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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 12/03/2025, n. 1226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1226 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13879/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott.ssa Daniela Culotta GIUDICE
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13879/2022 avente per oggetto: separazione personale promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA SUSA 45, TORINO, Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. PARUZZO FRANCESCA in forza di procura
RICORRENTE contro
(C.F. ) elettivamente domiciliata in C.SO FERRUCCI, 46 Controparte_1 C.F._2
10138 rappresentata e difesa dall'avv. RICCARDO CESARE in forza di procura
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
Come da memoria 183 co. 6 n. 1 cpc del 15.3.2023: “Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta Voglia il Tribunale Ill.mo Previi gli incombenti istruttori e le declaratorie del caso;
NEL MERITO
1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi e addebitandone Parte_1 Controparte_1
pagina 1 di 5 la colpa esclusiva alla sig.ra per i motivi di cui in narrativa;
2) Dare atto che i coniugi sono CP_1
economicamente autosufficienti. 3) Con il favore delle spese e degli onorari di giudizio.”
Per parte resistente
Come da comparsa di costituzione del 3.2.2023: “concorda sulla pronuncia di separazione personale dei coniugi, opponendosi alla pronuncia di addebito a suo carico. Si riserva ogni più compiuta difesa nell'eventuale successiva causa di merito. Con vittoria di spese.”
Per il P.M.
Accogliersi la domanda proposta
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio in Montafia il 02/09/2017. Parte_1 Controparte_1
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 19/07/2022 chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la Parte_1
separazione personale dei coniugi, con addebito alla moglie, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile a causa dell'incompatibilità di carattere e del comportamento del coniuge.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di separazione ma Controparte_1
opponendosi alla domanda di addebito.
Avanti al Presidente del Tribunale, veniva inutilmente esperito il tentativo di conciliazione ed il
Presidente, con ordinanza del 17.11.2022, autorizzava i coniugi a vivere separati e disponeva il passaggio alla fase istruttoria, senza l'assunzione di provvedimenti provvisori.
Avanti al G.I. nominato, le parti si costituivano ed integravano le proprie difese chiedendo l'assegnazione dei termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.
Senza necessità di esperire attività istruttoria se non con l'acquisizione dei documenti, all'udienza del
17.09.2024 le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe indicate e la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
La stessa narrativa e le argomentazioni difensive svolte dalle parti, prima ancora delle rispettive offerte probatorie, evidenziano insanabili contrasti ed incompatibilità di carattere insorti tra le parti,
pagina 2 di 5 tali da ritenere provato il venir meno dell'affectio coniugalis; i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sulla domanda di addebito
Il sig. ha chiesto addebitarsi la separazione al coniuge, allegando che la prosecuzione della Pt_1
relazione affettiva è venuta meno in conseguenza dell'insaturazione di una relazione extraconiugale da parte della moglie. Adduceva, altresì, che la moglie, nel mese di luglio 2018, gli aveva comunicato di essere incinta e che lo stesso non aveva mai dubitato della propria paternità, fino a che la moglie si allontanava dalla casa coniugale nell'aprile 2019, senza farvi più ritorno, così di fatto abbandonando il marito e costituendo un nuovo nucleo familiare.
Osserva preliminarmente il Collegio come presupposto essenziale dell'addebito sia un comportamento cosciente e volontario, contrario ai doveri che derivano dal matrimonio e come il giudice sia chiamato ad accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal contegno oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi e, dunque, se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza, o se piuttosto, la violazione dei doveri di cui all'art. 143 cc sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale e, quindi, per effetto di essa (si veda, in merito alla violazione dell'obbligo di fedeltà, Cass. 23.5.2008, n. 13431, conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13592 del 12/06/2006, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13747 del 18/09/2003).
In tal senso, dunque, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave che, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile;
è evidente, peraltro, che l'infedeltà di un coniuge possa essere rilevante ai fini dell'addebitabilità della separazione soltanto quando sia stata causa o concausa della frattura del rapporto coniugale e non anche quando risulti non avere spiegato alcuna concreta incidenza negativa sull'unità familiare e sulla prosecuzione della convivenza, essendo state l'una e/o l'altra già irrimediabilmente compromesse (cfr. in tal senso, Cass. 7.12.2007, n. 25618, conf., conf. Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 16859 del 14/08/2015).
