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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 29/10/2025, n. 865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 865 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, seconda sezione civile, composta dai
Signori Magistrati:
- Dott.ssa Vincenza Randazzo Presidente
- Dott. Giuseppe Minutoli Consigliere
- Dott. Carmelo Mazzeo Consigliere estensore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 775/2023 R.G. vertente tra
- , nata in [...] il [...] (Codice Fiscale Parte_1
, elettivamente domiciliata in Lipari via F. Mancuso C.F._1
12 nello studio dell'avvocato Alfio Ziino, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
- , nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 [...]
, rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Pajno (Pec: C.F._2
, giusta procura in atti, Email_1
elettivamente domiciliata presso il suddetto domicilio digitale del predetto difensore;
APPELLATA
Riservata la decisione, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., la Corte, riunita in camera di consiglio, ha osservato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 22 giugno 2023, il Giudice del Tribunale di Barcellona
Pozzo di Gotto rigettava la domanda di risarcimento dei danni asseritamente subiti da in conseguenza dei fatti illeciti commessi dalla Parte_1
, per i quali costei veniva riconosciuta penalmente responsabile con CP_1
sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto del 28 febbraio 2013,
con la quale veniva condannata ad una determinata pena per i reati di cui si
2 dirà ed anche al risarcimento del danno in favore della da CP_2
liquidarsi in separata sede (reati dichiarati prescritti con successiva sentenza della Corte di Appello).
proponeva appello illustrando un motivo di gravame. Parte_1
Si costituiva la che chiedeva il rigetto del gravame e, in via CP_1
subordinata, riproponeva l'eccezione riconvenzionale di compensazione,
opponendo l'esistenza di un debito della nei suoi confronti, Pt_1
derivante dall'omesso pagamento, fra l'altro, dei canoni relativi ad un contratto di locazione stipulato tra le parti, per il quale era stato emesso il relativo decreto ingiuntivo, per l'importo complessivo di euro 1.804,05,
dichiarato esecutivo.
Sul punto, posto che tale decreto non risulta essere stato opposto,
l'appellante non replicava.
Assegnati i termini di cui all'art. 352 c.p.c., il Consigliere Istruttore
riservava la decisione al collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia trae origine dal fatto che l'odierna appellante, cui l'appellata aveva concesso in locazione un immobile sito in Lipari, aveva scoperto che l'utenza elettrica dell'appartamento locato -di cui ella pagava il consumo-
3 era in comune con l'appartamento soprastante, per cui i relativi costi riguardavano entrambi gli immobili.
Proposta dalla la querela, il Tribunale penale -come detto- Pt_1
condannava la per i reati di truffa (commesso ai danni della società CP_1
elettrica e della stessa , danneggiamento e furto -poi dichiarati Pt_1
prescritti nel processo di appello-, nonché al risarcimento dei danni da liquidarsi da parte del Giudice civile.
Tale Giudice, con la sentenza impugnata, rigettava la domanda di risarcimento non essendo stata fornita la prova dell'asserito stress e della frustrazione causati alla dalla vicenda, mancando, anche a livello Pt_1
documentale, ogni indizio che dimostrasse la compromissione dello stato di salute della attrice.
Col motivo di gravame, si censura la sentenza appellata sostenendosi che, a fronte della completa esposizione dei fatti di causa, la dimostrazione in giudizio del lamentato danno potesse avvenire, fra l'altro, anche mediante il ricorso a prove presuntive.
Il motivo è fondato.
Occorre premettere che, secondo la giurisprudenza della Corte di
Cassazione, cui questa Corte intende uniformarsi, la sentenza del giudice
4 penale che, accertando l'esistenza del reato e la sua estinzione per prescrizione, abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio civile, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine alla "declaratoria iuris" di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità
dell'accertamento, in sede civile, dell'esistenza e della entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come
"potenzialmente" dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati (Cass. 8477/2020 e 4318/2019).
Come altresì chiarito dalle Sezioni Unite, per l'esistenza del diritto al risarcimento del danno può non bastare la condanna penale, in quanto non tutti i reati producono un danno, senza peraltro che possano essere rimessi in discussione, nel relativo giudizio civile o amministrativo, l'accertamento della sussistenza del fatto, la sua illiceità penale e la sua commissione da parte del condannato. Peraltro, l'accertamento dell'esistenza del danno, nei cosiddetti reati di danno, è implicita nell'accertamento del fatto-reato e pertanto non deve e non può formare oggetto di ulteriore accertamento, in
5 negativo o in positivo, in sede civile se non con riferimento al soggetto o ai soggetti che lo abbiano subito ed alla misura di esso (Cass. S.U. 4549/2010).
