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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 02/10/2025, n. 793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 793 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere relatore
Dott.ssa Eleonora M. Pappalettere Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in secondo grado al n. r.g. 769/2023 avente ad oggetto: contratto di mutuo promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati presso l'Avv. Andrea Sorgentone, che li C.F._2
rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE APPELLANTE
Contro
(C.F. P.I. ), in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
speciale Avv. , elettivamente domiciliata presso lo studio degli Avv.ti Gino Cavalli e Controparte_2
Massimiliano Bianchi, che la rappresentano e difendono per procura in atti;
PARTE APPELLATA
Udienza di rimessione della causa a decisione del 16.9.2025.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE:
Voglia l'Ecc.ma Corte adita,
pagina 1 di 13 1. Anche d'ufficio, accertare e dichiarare la nullità degli accordi già sanzionati dalla Commissione
Antitrust della CE con le decisioni del 4/12/2013 e del 7/12/2016 nonché la nullità delle quotazioni inviate dalle banche sanzionate dalla CE con le decisioni del 4/12/2013 e del 7/12/2016 per contrarietà all'art. 101 TUEF e alla legge 287/1990 ed in ogni caso la nullità ed iniquità della quotazioni finali dell'Euribor così come pubblicate dagli organi deputati al suo calcolo e riportate sui quotidiani economici/fiscali quali ad esempio “ ”,“Milano Finanza” e “Italia Oggi” e similari dal 29 CP_3 settembre 2005 al 30 maggio 2008, nonché la nullità parziale ex artt. 1346 e 1418 cc dell'atto di mutuo per cui è causa, quale contratto a valle dell'intesa vietata, non potendosi calcolare il tasso di interesse da applicare per le rate che fanno riferimento ai tassi Euribor compresi tra il 29/9/2005 ed il 30/5/2008 con conseguente ricalcolo degli interessi secondo Giustizia e quindi applicando il tasso legale oppure il sostitutivo ex art 117 Tub (con il valore più favorevole tra quello dei 12 mesi precedenti il contratto e quello dei 12 mesi precedenti il calcolo) oppure in ulteriore subordine il solo spread;
2. accertare e dichiarare l'annullamento del contratto di mutuo con riferimento alla clausola di determinazione del tasso di interesse poiché frutto della condotta dolosa serbata dall' avendo CP_4 taciuto che l'Euribor dalla stessa proposto fosse un indice non oggettivo, non di mercato e manipolabile da un solo Istituto;
3. accertare e dichiarare che le parti del contratto di mutuo per cui è causa sono incorse in errore essenziale e bilaterale riguardo l'apposizione della clausola di rinvio per la determinazione del tasso all'indice Euribor, e solo in via subordinata accertare e dichiarare che l'errore nel quale è incorso il mutuatario era anche riconoscibile da parte del mutuante il quale pur conoscendo la mancanza di oggettività ed affidabilità (anche per non essere legato alle transazioni effettive del mercato interbancario europeo e per essere manipolabile anche da un solo Istituto) del tasso Euribor lo ha taciuto al momento della stipula del contratto;
4. in base all'accoglimento delle domande che precedono accertare e dichiarare le somme dovute dalla mutuataria applicando le sole condizioni validamente pattuite, con condanna della mutuante alla restituzione delle somme indebitamente pagate.
Con vittoria di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore dell'Avv. Andrea Sorgentone quale antistatario.
PER PARTE APPELLATA:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, in via principale, respingere l'appello dei signori e, per l'effetto, confermare integralmente la Pt_1
sentenza del Tribunale di Torino n. 1810 del 28.4.2023;
pagina 2 di 13 in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento del gravame avversario, in via preliminare, dichiarare prescritte e pertanto respingere, per le ragioni esposte in narrativa, le domande di annullamento per dolo e per errore svolte dalle controparti;
in via principale, respingere come inammissibili e/o infondate tutte le domande avversarie, per le ragioni esposte in narrativa, mandando assolta l'esponente da ogni pretesa.
Con vittoria di onorari, diritti e spese di giudizio, oltre a IVA, CPA e rimborso forfettario, per entrambi i gradi di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione notificato il 16.7.2019, e hanno convenuto in Parte_1 Parte_2
giudizio chiedendo di dichiarare la nullità parziale (o in subordine totale) del Controparte_1
contratto di mutuo ipotecario stipulato tra le parti in data 16.11.2004, perché prevedeva un tasso variabile ancorato all'indice Euribor, allegando che: l'Euribor non era un idoneo parametro di riferimento perché non era rappresentativo di un effettivo mercato sottostante ed era manipolabile dalle banche facenti parte del panel di formazione dell'indice; difettava quindi di oggettività e affidabilità e la clausola contrattuale era nulla per indeterminatezza;
erano erronee le quotazioni pubblicate dagli organi deputati al calcolo dell'Euribor nel periodo dal 29.9.2005 al 30.5.2008, come accertato nelle decisioni della Commissione Europea del 4.12.2013 e del 7.12.2016; hanno chiesto altresì di dichiarare l'annullamento parziale, o in subordine totale, del contratto, deducendo sia il dolo della banca per aver taciuto la natura non oggettiva e manipolabile dell'Euribor, sia l'errore essenziale e bilaterale in cui erano incorse le parti o altrimenti l'errore essenziale del mutuatario riconoscibile da controparte;
con ricalcolo degli interessi applicando il tasso ex artt. 117 TUB o 1224 c.c. e condanna di controparte a restituire le somme indebitamente pagate.
costituendosi, ha preliminarmente eccepito la prescrizione della domanda Controparte_1
restitutoria per il periodo antecedente al 16.7.2009 e la prescrizione della domanda di annullamento;
nel merito ha contestato la fondatezza delle domande, eccependo che l'Euribor era un dato oggettivo, rilevato e pubblicato da agenzia terza, e che la convenuta non aveva partecipato alla presunta manipolazione dell'Euribor sanzionata dalla Commissione Europea.
Con la memoria ex art. 183 comma 6 n.1 c.p.c., gli attori hanno proposto domanda di nullità anche per contrarietà all'art. 101 TFUE.