Ne consegue che grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge, l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei pagina 3 di 5 fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (cfr. da ultimo Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n.
3923 del 19/02/2018, conf. Sez. 1, Sentenza n. 2059 del 14/02/2012).
Nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti dal ricorrente è emerso come, in costanza di matrimonio, la sig.ra abbia intrapreso una relazione affettiva con un altro uomo e con il CP_1
Per_ quale ha avuto una bambina ( nata l'[...]), circostanza, peraltro, dalla stessa non smentita e accertata giudizialmente, a mezzo di CTU genetica, nell'ambito di altro procedimento (cfr. doc. 13 ric.).
Il ricorrente ha altresì prodotto in giudizio una lettera in cui vi è la confessione del tradimento da parte della resistente (cfr. doc. 7) e dalla stessa non disconosciuta.
Deve, dunque, ritenersi che la violazione dell'obbligo di fedeltà da parte dalla sig.ra abbia CP_1
irreversibilmente compromesso l'unione coniugale e deve, pertanto, essere accolta la domanda di addebito promossa dal ricorrente.
Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e devono essere interamente poste a carico della parte resistente.
Esse vengono liquidate come segue, per il loro intero ammontare, sulla base dei parametri di cui alla
Tabella A allegata al D.M. Giustizia n. 55/2014, tenuto conto del valore della domanda (Cass. civ. Sez.
Unite Sent., 11-09-2007, n. 19014, conf. Cass. civ. Sez. III, 12-01-2011, n. 536, Cass. civ. Sez. III, 12-06-
2015, n. 12227), della complessità della fattispecie, dell'impegno profuso per la redazione degli atti difensivi e della funzionalità degli stessi all'efficace svolgimento del processo:
• fase di studio € 870,00
• fase introduttiva € 602,00
• fase istruttoria € 903,00
• fase decisoria € 1.500,00
E dunque in totale € 3.875,00, oltre esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , ai sensi Parte_1 Controparte_1
dell'art. 151 co. 1 c.c., con addebito nei confronti di;
Controparte_1
pagina 4 di 5 Dichiara tenuta e condanna a rifondere a le spese di lite, che Controparte_1 Parte_1
liquida in complessivi € 3.875,00, oltre esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 14/02/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott.ssa Daniela Culotta GIUDICE
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13879/2022 avente per oggetto: separazione personale promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA SUSA 45, TORINO, Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. PARUZZO FRANCESCA in forza di procura
RICORRENTE contro
(C.F. ) elettivamente domiciliata in C.SO FERRUCCI, 46 Controparte_1 C.F._2
10138 rappresentata e difesa dall'avv. RICCARDO CESARE in forza di procura
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
Come da memoria 183 co. 6 n. 1 cpc del 15.3.2023: “Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta Voglia il Tribunale Ill.mo Previi gli incombenti istruttori e le declaratorie del caso;
NEL MERITO
1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi e addebitandone Parte_1 Controparte_1
pagina 1 di 5 la colpa esclusiva alla sig.ra per i motivi di cui in narrativa;
2) Dare atto che i coniugi sono CP_1
economicamente autosufficienti. 3) Con il favore delle spese e degli onorari di giudizio.”
Per parte resistente
Come da comparsa di costituzione del 3.2.2023: “concorda sulla pronuncia di separazione personale dei coniugi, opponendosi alla pronuncia di addebito a suo carico. Si riserva ogni più compiuta difesa nell'eventuale successiva causa di merito. Con vittoria di spese.”
Per il P.M.
Accogliersi la domanda proposta
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio in Montafia il 02/09/2017. Parte_1 Controparte_1
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 19/07/2022 chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la Parte_1
separazione personale dei coniugi, con addebito alla moglie, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile a causa dell'incompatibilità di carattere e del comportamento del coniuge.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di separazione ma Controparte_1
opponendosi alla domanda di addebito.
Avanti al Presidente del Tribunale, veniva inutilmente esperito il tentativo di conciliazione ed il
Presidente, con ordinanza del 17.11.2022, autorizzava i coniugi a vivere separati e disponeva il passaggio alla fase istruttoria, senza l'assunzione di provvedimenti provvisori.
Avanti al G.I. nominato, le parti si costituivano ed integravano le proprie difese chiedendo l'assegnazione dei termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.
