Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 02/04/2025, n. 1641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1641 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
proc. n. 8878/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX civile
Il Tribunale di Torino, IX Sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Alessandra Aragno Presidente dott.ssa Monica Mastrandrea Giudice dott.ssa Alessia Santamaria Giudice rel. riunito in camera di consiglio, a scioglimento della riserva assunta come da ordinanza resa in data 06/03/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8878 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: impugnazione diniego protezione umanitaria da parte del Questore, e vertente
TRA
, nato il [...] in [...], C.F. , rapp.to Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. ELISABETTA GIARDINO, presso il cui studio elett.nte domicilia, in virtù di procura in atti
- RICORRENTE - E
, costituitosi per il tramite Controparte_1 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
- RESISTENTE -
- 1 -
- annullare/disapplicare il decreto della Questura di Cat A12 n. CP_1
87/2024/Imm. notificato tramite pec al sottoscritto difensore in data 19/04/24 che nega al conchiudente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art 19 c.
1.1.2 Dlgs 286/1998 come modificato dalla Legge 130/2020; - riconoscere la protezione speciale al sig x art 19 Persona_1
c. 1.1. 2 Dlgs 286/1998 e ordinare il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art 32 c. 3 e 3.1 Dlgs 286/1998; in subordine: - riconoscere al sig. il diritto di asilo ex Pt_1 art 10 c. 3 Cost e/o la protezione umanitaria ai sensi dell'art 8 CEDU. Si dà atto che il ricorrente nel corso del 2024 ha superato i limiti di reddito per poter beneficiare del patrocinio a spese dello Stato e, pertanto, essendo stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato con decreto del 21/05/24 chiede la revoca dell'ammissione al GP. Con richiesta di condanna di controparte alle spese di giudizio … Con vittoria di spese ed onorari, oltre rimb forf 15% iva e cpa come per legge e richiesta di distrazione a favore dell'antistatario difensore delle spese cui verrà condannata parte convenuta”; conclusioni di parte resistente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione: nel merito: - rigettare il ricorso proposto, poiché in ogni caso infondato in fatto ed in diritto per le motivazioni tutte meglio chiarite nel corpo del presente atto, confermando, per l'effetto, l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
- con vittoria di spese e compensi, oltre accessori come per legge”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente indicato in epigrafe, con istanza del giorno 11/04/2023, ha chiesto al Questore di Cuneo il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 d.lgs. n. 286/1998. Con provvedimento recante Cat.A12 n. 87/2024/Imm., reso in data 17/04/2024 e notificato all'odierno ricorrente in data 19/04/2024, il Questore ha rigettato la suddetta istanza, riportandosi integralmente al parere contrario del giorno 03/05/2023, reso dalla C.T. di Torino. L'istante, quindi, con ricorso trasmesso telematicamente in data 19/05/2024 e depositato il giorno 21/05/2024, ha impugnato il provvedimento di diniego, chiedendo al Tribunale, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, di pronunciarsi in ordine alle richieste formulate alla pag. 18, non numerata, dell'atto introduttivo del presente giudizio. Con ordinanza collegiale depositata in data 07/06/2024, è stata accolta, previa rituale instaurazione del contradditorio, la domanda proposta in via cautelare ed è stata fissata l'udienza di comparizione delle parti dinanzi al giudice designato per la trattazione del merito della causa.
- 2 - In data 16/01/2025, si è costituita la p.a., per il tramite dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, depositando documentazione e rassegnando le sue conclusioni come da pagg. 6 e 7 dell'atto di comparsa. Con provvedimento reso dal G.D. in data 16/01/2025 – all'esito dello scambio di note scritte disposto, in sostituzione dell'udienza di comparizione, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
– è stata fissata l'udienza collegiale di discussione orale, in applicazione degli artt. 19-ter d.lgs. n. 150/2011, 281-terdecies e 275-bis c.p.c. Spirati i termini assegnati per il deposito delle note contenti le precisazioni delle conclusioni, delle note conclusionali e delle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza di discussione orale, in data 06/03/2025, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 275-bis, co. 4, c.p.c.