Il Tribunale di Torino, con sentenza n. 1810/2023 pubblicata il 28.4.2023, ha:
pagina 3 di 13 -dichiarato la prescrizione dell'azione di annullamento per vizi del consenso, osservando che l'atto di citazione era stato notificato dopo che erano decorsi ben più di cinque anni dalla data in cui l'errore o il dolo avrebbero dovuto essere scoperti, posto che la natura dell'indice Euribor e le relative modalità di calcolo erano pubbliche e accessibili anche al semplice consumatore sin dal momento della stipulazione del contratto;
e che anche la decisione della Commissione Europea C(2013) 8512 del 4 dicembre 2013, richiamata dagli attori, si collocava anteriormente al quinquennio dall'introduzione del giudizio, sicché anche ove si volesse fare riferimento alla data di pubblicazione di tale provvedimento per fissare il momento in cui dolo ed errore sarebbero divenuti riconoscibili, la domanda risulterebbe comunque prescritta;
-respinto nel merito la domanda di nullità, rilevando che gli attori sostenevano la nullità per indeterminatezza dell'oggetto ex artt. 1418 comma 2 e 1346 c.c. e la nullità per contrarietà all'art. 101
TFUE, ipotesi quest'ultima dedotta tardivamente solo con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., ed evidenziando che: non era in discussione un parametro di riferimento errato o indeterminato, poiché le modalità di rilevazione erano state rispettate e il tasso era stato applicato nella sua precisa determinazione;
l'Euribor era un tasso univoco, pubblicato su ogni mezzo d'informazione specializzato e non, quindi accessibile a tutti;
la determinazione concreta, sulla scorta dei dati forniti dalle banche, era demandata ad un soggetto terzo ed estraneo alle logiche dei vari istituti;
anche potendosi ammettersi che l'Euribor, parametro utilizzato a livello normativo, non fosse effettivamente rappresentativo del mercato come affermato, si trattava di un tasso conoscibile dalla generalità dei consociati e i relativi criteri di determinazione erano stabiliti in modo oggettivo;
non si poteva quindi affermare che il tasso negoziato dai signori con il mutuo del 2004 fosse indeterminato e Pt_1
indeterminabile, quindi pattuito con modalità che comportavano la nullità del contratto;
l'art. 101
TFUE sanzionava con la nullità gli accordi lesivi della concorrenza, ma non sussisteva alcun rapporto di logica dipendenza tra tale previsione e ogni singolo contratto, tale da giustificare una declaratoria di nullità delle clausole contrattuali che discendevano dall'applicazione dell'indice Euribor, seppure potesse affermarsi che tale indice era stato alterato;
al più quanto emerso dalle decisioni della
Commissione Europea 4.12.2013 e 7.12.2016 avrebbe potuto dar luogo a una responsabilità extracontrattuale in capo a chi aveva posto in essere condotte manipolatorie e anticoncorrenziali, qualora fosse provato che il singolo mutuatario abbia subito un pregiudizio economico effettivo;
nessuna domanda in termini risarcitori era stata promossa, né vi era prova di un danno ascrivibile alla convenuta, peraltro non coinvolta nel cartello sanzionato dalla Commissione;
-ritenuto infondata nel merito la domanda di annullamento per dolo o errore, pur prescritta, evidenziando che: quanto al dolo, la circostanza che la banca non avesse prospettato al mutuatario che pagina 4 di 13 l'Euribor non costituiva un tasso rappresentativo del mercato interbancario ed era passibile di manipolazioni, che peraltro la banca non aveva perpetrato, non costituiva omissione rilevante ad integrare l'invalidità, che doveva strutturarsi attraverso una condotta connotata da raggiri e inganni destinati a trarre in errore il contraente, senza i quali quest'ultimo non avrebbe concluso il contratto;
la semplice reticenza silenzio sul punto in questione non appariva quindi rilevante, né i mutuatari avevano offerto elementi da cui desumere che, se a conoscenza della natura dell'Euribor, avrebbero concluso ad altre condizioni;
non vi era poi prova che la banca avesse partecipato a condotte manipolative e che nel caso di specie vi fossero state variazioni significative dei tassi e un loro rialzo in danno dei mutuatari;
quanto all'errore in cui sarebbero incorse le parti, che la convenuta nega, la questione atteneva al valore complessivo del contratto concluso, nella misura in cui l'interesse stabilito riguardava il corrispettivo pattuito a favore della banca, escludendo che lo stesso potesse essere ritenuto essenziale in quanto declinante piuttosto verso la valutazione di convenienza economica dell'affare.
Il Tribunale ha quindi condannato gli attori al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta.
Con atto di citazione in appello, e hanno impugnato la sentenza del Parte_1 Parte_2
Tribunale, chiedendone la riforma per i motivi di seguito illustrati e formulando le conclusioni sopra riportate.
costituendosi, ha chiesto di rigettare l'appello e di confermare la sentenza, Controparte_1
formulando le conclusioni sopra riportate.
II. L'appello è articolato in due motivi di gravame.
Con il primo motivo - “azione di annullamento decorso del termine di prescrizione” - gli appellanti censurano la sentenza per avere ritenuto prescritta l'azione di annullamento, allegando che: il vizio del consenso è ravvisabile nel fatto che i clienti hanno stipulato il contratto con previsione di un tasso variabile ancorato all'indice Euribor, sull'assunto che quest'ultimo fosse un parametro oggettivo ed estraneo ad ingerenze, anche potenziali, dell'istituto di credito;
l'effettiva conoscenza della manipolazione dell'indice, e quindi la possibilità per il cliente di agire per far valere i propri diritti, deve essere ravvisata non nella data di emissione della decisione del 7.12.2013, ma nella data in cui la stessa è stata resa pubblica ed accessibile alle parti, ovvero il 30.6.2017, avendo i signori Pt_1
evidenziato le difficoltà riscontrate per ottenere copia ancorché confidenziale della decisione;
al momento della notifica dell'atto di citazione, del 16.7.2019, il termine di prescrizione non era ancora decorso.
pagina 5 di 13 L'appellata eccepisce l'inammissibilità del motivo, non essendo stati specificamente censurati i passaggi della sentenza in cui il Tribunale ha accertato l'infondatezza nel merito della domanda di annullamento del contratto per dolo o errore;
ne eccepisce altresì l'infondatezza, richiamando il contenuto della sentenza impugnata.
Il motivo presenta il profilo di inammissibilità rilevato dall'appellata, in quanto parte appellante non ha svolto specifica e argomentata censura avverso la parte della sentenza che ha rigettato nel merito la domanda di annullamento del contratto, per assenza di dolo e di errore;
infatti, pur essendo anche tale parte di sentenza stata riprodotta come parte impugnata, non viene svolto alcuno specifico argomento volto a confutare gli argomenti svolti dal Tribunale sul punto (pagine 6 e 7 della sentenza); pertanto, anche ove venisse accolto il motivo di appello e ritenuta non prescritta la domanda di annullamento, la stessa non potrebbe essere esaminata e accolta nel merito, con conseguente mancanza di interesse ad impugnare di parte appellante.
Il motivo è anche infondato poiché, come correttamente rilevato dal Tribunale: ai sensi dell'art. 1442
c.c. l'azione di annullamento per vizi del consenso si prescrive in cinque anni e tale termine decorre dal giorno in cui è stato scoperto l'errore o il dolo;
la giurisprudenza è unanime nell'affermare che, ove sia trascorso un termine superiore ai cinque anni dalla conclusione del contratto, è onere dell'attore fornire la prova che l'asserito vizio sia cessato da meno di cinque anni;
nel caso di specie il contratto è del
2004 e l'azione è stata introdotta nel 2019; gli attori non hanno fornito prova che i vizi del consenso siano cessati da meno di cinque anni, limitandosi a rappresentare varie circostanze di fatto;
nell'atto di citazione affermano di avere saputo cosa è l'Euribor solo dopo essersi rivolti ad un avvocato specializzato in diritto bancario, ma si tratterebbe comunque di un fatto da imputare unicamente alla loro negligenza;
va invece rilevato che la natura dell'indice Euribor e le relative modalità di calcolo sono pubbliche e accessibili anche a chi non operi nel settore, come il semplice consumatore.
La circostanza che solo con la decisione della Commissione Europea del 2013 sia emersa la manipolazione dell'Euribor non incide sulla decorrenza del termine prescrizionale, poiché ciò che rileva
è la conoscibilità del meccanismo di formazione del tasso, che era pubblico e verificabile sin dall'origine. Anche qualora si volesse fare riferimento alle notizie circa l'accertamento dell'esistenza del cartello tra banche e della manipolazione dell'Euribor da parte della Commissione Europea, per fissare il momento in cui dolo ed errore sono divenuti riconoscibili, l'atto di citazione del 16.7.2019 risulterebbe comunque tardivo rispetto al quinquennio, in quanto gli stessi sig.ri nell'atto di Pt_1
citazione di primo grado hanno esposto che in data 4.12.2013 la Commissione Europea, con nota pubblicata nel suo sito, ha comunicato di aver sanzionato quattro banche per aver partecipato ad un pagina 6 di 13 cartello avente ad oggetto la fissazione dei tassi in euro che mirava a distorcere e manipolare il procedimento di fissazione del prezzo di specifici componenti dei derivati in relazione al tasso di riferimento Euribor, tanto che il vice presidente della Autorità Antitrust Europea ha dichiarato sia avvenuta una manipolazione dei parametri di riferimento (doc. 20); la data in cui in primo grado i signori hanno allegato essere stata resa pubblica la notizia è pertanto il 4.12.2013, a prescindere Pt_1
dalla richiesta di accesso ai documenti del 2016 e alle relative risposte prodotte come docc. 23, 24, 25.