Senza necessità di esperire attività istruttoria se non con l'acquisizione dei documenti, all'udienza del
17.09.2024 le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe indicate e la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
La stessa narrativa e le argomentazioni difensive svolte dalle parti, prima ancora delle rispettive offerte probatorie, evidenziano insanabili contrasti ed incompatibilità di carattere insorti tra le parti,
pagina 2 di 5 tali da ritenere provato il venir meno dell'affectio coniugalis; i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sulla domanda di addebito
Il sig. ha chiesto addebitarsi la separazione al coniuge, allegando che la prosecuzione della Pt_1
relazione affettiva è venuta meno in conseguenza dell'insaturazione di una relazione extraconiugale da parte della moglie. Adduceva, altresì, che la moglie, nel mese di luglio 2018, gli aveva comunicato di essere incinta e che lo stesso non aveva mai dubitato della propria paternità, fino a che la moglie si allontanava dalla casa coniugale nell'aprile 2019, senza farvi più ritorno, così di fatto abbandonando il marito e costituendo un nuovo nucleo familiare.
Osserva preliminarmente il Collegio come presupposto essenziale dell'addebito sia un comportamento cosciente e volontario, contrario ai doveri che derivano dal matrimonio e come il giudice sia chiamato ad accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal contegno oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi e, dunque, se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza, o se piuttosto, la violazione dei doveri di cui all'art. 143 cc sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale e, quindi, per effetto di essa (si veda, in merito alla violazione dell'obbligo di fedeltà, Cass. 23.5.2008, n. 13431, conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13592 del 12/06/2006, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13747 del 18/09/2003).
In tal senso, dunque, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave che, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile;
è evidente, peraltro, che l'infedeltà di un coniuge possa essere rilevante ai fini dell'addebitabilità della separazione soltanto quando sia stata causa o concausa della frattura del rapporto coniugale e non anche quando risulti non avere spiegato alcuna concreta incidenza negativa sull'unità familiare e sulla prosecuzione della convivenza, essendo state l'una e/o l'altra già irrimediabilmente compromesse (cfr. in tal senso, Cass. 7.12.2007, n. 25618, conf., conf. Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 16859 del 14/08/2015).
Ne consegue che grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge, l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei pagina 3 di 5 fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (cfr. da ultimo Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n.
3923 del 19/02/2018, conf. Sez. 1, Sentenza n. 2059 del 14/02/2012).
Nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti dal ricorrente è emerso come, in costanza di matrimonio, la sig.ra abbia intrapreso una relazione affettiva con un altro uomo e con il CP_1
Per_ quale ha avuto una bambina ( nata l'[...]), circostanza, peraltro, dalla stessa non smentita e accertata giudizialmente, a mezzo di CTU genetica, nell'ambito di altro procedimento (cfr. doc. 13 ric.).
Il ricorrente ha altresì prodotto in giudizio una lettera in cui vi è la confessione del tradimento da parte della resistente (cfr. doc. 7) e dalla stessa non disconosciuta.
Deve, dunque, ritenersi che la violazione dell'obbligo di fedeltà da parte dalla sig.ra abbia CP_1
irreversibilmente compromesso l'unione coniugale e deve, pertanto, essere accolta la domanda di addebito promossa dal ricorrente.
Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e devono essere interamente poste a carico della parte resistente.
Esse vengono liquidate come segue, per il loro intero ammontare, sulla base dei parametri di cui alla
Tabella A allegata al D.M. Giustizia n. 55/2014, tenuto conto del valore della domanda (Cass. civ. Sez.
Unite Sent., 11-09-2007, n. 19014, conf. Cass. civ. Sez. III, 12-01-2011, n. 536, Cass. civ. Sez. III, 12-06-
2015, n. 12227), della complessità della fattispecie, dell'impegno profuso per la redazione degli atti difensivi e della funzionalità degli stessi all'efficace svolgimento del processo:
• fase di studio € 870,00
• fase introduttiva € 602,00
• fase istruttoria € 903,00
• fase decisoria € 1.500,00
E dunque in totale € 3.875,00, oltre esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , ai sensi Parte_1 Controparte_1
dell'art. 151 co. 1 c.c., con addebito nei confronti di;
Controparte_1
pagina 4 di 5 Dichiara tenuta e condanna a rifondere a le spese di lite, che Controparte_1 Parte_1
liquida in complessivi € 3.875,00, oltre esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 14/02/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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