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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 29/05/2025, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 358/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso per adozione di maggiorenne depositato il 13 febbraio 2025 e promosso da:
nato a [...] il [...] ( , residente in Parte_1 C.F._1
Copparo (FE), Via A. Fiorini, n.7/A, rappresentato e difeso dall'Avv. Liana Barboni del
Foro di Ferrara (CF: – Pec: C.F._2
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio Email_1
in Ferrara, P.le F. Petrarca 5, come da procura in atti
(adottante) per l'adozione di
nato a [...] il [...] ( ), domiciliato in Tes_1 C.F._3
Copparo (FE), Via A. Fiorini 7/A
(adottando) con l'intervento ex lege del
PUBBLICO MINISTERO
In punto a: adozione di maggiorenne ex artt. 291 e ss. c.c. ed artt. 311 e ss. c.c.
* * *
All'udienza del giorno 28 maggio 2025 le parti prestavano personalmente il consenso alla adozione.
Il Pubblico Ministero è intervenuto nel procedimento in data 25 febbraio 2025, senza nulla opporre alla adozione.
MOTIVI DELLA DECISIONE Gli interessati (adottante ed adottando sono comparsi Parte_1 Tes_1 personalmente avanti il giudice istruttore all'udienza del 28 maggio 2025, prestando formale consenso all'adozione.
L'adottante ha esposto in ricorso (confermando ogni circostanza in udienza) di avere da anni instaurato un rapporto affettivo con figlio della moglie Tes_1 Parte_2
, avendo i tre convissuto stabilmente a far data dall'anno 2002 ovvero fin da
[...]
Tes_ quando era un bambino.
Tes_ Il ricorrente ha precisato di aver sempre considerato e trattato come figlio proprio, provvedendo ad ogni sua necessità, sia materiale, anche in via esclusiva, sia morale educativa ed affettiva.
ad oggi trentenne, economicamente autosufficiente e convivente con la Tes_1
madre e il ricorrente per parte sua, ha riferito di considerare il predetto Parte_1
in toto come suo padre, accogliendo con immensa gioia la sua decisione di adottarlo. In udienza l'adottando ha dichiarato: “Confermo di voler essere adottato da . Le Pt_1
dico che mio padre non è mai stato presente durante la mia infanzia, perciò, avere a fianco che mi ha cresciuto come se fossi stato suo figlio, non era scontato, anzi Pt_1
per me è stato più di un padre, non era tenuto a farlo e, invece, ha fatto ancora Pt_1 di più, senza mai farmi mancare nulla. È bello poter ufficializzare questa cosa fra noi”. ha, quindi, dedotto di aver maturato il desiderio e la ferma volontà di Parte_1
adottare ritenendo tale scelta moralmente giusta e appropriata, in quanto Tes_1
diretta a formalizzare il forte legame affettivo-solidaristico, consolidatosi nel tempo, con il
Tes_ giovane , e altresì scelta non pregiudizievole, bensì vantaggiosa per l'adottando medesimo.
All'udienza in data 28 maggio 2025 adottante e adottando hanno confermato quanto sopra.
Alla medesima udienza è comparsa, altresì, la moglie dell'adottante, nonché madre dell'adottando, dichiarando espressamente di non opporsi alla adozione. Parte_2
Tes_ La stessa ha confermato il rapporto esistente fra il marito ed il figlio asserendo: “Io e
Tes_ Per_
venivamo da anni difficili, ha colto i cocci di entrambi, amandoci fin dal primo Per_ istante. Non avrei mai pensato che potesse amare mio figlio così tanto, lo abbiamo cresciuto insieme e siamo una famiglia”.
Quanto al padre biologico dell'adottando, , debitamente notificato del Persona_2 ricorso non si è costituito, né egli è personalmente comparso all'udienza del 28 maggio
2025. Se ne deve, pertanto, inferire la mancanza di un reale interesse del predetto alla domanda di adozione, e ciò anche alla luce del contesto e delle vicende familiari che, come in atti documentato, hanno portato alla declaratoria della responsabilità genitoriale di
Tes_
sul figlio al tempo minorenne e della attuale totale assenza di rapporti Persona_2
fra i due.
