Cass. civ., SS.UU., sentenza 14/04/2008, n. 9743
CASS
Sentenza 14 aprile 2008

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In tema di concordato preventivo, il decreto del tribunale che neghi ingresso alla procedura richiesta dal debitore è ricorribile per cassazione a norma dell'art. 111 Cost., essendo non reclamabile ai sensi dell'art. 162 legge fall., tutte le volte in cui la dichiarazione di inammissibilità (come nella specie per difetto di giurisdizione in favore di giudice straniero, al pari dell'inammissibilità per l'esclusione della qualità di imprenditore commerciale o assenza dello stato d'insolvenza) ha intrinseco carattere decisorio, essendo dipesa da ragioni che escludono la consequenziale declaratoria di fallimento; fermo restando l'inammissibilità del suddetto ricorso quando il decreto è inscindibilmente connesso (per difetto delle condizioni di cui all'art. 160 della stessa legge) alla successiva e consequenziale sentenza dichiarativa di fallimento (anche non contestuale), dovendo in tal caso farsi valere i vizi del decreto mediante l'impugnazione della sentenza.

Con riferimento al ricorso per cassazione proposto da una parte e non notificato al P.M. presso il giudice a"a quo" in un procedimento in cui è previsto l'intervento dello stesso, la mancanza di notifica - che non costituisce motivo di inammissibilità, improcedibilità o nullità del ricorso - non rende neppure necessaria l'integrazione del contraddittorio tute le volte che (come nel caso di specie), non avendo il P.M. il potere di promuovere il procedimento, le sue funzioni si identificano con quelle svolte dal procuratore generale presso il giudice "ad quem" e sono assicurate dalla partecipazione di quest'ultimo al giudizio di impugnazione; mentre, la suddetta integrazione è necessaria nelle sole controversie in cui il P.M. è titolare del potere di impugnazione, trattandosi di cause che avrebbe potuto promuovere o per le quali il potere di impugnazione è previsto dall'art. 72 cod. proc. civ. (In applicazione del suddetto principio la S.C. non ha ritenuto necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti del P.M. presso il giudice "a quo" nel ricorso per cassazione avverso il decreto del tribunale di non ammissione alla procedura di concordato preventivo).

In tema di dichiarazione di insolvenza da parte di giudice straniero ai sensi dell'art. 3, paragrafo 1, del regolamento CE 29 maggio 2000, n. 1346, l'apertura della procedura concorsuale principale è riconosciuta in tutti gli altri Stati membri non appena essa produce effetto nello Stato in cui la dichiarazione è avvenuta, senza che ai giudici degli altri Stati membri sia data, ai sensi degli artt.16 e 17 del citato Regolamento, la possibilità di sottoporla a valutazione; ne consegue che la prova di tale pronuncia, dimostrando la sopravvenuta formazione di una "regula iuris" cui il giudice ha il dovere di conformarsi nel caso concreto, non dissimilmente dalla sopravvenienza di un giudicato esterno, attiene all'ammissibilità del ricorso e può pertanto essere fornita nel giudizio di cassazione fino all'udienza di discussione e prima dell'inizio della relazione, ove la suddetta pronuncia sia stata emanata dopo l'adozione del provvedimento impugnato e dopo il deposito del controricorso. Sulla base del suddetto principio, la S.C. ha dichiarato l'inammissibilità, per sopravvenuta carenza di interesse - avuto riguardo alla sentenza dichiarativa di fallimento emessa dal giudice belga e prodotta nei termini per il deposito delle memorie ex art. 378 cod. proc. civ. - del ricorso promosso, ex art. 111 Cost., contro il decreto di non ammissione della domanda di concordato preventivo, pronunciato dal tribunale italiano che aveva negato la propria giurisdizione.

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  • 1Fecondazione post mortem
    Remo Trezza · https://www.giustiziainsieme.it/it/home

    Fecondazione post mortem: sopravvivenza del consenso del coniuge espresso in vita, rettificazione dell'atto dello stato civile e attribuzione del cognome paterno (Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, sentenza n. 13000 del 15 maggio 2019) di Remo Trezza (…) La Prima Sezione civile ha affermato che, in caso di nascita mediante tecniche di procreazione medicalmente assistita, l'art. 8 della legge n. 40 del 2004 sullo status del nato con P.M.A. si applica – a prescindere dalla presunzione ex art. 234 c.c. – anche all'ipotesi di fecondazione omologa post mortem avvenuta utilizzando il seme crioconservato del padre, deceduto prima della formazione dell'embrione, che in vita abbia …

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    Cassazione civile sez. I, 02/02/2022, (ud. 26/01/2022, dep. 02/02/2022), n.3252 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente – Dott. PARISE Clotilde – Consigliere – Dott. CAIAZZO Luigi – Consigliere – Dott. SCALIA Laura – Consigliere – Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso n. 28242/2020 r.g. proposto da: Q.A., rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall'Avvocato Paolo Pagliardi, con cui elettivamente domicilia in Roma, alla via Sabotino n. 46, presso lo studio dell'Avvocato Letizia Francesca Lucia Salerno. – …

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    Remo Trezza · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 12 settembre 2019

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    Il trattamento dell'IVA nella procedura concordataria Gli Avv.ti Giovanni e Gabriele Chiarini hanno assistito con successo una società di capitali nell'impugnazione, con ricorso straordinario per Cassazione ex art. 111 Cost., di un provvedimento con il quale era stata dichiarata inammissibile una domanda di concordato preventivo. La proposta di concordato preventivo presentata La proposta concordataria contemplava la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei, nonché il pagamento (oltre alle spese di procedura): – al 100% dei crediti privilegiati ritenuti “non falcidiabili” ex art. 182 ter L.F. (IVA e ritenute non versate); – al 50% …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 14/04/2008, n. 9743
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9743
Data del deposito : 14 aprile 2008

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