Sentenza 14 aprile 2008
Massime • 3
In tema di concordato preventivo, il decreto del tribunale che neghi ingresso alla procedura richiesta dal debitore è ricorribile per cassazione a norma dell'art. 111 Cost., essendo non reclamabile ai sensi dell'art. 162 legge fall., tutte le volte in cui la dichiarazione di inammissibilità (come nella specie per difetto di giurisdizione in favore di giudice straniero, al pari dell'inammissibilità per l'esclusione della qualità di imprenditore commerciale o assenza dello stato d'insolvenza) ha intrinseco carattere decisorio, essendo dipesa da ragioni che escludono la consequenziale declaratoria di fallimento; fermo restando l'inammissibilità del suddetto ricorso quando il decreto è inscindibilmente connesso (per difetto delle condizioni di cui all'art. 160 della stessa legge) alla successiva e consequenziale sentenza dichiarativa di fallimento (anche non contestuale), dovendo in tal caso farsi valere i vizi del decreto mediante l'impugnazione della sentenza.
Con riferimento al ricorso per cassazione proposto da una parte e non notificato al P.M. presso il giudice a"a quo" in un procedimento in cui è previsto l'intervento dello stesso, la mancanza di notifica - che non costituisce motivo di inammissibilità, improcedibilità o nullità del ricorso - non rende neppure necessaria l'integrazione del contraddittorio tute le volte che (come nel caso di specie), non avendo il P.M. il potere di promuovere il procedimento, le sue funzioni si identificano con quelle svolte dal procuratore generale presso il giudice "ad quem" e sono assicurate dalla partecipazione di quest'ultimo al giudizio di impugnazione; mentre, la suddetta integrazione è necessaria nelle sole controversie in cui il P.M. è titolare del potere di impugnazione, trattandosi di cause che avrebbe potuto promuovere o per le quali il potere di impugnazione è previsto dall'art. 72 cod. proc. civ. (In applicazione del suddetto principio la S.C. non ha ritenuto necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti del P.M. presso il giudice "a quo" nel ricorso per cassazione avverso il decreto del tribunale di non ammissione alla procedura di concordato preventivo).
In tema di dichiarazione di insolvenza da parte di giudice straniero ai sensi dell'art. 3, paragrafo 1, del regolamento CE 29 maggio 2000, n. 1346, l'apertura della procedura concorsuale principale è riconosciuta in tutti gli altri Stati membri non appena essa produce effetto nello Stato in cui la dichiarazione è avvenuta, senza che ai giudici degli altri Stati membri sia data, ai sensi degli artt.16 e 17 del citato Regolamento, la possibilità di sottoporla a valutazione; ne consegue che la prova di tale pronuncia, dimostrando la sopravvenuta formazione di una "regula iuris" cui il giudice ha il dovere di conformarsi nel caso concreto, non dissimilmente dalla sopravvenienza di un giudicato esterno, attiene all'ammissibilità del ricorso e può pertanto essere fornita nel giudizio di cassazione fino all'udienza di discussione e prima dell'inizio della relazione, ove la suddetta pronuncia sia stata emanata dopo l'adozione del provvedimento impugnato e dopo il deposito del controricorso. Sulla base del suddetto principio, la S.C. ha dichiarato l'inammissibilità, per sopravvenuta carenza di interesse - avuto riguardo alla sentenza dichiarativa di fallimento emessa dal giudice belga e prodotta nei termini per il deposito delle memorie ex art. 378 cod. proc. civ. - del ricorso promosso, ex art. 111 Cost., contro il decreto di non ammissione della domanda di concordato preventivo, pronunciato dal tribunale italiano che aveva negato la propria giurisdizione.