Applicando detti principi interpretativi al caso in esame, l'appellante aveva l'onere di provare entrambi i danni allegati, cioè quello patrimoniale,
derivante dal pagamento di somme non dovute per il consumo di energia elettrica, e quello morale da reato.
In ordine a quello patrimoniale si ritiene che tale prova non sia stata fornita, posto che, anche in sede di gravame, l'appellante si affida alla liquidazione equitativa del Giudice che, però, è subordinata alla condizione
-che, nella specie, non ricorre- che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile per la parte interessata provare il danno nel suo preciso ammontare (Cass. 10891/2013).
Ebbene, anche una semplice interlocuzione con l'ente fornitore dell'energia elettrica -che non risulta concretamente avvenuta- avrebbe consentito di acquisire gli elementi per calcolare le somme non dovute.
A diversa conclusione si ritiene di addivenire per il danno morale.
6 Individuato questo nella sofferenza soggettiva, nel turbamento e nel patema d'animo, il danno morale da reato, in quanto rientrante ex art.2059
c.c. nei casi tipici previsti dalla legge e, nello specifico, dall'art.185 c.p., non
è in re ipsa ma va dimostrato
Tale prova, tuttavia, può esser fornita anche in via presuntiva o indiziaria (in tal senso, ex multis, Cass. S.U. 26972/2008 e 24643/2021).
Ciò chiarito, in via generale, si condivide la tesi dell'appellante dell'esistenza, sulla base della specifica esposizione dei fatti, di elementi indiziari dimostrativi del danno morale nel senso su inteso.
Tali elementi, del tutto trascurati dal Giudice di primo grado, sono costituiti, nel delitto di truffa di cui la rimasta vittima, dalla natura Pt_1
dolosa del reato e dallo specifico artificio posto in essere dalla che CP_1
le concesse in locazione una abitazione -con l'usuale addebito alla locataria anche delle spese per i consumi dell'energia elettrica- nella quale, però, il contatore misurava i consumi non solo di quell'immobile ma di un altro occupato dalla figlia della proprietaria, col conseguente sconvolgimento emotivo e turbamento manifestatisi alla scoperta dell'imbroglio che,
conseguentemente, comportavano anche il prevedibile e definitivo
7 deteriorarsi del rapporto con la locatrice cui, in attesa del rimborso delle somme indebitamente pagate per il consumo dell'energia, non venne più
pagato il corrispettivo della locazione.
Questi sono, a parere di questa Corte, elementi tali da far presumere,
anche secondo massime di comune esperienza, l'insorgenza nell'appellante di sofferenza soggettiva, cioè del danno morale al cui risarcimento ha diritto ex artt.2059 c.c. e 185 c.p., causato anche dai patemi conseguenti ai procedimenti, penale e civile, che la videro coinvolta (arg. Cass. 8248/2024
e 4571/2023).
Per la sua liquidazione, stante la natura "immateriale" di tale danno,
non può che procedersi in via equitativa, ex art. 1226 c.c. e, all'uopo, anche tenendo conto della durata del comportamento fraudolento prima della scoperta della truffa (circa due anni), si ritiene congruo l'importo di euro
1.000,00 secondo valori monetari attuali, cioè già rivalutati dalla data di manifestazione del danno, da far coincidere con la data (13 gennaio 2009) in cui la ha avuto notizia dell'esistenza della manomissione, poiché in Pt_1
tale giorno si può dire conosciuta la truffa subita e che siano insorti il
8 turbamento ed il patema d'animo sfociati, poi, anche nella perdita della casa locata.
Il risarcimento del danno -come anticipato- è valutato all'attualità,
cioè è già comprensivo della rivalutazione.
La rivalutazione, infatti, è il mezzo di commisurazione attuale del
"valore perduto" dal soggetto danneggiato ed è diretta a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato ponendolo nella condizione in cui si sarebbe trovato se non fosse stato prodotto il danno (Cass. 7948/2020 e
15928/2009).
