Articolo 12 della Legge 3 aprile 1979, n. 101
Articolo 11Articolo 13
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22 aprile 1979
Art. 12. Accesso alle qualifiche dirigenziali

Salvo quanto previsto al comma successivo, l'accesso alle qualifiche dirigenziali, secondo le modalita' fissate dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , e successive modificazioni, e' riservato al personale dell'VIII categoria con almeno un anno di anzianita' di servizio nella categoria medesima.
Restano ferme le disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748 in favore del personale delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione e di quello proveniente dalla qualifica di direttore aggiunto di divisione.
Entrata in vigore il 22 aprile 1979