Commentari • 5
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Fecondazione post mortem: sopravvivenza del consenso del coniuge espresso in vita, rettificazione dell'atto dello stato civile e attribuzione del cognome paterno (Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, sentenza n. 13000 del 15 maggio 2019) di Remo Trezza (…) La Prima Sezione civile ha affermato che, in caso di nascita mediante tecniche di procreazione medicalmente assistita, l'art. 8 della legge n. 40 del 2004 sullo status del nato con P.M.A. si applica – a prescindere dalla presunzione ex art. 234 c.c. – anche all'ipotesi di fecondazione omologa post mortem avvenuta utilizzando il seme crioconservato del padre, deceduto prima della formazione dell'embrione, che in vita abbia …
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Cassazione civile sez. I, 02/02/2022, (ud. 26/01/2022, dep. 02/02/2022), n.3252 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente – Dott. PARISE Clotilde – Consigliere – Dott. CAIAZZO Luigi – Consigliere – Dott. SCALIA Laura – Consigliere – Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso n. 28242/2020 r.g. proposto da: Q.A., rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall'Avvocato Paolo Pagliardi, con cui elettivamente domicilia in Roma, alla via Sabotino n. 46, presso lo studio dell'Avvocato Letizia Francesca Lucia Salerno. – …
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Il trattamento dell'IVA nella procedura concordataria Gli Avv.ti Giovanni e Gabriele Chiarini hanno assistito con successo una società di capitali nell'impugnazione, con ricorso straordinario per Cassazione ex art. 111 Cost., di un provvedimento con il quale era stata dichiarata inammissibile una domanda di concordato preventivo. La proposta di concordato preventivo presentata La proposta concordataria contemplava la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei, nonché il pagamento (oltre alle spese di procedura): – al 100% dei crediti privilegiati ritenuti “non falcidiabili” ex art. 182 ter L.F. (IVA e ritenute non versate); – al 50% …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 14/04/2008, n. 9743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9743 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Primo Presidente -
Dott. SENESE Salvatore - Presidente di sezione -
Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere -
Dott. MORELLI Mario Rosario - Consigliere -
Dott. TRIOLA Roberto Michele - Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - rel. Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere -
Dott. TIRELLI Francesco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IE CO S.P.R.L., in persona dell'Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PISANELLI 4, presso lo studio dell'avvocato GIGLI Giuseppe, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARCO CAMPARADA, CARLO TORTI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
RT UE SA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BISSOLATI 76, presso lo studio dell'avvocato QUATTROCCHI Paolo, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIANFRANCO NEGRI-CLEMENTI, ANTONIO TOLA, giusta procura speciale del notaio Dott. Hubert MICHEL di Charleroi, in atti;
- controricorrente -
avverso il decreto n. 9306/A (Conc. Prev. 7/05) del Tribunale di MILANO, depositato il 06/07/05;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 18/03/08 dal Consigliere Dott. Renato RORDORF;
uditi gli avvocati Giuseppe GIGLI, Iolanda BOCCIA per delega dell'avvocato Paolo Quattrocchi;
udito il P.M., in persona dell'Avvocato Generale Dott. NARDI Vincenzo, che ha concluso, previo rigetto, in via preliminare dell'eccezione di inammissibilità del ricorso, rigetto nel merito, del ricorso stesso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 29 aprile 2005 la società di diritto belga IE TR s.p.r.l., con sede statutaria in Tournai (Belgio), chiese al Tribunale di Milano di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo. Riferì che il centro principale dei propri interessi è ubicato in Milano e che, appunto per questo, il Tribunale di Tournai, cui la creditrice OR QU si era rivolta per la declaratoria d'insolvenza della medesima IE TR, aveva declinato la propria giurisdizione.
La OR QU intervenne nel procedimento instaurato dinanzi al Tribunale di Milano, contestando la competenza giurisdizionale del giudice italiano.
Con decreto depositato in cancelleria il 6 luglio 2005 detto tribunale, premesso che nella specie doveva trovare applicazione l'art. 3 del regolamento Ce n. 1346/2000, relativo alle procedure d'insolvenza, a tenore del quale la competenza a provvedere spetta al giudice dello Stato nel cui territorio è ubicato il centro principale degli interessi del debitore, e che tale centro d'interessi è da ritenersi sino a prova contraria coincidente con la sede statutaria, escluse che la IE TR avesse fornito siffatta prova contraria. Rilevò, viceversa, che in Tornai si erano tenute le principali adunanze assembleari dei soci e che lì erano pervenute le contestazioni dei creditori, erano state emesse le fatture nei confronti dei clienti ed erano stati intrattenuti i rapporti bancari della società. Osservò che, per contro, non era dimostrata l'asserita esistenza in Italia di uffici e strutture operative appartenenti alla IE TR, avendo lo stesso legale rappresentante di detta società riferito che quelle strutture erano state trasferite altrove.
Il tribunale dichiarò pertanto il proprio difetto di giurisdizione. Avverso tale decreto la IE TR ha proposto ricorso per cassazione, al quale la OR QU ha resistito depositando controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie, e la controricorrente ha prodotto copia della sopravvenuta sentenza della Corte d'appello di Mons (Belgio) che, in data 24 aprile 2006, ha riformato la decisione del Tribunale di Tournai sopra menzionata ed ha dichiarato il fallimento della IE TR.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La controricorrente ha preliminarmente eccepito la mancata notifica del ricorso al pubblico ministero presso il giudice a quo, parte necessaria del procedimento di ammissione alla procedura di concordato preventivo.