Ciò posto, nel caso in esame l'adottante ha spiegato le ragioni sottese alla sua domanda di adozione, manifestando in modo inequivocabile, sia in ricorso che all'udienza innanzi al giudice relatore, di voler conseguire da parte del Tribunale l'invocata pronuncia di adozione.
Perciò, valutando la ricorrenza dei presupposti previsti dalla legge al fine di dare luogo alla adozione, si osserva come nel caso di specie l'adottante e l'adottando abbiano personalmente espresso il consenso alla adozione, previsto dall'art. 296 cod. civ. all'udienza del 28 maggio 2025, nelle forme prescritte dall'art. 311, comma primo, cod. civ.
È stato prestato assenso (non dissenso) da parte dei soggetti previsti dall'art. 297, comma primo, cod. civ.
L'adottante non ha discendenti, come comprova la documentazione prodotta agli atti.
L'adottando non è stato da altri in precedenza adottato.
L'adozione conviene all'adottando e, pertanto, va senz'altro disposta.
Risultano presenti i requisiti sia dell'età superiore ai 35 anni da parte dell'adottante, sia la differenza di età superiore ai 18 anni tra adottante e adottanda.
La domanda di adozione proposta da per l'adozione di Parte_1 [...]
pertanto, deve ritenersi fondata e, sussistendo i presupposti di legge, deve farsi Tes_1
luogo all'adozione richiesta.
Nulla sulle spese in assenza di opposizione.
P. Q. M.
Il Tribunale di Ferrara, visti gli artt. 313 e 314 c.c., definitivamente decidendo nella causa promossa con ricorso da er l'adozione di così Parte_1 Tes_1
provvede:
1. Si fa luogo all'adozione di nato a [...] il [...], da Tes_1
parte di nato a [...] il [...]. Parte_1
2. L'adottato assume il cognome dell'adottante e Tes_1 Parte_1
lo antepone al proprio.
3. Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria perché provveda ad iscrivere nell'apposito registro la presente sentenza e perché dia comunicazione della stessa all'Ufficio di Stato Civile competente per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottata.
Così deciso in Ferrara, nella Camera di Consiglio del giorno 28 maggio 2025.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso per adozione di maggiorenne depositato il 13 febbraio 2025 e promosso da:
nato a [...] il [...] ( , residente in Parte_1 C.F._1
Copparo (FE), Via A. Fiorini, n.7/A, rappresentato e difeso dall'Avv. Liana Barboni del
Foro di Ferrara (CF: – Pec: C.F._2
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio Email_1
in Ferrara, P.le F. Petrarca 5, come da procura in atti
(adottante) per l'adozione di
nato a [...] il [...] ( ), domiciliato in Tes_1 C.F._3
Copparo (FE), Via A. Fiorini 7/A
(adottando) con l'intervento ex lege del
PUBBLICO MINISTERO
In punto a: adozione di maggiorenne ex artt. 291 e ss. c.c. ed artt. 311 e ss. c.c.
* * *
All'udienza del giorno 28 maggio 2025 le parti prestavano personalmente il consenso alla adozione.
Il Pubblico Ministero è intervenuto nel procedimento in data 25 febbraio 2025, senza nulla opporre alla adozione.
MOTIVI DELLA DECISIONE Gli interessati (adottante ed adottando sono comparsi Parte_1 Tes_1 personalmente avanti il giudice istruttore all'udienza del 28 maggio 2025, prestando formale consenso all'adozione.
L'adottante ha esposto in ricorso (confermando ogni circostanza in udienza) di avere da anni instaurato un rapporto affettivo con figlio della moglie Tes_1 Parte_2
, avendo i tre convissuto stabilmente a far data dall'anno 2002 ovvero fin da
[...]
Tes_ quando era un bambino.