Dalla data della sentenza, trasformato il credito di valore in credito di valuta, all'appellante spettano, ai sensi degli artt. 1282 e 1284 c.c., gli interessi legali sulla somma rivalutata alla data della decisione, fino al soddisfo.
Ciò detto, la questione relativa all'esistenza di un controcredito, di importo -come anticipato- maggiore rispetto alla somma qui liquidata a titolo di risarcimento del danno, derivante dal richiamato contratto di locazione stipulato tra le parti, opposto in compensazione dalla controparte, costituisce eccezione (ritualmente riproposta in appello, ai sensi dell'art. 346 c.p.c.) in
9 senso stretto, proprio perchè riferita ad un rapporto obbligatorio -la locazione- diverso da quello che forma oggetto del presente giudizio (Cass.
28469/2020 e 6532/2006).
Ebbene, posto che, nel procedimento di primo grado, introdotto con ricorso, ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., l'eccezione di compensazione è stata proposta nella comparsa di costituzione depositata da parte resistente proprio il giorno fissato per l'udienza di comparizione, senza osservare, quindi, il previo termine all'uopo concesso dal Giudice, la è incorsa nella CP_1
relativa decadenza, prevista dal IV° comma della citata norma.
L'appello deve essere, pertanto, accolto e, in riforma della sentenza impugnata, deve essere condannata a pagare ad Controparte_1 Parte_1
la somma di euro 1.000, già rivalutata, oltre interessi legali dalla
[...]
presente sentenza fino al soddisfo.
Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto da nei confronti di , avverso la Parte_1 Controparte_1
10 sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto del 22 giugno 2023, ed in riforma della predetta sentenza, condanna a pagare ad Controparte_1
la somma di euro 1.000, già rivalutata, oltre interessi legali Parte_1
dalla data della presente sentenza fino al soddisfo.
Condanna la a pagare alla le spese dei due gradi del CP_1 Pt_1
giudizio che liquida, per il primo, in euro 662,00, per il secondo, in euro
673,00, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre spese generali liquidate nella misura del 15 %.
Messina, 16 ottobre 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Carmelo Mazzeo Dott.ssa Vincenza Randazzo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, seconda sezione civile, composta dai
Signori Magistrati:
- Dott.ssa Vincenza Randazzo Presidente
- Dott. Giuseppe Minutoli Consigliere
- Dott. Carmelo Mazzeo Consigliere estensore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 775/2023 R.G. vertente tra
- , nata in [...] il [...] (Codice Fiscale Parte_1
, elettivamente domiciliata in Lipari via F. Mancuso C.F._1
12 nello studio dell'avvocato Alfio Ziino, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
- , nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 [...]
, rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Pajno (Pec: C.F._2
, giusta procura in atti, Email_1
elettivamente domiciliata presso il suddetto domicilio digitale del predetto difensore;
APPELLATA
Riservata la decisione, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., la Corte, riunita in camera di consiglio, ha osservato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 22 giugno 2023, il Giudice del Tribunale di Barcellona
Pozzo di Gotto rigettava la domanda di risarcimento dei danni asseritamente subiti da in conseguenza dei fatti illeciti commessi dalla Parte_1
, per i quali costei veniva riconosciuta penalmente responsabile con CP_1
sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto del 28 febbraio 2013,
con la quale veniva condannata ad una determinata pena per i reati di cui si
2 dirà ed anche al risarcimento del danno in favore della da CP_2
liquidarsi in separata sede (reati dichiarati prescritti con successiva sentenza della Corte di Appello).
proponeva appello illustrando un motivo di gravame. Parte_1
Si costituiva la che chiedeva il rigetto del gravame e, in via CP_1
subordinata, riproponeva l'eccezione riconvenzionale di compensazione,
opponendo l'esistenza di un debito della nei suoi confronti, Pt_1
derivante dall'omesso pagamento, fra l'altro, dei canoni relativi ad un contratto di locazione stipulato tra le parti, per il quale era stato emesso il relativo decreto ingiuntivo, per l'importo complessivo di euro 1.804,05,
dichiarato esecutivo.
Sul punto, posto che tale decreto non risulta essere stato opposto,
l'appellante non replicava.