La denunciata omissione di notifica, contrariamente a quanto prospettato dalla medesima controricorrente, non si traduce però in un motivo d'inammissibilità, improcedibilità o nullità del ricorso. Ne potrebbe solo, eventualmente, conseguire la necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio, assegnando alla parte interessata un termine per provvedere alla notifica del ricorso al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano. Sennonché l'integrazione del contraddittorio nei confronti del pubblico ministero presso il giudice a quo, in sede d'impugnazione, non si rende necessaria in tutte le controversie in cui ne sia contemplato l'intervento, bensì soltanto in quelle nelle quali detto pubblico ministero sia titolare del potere di proporre impugnazione, trattandosi di cause che lui stesso avrebbe potuto promuovere o per le quali comunque sia previsto tale potere ai sensi dell'art. 72 c.p.c.. Nelle altre ipotesi le funzioni del pubblico ministero, non includendo l'autonoma facoltà d'impugnazione, vengono ad identificarsi con quelle che svolge il procuratore generale presso il giudice ad quem, e restano quindi assicurate dalla partecipazione di quest'ultimo al giudizio d'impugnazione (cfr., tra le tante, Cass. 21 marzo 1996, n. 2437). Non avendo il pubblico ministero il potere di promuovere egli stesso il procedimento di concordato preventivo dinanzi al tribunale, nella fattispecie in esame non si rende necessaria l'integrazione del contraddittorio e l'eccezione della controricorrente può essere senz'altro disattesa.
2. Sempre in via preliminare occorre interrogarsi sull'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso il provvedimento con cui il tribunale ha negato ingresso alla procedura di concordato preventivo richiesta dal debitore.
La soluzione negativa ad un tale quesito, altre volte fornita da questa corte, è dipesa dalla considerazione che il decreto col quale viene dichiarata inammissibile la domanda di concordato preventivo, per difetto delle condizioni di cui alla L. Fall., art. 160, non è un provvedimento autonomo, bensì inscindibilmente connesso alla successiva e consequenziale sentenza dichiarativa di fallimento (ancorché eventualmente non contestuale), onde i vizi del suddetto decreto debbono esser fatti valere mediante la specifica impugnazione cui detta sentenza è soggetta (Cass. 28 gennaio 2000, n. 948; Cass.2 maggio 1994, n. 4231). Ma non si è mancato di soggiungere che,
viceversa, la possibilità di proporre ricorso per cassazione, a norma dell'art. 111 Cost., va riconosciuta quando il decreto del tribunale che ha dichiarato inammissibile la proposta di concordato preventivo sia dipeso da ragioni - quali, ad esempio, l'esclusione della qualità di imprenditore commerciale o l'assenza dello stato d'insolvenza - che escludono la consequenziale declaratoria di fallimento (Cass. 29 settembre 1999, n. 101308).
Tale è, appunto, la situazione riscontrabile nel presente caso, perché il tribunale, in conseguenza del ritenuto difetto di competenza giurisdizionale a pronunciarsi sulla domanda di ammissione della richiedente alla procedura di concordato preventivo, non ha ovviamente emesso alcuna sentenza di fallimento. Il provvedimento di cui si tratta, quindi, oltre ad avere intrinseco carattere decisorio, non risulta soggetto ad alcuna altra possibile forma d'impugnazione, giacché la L. Fall., art. 162, comma 1, lo dichiara esente da reclamo. Donde l'ammissibilità del ricorso contro di esso proposto a norma del citato art. 111 Cost.. 3. Quanto appena osservato conduce anche alla declaratoria di manifesta infondatezza dell'eccezione di illegittimità costituzionale della L. Fall., art. 163, sollevata dalla difesa della ricorrente, la quale ha richiamato gli artt. 3, 24, 25 e 111 Cost., per sostenere che la citata disposizione della legge fallimentare lede il diritto di difesa del debitore in quanto, a fronte della richiesta di ammissione a concordato preventivo, non accolta dal tribunale per asserita carenza di giurisdizione, al medesimo debitore non è accordata la possibilità di un riesame.
Il riferimento agli artt. 3 e 25 Cost., appare però del tutto inconferente;
l'art. 111 Cost., lungi dal risultare violato, trova in questo caso diretta applicazione, giacché proprio per effetto di esso risulta in principio ammissibile il proposto ricorso per cassazione;
e la lesione del diritto di difesa presidiato dall'art.24 Cost., è palesemente da escludere, noto essendo che tale disposizione della Carta non implica necessariamente la garanzia del doppio grado di merito (cfr. Corte cost. 3 ottobre 1990, n. 433).
4. Nell'affrontare la proposta questione di giurisdizione non si può prescindere dalla sopravvenuta dichiarazione di fallimento, in Belgio, della società ricorrente.
La difesa della medesima ricorrente ha eccepito in ordine alla produzione, nel presente giudizio di legittimità, in allegato alla memoria depositata dalla controricorrente a norma dell'art. 378 c.p.c., di copia della sentenza della Corte d'appello di Mons con cui detto fallimento è stato dichiarato.