Con il secondo motivo - “Sull'indice Euribor e sul suo valido richiamo in contratto per la determinazione degli interessi, anche per il periodo oggetto di accertamento nelle decisioni della
Commissione Europea”- gli appellanti lamentano che erroneamente il Tribunale ha ritenuto che l'indice
Euribor sia un parametro univoco, accessibile a tutti, e che non vi sia alcun collegamento tra le decisioni emesse in sede europea nel 2013 e nel 2016 e il singolo contratto, e allegano che: l'Euribor è un tasso critico, quotato da un esiguo gruppo di banche, e non rappresenta adeguatamente le banche europee;
una singola banca può manipolare il tasso finale;
l'Euribor non è espressione di un mercato interbancario perché è un tasso arbitrario, potestativo e diverso rispetto a quello applicato nelle transazioni effettive;
le quotazioni Euribor dal 29.9.2005 al 30.5.2008 sono state manipolate e sette banche facenti parte del panel sono state sanzionate dalla Commissione Antitrust della Comunità
Europea con le decisioni del 4.12.2013 e del 7.12.2016; le suddette quotazioni sono nulle ex art. 101
TFUE e L. 287/1990; le stesse incidono nella sfera soggettiva di terzi, che sono pienamente legittimati a verificare se il loro contratto è correttamente integrato dal dato esterno Euribor al quale fa riferimento;
infatti, i divieti sanciti dagli artt. 101 e 102 TFUE sono atti a produrre effetti nei rapporti tra i singoli ed attribuiscono a questi direttamente dei diritti che i giudici interni devono tutelare, come previsto dall'art. 6 del Reg. CE del Consiglio n. 1/2003; Cass. S.U. 41994/2021 ha chiarito che la legittimazione attiva all'esercizio dell'azione di nullità e di risarcimento del danno prevista dall'art. 33
L. 287/1990 spetta non solo agli imprenditori, ma anche ai consumatori, che possono far valere i propri diritti sia in termini di risarcimento del danno nei confronti di chi ha realizzato la condotta vietata, sia citando in giudizio la propria controparte contrattuale al fine di farne valere la nullità nella misura in cui abbia effetti nel contratto concluso tra le parti;
ne discende la nullità parziale del contratto ex artt.
1346 e 1418 c.c..
L'appellata eccepisce l'infondatezza del motivo, evidenziando che: la deduzione di controparte secondo cui la clausola di riferimento all'Euribor dovrebbe ritenersi affetta da nullità poiché l'Euribor sarebbe parametro astrattamente manipolabile dalle banche facenti parte del panel, è priva di fondamento,
pagina 7 di 13 poiché tale ipotetica facoltà è del tutto inidonea a privare di validità il parametro in questione, non venendo meno la sua natura oggettiva;
anche l'identificabilità e l'univocità non verrebbero meno per l'asserita inesistenza di un mercato sottostante, infatti ciò che conta è che il parametro sia individuabile e questo è garantito dalla sua rilevazione ad opera di un organismo terzo e dalla pubblicazione quotidiana sulla stampa di settore;
inoltre la validità del riferimento al tasso Euribor è stata confermata da tutti gli altri Tribunali che si sono trovati ad affrontare la questione della presunta nullità; quanto alla pretesa erroneità dei tassi applicati nel periodo 29.9.2005-30.5.2008, è pacifico che Controparte_1 non sia stata in alcun modo parte della (presunta) manipolazione dell'Euribor sanzionata dalla
Commissione; e in ogni caso nessun errore e nessuna invalidità/irregolarità possono essere riscontrati nella determinazione delle rate, anche per il periodo 2005-2008 poiché il contratto di mutuo impone semplicemente che la parte variabile del tasso d'interesse sia parametrata al valore pubblicato dell'Euribor, quindi ad un dato oggettivo che resta tale a prescindere dalle modalità con cui si è arrivati alla sua determinazione;
l'invocazione da parte degli appellanti dell'art. 101 TFUE è inammissibile, non essendo stato impugnato e contestato specificamente il capo della sentenza che ha ritenuto tale eccezione tardiva, ed essendo divenuta definitiva la sentenza di primo grado sul punto;
l'invocazione è inoltre infondata;
e anche se per il periodo 2005-2008 il tasso Euribor dovesse ritenersi non utilizzabile in quanto non correttamente rilevato, le conseguenze non sarebbero quelle prospettate da parte appellante, prevedendo espressamente l'art. 4 del contrato un tasso alternativo, in base al quale gli interessi devono essere determinati nel caso di inutilizzabilità dell'Euribor.
Preliminarmente si rileva che si è formato giudicato interno relativamente alla tardività della domanda di nullità per violazione dell'art. 101 TFUE. Il Tribunale ha infatti ritenuto tale domanda introdotta tardivamente con la memoria ex art. 183 comma 1 c.p.c. e la statuizione non è stata oggetto di specifica censura in appello.
La domanda formulata nelle conclusioni dagli appellanti, di dichiarare la nullità ex art. 101 TUEF anche a seguito di rilievo d'ufficio, è inammissibile;
la stessa (“accertare e dichiarare la nullità degli accordi già sanzionati dalla Commissione Antitrust della CE con le decisioni del 4/12/2013 e del
7/12/2016 nonché la nullità delle quotazioni inviate dalle banche sanzionate dalla CE con le decisioni del 4/12/2013 e del 7/12/2016 per contrarietà all'art. 101 TUEF e alla legge 287/1990 ed in ogni caso la nullità ed iniquità della quotazioni finali dell'Euribor così come pubblicate dagli organi deputati al suo calcolo e riportate sui quotidiani economici/fiscali quali ad esempio “ ”,“Milano CP_3
Finanza” e “Italia Oggi” e similari dal 29 settembre 2005 al 30 maggio 2008, nonché la nullità parziale ex artt. 1346 e 1418 cc dell'atto di mutuo per cui è causa, quale contratto a valle dell'intesa
pagina 8 di 13 vietata”) è proposta nelle conclusioni senza alcuna argomentazione nel corpo dell'atto e quindi senza illustrare le ragioni per cui si ritiene che la questione potrebbe essere rilevata d'ufficio.
La questione non potrebbe comunque essere sollevata d'ufficio dal giudice, avendo parte attrice in primo grado specificamente precisato, nell'atto di citazione, di non svolgere un'azione di accertamento della violazione della normativa antitrust, ma solo un'azione volta a contestare la determinabilità del tasso contrattuale, in quanto ancorato ad un parametro nullo perché oggetto di manipolazione anticoncorrenziale;
la stessa parte attrice ha ribadito negli atti successivi di non voler chiedere l'accertamento della nullità del mutuo come diretta conseguenza della violazione dell'art. 101 TFUE, ma di sostenere l'invalidità dell'indice di riferimento esterno a cui è ancorato il tasso contrattuale.
Gli appellanti hanno chiesto la sospensione del presente giudizio in attesa delle pronunce delle Sezioni
Unite della Cassazione e della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
Tale istanza deve essere respinta per difetto dei presupposti normativi richiesti.
La sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c. può essere disposta esclusivamente quando la decisione dipenda dalla risoluzione di una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa, con efficacia di giudicato. Come chiarito da Cass. civ. 1139/2025 “la pendenza di un giudizio dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea o alla Corte Costituzionale, così come l'esistenza di contrasti giurisprudenziali su questioni analoghe, non costituisce presupposto idoneo a giustificare la sospensione necessaria del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in quanto difetta il requisito della pregiudizialità in senso tecnico richiesto dalla norma”.
La pregiudizialità in senso tecnico sussiste infatti solo quando tra due cause pendenti vi sia un nesso di dipendenza giuridica tale per cui la definizione di una costituisce l'indispensabile antecedente logico- giuridico dell'altra, con efficacia di giudicato. Nel caso di specie, le questioni rimesse alle Sezioni
Unite e alla Corte di Giustizia UE, pur presentando profili di interesse generale, non determinano un rapporto di pregiudizialità necessaria rispetto alla presente controversia.
Inoltre, come osservato da Cass. civ. 25882/2010, “la sospensione necessaria del processo può essere disposta esclusivamente quando la decisione del medesimo dipenda dall'esito di altra causa nel senso che questa abbia portata pregiudiziale in senso stretto, ossia vincolante con efficacia di giudicato all'interno della causa pregiudicata”. Tale requisito non sussiste rispetto alle pronunce delle Corti superiori su questioni di principio, che non hanno efficacia diretta e vincolante sulla risoluzione del caso concreto.