Tes_ Il ricorrente ha precisato di aver sempre considerato e trattato come figlio proprio, provvedendo ad ogni sua necessità, sia materiale, anche in via esclusiva, sia morale educativa ed affettiva.
ad oggi trentenne, economicamente autosufficiente e convivente con la Tes_1
madre e il ricorrente per parte sua, ha riferito di considerare il predetto Parte_1
in toto come suo padre, accogliendo con immensa gioia la sua decisione di adottarlo. In udienza l'adottando ha dichiarato: “Confermo di voler essere adottato da . Le Pt_1
dico che mio padre non è mai stato presente durante la mia infanzia, perciò, avere a fianco che mi ha cresciuto come se fossi stato suo figlio, non era scontato, anzi Pt_1
per me è stato più di un padre, non era tenuto a farlo e, invece, ha fatto ancora Pt_1 di più, senza mai farmi mancare nulla. È bello poter ufficializzare questa cosa fra noi”. ha, quindi, dedotto di aver maturato il desiderio e la ferma volontà di Parte_1
adottare ritenendo tale scelta moralmente giusta e appropriata, in quanto Tes_1
diretta a formalizzare il forte legame affettivo-solidaristico, consolidatosi nel tempo, con il
Tes_ giovane , e altresì scelta non pregiudizievole, bensì vantaggiosa per l'adottando medesimo.
All'udienza in data 28 maggio 2025 adottante e adottando hanno confermato quanto sopra.
Alla medesima udienza è comparsa, altresì, la moglie dell'adottante, nonché madre dell'adottando, dichiarando espressamente di non opporsi alla adozione. Parte_2
Tes_ La stessa ha confermato il rapporto esistente fra il marito ed il figlio asserendo: “Io e
Tes_ Per_
venivamo da anni difficili, ha colto i cocci di entrambi, amandoci fin dal primo Per_ istante. Non avrei mai pensato che potesse amare mio figlio così tanto, lo abbiamo cresciuto insieme e siamo una famiglia”.
Quanto al padre biologico dell'adottando, , debitamente notificato del Persona_2 ricorso non si è costituito, né egli è personalmente comparso all'udienza del 28 maggio
2025. Se ne deve, pertanto, inferire la mancanza di un reale interesse del predetto alla domanda di adozione, e ciò anche alla luce del contesto e delle vicende familiari che, come in atti documentato, hanno portato alla declaratoria della responsabilità genitoriale di
Tes_
sul figlio al tempo minorenne e della attuale totale assenza di rapporti Persona_2
fra i due.
Ciò posto, nel caso in esame l'adottante ha spiegato le ragioni sottese alla sua domanda di adozione, manifestando in modo inequivocabile, sia in ricorso che all'udienza innanzi al giudice relatore, di voler conseguire da parte del Tribunale l'invocata pronuncia di adozione.
Perciò, valutando la ricorrenza dei presupposti previsti dalla legge al fine di dare luogo alla adozione, si osserva come nel caso di specie l'adottante e l'adottando abbiano personalmente espresso il consenso alla adozione, previsto dall'art. 296 cod. civ. all'udienza del 28 maggio 2025, nelle forme prescritte dall'art. 311, comma primo, cod. civ.
È stato prestato assenso (non dissenso) da parte dei soggetti previsti dall'art. 297, comma primo, cod. civ.
L'adottante non ha discendenti, come comprova la documentazione prodotta agli atti.
L'adottando non è stato da altri in precedenza adottato.
L'adozione conviene all'adottando e, pertanto, va senz'altro disposta.
Risultano presenti i requisiti sia dell'età superiore ai 35 anni da parte dell'adottante, sia la differenza di età superiore ai 18 anni tra adottante e adottanda.
La domanda di adozione proposta da per l'adozione di Parte_1 [...]
pertanto, deve ritenersi fondata e, sussistendo i presupposti di legge, deve farsi Tes_1
luogo all'adozione richiesta.
Nulla sulle spese in assenza di opposizione.
P. Q. M.
Il Tribunale di Ferrara, visti gli artt. 313 e 314 c.c., definitivamente decidendo nella causa promossa con ricorso da er l'adozione di così Parte_1 Tes_1
provvede:
1. Si fa luogo all'adozione di nato a [...] il [...], da Tes_1
parte di nato a [...] il [...]. Parte_1
2. L'adottato assume il cognome dell'adottante e Tes_1 Parte_1
lo antepone al proprio.
3. Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria perché provveda ad iscrivere nell'apposito registro la presente sentenza e perché dia comunicazione della stessa all'Ufficio di Stato Civile competente per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottata.
Così deciso in Ferrara, nella Camera di Consiglio del giorno 28 maggio 2025.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri