Versione
9 ottobre 2010
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28 febbraio 2012
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Art. 611. Fondo da ripartire per provvedere a eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per consumi intermedi 1. Si applica al Ministero della difesa la norma di cui all' articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 , che istituisce in ciascuno stato di previsione un fondo da ripartire nel corso della gestione per provvedere a eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per consumi intermedi. ((11)) --------------- AGGIORNAMENTO (11)
La L. 12 novembre 2011, n. 183 , ha disposto (con l'art. 4, comma 23) che "La dotazione del Fondo di cui all' articolo 611 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , e' ridotta per l'importo di 50 milioni a decorrere dall'anno 2013".
La L. 12 novembre 2011, n. 183 , ha disposto (con l'art. 4, comma 23) che "La dotazione del Fondo di cui all' articolo 611 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , e' ridotta per l'importo di 50 milioni a decorrere dall'anno 2013".
Commentari • 2
- 1. Ristrutturazioni Aziendalihttps://www.ilcaso.it/ · 1
, 08 ottobre 2021, n. 0. . Abstract: Sommario: * Il presente contributo riproduce, con alcune variazioni e con l'aggiunta di qualche nota, il testo della relazione tenuta a Brescia il 25 settembre 2021 al convegno di studio “La gestione della crisi di impresa nel post pandemia tra esigenze del Paese, Legge Fallimentare e Codice della Crisi”. 1. Nella scelta dell'istituto più adeguato per superare la crisi d'impresa, oltre agli usuali strumenti e procedure offerti dall'ordinamento, da individuarsi di volta in volta a seconda della gravità della crisi, a seconda che si voglia proseguire nell'attività di impresa o meno, a seconda della composizione e del numero dei creditori, occorre …
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Giurisprudenza • 5
- 1. CGUE, n. C-528/24, Sentenza della Corte, Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte Suprema, 23/04/2026Provvedimento: Edizione provvisoria SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 23 aprile 2026 (*) « Rinvio pregiudiziale – Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra – Consegna di una persona al Regno Unito ai fini dell'esercizio dell'azione penale – Articolo 524, paragrafo 2 – Articolo 604, lettera c) – Rischio effettivo per la protezione dei diritti fondamentali – Articolo 625 – Regola della specialità – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Diritto a un ricorso effettivo » Nella causa C-528/24 [Boothnesse] (i), avente …Leggi di più...
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