La sospensione ex art. 295 c.p.c. rappresenta infatti un istituto di carattere eccezionale che, incidendo sul diritto costituzionalmente garantito alla ragionevole durata del processo, può essere disposta solo in pagina 9 di 13 presenza dei presupposti tassativamente previsti dalla legge, tra i quali non rientra la mera pendenza di questioni analoghe dinanzi ad altre giurisdizioni.
La presente controversia può e deve essere definita sulla base dei principi già consolidati dalla giurisprudenza di legittimità, senza necessità di attendere ulteriori chiarimenti interpretativi che, per quanto autorevoli, non incidono sui presupposti sostanziali e processuali della fattispecie concreta.
Oggetto del contendere è la validità della clausola contrattuale che fa riferimento all'Euribor per la determinazione degli interessi variabili nel contratto di mutuo (stipulato tra le parti in data 16.11.2024, avente ad oggetto la somma di € 120.000,00 da restituirsi in 20 anni).
La questione deve essere esaminata alla luce della più recente evoluzione giurisprudenziale che ha chiarito i principi applicabili (rinviando ex art. 118 disp. att. c.p.c. al precedente di questa stessa sezione, sentenza n. 736/2025 pubblicata in data 11.9.2025).
Sotto il profilo della determinabilità dell'oggetto ex art. 1346 c.c., la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato la validità della determinazione del tasso di interesse per relationem mediante rinvio a parametri esterni, purché questi siano determinati o determinabili sulla base di criteri oggettivamente indicati.
L'Euribor soddisfa tale requisito essendo un tasso ufficialmente rilevato e pubblicato secondo una metodologia predefinita e verificabile;
si richiama anche il precedente di questa sezione, sentenza n.1198/2023 prodotta in giudizio dall'appellata; così Cass. civ. 12007/2024 ha evidenziato che “Non vi
è dubbio che il mero riferimento, in un contratto, al parametro dell'Euribor, sull'intuitivo sottinteso presupposto che esso sia correttamente determinato e, quindi, non alterato in modo illecito, sia del tutto legittimo” e “ nelle ipotesi in esame, il concreto assetto di autoregolamentazione degli interessi delle parti è integrato, secondo la loro stessa volontà, dal riferimento ad un parametro esterno, non del tutto casuale e non totalmente aleatorio, ma di cui è noto il meccanismo ordinario di determinazione che, in tal modo, assume la natura di un vero e proprio presupposto del regolamento contrattuale, in quanto idoneo a individuare l'oggetto della clausola di determinazione del corrispettivo (o quello di una penale), benché non ne sia prevedibile ex ante il risultato finale concreto. Si tratta di una clausola certamente valida, sotto il profilo della regolare formazione della volontà negoziale e della liceità, possibilità e determinabilità dell'oggetto del contratto”; parimenti Cass. civ. 19900/2024 ha osservato che “la indicazione dei tassi di interesse convenuti nei contratti di finanziamento mediante rinvio a parametri, quali l'Euribor, elaborati da istituzioni sovranazionali e di agevole individuazione e accessibilità, è conforme al principio della determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto ex art. 1346 cod. civ. In questi casi, le parti si limitano a richiamare, volendo guardare pagina 10 di 13 realisticamente al tema, non già la complessa formula di calcolo dell'Euribor…bensì un fatto esterno al contratto che è assunto nel regolamento negoziale nella sua oggettività, per come risultante dal dato numerico ufficiale che ne esprime il significato, ossia il suo valore”.
Sono quindi infondate le allegazioni di parte appellante in ordine alla nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto al momento della sua stipulazione, per le caratteristiche dell'Euribor
(asseritamente difettante di affidabilità e oggettività, non rappresentativo di un effettivo mercato sottostante e manipolabile dalle banche facenti parte del panel di formazione).
Quanto alla validità dei contratti indicizzati all'Euribor nel periodo dell'intesa restrittiva della concorrenza accertata, dal 29.9.2005 al 30.5.2008, dalla Commissione dell'Unione Europea con decisioni del 4.12.2013 e del 7.12.2016, si rileva che la Corte di Cassazione con la pronuncia
12007/2024 ha stabilito che “le clausole dei contratti di mutuo che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, possono ritenersi viziate da parziale nullità
(originaria o sopravvenuta), per l'impossibilità anche solo temporanea di determinazione del loro oggetto, ove sia provato che la determinazione dell'Euribor sia stata oggetto, per un certo periodo, di intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza”; tuttavia “è necessario che sia fornita la prova che quel parametro, almeno per un determinato periodo, sia stato oggettivamente, effettivamente e significativamente alterato in concreto, rispetto al meccanismo ordinario di determinazione presupposto dal contratto, in virtù delle condotte illecite dei terzi, al punto da non potere svolgere la funzione obbiettiva ad esso assegnata”.
Nel caso di specie, gli appellanti non hanno fornito la prova specifica dell'effettiva alterazione del parametro Euribor applicato al loro contratto. Come chiarito da Cass. civ. 19900/2024 “l'accertata intesa restrittiva era orientata alla riduzione dei flussi di cassa che i partecipanti avrebbero dovuto pagare a titolo degli EIRD o dall'aumento di quelli che dovevano ricevere a tale titolo, e ha dunque riguardato un mercato, quello degli EIRD, diverso da quello dei mutui a tasso variabile”.
Pertanto anche ravvisando una nullità nelle ipotesi individuate da Cass. 12007/2024 (nullità ritenuta non ravvisabile da Cass. 19900/2024, che a fronte del contrasto interpretativo ha chiesto di sottoporre la questione alle Sezioni Unite), nel caso in esame tale nullità non sussiste.
Quanto infine alla questione della qualificazione dei contratti di mutuo indicizzati all'Euribor come contratti “a valle” dell'intesa anticoncorrenziale, è vero che Cass. civ. S.U. 41994/2021 (invocata dagli appellanti) ha chiarito che “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante sono affetti da nullità parziale, limitatamente alle clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata”; tuttavia tale principio non può essere automaticamente esteso ai contratti di mutuo indicizzati all'Euribor; come precisato da Cass. civ.
pagina 11 di 13 12007/2024 “i contratti di mutuo contenenti clausole che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, stipulati da parti estranee ad eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il predetto indice, non possono, in mancanza della prova della conoscenza di tali intese e/o pratiche da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell'intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche, considerarsi contratti stipulati in "applicazione" delle suddette pratiche o intese;
pertanto, va esclusa la sussistenza della nullità delle specifiche clausole di tali contratti contenenti il riferimento all'Euribor, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 287 del 1990 e/o dell'art. 101
TFUE".
Nel caso concreto è pacifico che non abbia fatto parte del cartello sanzionato Controparte_1
dalla Commissione Europea, né è stata fornita prova della conoscenza dell'intesa da parte della banca o dell'intento di conformare il regolamento contrattuale al risultato delle pratiche anticoncorrenziali.
Alla luce delle considerazioni svolte, il motivo di appello risulta infondato, in quanto le clausole di riferimento all'Euribor non sono affette da nullità per indeterminatezza dell'oggetto, trattandosi di parametro oggettivo e determinabile;
il contratto di mutuo non può essere qualificato come contratto "a valle" dell'intesa anticoncorrenziale, mancando il necessario collegamento funzionale;
non è stata fornita la prova dell'effettiva alterazione del parametro Euribor applicato al contratto in questione.
III. Le spese di lite del presente giudizio d'appello seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte appellante.
Le stesse vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 e succ. mod., tenuto conto del valore di causa
(scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00) e dell'attività svolta (con esclusione della fase istruttoria), nell'importo liquidato in sentenza corrispondente ai valori medi;
oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA se dovuta.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando,
pagina 12 di 13 -rigetta l'appello proposto da e avverso la sentenza n. 1810/2023 del Parte_1 Parte_2
Tribunale di Torino pubblicata il 28.4.2023;
-condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali del giudizio d'appello a favore di parte appellata, che liquida in € 3.966,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese in misura del 15% dei compensi, CPA ed IVA se dovuta.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 26.9.2025 dalla Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello.
