il contraddittorio, sulla base documentale, la causa veniva rinviata all'odierna udienza per la discussione.
Emergeva dalla documentazione in atti che, con due distinti verbali di accertamento e contestazione n. 19/2023 e n. 20/2023, la Carabinieri Forestale “ e CP_1 CP_1
Molise” Stazione “Parco” Rocca Santa MA accertava le seguenti attività illecite su terreni di proprietà della ricorrente : Parte_1
a) “taglio di soggetti arborei TA e Ciliegio “castanea sativa e Prunus Avium” all'interno del perimetro del Parco Nazionale del Gran sasso e Monti della Laga (Zona ZPS), non previsti in base alla comunicazione effettuata per il taglio colturale ex art. 35, comma 3 lett. a) all'Autorità Amm.va a regola della comunicazione n. 109781 del 23/02/2023”;
b) “interventi di taglio nell'area boscata ricadente catastalmente al Fg.35, part.
126…all'interno del perimetro del Parco Nazionale del Gran sasso e Monti della Laga (Zona
ZPS) eseguiti omettendo di comunicare la data di avvio dei lavori di taglio alla locale Stazione carabinieri per l'attività di sorveglianza e controllo come stabilito dalla competente Autorità
Amm.va – Riferimento comunicazione n. 109781 del 23/02/2023 per taglio colturale ex art.
35 comma 3, lett. a)” (cfr. verbale di contestazione n. 20/2023);
Più nel dettaglio, i militi accertavano che tale esecuzione di taglio violava l'art. 67, comma 1 della L.R. n. 3/2014 in quanto non autorizzata dalla Regione Abruzzo –
Dipartimento Agricoltura – Servizi Foreste e Parchi con il provvedimento n. 109781 del 23/02/2023 rilasciato in favore della , con conseguente Parte_1 applicazione della sanzione ivi contemplata ex art.66, comma I allegato II Tab “A”.
(cfr. verbale di infrazione n. 19/2023) e procedevano a contestare l'ulteriore violazione di “omessa comunicazione data avvio intervento” ai sensi dell'art. 35, comma
3 lett. a) della L.R. citata con applicazione della sanzione ivi contemplata dall'art. 83, comma 3) L.R. n. 3/2014 (cfr.verbale n. 20/2023).
Per l'effetto dei suddetti verbali di accertamento, veniva comminata alla ricorrente la sanzione complessiva di € 1.258,00;
La risorrente inviava al servizio regionale e scritti difensivi non CP_1 CP_1 contestando l'accertamento e l'infrazione contestata dai carabinieri, ma rimarcando
2 unicamente la sussistenza della propria buona fede per essersi affidata ad un professionista di fiducia per il disbrigo delle pratiche amministrative inerenti le suddette attività di taglio. Il suddetto scritto difensivo veniva trasmesso dall
[...]
ai Carabinieri Forestale ” per le rituali controdeduzioni, CP_4 CP_1 CP_5 che venivano trasmesse in data 20/07/2023.
Il procedimento si concludeva con l'emanazione da parte del Controparte_3 del provvedimento di ingiunzione di pagamento n. RA0407682/23 del
[...]