Assegnati i termini di cui all'art. 352 c.p.c., il Consigliere Istruttore
riservava la decisione al collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia trae origine dal fatto che l'odierna appellante, cui l'appellata aveva concesso in locazione un immobile sito in Lipari, aveva scoperto che l'utenza elettrica dell'appartamento locato -di cui ella pagava il consumo-
3 era in comune con l'appartamento soprastante, per cui i relativi costi riguardavano entrambi gli immobili.
Proposta dalla la querela, il Tribunale penale -come detto- Pt_1
condannava la per i reati di truffa (commesso ai danni della società CP_1
elettrica e della stessa , danneggiamento e furto -poi dichiarati Pt_1
prescritti nel processo di appello-, nonché al risarcimento dei danni da liquidarsi da parte del Giudice civile.
Tale Giudice, con la sentenza impugnata, rigettava la domanda di risarcimento non essendo stata fornita la prova dell'asserito stress e della frustrazione causati alla dalla vicenda, mancando, anche a livello Pt_1
documentale, ogni indizio che dimostrasse la compromissione dello stato di salute della attrice.
Col motivo di gravame, si censura la sentenza appellata sostenendosi che, a fronte della completa esposizione dei fatti di causa, la dimostrazione in giudizio del lamentato danno potesse avvenire, fra l'altro, anche mediante il ricorso a prove presuntive.
Il motivo è fondato.
Occorre premettere che, secondo la giurisprudenza della Corte di
Cassazione, cui questa Corte intende uniformarsi, la sentenza del giudice
4 penale che, accertando l'esistenza del reato e la sua estinzione per prescrizione, abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio civile, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine alla "declaratoria iuris" di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità
dell'accertamento, in sede civile, dell'esistenza e della entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come
"potenzialmente" dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati (Cass. 8477/2020 e 4318/2019).
Come altresì chiarito dalle Sezioni Unite, per l'esistenza del diritto al risarcimento del danno può non bastare la condanna penale, in quanto non tutti i reati producono un danno, senza peraltro che possano essere rimessi in discussione, nel relativo giudizio civile o amministrativo, l'accertamento della sussistenza del fatto, la sua illiceità penale e la sua commissione da parte del condannato. Peraltro, l'accertamento dell'esistenza del danno, nei cosiddetti reati di danno, è implicita nell'accertamento del fatto-reato e pertanto non deve e non può formare oggetto di ulteriore accertamento, in
5 negativo o in positivo, in sede civile se non con riferimento al soggetto o ai soggetti che lo abbiano subito ed alla misura di esso (Cass. S.U. 4549/2010).
Applicando detti principi interpretativi al caso in esame, l'appellante aveva l'onere di provare entrambi i danni allegati, cioè quello patrimoniale,
derivante dal pagamento di somme non dovute per il consumo di energia elettrica, e quello morale da reato.
In ordine a quello patrimoniale si ritiene che tale prova non sia stata fornita, posto che, anche in sede di gravame, l'appellante si affida alla liquidazione equitativa del Giudice che, però, è subordinata alla condizione
-che, nella specie, non ricorre- che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile per la parte interessata provare il danno nel suo preciso ammontare (Cass. 10891/2013).
Ebbene, anche una semplice interlocuzione con l'ente fornitore dell'energia elettrica -che non risulta concretamente avvenuta- avrebbe consentito di acquisire gli elementi per calcolare le somme non dovute.
A diversa conclusione si ritiene di addivenire per il danno morale.
6 Individuato questo nella sofferenza soggettiva, nel turbamento e nel patema d'animo, il danno morale da reato, in quanto rientrante ex art.2059
c.c. nei casi tipici previsti dalla legge e, nello specifico, dall'art.185 c.p., non
è in re ipsa ma va dimostrato
Tale prova, tuttavia, può esser fornita anche in via presuntiva o indiziaria (in tal senso, ex multis, Cass. S.U. 26972/2008 e 24643/2021).
Ciò chiarito, in via generale, si condivide la tesi dell'appellante dell'esistenza, sulla base della specifica esposizione dei fatti, di elementi indiziari dimostrativi del danno morale nel senso su inteso.