**** 1. La Questura della Provincia , dopo aver premesso che l'odierno ricorrente è CP_1 entrato irregolarmente nel T.N. in data 30/09/2019 e che ha già presentato istanza di emersione ai sensi dell'art. 103, c. 1, d.l. n. 34/2020, rigettata con decreto emesso dalla Prefettura di in data 02/03/2022, ha rigettato l'istanza di rilascio del permesso di CP_1 soggiorno per protezione speciale, facendo proprie le valutazioni, ritenute vincolanti, della C.T. di Torino, che, in relazione alla posizione dell'odierno ricorrente, ha ritenuto che «non sussistono sufficienti elementi d'integrazione sociale e lavorativa sul territorio italiano, tali da comportare un rilevante pregiudizio alla vita privata dell'istante in caso di rimpatrio nel Paese di origine». Ha inoltre precisato, dopo aver dato atto della insussistenza di condizioni di inespellibilità rilevanti ai sensi dell'art. 5, co. 9, d.lgs. n. 286/1998, di aver valutato «la durata della presenza sul T.N., i legami familiari in Italia e all'estero, l'inserimento sociale e lavorativo» e di aver «ritenuto che da tali presupposti, considerati in un'ottica complessiva di bilanciamento, non conseguono elementi da cui inferire la possibilità di rilasciare altre tipologie di soggiorno ex artt. 4 e 5 del d.lgs. 286/98 o cause di inespellibilità applicabili ex art. 19 d.lgs 286/98». Il ricorrente ha censurato il provvedimento impugnato, argomentando in ordine: a) alla
“irregolarità della notifica, violazione di legge, e falsa applicazione della legge, violazione del diritto di difesa” (pagg. 5-13, non numerate, del ricorso); b) al “difetto di motivazione” (pagg. 13-14, non numerate, del ricorso); c) alla sua “completa integrazione … nel contesto sociale e lavorativo” (pagg. 15-17, non numerate, del ricorso). La p.a., costituitasi in giudizio, ha ribadito che il procedimento da cui scaturisce il provvedimento di diniego qui impugnato ha esito vincolato e ha negato, dunque, di aver violato l'art. 10-bis l. n. 241/1990, rappresentando, altresì, che è onere del cittadino straniero “produrre, già in sede di proposizione dell'istanza, tutta la documentazione utile ai fini di una positiva conclusione dell'istruttoria amministrativa, senza dover attendere di presentare le proprie osservazioni difensive in sede di notifica di un preavviso di rigetto, circostanza, peraltro, solo eventuale” (pagg.
2-4 della comparsa di costituzione depositata in data 16/01/2025). Ha sostenuto,
- 3 - quindi, che il provvedimento impugnato è ben argomentato, contestando i rilievi che, a tal riguardo, sono stati svolti in ricorso (pagg.
2-3 della comparsa di costituzione depositata in data 27/05/2024). In corso di causa, parte ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione lavorativa, ribadendo le deduzioni e le conclusioni già esposte e rassegnate nell'atto introduttivo del presente giudizio.
2. Ciò posto, va precisato, in limine, che tutte le questioni di natura formale vanno esaminate congiuntamente al merito e che, in ogni caso, l'adito Giudice non è esonerato dall'obbligo di esaminare il merito della domanda, poiché il giudizio introdotto dal ricorso dell'interessato avverso il rigetto dell'istanza di rilascio del permesso per protezione speciale da parte della Questura non ha ad oggetto il provvedimento amministrativo, bensì il diritto soggettivo dell'istante ad ottenere il permesso di soggiorno richiesto. Pertanto, sono irrilevanti le doglianze puramente formali svolte in ricorso (e reiterate in corso di causa), in quanto è evidente che tali censure si appuntano all'iter procedimentale della fase amministrativa, piuttosto che alla decisione sul diritto ad ottenere il permesso di soggiorno che è, invece, il fulcro del presente giudizio (v. Cass. n. 25315/2020 che impone al giudice chiamato a pronunciarsi sulla impugnazione di consentire all'impugnante di spiegare in sede giurisdizionale tutte le difese che, a causa dei vizi procedimentali, egli non abbia potuto avanzare in fase amministrativa). Va poi aggiunto che il diritto sotteso al riconoscimento della protezione speciale va accertato come sussistente e tutelabile anche se maturato dopo l'adozione dell'atto amministrativo oggetto di ricorso, con la conseguenza che le circostanze a base dello stesso costituiscono di regola condizioni dell'azione che possono sopravvenire anche in corso di causa. È, pertanto, onere della parte introdurre, in giudizio, ogni elemento suscettibile di valutazione ai fini dell'accoglimento della domanda proposta. Osserva ancora il Collegio che “la giurisprudenza [della Suprema Corte di Cassazione] ha chiarito che il dovere di cooperazione istruttoria, che incombe sul giudice del procedimento, attiene alla prova dei fatti e non alla loro allegazione (…) [e, in quanto previsto in tema di esame delle domande di protezione internazionale] è limitato alle circostanze concernenti la situazione sociale, economica o politica del Paese di provenienza del richiedente e non [si estende], quindi, … alle circostanze attinenti alla integrazione sociale, culturale, lavorativa e familiare del richiedente asilo [o del richiedente protezione speciale] in Italia (Sez.1, n.41786 del 28.12.2021)” (Cass., Sez. I civile, ordinanza n. 11053/2023).
