Articolo 611 del Codice dell'ordinamento militare
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Versione
9 ottobre 2010
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28 febbraio 2012
Art. 611. Fondo da ripartire per provvedere a eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per consumi intermedi 1. Si applica al Ministero della difesa la norma di cui all' articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 , che istituisce in ciascuno stato di previsione un fondo da ripartire nel corso della gestione per provvedere a eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per consumi intermedi. ((11)) --------------- AGGIORNAMENTO (11)
La L. 12 novembre 2011, n. 183 , ha disposto (con l'art. 4, comma 23) che "La dotazione del Fondo di cui all' articolo 611 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , e' ridotta per l'importo di 50 milioni a decorrere dall'anno 2013".
Entrata in vigore il 28 febbraio 2012
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