Tali elementi, del tutto trascurati dal Giudice di primo grado, sono costituiti, nel delitto di truffa di cui la rimasta vittima, dalla natura Pt_1
dolosa del reato e dallo specifico artificio posto in essere dalla che CP_1
le concesse in locazione una abitazione -con l'usuale addebito alla locataria anche delle spese per i consumi dell'energia elettrica- nella quale, però, il contatore misurava i consumi non solo di quell'immobile ma di un altro occupato dalla figlia della proprietaria, col conseguente sconvolgimento emotivo e turbamento manifestatisi alla scoperta dell'imbroglio che,
conseguentemente, comportavano anche il prevedibile e definitivo
7 deteriorarsi del rapporto con la locatrice cui, in attesa del rimborso delle somme indebitamente pagate per il consumo dell'energia, non venne più
pagato il corrispettivo della locazione.
Questi sono, a parere di questa Corte, elementi tali da far presumere,
anche secondo massime di comune esperienza, l'insorgenza nell'appellante di sofferenza soggettiva, cioè del danno morale al cui risarcimento ha diritto ex artt.2059 c.c. e 185 c.p., causato anche dai patemi conseguenti ai procedimenti, penale e civile, che la videro coinvolta (arg. Cass. 8248/2024
e 4571/2023).
Per la sua liquidazione, stante la natura "immateriale" di tale danno,
non può che procedersi in via equitativa, ex art. 1226 c.c. e, all'uopo, anche tenendo conto della durata del comportamento fraudolento prima della scoperta della truffa (circa due anni), si ritiene congruo l'importo di euro
1.000,00 secondo valori monetari attuali, cioè già rivalutati dalla data di manifestazione del danno, da far coincidere con la data (13 gennaio 2009) in cui la ha avuto notizia dell'esistenza della manomissione, poiché in Pt_1
tale giorno si può dire conosciuta la truffa subita e che siano insorti il
8 turbamento ed il patema d'animo sfociati, poi, anche nella perdita della casa locata.
Il risarcimento del danno -come anticipato- è valutato all'attualità,
cioè è già comprensivo della rivalutazione.
La rivalutazione, infatti, è il mezzo di commisurazione attuale del
"valore perduto" dal soggetto danneggiato ed è diretta a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato ponendolo nella condizione in cui si sarebbe trovato se non fosse stato prodotto il danno (Cass. 7948/2020 e
15928/2009).
Dalla data della sentenza, trasformato il credito di valore in credito di valuta, all'appellante spettano, ai sensi degli artt. 1282 e 1284 c.c., gli interessi legali sulla somma rivalutata alla data della decisione, fino al soddisfo.
Ciò detto, la questione relativa all'esistenza di un controcredito, di importo -come anticipato- maggiore rispetto alla somma qui liquidata a titolo di risarcimento del danno, derivante dal richiamato contratto di locazione stipulato tra le parti, opposto in compensazione dalla controparte, costituisce eccezione (ritualmente riproposta in appello, ai sensi dell'art. 346 c.p.c.) in
9 senso stretto, proprio perchè riferita ad un rapporto obbligatorio -la locazione- diverso da quello che forma oggetto del presente giudizio (Cass.
28469/2020 e 6532/2006).
Ebbene, posto che, nel procedimento di primo grado, introdotto con ricorso, ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., l'eccezione di compensazione è stata proposta nella comparsa di costituzione depositata da parte resistente proprio il giorno fissato per l'udienza di comparizione, senza osservare, quindi, il previo termine all'uopo concesso dal Giudice, la è incorsa nella CP_1
relativa decadenza, prevista dal IV° comma della citata norma.
L'appello deve essere, pertanto, accolto e, in riforma della sentenza impugnata, deve essere condannata a pagare ad Controparte_1 Parte_1
la somma di euro 1.000, già rivalutata, oltre interessi legali dalla
[...]
presente sentenza fino al soddisfo.
Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto da nei confronti di , avverso la Parte_1 Controparte_1
10 sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto del 22 giugno 2023, ed in riforma della predetta sentenza, condanna a pagare ad Controparte_1
la somma di euro 1.000, già rivalutata, oltre interessi legali Parte_1
dalla data della presente sentenza fino al soddisfo.
Condanna la a pagare alla le spese dei due gradi del CP_1 Pt_1
giudizio che liquida, per il primo, in euro 662,00, per il secondo, in euro
673,00, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre spese generali liquidate nella misura del 15 %.
Messina, 16 ottobre 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Carmelo Mazzeo Dott.ssa Vincenza Randazzo
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