Il Consigliere Estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Dott.ssa Gabriella Ratti
pagina 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere relatore
Dott.ssa Eleonora M. Pappalettere Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in secondo grado al n. r.g. 769/2023 avente ad oggetto: contratto di mutuo promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati presso l'Avv. Andrea Sorgentone, che li C.F._2
rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE APPELLANTE
Contro
(C.F. P.I. ), in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
speciale Avv. , elettivamente domiciliata presso lo studio degli Avv.ti Gino Cavalli e Controparte_2
Massimiliano Bianchi, che la rappresentano e difendono per procura in atti;
PARTE APPELLATA
Udienza di rimessione della causa a decisione del 16.9.2025.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE:
Voglia l'Ecc.ma Corte adita,
pagina 1 di 13 1. Anche d'ufficio, accertare e dichiarare la nullità degli accordi già sanzionati dalla Commissione
Antitrust della CE con le decisioni del 4/12/2013 e del 7/12/2016 nonché la nullità delle quotazioni inviate dalle banche sanzionate dalla CE con le decisioni del 4/12/2013 e del 7/12/2016 per contrarietà all'art. 101 TUEF e alla legge 287/1990 ed in ogni caso la nullità ed iniquità della quotazioni finali dell'Euribor così come pubblicate dagli organi deputati al suo calcolo e riportate sui quotidiani economici/fiscali quali ad esempio “ ”,“Milano Finanza” e “Italia Oggi” e similari dal 29 CP_3 settembre 2005 al 30 maggio 2008, nonché la nullità parziale ex artt. 1346 e 1418 cc dell'atto di mutuo per cui è causa, quale contratto a valle dell'intesa vietata, non potendosi calcolare il tasso di interesse da applicare per le rate che fanno riferimento ai tassi Euribor compresi tra il 29/9/2005 ed il 30/5/2008 con conseguente ricalcolo degli interessi secondo Giustizia e quindi applicando il tasso legale oppure il sostitutivo ex art 117 Tub (con il valore più favorevole tra quello dei 12 mesi precedenti il contratto e quello dei 12 mesi precedenti il calcolo) oppure in ulteriore subordine il solo spread;
2. accertare e dichiarare l'annullamento del contratto di mutuo con riferimento alla clausola di determinazione del tasso di interesse poiché frutto della condotta dolosa serbata dall' avendo CP_4 taciuto che l'Euribor dalla stessa proposto fosse un indice non oggettivo, non di mercato e manipolabile da un solo Istituto;
3. accertare e dichiarare che le parti del contratto di mutuo per cui è causa sono incorse in errore essenziale e bilaterale riguardo l'apposizione della clausola di rinvio per la determinazione del tasso all'indice Euribor, e solo in via subordinata accertare e dichiarare che l'errore nel quale è incorso il mutuatario era anche riconoscibile da parte del mutuante il quale pur conoscendo la mancanza di oggettività ed affidabilità (anche per non essere legato alle transazioni effettive del mercato interbancario europeo e per essere manipolabile anche da un solo Istituto) del tasso Euribor lo ha taciuto al momento della stipula del contratto;
4. in base all'accoglimento delle domande che precedono accertare e dichiarare le somme dovute dalla mutuataria applicando le sole condizioni validamente pattuite, con condanna della mutuante alla restituzione delle somme indebitamente pagate.
Con vittoria di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore dell'Avv. Andrea Sorgentone quale antistatario.
PER PARTE APPELLATA:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, in via principale, respingere l'appello dei signori e, per l'effetto, confermare integralmente la Pt_1
sentenza del Tribunale di Torino n. 1810 del 28.4.2023;
pagina 2 di 13 in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento del gravame avversario, in via preliminare, dichiarare prescritte e pertanto respingere, per le ragioni esposte in narrativa, le domande di annullamento per dolo e per errore svolte dalle controparti;
in via principale, respingere come inammissibili e/o infondate tutte le domande avversarie, per le ragioni esposte in narrativa, mandando assolta l'esponente da ogni pretesa.
Con vittoria di onorari, diritti e spese di giudizio, oltre a IVA, CPA e rimborso forfettario, per entrambi i gradi di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione notificato il 16.7.2019, e hanno convenuto in Parte_1 Parte_2
giudizio chiedendo di dichiarare la nullità parziale (o in subordine totale) del Controparte_1
contratto di mutuo ipotecario stipulato tra le parti in data 16.11.2004, perché prevedeva un tasso variabile ancorato all'indice Euribor, allegando che: l'Euribor non era un idoneo parametro di riferimento perché non era rappresentativo di un effettivo mercato sottostante ed era manipolabile dalle banche facenti parte del panel di formazione dell'indice; difettava quindi di oggettività e affidabilità e la clausola contrattuale era nulla per indeterminatezza;
erano erronee le quotazioni pubblicate dagli organi deputati al calcolo dell'Euribor nel periodo dal 29.9.2005 al 30.5.2008, come accertato nelle decisioni della Commissione Europea del 4.12.2013 e del 7.12.2016; hanno chiesto altresì di dichiarare l'annullamento parziale, o in subordine totale, del contratto, deducendo sia il dolo della banca per aver taciuto la natura non oggettiva e manipolabile dell'Euribor, sia l'errore essenziale e bilaterale in cui erano incorse le parti o altrimenti l'errore essenziale del mutuatario riconoscibile da controparte;
con ricalcolo degli interessi applicando il tasso ex artt. 117 TUB o 1224 c.c. e condanna di controparte a restituire le somme indebitamente pagate.
costituendosi, ha preliminarmente eccepito la prescrizione della domanda Controparte_1
restitutoria per il periodo antecedente al 16.7.2009 e la prescrizione della domanda di annullamento;
nel merito ha contestato la fondatezza delle domande, eccependo che l'Euribor era un dato oggettivo, rilevato e pubblicato da agenzia terza, e che la convenuta non aveva partecipato alla presunta manipolazione dell'Euribor sanzionata dalla Commissione Europea.
Con la memoria ex art. 183 comma 6 n.1 c.p.c., gli attori hanno proposto domanda di nullità anche per contrarietà all'art. 101 TFUE.