05/10/2023 notificata in pari data al trasgressore. Ed invero, dal Servizio Forestale, proveniva il seguente parere: “Nel caso di specie, sussistono entrambi i presupposti per
l'applicabilità dell'esimente in questione , in ottemperanza a quanto richiesto con la nota
n.0258328/23 ricevuta in data 15/06/2023 dal Controparte_1
DPD021 a firma della Dott.ssa (via pec) - con riferimento al Verbale
[...] Persona_1 di accertamento di violazione amministrativa n° 19-20/23 del 08/04/2023, notificato in data
27/04/23, preso atto che l'obbligato in solido Sig.ra nata il [...] Parte_1
a Rocca Santa MA (TE) e residente a [...] ha proposto nei termini di Legge, scritti difensivi alla competente Autorità, si forniscono le seguenti controdeduzioni: I sottoscritti e App. della Pt_2 Parte_3 Parte_4
Stazione Carabinieri "Parco" di Rocca Santa MA, in data 08/04/2023, verso le ore 10:30, in occasione di un servizio di controllo del territorio in materia di controllo tagli boschivi, scaturito da una segnalazione per "verifica taglio" fatti avvenuti in località Macchia
Santa Cecilia in agro del Comune di Rocca Santa MA (TE). DANNO ATTO che, dal controllo eseguito sulla particella boscata identificata catastalmente nella particella n. 126 del
Foglio 35 in agro del Comune di Rocca S.MA (TE) è risultato che erano stati eseguiti interventi di abbattimento in esecuzione alla comunicazione per taglio selvicolturale, approvato dal competente Servizio Amm.vo con nota n.109781 del
23.02.2023. Il taglio dei soggetti arborei erano ancora presenti sul letto di caduta. Al momento delle verifiche non era presente nessuna persona incaricata. Veniva accertato che tale esecuzione di taglio ha violato l'art. 67 comma 1 "Taglio di soggetti arborei non autorizzati in riferimento alla mancata comunicazione riguardante le specie di TA (Castanea Sativa)
e di CI ( ) "la comunicazione rilasciata con nota n. 109781/23 in data Persona_2
23/02/2023 dal - ai sensi dell'art. 35 Controparte_1 comma 3 lett "a" della L.R. 3/2014 si riferisce al taglio di soggetti arborei
( , , , ) e non corrispondenti alla specie oggetto del Per_3 Per_4 Per_5 Per_6 taglio ( e )";• considerato: che la L.R. n. 3 del 04/01/2014 pianifica Per_7 Per_8 gli interventi di taglio su richiesta dei richiedenti in funzione delle Comunicazioni per taglio
3 colturale fino a ha 0.5 e discende le dichiarazioni rese sotto la responsabilità del dichiarante, che comunica i dati dell'intervento e sottoscrive le notizie;
• considerato: che la proprietaria dell'area boscata Sig.ra si è rivolta per la compilazione dei dati riguardanti Parte_1 le modalità di taglio al Dott. che si è occupato della compilazione e della Parte_5 trasmissione. Nel caso specifico anche se il taglio non è stato effettivamente eseguito da lei stessa, il trasgressore materiale o chi per lui, doveva sottostare al rispetto delle disposizioni vigenti ovvero alle vigenti Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale che nella comunicazione nr. 109781 al punto n.9 si dichiara di conoscere e comprendere;
• considerato: sempre nella sopra citata comunicazione al punto n11 cosi scritto: "comunicazione carabinieri forestali- si impegna a comunicare al comando stazione del corpo forestale dello stato per territorio la data di avvio dei lavori almeno 5 giorni prima". Per tale violazione accertata, questa Stazione ha proceduto ed elevare appositi verbali di violazione amministrativa 19 e 20 ai sensi delle suddette normative: • L'art. 66 comma 1 allegato Il Tab. "a" sanziona il Pt_6 dei soggetti arborei non autorizzati L.R. 03/2014. (V.A.19/2023) • L'art.83 comma 3 sanziona
"Omessa comunicazione data avvio intervento" per le violazioni alle norme contenute nella presente Legge e nel regolamento diverse da quelle indicate negli articoli 63 c.1 e 83 c.1 lett.
