Articolo 809 bis del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 815Articolo 812 bis
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26 febbraio 2014
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1 gennaio 2024
Art. 809-bis. (Dotazioni organiche dei generali e dei colonnelli). 1. Le dotazioni organiche complessive per i gradi di generale e colonnello sono le seguenti:
a) generali di corpo d'armata e corrispondenti: ((18)) ; ((110)) b) generali di divisione e corrispondenti: ((48)) ; ((110)) c) generali di brigata e corrispondenti: ((117)) ; ((110)) d) colonnelli: ((847)) . ((110)) ------------- AGGIORNAMENTO (110)
Il D.Lgs. 23 novembre 2023, n. 185 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Le modificazioni apportate dalle disposizioni del presente decreto al codice dell'ordinamento militare , di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2024".
Entrata in vigore il 1 gennaio 2024