Il Tribunale di Torino, con sentenza n. 1810/2023 pubblicata il 28.4.2023, ha:
pagina 3 di 13 -dichiarato la prescrizione dell'azione di annullamento per vizi del consenso, osservando che l'atto di citazione era stato notificato dopo che erano decorsi ben più di cinque anni dalla data in cui l'errore o il dolo avrebbero dovuto essere scoperti, posto che la natura dell'indice Euribor e le relative modalità di calcolo erano pubbliche e accessibili anche al semplice consumatore sin dal momento della stipulazione del contratto;
e che anche la decisione della Commissione Europea C(2013) 8512 del 4 dicembre 2013, richiamata dagli attori, si collocava anteriormente al quinquennio dall'introduzione del giudizio, sicché anche ove si volesse fare riferimento alla data di pubblicazione di tale provvedimento per fissare il momento in cui dolo ed errore sarebbero divenuti riconoscibili, la domanda risulterebbe comunque prescritta;
-respinto nel merito la domanda di nullità, rilevando che gli attori sostenevano la nullità per indeterminatezza dell'oggetto ex artt. 1418 comma 2 e 1346 c.c. e la nullità per contrarietà all'art. 101
TFUE, ipotesi quest'ultima dedotta tardivamente solo con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., ed evidenziando che: non era in discussione un parametro di riferimento errato o indeterminato, poiché le modalità di rilevazione erano state rispettate e il tasso era stato applicato nella sua precisa determinazione;
l'Euribor era un tasso univoco, pubblicato su ogni mezzo d'informazione specializzato e non, quindi accessibile a tutti;
la determinazione concreta, sulla scorta dei dati forniti dalle banche, era demandata ad un soggetto terzo ed estraneo alle logiche dei vari istituti;
anche potendosi ammettersi che l'Euribor, parametro utilizzato a livello normativo, non fosse effettivamente rappresentativo del mercato come affermato, si trattava di un tasso conoscibile dalla generalità dei consociati e i relativi criteri di determinazione erano stabiliti in modo oggettivo;
non si poteva quindi affermare che il tasso negoziato dai signori con il mutuo del 2004 fosse indeterminato e Pt_1
indeterminabile, quindi pattuito con modalità che comportavano la nullità del contratto;
l'art. 101
TFUE sanzionava con la nullità gli accordi lesivi della concorrenza, ma non sussisteva alcun rapporto di logica dipendenza tra tale previsione e ogni singolo contratto, tale da giustificare una declaratoria di nullità delle clausole contrattuali che discendevano dall'applicazione dell'indice Euribor, seppure potesse affermarsi che tale indice era stato alterato;
al più quanto emerso dalle decisioni della
Commissione Europea 4.12.2013 e 7.12.2016 avrebbe potuto dar luogo a una responsabilità extracontrattuale in capo a chi aveva posto in essere condotte manipolatorie e anticoncorrenziali, qualora fosse provato che il singolo mutuatario abbia subito un pregiudizio economico effettivo;
nessuna domanda in termini risarcitori era stata promossa, né vi era prova di un danno ascrivibile alla convenuta, peraltro non coinvolta nel cartello sanzionato dalla Commissione;
-ritenuto infondata nel merito la domanda di annullamento per dolo o errore, pur prescritta, evidenziando che: quanto al dolo, la circostanza che la banca non avesse prospettato al mutuatario che pagina 4 di 13 l'Euribor non costituiva un tasso rappresentativo del mercato interbancario ed era passibile di manipolazioni, che peraltro la banca non aveva perpetrato, non costituiva omissione rilevante ad integrare l'invalidità, che doveva strutturarsi attraverso una condotta connotata da raggiri e inganni destinati a trarre in errore il contraente, senza i quali quest'ultimo non avrebbe concluso il contratto;
la semplice reticenza silenzio sul punto in questione non appariva quindi rilevante, né i mutuatari avevano offerto elementi da cui desumere che, se a conoscenza della natura dell'Euribor, avrebbero concluso ad altre condizioni;
non vi era poi prova che la banca avesse partecipato a condotte manipolative e che nel caso di specie vi fossero state variazioni significative dei tassi e un loro rialzo in danno dei mutuatari;
quanto all'errore in cui sarebbero incorse le parti, che la convenuta nega, la questione atteneva al valore complessivo del contratto concluso, nella misura in cui l'interesse stabilito riguardava il corrispettivo pattuito a favore della banca, escludendo che lo stesso potesse essere ritenuto essenziale in quanto declinante piuttosto verso la valutazione di convenienza economica dell'affare.
Il Tribunale ha quindi condannato gli attori al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta.
Con atto di citazione in appello, e hanno impugnato la sentenza del Parte_1 Parte_2
Tribunale, chiedendone la riforma per i motivi di seguito illustrati e formulando le conclusioni sopra riportate.
costituendosi, ha chiesto di rigettare l'appello e di confermare la sentenza, Controparte_1
formulando le conclusioni sopra riportate.
II. L'appello è articolato in due motivi di gravame.
Con il primo motivo - “azione di annullamento decorso del termine di prescrizione” - gli appellanti censurano la sentenza per avere ritenuto prescritta l'azione di annullamento, allegando che: il vizio del consenso è ravvisabile nel fatto che i clienti hanno stipulato il contratto con previsione di un tasso variabile ancorato all'indice Euribor, sull'assunto che quest'ultimo fosse un parametro oggettivo ed estraneo ad ingerenze, anche potenziali, dell'istituto di credito;
l'effettiva conoscenza della manipolazione dell'indice, e quindi la possibilità per il cliente di agire per far valere i propri diritti, deve essere ravvisata non nella data di emissione della decisione del 7.12.2013, ma nella data in cui la stessa è stata resa pubblica ed accessibile alle parti, ovvero il 30.6.2017, avendo i signori Pt_1
evidenziato le difficoltà riscontrate per ottenere copia ancorché confidenziale della decisione;
al momento della notifica dell'atto di citazione, del 16.7.2019, il termine di prescrizione non era ancora decorso.
pagina 5 di 13 L'appellata eccepisce l'inammissibilità del motivo, non essendo stati specificamente censurati i passaggi della sentenza in cui il Tribunale ha accertato l'infondatezza nel merito della domanda di annullamento del contratto per dolo o errore;
ne eccepisce altresì l'infondatezza, richiamando il contenuto della sentenza impugnata.
Il motivo presenta il profilo di inammissibilità rilevato dall'appellata, in quanto parte appellante non ha svolto specifica e argomentata censura avverso la parte della sentenza che ha rigettato nel merito la domanda di annullamento del contratto, per assenza di dolo e di errore;
infatti, pur essendo anche tale parte di sentenza stata riprodotta come parte impugnata, non viene svolto alcuno specifico argomento volto a confutare gli argomenti svolti dal Tribunale sul punto (pagine 6 e 7 della sentenza); pertanto, anche ove venisse accolto il motivo di appello e ritenuta non prescritta la domanda di annullamento, la stessa non potrebbe essere esaminata e accolta nel merito, con conseguente mancanza di interesse ad impugnare di parte appellante.
Il motivo è anche infondato poiché, come correttamente rilevato dal Tribunale: ai sensi dell'art. 1442
c.c. l'azione di annullamento per vizi del consenso si prescrive in cinque anni e tale termine decorre dal giorno in cui è stato scoperto l'errore o il dolo;
la giurisprudenza è unanime nell'affermare che, ove sia trascorso un termine superiore ai cinque anni dalla conclusione del contratto, è onere dell'attore fornire la prova che l'asserito vizio sia cessato da meno di cinque anni;
nel caso di specie il contratto è del
2004 e l'azione è stata introdotta nel 2019; gli attori non hanno fornito prova che i vizi del consenso siano cessati da meno di cinque anni, limitandosi a rappresentare varie circostanze di fatto;
nell'atto di citazione affermano di avere saputo cosa è l'Euribor solo dopo essersi rivolti ad un avvocato specializzato in diritto bancario, ma si tratterebbe comunque di un fatto da imputare unicamente alla loro negligenza;
va invece rilevato che la natura dell'indice Euribor e le relative modalità di calcolo sono pubbliche e accessibili anche a chi non operi nel settore, come il semplice consumatore.
La circostanza che solo con la decisione della Commissione Europea del 2013 sia emersa la manipolazione dell'Euribor non incide sulla decorrenza del termine prescrizionale, poiché ciò che rileva
è la conoscibilità del meccanismo di formazione del tasso, che era pubblico e verificabile sin dall'origine. Anche qualora si volesse fare riferimento alle notizie circa l'accertamento dell'esistenza del cartello tra banche e della manipolazione dell'Euribor da parte della Commissione Europea, per fissare il momento in cui dolo ed errore sono divenuti riconoscibili, l'atto di citazione del 16.7.2019 risulterebbe comunque tardivo rispetto al quinquennio, in quanto gli stessi sig.ri nell'atto di Pt_1
citazione di primo grado hanno esposto che in data 4.12.2013 la Commissione Europea, con nota pubblicata nel suo sito, ha comunicato di aver sanzionato quattro banche per aver partecipato ad un pagina 6 di 13 cartello avente ad oggetto la fissazione dei tassi in euro che mirava a distorcere e manipolare il procedimento di fissazione del prezzo di specifici componenti dei derivati in relazione al tasso di riferimento Euribor, tanto che il vice presidente della Autorità Antitrust Europea ha dichiarato sia avvenuta una manipolazione dei parametri di riferimento (doc. 20); la data in cui in primo grado i signori hanno allegato essere stata resa pubblica la notizia è pertanto il 4.12.2013, a prescindere Pt_1
dalla richiesta di accesso ai documenti del 2016 e alle relative risposte prodotte come docc. 23, 24, 25.