"j"
La difesa di parte ricorrente, evidenziava che, nella motivazione di entrambi i verbali sottesi all'ordinanza-ingiunzione impugnata, si faceva riferimento ad un contrasto tra quanto accertato dai militari e quanto indicato nella comunicazione effettuata per il taglio colturale n. 109781 del 23.02.2023 (all. 7 fascicolo parte ricorrente) e che tale comunicazione non è stata compilata dalla Sig.ra bensì dal Dott. Parte_1 Pt_5 dottore agronomo e forestale proprio di Rocca Santa MA, come se ne ricava dalla prima pagina sotto la voce “persona incaricata della compilazione del presente form”(si veda pag.1 all.7). Invocava pertanto la circostanza che la ricorrente non poteva avere alcun dubbio in ordine alla liceità della propria condotta, tenuto conto che, non avendo le competenze necessarie per riconoscere le piante, si era affidata ad un professionista esperto e profondo conoscitore della zona, il quale, dopo aver visionato l'area ereditata dalla Sig.ra aveva espressamente indicato Parte_1 nella comunicazione come nella stessa non vi fossero né castagni né ciliegi ma che anzi, il bosco “si compone delle specie seguenti: Specie prevalente , ; Per_3 Per_4
Specie secondaria , ORNIELLO”(si veda pag. 3, punto 5, all.7). Per_5
Per le stesse ragioni, anche con riferimento all'omessa comunicazione alla locale
Stazione Carabinieri “Parco” della data di avvio dei lavori di taglio di cui al verbale n. 20/2023, rappresentava come fosse evidente che nessun rimprovero possa essere
4 mosso alla Sig.ra atteso che la “comunicazione taglio colturale per superfici fino Parte_1
a 0,5 ha” del 23.02.2023 non era stata redatta dalla ricorrente, la quale non è neanche mai stata informata dal Dott. di un simile obbligo ivi previsto a suo carico. Pt_5
Se infatti ne fosse stata a conoscenza, la Sig.ra non avrebbe avuto alcun Parte_1 interesse a non rispettarlo, non essendovi altrimenti alcuna ragione per affidarsi ad un professionista se non proprio quella di evitare di commettere violazioni amministrative.
Con riferimento, invece, all'eccezione di cui al punto 1.2 della memoria di costituzione della resistente, la difesa della ricorrente rilevava che entrambe le norme richiamate (art. 35, comma 4, che rappresenterebbe un mero errore materiale, e art. 35, c.3, lett. a, L. n. 3/2014, che costituirebbe, secondo la Controparte_1 controparte, la norma realmente violata dalla Sig.ra non prescrivono Parte_1
l'obbligo di comunicare l'inizio dei lavori di taglio colturale alla “locale Stazione
Carabinieri “Parco” per l'attività di sorveglianza e controllo” (si veda doc. 2).
In base alla suddetta normativa, infatti, la comunicazione deve essere trasmessa esclusivamente al “Servizio della Giunta regionale competente in materia di politiche forestali.”, sicché, nel caso di specie, la comunicazione è stata trasmessa al Servizio
Foreste e Parchi della , unica Autorità competente a riceverla in base Controparte_1 alla vigente normativa.
Ne derivava che, con riferimento al verbale n. 20/2023 sotteso all'ordinanza- ingiunzione opposta, non vi era alcuna correlazione tra la norma di cui si contesta la violazione e la condotta ivi descritta dagli agenti accertatori, asseritamente posta in essere dalla Sig.ra Parte_1
Sulla richiesta di applicazione dell'esimente della buona fede ex art. 3 L. n.
689/1981
Parte ricorrente sostiene che l'ordinanza ingiunzione sarebbe da annullare perché emanata nei confronti della sig.ra che sarebbe esente da ogni colpa per Parte_1 insussistenza dell'elemento soggettivo, per aver affidato la redazione della pratica amministrativa e annessa “comunicazione per il taglio colturale n. 109781 del 23.02.203” ad un professionista di fiducia, ritenuto esperto dottore agronomo e forestale, tal
Dott. Pt_5
Il fatto di aver affidato intuitu personae l'incarico di “seguire” la pratica amministrativa, basterebbe ad escludere qualunque ipotesi di responsabilità a carico del committente per la sussistenza della buona fede e, quindi, per assenza
5 dell'elemento soggettivo secondo quanto disposto dall'art. 3 della L. n. 689/1981.
