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Sentenza 14 giugno 2024
Sentenza 14 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 14/06/2024, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2024 |
Testo completo
N. R.G. 946/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Alessandra NOCCO Giudice Relatore
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. R.G. 946/2024 V.G. promossa da:
Parte_1
e
, Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati in Via Garessio n. 2, MA TE (CN) presso il difensore
Avv. Gianluca CIANCIA
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 4, comma 16, L. 898/70, come sostituito dall'art. 8 l. 74/87, i sigg.ri
[...]
e esponevano: Parte_1 Parte_2
di aver contratto matrimonio civile in MA TE (CN) il 19.12.2015, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 5, Parte I dell'anno 2015; che dall'unione era nato il figlio , a AV (CN) il 30.4.2014; Persona_1 che i coniugi erano stati autorizzati a vivere separatamente dal Giudice delegato alle funzioni presidenziali del Tribunale di Cuneo all'esito della udienza presidenziale figurata del 3.3.2022, nel procedimento di separazione, e che separazione era stata omologata con decreto del 17.3.2022;
che sin dalla data di comparizione davanti al Giudice delegato alle funzioni presidenziali la convivenza si era interrotta e non era mai più ripresa;
che tale situazione era perdurante;
che ricorrevano pertanto le condizioni di legge per farsi luogo allo scioglimento del matrimonio, alle condizioni indicate in ricorso.
Introdotto il procedimento in epigrafe, il Presidente del Tribunale di Cuneo nominava quale giudice relatore la dott.ssa Nocco, delegandole gli adempimenti di cui all'art.473 bis.51 c. 2 c.p.c.
Il Giudice relatore disponeva quindi che l'udienza di comparizione delle parti fosse sostituita dallo scambio di note scritte ed assegnava temine per il deposito delle stesse sino al 15.5.2024.
Le parti, con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza, confermavano di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso, dando atto di non avere altre reciproche istanze di carattere patrimoniale, economico ed alimentare.
Il P.M. interveniva nel giudizio e concludeva in data 17.4.2024 nulla opponendo.
***
Il ricorso congiunto appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
È, infatti, documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto periodo di legge e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonché l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate tra le parti rispetto alle quali nulla osta.
Ed infatti, i patti e le condizioni fissati dai coniugi non sono contrari a disposizioni di legge e sono state concordate condivisibili condizioni di affidamento, di esercizio del diritto di visita e di mantenimento per il figlio minore nato dal matrimonio, di cui conseguentemente si è omesso Per_1
l'ascolto ex art. 473 bis.4 c.p.c. in quanto manifestamente superfluo, stante anche l'accordo dei genitori relativamente alle condizioni di affidamento.
Nulla, dunque, osta alla emissione della richiesta pronuncia.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando, DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 19.12.2015 in MA TE (CN) da: nata a [...] il [...], e da Parte_1 Pt_2 [...]
, nato a [...] il [...], matrimonio trascritto nei Registri di Matrimonio Parte_2 dello Stato Civile del Comune di MA TE al n. 5, Parte I dell'anno 2015, alle
CONDIZIONI
di cui al ricorso congiunto, confermate dai coniugi con lo scambio delle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza di comparizione ex art. 473 bis.51 comma 2 ultima parte c.p.c., come da relativa ordinanza di rimessione al Collegio del 16.5.2024, condizioni tutte che qui devono intendersi per integralmente riportate e trascritte
MANDA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MA TE di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, in data 23/05/2024
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Nocco Dott.ssa Roberta Bonaudi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Alessandra NOCCO Giudice Relatore
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. R.G. 946/2024 V.G. promossa da:
Parte_1
e
, Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati in Via Garessio n. 2, MA TE (CN) presso il difensore
Avv. Gianluca CIANCIA
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 4, comma 16, L. 898/70, come sostituito dall'art. 8 l. 74/87, i sigg.ri
[...]
e esponevano: Parte_1 Parte_2
di aver contratto matrimonio civile in MA TE (CN) il 19.12.2015, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 5, Parte I dell'anno 2015; che dall'unione era nato il figlio , a AV (CN) il 30.4.2014; Persona_1 che i coniugi erano stati autorizzati a vivere separatamente dal Giudice delegato alle funzioni presidenziali del Tribunale di Cuneo all'esito della udienza presidenziale figurata del 3.3.2022, nel procedimento di separazione, e che separazione era stata omologata con decreto del 17.3.2022;
che sin dalla data di comparizione davanti al Giudice delegato alle funzioni presidenziali la convivenza si era interrotta e non era mai più ripresa;
che tale situazione era perdurante;
che ricorrevano pertanto le condizioni di legge per farsi luogo allo scioglimento del matrimonio, alle condizioni indicate in ricorso.
Introdotto il procedimento in epigrafe, il Presidente del Tribunale di Cuneo nominava quale giudice relatore la dott.ssa Nocco, delegandole gli adempimenti di cui all'art.473 bis.51 c. 2 c.p.c.
Il Giudice relatore disponeva quindi che l'udienza di comparizione delle parti fosse sostituita dallo scambio di note scritte ed assegnava temine per il deposito delle stesse sino al 15.5.2024.
Le parti, con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza, confermavano di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso, dando atto di non avere altre reciproche istanze di carattere patrimoniale, economico ed alimentare.
Il P.M. interveniva nel giudizio e concludeva in data 17.4.2024 nulla opponendo.
***
Il ricorso congiunto appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
È, infatti, documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto periodo di legge e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonché l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate tra le parti rispetto alle quali nulla osta.
Ed infatti, i patti e le condizioni fissati dai coniugi non sono contrari a disposizioni di legge e sono state concordate condivisibili condizioni di affidamento, di esercizio del diritto di visita e di mantenimento per il figlio minore nato dal matrimonio, di cui conseguentemente si è omesso Per_1
l'ascolto ex art. 473 bis.4 c.p.c. in quanto manifestamente superfluo, stante anche l'accordo dei genitori relativamente alle condizioni di affidamento.
Nulla, dunque, osta alla emissione della richiesta pronuncia.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando, DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 19.12.2015 in MA TE (CN) da: nata a [...] il [...], e da Parte_1 Pt_2 [...]
, nato a [...] il [...], matrimonio trascritto nei Registri di Matrimonio Parte_2 dello Stato Civile del Comune di MA TE al n. 5, Parte I dell'anno 2015, alle
CONDIZIONI
di cui al ricorso congiunto, confermate dai coniugi con lo scambio delle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza di comparizione ex art. 473 bis.51 comma 2 ultima parte c.p.c., come da relativa ordinanza di rimessione al Collegio del 16.5.2024, condizioni tutte che qui devono intendersi per integralmente riportate e trascritte
MANDA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MA TE di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, in data 23/05/2024
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Nocco Dott.ssa Roberta Bonaudi