Con il secondo motivo - “Sull'indice Euribor e sul suo valido richiamo in contratto per la determinazione degli interessi, anche per il periodo oggetto di accertamento nelle decisioni della
Commissione Europea”- gli appellanti lamentano che erroneamente il Tribunale ha ritenuto che l'indice
Euribor sia un parametro univoco, accessibile a tutti, e che non vi sia alcun collegamento tra le decisioni emesse in sede europea nel 2013 e nel 2016 e il singolo contratto, e allegano che: l'Euribor è un tasso critico, quotato da un esiguo gruppo di banche, e non rappresenta adeguatamente le banche europee;
una singola banca può manipolare il tasso finale;
l'Euribor non è espressione di un mercato interbancario perché è un tasso arbitrario, potestativo e diverso rispetto a quello applicato nelle transazioni effettive;
le quotazioni Euribor dal 29.9.2005 al 30.5.2008 sono state manipolate e sette banche facenti parte del panel sono state sanzionate dalla Commissione Antitrust della Comunità
Europea con le decisioni del 4.12.2013 e del 7.12.2016; le suddette quotazioni sono nulle ex art. 101
TFUE e L. 287/1990; le stesse incidono nella sfera soggettiva di terzi, che sono pienamente legittimati a verificare se il loro contratto è correttamente integrato dal dato esterno Euribor al quale fa riferimento;
infatti, i divieti sanciti dagli artt. 101 e 102 TFUE sono atti a produrre effetti nei rapporti tra i singoli ed attribuiscono a questi direttamente dei diritti che i giudici interni devono tutelare, come previsto dall'art. 6 del Reg. CE del Consiglio n. 1/2003; Cass. S.U. 41994/2021 ha chiarito che la legittimazione attiva all'esercizio dell'azione di nullità e di risarcimento del danno prevista dall'art. 33
L. 287/1990 spetta non solo agli imprenditori, ma anche ai consumatori, che possono far valere i propri diritti sia in termini di risarcimento del danno nei confronti di chi ha realizzato la condotta vietata, sia citando in giudizio la propria controparte contrattuale al fine di farne valere la nullità nella misura in cui abbia effetti nel contratto concluso tra le parti;
ne discende la nullità parziale del contratto ex artt.
1346 e 1418 c.c..
L'appellata eccepisce l'infondatezza del motivo, evidenziando che: la deduzione di controparte secondo cui la clausola di riferimento all'Euribor dovrebbe ritenersi affetta da nullità poiché l'Euribor sarebbe parametro astrattamente manipolabile dalle banche facenti parte del panel, è priva di fondamento,
pagina 7 di 13 poiché tale ipotetica facoltà è del tutto inidonea a privare di validità il parametro in questione, non venendo meno la sua natura oggettiva;
anche l'identificabilità e l'univocità non verrebbero meno per l'asserita inesistenza di un mercato sottostante, infatti ciò che conta è che il parametro sia individuabile e questo è garantito dalla sua rilevazione ad opera di un organismo terzo e dalla pubblicazione quotidiana sulla stampa di settore;
inoltre la validità del riferimento al tasso Euribor è stata confermata da tutti gli altri Tribunali che si sono trovati ad affrontare la questione della presunta nullità; quanto alla pretesa erroneità dei tassi applicati nel periodo 29.9.2005-30.5.2008, è pacifico che Controparte_1 non sia stata in alcun modo parte della (presunta) manipolazione dell'Euribor sanzionata dalla
Commissione; e in ogni caso nessun errore e nessuna invalidità/irregolarità possono essere riscontrati nella determinazione delle rate, anche per il periodo 2005-2008 poiché il contratto di mutuo impone semplicemente che la parte variabile del tasso d'interesse sia parametrata al valore pubblicato dell'Euribor, quindi ad un dato oggettivo che resta tale a prescindere dalle modalità con cui si è arrivati alla sua determinazione;
l'invocazione da parte degli appellanti dell'art. 101 TFUE è inammissibile, non essendo stato impugnato e contestato specificamente il capo della sentenza che ha ritenuto tale eccezione tardiva, ed essendo divenuta definitiva la sentenza di primo grado sul punto;
l'invocazione è inoltre infondata;
e anche se per il periodo 2005-2008 il tasso Euribor dovesse ritenersi non utilizzabile in quanto non correttamente rilevato, le conseguenze non sarebbero quelle prospettate da parte appellante, prevedendo espressamente l'art. 4 del contrato un tasso alternativo, in base al quale gli interessi devono essere determinati nel caso di inutilizzabilità dell'Euribor.
Preliminarmente si rileva che si è formato giudicato interno relativamente alla tardività della domanda di nullità per violazione dell'art. 101 TFUE. Il Tribunale ha infatti ritenuto tale domanda introdotta tardivamente con la memoria ex art. 183 comma 1 c.p.c. e la statuizione non è stata oggetto di specifica censura in appello.
La domanda formulata nelle conclusioni dagli appellanti, di dichiarare la nullità ex art. 101 TUEF anche a seguito di rilievo d'ufficio, è inammissibile;
la stessa (“accertare e dichiarare la nullità degli accordi già sanzionati dalla Commissione Antitrust della CE con le decisioni del 4/12/2013 e del
7/12/2016 nonché la nullità delle quotazioni inviate dalle banche sanzionate dalla CE con le decisioni del 4/12/2013 e del 7/12/2016 per contrarietà all'art. 101 TUEF e alla legge 287/1990 ed in ogni caso la nullità ed iniquità della quotazioni finali dell'Euribor così come pubblicate dagli organi deputati al suo calcolo e riportate sui quotidiani economici/fiscali quali ad esempio “ ”,“Milano CP_3
Finanza” e “Italia Oggi” e similari dal 29 settembre 2005 al 30 maggio 2008, nonché la nullità parziale ex artt. 1346 e 1418 cc dell'atto di mutuo per cui è causa, quale contratto a valle dell'intesa
pagina 8 di 13 vietata”) è proposta nelle conclusioni senza alcuna argomentazione nel corpo dell'atto e quindi senza illustrare le ragioni per cui si ritiene che la questione potrebbe essere rilevata d'ufficio.
La questione non potrebbe comunque essere sollevata d'ufficio dal giudice, avendo parte attrice in primo grado specificamente precisato, nell'atto di citazione, di non svolgere un'azione di accertamento della violazione della normativa antitrust, ma solo un'azione volta a contestare la determinabilità del tasso contrattuale, in quanto ancorato ad un parametro nullo perché oggetto di manipolazione anticoncorrenziale;
la stessa parte attrice ha ribadito negli atti successivi di non voler chiedere l'accertamento della nullità del mutuo come diretta conseguenza della violazione dell'art. 101 TFUE, ma di sostenere l'invalidità dell'indice di riferimento esterno a cui è ancorato il tasso contrattuale.
Gli appellanti hanno chiesto la sospensione del presente giudizio in attesa delle pronunce delle Sezioni
Unite della Cassazione e della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
Tale istanza deve essere respinta per difetto dei presupposti normativi richiesti.
La sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c. può essere disposta esclusivamente quando la decisione dipenda dalla risoluzione di una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa, con efficacia di giudicato. Come chiarito da Cass. civ. 1139/2025 “la pendenza di un giudizio dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea o alla Corte Costituzionale, così come l'esistenza di contrasti giurisprudenziali su questioni analoghe, non costituisce presupposto idoneo a giustificare la sospensione necessaria del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in quanto difetta il requisito della pregiudizialità in senso tecnico richiesto dalla norma”.
La pregiudizialità in senso tecnico sussiste infatti solo quando tra due cause pendenti vi sia un nesso di dipendenza giuridica tale per cui la definizione di una costituisce l'indispensabile antecedente logico- giuridico dell'altra, con efficacia di giudicato. Nel caso di specie, le questioni rimesse alle Sezioni
Unite e alla Corte di Giustizia UE, pur presentando profili di interesse generale, non determinano un rapporto di pregiudizialità necessaria rispetto alla presente controversia.
Inoltre, come osservato da Cass. civ. 25882/2010, “la sospensione necessaria del processo può essere disposta esclusivamente quando la decisione del medesimo dipenda dall'esito di altra causa nel senso che questa abbia portata pregiudiziale in senso stretto, ossia vincolante con efficacia di giudicato all'interno della causa pregiudicata”. Tale requisito non sussiste rispetto alle pronunce delle Corti superiori su questioni di principio, che non hanno efficacia diretta e vincolante sulla risoluzione del caso concreto.