Invero, in materia di sanzioni amministrative, la disposizione di cui all'art. 3 L.
689/81 pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato addebitato a colui che lo abbia commesso, riservando poi a quest'ultimo l'onere di dimostrare di aver posto in essere la condotta senza colpa. Ne discende che l'esimente della buona fede rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa “soltanto se l'errore sia incolpevole ed inevitabile, siccome cagionato da un elemento positivo, idoneo a determinarlo, estraneo alla condotta dell'agente” (cfr. Cassazione civile sez. VI, 01/03/2018, sentenza con cui è stata ritenuta sussistente la scriminante della buona fede in capo ai proprietari di un terreno, che vi avevano costruito benché sul terreno stesso insistesse un vincolo paesaggistico ambientale, in quanto era stata rilasciata loro concessione edilizia che di tale vincolo non faceva alcuna menzione).
Il tema della presunta “buona fede” del trasgressore è stato trattato molto di frequente nella giurisprudenza di merito (es.: sentenza del Tribunale di Roma n.
11007 del 27 luglio 2020) che ha sovente rimarcato come l'articolo 3 della L. 689/1981 ponga una presunzione semplice di sussistenza dell'elemento psicologico colposo a carico del destinatario della sanzione, che può essere vinta fornendo prova contraria
(cfr. Cass. nn. 10508/1995, 7143/2001, 8343/2001, 14107/2003, 5304/2004, 5155/2005,
20930/2009,9546/2018, 1529/2018, 4114/2016).
È onere dell'interessato dimostrare la violazione della norma in buona fede, che,
“intesa come errore sulla liceità del fatto, assume rilievo solo in presenza di elementi positivi estranei all'autore dell'infrazione idonei ad ingenerare, nell'autore della violazione, il convincimento della liceità del suo operato (come, ad esempio, nel caso di una assicurazione in tal senso ricevuta dalla P.A.)” (cfr. Cass. nn. 4927/1998, 1873/1995, 10508/1995,
10893/1996). Inoltre, in materia di sanzioni amministrative, una volta integrata e provata dall'autorità amministrativa la fattispecie tipica dell'illecito, grava sul trasgressore, in virtù della presunzione di colpa, l'onere di provare di aver agito in assenza di colpevolezza. Inoltre, l'onere della prova degli elementi positivi esterni che possano rivelare la sussistenza di una scriminante è a carico dell'opponente, e la valutazione di tali elementi costituisce un apprezzamento di fatto di stretta competenza del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità. In tema di sanzioni amministrative, il ridetto art.3 disciplina l'elemento soggettivo della violazione, prevedendo che l'errore sul divieto (comma 1) è di regola irrilevante, laddove l'errore sul fatto (comma 2) ha efficacia scriminante se non dipende da colpa
6 del trasgressore. Di conseguenza la 'buona fede' esclude la responsabilità per l'illecito amministrativo solo se sussistono elementi idonei ad ingenerare nel trasgressore la convinzione della liceità della sua condotta e solo qualora risulti che il trasgressore stesso abbia fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto di legge. In altri termini,
l'errore sulla liceità del fatto esime solo quando sia stato determinato da elementi estranei all'autore dell'infrazione, tali da rendere quest'ultima inevitabile con l'uso dell'ordinaria diligenza.