Occorre tuttavia considerare che - come meglio si preciserà da qui a breve - una decisione di apertura della procedura d'insolvenza da parte di un giudice di uno Stato membro della Comunità europea è destinata a produrre - anche con specifico riguardo all'individuazione della competenza giurisdizionale in proposito - effetti immediati ed ineludibili nel territorio di qualsiasi altro Stato membro, onde di tali effetti i giudici degli altri Stati membri debbono necessariamente tener conto, anche d'ufficio. Si determina pertanto, con riguardo agli effetti di siffatte decisioni, una situazione non dissimile da quella prodotta dalla sopravvenienza di un giudicato esterno, la cui esistenza, nel giudizio di Cassazione, è rilevabile d'ufficio non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell'ipotesi in cui esso si sia formato successivamente alla pronuncia del provvedimento impugnato, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto e partecipando quindi della natura dei comandi giuridici la cui interpretazione non si esaurisce in un giudizio di mero fatto. Donde la conseguenza che il suo accertamento, collegato all'attuazione dei principi costituzionali del giusto processo e della ragionevole durata dei giudizi, non può essere soggetto a soluzioni interpretative volte a conferire rilievo a formalismi non giustificati da effettive e concrete garanzie difensive e, quindi, non trova ostacolo nel divieto posto dall'art.372 c.p.c., il quale, riferendosi esclusivamente ai documenti che avrebbero potuto essere prodotti nel giudizio di merito, non estende la sua portata a quelli attestanti la successiva formazione del giudicato. Tali documenti, comprovando la sopravvenuta formazione di una regula iuris alla quale il giudice ha il dovere di conformarsi in relazione al caso concreto, attengono ad una circostanza che incide sullo stesso interesse delle parti alla decisione, e sono quindi riconducibili alla categoria dei documenti riguardanti l'ammissibilità del ricorso;
di talché lei loro produzione può aver luogo unitamente al ricorso per Cassazione, se si tratta di giudicato formatosi in pendenza del termine per l'impugnazione, ovvero, nel caso di formazione successiva alla notifica del ricorso, fino all'udienza di discussione prima dell'inizio della relazione, con la sola precisazione che, qualora la produzione abbia luogo oltre il termine stabilito dall'art. 378 c.p.c., per il deposito delle memorie, la Corte di cassazione deve assegnare alle parti un opportuno termine per il deposito in cancelleria di eventuali osservazioni (così Sez. un 16 giugno 2006, n. 13916). L'applicazione di tali principi anche al caso della sopravvenuta declaratoria di fallimento ad opera di un giudice di altro Stato membro della Comunità europea, come nel caso di specie si è verificato, fa sì che questa corte non possa esimersi dal prendere in esame l'anzidetta sentenza della Corte d'appello di Mons, emessa in data successiva sì a alla pronuncia del provvedimento in questa sede impugnato sia alla proposizione del ricorso ed al deposito del controricorso, essendo sufficiente allo scopo che la menzionata sentenza sia stata prodotta non oltre il termine stabilito dal citato art. 378 c.p.c., e che la controparte abbia avuto la possibilità di averne contezza e di svolgere le proprie difese al riguardo.
5. L'effetto della sopravvenuta dichiarazione di fallimento, in Belgio, della società ricorrente è tale da svuotare ormai di contenuto la questione di giurisdizione sollevata in questa sede. L'art. 16 del regolamento CE n. 1346/2000 stabilisce, infatti, che la decisione di apertura della procedura d'insolvenza da parte di un giudice di uno Stato membro è riconosciuta in tutti gli altri Stati membri non appena essa produce effetto nello Stato in cui la procedura è aperta, restando solo l'eventualità che in un altro Stato membro possa essere successivamente aperta una procedura secondaria. La decisione di apertura della procedura principale, come ulteriormente precisato dal successivo art. 17, produce senz'altro effetto in tutti gli altri Stati membri, che non possono contestarla, in base al principio di fiducia reciproca espressamente richiamato nel ventesimo considerando del citato regolamento, ove è altresì chiarito che ai giudici degli altri Stati membri non è data facoltà di sottoporre a valutazione la decisione del primo giudice il quale abbia aperto una procedura essendosi ritenuto competente in virtù di quanto disposto dall'art. 3.
Stando così le cose, e dovendosi quindi prendere atto dell'apertura in Belgio di una procedura di fallimento a carico della IE TR, non residua spazio alcuno per valutare se sussistano o meno le condizioni per l'apertura in Italia di altra e concorrente procedura concorsuale (che, nei termini in cui è stata richiesta, avrebbe anch'essa carattere di procedura principale). Il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile, per sopravvenuta carenza d'interesse, restando in ciò assorbito l'esame delle ulteriori doglianze, il cui teorico accoglimento non potrebbe in nessun caso modificare la suindicata conclusione.
6. Essendo la decisione sul ricorso essenzialmente dipesa da eventi sopravvenuti, appare equo compensare tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 18 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2008