La sospensione ex art. 295 c.p.c. rappresenta infatti un istituto di carattere eccezionale che, incidendo sul diritto costituzionalmente garantito alla ragionevole durata del processo, può essere disposta solo in pagina 9 di 13 presenza dei presupposti tassativamente previsti dalla legge, tra i quali non rientra la mera pendenza di questioni analoghe dinanzi ad altre giurisdizioni.
La presente controversia può e deve essere definita sulla base dei principi già consolidati dalla giurisprudenza di legittimità, senza necessità di attendere ulteriori chiarimenti interpretativi che, per quanto autorevoli, non incidono sui presupposti sostanziali e processuali della fattispecie concreta.
Oggetto del contendere è la validità della clausola contrattuale che fa riferimento all'Euribor per la determinazione degli interessi variabili nel contratto di mutuo (stipulato tra le parti in data 16.11.2024, avente ad oggetto la somma di € 120.000,00 da restituirsi in 20 anni).
La questione deve essere esaminata alla luce della più recente evoluzione giurisprudenziale che ha chiarito i principi applicabili (rinviando ex art. 118 disp. att. c.p.c. al precedente di questa stessa sezione, sentenza n. 736/2025 pubblicata in data 11.9.2025).
Sotto il profilo della determinabilità dell'oggetto ex art. 1346 c.c., la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato la validità della determinazione del tasso di interesse per relationem mediante rinvio a parametri esterni, purché questi siano determinati o determinabili sulla base di criteri oggettivamente indicati.
L'Euribor soddisfa tale requisito essendo un tasso ufficialmente rilevato e pubblicato secondo una metodologia predefinita e verificabile;
si richiama anche il precedente di questa sezione, sentenza n.1198/2023 prodotta in giudizio dall'appellata; così Cass. civ. 12007/2024 ha evidenziato che “Non vi
è dubbio che il mero riferimento, in un contratto, al parametro dell'Euribor, sull'intuitivo sottinteso presupposto che esso sia correttamente determinato e, quindi, non alterato in modo illecito, sia del tutto legittimo” e “ nelle ipotesi in esame, il concreto assetto di autoregolamentazione degli interessi delle parti è integrato, secondo la loro stessa volontà, dal riferimento ad un parametro esterno, non del tutto casuale e non totalmente aleatorio, ma di cui è noto il meccanismo ordinario di determinazione che, in tal modo, assume la natura di un vero e proprio presupposto del regolamento contrattuale, in quanto idoneo a individuare l'oggetto della clausola di determinazione del corrispettivo (o quello di una penale), benché non ne sia prevedibile ex ante il risultato finale concreto. Si tratta di una clausola certamente valida, sotto il profilo della regolare formazione della volontà negoziale e della liceità, possibilità e determinabilità dell'oggetto del contratto”; parimenti Cass. civ. 19900/2024 ha osservato che “la indicazione dei tassi di interesse convenuti nei contratti di finanziamento mediante rinvio a parametri, quali l'Euribor, elaborati da istituzioni sovranazionali e di agevole individuazione e accessibilità, è conforme al principio della determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto ex art. 1346 cod. civ. In questi casi, le parti si limitano a richiamare, volendo guardare pagina 10 di 13 realisticamente al tema, non già la complessa formula di calcolo dell'Euribor…bensì un fatto esterno al contratto che è assunto nel regolamento negoziale nella sua oggettività, per come risultante dal dato numerico ufficiale che ne esprime il significato, ossia il suo valore”.
Sono quindi infondate le allegazioni di parte appellante in ordine alla nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto al momento della sua stipulazione, per le caratteristiche dell'Euribor
(asseritamente difettante di affidabilità e oggettività, non rappresentativo di un effettivo mercato sottostante e manipolabile dalle banche facenti parte del panel di formazione).
Quanto alla validità dei contratti indicizzati all'Euribor nel periodo dell'intesa restrittiva della concorrenza accertata, dal 29.9.2005 al 30.5.2008, dalla Commissione dell'Unione Europea con decisioni del 4.12.2013 e del 7.12.2016, si rileva che la Corte di Cassazione con la pronuncia
12007/2024 ha stabilito che “le clausole dei contratti di mutuo che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, possono ritenersi viziate da parziale nullità
(originaria o sopravvenuta), per l'impossibilità anche solo temporanea di determinazione del loro oggetto, ove sia provato che la determinazione dell'Euribor sia stata oggetto, per un certo periodo, di intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza”; tuttavia “è necessario che sia fornita la prova che quel parametro, almeno per un determinato periodo, sia stato oggettivamente, effettivamente e significativamente alterato in concreto, rispetto al meccanismo ordinario di determinazione presupposto dal contratto, in virtù delle condotte illecite dei terzi, al punto da non potere svolgere la funzione obbiettiva ad esso assegnata”.
Nel caso di specie, gli appellanti non hanno fornito la prova specifica dell'effettiva alterazione del parametro Euribor applicato al loro contratto. Come chiarito da Cass. civ. 19900/2024 “l'accertata intesa restrittiva era orientata alla riduzione dei flussi di cassa che i partecipanti avrebbero dovuto pagare a titolo degli EIRD o dall'aumento di quelli che dovevano ricevere a tale titolo, e ha dunque riguardato un mercato, quello degli EIRD, diverso da quello dei mutui a tasso variabile”.
Pertanto anche ravvisando una nullità nelle ipotesi individuate da Cass. 12007/2024 (nullità ritenuta non ravvisabile da Cass. 19900/2024, che a fronte del contrasto interpretativo ha chiesto di sottoporre la questione alle Sezioni Unite), nel caso in esame tale nullità non sussiste.
Quanto infine alla questione della qualificazione dei contratti di mutuo indicizzati all'Euribor come contratti “a valle” dell'intesa anticoncorrenziale, è vero che Cass. civ. S.U. 41994/2021 (invocata dagli appellanti) ha chiarito che “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante sono affetti da nullità parziale, limitatamente alle clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata”; tuttavia tale principio non può essere automaticamente esteso ai contratti di mutuo indicizzati all'Euribor; come precisato da Cass. civ.
pagina 11 di 13 12007/2024 “i contratti di mutuo contenenti clausole che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'Euribor, stipulati da parti estranee ad eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il predetto indice, non possono, in mancanza della prova della conoscenza di tali intese e/o pratiche da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell'intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche, considerarsi contratti stipulati in "applicazione" delle suddette pratiche o intese;
pertanto, va esclusa la sussistenza della nullità delle specifiche clausole di tali contratti contenenti il riferimento all'Euribor, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 287 del 1990 e/o dell'art. 101
TFUE".
Nel caso concreto è pacifico che non abbia fatto parte del cartello sanzionato Controparte_1
dalla Commissione Europea, né è stata fornita prova della conoscenza dell'intesa da parte della banca o dell'intento di conformare il regolamento contrattuale al risultato delle pratiche anticoncorrenziali.
Alla luce delle considerazioni svolte, il motivo di appello risulta infondato, in quanto le clausole di riferimento all'Euribor non sono affette da nullità per indeterminatezza dell'oggetto, trattandosi di parametro oggettivo e determinabile;
il contratto di mutuo non può essere qualificato come contratto "a valle" dell'intesa anticoncorrenziale, mancando il necessario collegamento funzionale;
non è stata fornita la prova dell'effettiva alterazione del parametro Euribor applicato al contratto in questione.
III. Le spese di lite del presente giudizio d'appello seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte appellante.
Le stesse vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 e succ. mod., tenuto conto del valore di causa
(scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00) e dell'attività svolta (con esclusione della fase istruttoria), nell'importo liquidato in sentenza corrispondente ai valori medi;
oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA se dovuta.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando,
pagina 12 di 13 -rigetta l'appello proposto da e avverso la sentenza n. 1810/2023 del Parte_1 Parte_2
Tribunale di Torino pubblicata il 28.4.2023;
-condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali del giudizio d'appello a favore di parte appellata, che liquida in € 3.966,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese in misura del 15% dei compensi, CPA ed IVA se dovuta.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 26.9.2025 dalla Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello.
Il Consigliere Estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Dott.ssa Gabriella Ratti
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