Pertanto, venendo al caso concreto, in tema di illeciti amministrativi la responsabilità dell'autore dell'infrazione “non è esclusa dal mero stato di ignoranza circa la sussistenza dei relativi presupposti, ma occorre che tale stato sia incolpevole, cioè non superabile dall'interessato con l'uso dell'ordinaria diligenza” (cfr. Cass. n. 6018/2019), e neppure è possibile per il committente invocare un esonero di responsabilità per fatto riconducibile al rapporto interno tra sé medesimo e il proprio professionista incaricato del disbrigo di pratiche amministrative;
rapporto neppure riconducibile alla figura del “rappresentante” di cui all'art. 6 della Legge n. 689/1981 che avrebbe potuto delineare una forma di responsabilità solidale. Ma tale rapporto professionale intercorso tra la sig.ra e il dott. è rimasto meramente inter partes e Parte_1 Pt_5 non ha dispiegato nessun effetto nei confronti della resistente . Controparte_1
La ricorrente infatti, è il “committente” firmatario dell'istanza di taglio e Parte_1 destinataria del provvedimento amministrativo di autorizzazione: come tale è l'unico soggetto tenuto ad eseguire il taglio secondo le prescrizioni impartite e, come tale, sopporta le conseguenze della sua condotta sul piano della responsabilità personale,
a nulla rilevando il negozio privato di collaborazione intercorso con il dottore in quanto soggetto estraneo al rapporto con la e, come tale, non Pt_7 CP_1 ricompreso neppure nella fattispecie ex art. 6, comma 3 L. 689/81.
Sarà facoltà della medesima odierna ricorrente intraprendere distinto ed autonomo giudizio nei confronti del proprio incaricato agronomo, per richiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti a causa della condotta causalmente riconducibile al presunto errore di valutazione del professionista che, secondo quanto riferito,
l'avrebbe indotta in errore nell'esecuzione dell'attività di taglio.
Sull'ulteriore eccezione di nullità del verbale n. 20/2023 per mancanza di corrispondenza tra la norma di cui è stata contestata la violazione e la condotta posta in essere dalla ricorrente
La ricorrente rileva una invalidità formale del verbale n. 20/2023 sull'assunto che
7 sarebbe stata contestata la violazione di una condotta non pertinente con l'indicazione del comma 4) anziché del comma 3) dell'art. 35 della L.R. n. 3/2014.
Anche tale eccezione appare destituita di fondamento: dalla semplice lettura del verbale è possibile verificare come la descrizione specifica della condotta contestata sia quella di cui al comma 3) dell'art. 35 citato: “L'anno 2023, il giorno 18 del mese di aprile, i sottoscritti …..(omissis)…si riscontrava che erano stati eseguiti interventi di taglio, omettendo di comunicare la data di avvio dei lavori di taglio alla locale stazione
Carabinieri…(omissis)… come stabilito dalla competente Autorità Amm.va Riferimento comunicazione n. 109781 del 23/02/2023 per taglio culturale art. 35, comma 3 lettera a)”.
Il richiamo al comma 4) è contenuto unicamente nella parte iniziale del verbale e rappresenta palesemente un semplice errore materiale di battitura, ininfluente ai fini della validità del verbale medesimo, come segnalato dalla stessa resistente. CP_1
Tale errore appare totalmente ininfluente ai fini del diritto di difesa del trasgressore, tanto è vero che sono stati regolarmente depositati scritti difensivi ed è stato presentato il presente ricorso di opposizione all'ordinanza ingiunzione.
In tema di meri errori materiali contenuti nei verbali di accertamento secondo cui
<l'errore materiale facilmente emendabile o riconoscibile non inficia di nullità il verbale in quanto idoneo a rendere edotto il trasgressore delle contestazioni ed a consentirgli di contrapporre le proprie difese>>.
Sulla richiesta di applicazione del minimo edittale.
La richiesta di applicazione del minimo edittale può essere accolta e la sanzione può essere ridotta nella somma di €.891,00.
Il ricorso, pertanto, va rigettato, la sanzione ridotta come sopra indicato e le spese compensate.
P.Q.M.
la giudice onoraria presso il Tribunale di Teramo, in funzione di giudice monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da Parte_1 contro , disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così Controparte_1 provvede:
-rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'ingiunzione impugnata, riducendo la sanzione in €.891,00;
-spese compensate.
Sentenza resa ex articolo 429 cpc, pubblicata mediante lettura in udienza, in Teramo il 4 giugno 2025.
La giudice onoraria
(Carla Fazzini)
8