3. Tanto premesso, l'impugnazione è fondata alla luce dei motivi che seguono. Procedendo con ordine, si dà atto, in primo luogo, della circostanza che, in base a quanto desumibile dalla sola documentazione confluita in atti (v., sul punto, allegato n. 5 depositato unitamente al ricorso nonché indicazioni contenute nel provvedimento impugnato), ha presentato istanza di rilascio del permesso di soggiorno Parte_1
- 4 - per protezione c.d. speciale in data 11/04/2023 ossia successivamente alla entrata in vigore dell'art. 7, co. 1, d.l. 10/03/2023, n. 20, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" (c.d. decreto Cutro), convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, che ha abrogato il terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. TUI. Cionondimeno, in ossequio ai principi di diritto enucleati dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass. Sez. I civile, ordinanza numero di raccolta generale 28162/2023, data pubblicazione 06/10/2023), ritiene il Collegio che “il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel 'catalogo aperto' dei diritti fondamentali (cfr. Cass. Sez. U, 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria”. Peraltro, per orientamento giurisprudenziale granitico, alcuna distinzione va operata tra vita privata e familiare, trattandosi di estrinsecazioni del medesimo diritto fondamentale tutelato dall'art. 8 CEDU (si rimanda, sul punto, ai precedenti richiamati da Cass. Sez. I civile, ordinanza numero di raccolta generale 28162/2023, data pubblicazione 06/10/2023). Conseguentemente, ad esempio, lo svolgimento di attività lavorativa è da sempre considerato indice forte di integrazione sociale, al punto che la giurisprudenza di legittimità ha costantemente valorizzato la titolarità anche solo di un contratto di lavoro e pur se a tempo determinato ai fini del riconoscimento prima della protezione c.d. umanitaria e poi di quella c.d. speciale (v. per tutte Cass. Sez. I, ord. n. 16369/2022, poi ribadita da Cass. Sez. I, ord. 26089 del 2022). Orbene, venendo nuovamente al caso di specie, ritiene il Collegio che la domanda proposta sia meritevole di accoglimento. Il ricorrente ha infatti prodotto documentazione che attesta il tentativo di inserimento lavorativo concretamente posto in essere in Italia. Egli, invero, ha svolto attività lavorativa negli anni 2023 e 2024; dal giorno 05/05/2023, lavora in virtù di contratto a tempo indeterminato, divenuto a tempo pieno a far data dal giorno 01/11/2023 (v., in particolare, documentazione lavorativa depositata, sub nn. 6-8, unitamente al ricorso nonché allegati nn. 13-14 depositati in data 15/01/2025). Non sono emersi elementi tali da far ritenere che i rapporti lavorativi di cui alla documentazione qui espressamente richiamata in atti siano fittizi: vale rimarcare che la p.a., sul punto, non ha svolto alcuna specifica contestazione e che, inoltre, ogni valutazione si fonda solo sulle allegazioni di parte, nei limiti in cui esse hanno trovato riscontro nella documentazione contributiva prodotta anche su sollecitazione del G.D. (v. decreto del giorno 25/10/2024).
- 5 - Dall'esame dell'estratto contributivo aggiornato al 14/01/2025, emerge, inoltre, che, CP_2 nel 2024, ha percepito redditi per importi di gran lunga superiori ai Parte_1 limiti per godere del beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Alla luce delle circostanze appena analizzate e tenuto conto dei parametri normativi e giurisprudenziali di cui sopra, merita, dunque, accoglimento la domanda di protezione complementare proposta dal ricorrente. Il richiedente, in caso di rimpatrio forzato, sarebbe sottoposto ad un sicuro pregiudizio, in quanto sarebbe coattivamente ricondotto ad una situazione personale di precarietà ed incertezza e costretto a rinunciare alla stabilità economica raggiunta. Si ritengono ricorrere, invece, seri motivi idonei a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno onde concedere al ricorrente un congruo periodo di stabilità anche al fine di completare il suo sviluppo individuale e sociale, dovendo essere sottolineato come egli abbia compiuto sinceri sforzi per cogliere e sfruttare tutte le opportunità che gli si sono presentate nella prospettiva della sua integrazione nel nostro Paese. Va ribadito, infatti, che il livello di integrazione non può ragionevolmente intendersi come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese di accoglienza bensì come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua, di partecipazione ad attività di volontariato, di contratti di lavoro anche a tempo determinato (cfr. Cass. n. 21240/2020 richiamata da Tribunale di Napoli- Sezione XIII civile, decreto 21 luglio 2021).
4. Le spese di lite vanno compensate in considerazione del fatto che ogni profilo rilevante ai fini dell'accoglimento della domanda è stato vagliato all'attualità nonché dell'ulteriore circostanza che il ricorrente ha provato di aver maturato e consolidato i presupposti per l'accoglimento della domanda di protezione speciale solo in pendenza di giudizio e, dunque, in epoca successiva alla emanazione del provvedimento impugnato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
-. accoglie la domanda formulata da nato il [...] in Parte_1
Algeria, C.F. , volta al riconoscimento di una forma di C.F._1 protezione complementare ai sensi dell'art. 5, co. 6, TUI, e, per l'effetto, dispone la trasmissione degli atti al Questore per quanto di competenza;
-. compensa le spese processuali. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per l'espletamento degli adempimenti di rito. Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio del giorno 31/03/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Alessia Santamaria dott.ssa Alessandra Aragno
- 6 -